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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 412/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 412/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 18 aprile 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 5 marzo 2025
OGGETTO: d a
Cessione dei crediti (P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
cod.: 140001 Foresto Sparso (BG), Via Bugatti snc, in persona del liquidatore dott.
, con il patrocinio dell'avv. Michela Morelli (PEC Controparte_2
del foro di Isernia e con domicilio eletto Email_1
all'indirizzo telematico del difensore, giusta mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
1 c o n t r o
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Steve Controparte_3 P.IVA_2
Fucci del foro di TA IA UA ET (PEC
) e con domicilio eletto all'indirizzo Email_2
telematico del difensore giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
442/2021 pubblicata in data 9 marzo 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile,
Giudice Dott.ssa Laura Brambilla, nell'ambito del giudizio N.R.G.
6771/2019, depositata in cancelleria in data 08.03.2021, accogliere tutte
le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: -RIGETTARE
l'opposizione al n. 2330/2019, riconoscendo l debitore per la CP_3
somma di €70.417,48 e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con
rigetto di tutte le domande e le eccezioni avversarie e conseguentemente
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi
il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
-Con vittoria
di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
2 IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellata:
“Si chiede rigettarsi l'appello così come formulato perché inammissibile
ed infondato in fatto e diritto, confermandosi la sentenza di I° grado, con
la revoca del decreto opposto giacché inammissibile ed improcedibile,
ovvero, in accoglimento dell'opposizione di I° grado, accertare e
riconoscere in via gradata la sussistenza del controcredito dedotto e
vantato dalla nei confronti della cessionaria, anche a mezzo di CP_3
CTU, già invocata in I° grado, dichiarando che nulla è dovuto da CP_3
a in ragione della richiesta compensazione, e Controparte_1
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
-vinte le spese e competenze di questo grado di giudizio, con attribuzione
in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto, innanzi al
Tribunale di Bergamo, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2330/2019 emesso nei suoi confronti ed in favore della società
[...]
per l'importo di € 64.053,10 oltre interessi e spese chiedendo CP_1
che a) in via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
b) in via preliminare, fosse dichiarata
3 l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda monitoria e conseguentemente fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
c) nel merito, fosse accertata la sussistenza di un proprio controcredito nei confronti della cedente e, conseguentemente, fosse disposta la revoca del provvedimento monitorio opposto con rifusione delle spese di lite da distrarsi. A sostegno dell'opposizione la società ha allegato Controparte_3
che il credito azionato dalla società opposta traeva asseritamente origine dalla cessione di un credito vantato da nei propri Controparte_4
confronti in forza di un contratto di subappalto avente ad oggetto lavori di sottopasso e opere di carpenteria;
che nel contratto di subappalto era stabilito il divieto di cessione del contratto;
che essa aveva contestato la cessione del credito ed eccepito gravi vizi e difetti dell'opera; che in ragione del divieto di cessione del contratto la società opposta risultava carente di legittimazione attiva all'azione monitoria e comunque carente di titolarità attiva del credito;
che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso da Giudice incompetente per territorio;
che la pretesa azionata dalla società opposta non trovava alcun riscontro documentale;
che,
pertanto, il provvedimento monitorio opposto non avrebbe dovuto essere emesso;
che il credito azionato risultava insussistente e comunque inesigibile;
che, infatti, la subappaltatrice non aveva presentato il DURC
in corso di validità, condizione necessaria per il pagamento;
che essa non aveva accettato i lavori eseguiti dalla subappaltatrice ed anzi aveva lamentato l'esistenza di vizi dei materiali e difformità dell'opera; che, in ogni caso, essa vantava nei confronti dell'asserita cedente un controcredito
4 in ragione del fatto che l'opera non era stata eseguita a regola d'arte; che essa aveva tempestivamente contestato i vizi alla subappaltatrice;
che essa era legittimata ad opporre alla cessionaria il controcredito vantato nei confronti della società cedente.
Si è costituita la società che, in via pregiudiziale Controparte_1
ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'opposizione; in via preliminare, ha chiesto che fosse concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione evidenziando a) come in data 25 novembre 2016 la società CP_5
avesse ceduto alla società il credito
[...] Controparte_4
vantato dalla prima nei confronti della società opponente;
b) come il credito fosse documentato dalle fatture n. 430/2016 e 146/2017; c) come tali fatture fossero relative a lavori eseguiti presso il cantiere Stazione
Grandate – Brescia sulla tratta Saronno – Como in forza di contratto in data 1° luglio 2016; d) come tali fatture mai fossero state contestate;
e)
come in data 11 dicembre 2017 la società avesse Controparte_4
ceduto alla società opposta il credito;
e) come la società opposta fosse carente di legittimazione rispetto all'eccezione di non cedibilità del contratto di subappalto sollevata dalla società opponente in quanto l'oggetto della cessione intercorsa fra e la società Controparte_4
opposta era costituito dal mero credito già vantato nei confronti della società opponente dalla società ; f) come il Controparte_5
debitore ceduto non potesse opporre al cessionario le eccezioni inerenti al
5 contratto di cessione;
g) come l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto inerente al rapporto contrattuale di subappalto, non fosse opponibile alla cessionaria del credito;
h) come la fattura non contestata nel corso del rapporto costituisse documento idoneo a comprovare la prestazione eseguita;
i) come la contestazione in ordine alla mancata trasmissione del DURC in corso di validità confermasse l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture oggetto di cessione del credito;
l) come solo successivamente all'emissione delle fatture fossero state formulate dalla società opponente le contestazioni di mancata esecuzione a regola d'arte che, in ogni caso, non erano riferibili alla cessionaria.
Con ordinanza in data 17 dicembre 2019 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed
è stato autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c p.c.
Senza espletamento di alcun incombente istruttorio la causa è stata ritenuta matura per la decisione, sono state precisate le conclusioni e sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 442/2021 pubblicata in data 9 marzo 2021 il Tribunale di
Bergamo ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto di cui ha disposto la revoca;
ha respinto nel merito la domanda azionata dalla società opposta;
ha respinto l'opposizione ed ha compensato fra le parti le spese di lite valutando:
- la mancanza di specificazione in ordine ai fatti costituenti le ragioni poste a fondamento della domanda di credito azionata;
- la mancanza di prova in ordine all'effettiva cessione del credito da [...]
[...] a Controparte_6 Controparte_4
- la mancanza di corrispondenza fra la domanda monitoria azionata dalla società opposta, riferita ad un credito di alla CP_5 Parte_1 [...]
e da quest'ultima ceduto alla società opposta, e la CP_4
documentazione dalla stessa prodotta attinente esclusivamente alla cessione intercorsa fra la società opponente e la società Controparte_4
con conseguente nullità del decreto ingiuntivo;
- la preclusione dell'esame delle eccezioni di merito sollevate dalla società
opponente in ragione del rigetto della domanda monitoria;
- la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza è stato interposto appello dalla società
[...]
sulla base di cinque motivi di gravame. CP_1
Si è costituita la società che, in via preliminare, ha eccepito Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e che, nel merito, ha resistito al gravame avversario.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 5 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni,
sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in primo luogo, esaminare la questione pregiudiziale di
7 inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata e fondata sulla mancata specifica indicazione delle parti della sentenza oggetto di impugnazione nonché delle ragioni giuridiche e tecniche poste a fondamento del gravame: la censura non merita di essere condivisa. Invero
la società appellante ha individuato le parti della sentenza censurate ed ha specificamente indicato le ragioni per le quali ritiene di non aderire alle valutazioni espresse dal Giudice di primo grado: in particolare parte appellante ha affermato l'effettiva sussistenza del titolo posto a fondamento della domanda monitoria individuato nelle fatture non contestate dalla società appellata nel corso del rapporto e relativamente alle quali, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe stata eccepita in giudizio la sola inesigibilità; la piena efficacia probatoria dei registri IVA autenticati dal notaio;
la mancanza di contestazione in ordine al rapporto fra la società e la società appellata che si Controparte_4
era limitata a sollevare un'eccezione di compensazione;
la positiva prova documentale dell'intervenuta cessione del credito dalla società
[...]
alla società appellante;
l'erroneità della valutazione di CP_4
insufficienza della prova in ordine all'esistenza del rapporto costitutivo del credito formulata dal Giudice di primo grado;
l'individuazione del titolo in forza del quale essa aveva agito nei confronti della società appellata nel credito originante dal pacifico contratto di subappalto stipulato fra quest'ultima e la società l'erroneità della valutazione Controparte_4
di nullità della domanda monitoria. I motivi per i quali la società
appellante ritiene, quindi, di non condividere la decisione del Giudice di
8 primo grado risultano sufficientemente dettagliati tanto che parte appellata non ha avuto alcuna difficoltà ad individuare tali ragioni ed a contestarle specificamente e diffusamente nella comparsa di costituzione.
Dal punto di vista logico-giuridico occorre, in primo luogo, esaminare il
quinto motivo di gravame, quello con il quale la società appellante censura la valutazione in rito formulata dal Giudice di primo grado di nullità della domanda monitoria: la doglianza, pur formalmente fondata,
risulta ininfluente. Nella sentenza impugnata la dichiarazione di nullità
della domanda monitoria è fondata sul contrasto fra le allegazioni in fatto contenute nel ricorso monitorio (che fanno riferimento ad una prima cessione del credito dalla società alla società Controparte_5 [...]
e ad una successiva cessione del credito da quest'ultima CP_4
all'odierna società appellante) e la documentazione prodotta comprovante,
al più, la sola cessione dalla società all'odierna società Controparte_4
appellata nonché le allegazioni contenute nella comparsa di costituzione inerenti esclusivamente al rapporto di subappalto intercorso fra la società
e la società appellata: ritiene questo Collegio che tale Controparte_4
contrasto non sia idoneo a comportare la nullità della domanda monitoria potendo, al più, comportarne la reiezione per difetto di prova idonea in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti allegati nel ricorso per decreto ingiuntivo. Non risulta configurabile, in realtà, quella assoluta incertezza in ordine alla causa petendi (nel caso di specie da individuarsi nel credito ceduto alla società appellante dalla società rispetto Controparte_4
alla quale l'allegazione di una precedente cessione resta elemento
9 accessorio, di contorno, insuscettibile di generare confusione) che la
Giurisprudenza di Legittimità pone come condizione indefettibile per la dichiarazione di nullità della domanda (cui può essere parificato il ricorso per decreto ingiuntivo – cfr. Cass. 11751/13 “La nullità della citazione
comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo
quando 'l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda',
prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o
risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso,
occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della 'causa petendi'
della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni
contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la
nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della
domanda, risiedendo la sua 'ratio' ispiratrice nell'esigenza di porre
immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e
puntuali difese”; cfr. più recentemente nel medesimo senso Cass.
3363/19). Si osserva in ogni caso e decisivamente che, come ben evidenziato dal Giudice di primo grado, il giudizio di opposizione non costituisce impugnazione del decreto ingiuntivo ed introduce un autonomo ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza nel merito della pretesa azionata dal creditore in via monitoria (sull'autonomia del giudizio cfr. Cass. 3649/12 ed in precedenza in senso conforme Cass.
1184/07, Cass. 11762/04, Cass. 7188/03, Cass. 12311/97; sulla natura di giudizio ordinario di cognizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo cfr.
solo fra le più recenti Cass. 41110/21, Cass. 7020/19; cfr. anche tra le più
10 recenti Cass. 32792/21 e Cass. 15224/20 che chiariscono come la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda monitoria devono essere presenti al momento della decisione e non al momento del ricorso per decreto ingiuntivo, affermazione che conferma l'autonomia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alla domanda monitoria), con la conseguenza che la censura in esame, per quanto formalmente fondata, risulta comunque inidonea a modificare il decisum
del Giudice di primo grado.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della valutazione operata dal Giudice di primo grado di incertezza in ordine al titolo in forza del quale è stato richiesto ed emesso il provvedimento monitorio opposto non essendo state prodotte le fatture che avrebbero costituito il fondamento del credito azionato: sotto questo profilo l'appellante evidenzia come le fatture indicate nel contratto di cessione del credito non siano state contestate dalla società appellata e come le stesse costituiscano prova idonea del credito valutate unitamente ai registri IVA
autenticati dal notaio depositati in primo grado. Anche in questo caso occorre evidenziare che la censura, pur formalmente fondata in quanto la produzione di documentazione inidonea a comprovare l'esistenza e la titolarità del credito rileva sotto il profilo del merito e non sotto il profilo dell'individuazione della causa petendi, non può essere condivisa. Invero
la Giurisprudenza di legittimità ha univocamente chiarito che la fattura, se può costituire prova sufficiente ai fini della richiesta ed emissione del provvedimento monitorio, non assume alcuna efficacia probatoria nel
11 giudizio di opposizione nell'ambito del quale l'opposto deve provare la sussistenza del proprio credito con gli ordinari mezzi di prova (cfr. Cass.
3915/11 che, con principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ha chiarito “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo
in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la
stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere
dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.”; cfr. anche recentemente in senso conforme Cass. 19944/23). Quanto ai registri IVA
vidimati si osserva che, nel caso in esame, sono prodotti in primo grado dall'odierna parte appellante quelli dell'asserita titolare del credito azionato con la conseguenza che, agli stessi non può riconoscersi alcuna efficacia probatoria: si osserva, infatti, che la Corte di Cassazione ha chiarito che “Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la
disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese
soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano,
rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra
imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte
dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo
della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un
fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex
art. 2720 c.c.” cfr. Cass. 32935/18 ed in precedenza in senso conforme
Cass. 3383/05); dall'esame della motivazione dei provvedimenti richiamati emerge chiaramente che solo l'annotazione da parte del
debitore della fattura nel registro IVA integra quell'atto ricognitivo di un
12 fatto sfavorevole al dichiarante rilevante ai sensi dell'art. 2720 c.c. che può
rilevare sotto il profilo della prova positiva della sussistenza del debito e del correlativo credito.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'art. 115 c.p.c. per non aver tenuto conto del fatto che il rapporto fra la società e l'odierna Controparte_4
società appellata non era stato contestato da quest'ultima che si sarebbe limitata ad eccepire un proprio controcredito in compensazione: la doglianza non può essere condivisa. Occorre, in primo luogo, evidenziare che la mancata contestazione della sussistenza del rapporto non implica necessariamente la mancata contestazione del credito: nel caso in esame l'odierna società appellata, nell'atto di citazione in primo grado, dopo aver eccepito l'inesigibilità del credito in ragione della mancata presentazione del DURC in corso di validità, ha specificamente contestato l'esistenza del credito per inadempimento della subappaltatrice in ragione della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte della stessa per vizi dei materiali e difformità delle opere, contestazioni formalmente trasmesse alla subappaltatrice in data 3 maggio 2017 ed a mezzo PEC del
18 ottobre 2017 e del 24 ottobre 2017 (cfr. docc. prodotti senza numero in primo grado che fanno riferimento ad infiltrazioni e presenza di acqua nelle opere subappaltate con espressa dichiarazione da parte dell'odierna appellata di non accettare il lavoro e formale invito all'eliminazione dei vizi), quindi in epoca di gran lunga antecedente all'esercizio della domanda monitoria da parte della società appellata. A fronte di tale
13 eccezione di inadempimento, pienamente opponibile alla cessionaria del credito ex art. 1409 c.c., gravava sull'odierna società appellante l'onere della prova in ordine all'esatta esecuzione della prestazione oggetto del contratto di subappalto fra la propria dante causa ( e Controparte_4
l'odierna società appellata: tale prova non è stata resa dalla società
appellante con la conseguenza che non può ritenersi dovuta la somma dalla stessa rivendicata in via monitoria. In senso contrario non vale obiettare che, eccependo anche l'inesigibilità del credito per mancata presentazione del DURC in corso di validità, la società appellata ne avrebbe implicitamente riconosciuto la debenza: l'eccezione di inesigibilità, per quanto graficamente inserita da parte appellata nell'atto di citazione prima di quella inerente all'inesistenza del credito per vizi e difetti dell'opera, è
evidentemente subordinata alla seconda dal punto di vista logico-
giuridico, tanto che nelle conclusioni la società appellata, più che l'inesigibilità del credito, ha espressamente chiesto di accertare la sussistenza del proprio controcredito derivante dall'inadempimento della subappaltatrice (inadempimento che, tra l'altro, trova riscontro documentale nella nota 0004361 del 18 luglio 2017 e nella nota 0002893
del 4 maggio 2018 prodotte senza numero da parte appellata nel fascicolo di primo grado con mittente – stazione appaltante). CP_7
Con il terzo motivo di impugnazione la società appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del Giudice di primo grado: la censura non può trovare accoglimento in ragione delle argomentazioni svolte in relazione al secondo motivo di gravame.
14 Con il quarto motivo di appello la società Controparte_1
ribadisce il rilievo che risulta pacificamente in causa che fra la società
appellata e la propria dante causa sia intercorso un contratto di subappalto:
in proposito non si può che richiamare le argomentazioni sopra svolte in relazione al secondo motivo di gravame. La mancanza di contestazione in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale non implica necessariamente la mancanza di contestazione in ordine alla debenza di un credito asseritamente originato da tale rapporto, circostanza che viene sostanzialmente riconosciuta dalla stessa parte appellante che a pag. 22
dell'atto di appello, laddove riconosce che la società appellata ha eccepito in compensazione il proprio credito per inadempimento della società
appaltatrice, afferma, infondatamente, che tale inadempimento (vizi e difformità dell'opera), non sarebbe stato denunciato alla propria dante causa.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza n. 442/2021 del Tribunale di Bergamo
integralmente confermata con la motivazione che precede.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza della società
appellante e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività
processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal
D.M. 147/22– in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali,
15 IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio),
€ 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 442/2021 pubblicata in data 9 marzo 2021;
2) condanna la società appellante alla rifusione all'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025
16 Il Consigliere est.
dott. Maura Mancini
Il Presidente
dott. Giuseppe Magnoli
17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 412/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 412/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 18 aprile 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 5 marzo 2025
OGGETTO: d a
Cessione dei crediti (P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
cod.: 140001 Foresto Sparso (BG), Via Bugatti snc, in persona del liquidatore dott.
, con il patrocinio dell'avv. Michela Morelli (PEC Controparte_2
del foro di Isernia e con domicilio eletto Email_1
all'indirizzo telematico del difensore, giusta mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
1 c o n t r o
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Steve Controparte_3 P.IVA_2
Fucci del foro di TA IA UA ET (PEC
) e con domicilio eletto all'indirizzo Email_2
telematico del difensore giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
442/2021 pubblicata in data 9 marzo 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile,
Giudice Dott.ssa Laura Brambilla, nell'ambito del giudizio N.R.G.
6771/2019, depositata in cancelleria in data 08.03.2021, accogliere tutte
le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: -RIGETTARE
l'opposizione al n. 2330/2019, riconoscendo l debitore per la CP_3
somma di €70.417,48 e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con
rigetto di tutte le domande e le eccezioni avversarie e conseguentemente
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi
il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
-Con vittoria
di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
2 IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellata:
“Si chiede rigettarsi l'appello così come formulato perché inammissibile
ed infondato in fatto e diritto, confermandosi la sentenza di I° grado, con
la revoca del decreto opposto giacché inammissibile ed improcedibile,
ovvero, in accoglimento dell'opposizione di I° grado, accertare e
riconoscere in via gradata la sussistenza del controcredito dedotto e
vantato dalla nei confronti della cessionaria, anche a mezzo di CP_3
CTU, già invocata in I° grado, dichiarando che nulla è dovuto da CP_3
a in ragione della richiesta compensazione, e Controparte_1
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
-vinte le spese e competenze di questo grado di giudizio, con attribuzione
in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto, innanzi al
Tribunale di Bergamo, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2330/2019 emesso nei suoi confronti ed in favore della società
[...]
per l'importo di € 64.053,10 oltre interessi e spese chiedendo CP_1
che a) in via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
b) in via preliminare, fosse dichiarata
3 l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda monitoria e conseguentemente fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
c) nel merito, fosse accertata la sussistenza di un proprio controcredito nei confronti della cedente e, conseguentemente, fosse disposta la revoca del provvedimento monitorio opposto con rifusione delle spese di lite da distrarsi. A sostegno dell'opposizione la società ha allegato Controparte_3
che il credito azionato dalla società opposta traeva asseritamente origine dalla cessione di un credito vantato da nei propri Controparte_4
confronti in forza di un contratto di subappalto avente ad oggetto lavori di sottopasso e opere di carpenteria;
che nel contratto di subappalto era stabilito il divieto di cessione del contratto;
che essa aveva contestato la cessione del credito ed eccepito gravi vizi e difetti dell'opera; che in ragione del divieto di cessione del contratto la società opposta risultava carente di legittimazione attiva all'azione monitoria e comunque carente di titolarità attiva del credito;
che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso da Giudice incompetente per territorio;
che la pretesa azionata dalla società opposta non trovava alcun riscontro documentale;
che,
pertanto, il provvedimento monitorio opposto non avrebbe dovuto essere emesso;
che il credito azionato risultava insussistente e comunque inesigibile;
che, infatti, la subappaltatrice non aveva presentato il DURC
in corso di validità, condizione necessaria per il pagamento;
che essa non aveva accettato i lavori eseguiti dalla subappaltatrice ed anzi aveva lamentato l'esistenza di vizi dei materiali e difformità dell'opera; che, in ogni caso, essa vantava nei confronti dell'asserita cedente un controcredito
4 in ragione del fatto che l'opera non era stata eseguita a regola d'arte; che essa aveva tempestivamente contestato i vizi alla subappaltatrice;
che essa era legittimata ad opporre alla cessionaria il controcredito vantato nei confronti della società cedente.
