TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3154/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile – nella persona della dott.ssa Anna Scognamiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3154 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Parte_1 C.F._1
Meridionale n. 47, presso lo studio dell'avv.to Maria Romano e dell'avv.to Francesco Pio Alghiri, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
[...]
, C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
, , C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
, C.F. e , C.F. , in
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6 qualità di eredi dell'istante , C.F. , tutti elettivamente Persona_1 C.F._7 domiciliati in 80024 Cardito (Na) alla via B. Castiello 28 presso lo studio dell'avv. Marco Mazza, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, C.F. , elettivamente domiciliato in Afragola alla via Controparte_1 C.F._8
Crispi n.17°, presso lo studio dell'avv. Gennaro Capito, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , sulla premessa di essere, Persona_1 Pt_1 unitamente ai di lui germani, e , eredi legittimi del de cuius Controparte_1 Pt_2 Persona_2 nato ad [...] il [...] e deceduto in data 12 maggio1984, deducevano che gli stessi erano proprietari, in comunione tra loro, del fabbricato sito in Afragola alla Via LI PE n. 19
(già n. 15), composto di diverse unità immobiliari di cui 7 appartamenti, dislocati su due piani fuori terra (piano rialzato e piano primo), e di altre aree adibite a garage e cantine poste a livello strada ed al piano seminterrato;
che il de cuius, con atto per Notar del 29.03.1979, Rep. 76487 Persona_3
Racc. 6463, aveva donato alla figlia , in conto di anticipata successione, per quota di Persona_1 disponibile con dispensa da collazione e da imputazione, parte del primo piano e precisamente i due appartamenti (nell'atto definiti quartini) contraddistinti dai numeri di interno 4 e 7; che, successivamente al decesso di , i germani con scrittura privata del 15.10.2001, Persona_2 stipulavano contratto preliminare di divisione di quote ereditarie;
che, in assenza di stipula del contratto definitivo, promuoveva giudizio per l'adempimento degli obblighi di fare ex art. Persona_1
2932 c.c. dinanzi alla sezione distaccata di Afragola del Tribunale di Napoli, definito con sentenza n.
11322/14 del 31.07.2014, trascritta presso i registri della Conservatoria immobiliare in data 17.03.2017
(reg. part. 9325), con la quale venivano suddivisi tra i coeredi i cespiti immobiliari, previa disposizione dei relativi conguagli;
che, tuttavia, rimanevano esclusi dalla predetta divisione beni, ancora indivisa un'area sita al piano seminterrato catastalmente individuata al NCEU del Comune di Afragola Foglio
21 part. 1376 sub 7. Sub 9 e sub 10 tra i germani e per le seguenti quote : Per_1 Pt_1 CP_1 sub 10: 5/21; 5/21 e 11/21; Controparte_1 Parte_1 Persona_1 sub 7 e sub 9 : 5/14 e 9/14. Controparte_1 Persona_1
Restavano ovviamente beni comuni, ex art. 1117 c.c., il lastrico solare ed il cortile.: non avendo più interesse alcuno al mantenimento della comunione dei beni, gli istanti formulavano in via stragiudiziale richiesta di scioglimento della stessa;
che, nonostante l'instaurazione di trattative, non era stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria di scioglimento della comunione ereditaria;
che, al momento della proposizione del giudizio, le suddette aree venivano utilizzate in comune, seppur in assenza di reciproco accordo.
Sulla base di tali premesse, convenivano in giudizio il proprio germano , concludendo affinché il CP_1
Tribunale adito procedesse alla divisione dei beni ancora indivisi, nel rispetto delle rispettive quote, prevedendo, altresì, una definitiva regolamentazione dell'uso delle aree comuni e condominiali, ossia il cortile ed il lastrico solare. pagina 2 di 8 Con comparsa del 10.06.2021, si costituiva in giudizio il convenuto , il quale, non Controparte_1 opponendosi alla divisione giudiziale della massa ereditaria e ritenuta inconferente la domanda in ordine alla regolamentazione dell'esercizio delle parti comuni, rappresentava di aver già conferito incarico ad un proprio tecnico, geom. , al fine di redigere un progetto di divisione Controparte_2 materiale del piano cantinato de quo, che tenesse conto delle rispettive quote dei comunisti.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in modalità cartolare in data 13.07.2021il Giudice, con provvedimento del 15.07.2021, disponeva rinvio al 15.12.2021 per conferimento incarico al nominato consulente, ing. . Persona_4
Con comparsa del 30.11.2025 si costituivano in giudizio, , unitamente ai figli Parte_2
e in qualità di eredi dell'istante, deceduta in data Pt_1 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Persona_1
26.03.2021, i quali, di fatto, aderivano alle difese dalla stessa articolate.
