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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/10/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 346/2022 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa IU AR SA RA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 346/2022 chiamata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025 in modalità cartolare, introitata per la decisione con provvedimento del 15.04.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06.12.1943 e ivi residente alla via Cesare Battisti, elettivamente domiciliata in Ardore (RC), alla via
Colarrò n.9, presso lo studio dell'Avv. Sergio Mediati del foro di Locri (RC), dal quale è anche rappresentata e difesa giusto mandato in atti attrice
Contro on sede in Verona Via Lungadige Cangrande Controparte_1
n. 16, iscritta al n. 136 Registro Società del Tribunale di Verona – Partita I.V.A. – in P.IVA_1 persona del suo procuratore legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti su foglio separato dall'Avv. Ugo Lo Cicero del Foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore con studio in Villa San Giovanni Viale Italia
N. 52
Convenuta
(c.f, , residente a [...] C.da Controparte_2 C.F._2
Scursunale 1/bis,
( ), residente a [...]Controparte_3 C.F._3
(RC) C.da RO S. SC n. 3
Convenuti contumaci
Oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19 marzo
2025 da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
n. 69, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Locri la società . e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il risarcimento dei danni da lesione subite in seguito al sinistro Controparte_3 stradale avvenuto in Portigliola (RC) in data 17 Luglio 2021: Sulla base della ricostruzione in fatto di parte attrice: il giorno 17.07.2021 alle ore 8,45 circa l'attrice si trovava nei pressi della propria abitazione sita in Portigliola Via Cesare Battisti e si accingeva a salire, nella qualità di passeggera a bordo della autovettura OR FI targata CZ112WT di proprietà di e condotta Controparte_2 dal Signor assicurata per R.C.A. con la società allorquando, a Controparte_3 CP_1 causa di un sobbalzo improvviso del veicolo, veniva colpita e scaraventata rovinosamente al suolo.
A causa di ciò , riportava lesioni personali e veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso di
Locri che, secondo la ricostruzione di parte attrice , sono da ricondurre alla condotta di guida imprudente del , conducente del predetto veicolo OR FI. Quindi l'attrice, previa CP_3 richiesta risarcitoria alla compagnia Assicurazioni e richiesta di adesione alla convenzione assistita senza alcun esito, promuoveva l'azione de qua per la condanna dei predetti convenuti al risarcimento di tutti i danni da lesione riportati a causa del predetto sinistro formulando le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Con comparsa depositata in data 28.06.2022, si costituiva la , Controparte_1 la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione proposta per violazione degli artt. 141, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni;
rilevava inoltre la genericità dell'atto introduttivo e della domanda proposta;
contestava nel merito la ricostruzione di parte attrice evidenziando i rapporti familiari tra tutti i soggetti coinvolti nel sinistro . Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)-Sempre in via preliminare, senza recesso dalla superiore eccezione, rigettare la domanda attrice in quanto improponibile, improcedibile e inammissibile in quanto non preceduta da una valida lettera di messa in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge 26.02.1977 n. 39 e successive modifiche e degli artt. 141, 142, 145 e 148 Codice Assicurazioni Private ( D.Lgs. N.209/2005 ) per
i motivi sopra esposti;
2)-Senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, rigettare la domanda attrice in quanto assolutamente nulla ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 164 c.p.c. per la suaestrema genericità e per i fatti e motivi superiormente esposti;
3)-Senza recesso dalle superiori eccezioni, rigettare con ogni e qualsiasi statuizione la domanda attrice per l'inattendibilità e infondatezza in fatto ed in diritto della domanda così come introdotta dalla attrice e per la mancanza di valida prova sull'an debeatur;
4)-Senza recesso dalle superiori eccezion, rigettare la domanda attrice per la assoluta mancanza di “ nesso causale “ tra le lesioni riferite alla attrice
[...]
e la circolazione del veicolo FORD FI Tg. CZ112WT, per i motivi superiormente esposti, Parte_1 trattandosi nella fattispecie di possibile “INCIDENTE AUTONOMO “, avvenuto presumibilmente nell'ambito della cerchia familiare;
5)-Ritenere e dichiarare la incompatibilità e la mancanza di nesso eziologico delle lesioni riferite dall'attrice con le modalità di accadimento denunciate;
6)-In via subordinata e in Parte_2 caso in cui venisse dimostrato il nesso di casualità tra il sinistro stradale per cui è causa e il danno da lesione dichiarato dall'attrice, ritenere eccessiva la domanda attrice e limitare la pretesa risarcitoria a quanto ritenuto equo e dimostrato;
7)-Rigettare la richiesta di danno morale per i fatti e motivi superiormente esposti: 8)-Ritenere inefficace nei confronti della società convenuta, ai fini della prova del sinistro, il modello C.A.I. per i fatti e motivi indicati in narrativa del presente atto”. Rimanevano contumaci i convenuti e . CP_2 CP_3
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le memorie istruttorie , veniva ammessa la prova orale articolata dalle parti ed all'udienza del 12.7.2023 venivano sentiti i testimoni di parte attrice , con rinvio al 10.01.2024 per sentire il teste di parte convenuta. In tale udienza il procuratore di parte convenuta rinunciava all'audizione del teste ed il G.U, riservava di decidere sull'ammissione della CTU medica.
