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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/09/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1459 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MINIO GIUSEPPE, giusta procura Parte_1 depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 15.6.23 la società –operante nel campo dell'edilizia-. Ha Parte_2 convenuto in giudizio impugnando il verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione n. 2022005289/T01 del 4 agosto 2022 dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro con il quale è stata rilevata la registrazione, per alcuni lavoratori, nel Libro
Unico del Lavoro, di alcune giornate lavorabili come “assenza ingiustificata e/o retribuita”, senza fornire idonei documenti giustificativi (con conseguente contestazione circa la non corretta corresponsione dei ratei di 13a e 14a, risultando l'importo dovuto riproporzionato in base alle presunte assenze ingiustificate e/o non retribuite); altresì, veniva rilevata la mancata trasmissione dei flussi uniemens, periodi da 09/2020 a 11/2020, per il lavoratore . Parte_3
In conseguenza delle violazioni accertate, veniva disposto il recupero delle agevolazioni contributive, ai sensi dell'art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006 per un
1 complessivo importo di € 69.378,12, di cui € 42.889,07 a titolo di contributi ed €
26.489,05 a titolo di somme aggiuntive.
In via preliminare ha sollevato eccezione di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione per mancata consegna del verbale di chiusura e per violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. 212/2000. Nel merito, ha richiamato il principio secondo cui l'onere della prova dei rilievi ispettivi grava sull' e ha contestato che le conclusioni del verbale si CP_2 fondassero unicamente su dichiarazioni dei lavoratori prive di riscontri documentali.
Ha negato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte dei dipendenti
[...]
, e , ribadendo l'osservanza dell'orario Pt_4 Parte_5 Parte_6 contrattuale.
Con riferimento al recupero dei benefici contributivi ha eccepito l'illegittimità dell'estensione a tutta la compagine lavorativa in presenza di DURC regolare, rilevando che il recupero poteva riguardare esclusivamente i lavoratori e i periodi interessati dalle contestazioni. Ha infine sostenuto che, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989, la perdita dei benefici non potesse superare l'importo maggiore tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta, quantificato dal consulente in euro 8.395,75 rispetto ai
42.889,07 indicati dagli ispettori.
Ha quindi chiesto al Tribunale di “in via preliminare ritenere e dichiarare, inaudita altera parte, che il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022005289/T01 del 4 agosto 2022 emesso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro presso la sede di deve essere sospeso per le motivazioni indicate in CP_1 CP_1 narrativa;
sempre in via preliminare ritenere e dichiarare che il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022005289/T01 del 4 agosto 2022 dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro presso la sede di è nullo per violazione CP_1 CP_1 dell'art. 12 co. 7 della l. n. 212/2000 e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che
è privo di effetti giuridici nei confronti della ricorrente;
nel merito ritenere e dichiarare privo di effetti giuridici il verbale unico di accertamento e notificazione il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022005289/T01 del 4 agosto 2022, stante l'infondatezza e la mancata prova, per i motivi indicati in narrativa, dei crediti contributivi almeno per la parte indicata in narrativa;
in subordine, ritenere, ai sensi dell'art. 6 co. 10 d.l. n. 338/1989, parzialmente dovuti i crediti contributivi nella misura indicata nella consulenza di parte per complessivi euro 8.395,75 rispetto ai 42.889,07 fissati dai funzionari ispettivi nel verbale o nella diversa misura stabilita dal Giudice anche a mezzo di
CTU. Con vittoria di spese ed onorari.”
Si è costituito contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2 Successivamente, al presente giudizio è stato riunito per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva il fascicolo recante r.g.n. 1748/2023 (avente ad oggetto l'impugnativa dell'AVA n. 591 2023 00003215 18 000 emesso per il pagamento dei crediti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022005289/T01 per cui è causa).
La causa, istruita documentalmente e tramite escussione dei testi , Parte_4
e (n. 8.8.82) all'udienza dell'8.8.82, nonché del Parte_5 Parte_6 teste (n. 23.8.82) all'udienza del 22.1.25, viene decisa all'esito Parte_6 del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 24.9.25.
Motivi della decisione In primo luogo, va respinta l'eccezione di nullità degli avvisi di addebito per violazione dell'art. 12 co. 7 l.n. 212/2000.
Invero la Suprema Corte da ultimo si è pronunciata ritenendo che “anzitutto, non può dubitarsi dell'estensione dell'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000, anche al procedimento di accertamento relativo alle omissioni contributive, tanto espressamente risultando dall'art. 7, comma 2, lett. d), d.l. n. 70/2011 (conv. con I.
n. 106/2011), secondo il quale «le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria»; che, nondimeno, la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000, secondo la quale il contribuente ha diritto di effettuare «osservazioni e richieste» entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di chiusura delle operazioni ispettive e
l'amministrazione ha l'obbligo di non emettere «l'avviso di accertamento» prima del compimento del termine cit., salvi i casi di motivata urgenza, va logicamente riferita non già al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all'accesso ispettivo, che non ha valore se non di mera diffida ad adempiere (così
Cass. n. 1646 del 1963 e innumerevoli succ. conf.), bensì all'avviso di addebito, quest'ultimo essendo propriamente l'atto contenente l'intimazione ad adempiere
l'obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo ed essendo per ciò strutturalmente e funzionalmente accostabile all'avviso di accertamento in materia tributaria” (Cass. Lav. ordinanze nn. 19157/2021 e 19158/2021)
Nel caso di specie la sequenza procedimentale si è articolata dapprima nella redazione e consegna al legale rappresentante della società ricorrente del verbale di primo accesso ispettivo del 17 dicembre 2020, con cui l'ispettore ha formalmente comunicato l'avvio dell'accertamento; successivamente è stato redatto e notificato alla società il verbale interlocutorio del 30 maggio 2022, contenente richiesta di ulteriore documentazione a supporto delle verifiche in corso;
l'iter si è infine
3 concluso con la redazione e notificazione del verbale unico conclusivo di accertamento del 4 agosto 2022.
L'avviso di addebito (impugnato nel fascicolo riunito) è stato notificato via PEC in data 8.7.2023, dunque nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 7.
Nel merito occorre premettere che, in tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989,
n. 389 ed in seguito avverso l'avviso di addebito, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo (cfr. ex multis, Cass. n.13982/2007; Cass.
n.5763/2002).
Ne consegue che, così come accade nell'analogo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.
2421/2006).
Inoltre, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo (o, nella specie, con la cartella esattoriale), sicché
l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno.
Di conseguenza, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito per il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali non può dirsi operata alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che l'onere di provare l'esistenza e l'entità del credito spetta al soggetto che assume di essere creditore, in questo caso all'ente impositore, in piena applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c.: in tale giudizio, infatti, l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale.
Sulla scorta di tanto, spetta quindi all'Istituto provare la fondatezza del credito azionato, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore (Cass. 13467/2003). Deve tuttavia precisarsi che (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla
4 loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
Ritiene il Tribunale coperta da fede privilegiata la mera circostanza per cui le risposte fornite siano quelle effettivamente riportate in verbale, il cui contenuto intrinseco deve –ovviamente- essere vagliato alla luce dell'esame complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie.
Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v. Cass. sent. n. 4743/2005).
In concreto, dall'esame della documentazione aziendale, inclusi i prospetti paga, le comunicazioni obbligatorie unificate e i modelli Uniemens, nonché dalle dichiarazioni degli stessi lavoratori è emersa la presenza di lavoratori impiegati senza la preventiva comunicazione di assunzione al centro per l'impiego e senza il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti (in violazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2002)
5 In particolare, sono stati identificati diversi lavoratori non denunciati, tra cui PT
, il quale ha dichiarato di aver prestato attività dal 17 dicembre 2020 al 29
[...] luglio 2022, impiegato dal 14 dicembre 2020, , Persona_1 Controparte_3 dal 18 maggio 2020 , nato ad [...] [...], con Parte_6 CP_1 periodi di lavoro dal 17 dicembre 2020 al 4 agosto 2022, , con attività Parte_5 dal 22 luglio 2022, , con periodo dal 29 luglio 2022, Parte_4 [...]
, con attività dal 22 luglio 2022, i quali hanno tutti confermato di aver Parte_7 svolto mansioni edili alle dipendenze della società senza regolare contratto, determinando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste e il recupero dei contributi evasi, calcolati sulla base di una retribuzione convenzionale parametrata al minimo tabellare del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore edile. Inoltre, è stata accertata l'omessa registrazione di ore di lavoro straordinario prestate dai lavoratori, con conseguente evasione contributiva, documentata mediante tabelle che dettagliano le ore eccedenti la soglia ordinaria di quaranta settimanali per ciascun mese del periodo ispettivo, ad esempio per PT
con picchi di tredici ore straordinarie nel dicembre 2020 e dodici nel gennaio
[...]
2021, analogamente per con valori fino a ventiquattro ore nel Parte_6 mese di giugno 2021, determinando un ulteriore addebito contributivo per la mancata assoggettamento a imposizione di tali ore aggiuntive.
Parimenti, sono state riscontrate assenze ingiustificate non soggette a contribuzione, con riduzione dell'imponibile contributivo evaso in conseguenza dell'esclusione di tali periodi dal calcolo, nonché il mancato invio dei flussi Uniemens per i mesi di competenza, in violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati retributivi e contributivi all' , con conseguente applicazione delle sanzioni CP_1 previste dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Ulteriori irregolarità riscontrate hanno riguardato l'indebita fruizione di benefici contributivi, inclusi esoneri legati all'emergenza sanitaria da Covid-19, quali la cassa integrazione guadagni e le riduzioni contributive per assunzioni agevolate, percepiti in assenza dei requisiti prescritti.
A fronte di tale quadro sono stati escussi i testi , e Parte_4 Parte_5
(n. 8.8.82) all'udienza dell'8.8.82, nonché del teste Parte_6 Parte_6
(n. 23.8.82) all'udienza del 22.1.25.
[...]
ha riferito di avere lavorato per la resistente per circa quattro-cinque Parte_4 anni in modo saltuario, insieme al figlio , svolgendo lavori di ristrutturazione Pt_5 di appartamenti in vari cantieri (quartieri Stazione Bassa, Bibbirria, Dune) ma non in piazza Pirandello. Ha dichiarato che l'attività consisteva in rifiniture di bagni e posa di mattonelle, che nei cantieri non erano presenti altri operai, e che l'orario era dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 16.00 con pausa dalle 12.00 alle 13.00. Ha
6 aggiunto di conoscere solo per rapporti di amicizia familiare, Parte_6 senza averci mai lavorato insieme.
ha confermato in larga parte la ricostruzione del padre, collocando la Parte_5 sua esperienza con la resistente intorno al 2002, come manovale. Non ha ricordato con precisione i cantieri, ma ha escluso piazza Pirandello, ribadendo che nei lavori erano presenti soltanto lui e il padre. Ha riferito lo stesso orario (7.00–16.00 con un'ora di pausa) e ha dichiarato di conoscere solo per motivi Parte_6 personali, e non per motivi di lavoro.
nato l'[...] ha dichiarato di avere lavorato per la resistente Parte_6 nel 2019–2020, durante il periodo del Covid, come operaio e manovale. Ha riferito di avere un cugino omonimo, anch'egli lavoratore della società, con cui ha operato in un cantiere a Porto Empedocle in via Lincoln. Ha aggiunto di avere lavorato anche in un cantiere vicino al Municipio di con orario dalle 7.00 alle 17.00 e CP_1 pausa dalle 12.00 alle 13.00, insieme a detto e al figlio CP_3 Persona_2 di quest'ultimo. Ha affermato di conoscere i fratelli , amici di , ma di non Pt_4 PT averli mai visti nei cantieri cui ha partecipato, escludendo la loro presenza in quello vicino al Municipio.
nato il [...] ha confermato a sua volta di avere lavorato per Parte_6 la resistente, in parte negli stessi cantieri già indicati (Porto Empedocle via Lincoln
e zona Municipio di ), precisando che il cugino omonimo aveva lasciato CP_1 la società prima dell'avvio del cantiere presso il Municipio. Anche lui ha escluso di avere mai lavorato insieme ai , pur conoscendoli per rapporti amicali con Pt_4
. PT
Il quadro complessivo che emerge dall'istruttoria testimoniale è caratterizzato da profili di genericità, contraddittorietà e scarsa credibilità tali da indebolire sensibilmente il valore difensivo delle deposizioni. Le dichiarazioni rese da
[...]
e dal figlio , pur formalmente convergenti, si collocano in un arco Pt_4 Pt_5 temporale lontano e imprecisato, senza alcuna puntualizzazione utile a ricostruire periodi, luoghi o modalità effettive delle prestazioni, tanto che lo stesso ha Pt_5 riferito di lavori risalenti addirittura al 2002, ben anteriori all'arco temporale oggetto di causa. Entrambi hanno insistito sull'assenza di altri operai nei cantieri, ma tale circostanza contrasta non solo con quanto dichiarato in sede ispettiva ma anche con quanto riferito dagli omonimi , i quali hanno collocato la propria attività Pt_6 negli stessi anni e negli stessi cantieri, in compresenza di ulteriori lavoratori.
Le deposizioni dei due , pur concordando nell'indicare lavori in Porto Pt_6
Empedocle e presso il Municipio di , hanno evidenziato a loro volta CP_1 elementi di confusione e incertezza, con reciproci rinvii alla presenza dell'altro e dichiarazioni non coincidenti circa i periodi di impiego. Le stesse precisazioni relative al rapporto di parentela e alla distinzione tra i due omonimi, lungi dal
7 chiarire la vicenda, hanno contribuito a creare un quadro frammentario e poco affidabile.
Quanto alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, alle stesse si deve dare prevalenza in virtù del criterio cronologico, che consente di ritenere più preciso ed accurato il ricordo quanto più sia temporalmente vicino alle dichiarazioni rese.
In definitiva, le testimonianze non hanno offerto riscontri oggettivi né puntualizzazioni circostanziate, ma si sono limitate a descrizioni sommarie e, in parte, contraddittorie, prive di coerenza interna e di capacità dimostrativa, non idonee dunque a superare la documentazione acquisita in sede ispettiva, che appare invece puntuale e riscontrata. Deve quindi ritenersi legittima e coerente nel merito l'attività ispettiva espletata da
. CP_1
Deve essere, conseguentemente, esaminata l'eccezione di parte ricorrente secondo cui troverebbe applicazione dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989, con conseguente riduzione dell'importo ingiunto, quantificato dal consulente di parte in € 8.395,75 invece dei 42.889,07 richiesti dall' , somme relative anche a periodi in cui non CP_1 sono state riscontrate irregolarità.
A tal proposito ritiene il Tribunale che l'assenza di regolare DURC non operi
“retroattivamente” e quindi non comporti il venir meno di tutte indistintamente le agevolazioni fruite dall'azienda ma soltanto di quelle relative ai periodi di accertata irregolarità contributiva.
In sostanza, in assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario, i benefici contributivi possono essere recuperati limitatamente al periodo di irregolarità, senza caducare retroattivamente i periodi connotati da regolarità contributiva.
Se si accedesse alla interpretazione inversa, le aziende finirebbero con il godere degli sgravi contributivi sempre in via provvisoria, venendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui possano provare di avere continuato a mantenere la regolarità contributiva (quando non è dato sapere) e ciò determinerebbe una situazione di continua incertezza.
Significativa è poi la circolare n. 3/2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la quale ha affermato che “mentre l'eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da una accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine sociale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui
8 si è protratta la violazione. Dette violazioni, peraltro, non impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate prima dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo, evidentemente se trattasi di violazioni regolarizzabili. Ciò sia per le anzidette ragioni che vedono i benefici collegati al singolo rapporto di lavoro, sia per un principio rinvenibile già nella disciplina dettata dall'art. 6 del D.L. n.
338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui le riduzioni contributive ivi contemplate non spettano alle imprese soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza
(cfr. commi 9 e 10).” La portata generale di tale assunto trova conferma nel richiamo contenuto nell'art. 2, comma 5, D.L. n. 71/1993 recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui “restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389 e successive modificazioni e integrazioni”.
Del resto, una diversa interpretazione del comma 1175, improntata ad una revoca totale dei benefici a seguito di violazioni di obblighi di legge o di contratto collettivo, anche di lieve entità, determinerebbe un meccanismo di penalizzazione addirittura più grave rispetto a quello delineato dal D.M. 30 gennaio 2015 secondo il quale soltanto alcune violazioni particolarmente gravi – elencate nell'Allegato A
– impediscono il rilascio del DURC e la conseguente fruizione della totalità dei benefici in godimento da parte dell'impresa. Significativo, sul piano sistematico, è che il metodo di recupero contributivo attuato dall' , che sanziona con la revoca CP_1 integrale dell'agevolazione anche una minima inadempienza, contrasta con l'art. 6 comma 10 del D.L. n. 338/1989, come modificato dall'articolo 4 del D.L. n. 71 del
1993, che prevede, in funzione di calmiere, un limite alla perdita del beneficio, costituito dal maggior importo tra la contribuzione omessa e la contribuzione in realtà dovuta, criterio che assurge a canone interpretativo di portata generale, in forza dei principi di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni e degli analoghi principi limitativi del risarcimento del danno.
Tale interpretazione del resto è anche avvalorata dal sistema introdotto con il D.M.
30.01.2015 che ha dato attuazione al DURC online che consente alle imprese di verificare in tempo reale la regolarità contributiva, a dimostrazione che indipendentemente dalla occasionalità delle verifiche e dalle richieste di rilascio del
DURC, ciò che rileva per la fruizione dei benefici è la regolarità contributiva riferita al periodo di effettivo godimento da individuarsi in relazione alle denunce mensili e senza possibilità di decadenza ex post in relazione a future possibili inadempienze.
9 Conferma di ciò è data dal messaggio n. 2648 del 327.4.2018 dell'Istituto il quale ha espressamente previsto che “al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione, è stato realizzato il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione –
D.P.A. – attraverso il quale è possibile anticipare l'attivazione della verifica ed acquisire l'esito del Durc a partire dal mese in cui l'agevolazione/beneficio viene fruito. Ciò consentirà sia di ridurre la gestione del recupero delle agevolazioni fruite, spesso operato per periodi temporali molto ampi, in presenza di attestazione di irregolarità contenuto nel Documento Verifica regolarità contributiva, sia di assicurare che la verifica non venga posta in essere in un momento successivo rispetto a quello della concreta fruizione dell'agevolazione denunciata nei flussi correnti ovvero in quelli di variazione. In tal modo sarà possibile CP_4 conseguire una maggiore efficacia dell'intero sistema dei controlli dando piena attuazione all'intento semplificativo voluto dal legislatore del 2014 con la disciplina in materia di Durc On Line. Dal 9 luglio 2018 il sistema Dichiarazione
Preventiva di Agevolazione – D.P.A. – prevede che l'azienda dichiari, attraverso un modello telematico, la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del medesimo'. Passaggio dal controllo della regolarità a posteriori alla verifica della regolarità contributiva
(a decorrere dal luglio 2018 – tramite la Dichiarazione Preventiva di Agevolazione
– D.P.A.) che attesta, lo si ribadisce, che ciò che rileva è solo la regolarità contributiva riferita al periodo di effettiva fruizione”.
Da ciò discende che il recupero è stato effettuato dall' in un importo CP_2 superiore rispetto a quello dovuto.
In merito al quantum da recuperare, va evidenziato che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato”
Nel caso di specie parte ricorrente ha depositato relazione del consulente del lavoro
(doc.5) con cui il calcolo del recupero dei benefici contributivi nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 6 co. 10 d.l. n. 338/1989 è stato calcolato in complessivi euro
8.395,75 rispetto ai 42.889,07 fissati dai funzionari ispettivi nel verbale.
10 Sul punto non ha sollevato alcuna contestazione specifica, pertanto CP_1
l'accoglimento del ricorso dovrà essere limitato a tale somma, sulla quale l' CP_2 dovrà calcolare nuovamente sanzioni ed interessi.
La stessa sorte segue l'AVA n. 591 2023 00003215 18 000 impugnato nel giudizio riunito.
Il ricorso va quindi parzialmente accolto;
l'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
-conferma il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022005289/T01 del
4 agosto 2022, dichiarando parzialmente dovuti i crediti contributivi ivi indicati nella misura di euro 8.395,75, oltre sanzioni ed interessi e somme aggiuntive;
rigetta per il resto;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 29/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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