Espletata l'istruttoria con la nomina del CT (ing. , che prestava giuramento Persona_4 all'udienza del 28.12.2021), preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti in corso di udienza del
13.09.2023, celebratasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 11.12.2022, considerato che dalla relazione del C.T.U. erano emerse difformità catastali in ordine ai beni oggetto di divisione, il Giudice disponeva la remissione della causa sul ruolo, concedendo rinvio al 24.02.2023, al fine di consentire alle parti di procedere alle operazioni di sanatoria degli stessi.
Disposta integrazione della C.T.U. all'esito della formulazione di istanza di attribuzione ex art. 720
c.p.c. da parte degli eredi di dopo numerosi rinvii concessi al fine di consentire alle Persona_1 parti- aderenti al progetto divisionale del C.T.U.- di incaricare un proprio tecnico in ordine alle operazioni di frazionamento, all'udienza del 16.09.2025, fissata per la discussione del progetto decisionale, il Giudice riservava la causa in decisione.
In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5
D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di successione ereditaria (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti quale allegato alla produzione di parte istante).
Occorre preliminarmente delimitare l'oggetto del presente giudizio, costituito dalla domanda principale, afferente alla richiesta divisione giudiziale del patrimonio relitto ancora indiviso del de cuius , con contestuale richiesta di regolamentazione dell'utilizzo delle parti comuni. Persona_2
Ciò posto, venendo merito della domanda principale afferente alla divisione giudiziale della massa ereditaria relitta, ancora indivisa, giova precisare che risulta per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, pagina 3 di 8 che in seguito al decesso della de cuius , nato in [...] il [...], avvenuto in Persona_2 data 12.05.1984 in Caivano, sono divenuti eredi ab intestato del medesimo i figli superstiti,
, C.F. , C.F. Persona_1 C.F._7 Parte_1
, , C.F. , e C.F._1 Controparte_1 C.F._8 CP_3
, C.F. .
[...] C.F._9
Risulta, altresì, per tabulas, nonché pacifico tra le parti, che in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di
Napoli, Sezione distaccata di Afragola, n. 11322/2014, emessa in data 31.07.2014, il fabbricato di Via
LI PE n. 19 (già Via G. PE n. 15), riportato nel NCEU della Provincia di Napoli, Comune di Afragola foglio 21 p-lla 1376, veniva suddiviso tra i predetti eredi.
Tuttavia, all'esito della suddetta pronuncia rimanevano indivise con mera indicazione delle rispettive quote, le unità immobiliari, corrispondenti ai sub 10 e ai sub 7 e 9.
Pertanto, in ordine alle predette porzioni, risultava proprietario della porzione di garage Controparte_1
(sub. 7 e 9), per la quota di 5/14 e della porzione di cantina sub. 10 per la quota di 5/21; Per_1 risultava proprietaria della porzione di garage (sub. 7 e 9), per la quota di 9/14 e della porzione
[...] di cantina sub. 10 per la quota di 11/21; risultava proprietario della porzione di Parte_1 cantina sub. 10 per la quota di 5/21.
Giova, altresì, precisare che, atteso l'intervenuto decesso nelle more del presente giudizio, dell'istante si costituivano il di lei coniuge superstite, nonché i figli legittimi, tutti eredi in virtù Persona_1 di denuncia di successione n. 225159, volume 88888, registrata in data 10.05.2021.
