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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 118 / 2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sez. Minorenni – Famiglia
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere rel.
Dott.ssa Valentina CARATTO Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria BOSSOLASCO Consigliere on.
Dott. Tommaso ERRICHELLI Consigliere on.
ha pronunciato all'esito dell'udienza del 7.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello n. 118/2024 Reg. V.G. avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 112/2024 emessa in data 5.3.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento al minore
, nato ad [...] il [...] Persona_1
che ha dichiarato lo stato di adottabilità;
promosso da
(madre), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Parte_1
Bianchi del Foro di Alessandria presso il cui studio in Tortona, P.tta De Amicis n. 12, è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti, parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato;
e con l'intervento:
del sig. (padre), non costituito;
Controparte_1
del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;
del CURATORE SPECIALE del minore (ammesso al Patrocinio a spese dello Stato), in persona dell'Avv. Francesca Taranzano;
del TUTORE PROVVISORIO del minore, in persona della Dott.ssa CP_2
Direttore del
[...] Controparte_3
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Curatore Speciale del minore: conferma della sentenza di primo grado con intervento dei Servizi Sociali per monitorare gli incontri con gli ex affidatari
, rigetto di tutte le domande di parte appellante e conferma dell'attuale collocamento.
Tutore del minore: conferma della sentenza di primo grado e conferma dell'attuale collocamento
Procuratore Generale: conferma della sentenza di primo grado e si oppone alla domanda di adozione mite
Difesa dell'appellante sig.ra rinuncia alla domanda Pt_1 Parte_1 principale e insiste nella subordinata di adozione mite.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, datata 5.3.2024, il Tribunale per i Minorenni di Torino, provvedendo in via definitiva, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore , disponendo l'inserimento dello Persona_1 stesso in una famiglia affidataria in possesso dei requisiti per accedere alla eventuale futura adozione e interrompendo i rapporti tra il minore e tutta la famiglia di origine.
Nella sentenza appellata, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alle conseguenti valutazioni, si dà atto CHE:
• il minore è il quarto figlio della sig.ra Persona_1 Parte_1
, avuto dalla relazione con il sig. la sig.ra
[...] Controparte_1
si trovava già in comunità mamma-bambino al momento della Pt_1 nascita del minore, unitamente ai figli più grandi ( n. il Persona_2
7.7.2012 e n. il 28.10.2014), in ottemperanza del decreto Persona_3 provvisorio di limitazione della responsabilità genitoriale (R.G. n. 2241/2018 VG) emesso dal TM in data 27.2.2020; a seguito della nascita di si instaurava un autonomo procedimento davanti al Per_1
TM (R.G. n. 1022/2020 VG), poi riunito al precedente, con cui veniva confermato il collocamento comunitario per la sig.ra con i tre Pt_1 figli minori, nonché le visite protette tra gli stessi e il sig. CP_1
[...]
• con ricorso ex art. 337 bis c.c. del 3.2.2022, la sig.ra conveniva Pt_1 in giudizio avanti al TO di Alessandria il sig. (padre Controparte_1 di ), chiedendo di disporre l'affidamento super-esclusivo a sé del Per_1 minore;
ne scaturiva il procedimento R.G. n. 366/2022, nel cui ambito veniva esperito un approfondimento peritale sulle condizioni del minore e sulle capacità genitoriali, con incarico alla Dott.ssa quale CTU;
Persona_4
• nel declinare la competenza al Tribunale Ordinario di Alessandria veniva disposto, in via d'urgenza, dal Tribunale per i minorenni il collocamento dei minori e presso la nonna materna e di Per_3 Per_2
in famiglia affidataria, in quanto la madre non era apparsa in Per_1 grado di occuparsi adeguatamente dei figli;
• in particolare, la sig. , a seguito di pensieri deliranti ed Pt_1 allucinazioni, aveva acconsentito al suo ricovero psichiatrico, con diagnosi di “deficit cognitivo di grado lieve e reazione acuta allo stress”;
• tale collocamento eterofamiliare veniva confermato dalle risultanze emerse dalla CTU disposta dal Tribunale ordinario di Alessandria;
• quanto al minore, era emerso che lo stesso mostrava un adeguato sviluppo psicofisico con buone competenze (motorie e fonologiche); che l'inserimento precoce presso la famiglia affidataria aveva consentito al minore il recupero di diverse lacune e ritardi nelle acquisizioni delle competenze specifiche;
• alla luce delle conclusioni della CTU, depositata a maggio 2023, il PMM, con provvedimento del 8.5.2023, chiedeva l'apertura di un procedimento per l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità di dovuta al possibile stato di abbandono del minore, tenuto Per_1 conto della condotta paterna (l'uomo non si era mai occupato del figlio e si era reso irreperibile alla compagna ed ai Servizi), nonché delle gravi problematiche materne. Il Tribunale, sulla base di quanto esposto e a seguito di audizione dei genitori, degli affidatari e degli operatori, con decreto del 31.10.23, riteneva che il minore dovesse essere inserito in famiglia idonea alla sua eventuale futura adozione, con previsione di incontri tra madre e figlio in luogo neutro, sospendendo qualsiasi contatto per le vie brevi mamma-bambino tramite gli affidatari, nonché sospendendo gli incontri del minore con il padre, i fratelli e la nonna materna;
richiedeva la continuazione della presa in carico sociale ed educativa del minore nonché sociale e sanitaria della madre;
prescriveva, inoltre, ai genitori di collaborare.
La successiva relazione dei Servizi, del 17.1.24, rappresentava, oltre al completo disinteresse del padre rispetto alle sorti del figlio (l'uomo non aveva avanzato alcuna richiesta ai Servizi), che la sig.ra aveva Pt_1 intrapreso una relazione sentimentale e una convivenza stabile che le aveva permesso di mantenere un tono dell'umore stabile a seguito dell'apertura della procedura di adottabilità. La donna aveva continuato ad accettare qualsiasi forma di supporto offerta dai Servizi e aveva mostrato un atteggiamento adeguato durante gli incontri mensili con il minore tenuti in luogo neutro, godendo a pieno del tempo a disposizione con il figlio. Il minore aveva proseguito la sua evoluzione a livello relazionale, comunicativo ed interattivo, grazie ad un contesto affidatario sereno e stimolante, che aveva favorito la crescita psico evolutiva ed affettiva dello stesso.
Concludeva, pertanto, il Tribunale, alla luce delle rilevate occorrenze (riassuntivamente, esiti della CTU, fallimento dell'inserimento comunitario madre/figlio, fragilità psicologiche della madre, totale disinteresse del padre), doversi dichiarare lo stato di adottabilità del bambino, con il suo collocamento in una famiglia avente i requisiti per l'adozione e con interruzione dei rapporti tra il minore e tutta la famiglia d'origine al momento dell'inserimento.
