TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8239/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/07/2024
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino marocchino e dal 2017 anche cittadino italiano codice fiscale C.F._1 residente a [...], Largo Rapallo 1 con l'avv. Monica Romanazzi, presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina marocchina e dal 2015 anche cittadina italiana codice fiscale C.F._2 residente a [...], Largo Rapallo 1 con l'avv. Danilo Millemaci, presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 27/4/2010
Atto n. 350 - Parte 1 - Anno 2010 in comunione legale dei beni separati con sentenza n. 1707/2024 pubblicata il 4/11/2024 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], c.f. cittadino italiano Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], c.f. , cittadino italiano Parte_4 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e restano affidati in via condivisa a entrambi i Parte_3 Parte_4
genitori e collocati in maniera prevalente presso la madre;
tenendo conto di capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
quanto alle decisioni di maggior interesse per i minori riguardanti salute, educazione e istruzione, esse dovranno essere concordate da entrambi i genitori.
2. A settimane alterne i figli trascorreranno con il padre il fine settimana dal sabato mattina alla domenica, e saranno da lui riaccompagnati presso l'abitazione familiare entro le ore
20,00; in considerazione degli orari di lavoro su turni, durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo avviso di 24 ore alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei ragazzi.
3. Durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé i figli per 3 settimane, anche consecutive, nel periodo delle vacanze scolastiche dei minori, indicativamente da metà giugno a metà settembre (in ogni caso entro la ripresa dell'anno scolastico), impegnandosi a concordare a concordare con la madre tale periodo entro la fine del mese di maggio.
4. Durante le festività scolastiche in occasione di Natale e Pasqua, i figli trascorreranno un uguale periodo, alternandolo di anno in anno con ciascun genitore;
durante le festività in occasione del Ramadan i genitori decideranno, di anno in anno, i rispettivi periodi.
5. La casa familiare sita a Milano, Largo Rapallo 1, in comproprietà indivisa tra i coniugi, viene assegnata alla signora Parte_2
6. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi); detta somma sarà versata in via anticipata entro il giorno 5 del mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
7. L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà suddiviso al 50% tra i genitori, con distinti accrediti sui rispettivi conti correnti personali.
8. Le spese extra assegno relative ai figli saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, e già adottate dalle parti;
i genitori concordano che tutte le spese extra assegno, che richiedano o meno il preventivo accordo, dovranno essere comunicate all'altro genitore con congruo anticipo, anche in relazione al tipo di spesa.
9. I coniugi sono economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare ad ogni reciproco mantenimento.
10. Le spese relative all'intero procedimento sono integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 23.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 27/4/2010 (Atto n. 350 - Parte
1 - Anno 2010) tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Bollate (MI), ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/07/2024
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino marocchino e dal 2017 anche cittadino italiano codice fiscale C.F._1 residente a [...], Largo Rapallo 1 con l'avv. Monica Romanazzi, presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina marocchina e dal 2015 anche cittadina italiana codice fiscale C.F._2 residente a [...], Largo Rapallo 1 con l'avv. Danilo Millemaci, presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 27/4/2010
Atto n. 350 - Parte 1 - Anno 2010 in comunione legale dei beni separati con sentenza n. 1707/2024 pubblicata il 4/11/2024 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], c.f. cittadino italiano Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], c.f. , cittadino italiano Parte_4 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e restano affidati in via condivisa a entrambi i Parte_3 Parte_4
genitori e collocati in maniera prevalente presso la madre;
tenendo conto di capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
quanto alle decisioni di maggior interesse per i minori riguardanti salute, educazione e istruzione, esse dovranno essere concordate da entrambi i genitori.
2. A settimane alterne i figli trascorreranno con il padre il fine settimana dal sabato mattina alla domenica, e saranno da lui riaccompagnati presso l'abitazione familiare entro le ore
20,00; in considerazione degli orari di lavoro su turni, durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo avviso di 24 ore alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei ragazzi.
3. Durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé i figli per 3 settimane, anche consecutive, nel periodo delle vacanze scolastiche dei minori, indicativamente da metà giugno a metà settembre (in ogni caso entro la ripresa dell'anno scolastico), impegnandosi a concordare a concordare con la madre tale periodo entro la fine del mese di maggio.
4. Durante le festività scolastiche in occasione di Natale e Pasqua, i figli trascorreranno un uguale periodo, alternandolo di anno in anno con ciascun genitore;
durante le festività in occasione del Ramadan i genitori decideranno, di anno in anno, i rispettivi periodi.
5. La casa familiare sita a Milano, Largo Rapallo 1, in comproprietà indivisa tra i coniugi, viene assegnata alla signora Parte_2
6. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi); detta somma sarà versata in via anticipata entro il giorno 5 del mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
7. L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà suddiviso al 50% tra i genitori, con distinti accrediti sui rispettivi conti correnti personali.
8. Le spese extra assegno relative ai figli saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, e già adottate dalle parti;
i genitori concordano che tutte le spese extra assegno, che richiedano o meno il preventivo accordo, dovranno essere comunicate all'altro genitore con congruo anticipo, anche in relazione al tipo di spesa.
9. I coniugi sono economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare ad ogni reciproco mantenimento.
10. Le spese relative all'intero procedimento sono integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 23.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 27/4/2010 (Atto n. 350 - Parte
1 - Anno 2010) tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Bollate (MI), ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG