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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 608 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 608 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'Avv. GUERRA EMANUELA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. SPADONI STEFANO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 01/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.05.2025 e 6.06.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e;
che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 08/05/1989 a Rimini (RN) tra i IGg.ri e e annotato nel Registro degli CP_1 Controparte_2
Atti di Matrimonio del detto Comune Anno 1989, Atto 43, Parte I (doc. 1), ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Rimini, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria ai sensi dell'art. 10 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e, di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03/11/2000 n. 396 sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza dei coniugi.
- Entrambi i coniugi sono tenuti al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle seguenti spese straordinarie riguardanti il figlio : mediche specialistiche, tasse di iscrizione universitaria, alloggio Per_2 universitario e ciò fino al raggiungimento della sua totale indipendenza economica.
- Dare atto che il IG. ha dichiarato di nulla avere a che pretendere dalla IG.ra a CP_1 Controparte_2 titolo di mantenimento pregresso della prole, come disposto in sede separativa, rinunciando a qualsiasi pretesa in merito.
- Dare atto che il IG. ha dichiarato di rinunciare a qualsivoglia pretesa di rimborso nei confronti CP_1 della sig.ra , in ordine alle somme dal predetto versate ed anticipate in favore della coniuge Controparte_2
a titolo di rate del mutuo acceso presso l'istituto di credito Credit Agricole – filiale di Rimini - per l'acquisto dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva della medesima ed ubicata a Pennabilli (RN) località Cà Marnello
Via Cà Giovannetto.
- Disporre che IG.ra provvederà in via esclusiva per il futuro e, così fino all'integrale estinzione del CP_2 finanziamento stesso, al versamento delle rate residue del mutuo acceso presso l'istituto di credito Credit
Agricole – filiale di Rimini - per l'acquisto dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva della IG.ra CP_2 ed ubicata a Pennabilli (RN) località Cà Marnello Via Cà Giovannetto e a tutt'oggi pari all'importo di €
5.985,82, senza nulla più pretendere in tal senso dal IG. CP_1
pagina 2 di 3 - Dare atto che le parti non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altra, reciprocamente, per qualsivoglia titolo o ragione.
- Spese legali compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2 il 8.05.1989 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 43 Parte I Anno 1989 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 608 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'Avv. GUERRA EMANUELA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. SPADONI STEFANO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 01/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.05.2025 e 6.06.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e;
che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 08/05/1989 a Rimini (RN) tra i IGg.ri e e annotato nel Registro degli CP_1 Controparte_2
Atti di Matrimonio del detto Comune Anno 1989, Atto 43, Parte I (doc. 1), ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Rimini, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria ai sensi dell'art. 10 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e, di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03/11/2000 n. 396 sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza dei coniugi.
- Entrambi i coniugi sono tenuti al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle seguenti spese straordinarie riguardanti il figlio : mediche specialistiche, tasse di iscrizione universitaria, alloggio Per_2 universitario e ciò fino al raggiungimento della sua totale indipendenza economica.
- Dare atto che il IG. ha dichiarato di nulla avere a che pretendere dalla IG.ra a CP_1 Controparte_2 titolo di mantenimento pregresso della prole, come disposto in sede separativa, rinunciando a qualsiasi pretesa in merito.
- Dare atto che il IG. ha dichiarato di rinunciare a qualsivoglia pretesa di rimborso nei confronti CP_1 della sig.ra , in ordine alle somme dal predetto versate ed anticipate in favore della coniuge Controparte_2
a titolo di rate del mutuo acceso presso l'istituto di credito Credit Agricole – filiale di Rimini - per l'acquisto dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva della medesima ed ubicata a Pennabilli (RN) località Cà Marnello
Via Cà Giovannetto.
- Disporre che IG.ra provvederà in via esclusiva per il futuro e, così fino all'integrale estinzione del CP_2 finanziamento stesso, al versamento delle rate residue del mutuo acceso presso l'istituto di credito Credit
Agricole – filiale di Rimini - per l'acquisto dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva della IG.ra CP_2 ed ubicata a Pennabilli (RN) località Cà Marnello Via Cà Giovannetto e a tutt'oggi pari all'importo di €
5.985,82, senza nulla più pretendere in tal senso dal IG. CP_1
pagina 2 di 3 - Dare atto che le parti non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altra, reciprocamente, per qualsivoglia titolo o ragione.
- Spese legali compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2 il 8.05.1989 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 43 Parte I Anno 1989 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3