Si è costituita la società che, in via pregiudiziale Controparte_1
ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'opposizione; in via preliminare, ha chiesto che fosse concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione evidenziando a) come in data 25 novembre 2016 la società CP_5
avesse ceduto alla società il credito
[...] Controparte_4
vantato dalla prima nei confronti della società opponente;
b) come il credito fosse documentato dalle fatture n. 430/2016 e 146/2017; c) come tali fatture fossero relative a lavori eseguiti presso il cantiere Stazione
Grandate – Brescia sulla tratta Saronno – Como in forza di contratto in data 1° luglio 2016; d) come tali fatture mai fossero state contestate;
e)
come in data 11 dicembre 2017 la società avesse Controparte_4
ceduto alla società opposta il credito;
e) come la società opposta fosse carente di legittimazione rispetto all'eccezione di non cedibilità del contratto di subappalto sollevata dalla società opponente in quanto l'oggetto della cessione intercorsa fra e la società Controparte_4
opposta era costituito dal mero credito già vantato nei confronti della società opponente dalla società ; f) come il Controparte_5
debitore ceduto non potesse opporre al cessionario le eccezioni inerenti al
5 contratto di cessione;
g) come l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto inerente al rapporto contrattuale di subappalto, non fosse opponibile alla cessionaria del credito;
h) come la fattura non contestata nel corso del rapporto costituisse documento idoneo a comprovare la prestazione eseguita;
i) come la contestazione in ordine alla mancata trasmissione del DURC in corso di validità confermasse l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture oggetto di cessione del credito;
l) come solo successivamente all'emissione delle fatture fossero state formulate dalla società opponente le contestazioni di mancata esecuzione a regola d'arte che, in ogni caso, non erano riferibili alla cessionaria.
Con ordinanza in data 17 dicembre 2019 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed
è stato autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c p.c.
Senza espletamento di alcun incombente istruttorio la causa è stata ritenuta matura per la decisione, sono state precisate le conclusioni e sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 442/2021 pubblicata in data 9 marzo 2021 il Tribunale di
Bergamo ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto di cui ha disposto la revoca;
ha respinto nel merito la domanda azionata dalla società opposta;
ha respinto l'opposizione ed ha compensato fra le parti le spese di lite valutando:
- la mancanza di specificazione in ordine ai fatti costituenti le ragioni poste a fondamento della domanda di credito azionata;
- la mancanza di prova in ordine all'effettiva cessione del credito da [...]
[...] a Controparte_6 Controparte_4
- la mancanza di corrispondenza fra la domanda monitoria azionata dalla società opposta, riferita ad un credito di alla CP_5 Parte_1 [...]
e da quest'ultima ceduto alla società opposta, e la CP_4
documentazione dalla stessa prodotta attinente esclusivamente alla cessione intercorsa fra la società opponente e la società Controparte_4
con conseguente nullità del decreto ingiuntivo;
- la preclusione dell'esame delle eccezioni di merito sollevate dalla società
opponente in ragione del rigetto della domanda monitoria;
- la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza è stato interposto appello dalla società
[...]
sulla base di cinque motivi di gravame. CP_1
Si è costituita la società che, in via preliminare, ha eccepito Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e che, nel merito, ha resistito al gravame avversario.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 5 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni,
sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in primo luogo, esaminare la questione pregiudiziale di
7 inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata e fondata sulla mancata specifica indicazione delle parti della sentenza oggetto di impugnazione nonché delle ragioni giuridiche e tecniche poste a fondamento del gravame: la censura non merita di essere condivisa. Invero
la società appellante ha individuato le parti della sentenza censurate ed ha specificamente indicato le ragioni per le quali ritiene di non aderire alle valutazioni espresse dal Giudice di primo grado: in particolare parte appellante ha affermato l'effettiva sussistenza del titolo posto a fondamento della domanda monitoria individuato nelle fatture non contestate dalla società appellata nel corso del rapporto e relativamente alle quali, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe stata eccepita in giudizio la sola inesigibilità; la piena efficacia probatoria dei registri IVA autenticati dal notaio;
la mancanza di contestazione in ordine al rapporto fra la società e la società appellata che si Controparte_4
era limitata a sollevare un'eccezione di compensazione;
la positiva prova documentale dell'intervenuta cessione del credito dalla società
[...]
alla società appellante;
l'erroneità della valutazione di CP_4
insufficienza della prova in ordine all'esistenza del rapporto costitutivo del credito formulata dal Giudice di primo grado;
l'individuazione del titolo in forza del quale essa aveva agito nei confronti della società appellata nel credito originante dal pacifico contratto di subappalto stipulato fra quest'ultima e la società l'erroneità della valutazione Controparte_4
di nullità della domanda monitoria. I motivi per i quali la società
appellante ritiene, quindi, di non condividere la decisione del Giudice di
8 primo grado risultano sufficientemente dettagliati tanto che parte appellata non ha avuto alcuna difficoltà ad individuare tali ragioni ed a contestarle specificamente e diffusamente nella comparsa di costituzione.