I predetti eredi, in virtù di atto di compravendita del Notaio del 29.06.2021- Persona_5
Repertorio 6534, procedevano all'alienazione a soggetto estraneo al presente giudizio delle rispettive quote di proprietà degli immobili censiti al NCEU al foglio 21, particella 1376 sub. 10.
Passando alla disamina della res controversa, osserva il Tribunale, che la domanda giudiziale di divisione della restante comunione ereditaria è meritevole di accoglimento.
Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 1114 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura, a condizione che il medesimo possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene
e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate pagina 4 di 8 proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso” (cfr., in tal senso ed ex multis Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238; Cass. civ., sez.
II, 16 febbraio 2007, n. 3635).
Diversamente, il bene si intende non comodamente divisibile nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, porzioni che, sotto
l'aspetto economico - funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 28 maggio 2007, n. 12406;
Cass. 29 maggio 2007, n. 12498; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577) ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n. 7961).
In tali casi, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., la vendita giudiziale degli immobili non divisibili o non comodamente divisibili è prevista come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza, come nel caso di specie (cfr., ex plurimis, Cass. 1 marzo 1995, n. 2335;
Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14165; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Ciò premesso, con riguardo ai cespiti immobiliari, sovra specificati ed individuati, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice (Ing. ) circa la comoda divisibilità dei beni e che Per_4 risultano contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
La espletata C.T.U ha individuato i beni da dividere in una porzione di fabbricato adibito a civile abitazione situato nel Comune di Afragola, alla via G. PE n. 19, consistenti in un locale deposito – censito al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub 10-, in un garage- censito in NCEU al foglio 21, particella 1376, sub 7 e 9-.
Giova precisare che, in sede di relazione depositata in data 19.04.2022, in ordine alla richiesta conformità catastale dei cespiti de quo, il C.T.U. riferiva: “Esaminando lo stato di fatto, rilevato durante i sopralluoghi effettuati con i CTP, con i grafici allegati alla Licenza Edilizia -rilasciata dal
Sindaco di Afragola in data 17 gennaio 1966- Pratica n. 3414- emergono le seguenti difformità: 1)
Locale garage. Nella planimetria del piano cantinato della Licenza Edilizia mancano tutte le finestre e accesso carrabile del cortile, inoltre nella planimetria della L.E. la pianta presenta una risega che nella realtà non esiste. 2) Locale deposito. Nella planimetria del piano cantinato della Licenza Edilizia pagina 5 di 8 mancano tutte le finestre, sia quelle prospicienti il cortile che quelle su Via LI PE”.
Per quanto concerne, pertanto, tale ultimo aspetto, ritiene il Tribunale che i cespiti sono commerciabili: nel caso in esame gli immobili del compendio de quo, sono corredati della domanda di condono edilizio, Pratica di Condono Edilizio rilasciata UTC Afragola, prot. n.1824 del 22.06.2017, presentata da , avente, di fatto, ad oggetto di Concessione Edilizia in Sanatoria anche in ordine Controparte_3 alle difformità sovra indicate ed individuate dal CT.U. (cfr. nota di deposito del 23.02.2023).
Avuto riguardo alla comoda divisibilità, va premesso che, in sede di elaborato integrativo versato in atti con deposito del 11.09.2023, il C.T.U., valutato il valore dell'intero compendio in € 100.000,00, concludendo per la possibilità ad effettuare una comoda partizione che contemperi la coesistenza di immobili autonomi ed aventi consistenze economiche di entità pari (o comparabili) alle quote di diritto spettanti, predisponendo, all'uopo un progetto divisionale.
Inoltre, tutte le parti hanno avanzato istanza di attribuzione dei beni (cfr. verbale di udienza del
16.05.2025), in conformità alla proposta divisionale formulata dal C.T.U. in sede di relazione depositata in data 20.04.2022 e, nonché delle planimetrie di cui all'allegato “5”, costituenti parte integrante della predetta relazione, unitamente alla planimetria versata ad integrazione con deposito del
15.04.2025 con nuovo frazionamento.
Siffatto progetto viene fatto proprio da questo Tribunale, in quanto elaborato nel rispetto dei criteri che devono ispirare il giudizio di comoda divisibilità ai fini dell'assegnazione di porzioni in natura.
