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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 909 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Cosenza al Viale F. e G. Falcone 45 presso lo studio dell'avv. Barba
Gregorio, che li rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ex art. 316 bis c.c. depositato il 9.04.2021; opponenti
E
(cod. fisc. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Paola (Cs) alla via Rovo n. 8 presso lo studio dell'avv. Mercuri
Chiara, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di costituzione in giudizio depositato il 15.05.2024; opposta
Oggetto: opposizione a decreto ex art. 316 bis c.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato ed iscritto al R.G.V.G. n. 283/2021 in data
9.04.2021, e hanno proposto opposizione avverso il decreto ex Parte_1 Parte_2 art. 316 bis c.c. emesso il 16.03.2021 dal Tribunale di Paola, in persona della dott.ssa Federica
Laino, all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 1211/2019, con cui è stato loro ordinato di
“corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 600,00 CP_1 mensili, oltre alle spese straordinarie scolastiche e mediche non coperte dal SSN”, con compensazione integrale delle spese di lite. Premesso che, con ricorso notificato il 30.10.2019, li ha evocati in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto a CP_1 percepire dagli stessi, in quanto suoi genitori adottivi come da decreto del Tribunale per i minorenni di Catanzaro n. 60/2010, un assegno di mantenimento quantificato nella somma
1 mensile di euro 700,00, oltre spese extra documentate, nel contestare la legittimità del decreto ex art. 316 bis c.c. oggetto di opposizione (con cui è stata accolta detta pretesa, sebbene con il riconoscimento di una somma mensile inferiore rispetto a quella richiesta), hanno rilevato l'erroneo inquadramento giuridico della controversia decisa con il medesimo decreto, stante l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 316 bis c.c. (riferendosi tale norma al mantenimento dei figli minori nel corso della vita familiare) e l'operatività, piuttosto, dell'art. 337 septies c.c.
(trattandosi di una domanda di mantenimento proposta da un figlio maggiorenne), con le conseguenti diverse valutazioni che il giudice avrebbe dovuto compiere in virtù di tale ultima norma;
nonché l'infondatezza del diritto al mantenimento ex adverso invocato, stante l'autonomia del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. introdotto in corso di causa da rispetto al giudizio di merito e l'inutilizzabilità (a dispetto di quanto avvenuto) CP_1 dell'istruttoria svolta nel medesimo procedimento d'urgenza (dichiarato inammissibile con provvedimento emesso nella stessa data del decreto ex art. 316 bis c.c. oggetto di opposizione), unitamente, in ogni caso, alla non corretta valutazione del compendio istruttorio in atti, anche in considerazione dei principi regolanti il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni, diversi rispetto a quelli valevoli per i figli minori. Quindi, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, per le motivazioni e causali sopra illustrate, disporre la sospensione totale dell'efficacia provvisoriamente esecutiva ed esecuzione dell'opposto decreto ex art. 316 bis c.c.; 2) nel merito, per le motivazioni e causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del decreto del
16.03.2021 emesso dal Tribunale di Paola Sezione Volontaria Giurisdizione in persona del
Giudice monocratico dott. F. Laino nel giudizio n. 1211/2019 R.G.A.C. e comunicato dalla
Cancelleria a mezzo p.e.c. del 17.03.2021, non notificato, ovvero revocarlo in ragione della insussistenza e inesigibilità del preteso credito azionato ed opposto in quanto infondato in fatto
e in diritto;
3) in subordine, rideterminare l'importo eventualmente ed effettivamente dovuto all'opposta tenuto conto delle contestazioni sollevate dagli opponenti per le causali dedotte in narrativa;
per l'effetto, modificare l'ammontare del mantenimento riconosciuto nei confronti dell'opposta; 4) con vittoria di spese e compensi legali”. si costituita in giudizio con comparsa depositata in data 8.06.2021. La stessa, CP_1 impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha rilevato la corretta applicazione nel caso di specie dell'art. 316 bis c.c., anche in considerazione delle modifiche normative intervenute nel corso degli anni in materia di famiglia;
la giusta valutazione da parte del precedente giudice di tutte le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria svolta, esaminate concretamente, e l'utilizzabilità ai fini della pronuncia del decreto opposto, in virtù del principio di economia processuale, delle prove acquisite nel sub-procedimento cautelare dichiarato inammissibile per motivi di rito;
l'infondatezza dell'avversa richiesta di revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento riconosciuto in suo favore, essendo la somma mensile di euro
2 600,00 proporzionata alla condizione economica degli opponenti e al tenore di vita del nucleo familiare. Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'on. le CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta dai sigg.
