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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18716 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48757/2023, vertente
TRA
, Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Flavio Rondinini
-ricorrente-
E
, CP_1
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Eleonora Tranfa
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione personale da Parte_1
, alle condizioni di cui al ricorso, rappresentando che il matrimonio era CP_1 stato celebrato in data 29.10.1994 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato inizialmente CP_1 richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, la Sig.ra Pt_1 continuerà ad abitare la casa familiare in Roma al Via Stefano Braida n. 5 int.
[...]
58, concessa in locazione al sig. dall'A.T.E.R. del Comune di Roma in CP_1 forza di contratto di locazione del 01.04.2009 (reg.to presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, in data 25.11.2009) subentrando nel relativo contratto ed assumendo ella ogni onere relativo al subentro quale nuova intestataria del contratto di locazione ed assumendo in ogni caso ogni onere relativo al versamento del canone di locazione, spese per utenze e manutenzione;
Il Sig. si è già CP_1 allontanato dalla casa coniugale per trasferire altrove il proprio domicilio, portando seco lui parte dei propri effetti personali ed impegnandosi a prelevare quanto di sua proprietà
e competenza entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall' omologazione della separazione consensuale de qua;
B).- Il Sig. corrisponderà in favore della Signora a titolo CP_1 Parte_1 di contribuito al di ella mantenimento, un assegno di € 500,00 da corrispondere entro il
5 di ogni mese, da rivalutarsi di anno in anno secondo indici ISTAT;
C).- l'autovettura marca Fiat modello Punto targata CR811JC intestata al sig. CP_1
rimarrà nell'esclusiva proprietà e titolarità del medesimo al quale faranno carico
[...] tutti i relativi oneri (pagamento tassa di proprietà, assicurazione, manutenzione, etc.);
D).- l'autovettura marca Ford modello Fiesta targata FW942YM intestata alla sig.ra rimarrà nell'esclusiva proprietà e titolarità della medesima alla quale Parte_1 faranno carico tutti i relativi oneri (pagamento ultime rate di finanziamento, tassa di proprietà, assicurazione, manutenzione, etc.);
E).- Per quanto attiene ai rapporti bancari e finanziari, i coniugi stabiliscono che il conto attualmente cointestato verrà estinto, compatibilmente con il passaggio della rata di giugno 2024 relativa al finanziamento in corso per l'acquisto dell'autovettura Ford
Fiesta targata FW942YM, e che i conti intestati esclusivamente a ciascuno dei coniugi sono e resteranno di esclusiva competenza e spettanza dell'intestatario;
F).- gli istanti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni qui concordate e trascritte sono dagli stessi ritenute eque, congrue e reciprocamente soddisfacenti e nel rispetto e in conformità con le attuali condizioni economiche di entrambi”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, può disporsi in conformità alle condizioni sopra riportate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione
Stante il raggiungimento dell'accordo, le spese di lite sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 6 agosto Parte_1
1968 e , nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio CP_1 in Roma in data 29 ottobre 1994, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 01577, Parte 2, Serie A04, Anno 1994, alle condizioni di cui in parte motiva;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48757/2023, vertente
TRA
, Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Flavio Rondinini
-ricorrente-
E
, CP_1
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Eleonora Tranfa
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione personale da Parte_1
, alle condizioni di cui al ricorso, rappresentando che il matrimonio era CP_1 stato celebrato in data 29.10.1994 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato inizialmente CP_1 richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, la Sig.ra Pt_1 continuerà ad abitare la casa familiare in Roma al Via Stefano Braida n. 5 int.
[...]
58, concessa in locazione al sig. dall'A.T.E.R. del Comune di Roma in CP_1 forza di contratto di locazione del 01.04.2009 (reg.to presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, in data 25.11.2009) subentrando nel relativo contratto ed assumendo ella ogni onere relativo al subentro quale nuova intestataria del contratto di locazione ed assumendo in ogni caso ogni onere relativo al versamento del canone di locazione, spese per utenze e manutenzione;
Il Sig. si è già CP_1 allontanato dalla casa coniugale per trasferire altrove il proprio domicilio, portando seco lui parte dei propri effetti personali ed impegnandosi a prelevare quanto di sua proprietà
e competenza entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall' omologazione della separazione consensuale de qua;
B).- Il Sig. corrisponderà in favore della Signora a titolo CP_1 Parte_1 di contribuito al di ella mantenimento, un assegno di € 500,00 da corrispondere entro il
5 di ogni mese, da rivalutarsi di anno in anno secondo indici ISTAT;
C).- l'autovettura marca Fiat modello Punto targata CR811JC intestata al sig. CP_1
rimarrà nell'esclusiva proprietà e titolarità del medesimo al quale faranno carico
[...] tutti i relativi oneri (pagamento tassa di proprietà, assicurazione, manutenzione, etc.);
D).- l'autovettura marca Ford modello Fiesta targata FW942YM intestata alla sig.ra rimarrà nell'esclusiva proprietà e titolarità della medesima alla quale Parte_1 faranno carico tutti i relativi oneri (pagamento ultime rate di finanziamento, tassa di proprietà, assicurazione, manutenzione, etc.);
E).- Per quanto attiene ai rapporti bancari e finanziari, i coniugi stabiliscono che il conto attualmente cointestato verrà estinto, compatibilmente con il passaggio della rata di giugno 2024 relativa al finanziamento in corso per l'acquisto dell'autovettura Ford
Fiesta targata FW942YM, e che i conti intestati esclusivamente a ciascuno dei coniugi sono e resteranno di esclusiva competenza e spettanza dell'intestatario;
F).- gli istanti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni qui concordate e trascritte sono dagli stessi ritenute eque, congrue e reciprocamente soddisfacenti e nel rispetto e in conformità con le attuali condizioni economiche di entrambi”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, può disporsi in conformità alle condizioni sopra riportate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione
Stante il raggiungimento dell'accordo, le spese di lite sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 6 agosto Parte_1
1968 e , nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio CP_1 in Roma in data 29 ottobre 1994, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 01577, Parte 2, Serie A04, Anno 1994, alle condizioni di cui in parte motiva;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi