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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6527 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere
Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3919/17 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 maggio 2025 (svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.) , con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8624\20 del 15\6\20
e vertente tra
– avv. P. Nazzaro, G. Villani Parte_1
appellante
E
appellata Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-va premesso che la presente motivazione è redatta in forma sintetica, senza che occorra la ricostruzione delle vicende per cui è causa (dovendosi rimarcare l'inutile ampiezza, ad onta dei principi di sinteticità e chiarezza ormai normativamente previsti) degli scritti difensivi (specie di parte appellante);
-il presidente della sezione e del collegio, come da provvedimento del 6 novembre, sostituisce come estensore il cons. relatore;
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo pronunciato nei suoi confronti, su istanza di , a titolo di Controparte_1 CP_1 pagamento della provvigione per l'attività di mediazione svolta con riferimento alla locazione dell'immobile a uso commerciale in Roma, alla via Flaminia Vecchia n. 609, meglio individuato in atti, di proprietà della Parte_2
-lo ha proposto appello per i seguenti motivi: Pt_1
1 -a) Violazione degli art. 1744 e ss. c.c., art. 2697 c.c. per non aver ricondotto il Tribunale il rapporto intercorso tra la
[...]
e la al contratto di mandato e in ogni caso per aver ritenuto la sussistenza dell'obbligazione di CP_1 Parte_2 pagamento della provvigione anche verso la parte che non ha conferito l'incarico (p. 8 ss atto di appello);
- b) Violazione dell'art. 1754 e ss. ed artt. 6 e 8 Legge n. 39 del 1989 ; e 2697 c.c. -Insussistenza del diritto a qualsivoglia compenso poiché la parte opposta in primo grado non ha dimostrato la sussistenza della condizione dell'azione – nullità della scrittura “dichiarazione di provvigione” per la medesima ragione (pag. 16 ss atto di appello);
-c) Nullità della “dichiarazione di provvigione” per difetto di causa - Violazione dell'art. 1418 c.c. (p. 20 ss atto di appello);
-d) (in subordine) Il Giudice ha errato a non rideterminare l'entità della provvigione secondo equità in ragione le risultanza del processo - Violazione art. 1755 c.c. (p. 22 ss atto di appello);
-controparte si costituiva e chiedeva rigettarsi l'appello;
-il giudizio veniva riservato in decisione all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni (svolta con le modalità cartolari), con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (parte appellata ha depositato solo memoria di replica);
Ritenuto che:
-il gravame, ad onta della ampiezza e della apparente specificità, si pone ai limiti della inammissibilità, per contrasto con l'art. 342 c.p.c., in quanto- sia nella ricostruzione in fatto, sia nella impostazione giuridica- non si confronta, non effettivamente, con l'ampia e nitida motivazione della sentenza di primo grado e comunque è infondato nel merito;
-l'appellante, con il primo motivo, e come sopra riportato, assume che il rapporto contrattuale inter partes, sia rapportabile al mandato (conferito all'appellata dalla;
di contro, l'attività svolta dalla , che ha appunto “propiziato” Parte_2 CP_1 la stipula del contratto di locazione tra lo (rectius, la società di cui questi è amministratore) e la società proprietaria Pt_1 dell'immobile (appunto la soc. Gruppo 4), è agevolmente rapportabile alla mediazione, e – più precisamente, come correttamente e ampiamente motivato dal Tribunale, alla mediazione c.d. atipica;
-mandato e mediazione, infatti, possono interferire e confluire, in concreto, in un unico rapporto contrattuale;
da qui appunto la c.d. mediazione atipica che (così discostandosi dalla fattispecie di cui gli artt. 1754 e ss. c.c.), una parte conferisce al
“mediatore” (che quindi non è “terzo”, e qui vi è la principale differenza dallo schema codicistico) un certo incarico, economicamente rilevante (che in sostanza è quello di procacciare un terzo interessato alla conclusione di un affare alle conclusioni date); ne segue che il mediatore ha sicuramente diritto al compenso nei confronti della parte che gli ha conferito l'incarico (diritto che costituisce in sostanza un corrispettivo, atecnicamente una retribuzione in relazione a quell'incarico), ma anche nei confronti dell'altra parte, pur estranea all'incarico originario, sempre che questo fosse conosciuto o conoscibile;
- al riguardo la giurisprudenza è unanime, almeno da Cass. SU n. 19161\17 (richiamata anche dalla recentissima Cass. 8 ottobre 2025, n. 27036);
-v. , in particolare, tra le più significative:
- Cass. 16 maggio 2022 n. 15577 , che equipara sostanzialmente (salve le differenze di cui si dirà) il mediatore, che agisce in modo autonomo (mediazione c.d. tipica), da quello che opera su incarico di una delle parti (mediazione c.d. atipica, costituente in realtà mandato);
- Cass. 25 giugno 2020 n. 12651 : “ È configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente;
infatti, se è vero che, normalmente, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale «normale» assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo; di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico”;
2 -Cass. 14 novembre 2018 n. 29287 (peraltro richiamata anche dalla sentenza di primo grado, e su cui si sofferma- ma offrendone una lettura del tutto soggettiva e non condivisibile- l'appellante): “è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni. Essa rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, art. 2, comma quarto, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, stante la rilevanza, nell'atipicità, che assume il connotato della mediazione, alla quale si accompagna l'attività ulteriore in vista della conclusione dell'affare …. La circostanza che colui il quale si assuma mediatore non si sia interposto autonomamente tra le parti, ma abbia ricevuto da una sola di esse l'incarico di reperire un contraente per un determinato affare, non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. La mediazione, infatti, non dipende dalla perfetta equidistanza, sia originaria che successiva, del mediatore da entrambe le parti, nè il requisito di terzietà del mediatore è frutto d'un giudizio di valore formulabile ex post sulla condotta da lui tenuta (giudizio, del resto, non compatibile con la tecnica qualificatorio-sussuntiva della fattispecie).
Invero, il mandato a reperire possibili contraenti può coordinarsi con il fenomeno mediatorio senza per questo escluderlo.
Già l'art. 1762 c.c., nel prevedere che il mediatore il quale non manifesti a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto, ammette implicitamente che il mediatore stesso, pur mantenendo la suddetta qualità, vi aggiunga quella di nuncius o di mandatario del contraente non nominato.
La circostanza che la mediazione sia stata innescata non da un'iniziativa ingerente ma dall'incarico di uno dei soggetti interessati a negoziare non ha rilievo di per sè. L'incarico a svolgere la medesima attività che il mediatore svolgerebbe d'iniziativa propria può originare da un mandato interno con una delle parti, che tuttavia non muta l'attività che il mediatore svolga poi ai fini della conclusione dell'affare. Dunque, ciò che è decisivo non è tanto l'imparzialità del suo operare quanto la riconoscibilità esterna della posizione "terza" che egli assume nel successivo rapporto con entrambe le parti, posizione che gli deriva, appunto, dall'assenza di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con una sola di esse. Vuoi che si ricostruisca in termini contrattuali vuoi che s'intenda come situazione giuridica derivante da contatto sociale, la mediazione non è incompatibile … con la sussistenza di un rapporto contrattuale di altro tipo tra il mediatore ed uno dei soggetti messi in contatto, come accade allorchè al mediatore sia affidato l'incarico unilaterale di attivarsi per la ricerca del partner commerciale (Cass. n. 24333/08). Non senza aggiungere, infine, che neppure può affermarsi che un tale incarico assuma necessariamente i connotati del mandato. Ciò che lo qualifica come tale è soltanto la comune volontà delle parti di dar vita ad un rapporto obbligatorio che, in relazione ad un dato oggetto, imponga un agere necesse consistente nel ricercare un possibile contraente. E, dunque, ben può essere che anche tale incarico (ex uno latere, se rapportato all'angolo visuale dell'operazione complessiva) sia esclusivamente mediatorio e dunque libero, senza l'assunzione di reciproche obbligazioni tra il richiedente e l'incaricato” ;