Avverso la sentenza ha proposto appello la madre sigra , Pt_1 chiedendo, in via preliminare, sospendersi l'efficacia della sentenza appellata. Nel merito l'appellante chiedeva in via principale, revocarsi la dichiarazione dello stato di adottabilità e confermarsi l'affidamento etero- familiare del minore, reintegrando la stessa nell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore;
in via subordinata, disporre che venga preservato il rapporto madre-figlio con un'adozione c.d. mite, che non interrompa i rapporti con la famiglia d'origine; in via istruttoria, disporsi CTU diretta ad accertare le capacità genitoriali della stessa, i progressi compiuti, i rapporti madre-figlio, il rapporto tra il minore e i fratelli e l'eventuale stato di abbandono del minore stesso, nonché ordinarsi ai Servizi già incaricati la produzione di relazioni aggiornate relative alle condizioni del nucleo familiare tutto e l'andamento dell'affidamento familiare attualmente in essere. Lamentava, in primo luogo, l'appellante l'erronea ricostruzione dei fatti relativamente al recupero della funzione genitoriale, ritenendo che l'apertura del procedimento di adottabilità sia stata determinata unicamente da un'interpretazione particolarmente negativa della CTU resa dal Tribunale di Alessandria. Precisava, altresì, la sig.ra che il Pt_1 miglioramento delle condizioni di una volta inserito nell'attuale Per_1 famiglia affidataria si è avuto grazie al clima sereno e collaborativo venutosi a creare tra la stessa e la coppia affidataria. Asseriva, in secondo luogo, l'assenza di motivazione in merito al supplemento di istruttoria, in quanto il Giudicante avrebbe dovuto accertare compiutamente l'impossibilità di recupero della funzione genitoriale. Si doleva, altresì, l'appellante circa l'erronea motivazione in merito allo stato di abbandono del minore, evidenziando che la stessa è sempre stata presente per il figlio, impegnandosi e affidandosi ai Servizi al fine di migliorare la propria funzione genitoriale. Rappresentava, ancora, l'erronea motivazione in merito alla posizione dei due genitori, sottolineando come il padre del minore non abbia alcun tipo di rapporto con il figlio e si sia reso sostanzialmente irreperibile, al contrario della stessa che ha mantenuto sempre un rapporto affettivo con il minore, affidandosi ai Servizi. Evidenziava, infine, l'appellante l'assenza di motivazione circa l'esclusione dell'adozione c.d. mite, mettendo in risalto il legame affettivo esistente tra il minore e la madre, nonché con i fratelli e la nonna materna.
Il Curatore Speciale del minore, costituitosi, ha chiesto, previo rigetto dell'istanza cautelare e di tutte le istanze istruttorie formulate (compresa la richiesta di espletamento anche solo di integrazione della CTU), dichiararsi l'infondatezza dell'appello proposto da parte ricorrente, nonché la conferma della sentenza appellata. In conclusione evidenziava che la madre non appare in grado di recuperare le proprie inadeguatezze genitoriali, presentando caratteristiche personali di grave fragilità non modificabili in tempi compatibili con i bisogni di crescita del minore.
*** All'udienza in data 8.10.24, dichiarata la contumacia del sig. CP_1
padre del minore, è stata la sentita la IG , la quale ha
[...] Pt_1 Riferito di essere migliorata per cui ha interrotto i contatti con il CSM, di continuare ad assumere dei farmaci “…. Quando in comunità mi hanno detto che i miei figli ed dovevano essere collocati da mia madre e Per_5 Per_3 che io avrei dovuto fare ancora sei- otto mesi di percorso comunitario con
per la valutazione della capacità genitoriale mi è venuto l'esaurimento Per_1 nervoso e ho iniziato a stare male consapevole del mio malessere e ho dichiarato che sentivo delle voci, quindi sono stata ricoverata all'ospedale di Alessandria nel reparto di psichiatria” Sentita sul progetto di vita rispetto al figlio , la sigra Per_1 Pt_1 affermava: “Lo vorrei con me , se non fosse possibile vorrei almeno una adozione aperta”. La Corte all'esito dell'udienza in data 8.10.24 sciogliendo la riserva formulata sulle conclusioni delle parti ivi verbalizzate, pronunciava la seguente ordinanza, che per mera comodità espositiva integralmente si trascrive:
“ In punto sospensiva Tenuto conto dell'istanza di sospensiva formulata dalla parte appellante Parte_1
volta ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ed in
[...] particolare il ripristino degli incontri con il minore;
Per_1 sentite in contraddittorio le altre parti e dato atto dell'opposizione sul punto del Curatore Speciale dei minori e del Tutore provvisorio nonché del Procuratore Generale;
premesso che con la sentenza appellata è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore , confermandone inserimento presso una famiglia affidataria , Persona_1 avente i requisiti per l'adozione, con interruzione dei rapporti tra i minori e la famiglia di origine ( genitori, nonna e fratelli) ; osservato che gli incontri del minore con la madre sono stati Parte_1 interrotti già a far data da marzo 2024;
ritenuto che
l'istanza di sospensione non possa essere accolta anche a seguito di un sommario esame dei motivi di gravame, tenuto conto delle risultanze processuali;
rilevato che non è ravvisabile il periculum in mora in quanto dalle relazioni in atti emerge quanto segue:
- i Servizi confermano che l'inserimento del minore in famiglia affidataria risponde attentamente alle esigenze dello stesso, ciò si rileva dai progressi sia a livello comportamentale che fisiologico di ( relazione 19.6.23); Per_1
- la IG ha un contratto a tempo indeterminato per sei ore settimanali e le Pt_1 è stato as o un alloggio di edilizia popolare, continua con la presa in carico presso il CSM e con i controlli psichiatrici;
il padre non ha mostrato interesse alcuno verso il bambino, ha solo comunicato la disponibilità della propria madre come risorsa affidataria ( relazione 15.9.23);
rilevato e ritenuto che l'istanza di sospensione formulata dall'appellante non puo' essere accolta, non emergendo dall'interruzione dei rapporti con la madre profili di irrimediabile pregiudizio per il minore;
anzi – come osservato in sede di discussione della sospensiva – il minore sta attraversando un momento assai delicato dovendosi radicare con la maggiore serenità possibile presso la famiglia adottiva, a seguito del distacco dalla famiglia degli affidatari;
In punto istanze istruttorie Considerata l'istanza avanzata da parte appellante di disporre CTU diretta ad accertare la capacità genitoriale della stessa, poiché la CTU presa in considerazione dalla sentenza impugnata risulterebbe effettuata in diverso procedimento, instaurato ex art. 337 bis c.c. dinanzi al Tribunale Ordinario di Alessandria, sentite le altre parti in contraddittorio e richiamate le conclusioni di cui al verbale di udienza;
ritenuta l'opportunità di disporre nuova CTU collegiale psicologica e psichiatrica
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art. 283 c.p.c, RESPINGE l'istanza di sospensiva dell'esecutorietà della sentenza appellata per i motivi di cui in narrativa e la conseguente richiesta di ripresa degli incontri madre-figlio;
visti gli artt. 191 e ss., 359 c.p.c, artt. 10 e ss. L. 184/83, modif. 149/01 impregiudicata ogni altra questione di rito e di merito,
DISPONE procedersi a CTU psicologica e psichiatrica “
La Corte ha disposto CTU formulando il seguente quesito: “Dicano i consulenti tecnici, esaminati gli atti del fascicolo, effettuati i colloqui con gli operatori territoriali, con la famiglia affidataria (mantenendo sull'identità della stessa totale riservatezza), con i servizi intervenuti, nonchè con il minore e con la madre del minore stesso (e con altre figure parentali, se significative per il minore), quale sia la personalità della madre e quali siano le competenze genitoriali, con indicazione anche dei tempi della eventuale recuperabilità delle stesse;
valuti, altresì, la sussistenza ed entità del disturbo psichico manifestato dalla appellante, nonché la consapevolezza e la disponibilità al trattamento e l'incidenza sulle capacità di accudimento;
previa valutazione della complessiva situazione psicoevolutiva della minore, dica il CTU se il legame tra madre e figlia sia rescindibile;
dica, altresi', se sia opportuno, nell'interesse della minore, qualora sia confermato lo stato di adottabilità, consentire qualche occasione di incontro tra la minore e la madre”. Ha nominato infine la dott.ssa (psicologa) e il Persona_6 dott. (psichiatra) quali consulenti tecnici d'ufficio che Persona_7 hanno prestato giuramento in data 06.11.2024. La Corte, in data 06.03.2025, ha autorizzato la richiesta di differimento dei tempi indicati per consegna dell'elaborato peritale, rinviando all'udienza dal 07.10.2025 per audizione affidatari e discussione. In data 07.10.2025, sentiti gli affidatari a rischio giuridico del minore i quali hanno riferito che all'arrivo presso di loro in data 24.4.24 Per_1 appariva più propenso alla relazione con la figura maschile e , pur senza particolari problemi nel sonno e nella nutrizione, aveva “mancanza di abitudine a fare”.