Con successivo provvedimento del 9.5.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni , con conseguente rigetto della richiesta di consulenza tecnica di tipo medico.
A seguito di cambio dell'istruttore , la causa veniva rinviata in modalità cartolare al
19.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta a sentenza con provvedimento del
16.04.2025, con la concessione dei termini alle parti per difese ex art. 190 c.p.c.
2.- Eccezione di inammissibilità ed improcedibilità dell'azione.
Occorre in via preliminare esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta in considerazione dell'azione risarcitoria e della preventiva comunicazione a firma dell'Avv.
Mediati per la , non conforme alla normativa prescritta dal codice delle assicurazioni Pt_1 per la denuncia dei sinistri . L'eccezione non può essere accolta.
Sulla base degli atti , nella sostanza parte convenuta rileva che la comunicazione di richiesta risarcitoria del legale sia incompleta ex art. 148 del D.Lgs. N. 209/2005 e pertanto non avrebbe consentito la regolare istruttoria e relativo iter della prativa con conseguente mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 145 del medesimo decreto per proporre la azione giudiziaria;
ciò in quanto i termini non sarebbero mai decorsi per la incompletezza delle informazioni e della documentazione allegata dall'odierna attrice in sede stragiudiziale .
Ora gli artt. 145 e 148 del codice delle Assicurazioni stabiliscono due diversi termini per l'istruttoria se il sinistro riguardi danni a cose o alla persona ed indicano ii dati e documenti che devono accompagnare la richiesta di risarcimento del danno da circolazione stradale. La giurisprudenza di legittimità in più occasioni , ha fornito una interpretazione piuttosto elastica delle predette norme alla luce del principio del raggiungimento dello scopo;
da ultimo la Suprema Corte ha ribadito “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.” (Cass. Sez. VI- 3 Ordinanza n. 15445/2021). In concreto pur essendovi una richiesta non in linea col disposto normativo , occorre accertare se in concreto emergano elementi affinché l'assicurazione possa procedere.
Applicando tali principi al caso di specie e sulla base della documentazione in atti risulta:
-la richiesta risarcitoria del legale della nella quale viene descritto il sinistro ed Pt_1 allegato il certificato di pronto soccorso nonché il modello CAI nel quale veniva indicata la dinamica;
-la compagnia assicurativa ha allegato comunicazione del sinistro inviata al , quale CP_2 proprietario ed assicurato, ma senza prova del recapito;
-ha riscontrato la richiesta dell'avv.
Mediati del 3.09.2021 con missiva del 15.09.21 , nella quale veniva con richiesta integrazione documentale, che risulta non avere avuto seguito .
Posto che l'assicurato non ha fatto denuncia di sinistro, sulla base dei dettami della Suprema
Corte, la compagnia a seguito della richiesta di risarcimento del danno aveva avuto notizia del sinistro, nonché dei fatti e delle presumibili lesioni, quindi pur in assenza di un certificato di compiuta guarigione avrebbe potuto dare seguito alla richiesta dell'Avv. Mediati di sottoporre la a visita medica. Inoltre, sulla base dell'all. 7 della produzione di parte convenuta Pt_1
è in atti la relazione dell' “Istituto per le investigazioni assicurative di CP_4 Persona_1 datata 23.10.21 nella quale il ha raccolto per conto dell'assicurazione diversi dati ed Per_1 elementi funzionali alle valutazioni della compagnia nonché le dichiarazioni spontanee del
. Dunque già nell'ottobre 2021 la compagnia aveva informazioni sotto i profili fattuali e di CP_3 eventuali responsabilità integrative della carenza delle informazioni riscontrate in sede di denuncia stragiudiziale , salvo il profilo medico che avrebbe potuto essere approfondito con conseguente offerta stragiudiziale . Pertanto la carenza di cui all'art. 148 del c.d.a. risulta superato sulla base degli atti così come il profilo temporale ai fini della improcedibilità, atteso che anche rispetto a tale data (ottobre 2021), vista la notifica della citazione il 26.3.2022, risulta ampiamente decorso il termine dei 90 giorni ai fini della proposizione dell'azione in sede giudiziaria, preceduta dall'istanza di negoziazione assistita rimasta senza esito. Dunque il profilo del contenuto della denuncia e della rilevanza del termine dei 90 giorni dall'invio della richiesta risarcitoria , risulta essere superato sia per motivi temporali che su un piano sostanziale.
Nel merito
3.- La domanda e la qualificazione dell'azione.
Sulla base del principio della domanda, ha chiesto: “accertare e Parte_1 dichiarare art. 2043 c.c. che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 17.07.2021 sia da ascrivere unicamente ai sigg,ri e rispettivamente nella qualità di conducente e proprietario Controparte_3 Controparte_2 dell'autovettura…”, con conseguente condanna in solido di tutti i convenuti. La domanda formulata da parte attrice va rigettata in quanto non provata.
