Accoglimento
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 10098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10098 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10098/2025REG.PROV.COLL.
N. 02702/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2702 del 2025, proposto da
RI Manzi, rappresentato e difeso dall'avvocato RI Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 00063/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. NA De NI e udito per l’appellante il difensore come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con appello ritualmente notificato e depositato in data 2.4.2025 è impugnata la sentenza del Tar Lazio -Roma, 2.1.2025 n. 63, che, in materia di ottemperanza di un decreto di condanna a indennizzo per irragionevole durata del processo, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per avere l’Amministrazione eseguito il giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, e compensato le spese di lite.
1.1. Con l’atto di appello si contestano:
- la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, perché il Tar avrebbe tenuto conto di documenti depositati tardivamente, a ridosso dell’udienza di decisione, e non avrebbe consentito il contraddittorio;
- l’erroneità della declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, perché non tutti i crediti sono stati soddisfatti;
- la compensazione delle spese di lite.
2. L’Amministrazione intimata non si è costituita.
3. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 18.12.2025.
3.1. In via preliminare il Collegio dichiara inutilizzabile la memoria di parte appellante depositata tardivamente il giorno prima dell’udienza odierna.
4. Preliminarmente, il Collegio rileva che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per la sospensione del giudizio ex lege prevista dall’art. 5- sexies, c. 12-bis e 12-ter, l. n. 89/2001, dovendosi adottare una pronuncia di mero rito che rimetterà le parti davanti al Tar.
5. E’ infatti fondato e assorbente il primo motivo di appello.
Si evince dal fascicolo di primo grado che l’udienza di discussione si è celebrata in data 16.12.2024. La parte ricorrente in primo grado in data 12.12.2024 aveva depositato istanza di passaggio in decisione sugli scritti, e non ha partecipato all’udienza del 16.12.2024. L’Amministrazione si è costituita il giorno prima dell’udienza e in quella data ha depositato i documenti sulla cui base il Tar ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso. Il deposito dei documenti da parte dell’Amministrazione è avvenuto oltre il termine di legge, e, pertanto, sugli stessi il ricorrente non è stato messo in condizione di contraddire. Il Tar avrebbe dovuto, alternativamente, o dichiarare inammissibili i documenti perché tardivi ovvero, ove li avesse ritenuti indispensabili per la decisione, avrebbe dovuto rinviare l’udienza per consentire il pieno espletamento del contraddittorio.
Il mancato rispetto dei termini a difesa, impone di annullare il giudizio con rinvio al Tar.
6. L’accoglimento del primo motivo ha carattere logicamente assorbente delle altre censure.
7. Non possono liquidarsi le spese del primo grado atteso che il giudizio deve proseguire davanti al Tar.
8. Le spese del presente grado, avuto riguardo al valore della lite e alla natura della stessa, sono liquidate in euro 250 (duecentocinquanta), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie in parte l’appello e, per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza appellata.
Condanna l’Amministrazione alle spese del presente grado nella misura di euro 250 (duecentocinquanta), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA De NI, Presidente, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA De NI |
IL SEGRETARIO