Pertanto, non essendoci specifiche ragioni per disattendere le richieste di attribuzione formulate da tutte le parti, si ritiene di procedere allo scioglimento della comunione in oggetto secondo il predetto progetto divisionale come sopra determinato.
In conclusione, sulla scorta della relazione tecnica richiamata, e considerate le istanze di attribuzioni formulate dalle parti in causa, questo Tribunale, dispone che sia assegnato:
1) agli eredi di il identificato al NCEU al foglio 21, particella 1376, Persona_1 Pt_7 sub. 17, nonché la cantinola n. 3, identificata al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 19;
2) a la cantinola n. 2, indentificata al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 20, Controparte_1 nonché la , identificata al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 18; Parte_8
3) a la cantinola n. 1, identificata al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. Parte_1
21, nonché il ripostiglio, identificato al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 22.
Attesa la corrispondenza delle porzioni in natura rispetto alle quote ereditarie, quota in base all'art. 728
c.c., non si dispongono conguagli.
In ultimo, osserva questo Tribunale che, alla luce delle condivisibili risultanze di cui alla esperita
C.T.U., in ordine all'indivisibilità del cortile esterno, da ritenersi bene comune ed indiviso. pagina 6 di 8 Parimenti, lo stesso dirsi avuto riguardo , da intendersi quale bene “a funzione Controparte_4 necessaria all'uso collettivo, tra le cose comuni, in quanto deputato a preservare l'edificio condominiale” (Cass. 24927/2019) e, pertanto, indivisibile.
Avuto riguardo alla domanda formulata da parte istante in ordine alla previsione di una regolamentazione circa l'utilizzo delle parti comuni serventi il fabbricato sito in Afragola, alla Via
LI PE n. 19 (già n. 15), va dichiarata l'incompetenza del Giudice adito in quanto le controversie relative alle modalità d'uso dei servizi comuni rientrano nella competenza dei Giudici di
AC (cfr. Cass., ord. n. 21910 del 27 ottobre 2015).
Le spese della CT devono essere fatte gravare, in via definitiva, a carico degli istanti e dei convenuti, in eguale misura tra loro ed in solido nei riguardi dello stesso Consulente Tecnico d'Ufficio (cfr., all'uopo, Cass. 19 settembre 2006, n. 20314, secondo cui “... poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa,
l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass. 8/07/1996, n.
6199; Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573; Cass. 9 febbraio 1963 n. 245).
Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il CT può richiedere a ciascuna delle parti l'intero pagamento delle competenze già liquidate in € 2.119,69 con separato decreto del 21.04.2022.
Avuto riguardo alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio e che la parte convenuta ha sin dalla costituzione in giudizio aderito alla domanda di divisione giudiziale, ritiene il Tribunale congruo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle stesse.
Vanno disposte le trascrizioni di cui all'art 2646 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Anna Scognamiglio, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3154/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni caduti in successione”, così provvede:
• Dichiara l'incompetenza per materia in ordine alla domanda afferente la regolamentazione dell'utilizzo delle parti comuni serventi il fabbricato sito in Afragola, alla Via LI PE n. 19
(già n. 15);
• Accoglie la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto :
pagina 7 di 8 • Assegna agli eredi di ovvero , C.F. Persona_1 Parte_2
, , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
e , C.F. , in comune e pro indiviso, il Parte_6 C.F._6 Pt_7 identificato al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 17, nonché la cantinola n. 3, identificata al
NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 19;
• Assegna a la cantinola n. 2, indentificata al NCEU al foglio 21, particella 1376, Controparte_1 sub. 20, nonché la cantinola n. 4, identificata al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 18;
• Assegna a la cantinola n. 1, identificata al NCEU al foglio 21, particella 1376, Parte_1 sub. 21, nonché il ripostiglio, identificato al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 22.
• Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CT già liquidate in € 2.119,69 con separato decreto del 21.04.2022, oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale, come per legge;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
• Autorizza il conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente a procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo
Aversa 24 Settembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile – nella persona della dott.ssa Anna Scognamiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3154 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Parte_1 C.F._1
Meridionale n. 47, presso lo studio dell'avv.to Maria Romano e dell'avv.to Francesco Pio Alghiri, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
[...]
, C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
, , C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
, C.F. e , C.F. , in
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6 qualità di eredi dell'istante , C.F. , tutti elettivamente Persona_1 C.F._7 domiciliati in 80024 Cardito (Na) alla via B. Castiello 28 presso lo studio dell'avv. Marco Mazza, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, C.F. , elettivamente domiciliato in Afragola alla via Controparte_1 C.F._8
Crispi n.17°, presso lo studio dell'avv. Gennaro Capito, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , sulla premessa di essere, Persona_1 Pt_1 unitamente ai di lui germani, e , eredi legittimi del de cuius Controparte_1 Pt_2 Persona_2 nato ad [...] il [...] e deceduto in data 12 maggio1984, deducevano che gli stessi erano proprietari, in comunione tra loro, del fabbricato sito in Afragola alla Via LI PE n. 19
(già n. 15), composto di diverse unità immobiliari di cui 7 appartamenti, dislocati su due piani fuori terra (piano rialzato e piano primo), e di altre aree adibite a garage e cantine poste a livello strada ed al piano seminterrato;
che il de cuius, con atto per Notar del 29.03.1979, Rep. 76487 Persona_3
Racc. 6463, aveva donato alla figlia , in conto di anticipata successione, per quota di Persona_1 disponibile con dispensa da collazione e da imputazione, parte del primo piano e precisamente i due appartamenti (nell'atto definiti quartini) contraddistinti dai numeri di interno 4 e 7; che, successivamente al decesso di , i germani con scrittura privata del 15.10.2001, Persona_2 stipulavano contratto preliminare di divisione di quote ereditarie;
che, in assenza di stipula del contratto definitivo, promuoveva giudizio per l'adempimento degli obblighi di fare ex art. Persona_1
2932 c.c. dinanzi alla sezione distaccata di Afragola del Tribunale di Napoli, definito con sentenza n.
11322/14 del 31.07.2014, trascritta presso i registri della Conservatoria immobiliare in data 17.03.2017
(reg. part. 9325), con la quale venivano suddivisi tra i coeredi i cespiti immobiliari, previa disposizione dei relativi conguagli;
che, tuttavia, rimanevano esclusi dalla predetta divisione beni, ancora indivisa un'area sita al piano seminterrato catastalmente individuata al NCEU del Comune di Afragola Foglio
21 part. 1376 sub 7. Sub 9 e sub 10 tra i germani e per le seguenti quote : Per_1 Pt_1 CP_1 sub 10: 5/21; 5/21 e 11/21; Controparte_1 Parte_1 Persona_1 sub 7 e sub 9 : 5/14 e 9/14. Controparte_1 Persona_1
Restavano ovviamente beni comuni, ex art. 1117 c.c., il lastrico solare ed il cortile.: non avendo più interesse alcuno al mantenimento della comunione dei beni, gli istanti formulavano in via stragiudiziale richiesta di scioglimento della stessa;
che, nonostante l'instaurazione di trattative, non era stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria di scioglimento della comunione ereditaria;
che, al momento della proposizione del giudizio, le suddette aree venivano utilizzate in comune, seppur in assenza di reciproco accordo.
Sulla base di tali premesse, convenivano in giudizio il proprio germano , concludendo affinché il CP_1
Tribunale adito procedesse alla divisione dei beni ancora indivisi, nel rispetto delle rispettive quote, prevedendo, altresì, una definitiva regolamentazione dell'uso delle aree comuni e condominiali, ossia il cortile ed il lastrico solare. pagina 2 di 8 Con comparsa del 10.06.2021, si costituiva in giudizio il convenuto , il quale, non Controparte_1 opponendosi alla divisione giudiziale della massa ereditaria e ritenuta inconferente la domanda in ordine alla regolamentazione dell'esercizio delle parti comuni, rappresentava di aver già conferito incarico ad un proprio tecnico, geom. , al fine di redigere un progetto di divisione Controparte_2 materiale del piano cantinato de quo, che tenesse conto delle rispettive quote dei comunisti.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in modalità cartolare in data 13.07.2021il Giudice, con provvedimento del 15.07.2021, disponeva rinvio al 15.12.2021 per conferimento incarico al nominato consulente, ing. . Persona_4
Con comparsa del 30.11.2025 si costituivano in giudizio, , unitamente ai figli Parte_2
e in qualità di eredi dell'istante, deceduta in data Pt_1 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Persona_1
26.03.2021, i quali, di fatto, aderivano alle difese dalla stessa articolate.