3.1- In punto di diritto occorre precisare che il Giudice, indipendentemente dalle richieste delle parti, è chiamato a qualificare la domanda ed in relazione agli atti di causa va detto:
-parte attrice formula domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., ovvero come azione di responsabilità extracontrattuale generale, dichiarandosi in citazione quale “passeggera” del veicolo
OR FI , condotto dal , quindi agisce nei confronti dell'assicurazione del veicolo CP_3 citando anche il conducente e l'intestatario;
-parte convenuta , nel merito, richiama anche ai fini dell'eccezione di cui sopra l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni private, che fa espresso riferimento alla posizione del “terzo trasportato”. In proposito occorre rilevare che presupposto per il quale possa parlarsi di
“passeggero” come tale legittimato a richiedere il risarcimento diretto del danno alla compagnia che ha assicurato il mezzo su cui viaggiava ed avere notevole vantaggio in termini probatori, è che il soggetto provi di essere stato a bordo del veicolo. Sulla base di ciò si applica l'art. 141
Codice delle Assicurazioni, norma che tuttavia sia applica ove restino coinvolti almeno due veicoli anche se non entrino in collisione, diversamente nel caso in cui il sinistro con il terzo trasportato riguardi un unico veicolo si applicherà l'art. 144 . In tal senso in tal senso la Corte di
Cassazione con sentenza n. 1044 del 10.01.2024 ha ribadito che: “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'articolo 141 del Dlgs n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale,
a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale puo' essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione.Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'articolo 144 decreto legislativo
n. 209 del 2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, comma 1, del Cc, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.” Ed ancora con sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traporta o danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.”. E' pacifico che non incombe sul passeggero l'onere di provare la dinamica dell'incidente o la responsabilità dei soggetti coinvolti tuttavia deve provare di essere stato sul mezzo al momento del sinistro .
Tale impostazione risulta essere corretta sulla base dell'orientamento della Corte di
Cassazione espresso nella sentenza n. 25033 del 2019, se nel sinistro è coinvolta una sola vettura, il terzo trasportato dovrà agire nei confronti del proprietario e del conducente del mezzo ai sensi dell'art. 2043 e 2054 del Codice Civile. In motivazione: “ si giustifica, per l'appunto, in presenza di situazioni in cui i veicoli coinvolti nel sinistro siano almeno due. E', infatti, proprio in questo caso che la ricostruzione della dinamica del sinistro (e delle, eventualmente differenti, responsabilità dei conducenti) rischia di ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del trasportato e, dunque, di pregiudicare il principio solidaristico
"vulneratus ante omnia reficiendus"; ed il soggetto danneggiato, può sempre avvalersi, nella prospettiva di un alleggerimento del proprio onere probatorio, del disposto di cui all'art. 2054 c.c., comma 1:
"l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti
i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito", con la conseguenza che "il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario".
Tanto chiarito in linea di principio, deve ritenersi che nel caso di specie non è stata raggiunta la prova sul presupposto di base ovvero che la fosse “passeggera” o “terza Pt_1 trasportata” sul veicolo, cioè fosse collocata all'interno dell'abitacolo della OR FI.
I testimoni di parte attrice e riferiscono Testimone_1 Testimone_2 concordemente che la sig.ra si accingeva a salire sul mezzo ma non era dentro Pt_1 l'abitacolo. Pertanto sulla base degli elementi emersi in giudizio, deve escludersi l'applicazione degli artt. 141 e 144, ma vanno applicati l'art. 2043 e 2054 1° comma, norma che prevede una ipotesi di presunzione di responsabilità del conducente, ma un onere probatorio più gravoso sul soggetto leso relativamente alla dinamica del sinistro ed alle conseguenti lesioni.
3.2- Sulla base degli atti e dell'esito della prova non può ritenersi sufficientemente provata, in relazione all'an debeatur, neanche la dinamica del sinistro in quanto l'elemento che collegherebbe, su un piano fattuale e causale , la caduta e le lesioni sarebbe un “sobbalzo” della vettura alla guida della quale vi era , ma non vi sono elementi univoci in tal Controparte_3 senso.
Posto che la era sulla strada e non sul mezzo, non è provata la collocazione della Pt_1 attrice rispetto al veicolo , se l'auto fosse in moto o spenta , i punti di contatto tra il soggetto leso ed il veicolo ed il successivo impatto a seguito della perdita di equilibrio.
Il teste riferisce solo della caduta non anche del sobbalzo del mezzo che non Tes_1 specifica se fosse acceso o spento: “Non so dire se il veicolo fosse andato in avanti e per questo sia caduta
l'attrice. Non ho notato la macchina sobbalzare, ho visto solo la RA cadere.”. Il teste in maniera Tes_2 non concordante col primo riferisce : “. Qualcuno ha aperto lo sportello, io l'ho visto direttamente aperto e la RA stava salendo in macchina, quando la macchina ha fatto uno scatto in avanti. “. Il teste riferisce dello sportello e che l'auto era ferma ma non specifica se fosse spenta o con il motore acceso, profilo determinante ai fini della possibilità di un sobbalzo, solo aggiunge che l'auto si era spostata di poco. Quanto riportato dai testi , infine, non coincide con quanto riferito dal , CP_3 conducente dell'auto e figlio dell'attrice in sede di sommarie informazioni, dichiarazioni dallo stesso sottoscritte e raccolte dal , nelle quali riferisce: “mia madre si accingeva a salire a bordo Per_1 della citata vettura, la stessa involontariamente si muoveva provocando la perdita di equilibrio e la conseguente caduta fuori dall'abitacolo”. Il movimento dell'auto descritto non equivale ad un sobbalzo, come descritto in atti, ma può determinare anche solo uno spostamento dell'auto ; il sobbalzo equivale ad un movimento improvviso e più rilevante.