[...]
e e per l'effetto confermare il decreto emesso nel giudizio n. Pt_1 Parte_2
1211/2019 il 17 marzo 2021 dal Tribunale di Paola, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Rigettata, con provvedimento dell'1.06.2021, l'istanza degli opponenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, con decreto emesso in data 24.06.2021 è stata disposta l'iscrizione del giudizio al Ruolo generale degli affari civili contenziosi
(trattandosi di un procedimento di natura contenziosa regolato, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 316 bis c.c. applicabile ratione temporis, dalle norme relative alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo). Quindi, iscritto il giudizio al R.G.A.C. n. 909/2021, con decreto del Presidente del Tribunale di Paola emesso in data 1.07.2021, è stata designata la dott.ssa Federica Laino, quale giudice monocratico investito della trattazione del medesimo giudizio di opposizione a decreto ex art. 316 bis c.c. (a cognizione piena in luogo di quella sommaria propria del procedimento definito con il decreto opposto).
Con ordinanza del 18.10.2021, è stata disposta la sospensione del giudizio, stante il ricorso ex artt. 52 e ss. c.p.c. depositato dagli opponenti per la ricusazione del giudice dott.ssa Federica
Laino, designato per la trattazione del medesimo procedimento.
Con ordinanza collegiale del 15.12.2021, è stata rigettata la domanda di ricusazione di cui all'anzidetto ricorso.
Riassunto il giudizio, con ricorso depositato dagli opponenti in data 26.01.2022, nel corso della prosecuzione dello stesso è stata, tra l'altro, disposta la comparizione delle parti, onde valutare la possibile definizione in via bonaria della vertenza.
Con ordinanza del 12.02.2024, è stata dichiarata l'interruzione del processo, stante l'intervenuta sospensione dell'avv. (precedente difensore costituito nell'interesse Controparte_2 dell'opposta) dall'albo degli avvocati, come da delibera del COA di Paola del 15.01.2024.
Con ricorso depositato il 12.02.2024, gli opponenti hanno riassunto il giudizio e, disposta la sua prosecuzione, è stata assunta la prova testimoniale chiesta dagli opponenti, come ammessa con ordinanza del 21.11.2023.
All'esito dell'istruttoria, è stata fissata l'udienza del 14.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti, provvedendo a tale incombente, hanno precisato le conclusioni come in atti, insistendo nell'accoglimento delle domande formulate nei rispettivi scritti difensivi. Quindi, con ordinanza del 25.10.2024, la causa è stata rimessa trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
3 Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ex art. 316 bis c.c. emesso in data 16.03.2021 è suscettibile di accoglimento.
In via preliminare, nel condividere quanto rilevato sul punto nel decreto opposto, deve darsi atto della corretta applicazione nella fattispecie in esame delle disposizioni di cui all'art. 316 bis c.c., prevedendo tale norma una speciale tutela nel caso di inadempimento del soggetto obbligato al mantenimento della prole (minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente), azionabile “su istanza di chiunque vi ha interesse”, quindi anche dello stesso figlio che abbia compiuto il diciottesimo anno di età (come nel caso di specie, essendo figlia CP_1 adottiva di e . Parte_1 Parte_2
Posto quanto sopra, deve, altresì, darsi atto che il presente procedimento di opposizione è regolato, secondo quanto disposto dal comma 4 del citato art. 316 bis c.c. applicabile ratione temporis, dalle norme relative ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto applicabili.