Espletata l'istruttoria con la nomina del CT (ing. , che prestava giuramento Persona_4 all'udienza del 28.12.2021), preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti in corso di udienza del
13.09.2023, celebratasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 11.12.2022, considerato che dalla relazione del C.T.U. erano emerse difformità catastali in ordine ai beni oggetto di divisione, il Giudice disponeva la remissione della causa sul ruolo, concedendo rinvio al 24.02.2023, al fine di consentire alle parti di procedere alle operazioni di sanatoria degli stessi.
Disposta integrazione della C.T.U. all'esito della formulazione di istanza di attribuzione ex art. 720
c.p.c. da parte degli eredi di dopo numerosi rinvii concessi al fine di consentire alle Persona_1 parti- aderenti al progetto divisionale del C.T.U.- di incaricare un proprio tecnico in ordine alle operazioni di frazionamento, all'udienza del 16.09.2025, fissata per la discussione del progetto decisionale, il Giudice riservava la causa in decisione.
In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5
D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di successione ereditaria (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti quale allegato alla produzione di parte istante).
Occorre preliminarmente delimitare l'oggetto del presente giudizio, costituito dalla domanda principale, afferente alla richiesta divisione giudiziale del patrimonio relitto ancora indiviso del de cuius , con contestuale richiesta di regolamentazione dell'utilizzo delle parti comuni. Persona_2
Ciò posto, venendo merito della domanda principale afferente alla divisione giudiziale della massa ereditaria relitta, ancora indivisa, giova precisare che risulta per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, pagina 3 di 8 che in seguito al decesso della de cuius , nato in [...] il [...], avvenuto in Persona_2 data 12.05.1984 in Caivano, sono divenuti eredi ab intestato del medesimo i figli superstiti,
, C.F. , C.F. Persona_1 C.F._7 Parte_1
, , C.F. , e C.F._1 Controparte_1 C.F._8 CP_3
, C.F. .
[...] C.F._9
Risulta, altresì, per tabulas, nonché pacifico tra le parti, che in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di
Napoli, Sezione distaccata di Afragola, n. 11322/2014, emessa in data 31.07.2014, il fabbricato di Via
LI PE n. 19 (già Via G. PE n. 15), riportato nel NCEU della Provincia di Napoli, Comune di Afragola foglio 21 p-lla 1376, veniva suddiviso tra i predetti eredi.
Tuttavia, all'esito della suddetta pronuncia rimanevano indivise con mera indicazione delle rispettive quote, le unità immobiliari, corrispondenti ai sub 10 e ai sub 7 e 9.
Pertanto, in ordine alle predette porzioni, risultava proprietario della porzione di garage Controparte_1
(sub. 7 e 9), per la quota di 5/14 e della porzione di cantina sub. 10 per la quota di 5/21; Per_1 risultava proprietaria della porzione di garage (sub. 7 e 9), per la quota di 9/14 e della porzione
[...] di cantina sub. 10 per la quota di 11/21; risultava proprietario della porzione di Parte_1 cantina sub. 10 per la quota di 5/21.
Giova, altresì, precisare che, atteso l'intervenuto decesso nelle more del presente giudizio, dell'istante si costituivano il di lei coniuge superstite, nonché i figli legittimi, tutti eredi in virtù Persona_1 di denuncia di successione n. 225159, volume 88888, registrata in data 10.05.2021.