Dal punto di vista logico-giuridico occorre, in primo luogo, esaminare il
quinto motivo di gravame, quello con il quale la società appellante censura la valutazione in rito formulata dal Giudice di primo grado di nullità della domanda monitoria: la doglianza, pur formalmente fondata,
risulta ininfluente. Nella sentenza impugnata la dichiarazione di nullità
della domanda monitoria è fondata sul contrasto fra le allegazioni in fatto contenute nel ricorso monitorio (che fanno riferimento ad una prima cessione del credito dalla società alla società Controparte_5 [...]
e ad una successiva cessione del credito da quest'ultima CP_4
all'odierna società appellante) e la documentazione prodotta comprovante,
al più, la sola cessione dalla società all'odierna società Controparte_4
appellata nonché le allegazioni contenute nella comparsa di costituzione inerenti esclusivamente al rapporto di subappalto intercorso fra la società
e la società appellata: ritiene questo Collegio che tale Controparte_4
contrasto non sia idoneo a comportare la nullità della domanda monitoria potendo, al più, comportarne la reiezione per difetto di prova idonea in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti allegati nel ricorso per decreto ingiuntivo. Non risulta configurabile, in realtà, quella assoluta incertezza in ordine alla causa petendi (nel caso di specie da individuarsi nel credito ceduto alla società appellante dalla società rispetto Controparte_4
alla quale l'allegazione di una precedente cessione resta elemento
9 accessorio, di contorno, insuscettibile di generare confusione) che la
Giurisprudenza di Legittimità pone come condizione indefettibile per la dichiarazione di nullità della domanda (cui può essere parificato il ricorso per decreto ingiuntivo – cfr. Cass. 11751/13 “La nullità della citazione
comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo
quando 'l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda',
prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o
risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso,
occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della 'causa petendi'
della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni
contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la
nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della
domanda, risiedendo la sua 'ratio' ispiratrice nell'esigenza di porre
immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e
puntuali difese”; cfr. più recentemente nel medesimo senso Cass.
3363/19). Si osserva in ogni caso e decisivamente che, come ben evidenziato dal Giudice di primo grado, il giudizio di opposizione non costituisce impugnazione del decreto ingiuntivo ed introduce un autonomo ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza nel merito della pretesa azionata dal creditore in via monitoria (sull'autonomia del giudizio cfr. Cass. 3649/12 ed in precedenza in senso conforme Cass.
1184/07, Cass. 11762/04, Cass. 7188/03, Cass. 12311/97; sulla natura di giudizio ordinario di cognizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo cfr.
solo fra le più recenti Cass. 41110/21, Cass. 7020/19; cfr. anche tra le più
10 recenti Cass. 32792/21 e Cass. 15224/20 che chiariscono come la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda monitoria devono essere presenti al momento della decisione e non al momento del ricorso per decreto ingiuntivo, affermazione che conferma l'autonomia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alla domanda monitoria), con la conseguenza che la censura in esame, per quanto formalmente fondata, risulta comunque inidonea a modificare il decisum
del Giudice di primo grado.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della valutazione operata dal Giudice di primo grado di incertezza in ordine al titolo in forza del quale è stato richiesto ed emesso il provvedimento monitorio opposto non essendo state prodotte le fatture che avrebbero costituito il fondamento del credito azionato: sotto questo profilo l'appellante evidenzia come le fatture indicate nel contratto di cessione del credito non siano state contestate dalla società appellata e come le stesse costituiscano prova idonea del credito valutate unitamente ai registri IVA
autenticati dal notaio depositati in primo grado. Anche in questo caso occorre evidenziare che la censura, pur formalmente fondata in quanto la produzione di documentazione inidonea a comprovare l'esistenza e la titolarità del credito rileva sotto il profilo del merito e non sotto il profilo dell'individuazione della causa petendi, non può essere condivisa. Invero
la Giurisprudenza di legittimità ha univocamente chiarito che la fattura, se può costituire prova sufficiente ai fini della richiesta ed emissione del provvedimento monitorio, non assume alcuna efficacia probatoria nel
11 giudizio di opposizione nell'ambito del quale l'opposto deve provare la sussistenza del proprio credito con gli ordinari mezzi di prova (cfr. Cass.