A fronte di ciò, è noto che con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado nel quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Le difese con cui l'opponente mira ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito ex adverso vantato non si collocano, infatti, sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione), ma configurano altrettante eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c.. Invero, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, l'esame della fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 15026/2005, Cass. civ. n.
15186/2003 e Cass. civ. n. 6663/2002).
Considerato, poi, l'oggetto del contendere, occorre rilevare che, per pacifica giurisprudenza,
l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della prole, pur non venendo automaticamente meno al raggiungimento della maggiore età da parte della stessa, non può protrarsi sine die, trovando il suo limite, logico e naturale, allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita o abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se
4 non abbiano inteso approfittarne, o comunque abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto la piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del 7.07.2004 n. 12477). In particolare, in ordine a quest'ultimo aspetto è stato rilevato che “il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. I del 14.08.2020 n. 17183, in motivazione). Così come, è stato chiarito che “Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Ai fini dell'accoglimento della domanda, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” (cfr. Cass. civ. n. 17183/2020 già citata e richiamata anche nel decreto ex art. 316 bis c.c. opposto, nonché, in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I dell'11.03.2022 n. 8049, secondo cui “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”). Peraltro, ferma restando l'obbligazione alimentare, il figlio maggiorenne non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, potendo usufruire di diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale,
5 finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (cfr. in questi termini, ex multis, Cass. civ. sez. I del
25.07.2022 n. 23132). Così come, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore, è pacifico che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché saltuaria o prestata in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, costituisce un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica, che, altresì, esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore anche a seguito dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 22.07.2019 n. 19696, secondo cui “L'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva
l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”).
Ebbene, esaminati gli atti di causa, non può ritenersi che l'opposta, adempiendo agli oneri probatori posti a suo carico (sopra esplicitati), abbia fornito congrua prova della fondatezza dell'invocato diritto a continuare a beneficiare del mantenimento da parte dei genitori adottivi nonostante il compimento della maggiore età. Se, infatti, come rilevato anche nel decreto opposto, il raggiungimento della maggiore età fa presumere un'idoneità al reddito, CP_1
, al fine di vincere tale presunzione, avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva ricorrenza nel
[...] caso concreto di peculiari circostanze (alla luce dei principi di diritto sopra richiamati) idonee a configurare il proprio diritto a godere di un mantenimento ulteriore. Onere, tuttavia, non evaso.
Invero, l'unica prova considerata nel decreto opposto per ritenere integrato il diritto della figlia maggiorenne a godere del mantenimento ulteriore da parte dei genitori adottivi, CP_1 vale a dire la “prosecuzione degli studi per l'istruzione superiore senza aver accumulato alcun grave ritardo scolastico” (desunta dall'istruttoria di un sub-procedimento cautelare ex art. 700
c.p.c. dichiarato inammissibile con un provvedimento emesso nella stessa data del decreto per cui è causa), deve ritenersi inutilizzabile (stante la declaratoria di inammissibilità del procedimento nel corso del quale è stata acquisita, in seguito, peraltro, alla mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate dall'odierna opposta nel giudizio principale) e, comunque, non dirimente (alla luce dei principi sopra richiamati), oltre che in contrasto con la documentazione depositata dagli odierni opponenti (cfr. in particolare, i documenti allegati alle note depositate il 29.03.2022, 5.04.2022 e 24.06.2022). Invero, avrebbe dovuto CP_1 provare la prosecuzione con effettiva diligenza degli studi (peraltro ancora liceali, non essendo stata ammessa per ben tre volte al quarto anno del percorso scolastico intrapreso per voti insufficienti e per il superamento del numero massimo di assenze consentito), dimostrando l'esistenza di un iter (regolarmente in corso) seguito e concluso con concreto impegno ed il raggiungimento di buoni risultati. Ebbene, alcuna prova in tal senso è stata offerta (anche nel
6 presente giudizio), anzi dalla sopraindicata documentazione depositata dagli opponenti si evince che, nell'anno scolastico 2021/2022, è stata valutata solo per il primo CP_1 quadrimestre (pur avendo accumulato plurime assenze), mentre nel secondo quadrimestre
(ovvero dal 17.11.2021) ha completamente abbandonato la frequenza scolastica, cosicché che non è stata ammessa agli esami di Stato.