I predetti eredi, in virtù di atto di compravendita del Notaio del 29.06.2021- Persona_5
Repertorio 6534, procedevano all'alienazione a soggetto estraneo al presente giudizio delle rispettive quote di proprietà degli immobili censiti al NCEU al foglio 21, particella 1376 sub. 10.
Passando alla disamina della res controversa, osserva il Tribunale, che la domanda giudiziale di divisione della restante comunione ereditaria è meritevole di accoglimento.
Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 1114 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura, a condizione che il medesimo possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene
e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate pagina 4 di 8 proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso” (cfr., in tal senso ed ex multis Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238; Cass. civ., sez.
II, 16 febbraio 2007, n. 3635).
Diversamente, il bene si intende non comodamente divisibile nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, porzioni che, sotto
l'aspetto economico - funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 28 maggio 2007, n. 12406;
Cass. 29 maggio 2007, n. 12498; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577) ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n. 7961).
In tali casi, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., la vendita giudiziale degli immobili non divisibili o non comodamente divisibili è prevista come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza, come nel caso di specie (cfr., ex plurimis, Cass. 1 marzo 1995, n. 2335;
Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14165; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Ciò premesso, con riguardo ai cespiti immobiliari, sovra specificati ed individuati, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice (Ing. ) circa la comoda divisibilità dei beni e che Per_4 risultano contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
La espletata C.T.U ha individuato i beni da dividere in una porzione di fabbricato adibito a civile abitazione situato nel Comune di Afragola, alla via G. PE n. 19, consistenti in un locale deposito – censito al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub 10-, in un garage- censito in NCEU al foglio 21, particella 1376, sub 7 e 9-.
Giova precisare che, in sede di relazione depositata in data 19.04.2022, in ordine alla richiesta conformità catastale dei cespiti de quo, il C.T.U. riferiva: “Esaminando lo stato di fatto, rilevato durante i sopralluoghi effettuati con i CTP, con i grafici allegati alla Licenza Edilizia -rilasciata dal
Sindaco di Afragola in data 17 gennaio 1966- Pratica n. 3414- emergono le seguenti difformità: 1)
Locale garage. Nella planimetria del piano cantinato della Licenza Edilizia mancano tutte le finestre e accesso carrabile del cortile, inoltre nella planimetria della L.E. la pianta presenta una risega che nella realtà non esiste. 2) Locale deposito. Nella planimetria del piano cantinato della Licenza Edilizia pagina 5 di 8 mancano tutte le finestre, sia quelle prospicienti il cortile che quelle su Via LI PE”.
Per quanto concerne, pertanto, tale ultimo aspetto, ritiene il Tribunale che i cespiti sono commerciabili: nel caso in esame gli immobili del compendio de quo, sono corredati della domanda di condono edilizio, Pratica di Condono Edilizio rilasciata UTC Afragola, prot. n.1824 del 22.06.2017, presentata da , avente, di fatto, ad oggetto di Concessione Edilizia in Sanatoria anche in ordine Controparte_3 alle difformità sovra indicate ed individuate dal CT.U. (cfr. nota di deposito del 23.02.2023).
Avuto riguardo alla comoda divisibilità, va premesso che, in sede di elaborato integrativo versato in atti con deposito del 11.09.2023, il C.T.U., valutato il valore dell'intero compendio in € 100.000,00, concludendo per la possibilità ad effettuare una comoda partizione che contemperi la coesistenza di immobili autonomi ed aventi consistenze economiche di entità pari (o comparabili) alle quote di diritto spettanti, predisponendo, all'uopo un progetto divisionale.
Inoltre, tutte le parti hanno avanzato istanza di attribuzione dei beni (cfr. verbale di udienza del
16.05.2025), in conformità alla proposta divisionale formulata dal C.T.U. in sede di relazione depositata in data 20.04.2022 e, nonché delle planimetrie di cui all'allegato “5”, costituenti parte integrante della predetta relazione, unitamente alla planimetria versata ad integrazione con deposito del
15.04.2025 con nuovo frazionamento.
Siffatto progetto viene fatto proprio da questo Tribunale, in quanto elaborato nel rispetto dei criteri che devono ispirare il giudizio di comoda divisibilità ai fini dell'assegnazione di porzioni in natura.
Pertanto, non essendoci specifiche ragioni per disattendere le richieste di attribuzione formulate da tutte le parti, si ritiene di procedere allo scioglimento della comunione in oggetto secondo il predetto progetto divisionale come sopra determinato.
In conclusione, sulla scorta della relazione tecnica richiamata, e considerate le istanze di attribuzioni formulate dalle parti in causa, questo Tribunale, dispone che sia assegnato:
1) agli eredi di il identificato al NCEU al foglio 21, particella 1376, Persona_1 Pt_7 sub. 17, nonché la cantinola n. 3, identificata al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 19;
2) a la cantinola n. 2, indentificata al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 20, Controparte_1 nonché la , identificata al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 18; Parte_8
3) a la cantinola n. 1, identificata al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. Parte_1
21, nonché il ripostiglio, identificato al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 22.
Attesa la corrispondenza delle porzioni in natura rispetto alle quote ereditarie, quota in base all'art. 728
c.c., non si dispongono conguagli.
In ultimo, osserva questo Tribunale che, alla luce delle condivisibili risultanze di cui alla esperita
C.T.U., in ordine all'indivisibilità del cortile esterno, da ritenersi bene comune ed indiviso. pagina 6 di 8 Parimenti, lo stesso dirsi avuto riguardo , da intendersi quale bene “a funzione Controparte_4 necessaria all'uso collettivo, tra le cose comuni, in quanto deputato a preservare l'edificio condominiale” (Cass. 24927/2019) e, pertanto, indivisibile.
Avuto riguardo alla domanda formulata da parte istante in ordine alla previsione di una regolamentazione circa l'utilizzo delle parti comuni serventi il fabbricato sito in Afragola, alla Via
LI PE n. 19 (già n. 15), va dichiarata l'incompetenza del Giudice adito in quanto le controversie relative alle modalità d'uso dei servizi comuni rientrano nella competenza dei Giudici di
AC (cfr. Cass., ord. n. 21910 del 27 ottobre 2015).
Le spese della CT devono essere fatte gravare, in via definitiva, a carico degli istanti e dei convenuti, in eguale misura tra loro ed in solido nei riguardi dello stesso Consulente Tecnico d'Ufficio (cfr., all'uopo, Cass. 19 settembre 2006, n. 20314, secondo cui “... poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa,
l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass. 8/07/1996, n.
6199; Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573; Cass. 9 febbraio 1963 n. 245).
Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il CT può richiedere a ciascuna delle parti l'intero pagamento delle competenze già liquidate in € 2.119,69 con separato decreto del 21.04.2022.
Avuto riguardo alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio e che la parte convenuta ha sin dalla costituzione in giudizio aderito alla domanda di divisione giudiziale, ritiene il Tribunale congruo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle stesse.
Vanno disposte le trascrizioni di cui all'art 2646 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Anna Scognamiglio, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3154/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni caduti in successione”, così provvede:
• Dichiara l'incompetenza per materia in ordine alla domanda afferente la regolamentazione dell'utilizzo delle parti comuni serventi il fabbricato sito in Afragola, alla Via LI PE n. 19
(già n. 15);
• Accoglie la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto :
pagina 7 di 8 • Assegna agli eredi di ovvero , C.F. Persona_1 Parte_2
, , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
e , C.F. , in comune e pro indiviso, il Parte_6 C.F._6 Pt_7 identificato al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 17, nonché la cantinola n. 3, identificata al
NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 19;
• Assegna a la cantinola n. 2, indentificata al NCEU al foglio 21, particella 1376, Controparte_1 sub. 20, nonché la cantinola n. 4, identificata al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 18;
• Assegna a la cantinola n. 1, identificata al NCEU al foglio 21, particella 1376, Parte_1 sub. 21, nonché il ripostiglio, identificato al NCEU al foglio 21, particella 1376, sub. 22.
• Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CT già liquidate in € 2.119,69 con separato decreto del 21.04.2022, oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale, come per legge;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
• Autorizza il conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente a procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo
Aversa 24 Settembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 8 di 8