“…è sempre stato molto curioso . Ci siamo accorti che gli mancavano delle esperienze , come semplicemente andare in un giardinetto o esplorare oppure andare da solo su uno scivolo . Ancora adesso, quando gioca , ha bisogno di qualcuno di noi che stia con lui.” Il bambino non ha fatto riferimenti al suo passato, dicendo solamente in un paio di occasioni “ la mamma è morta” e la coppia, seguita dalla equipe adozioni, ha riferito che per il momento non si è ritenuto di aggiungere altro.
Acquisite le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa a decisione.
****
L'avvenuta rinuncia da parte della parte appellante alla domanda principale esonera il Collegio dalla trattazione in merito alla adottabilità del minore , peraltro desumibile dall'intero materiale istruttorio in atti Per_1
( CTU e relazioni sociali e riconosciuto, in ultima analisi, dalla stessa madre ).
Occorre, dunque, soffermarsi sul profilo del mantenimento di incontri tra il minore e la madre, ovvero trattare la domanda subordinata di parte appellante di adozione mite, rectius aperta inerente il mantenimento di un legame di fatto tra e la madre. Per_1
Preliminarmente, in diritto, occorre ricordarsi come sia intervenuta la sentenza interpretativa di rigetto (in relazione all' art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184) della Corte Costituzionale (n. 0183 del 5.7.2023, mass. 45798), in merito alla configurabilità della c.d. adozione
“aperta”; osserva la Corte “tale espressione compendia l'esigenza di coniugare l'istituto dell'adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono del minore, con la necessità di preservare (e mantenere dunque aperte) alcune relazioni di tipo socio-affettivo con componenti della famiglia biologica con i quali il minore abbia avuto positive relazioni personali” altresì ritenendo che “la possibilità di conservare taluni rapporti di fatto, nei termini indicati dal provvedimento di adozione, si radica in una interpretazione dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che limita il riferimento alla cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine, conseguente alla pronuncia di adozione, alla sola recisione dei legami giuridici”. Il miglior interesse del minore comporta una presunzione solo relativa di coincidenza tra stato di abbandono (e successiva adozione legittimante) e recisione anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici, presunzione dunque non assoluta, ma superabile nel caso concreto, cosicché indici ermeneutici orientati ai principi costituzionali “consentono di individuare situazioni nelle quali emerge un preminente interesse del minore a veder preservate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine. Quegli stessi indici depongono nel senso che sia una presunzione solamente relativa quella secondo cui la rottura anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici sia nell'interesse del minore stesso”.
Orbene, ritiene questa Corte che i principi sopra esposti, nell'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, resa dalla Corte Costituzionale, non si configurino operativi nel caso in oggetto. Invero, la consulenza psicologica – psichiatrica (avente un quesito
– sopra integralmente trascritto - orientato anche alla valutazione dell'attuale rapporto madre /minore e della rescindibilità o meno dello stesso), disposta nel presente grado da questa Corte, ha fotografato, con i caratteri di attualità - a fronte della già rilevata inadeguatezza genitoriale sotto il profilo della verifica dello stato di abbandono – una condizione di rescindibilità del legame madre/figlio.
Preliminarmente, osserva la Corte che, a fronte della richiesta istruttoria di approfondimento attraverso consulenza tecnica, è stato conferito incarico alla psicologa Dott.ssa e allo psichiatra dott. Persona_6 Per_7 sul quesito sopra integralmente trascritto.
[...]
Il lavoro peritale, svoltosi in un clima di collaborazione con i CTP (nominati dalla parte appellante e dal Curatore Speciale), ha evidenziato chiaramente tale aspetto.
Per mera comodità espositiva si trascrivono di seguito alcuni passaggi della CTU in primo luogo sulle condizioni della sigra : Pt_1
“..La perizianda non appare così consapevole dei propri disturbi e non intende rivolgersi ai servizi psichiatrici, tuttavia ritiene che i farmaci che le hanno prescritto producono un effetto positivo sul proprio funzionamento e sulle sue paure. Quindi assume regolarmente la terapia in modo autonomo con la prescrizione del medico di base
Le condizioni mentali della perizianda sono complessivamente tali da non permetterle di accudire da sola ed in modo autonomo alle cure ed all'educazione dei figli ( cfr. pag 61 CTU) “.
In merito al minore i periti osservano: Per_1
“ è un bimbo caratterizzato da una buona capacità ad entrare in relazione, curioso e vivace, il Per_1 piccolo viene descritto dalla famiglia affidataria come estroverso ed espansivo. I genitori affidatari riferiscono che all'inserimento presso il loro nucleo, il piccolo ha da subito mostrato una predilezione verso la figura maschile, avendo necessità di tempo per agganciarsi alla figura femminile, persona con il quale attualmente il piccolo si relaziona con serenità e che ricerca. I genitori affidatari rilevano maggiori difficoltà con il gruppo di pari, con cui il bimbo tende a predominare, avendo fatto emergere, nel tempo, anche da quanto rilevato dalle insegnanti, la propria rabbia. Caratterizzato dalla tendenza a 'mettere insieme' vicissitudini attuali con quelle passate, tende a mescolare contenuti reali ed immaginari, Per_1 tendendo anche a costruire racconti, mischiando ciò che realmente gli è accaduto e persone che non vede più abitualmente. Alla costante ricerca della vicinanza dei genitori affidatari, il bimbo richiama la loro presenza, tendendo a coinvolgerli nel gioco. Teso al controllo rispetto alla presenza dei signori, il piccolo propone il desiderio di tenere accanto a sé i genitori affidatari, con i quali ha instaurato una serena e condivisa quotidianità che il piccolo dimostra nell'interazione con i genitori affidatari e che evidentemente lo rassicura. Rispetto all'addormentamento, i signori evidenziano la necessità, del bimbo di avere sempre accanto a sé qualcuno, chiarificando che i rituali per addormentarsi si sono pian piano velocizzati, pur mantenendo, , la necessità di avere sempre accanto a sé una figura adulta. Nel Per_1 complesso, il piccolo è caratterizzato da un buon carattere, in difficoltà allorquando sperimenta
l'allontanamento dei genitori affidatari, ha in passato presentato alcune difficoltà nella motricità sia fine che grossolana, mostrando anche alcuni timori rispetto all'esplorazione dell'ambiente circostante;
i genitori affidatari evidenziano inoltre numerosi limiti rispetto alle autonomie, rilevando che attualmente tali aspetti si sono risolti ed evidenziando il miglioramento nei movimenti del piccolo e l'acquisizione delle autonomie tipiche dell'età del minore.
La storia di è complessa e faticosa dal punto di vista emotivo. Nei pochissimi anni della sua vita, il Per_1 bimbo ha sperimentato numerosi passaggi, dalla madre biologica, IG , alla prima famiglia Pt_1 affidataria, alla seconda famiglia, con la quale il bimbo sta sperimentando una certa stabilità. Ad oggi, il piccolo, pur essendo notevolmente migliorato nelle proprie competenze ed autonomie, presenta ancora aspetti di fatica sul piano relazionale, in particolare con i pari e la necessità di rimanere ancorato alle figure che egli riconosce come riferimento e che sono divenute per lui figure stabili e solide di cui il minore si fida ed a cui si affida. In relazione al ruolo genitoriale non si può non considerare quanto rilevato dai Servizi e che si è anche riscontrato durante i colloqui peritali: la IG presenta l'assoluta incapacità a comprendere anche concetti basilari….. . Vi è nella IG , un atteggiamento Pt_1 manipolatorio che si esplica, per esempio, allorquando si svolgono i luoghi neutri dei figli maggiori presso la sua abitazione, luogo in cui è sempre presente qualcun altro oltre lei, aspetto celato dalla IG in sede peritale. Altro elemento di preoccupazione, risulta essere il rapporto della IG con la nonna materna, Per_ Per_ affidataria di ed , rapporto che risulta appesantito dalla discordanza espressa dalla IG
rispetto alle modalità educative della stessa con i figli maggiori, orientata la IG a cadere spesso Pt_1 nella critica ed in espressioni risentite. In evidente difficoltà nel costruire un'interazione adeguata e positiva durante tutto il luogo neutro con i figli maggiori, la IG tende ad appoggiarsi all'uso della Tv
o al telefono, mostrando una certa fatica a costruire un ambiente adeguato e positivo nei confronti dei bimbi “(CTU pag. 63).
Le recenti relazioni dei Servizi acquisite agli atti convincono ulteriormente in tal senso.
Nella relazione in data 3.9.25 emerge che il tenore dei colloqui con la IG CP_3
è sempre lo stesso, per l'effetto, a fronte di mere dichiarazioni di impegno profuso Pt_1 della madre a superare le proprie difficoltà, nulla si è concretizzato e né i comportamenti né le dichiarazioni appaiono tali da integrare un progetto di vita credibile e tutelante per i figli, o da prevedere un adeguato recupero delle competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di un'equilibrata crescita psico-fisica dei minori. La storia di vita e le attuali dichiarazioni della , hanno ampiamente dimostrato la sua Pt_1 inadeguatezza, inconsapevolezza, incostanza e fragilità, legata non già a fattori transitori, ma alla sua incapacità di riconoscere e soddisfare le esigenze dei minori mancando in concreto, qualsivoglia progetto di assunzione diretta della responsabilità genitoriale e impegno nel garantire ai figli un contesto di vita regolare, attento alle istanze affettive, di presenza, fisica e morale della madre nonché una reale volontà e/o capacità di cambiamento e tenuta nel tempo. La continua a negare le criticità evidenziate in Pt_1 passato dagli educatori della comunità e oggi dai Servizi e dalle CTU e non condivide nessuna delle indicazioni a lei fornite trovando sempre il modo di giustificare la sua diversa prospettiva, nella conversazione ella tende a sottolineare, più volte, la propria adeguatezza e capacità di adesione a quanto richiestole negli anni e sottolinea di avere, per ogni situazione che le si presenta, riguardo a se stessa e ai bambini, la giusta soluzione e il giusto atteggiamento. Qualora però, la strategia da lei individuata, non ottenga il risultato sperato o venga messa in discussione dall'interlocutore, la Pt_1 mostra insofferenza, spazientendosi alle critiche e alle osservazioni ricevute nei diversi contesti, respingendole con fermezza, mostrando di fare fatica a mettersi in discussione, non pervenendo costruttivamente ad una modalità critica. Anche la percezione e la comprensione dei bisogni affettivi dei figli e la conseguente capacità di fornire risposte di supporto e protezione appaiono deficitarie. Ancora oggi persiste un atteggiamento negante, di spostamento del problema e di delega ad altri di eventuali responsabilità, e una non comprensione del danno, del pericolo e della sofferenza dei figli. La madre sembra porre sé stessa al centro di ogni esperienza;
appare inoltre deficitaria la capacità di individuare i propri limiti e la necessità di aiuto nell'esercizio delle funzioni genitoriali e di accettazione di eventuali supporti proposti.
Non sono emerse durante questi due anni nemmeno figure vicarianti di riferimento nella famiglia del minore , atteso l'impegno già faticosamente portato avanti dalla nonna Per_1 con gli altri due nipoti e l'assenza di altre figure di riferimento idonee, né sono state presentate istanze in tal senso.
Nella relazione in data 1.10.2025 viene descritto dagli affidatari come un CP_3 Per_1 bambino socievole, sveglio e molto curioso: ama uscire e trascorrere le giornate ai giardinetti dove incontra altri bambini. Il minore frequenta la scuola materna, sta svolgendo psicomotricità in un gruppo di pari e parla in modo tranquillo dell'ex affidatario. Sono stati effettuati degli incontri con l'ex famiglia affidataria ed il minore ne è stato contento.
Si riscontra, dunque, quanto già era stato osservato dal perito dottssa nella CTU disposta in altro procedimento ( n. 366/22 rg Per_4 promosso dalla sigra contro il padre sig. per la Pt_1 Controparte_1 regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ): “ ..tenuto conto Per_1 dei dati clinici e delle vulnerabilità psicologiche della IG e non Pt_1 riscontrando un legame di attaccamento positivo e sicuro tra il minore e la propria madre, si può evidenziare come non sembrino sussistere elementi di rischio psicoevolutivo per il medesimo qualora vi fosse rescissione del legame con la madre”… “ per “sono di fatto gli affidatari i suoi principali Per_1 punti di riferimento, le persone a cui lui si affida e di cui si fida e con cui ha instaurato una relazione di attaccamento sicura che gli ha consentito di modificare e di cambiare progredendo nell'acquisizione delle sue competenze di base e riuscendo a raggiungere adeguatamente tutte le tappe evolutive nonostante l'iniziale situazione di trascuratezza e di incuria in cui lo stesso era stato inserito”.
Ritiene conclusivamente la Corte che la domanda di adozione aperta vada rigettata, non avendo il minore aveva consolidato un vero e proprio rapporto con la madre.
Una previsione in tal senso non realizza l'interesse del minore, ma, al contrario, crea i prodromi per un ulteriore pregiudizio e rischio psicoevolutivo. è un bimbo che ha necessità di figure di riferimento Per_1 consapevoli, in grado di riconoscere le sue difficoltà e di intervenire rispetto alle stesse, anche chiedendo aiuto ad esperti., ma soprattutto ha bisogno di stabilità.
La Corte , facendo proprie le valutazioni espresse dai C.T.U. e alla luce del complessivo materiale istruttorio, “Viste dunque le condizioni e le caratteristiche della IG, considerata la storia frammentata del piccolo che ha attualmente trovato un luogo di accoglimento sicuro e stabile in cui egli si è sentito accolto e protetto, ( cfr. CTU pag. 64) “ ritiene rescindibile il legame del piccolo con la IG . Il piccolo si è ben legato alla famiglia Pt_1 affidataria con cui ha costruito un legame profondo e stabile. Al fine di permettere al bimbo di rassicurarsi e di stabilizzarsi definitivamente, non si ritengono opportuni incontri anche sporadici tra madre e figlio che altro non farebbero che mantenere il piccolo in una condizione di instabilità concreta ma soprattutto emotiva, non implementando in alcun modo il suo benessere.”
, solo dall'ingresso nella nuova famiglia affidataria, sta riacquisendo Per_1 serenità e tranquillità, imparando a fidarsi ed affidarsi e migliorando le proprie competenze linguistiche, motorie e relazionali, di talché la domanda subordinata di adozione aperta va rigettata. Le spese devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità al caso in esame del concetto tecnico di soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico della parte appellante e per la stessa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, all'Erario.
PQM
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01, preso atto della rinuncia alla domanda principale avanzata dalla sigra
[...]
, Parte_1
respinge l'appello avverso la sentenza n. 112/2024 del Tribunale per i Minorenni di Torino depositata in data 16.3.24;
rigetta la domanda subordinata di mantenimento dei rapporti tra la sigra
[...]
e il minore;
Parte_1 Per_1
conferma integralmente l'impugnata sentenza;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico della parte appellante e per la stessa all'Erario.
Così deciso il 7 ottobre 2025 ella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Roberta Collidà Dott.ssa Carmela Mascarello
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sez. Minorenni – Famiglia
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere rel.
Dott.ssa Valentina CARATTO Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria BOSSOLASCO Consigliere on.
Dott. Tommaso ERRICHELLI Consigliere on.
ha pronunciato all'esito dell'udienza del 7.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello n. 118/2024 Reg. V.G. avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 112/2024 emessa in data 5.3.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento al minore
, nato ad [...] il [...] Persona_1
che ha dichiarato lo stato di adottabilità;
promosso da
(madre), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Parte_1
Bianchi del Foro di Alessandria presso il cui studio in Tortona, P.tta De Amicis n. 12, è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti, parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato;
e con l'intervento:
del sig. (padre), non costituito;
Controparte_1
del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;
del CURATORE SPECIALE del minore (ammesso al Patrocinio a spese dello Stato), in persona dell'Avv. Francesca Taranzano;
del TUTORE PROVVISORIO del minore, in persona della Dott.ssa CP_2
Direttore del
[...] Controparte_3
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Curatore Speciale del minore: conferma della sentenza di primo grado con intervento dei Servizi Sociali per monitorare gli incontri con gli ex affidatari
, rigetto di tutte le domande di parte appellante e conferma dell'attuale collocamento.
Tutore del minore: conferma della sentenza di primo grado e conferma dell'attuale collocamento
Procuratore Generale: conferma della sentenza di primo grado e si oppone alla domanda di adozione mite
Difesa dell'appellante sig.ra rinuncia alla domanda Pt_1 Parte_1 principale e insiste nella subordinata di adozione mite.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, datata 5.3.2024, il Tribunale per i Minorenni di Torino, provvedendo in via definitiva, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore , disponendo l'inserimento dello Persona_1 stesso in una famiglia affidataria in possesso dei requisiti per accedere alla eventuale futura adozione e interrompendo i rapporti tra il minore e tutta la famiglia di origine.
Nella sentenza appellata, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alle conseguenti valutazioni, si dà atto CHE:
• il minore è il quarto figlio della sig.ra Persona_1 Parte_1
, avuto dalla relazione con il sig. la sig.ra
[...] Controparte_1
si trovava già in comunità mamma-bambino al momento della Pt_1 nascita del minore, unitamente ai figli più grandi ( n. il Persona_2
7.7.2012 e n. il 28.10.2014), in ottemperanza del decreto Persona_3 provvisorio di limitazione della responsabilità genitoriale (R.G. n. 2241/2018 VG) emesso dal TM in data 27.2.2020; a seguito della nascita di si instaurava un autonomo procedimento davanti al Per_1
TM (R.G. n. 1022/2020 VG), poi riunito al precedente, con cui veniva confermato il collocamento comunitario per la sig.ra con i tre Pt_1 figli minori, nonché le visite protette tra gli stessi e il sig. CP_1
[...]
• con ricorso ex art. 337 bis c.c. del 3.2.2022, la sig.ra conveniva Pt_1 in giudizio avanti al TO di Alessandria il sig. (padre Controparte_1 di ), chiedendo di disporre l'affidamento super-esclusivo a sé del Per_1 minore;
ne scaturiva il procedimento R.G. n. 366/2022, nel cui ambito veniva esperito un approfondimento peritale sulle condizioni del minore e sulle capacità genitoriali, con incarico alla Dott.ssa quale CTU;
Persona_4
• nel declinare la competenza al Tribunale Ordinario di Alessandria veniva disposto, in via d'urgenza, dal Tribunale per i minorenni il collocamento dei minori e presso la nonna materna e di Per_3 Per_2
in famiglia affidataria, in quanto la madre non era apparsa in Per_1 grado di occuparsi adeguatamente dei figli;
• in particolare, la sig. , a seguito di pensieri deliranti ed Pt_1 allucinazioni, aveva acconsentito al suo ricovero psichiatrico, con diagnosi di “deficit cognitivo di grado lieve e reazione acuta allo stress”;
• tale collocamento eterofamiliare veniva confermato dalle risultanze emerse dalla CTU disposta dal Tribunale ordinario di Alessandria;
• quanto al minore, era emerso che lo stesso mostrava un adeguato sviluppo psicofisico con buone competenze (motorie e fonologiche); che l'inserimento precoce presso la famiglia affidataria aveva consentito al minore il recupero di diverse lacune e ritardi nelle acquisizioni delle competenze specifiche;
• alla luce delle conclusioni della CTU, depositata a maggio 2023, il PMM, con provvedimento del 8.5.2023, chiedeva l'apertura di un procedimento per l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità di dovuta al possibile stato di abbandono del minore, tenuto Per_1 conto della condotta paterna (l'uomo non si era mai occupato del figlio e si era reso irreperibile alla compagna ed ai Servizi), nonché delle gravi problematiche materne. Il Tribunale, sulla base di quanto esposto e a seguito di audizione dei genitori, degli affidatari e degli operatori, con decreto del 31.10.23, riteneva che il minore dovesse essere inserito in famiglia idonea alla sua eventuale futura adozione, con previsione di incontri tra madre e figlio in luogo neutro, sospendendo qualsiasi contatto per le vie brevi mamma-bambino tramite gli affidatari, nonché sospendendo gli incontri del minore con il padre, i fratelli e la nonna materna;
richiedeva la continuazione della presa in carico sociale ed educativa del minore nonché sociale e sanitaria della madre;
prescriveva, inoltre, ai genitori di collaborare.
La successiva relazione dei Servizi, del 17.1.24, rappresentava, oltre al completo disinteresse del padre rispetto alle sorti del figlio (l'uomo non aveva avanzato alcuna richiesta ai Servizi), che la sig.ra aveva Pt_1 intrapreso una relazione sentimentale e una convivenza stabile che le aveva permesso di mantenere un tono dell'umore stabile a seguito dell'apertura della procedura di adottabilità. La donna aveva continuato ad accettare qualsiasi forma di supporto offerta dai Servizi e aveva mostrato un atteggiamento adeguato durante gli incontri mensili con il minore tenuti in luogo neutro, godendo a pieno del tempo a disposizione con il figlio. Il minore aveva proseguito la sua evoluzione a livello relazionale, comunicativo ed interattivo, grazie ad un contesto affidatario sereno e stimolante, che aveva favorito la crescita psico evolutiva ed affettiva dello stesso.
Concludeva, pertanto, il Tribunale, alla luce delle rilevate occorrenze (riassuntivamente, esiti della CTU, fallimento dell'inserimento comunitario madre/figlio, fragilità psicologiche della madre, totale disinteresse del padre), doversi dichiarare lo stato di adottabilità del bambino, con il suo collocamento in una famiglia avente i requisiti per l'adozione e con interruzione dei rapporti tra il minore e tutta la famiglia d'origine al momento dell'inserimento.
Avverso la sentenza ha proposto appello la madre sigra , Pt_1 chiedendo, in via preliminare, sospendersi l'efficacia della sentenza appellata. Nel merito l'appellante chiedeva in via principale, revocarsi la dichiarazione dello stato di adottabilità e confermarsi l'affidamento etero- familiare del minore, reintegrando la stessa nell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore;
in via subordinata, disporre che venga preservato il rapporto madre-figlio con un'adozione c.d. mite, che non interrompa i rapporti con la famiglia d'origine; in via istruttoria, disporsi CTU diretta ad accertare le capacità genitoriali della stessa, i progressi compiuti, i rapporti madre-figlio, il rapporto tra il minore e i fratelli e l'eventuale stato di abbandono del minore stesso, nonché ordinarsi ai Servizi già incaricati la produzione di relazioni aggiornate relative alle condizioni del nucleo familiare tutto e l'andamento dell'affidamento familiare attualmente in essere. Lamentava, in primo luogo, l'appellante l'erronea ricostruzione dei fatti relativamente al recupero della funzione genitoriale, ritenendo che l'apertura del procedimento di adottabilità sia stata determinata unicamente da un'interpretazione particolarmente negativa della CTU resa dal Tribunale di Alessandria. Precisava, altresì, la sig.ra che il Pt_1 miglioramento delle condizioni di una volta inserito nell'attuale Per_1 famiglia affidataria si è avuto grazie al clima sereno e collaborativo venutosi a creare tra la stessa e la coppia affidataria. Asseriva, in secondo luogo, l'assenza di motivazione in merito al supplemento di istruttoria, in quanto il Giudicante avrebbe dovuto accertare compiutamente l'impossibilità di recupero della funzione genitoriale. Si doleva, altresì, l'appellante circa l'erronea motivazione in merito allo stato di abbandono del minore, evidenziando che la stessa è sempre stata presente per il figlio, impegnandosi e affidandosi ai Servizi al fine di migliorare la propria funzione genitoriale. Rappresentava, ancora, l'erronea motivazione in merito alla posizione dei due genitori, sottolineando come il padre del minore non abbia alcun tipo di rapporto con il figlio e si sia reso sostanzialmente irreperibile, al contrario della stessa che ha mantenuto sempre un rapporto affettivo con il minore, affidandosi ai Servizi. Evidenziava, infine, l'appellante l'assenza di motivazione circa l'esclusione dell'adozione c.d. mite, mettendo in risalto il legame affettivo esistente tra il minore e la madre, nonché con i fratelli e la nonna materna.
Il Curatore Speciale del minore, costituitosi, ha chiesto, previo rigetto dell'istanza cautelare e di tutte le istanze istruttorie formulate (compresa la richiesta di espletamento anche solo di integrazione della CTU), dichiararsi l'infondatezza dell'appello proposto da parte ricorrente, nonché la conferma della sentenza appellata. In conclusione evidenziava che la madre non appare in grado di recuperare le proprie inadeguatezze genitoriali, presentando caratteristiche personali di grave fragilità non modificabili in tempi compatibili con i bisogni di crescita del minore.
*** All'udienza in data 8.10.24, dichiarata la contumacia del sig. CP_1
padre del minore, è stata la sentita la IG , la quale ha
[...] Pt_1 Riferito di essere migliorata per cui ha interrotto i contatti con il CSM, di continuare ad assumere dei farmaci “…. Quando in comunità mi hanno detto che i miei figli ed dovevano essere collocati da mia madre e Per_5 Per_3 che io avrei dovuto fare ancora sei- otto mesi di percorso comunitario con
per la valutazione della capacità genitoriale mi è venuto l'esaurimento Per_1 nervoso e ho iniziato a stare male consapevole del mio malessere e ho dichiarato che sentivo delle voci, quindi sono stata ricoverata all'ospedale di Alessandria nel reparto di psichiatria” Sentita sul progetto di vita rispetto al figlio , la sigra Per_1 Pt_1 affermava: “Lo vorrei con me , se non fosse possibile vorrei almeno una adozione aperta”. La Corte all'esito dell'udienza in data 8.10.24 sciogliendo la riserva formulata sulle conclusioni delle parti ivi verbalizzate, pronunciava la seguente ordinanza, che per mera comodità espositiva integralmente si trascrive:
“ In punto sospensiva Tenuto conto dell'istanza di sospensiva formulata dalla parte appellante Parte_1
volta ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ed in
[...] particolare il ripristino degli incontri con il minore;
Per_1 sentite in contraddittorio le altre parti e dato atto dell'opposizione sul punto del Curatore Speciale dei minori e del Tutore provvisorio nonché del Procuratore Generale;
premesso che con la sentenza appellata è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore , confermandone inserimento presso una famiglia affidataria , Persona_1 avente i requisiti per l'adozione, con interruzione dei rapporti tra i minori e la famiglia di origine ( genitori, nonna e fratelli) ; osservato che gli incontri del minore con la madre sono stati Parte_1 interrotti già a far data da marzo 2024;
ritenuto che
l'istanza di sospensione non possa essere accolta anche a seguito di un sommario esame dei motivi di gravame, tenuto conto delle risultanze processuali;
rilevato che non è ravvisabile il periculum in mora in quanto dalle relazioni in atti emerge quanto segue:
- i Servizi confermano che l'inserimento del minore in famiglia affidataria risponde attentamente alle esigenze dello stesso, ciò si rileva dai progressi sia a livello comportamentale che fisiologico di ( relazione 19.6.23); Per_1
- la IG ha un contratto a tempo indeterminato per sei ore settimanali e le Pt_1 è stato as o un alloggio di edilizia popolare, continua con la presa in carico presso il CSM e con i controlli psichiatrici;
il padre non ha mostrato interesse alcuno verso il bambino, ha solo comunicato la disponibilità della propria madre come risorsa affidataria ( relazione 15.9.23);
rilevato e ritenuto che l'istanza di sospensione formulata dall'appellante non puo' essere accolta, non emergendo dall'interruzione dei rapporti con la madre profili di irrimediabile pregiudizio per il minore;
anzi – come osservato in sede di discussione della sospensiva – il minore sta attraversando un momento assai delicato dovendosi radicare con la maggiore serenità possibile presso la famiglia adottiva, a seguito del distacco dalla famiglia degli affidatari;
In punto istanze istruttorie Considerata l'istanza avanzata da parte appellante di disporre CTU diretta ad accertare la capacità genitoriale della stessa, poiché la CTU presa in considerazione dalla sentenza impugnata risulterebbe effettuata in diverso procedimento, instaurato ex art. 337 bis c.c. dinanzi al Tribunale Ordinario di Alessandria, sentite le altre parti in contraddittorio e richiamate le conclusioni di cui al verbale di udienza;
ritenuta l'opportunità di disporre nuova CTU collegiale psicologica e psichiatrica
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art. 283 c.p.c, RESPINGE l'istanza di sospensiva dell'esecutorietà della sentenza appellata per i motivi di cui in narrativa e la conseguente richiesta di ripresa degli incontri madre-figlio;
visti gli artt. 191 e ss., 359 c.p.c, artt. 10 e ss. L. 184/83, modif. 149/01 impregiudicata ogni altra questione di rito e di merito,
DISPONE procedersi a CTU psicologica e psichiatrica “
La Corte ha disposto CTU formulando il seguente quesito: “Dicano i consulenti tecnici, esaminati gli atti del fascicolo, effettuati i colloqui con gli operatori territoriali, con la famiglia affidataria (mantenendo sull'identità della stessa totale riservatezza), con i servizi intervenuti, nonchè con il minore e con la madre del minore stesso (e con altre figure parentali, se significative per il minore), quale sia la personalità della madre e quali siano le competenze genitoriali, con indicazione anche dei tempi della eventuale recuperabilità delle stesse;
valuti, altresì, la sussistenza ed entità del disturbo psichico manifestato dalla appellante, nonché la consapevolezza e la disponibilità al trattamento e l'incidenza sulle capacità di accudimento;
previa valutazione della complessiva situazione psicoevolutiva della minore, dica il CTU se il legame tra madre e figlia sia rescindibile;
dica, altresi', se sia opportuno, nell'interesse della minore, qualora sia confermato lo stato di adottabilità, consentire qualche occasione di incontro tra la minore e la madre”. Ha nominato infine la dott.ssa (psicologa) e il Persona_6 dott. (psichiatra) quali consulenti tecnici d'ufficio che Persona_7 hanno prestato giuramento in data 06.11.2024. La Corte, in data 06.03.2025, ha autorizzato la richiesta di differimento dei tempi indicati per consegna dell'elaborato peritale, rinviando all'udienza dal 07.10.2025 per audizione affidatari e discussione. In data 07.10.2025, sentiti gli affidatari a rischio giuridico del minore i quali hanno riferito che all'arrivo presso di loro in data 24.4.24 Per_1 appariva più propenso alla relazione con la figura maschile e , pur senza particolari problemi nel sonno e nella nutrizione, aveva “mancanza di abitudine a fare”.
“…è sempre stato molto curioso . Ci siamo accorti che gli mancavano delle esperienze , come semplicemente andare in un giardinetto o esplorare oppure andare da solo su uno scivolo . Ancora adesso, quando gioca , ha bisogno di qualcuno di noi che stia con lui.” Il bambino non ha fatto riferimenti al suo passato, dicendo solamente in un paio di occasioni “ la mamma è morta” e la coppia, seguita dalla equipe adozioni, ha riferito che per il momento non si è ritenuto di aggiungere altro.
Acquisite le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa a decisione.
****
L'avvenuta rinuncia da parte della parte appellante alla domanda principale esonera il Collegio dalla trattazione in merito alla adottabilità del minore , peraltro desumibile dall'intero materiale istruttorio in atti Per_1
( CTU e relazioni sociali e riconosciuto, in ultima analisi, dalla stessa madre ).
Occorre, dunque, soffermarsi sul profilo del mantenimento di incontri tra il minore e la madre, ovvero trattare la domanda subordinata di parte appellante di adozione mite, rectius aperta inerente il mantenimento di un legame di fatto tra e la madre. Per_1
Preliminarmente, in diritto, occorre ricordarsi come sia intervenuta la sentenza interpretativa di rigetto (in relazione all' art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184) della Corte Costituzionale (n. 0183 del 5.7.2023, mass. 45798), in merito alla configurabilità della c.d. adozione
“aperta”; osserva la Corte “tale espressione compendia l'esigenza di coniugare l'istituto dell'adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono del minore, con la necessità di preservare (e mantenere dunque aperte) alcune relazioni di tipo socio-affettivo con componenti della famiglia biologica con i quali il minore abbia avuto positive relazioni personali” altresì ritenendo che “la possibilità di conservare taluni rapporti di fatto, nei termini indicati dal provvedimento di adozione, si radica in una interpretazione dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che limita il riferimento alla cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine, conseguente alla pronuncia di adozione, alla sola recisione dei legami giuridici”. Il miglior interesse del minore comporta una presunzione solo relativa di coincidenza tra stato di abbandono (e successiva adozione legittimante) e recisione anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici, presunzione dunque non assoluta, ma superabile nel caso concreto, cosicché indici ermeneutici orientati ai principi costituzionali “consentono di individuare situazioni nelle quali emerge un preminente interesse del minore a veder preservate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine. Quegli stessi indici depongono nel senso che sia una presunzione solamente relativa quella secondo cui la rottura anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici sia nell'interesse del minore stesso”.
Orbene, ritiene questa Corte che i principi sopra esposti, nell'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, resa dalla Corte Costituzionale, non si configurino operativi nel caso in oggetto. Invero, la consulenza psicologica – psichiatrica (avente un quesito
– sopra integralmente trascritto - orientato anche alla valutazione dell'attuale rapporto madre /minore e della rescindibilità o meno dello stesso), disposta nel presente grado da questa Corte, ha fotografato, con i caratteri di attualità - a fronte della già rilevata inadeguatezza genitoriale sotto il profilo della verifica dello stato di abbandono – una condizione di rescindibilità del legame madre/figlio.
Preliminarmente, osserva la Corte che, a fronte della richiesta istruttoria di approfondimento attraverso consulenza tecnica, è stato conferito incarico alla psicologa Dott.ssa e allo psichiatra dott. Persona_6 Per_7 sul quesito sopra integralmente trascritto.
[...]
Il lavoro peritale, svoltosi in un clima di collaborazione con i CTP (nominati dalla parte appellante e dal Curatore Speciale), ha evidenziato chiaramente tale aspetto.
Per mera comodità espositiva si trascrivono di seguito alcuni passaggi della CTU in primo luogo sulle condizioni della sigra : Pt_1
“..La perizianda non appare così consapevole dei propri disturbi e non intende rivolgersi ai servizi psichiatrici, tuttavia ritiene che i farmaci che le hanno prescritto producono un effetto positivo sul proprio funzionamento e sulle sue paure. Quindi assume regolarmente la terapia in modo autonomo con la prescrizione del medico di base
Le condizioni mentali della perizianda sono complessivamente tali da non permetterle di accudire da sola ed in modo autonomo alle cure ed all'educazione dei figli ( cfr. pag 61 CTU) “.
In merito al minore i periti osservano: Per_1
“ è un bimbo caratterizzato da una buona capacità ad entrare in relazione, curioso e vivace, il Per_1 piccolo viene descritto dalla famiglia affidataria come estroverso ed espansivo. I genitori affidatari riferiscono che all'inserimento presso il loro nucleo, il piccolo ha da subito mostrato una predilezione verso la figura maschile, avendo necessità di tempo per agganciarsi alla figura femminile, persona con il quale attualmente il piccolo si relaziona con serenità e che ricerca. I genitori affidatari rilevano maggiori difficoltà con il gruppo di pari, con cui il bimbo tende a predominare, avendo fatto emergere, nel tempo, anche da quanto rilevato dalle insegnanti, la propria rabbia. Caratterizzato dalla tendenza a 'mettere insieme' vicissitudini attuali con quelle passate, tende a mescolare contenuti reali ed immaginari, Per_1 tendendo anche a costruire racconti, mischiando ciò che realmente gli è accaduto e persone che non vede più abitualmente. Alla costante ricerca della vicinanza dei genitori affidatari, il bimbo richiama la loro presenza, tendendo a coinvolgerli nel gioco. Teso al controllo rispetto alla presenza dei signori, il piccolo propone il desiderio di tenere accanto a sé i genitori affidatari, con i quali ha instaurato una serena e condivisa quotidianità che il piccolo dimostra nell'interazione con i genitori affidatari e che evidentemente lo rassicura. Rispetto all'addormentamento, i signori evidenziano la necessità, del bimbo di avere sempre accanto a sé qualcuno, chiarificando che i rituali per addormentarsi si sono pian piano velocizzati, pur mantenendo, , la necessità di avere sempre accanto a sé una figura adulta. Nel Per_1 complesso, il piccolo è caratterizzato da un buon carattere, in difficoltà allorquando sperimenta
l'allontanamento dei genitori affidatari, ha in passato presentato alcune difficoltà nella motricità sia fine che grossolana, mostrando anche alcuni timori rispetto all'esplorazione dell'ambiente circostante;
i genitori affidatari evidenziano inoltre numerosi limiti rispetto alle autonomie, rilevando che attualmente tali aspetti si sono risolti ed evidenziando il miglioramento nei movimenti del piccolo e l'acquisizione delle autonomie tipiche dell'età del minore.
La storia di è complessa e faticosa dal punto di vista emotivo. Nei pochissimi anni della sua vita, il Per_1 bimbo ha sperimentato numerosi passaggi, dalla madre biologica, IG , alla prima famiglia Pt_1 affidataria, alla seconda famiglia, con la quale il bimbo sta sperimentando una certa stabilità. Ad oggi, il piccolo, pur essendo notevolmente migliorato nelle proprie competenze ed autonomie, presenta ancora aspetti di fatica sul piano relazionale, in particolare con i pari e la necessità di rimanere ancorato alle figure che egli riconosce come riferimento e che sono divenute per lui figure stabili e solide di cui il minore si fida ed a cui si affida. In relazione al ruolo genitoriale non si può non considerare quanto rilevato dai Servizi e che si è anche riscontrato durante i colloqui peritali: la IG presenta l'assoluta incapacità a comprendere anche concetti basilari….. . Vi è nella IG , un atteggiamento Pt_1 manipolatorio che si esplica, per esempio, allorquando si svolgono i luoghi neutri dei figli maggiori presso la sua abitazione, luogo in cui è sempre presente qualcun altro oltre lei, aspetto celato dalla IG in sede peritale. Altro elemento di preoccupazione, risulta essere il rapporto della IG con la nonna materna, Per_ Per_ affidataria di ed , rapporto che risulta appesantito dalla discordanza espressa dalla IG
rispetto alle modalità educative della stessa con i figli maggiori, orientata la IG a cadere spesso Pt_1 nella critica ed in espressioni risentite. In evidente difficoltà nel costruire un'interazione adeguata e positiva durante tutto il luogo neutro con i figli maggiori, la IG tende ad appoggiarsi all'uso della Tv
o al telefono, mostrando una certa fatica a costruire un ambiente adeguato e positivo nei confronti dei bimbi “(CTU pag. 63).
Le recenti relazioni dei Servizi acquisite agli atti convincono ulteriormente in tal senso.
Nella relazione in data 3.9.25 emerge che il tenore dei colloqui con la IG CP_3
è sempre lo stesso, per l'effetto, a fronte di mere dichiarazioni di impegno profuso Pt_1 della madre a superare le proprie difficoltà, nulla si è concretizzato e né i comportamenti né le dichiarazioni appaiono tali da integrare un progetto di vita credibile e tutelante per i figli, o da prevedere un adeguato recupero delle competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di un'equilibrata crescita psico-fisica dei minori. La storia di vita e le attuali dichiarazioni della , hanno ampiamente dimostrato la sua Pt_1 inadeguatezza, inconsapevolezza, incostanza e fragilità, legata non già a fattori transitori, ma alla sua incapacità di riconoscere e soddisfare le esigenze dei minori mancando in concreto, qualsivoglia progetto di assunzione diretta della responsabilità genitoriale e impegno nel garantire ai figli un contesto di vita regolare, attento alle istanze affettive, di presenza, fisica e morale della madre nonché una reale volontà e/o capacità di cambiamento e tenuta nel tempo. La continua a negare le criticità evidenziate in Pt_1 passato dagli educatori della comunità e oggi dai Servizi e dalle CTU e non condivide nessuna delle indicazioni a lei fornite trovando sempre il modo di giustificare la sua diversa prospettiva, nella conversazione ella tende a sottolineare, più volte, la propria adeguatezza e capacità di adesione a quanto richiestole negli anni e sottolinea di avere, per ogni situazione che le si presenta, riguardo a se stessa e ai bambini, la giusta soluzione e il giusto atteggiamento. Qualora però, la strategia da lei individuata, non ottenga il risultato sperato o venga messa in discussione dall'interlocutore, la Pt_1 mostra insofferenza, spazientendosi alle critiche e alle osservazioni ricevute nei diversi contesti, respingendole con fermezza, mostrando di fare fatica a mettersi in discussione, non pervenendo costruttivamente ad una modalità critica. Anche la percezione e la comprensione dei bisogni affettivi dei figli e la conseguente capacità di fornire risposte di supporto e protezione appaiono deficitarie. Ancora oggi persiste un atteggiamento negante, di spostamento del problema e di delega ad altri di eventuali responsabilità, e una non comprensione del danno, del pericolo e della sofferenza dei figli. La madre sembra porre sé stessa al centro di ogni esperienza;
appare inoltre deficitaria la capacità di individuare i propri limiti e la necessità di aiuto nell'esercizio delle funzioni genitoriali e di accettazione di eventuali supporti proposti.
Non sono emerse durante questi due anni nemmeno figure vicarianti di riferimento nella famiglia del minore , atteso l'impegno già faticosamente portato avanti dalla nonna Per_1 con gli altri due nipoti e l'assenza di altre figure di riferimento idonee, né sono state presentate istanze in tal senso.
Nella relazione in data 1.10.2025 viene descritto dagli affidatari come un CP_3 Per_1 bambino socievole, sveglio e molto curioso: ama uscire e trascorrere le giornate ai giardinetti dove incontra altri bambini. Il minore frequenta la scuola materna, sta svolgendo psicomotricità in un gruppo di pari e parla in modo tranquillo dell'ex affidatario. Sono stati effettuati degli incontri con l'ex famiglia affidataria ed il minore ne è stato contento.
Si riscontra, dunque, quanto già era stato osservato dal perito dottssa nella CTU disposta in altro procedimento ( n. 366/22 rg Per_4 promosso dalla sigra contro il padre sig. per la Pt_1 Controparte_1 regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ): “ ..tenuto conto Per_1 dei dati clinici e delle vulnerabilità psicologiche della IG e non Pt_1 riscontrando un legame di attaccamento positivo e sicuro tra il minore e la propria madre, si può evidenziare come non sembrino sussistere elementi di rischio psicoevolutivo per il medesimo qualora vi fosse rescissione del legame con la madre”… “ per “sono di fatto gli affidatari i suoi principali Per_1 punti di riferimento, le persone a cui lui si affida e di cui si fida e con cui ha instaurato una relazione di attaccamento sicura che gli ha consentito di modificare e di cambiare progredendo nell'acquisizione delle sue competenze di base e riuscendo a raggiungere adeguatamente tutte le tappe evolutive nonostante l'iniziale situazione di trascuratezza e di incuria in cui lo stesso era stato inserito”.
Ritiene conclusivamente la Corte che la domanda di adozione aperta vada rigettata, non avendo il minore aveva consolidato un vero e proprio rapporto con la madre.
Una previsione in tal senso non realizza l'interesse del minore, ma, al contrario, crea i prodromi per un ulteriore pregiudizio e rischio psicoevolutivo. è un bimbo che ha necessità di figure di riferimento Per_1 consapevoli, in grado di riconoscere le sue difficoltà e di intervenire rispetto alle stesse, anche chiedendo aiuto ad esperti., ma soprattutto ha bisogno di stabilità.
La Corte , facendo proprie le valutazioni espresse dai C.T.U. e alla luce del complessivo materiale istruttorio, “Viste dunque le condizioni e le caratteristiche della IG, considerata la storia frammentata del piccolo che ha attualmente trovato un luogo di accoglimento sicuro e stabile in cui egli si è sentito accolto e protetto, ( cfr. CTU pag. 64) “ ritiene rescindibile il legame del piccolo con la IG . Il piccolo si è ben legato alla famiglia Pt_1 affidataria con cui ha costruito un legame profondo e stabile. Al fine di permettere al bimbo di rassicurarsi e di stabilizzarsi definitivamente, non si ritengono opportuni incontri anche sporadici tra madre e figlio che altro non farebbero che mantenere il piccolo in una condizione di instabilità concreta ma soprattutto emotiva, non implementando in alcun modo il suo benessere.”
, solo dall'ingresso nella nuova famiglia affidataria, sta riacquisendo Per_1 serenità e tranquillità, imparando a fidarsi ed affidarsi e migliorando le proprie competenze linguistiche, motorie e relazionali, di talché la domanda subordinata di adozione aperta va rigettata. Le spese devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità al caso in esame del concetto tecnico di soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico della parte appellante e per la stessa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, all'Erario.
PQM
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01, preso atto della rinuncia alla domanda principale avanzata dalla sigra
[...]
, Parte_1
respinge l'appello avverso la sentenza n. 112/2024 del Tribunale per i Minorenni di Torino depositata in data 16.3.24;
rigetta la domanda subordinata di mantenimento dei rapporti tra la sigra
[...]
e il minore;
Parte_1 Per_1
conferma integralmente l'impugnata sentenza;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico della parte appellante e per la stessa all'Erario.
Così deciso il 7 ottobre 2025 ella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Roberta Collidà Dott.ssa Carmela Mascarello