Inoltre, sempre richiamando i principi di diritto sopra esplicitati, è pacifico (oltre che documentalmente provato) che l'opposta, dal mese di maggio 2021, ha percepito il reddito di cittadinanza per una somma mensile di euro 350,00 circa (cfr. l'attestazione del Comune di
Amantea prot. n. 15849/2021 del 2.09.2011 allegata dagli opponenti alle note depositate il
29.03.2022, unitamente a quanto dedotto dalla stessa opponente a pagina 12 della comparsa depositata il 16.03.2022), così usufruendo di un sussidio sociale finalizzato ad assicurare un sostegno al reddito, nonché, dalle deposizioni dei testi escussi all'udienza del 20.05.2024, è emerso che poco dopo aver compiuto il diciottesimo anno di età (dunque, già CP_1 prima della pronuncia del decreto opposto), si è allontanata dalla casa familiare (non facendovi più ritorno), ha convissuto con due compagni e, non frequentando la scuola, ha lavorato presso diversi esercizi commerciali (così inserendosi nel mondo del lavoro), seppur successivamente ha deciso di interrompere tali rapporti di lavoro e ha rifiutato altre occupazioni lavorative, trasferendosi, da ultimo, a Terni sempre per motivi di lavoro (invero, il teste
[...]
, fratello biologico dell'opposta e altro figlio adottivo degli opponenti, ha dichiarato: Tes_1
“Ricordo che da lavorava la maggior parte del tempo, dal pomeriggio fino alla notte e Pt_3 tornava tardi. Quando poi ha lavorato al le strade si erano già divise (nel senso che Parte_4 io e mia sorella c'eravamo un po' allontanati in quanto lei se ne era andata via di casa) ma CP_ vedevo e sapevo che lavorasse lì e che era assunta. Prima che andasse a lavorare al
è accaduto che io ho avuto un incidente e non sono potuto più andare a lavorare al Parte_4 CP_ Pergolato, quindi, ho detto al proprietario del locale che avrei fatto andare al posto mio, CP_ ma dopo un po' che ha iniziato a lavorare lì non è più andata”; “Lei non aveva più voglia di andare a lavorare e non rispondeva più al telefono dei datori di lavoro. Per quanto riguarda invece il lavoro a Villa Adelchi non so molto a riguardo perché non ero molto interessato in quanto con mia sorella c'era già una situazione particolare. So che mia sorella non è andata a lavorare a Villa Adelchi per sua scelta, mentre per quanto riguarda il lavoro alla so Pt_5 che questo lavoro le era stato trovato da mio zio ma lei non ha mai risposto, Persona_1 non ha nemmeno accettato questa posizione”; “So che in quel periodo mia sorella non frequentava la scuola e infatti è stata bocciata una o più volte per assenze”; “… Mia sorella mi ha riferito che al era assunta con contratto, così come da ma non so che tipo Parte_4 Pt_3 di contratto avesse”; “Mia sorella è andata via di casa poco dopo che ha compiuto i 18 anni.