3915/11 che, con principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ha chiarito “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo
in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la
stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere
dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.”; cfr. anche recentemente in senso conforme Cass. 19944/23). Quanto ai registri IVA
vidimati si osserva che, nel caso in esame, sono prodotti in primo grado dall'odierna parte appellante quelli dell'asserita titolare del credito azionato con la conseguenza che, agli stessi non può riconoscersi alcuna efficacia probatoria: si osserva, infatti, che la Corte di Cassazione ha chiarito che “Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la
disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese
soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano,
rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra
imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte
dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo
della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un
fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex
art. 2720 c.c.” cfr. Cass. 32935/18 ed in precedenza in senso conforme
Cass. 3383/05); dall'esame della motivazione dei provvedimenti richiamati emerge chiaramente che solo l'annotazione da parte del
debitore della fattura nel registro IVA integra quell'atto ricognitivo di un
12 fatto sfavorevole al dichiarante rilevante ai sensi dell'art. 2720 c.c. che può
rilevare sotto il profilo della prova positiva della sussistenza del debito e del correlativo credito.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'art. 115 c.p.c. per non aver tenuto conto del fatto che il rapporto fra la società e l'odierna Controparte_4
società appellata non era stato contestato da quest'ultima che si sarebbe limitata ad eccepire un proprio controcredito in compensazione: la doglianza non può essere condivisa. Occorre, in primo luogo, evidenziare che la mancata contestazione della sussistenza del rapporto non implica necessariamente la mancata contestazione del credito: nel caso in esame l'odierna società appellata, nell'atto di citazione in primo grado, dopo aver eccepito l'inesigibilità del credito in ragione della mancata presentazione del DURC in corso di validità, ha specificamente contestato l'esistenza del credito per inadempimento della subappaltatrice in ragione della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte della stessa per vizi dei materiali e difformità delle opere, contestazioni formalmente trasmesse alla subappaltatrice in data 3 maggio 2017 ed a mezzo PEC del
18 ottobre 2017 e del 24 ottobre 2017 (cfr. docc. prodotti senza numero in primo grado che fanno riferimento ad infiltrazioni e presenza di acqua nelle opere subappaltate con espressa dichiarazione da parte dell'odierna appellata di non accettare il lavoro e formale invito all'eliminazione dei vizi), quindi in epoca di gran lunga antecedente all'esercizio della domanda monitoria da parte della società appellata. A fronte di tale
13 eccezione di inadempimento, pienamente opponibile alla cessionaria del credito ex art. 1409 c.c., gravava sull'odierna società appellante l'onere della prova in ordine all'esatta esecuzione della prestazione oggetto del contratto di subappalto fra la propria dante causa ( e Controparte_4
l'odierna società appellata: tale prova non è stata resa dalla società
appellante con la conseguenza che non può ritenersi dovuta la somma dalla stessa rivendicata in via monitoria. In senso contrario non vale obiettare che, eccependo anche l'inesigibilità del credito per mancata presentazione del DURC in corso di validità, la società appellata ne avrebbe implicitamente riconosciuto la debenza: l'eccezione di inesigibilità, per quanto graficamente inserita da parte appellata nell'atto di citazione prima di quella inerente all'inesistenza del credito per vizi e difetti dell'opera, è
evidentemente subordinata alla seconda dal punto di vista logico-
giuridico, tanto che nelle conclusioni la società appellata, più che l'inesigibilità del credito, ha espressamente chiesto di accertare la sussistenza del proprio controcredito derivante dall'inadempimento della subappaltatrice (inadempimento che, tra l'altro, trova riscontro documentale nella nota 0004361 del 18 luglio 2017 e nella nota 0002893
del 4 maggio 2018 prodotte senza numero da parte appellata nel fascicolo di primo grado con mittente – stazione appaltante). CP_7
Con il terzo motivo di impugnazione la società appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del Giudice di primo grado: la censura non può trovare accoglimento in ragione delle argomentazioni svolte in relazione al secondo motivo di gravame.
14 Con il quarto motivo di appello la società Controparte_1
ribadisce il rilievo che risulta pacificamente in causa che fra la società
appellata e la propria dante causa sia intercorso un contratto di subappalto:
in proposito non si può che richiamare le argomentazioni sopra svolte in relazione al secondo motivo di gravame. La mancanza di contestazione in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale non implica necessariamente la mancanza di contestazione in ordine alla debenza di un credito asseritamente originato da tale rapporto, circostanza che viene sostanzialmente riconosciuta dalla stessa parte appellante che a pag. 22
dell'atto di appello, laddove riconosce che la società appellata ha eccepito in compensazione il proprio credito per inadempimento della società
appaltatrice, afferma, infondatamente, che tale inadempimento (vizi e difformità dell'opera), non sarebbe stato denunciato alla propria dante causa.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza n. 442/2021 del Tribunale di Bergamo
integralmente confermata con la motivazione che precede.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza della società
appellante e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività
processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal
D.M. 147/22– in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali,
15 IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio),
€ 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 442/2021 pubblicata in data 9 marzo 2021;
2) condanna la società appellante alla rifusione all'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025
16 Il Consigliere est.
dott. Maura Mancini
Il Presidente
dott. Giuseppe Magnoli
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