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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 2222/2023 RG,promossa da
Parte_1
[...] (11/2021), (P.Iva P.IVA_1 ) in persona del suo Curatore,
Avv. Annalisa Morisani, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio de Simone Saccà
attore
Contro
CP_2 Controparte_1
[...] -- (P.IVA P.IVA_2 ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Gallo
Controparte_3 (C. F. P.IVA_3
- P.IVA P.IVA_4 ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace convenuti
Premessa
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 29.08.2023, la [...] premetteva che nel 2017 e nel 2018 Parte_1
erano stati notificati due atti di pignoramento alla predetta società, ancora in bonis,
Controparte_1presso terzi, ex art. 72 bis del D. P.R. 602/73, con i quali 1
aveva ordinato alla Mercedes NZ TA S.p.A, in quanto debitrice della
[...]
Parte_1 di pagare quanto dovuto a stessa quest'ultima, fino alla concorrenza dell'ammontare dei crediti pignorati;
la società
debitrice aveva proposto opposizione avverso i suddetti atti di pignoramento presso terzi, con due diversi giudizi;
in uno dei due giudizi era stata emessa ordinanza di sospensione cautelare del pignoramento, limitatamente alle cartelle portanti crediti di natura non tributaria, in ragione dell'omessa notifica delle cartelle e/o dell'avviso ex art. 50 d.p.r. 602/1973, ed era stato fissato il termine per la riassunzione del procedimento di merito;
il relativo procedimento di merito si era concluso con sentenza n. 229- 2021, con la quale il Tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per alcune delle cartelle opposte, dichiarando per esse la giurisdizione del Giudice Tributario, ed dichiarato la nullità del pignoramento limitatamente alle cartelle n. aveva
39420150000374582000 e 39420150000528339000, per assenza di notifica dell'avviso di cui all'art. 50 d.p.r. 602/1973; nel secondo giudizio di opposizione al pignoramento, instaurato limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale, assistenziali e amministrativi, con ordinanza del 22.11.2018, nella contumacia dell' [...] Controparte_4 e del terzo pignorato, era stata disposta la sospensione dell'esecuzione, in ragione dell'omessa notifica delle sottese cartelle, con fissazione del termine per la riassunzione del procedimento di merito;
in assenza di riassunzione, con ordinanza dell'1.3.19, il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione della relativa procedura esecutiva,
n.851/2018, con conseguente ordine di svincolo delle relative somme pignorate. Premetteva ancora l'attrice che nelle more dei suddetti giudizi, il terzo pignorato,
Mercedes NZ TA S.p.A, aveva effettuato in favore dell'esecutante i pagamenti delle somme pignorate, imputate a saldo dei crediti portati dalle cartelle e/o degli avvisi di addebito oggetto di esecuzione, per un complessivo ammontare di € 54.712,51; le richieste di restituzione del predetto importo, inoltrate formalmente, in ragione dell'esito dei suddetti giudizi, erano rimasti senza riscontro. Ciò premesso e svolte le argomentazioni di diritto, la Curatela attrice chiedeva che fosse accertato il suo diritto a ripetere ed ottenere la restituzione da parte delle resistenti di tutte le somme illegittimamente apprese in virtù, ragione e/o connessione con le procedure esecutive indicate in premessa e che, per l'effetto, le stesse fossero condannate in solido tra loro o ognuna per quanto di rispettiva tenutezza, al pagamento della complessiva somma di euro € 54.712,51, oltre interessi ed accessori di legge dal dovuto al soddisfo. Si costituiva in giudizio 1 Controparte_1
[...] con comparsa di costituzione depositata il 26.01.2024, chiedendo in via
, pregiudiziale, che fosse disposta, ai sensi dell'art. 281 duodecies co. 1 cpc, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario;
in subordine, che fosse disposto un rinvio al fine di completare l'espletamento delle necessarie verifiche in ordine alle circostanze riferite da parte ricorrente;
con ordinanza del 18.05.2024 veniva rigettata la richiesta di ordine di esibizione documentale formulata dall'attrice e la causa rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art281 sexies c.p.c. All'udienza del 10.09.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti di causa ed hanno insistito nelle proprie conclusioni;
parte convenuta, in particolare, ha insistito nella richiesta già formulata in atti, di mutamento del rito in ordinario, ed, in subordine, ha chiesto che la causa fosse decisa. Il Got, nella medesima udienza, ad esito della Camera di Consiglio, dato atto che alle ore 17,00 non erano più presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