Quando ha compiuto i 18 anni già lavorava da e ha proseguito a lavorare. A seguire poi Pt_3 sono subentrate le altre attività lavorative”; “… Abitavano insieme al suo compagno a CP_3
7 casa del padre di quest'ultimo, che si trovava a San Pietro in Amantea. Prima della convivenza con , quando mia sorella è andata via di casa è andata a vivere insieme al CP_4 precedente compagno, di nome ”; “Mia sorella è andata via di casa non Persona_2 appena ha compiuto i 18 anni in quanto era sua intenzione andarsene. Quando si è lasciata con
ho convinto mia sorella a venire da me a Reggio Calabria dove io vivevo e CP_4 studiavo all'università, avendole trovato il lavoro e la casa a 200 metri di distanza, ma lei dopo avere iniziato a lavorare ha lasciato il lavoro e si è trasferita a Terni, dicendomi che sarebbe andata a lavorare lì”; invece, la teste , indifferente, ha riferito: “In più occasioni Testimone_2 mi è capitato di vedere la ragazza personalmente e alcune volte quando mi sono trovata in CP_ questi locali mi ha servito lei al tavolo. Inoltre, è capitato anche che (che già conoscevo in quanto lavoro presso la stessa struttura Villa Adelchi insieme a sua madre ) mi Parte_2 ha anche servito come commessa presso un negozio (ricordo che era un negozio di proprietà dei che si occupava della vendita di abbigliamento per bambini, sito in Amantea su via Pt_6
Margherita) in cui ero andata a comprare dei vestiti per mia figlia”; “Posso riferire che per quanto riguarda il lavoro presso Villa Adelchi era stata proposta un'offerta lavorativa come centralinista dalla società ma lei l'ha rifiutata”; “… abitava con questo ragazzo a San Pietro.
L'ho vista personalmente a San Pietro dove mi ero recata per altre cose e avendola vista per strada l'ho salutata e mi ha riferito che abitava lì. Riguardo alla convivenza con
[...]
, ne sono a conoscenza perché li ho visti insieme e poi i genitori di lei mi hanno Per_2 riferito che vivevano insieme”).
Dunque, posto che già il fatto che l'opposta avesse intrapreso delle convivenze (di cui la prima, secondo quanto riferito dal teste , quando, poco dopo il compimento della Testimone_1 maggiore età, è andata via dalla casa familiare e, quindi, prima della pronuncia del decreto opposto) è indice del raggiungimento da parte della stessa di una maturità, affettiva e personale,
e di un'autonomia di vita e di scelte incompatibile con l'obbligo di ulteriore mantenimento da parte dei genitori, in ogni caso, avrebbe dovuto provare sia il mancato CP_1 raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica (precondizione del diritto al mantenimento invocato), sia il fatto di essersi effettivamente adoperata per rendersi indipendente economicamente, terminando, con profitto e diligenza, il percorso di studi intrapreso e/o impegnandosi per trovare (e conservare) un'occupazione in base alle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando, se del caso, le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa conforme alle proprie ambizioni (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. n. 17183/2020 già citata). Ebbene, alcuna prova in tal senso è stata fornita, essendo, piuttosto, emerso che l'opposta (già prima della pronuncia del decreto opposto) ha intrattenuto rapporti di lavoro, che, tuttavia, poi ha interrotto, rifiutando, altresì, altre proposte lavorative (senza che, peraltro, alcunché sia stato provato, anche nel presente giudizio, in ordine alle motivazioni o eventuali giustificazioni di tali scelte).
8 Tanto, comunque, non senza ribadire che già solo il fatto che l'opposta aveva svolto attività lavorative (ancorché di natura saltuaria o a tempo determinato o di carattere stagionale) costituisce un elemento rappresentativo della capacità della stessa di procurarsi adeguate fonti di reddito, escludendo, altresì, la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori nel caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. civ. n. 19696/2019 già citata). Né può condividersi, anche alla luce del compendio istruttorio in atti e dei principi di diritto vigenti in materia, quanto osservato nel decreto opposto nella parte in cui si è ritenuto che l'abbandono da parte di della casa familiare, l'instaurazione di una convivenza poi cessata, CP_1
l'abbandono temporaneo degli studi, l'attività lavorativa svolta presso alcuni esercizi commerciali ed il rifiuto di altre proposte lavorative non potessero comportare la cessazione del diritto al mantenimento da parte dei genitori invocato, trattandosi di scelte ricondotte (senza alcun riscontro probatorio) al problematico inserimento della stessa nel contesto familiare dopo l'adozione da parte degli odierni opponenti, condannati per reati commessi nei confronti della medesima figlia adottiva dal Tribunale di Paola con la sentenza 185/2020 del 24.02.2020
(peraltro appellata).
Ritenuta, pertanto, la non sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento del diritto al mantenimento da parte dei genitori adottivi invocato dalla figlia maggiorenne CP_1 va revocato il decreto ex art. 316 bis c.p.c. del 16.03.2021 oggetto di opposizione, con la condanna, per l'effetto, di a restituire agli opponenti le somme riscosse in virtù CP_1 del medesimo decreto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (cfr. la relativa documentazione prodotta dagli opponenti unitamente alle note depositate il 29.03.2022). Invero, ribadito che il presente giudizio è regolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 316 bis, comma
4, c.c. applicabile ratione temporis, dalle norme relative alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, a nulla rileva che la richiesta degli opponenti di condanna dell'opposta alla restituzione delle somme versate in virtù del decreto impugnato sia stata proposta nelle note ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni depositate in data 11.10.2024, trattandosi, in ogni caso, di una domanda da ritenersi implicitamente contenuta in quella di revoca del decreto impugnato formulata nell'atto di opposizione (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
29.11.2023 n. 33174, secondo cui “Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere”, nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. VI del 21.07.2020
n. 15457, secondo cui “La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di un
9 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poi riformato non costituisce domanda nuova, sicché incorre nell'omessa pronuncia il giudice che non provveda sulla stessa”).
Inoltre, pur a fronte dell'accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1
non si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la condanna dell'opposta Parte_2 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., come chiesto dagli opponenti nelle note di precisazione delle conclusioni.
È, infatti, noto che la condanna per responsabilità aggravata prevista dalla suddetta norma (che,
a differenza dei primi due commi dell'art. 96 c.p.c. non richiede la domanda di parte, né la prova del danno subito, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente) postula la violazione di un grado minimo di diligenza, che avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della domanda proposta
(coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, così da potersi considerare meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé), non essendo, di per sé, sufficiente l'infondatezza, anche manifesta, della tesi prospettata (cfr. in tal senso, tra le altre,
Cass. civ. del 27.10.2023 n. 29831). Ebbene, esaminati gli atti di causa, non può ritenersi che l'opposta sia effettivamente incorsa in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave idonea a giustificare la sua condanna ai sensi del citato art. 96, comma 3, c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va condannata alla loro CP_1 rifusione in favore degli opponenti. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi del vigente decreto ministeriale n. 55/2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147/2022), tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. In particolare, posto il valore indeterminabile della causa (stante la condanna degli opponenti al pagamento in favore dell'opposta, a titolo di mantenimento della stessa, non solo di una somma mensile determinata in euro 600,00, ma anche delle spese straordinarie scolastiche e mediche non coperte dal SSN, non quantificabili), considerato l'oggetto e la complessità della controversia, si ritiene opportuno applicare i valori dello scaglione sino all'importo di euro 26.000,00, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 6, del citato d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 909/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da e , revoca il Parte_1 Parte_2 decreto ex art. 316 bis c.p.c. emesso dal Tribunale di Paola in data 16.03.2021 e, per l'effetto, condanna a restituire agli opponenti le somme riscosse in virtù del medesimo CP_1 decreto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- non accoglie la domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; CP_1
10 - condanna alla rifusione in favore di e delle CP_1 Parte_1 Parte_2 spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 5.202,00, di cui euro 125,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa, come per legge, se dovute.
Paola, 11.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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