-nel caso di specie, pertanto, la circostanza che la appellata abbia agito su mandato della soc. Gruppo 4 – pacifica – comporta appunto la riconducibilità del rapporto altrettanto pacificamente intercorso con lo (è sostanzialmente la Pt_1 conclusione del contratto di locazione, mentre l'appellante si attarda del tutto inutilmente sul c.d. preliminare di contratto) allo schema della mediazione atipica, come sopra configurata;
a fronte di ciò le deduzioni dell'appellante, che si risolvono in una inutile giustapposizione di (mal interpretati) principi giurisprudenziali, non hanno consistenza giuridica (né d'altronde l'appellante offre, in concreto, una precisa e alternativa qualificazione al rapporto inter partes, salvo l'irrilevante riferimento al mandato e alla non equidistanza dell'appellato dalle parti);
-il profilo di interesse - ai fini del diritto alla provvigione da parte dell'appellato nei confronti dell'appellante- concerne semmai la “riconoscibilità” dell'incarico svolto dal primo, di cui ancora al primo motivo, ma soprattutto al secondo e al terzo, da valutare unitariamente;
deve confermarsi che, in primo grado, sia stata acquisita la prova dello svolgimento, da parte dell'odierna appellata, di attività di mediazione, per la locazione dell'immobile sopra richiamato;
in tal senso la prova per testi (della cui attendibilità non vi è ragione specifica di dubitare), essendo appunto emerso che il l.r. della (su CP_1
3 incarico della società proprietaria dell'immobile) svolse al riguardo attività pubblicitaria, facendo visionare i locali, tra gli altri, allo;
Pt_1
-sotto il profilo documentale, ha sicura rilevanza la proposta di locazione in atti, sottoscritta dallo , su modulo intestato Pt_1
“Rivolta immobiliare ”, e con indicazione, in calce, anche della iscrizione di quest'ultima alla CCIAA Controparte_1 di Roma, sezione agenti immobiliari;
pure rilevante (e già esibita in sede monitoria), la due dichiarazioni di provvigione in atti, la seconda sottoscritta dal solo , il quale “in qualità di conduttore…al verificarsi delle condizioni sospensive del Pt_1 contratto preliminare di locazione con Gruppo 4 s.r.l….si impegna a riconoscere e a versare alla Controparte_2
intermediaria dell'affare oggetto della suddetta proposta l'importo di euro 9000,00 più Iva a titolo di
[...] provigione (art. 1755 c.c.)”; si noti che l'appellante non ha mai disconosciuto la propria sottoscrizione (solo affermando, ma si tratta di mera illazione, di essere stato indotto alla sottoscrizione in malafede;
-tale complesso probatorio, non scalfito dal gravame, è univoco nel confermare la consapevolezza, da parte dello , Pt_1 del ruolo di mediazione svolto dall'appellata (sicchè non rileva la validità formale della documentazione cit., ovvero l'apposizione di condizione al versamento della provvigione;
il motivo di appello relativo alla pretesa nullità della dichiarazione in parola- oltre che del tutto apodittico- è allora palesemente irrilevante);
-è poi vero che “in caso di mediazione atipica onerosa, al mediatore che presta la propria attività nell'interesse di una delle parti, con cui instaura un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilità, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l'art. 2 della l. n. 39 del 1989 e, pertanto, l'iscrizione all'indicato ruolo costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione”, v. Cass. 13 aprile 2023 n. 9814 ; ma nella specie, fin dalla fase monitoria, e poi in sede di comparsa di costituzione in primo grado, l'odierna appellata ha richiamato la propria iscrizione al ruolo in oggetto, dandone almeno un inizio di prova con i riferimenti (solo genericamente contestati) nei documenti cit.; la ha poi esibito (atto ormai acquisito al giudizio) visura del 7 gennaio 2010, da cui risulta la CP_1 propria iscrizione all'”albo agenti di affari di mediazione”;
-inammissibile, perché nuovo, il motivo subordinato relativo alla riduzione dell'importo della provvigione;
nel merito è anche infondato, atteso che l'importo di cui al decreto ingiuntivo corrisponde a quello di cui alla dichiarazione surrichiamata;
-le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 2500,00 oltre competenze di legge. Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
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