*********
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in sede di memoria conclusiva;
parte convenutadall' Controparte_5 afferma di essere solo un mero destinatario del pagamento, in quanto tale non tenuto ad effettuare la restituzione delle somme incassate per conto dell' CP_3 afferma inoltre che le somme incassate per conto dell' CP_3 sono state tempestivamente trasmesse a quest'ultimo, ragione per la quale l' CP_3 stesso sarebbe l'unico soggetto tenuto a versarle alla Curatela attrice, se riconosciute dovute. L'assunto è infondato, innanzitutto in quanto l' non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta Controparte_6
trasmissione delle somme ricevute dal terzo pignorato all' CP_3 mentre dalle attestazioni prodotte da parte attrice - rilasciate dalla stessa convenuta Controparte_6
e non contestate in sede di difesa - risulta che le somme siano state versate
[...] alla stessa CP_6 per l'importo corrispondente alla richiesta restitutoria formulata dall'attrice. Inoltre, al riguardo, la Cassazione ha recentemente statuito che l'unico soggetto passivamente legittimato all'azione di ripetizione dell'indebito in capo al contribuente è l'agente della riscossione, in quanto l'azione di recupero ai sensi dell'art. 2033 c.c. essendo azione personale, può essere esercitata solo nei confronti del destinatario reale del pagamento (Cass. ordinanza n.27421/2023; Cass. ordinanza n.610/2019). L' Controparte_6 è, pertanto, l'unico soggetto nei confronti del quale l'attrice poteva proporre domanda di restituzione di quanti pagato dal terzo pignorato. Quanto alla domanda di conversione del rito in ordinario, riformulata all'udienza di discussione del 10.09.2025 si rileva che la stessa non era stata accolta con ordinanza del 20.05.2024, emessa a scioglimento della riserva sulla relativa richiesta, e, comunque, la produzione documentale in atti risulta esaustiva ai fini decisori.
attrice, di restituzione delle sommeNel merito, la domanda formulata dalla Curatela
terzo pignorato - all' CP_6 [...] versate dalla società Mercedes NZ TA S.p.A. - di Reggio Calabria, si fonda sull'esito dei suddetti giudizi, uno dei Controparte_6
quali conclusosi con sentenza dichiarativa di nullità di un pignoramento e l'altro con declaratoria di estinzione dell'altro pignoramento per mancata riassunzione del giudizio nel merito dopo l' emissione dell'ordinanza cautelare di sospensione dell'esecuzione.
La domanda attorea è giuridicamente riconducibile al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., in forza del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.." Nel caso in esame la declaratoria di nullità di un pignoramento e di estinzione dell'altro ha determinato il venir meno del titolo esecutivo e del vincolo giuridico sul quale si fondavano i due pignoramenti presso terzi;
peraltro, parte attrice afferma che i pagamenti siano stati effettuati dalla Mercedes NZ
TA S.p.A nelle more dei giudizi di opposizione e dopo le ordinanze di sospensione dell'esecuzione, emesse in entrambi i giudizi di opposizione, circostanza non contestata da parte convenuta, la quale nei propri atti difensivi si è limitata a contestare solo il quantum dei pagamenti, senza, peraltro, fornire alcuna prova al riguardo. Ne consegue che gli stessi pagamenti sono avvenuti sine titulo e, come tali, integrano un indebito oggettivo, ripetibile in forza di quanto disposto dal sopra citato art. 2033 c.c. Peraltro, la prova dei pagamenti effettuati dal terzo pignorato deve ritenersi validamente costituita dalle attestazioni prodotte in allegato all'atto di citazione, rilasciate dalla stessa [...] CP_6 convenuta, rispetto alle quali quest'ultima, anche in sede di memoria conclusiva, non ha sollevato alcuna valida contestazione. Le domande attrici devono,
pertanto, essere accolte nei confronti della convenuta Controparte_5
,
Le spese di lite seguono la Agente della Riscossione. soccombenza e, pertanto, l' Controparte_5 Agente delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore deve rifondere in favore della attrice,
Parte_1 in persona del suo Curatore, le spese di lite, che si liquidano ex DM 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, e tenuto conto dell'attività processuale, in € 7.052,00, per compensi, oltre
IVA e CPA, spese forfettarie al 15%. Nulla sulle spese rispetto alla convenuta CP_3 in quanto contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 in persona del suo Curatore, attrice, contro l' [...]
[...]