Nel modello CAI, pure in atti, risulta una versione dei fatti ancora diversa;
posto che il contenuto può essere liberamente apprezzato dal Giudice (La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti
è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.” (Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25770), la ricostruzione è la seguente:” mentre arrestavo la marcia per fare salire in macchina la RA Pt_1 distrattamente non toglievo la marcia e alzando il piede dalla frizione la macchina sobbalzava. “. In sostanza risulta che l'auto fosse in moto , nulla viene riferito sullo sportello ovvero se fosse stato aperto dal predetto come riferito da uno dei testi o fosse comunque aperto o se lo avesse CP_3 aperto la;
quindi riferisce di un sobbalzo ma nulla dice sulla caduta e sulle modalità Pt_1 della stessa;
alla pag. 3 del modello nella indicazione dei soggetti lesi, l'attrice viene indicata come “pedone” ferito e condotto presso l'ospedale di Locri. La posizione sostanziale della non come terzo trasportato ma come pedone, comporterebbe la valutazione della Pt_1 condotta della stessa alla luce dell'art. 190 codice della strada e la condotta dell'automobilista ex art. 2054, 1° comma c.c, ma trattasi tuttavia di elementi che esulano dal thema decidendum e sui quali questo giudice non può pronunciarsi se non nei termini che la dinamica descritta in atti non
è provata.
3.3.- L'azione non risulta provata anche in relazione alle lesioni ed al nesso eziologico, in quanto il teste riferisce: “Questa macchina si è fermata, è stato aperto lo sportello per far salire Tes_1 la RA e poi l'ho vista cadere”-omissis-“Quando è caduta in terra l'attrice non ho visto la macchina muoversi e trascinarla, la macchina era ferma.” L'altro teste riferisce : “La RA è caduta quasi seduta, ma spostata verso il lato destro. Lamentava dolore alla spalla destra ed alla schiena”.
Il , in sede di sommarie informazioni, come detto nulla ha riferito di specifico sulla CP_3 caduta, punti di contatto col veicolo o punti di impatto a terra, né che la RA fosse caduta sulla destra , ma che aveva riportato un “trauma alla colonna vertebrale”, indicando conseguenze non collimanti. Le lesioni per come descritte sia dai testi (caduta sul bacino) che dal non CP_3 risultano coerenti con il referto del Pronto Soccorso del P.O. di Locri ove viene riscontrato un
“trauma spalla e braccio dx” e non sono sufficientemente precise e concordanti fra loro da corroborare la tesi di parte attrice.
E' da aggiungere quale dato pacifico, che non è intervenuta autorità di pubblica sicurezza o ambulanza nonché che parte attrice in relazione alle lesioni ed al relativo nesso eziologico, non ha corredato la domanda, anche in fase successiva e nei limiti delle preclusioni di legge, di alcuna quantificazione né valutazione tecnica.
Atteso che la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo di prova e , per giurisprudenza costante, non può supplire l'onere probatorio incombente sulle parti, non risulta in atti alcun elemento di che consenta di accertare le lesioni lamentate e che queste siano, su base oggettiva, eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa.
3.4- In conclusione deve ritenersi che la fattispecie de qua non possa essere inquadrata nella ipotesi di risarcimento del danno quale “passeggera” della , atteso che l'attrice Pt_1 non era sull'autovettura. Dovendo ricondurre la fattispecie all'art. 2043 c.c. e ss. invocato dalla parte attrice , non può ritenersi raggiunta la prova sull'an debeatur ovvero su diversi aspetti della condotta del conducente, sulla collocazione del soggetto leso, sulle lesioni e sul nesso eziologico non sussistendo elementi concordanti su nessuno degli aspetti evidenziati, pertanto l'azione va rigettata.
4.- le spese di lite
Le spese di lite devono essere statuite sulla base del principio della soccombenza in forza del DM 55/2014 e succ. mod , per lo effetto deve essere condannata al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano come Controparte_1 segue (valori medi - indeterminabile complessità media con riduzione per attività istruttoria consistita nella sola prova orale): fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.869,00; fase decisionale, valore medio: € 3.579,00 in totale € 8.991,00, oltre spese gen, iva e cpa. Non si ritiene di operare ulteriore riduzione per rigetto dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta. Compensate le spese tra l'attrice e i convenuti contumaci
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa IU AR SA RA, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.-rigetta l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'azione sollevata da
[...]
Controparte_1
2.- rigetta la domanda proposta da per le ragioni esposte in parte Parte_1 motiva;
3.-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano come segue (valori medi -indeterminabile complessita media Controparte_1 ove per valore indeterminabile - complessità bassa (da 26.000 a 52.000 ed Valore indeterminabile
- complessità alta si considera lo scaglione da 52.000 a 260.000- 50 % per attività istruttoria che ha interessato solo la prova orale): Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.869,00; fase decisionale, valore medio: € 3.579,00 in totale € 8.991,00, oltre spese gen, iva e cpa. Compensate le spese tra l'attrice e i convenuti contumaci .
Così deciso in Locrì , lì 16.10.2025
Il Cancelliere
Il Giudice on.
IU AR SA RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa IU AR SA RA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 346/2022 chiamata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025 in modalità cartolare, introitata per la decisione con provvedimento del 15.04.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06.12.1943 e ivi residente alla via Cesare Battisti, elettivamente domiciliata in Ardore (RC), alla via
Colarrò n.9, presso lo studio dell'Avv. Sergio Mediati del foro di Locri (RC), dal quale è anche rappresentata e difesa giusto mandato in atti attrice
Contro on sede in Verona Via Lungadige Cangrande Controparte_1
n. 16, iscritta al n. 136 Registro Società del Tribunale di Verona – Partita I.V.A. – in P.IVA_1 persona del suo procuratore legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti su foglio separato dall'Avv. Ugo Lo Cicero del Foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore con studio in Villa San Giovanni Viale Italia
N. 52
Convenuta
(c.f, , residente a [...] C.da Controparte_2 C.F._2
Scursunale 1/bis,
( ), residente a [...]Controparte_3 C.F._3
(RC) C.da RO S. SC n. 3
Convenuti contumaci
Oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19 marzo
2025 da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
n. 69, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Locri la società . e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il risarcimento dei danni da lesione subite in seguito al sinistro Controparte_3 stradale avvenuto in Portigliola (RC) in data 17 Luglio 2021: Sulla base della ricostruzione in fatto di parte attrice: il giorno 17.07.2021 alle ore 8,45 circa l'attrice si trovava nei pressi della propria abitazione sita in Portigliola Via Cesare Battisti e si accingeva a salire, nella qualità di passeggera a bordo della autovettura OR FI targata CZ112WT di proprietà di e condotta Controparte_2 dal Signor assicurata per R.C.A. con la società allorquando, a Controparte_3 CP_1 causa di un sobbalzo improvviso del veicolo, veniva colpita e scaraventata rovinosamente al suolo.
A causa di ciò , riportava lesioni personali e veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso di
Locri che, secondo la ricostruzione di parte attrice , sono da ricondurre alla condotta di guida imprudente del , conducente del predetto veicolo OR FI. Quindi l'attrice, previa CP_3 richiesta risarcitoria alla compagnia Assicurazioni e richiesta di adesione alla convenzione assistita senza alcun esito, promuoveva l'azione de qua per la condanna dei predetti convenuti al risarcimento di tutti i danni da lesione riportati a causa del predetto sinistro formulando le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Con comparsa depositata in data 28.06.2022, si costituiva la , Controparte_1 la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione proposta per violazione degli artt. 141, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni;
rilevava inoltre la genericità dell'atto introduttivo e della domanda proposta;
contestava nel merito la ricostruzione di parte attrice evidenziando i rapporti familiari tra tutti i soggetti coinvolti nel sinistro . Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)-Sempre in via preliminare, senza recesso dalla superiore eccezione, rigettare la domanda attrice in quanto improponibile, improcedibile e inammissibile in quanto non preceduta da una valida lettera di messa in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge 26.02.1977 n. 39 e successive modifiche e degli artt. 141, 142, 145 e 148 Codice Assicurazioni Private ( D.Lgs. N.209/2005 ) per
i motivi sopra esposti;
2)-Senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, rigettare la domanda attrice in quanto assolutamente nulla ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 164 c.p.c. per la suaestrema genericità e per i fatti e motivi superiormente esposti;
3)-Senza recesso dalle superiori eccezioni, rigettare con ogni e qualsiasi statuizione la domanda attrice per l'inattendibilità e infondatezza in fatto ed in diritto della domanda così come introdotta dalla attrice e per la mancanza di valida prova sull'an debeatur;
4)-Senza recesso dalle superiori eccezion, rigettare la domanda attrice per la assoluta mancanza di “ nesso causale “ tra le lesioni riferite alla attrice
[...]
e la circolazione del veicolo FORD FI Tg. CZ112WT, per i motivi superiormente esposti, Parte_1 trattandosi nella fattispecie di possibile “INCIDENTE AUTONOMO “, avvenuto presumibilmente nell'ambito della cerchia familiare;
5)-Ritenere e dichiarare la incompatibilità e la mancanza di nesso eziologico delle lesioni riferite dall'attrice con le modalità di accadimento denunciate;
6)-In via subordinata e in Parte_2 caso in cui venisse dimostrato il nesso di casualità tra il sinistro stradale per cui è causa e il danno da lesione dichiarato dall'attrice, ritenere eccessiva la domanda attrice e limitare la pretesa risarcitoria a quanto ritenuto equo e dimostrato;
7)-Rigettare la richiesta di danno morale per i fatti e motivi superiormente esposti: 8)-Ritenere inefficace nei confronti della società convenuta, ai fini della prova del sinistro, il modello C.A.I. per i fatti e motivi indicati in narrativa del presente atto”. Rimanevano contumaci i convenuti e . CP_2 CP_3
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le memorie istruttorie , veniva ammessa la prova orale articolata dalle parti ed all'udienza del 12.7.2023 venivano sentiti i testimoni di parte attrice , con rinvio al 10.01.2024 per sentire il teste di parte convenuta. In tale udienza il procuratore di parte convenuta rinunciava all'audizione del teste ed il G.U, riservava di decidere sull'ammissione della CTU medica.
Con successivo provvedimento del 9.5.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni , con conseguente rigetto della richiesta di consulenza tecnica di tipo medico.
A seguito di cambio dell'istruttore , la causa veniva rinviata in modalità cartolare al
19.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta a sentenza con provvedimento del
16.04.2025, con la concessione dei termini alle parti per difese ex art. 190 c.p.c.
2.- Eccezione di inammissibilità ed improcedibilità dell'azione.
Occorre in via preliminare esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta in considerazione dell'azione risarcitoria e della preventiva comunicazione a firma dell'Avv.
Mediati per la , non conforme alla normativa prescritta dal codice delle assicurazioni Pt_1 per la denuncia dei sinistri . L'eccezione non può essere accolta.
Sulla base degli atti , nella sostanza parte convenuta rileva che la comunicazione di richiesta risarcitoria del legale sia incompleta ex art. 148 del D.Lgs. N. 209/2005 e pertanto non avrebbe consentito la regolare istruttoria e relativo iter della prativa con conseguente mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 145 del medesimo decreto per proporre la azione giudiziaria;
ciò in quanto i termini non sarebbero mai decorsi per la incompletezza delle informazioni e della documentazione allegata dall'odierna attrice in sede stragiudiziale .
Ora gli artt. 145 e 148 del codice delle Assicurazioni stabiliscono due diversi termini per l'istruttoria se il sinistro riguardi danni a cose o alla persona ed indicano ii dati e documenti che devono accompagnare la richiesta di risarcimento del danno da circolazione stradale. La giurisprudenza di legittimità in più occasioni , ha fornito una interpretazione piuttosto elastica delle predette norme alla luce del principio del raggiungimento dello scopo;
da ultimo la Suprema Corte ha ribadito “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.” (Cass. Sez. VI- 3 Ordinanza n. 15445/2021). In concreto pur essendovi una richiesta non in linea col disposto normativo , occorre accertare se in concreto emergano elementi affinché l'assicurazione possa procedere.
Applicando tali principi al caso di specie e sulla base della documentazione in atti risulta:
-la richiesta risarcitoria del legale della nella quale viene descritto il sinistro ed Pt_1 allegato il certificato di pronto soccorso nonché il modello CAI nel quale veniva indicata la dinamica;
-la compagnia assicurativa ha allegato comunicazione del sinistro inviata al , quale CP_2 proprietario ed assicurato, ma senza prova del recapito;
-ha riscontrato la richiesta dell'avv.
Mediati del 3.09.2021 con missiva del 15.09.21 , nella quale veniva con richiesta integrazione documentale, che risulta non avere avuto seguito .
Posto che l'assicurato non ha fatto denuncia di sinistro, sulla base dei dettami della Suprema
Corte, la compagnia a seguito della richiesta di risarcimento del danno aveva avuto notizia del sinistro, nonché dei fatti e delle presumibili lesioni, quindi pur in assenza di un certificato di compiuta guarigione avrebbe potuto dare seguito alla richiesta dell'Avv. Mediati di sottoporre la a visita medica. Inoltre, sulla base dell'all. 7 della produzione di parte convenuta Pt_1
è in atti la relazione dell' “Istituto per le investigazioni assicurative di CP_4 Persona_1 datata 23.10.21 nella quale il ha raccolto per conto dell'assicurazione diversi dati ed Per_1 elementi funzionali alle valutazioni della compagnia nonché le dichiarazioni spontanee del
. Dunque già nell'ottobre 2021 la compagnia aveva informazioni sotto i profili fattuali e di CP_3 eventuali responsabilità integrative della carenza delle informazioni riscontrate in sede di denuncia stragiudiziale , salvo il profilo medico che avrebbe potuto essere approfondito con conseguente offerta stragiudiziale . Pertanto la carenza di cui all'art. 148 del c.d.a. risulta superato sulla base degli atti così come il profilo temporale ai fini della improcedibilità, atteso che anche rispetto a tale data (ottobre 2021), vista la notifica della citazione il 26.3.2022, risulta ampiamente decorso il termine dei 90 giorni ai fini della proposizione dell'azione in sede giudiziaria, preceduta dall'istanza di negoziazione assistita rimasta senza esito. Dunque il profilo del contenuto della denuncia e della rilevanza del termine dei 90 giorni dall'invio della richiesta risarcitoria , risulta essere superato sia per motivi temporali che su un piano sostanziale.
Nel merito
3.- La domanda e la qualificazione dell'azione.
Sulla base del principio della domanda, ha chiesto: “accertare e Parte_1 dichiarare art. 2043 c.c. che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 17.07.2021 sia da ascrivere unicamente ai sigg,ri e rispettivamente nella qualità di conducente e proprietario Controparte_3 Controparte_2 dell'autovettura…”, con conseguente condanna in solido di tutti i convenuti. La domanda formulata da parte attrice va rigettata in quanto non provata.
3.1- In punto di diritto occorre precisare che il Giudice, indipendentemente dalle richieste delle parti, è chiamato a qualificare la domanda ed in relazione agli atti di causa va detto:
-parte attrice formula domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., ovvero come azione di responsabilità extracontrattuale generale, dichiarandosi in citazione quale “passeggera” del veicolo
OR FI , condotto dal , quindi agisce nei confronti dell'assicurazione del veicolo CP_3 citando anche il conducente e l'intestatario;
-parte convenuta , nel merito, richiama anche ai fini dell'eccezione di cui sopra l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni private, che fa espresso riferimento alla posizione del “terzo trasportato”. In proposito occorre rilevare che presupposto per il quale possa parlarsi di
“passeggero” come tale legittimato a richiedere il risarcimento diretto del danno alla compagnia che ha assicurato il mezzo su cui viaggiava ed avere notevole vantaggio in termini probatori, è che il soggetto provi di essere stato a bordo del veicolo. Sulla base di ciò si applica l'art. 141
Codice delle Assicurazioni, norma che tuttavia sia applica ove restino coinvolti almeno due veicoli anche se non entrino in collisione, diversamente nel caso in cui il sinistro con il terzo trasportato riguardi un unico veicolo si applicherà l'art. 144 . In tal senso in tal senso la Corte di
Cassazione con sentenza n. 1044 del 10.01.2024 ha ribadito che: “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'articolo 141 del Dlgs n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale,
a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale puo' essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione.Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'articolo 144 decreto legislativo
n. 209 del 2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, comma 1, del Cc, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.” Ed ancora con sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traporta o danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.”. E' pacifico che non incombe sul passeggero l'onere di provare la dinamica dell'incidente o la responsabilità dei soggetti coinvolti tuttavia deve provare di essere stato sul mezzo al momento del sinistro .
Tale impostazione risulta essere corretta sulla base dell'orientamento della Corte di
Cassazione espresso nella sentenza n. 25033 del 2019, se nel sinistro è coinvolta una sola vettura, il terzo trasportato dovrà agire nei confronti del proprietario e del conducente del mezzo ai sensi dell'art. 2043 e 2054 del Codice Civile. In motivazione: “ si giustifica, per l'appunto, in presenza di situazioni in cui i veicoli coinvolti nel sinistro siano almeno due. E', infatti, proprio in questo caso che la ricostruzione della dinamica del sinistro (e delle, eventualmente differenti, responsabilità dei conducenti) rischia di ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del trasportato e, dunque, di pregiudicare il principio solidaristico
"vulneratus ante omnia reficiendus"; ed il soggetto danneggiato, può sempre avvalersi, nella prospettiva di un alleggerimento del proprio onere probatorio, del disposto di cui all'art. 2054 c.c., comma 1:
"l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti
i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito", con la conseguenza che "il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario".
Tanto chiarito in linea di principio, deve ritenersi che nel caso di specie non è stata raggiunta la prova sul presupposto di base ovvero che la fosse “passeggera” o “terza Pt_1 trasportata” sul veicolo, cioè fosse collocata all'interno dell'abitacolo della OR FI.
I testimoni di parte attrice e riferiscono Testimone_1 Testimone_2 concordemente che la sig.ra si accingeva a salire sul mezzo ma non era dentro Pt_1 l'abitacolo. Pertanto sulla base degli elementi emersi in giudizio, deve escludersi l'applicazione degli artt. 141 e 144, ma vanno applicati l'art. 2043 e 2054 1° comma, norma che prevede una ipotesi di presunzione di responsabilità del conducente, ma un onere probatorio più gravoso sul soggetto leso relativamente alla dinamica del sinistro ed alle conseguenti lesioni.
3.2- Sulla base degli atti e dell'esito della prova non può ritenersi sufficientemente provata, in relazione all'an debeatur, neanche la dinamica del sinistro in quanto l'elemento che collegherebbe, su un piano fattuale e causale , la caduta e le lesioni sarebbe un “sobbalzo” della vettura alla guida della quale vi era , ma non vi sono elementi univoci in tal Controparte_3 senso.
Posto che la era sulla strada e non sul mezzo, non è provata la collocazione della Pt_1 attrice rispetto al veicolo , se l'auto fosse in moto o spenta , i punti di contatto tra il soggetto leso ed il veicolo ed il successivo impatto a seguito della perdita di equilibrio.
Il teste riferisce solo della caduta non anche del sobbalzo del mezzo che non Tes_1 specifica se fosse acceso o spento: “Non so dire se il veicolo fosse andato in avanti e per questo sia caduta
l'attrice. Non ho notato la macchina sobbalzare, ho visto solo la RA cadere.”. Il teste in maniera Tes_2 non concordante col primo riferisce : “. Qualcuno ha aperto lo sportello, io l'ho visto direttamente aperto e la RA stava salendo in macchina, quando la macchina ha fatto uno scatto in avanti. “. Il teste riferisce dello sportello e che l'auto era ferma ma non specifica se fosse spenta o con il motore acceso, profilo determinante ai fini della possibilità di un sobbalzo, solo aggiunge che l'auto si era spostata di poco. Quanto riportato dai testi , infine, non coincide con quanto riferito dal , CP_3 conducente dell'auto e figlio dell'attrice in sede di sommarie informazioni, dichiarazioni dallo stesso sottoscritte e raccolte dal , nelle quali riferisce: “mia madre si accingeva a salire a bordo Per_1 della citata vettura, la stessa involontariamente si muoveva provocando la perdita di equilibrio e la conseguente caduta fuori dall'abitacolo”. Il movimento dell'auto descritto non equivale ad un sobbalzo, come descritto in atti, ma può determinare anche solo uno spostamento dell'auto ; il sobbalzo equivale ad un movimento improvviso e più rilevante.
Nel modello CAI, pure in atti, risulta una versione dei fatti ancora diversa;
posto che il contenuto può essere liberamente apprezzato dal Giudice (La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti
è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.” (Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25770), la ricostruzione è la seguente:” mentre arrestavo la marcia per fare salire in macchina la RA Pt_1 distrattamente non toglievo la marcia e alzando il piede dalla frizione la macchina sobbalzava. “. In sostanza risulta che l'auto fosse in moto , nulla viene riferito sullo sportello ovvero se fosse stato aperto dal predetto come riferito da uno dei testi o fosse comunque aperto o se lo avesse CP_3 aperto la;
quindi riferisce di un sobbalzo ma nulla dice sulla caduta e sulle modalità Pt_1 della stessa;
alla pag. 3 del modello nella indicazione dei soggetti lesi, l'attrice viene indicata come “pedone” ferito e condotto presso l'ospedale di Locri. La posizione sostanziale della non come terzo trasportato ma come pedone, comporterebbe la valutazione della Pt_1 condotta della stessa alla luce dell'art. 190 codice della strada e la condotta dell'automobilista ex art. 2054, 1° comma c.c, ma trattasi tuttavia di elementi che esulano dal thema decidendum e sui quali questo giudice non può pronunciarsi se non nei termini che la dinamica descritta in atti non
è provata.
3.3.- L'azione non risulta provata anche in relazione alle lesioni ed al nesso eziologico, in quanto il teste riferisce: “Questa macchina si è fermata, è stato aperto lo sportello per far salire Tes_1 la RA e poi l'ho vista cadere”-omissis-“Quando è caduta in terra l'attrice non ho visto la macchina muoversi e trascinarla, la macchina era ferma.” L'altro teste riferisce : “La RA è caduta quasi seduta, ma spostata verso il lato destro. Lamentava dolore alla spalla destra ed alla schiena”.
Il , in sede di sommarie informazioni, come detto nulla ha riferito di specifico sulla CP_3 caduta, punti di contatto col veicolo o punti di impatto a terra, né che la RA fosse caduta sulla destra , ma che aveva riportato un “trauma alla colonna vertebrale”, indicando conseguenze non collimanti. Le lesioni per come descritte sia dai testi (caduta sul bacino) che dal non CP_3 risultano coerenti con il referto del Pronto Soccorso del P.O. di Locri ove viene riscontrato un
“trauma spalla e braccio dx” e non sono sufficientemente precise e concordanti fra loro da corroborare la tesi di parte attrice.
E' da aggiungere quale dato pacifico, che non è intervenuta autorità di pubblica sicurezza o ambulanza nonché che parte attrice in relazione alle lesioni ed al relativo nesso eziologico, non ha corredato la domanda, anche in fase successiva e nei limiti delle preclusioni di legge, di alcuna quantificazione né valutazione tecnica.
Atteso che la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo di prova e , per giurisprudenza costante, non può supplire l'onere probatorio incombente sulle parti, non risulta in atti alcun elemento di che consenta di accertare le lesioni lamentate e che queste siano, su base oggettiva, eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa.
3.4- In conclusione deve ritenersi che la fattispecie de qua non possa essere inquadrata nella ipotesi di risarcimento del danno quale “passeggera” della , atteso che l'attrice Pt_1 non era sull'autovettura. Dovendo ricondurre la fattispecie all'art. 2043 c.c. e ss. invocato dalla parte attrice , non può ritenersi raggiunta la prova sull'an debeatur ovvero su diversi aspetti della condotta del conducente, sulla collocazione del soggetto leso, sulle lesioni e sul nesso eziologico non sussistendo elementi concordanti su nessuno degli aspetti evidenziati, pertanto l'azione va rigettata.
4.- le spese di lite
Le spese di lite devono essere statuite sulla base del principio della soccombenza in forza del DM 55/2014 e succ. mod , per lo effetto deve essere condannata al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano come Controparte_1 segue (valori medi - indeterminabile complessità media con riduzione per attività istruttoria consistita nella sola prova orale): fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.869,00; fase decisionale, valore medio: € 3.579,00 in totale € 8.991,00, oltre spese gen, iva e cpa. Non si ritiene di operare ulteriore riduzione per rigetto dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta. Compensate le spese tra l'attrice e i convenuti contumaci
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa IU AR SA RA, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.-rigetta l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'azione sollevata da
[...]
Controparte_1
2.- rigetta la domanda proposta da per le ragioni esposte in parte Parte_1 motiva;
3.-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano come segue (valori medi -indeterminabile complessita media Controparte_1 ove per valore indeterminabile - complessità bassa (da 26.000 a 52.000 ed Valore indeterminabile
- complessità alta si considera lo scaglione da 52.000 a 260.000- 50 % per attività istruttoria che ha interessato solo la prova orale): Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.869,00; fase decisionale, valore medio: € 3.579,00 in totale € 8.991,00, oltre spese gen, iva e cpa. Compensate le spese tra l'attrice e i convenuti contumaci .
Così deciso in Locrì , lì 16.10.2025
Il Cancelliere
Il Giudice on.
IU AR SA RA