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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16308/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASCA ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 14 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
TASCA ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM - atti comunicati al PM il 21.11.2024
CONCLUSIONI
Parte attrice: sul vincolo, come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore, che dal tenore degli atti difensivi della parte ricorrente e dalle dichiarazioni rese dal resistente a verbale, il quale, comparso personalmente senza l'assistenza del difensore, è stato tuttavia interrogato liberamente al fine di esperire tentativo di conciliazione ed ha riconosciuto l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del
Giudice Relatore, in pari data.
pagina 1 di 2 Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 12/06/1979 a IG Parte_1
e
, nato/a il 10/11/1990 a IG Controparte_1 unitisi in matrimonio a Bologna il 27.1.2019, atto n. 29 p. 1 anno 2019; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in pari data, per il prosieguo del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16308/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASCA ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 14 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
TASCA ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM - atti comunicati al PM il 21.11.2024
CONCLUSIONI
Parte attrice: sul vincolo, come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore, che dal tenore degli atti difensivi della parte ricorrente e dalle dichiarazioni rese dal resistente a verbale, il quale, comparso personalmente senza l'assistenza del difensore, è stato tuttavia interrogato liberamente al fine di esperire tentativo di conciliazione ed ha riconosciuto l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del
Giudice Relatore, in pari data.
pagina 1 di 2 Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 12/06/1979 a IG Parte_1
e
, nato/a il 10/11/1990 a IG Controparte_1 unitisi in matrimonio a Bologna il 27.1.2019, atto n. 29 p. 1 anno 2019; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in pari data, per il prosieguo del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2