,in persona del legale rappresentante pro tempore RO
, in persona del rappresentante legale ed Controparte_8
pro tempore, convenuti, così provvede:
accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna parte convenuta, [...] Controparte_1 Agente della riscossione, in persona del legale rappresentante pro
Pt_1 attrice, oltre interessi altempore, alla restituzione di € 54.712,51 in favore della tasso legale, dalla domanda di restituzione e sino al soddisfo;
condanna parte convenuta, Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese legali in favore
7.052,00 oltre IVA, CPA, come per legge, della Pt_1 attrice, che liquida in €
al 15%., forfettarie spese
Reggio Calabria, 10.09.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 2222/2023 RG,promossa da
Parte_1
[...] (11/2021), (P.Iva P.IVA_1 ) in persona del suo Curatore,
Avv. Annalisa Morisani, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio de Simone Saccà
attore
Contro
CP_2 Controparte_1
[...] -- (P.IVA P.IVA_2 ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Gallo
Controparte_3 (C. F. P.IVA_3
- P.IVA P.IVA_4 ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace convenuti
Premessa
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 29.08.2023, la [...] premetteva che nel 2017 e nel 2018 Parte_1
erano stati notificati due atti di pignoramento alla predetta società, ancora in bonis,
Controparte_1presso terzi, ex art. 72 bis del D. P.R. 602/73, con i quali 1
aveva ordinato alla Mercedes NZ TA S.p.A, in quanto debitrice della
[...]
Parte_1 di pagare quanto dovuto a stessa quest'ultima, fino alla concorrenza dell'ammontare dei crediti pignorati;
la società
debitrice aveva proposto opposizione avverso i suddetti atti di pignoramento presso terzi, con due diversi giudizi;
in uno dei due giudizi era stata emessa ordinanza di sospensione cautelare del pignoramento, limitatamente alle cartelle portanti crediti di natura non tributaria, in ragione dell'omessa notifica delle cartelle e/o dell'avviso ex art. 50 d.p.r. 602/1973, ed era stato fissato il termine per la riassunzione del procedimento di merito;
il relativo procedimento di merito si era concluso con sentenza n. 229- 2021, con la quale il Tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per alcune delle cartelle opposte, dichiarando per esse la giurisdizione del Giudice Tributario, ed dichiarato la nullità del pignoramento limitatamente alle cartelle n. aveva
39420150000374582000 e 39420150000528339000, per assenza di notifica dell'avviso di cui all'art. 50 d.p.r. 602/1973; nel secondo giudizio di opposizione al pignoramento, instaurato limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale, assistenziali e amministrativi, con ordinanza del 22.11.2018, nella contumacia dell' [...] Controparte_4 e del terzo pignorato, era stata disposta la sospensione dell'esecuzione, in ragione dell'omessa notifica delle sottese cartelle, con fissazione del termine per la riassunzione del procedimento di merito;
in assenza di riassunzione, con ordinanza dell'1.3.19, il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione della relativa procedura esecutiva,
n.851/2018, con conseguente ordine di svincolo delle relative somme pignorate. Premetteva ancora l'attrice che nelle more dei suddetti giudizi, il terzo pignorato,
Mercedes NZ TA S.p.A, aveva effettuato in favore dell'esecutante i pagamenti delle somme pignorate, imputate a saldo dei crediti portati dalle cartelle e/o degli avvisi di addebito oggetto di esecuzione, per un complessivo ammontare di € 54.712,51; le richieste di restituzione del predetto importo, inoltrate formalmente, in ragione dell'esito dei suddetti giudizi, erano rimasti senza riscontro. Ciò premesso e svolte le argomentazioni di diritto, la Curatela attrice chiedeva che fosse accertato il suo diritto a ripetere ed ottenere la restituzione da parte delle resistenti di tutte le somme illegittimamente apprese in virtù, ragione e/o connessione con le procedure esecutive indicate in premessa e che, per l'effetto, le stesse fossero condannate in solido tra loro o ognuna per quanto di rispettiva tenutezza, al pagamento della complessiva somma di euro € 54.712,51, oltre interessi ed accessori di legge dal dovuto al soddisfo. Si costituiva in giudizio 1 Controparte_1
[...] con comparsa di costituzione depositata il 26.01.2024, chiedendo in via
, pregiudiziale, che fosse disposta, ai sensi dell'art. 281 duodecies co. 1 cpc, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario;
in subordine, che fosse disposto un rinvio al fine di completare l'espletamento delle necessarie verifiche in ordine alle circostanze riferite da parte ricorrente;
con ordinanza del 18.05.2024 veniva rigettata la richiesta di ordine di esibizione documentale formulata dall'attrice e la causa rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art281 sexies c.p.c. All'udienza del 10.09.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti di causa ed hanno insistito nelle proprie conclusioni;
parte convenuta, in particolare, ha insistito nella richiesta già formulata in atti, di mutamento del rito in ordinario, ed, in subordine, ha chiesto che la causa fosse decisa. Il Got, nella medesima udienza, ad esito della Camera di Consiglio, dato atto che alle ore 17,00 non erano più presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
*********
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in sede di memoria conclusiva;
parte convenutadall' Controparte_5 afferma di essere solo un mero destinatario del pagamento, in quanto tale non tenuto ad effettuare la restituzione delle somme incassate per conto dell' CP_3 afferma inoltre che le somme incassate per conto dell' CP_3 sono state tempestivamente trasmesse a quest'ultimo, ragione per la quale l' CP_3 stesso sarebbe l'unico soggetto tenuto a versarle alla Curatela attrice, se riconosciute dovute. L'assunto è infondato, innanzitutto in quanto l' non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta Controparte_6
trasmissione delle somme ricevute dal terzo pignorato all' CP_3 mentre dalle attestazioni prodotte da parte attrice - rilasciate dalla stessa convenuta Controparte_6
e non contestate in sede di difesa - risulta che le somme siano state versate
[...] alla stessa CP_6 per l'importo corrispondente alla richiesta restitutoria formulata dall'attrice. Inoltre, al riguardo, la Cassazione ha recentemente statuito che l'unico soggetto passivamente legittimato all'azione di ripetizione dell'indebito in capo al contribuente è l'agente della riscossione, in quanto l'azione di recupero ai sensi dell'art. 2033 c.c. essendo azione personale, può essere esercitata solo nei confronti del destinatario reale del pagamento (Cass. ordinanza n.27421/2023; Cass. ordinanza n.610/2019). L' Controparte_6 è, pertanto, l'unico soggetto nei confronti del quale l'attrice poteva proporre domanda di restituzione di quanti pagato dal terzo pignorato. Quanto alla domanda di conversione del rito in ordinario, riformulata all'udienza di discussione del 10.09.2025 si rileva che la stessa non era stata accolta con ordinanza del 20.05.2024, emessa a scioglimento della riserva sulla relativa richiesta, e, comunque, la produzione documentale in atti risulta esaustiva ai fini decisori.
attrice, di restituzione delle sommeNel merito, la domanda formulata dalla Curatela
terzo pignorato - all' CP_6 [...] versate dalla società Mercedes NZ TA S.p.A. - di Reggio Calabria, si fonda sull'esito dei suddetti giudizi, uno dei Controparte_6
quali conclusosi con sentenza dichiarativa di nullità di un pignoramento e l'altro con declaratoria di estinzione dell'altro pignoramento per mancata riassunzione del giudizio nel merito dopo l' emissione dell'ordinanza cautelare di sospensione dell'esecuzione.
La domanda attorea è giuridicamente riconducibile al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., in forza del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.." Nel caso in esame la declaratoria di nullità di un pignoramento e di estinzione dell'altro ha determinato il venir meno del titolo esecutivo e del vincolo giuridico sul quale si fondavano i due pignoramenti presso terzi;
peraltro, parte attrice afferma che i pagamenti siano stati effettuati dalla Mercedes NZ
TA S.p.A nelle more dei giudizi di opposizione e dopo le ordinanze di sospensione dell'esecuzione, emesse in entrambi i giudizi di opposizione, circostanza non contestata da parte convenuta, la quale nei propri atti difensivi si è limitata a contestare solo il quantum dei pagamenti, senza, peraltro, fornire alcuna prova al riguardo. Ne consegue che gli stessi pagamenti sono avvenuti sine titulo e, come tali, integrano un indebito oggettivo, ripetibile in forza di quanto disposto dal sopra citato art. 2033 c.c. Peraltro, la prova dei pagamenti effettuati dal terzo pignorato deve ritenersi validamente costituita dalle attestazioni prodotte in allegato all'atto di citazione, rilasciate dalla stessa [...] CP_6 convenuta, rispetto alle quali quest'ultima, anche in sede di memoria conclusiva, non ha sollevato alcuna valida contestazione. Le domande attrici devono,
pertanto, essere accolte nei confronti della convenuta Controparte_5
,
Le spese di lite seguono la Agente della Riscossione. soccombenza e, pertanto, l' Controparte_5 Agente delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore deve rifondere in favore della attrice,
Parte_1 in persona del suo Curatore, le spese di lite, che si liquidano ex DM 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, e tenuto conto dell'attività processuale, in € 7.052,00, per compensi, oltre
IVA e CPA, spese forfettarie al 15%. Nulla sulle spese rispetto alla convenuta CP_3 in quanto contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 in persona del suo Curatore, attrice, contro l' [...]
[...]
,in persona del legale rappresentante pro tempore RO
, in persona del rappresentante legale ed Controparte_8
pro tempore, convenuti, così provvede:
accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna parte convenuta, [...] Controparte_1 Agente della riscossione, in persona del legale rappresentante pro
Pt_1 attrice, oltre interessi altempore, alla restituzione di € 54.712,51 in favore della tasso legale, dalla domanda di restituzione e sino al soddisfo;
condanna parte convenuta, Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese legali in favore
7.052,00 oltre IVA, CPA, come per legge, della Pt_1 attrice, che liquida in €
al 15%., forfettarie spese
Reggio Calabria, 10.09.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci