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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3034/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), elettivamente domiciliati in V.LE GARIBALDI, 5 VERCELLI C.F._3
presso lo studio dell'avv. RANDAZZO MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. RONCAROLO CHIARA giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 22 (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CP_1 C.F._4
SAN DAMIANO, 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MANCINI
TOMMASO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._5
in VIA SAN DAMANO 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BORLONE
LUIGI, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA nonché
(C.F. e Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA ASTI, 16 20149 C.F._7
MILANO presso lo studio dell'avv. SIMONE NORMA, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. FORTUNATO ELIO ENRICO ADRIANO giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n.
1299/2024 Rep. n. 1853/2024 emessa dal Tribunale di Pavia del 24 settembre 2024, pubblicata il 26 settembre 2024 e notificata il 27 settembre 2024 a mezzo PEC, in accoglimento del presente atto, previa conferma della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di controparte di nullità del testamento olografo in quanto infondata e conseguentemente dichiara assorbita (rigettandola) la domanda di indegnità
pagina 2 di 22 a succedere nei confronti di e escludendola, così Parte_3 Parte_1
pronunciare:
• Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1299/2024, Rep. n.1853/2024, resa dal
Tribunale di Pavia, all'esito del procedimento R.G. n. 161/2020, in data 24 settembre
2024, pubblicata in data 26 settembre 2024 e notificata in data 27 settembre 2024: - dichiarare l'intervenuta adesione/acquiescenza al testamento, con conseguente rigetto di ogni avversa domanda avanzata dagli attori;
- rigettare ogni domanda avanzata dagli appellati in quanto infondata in fatto ed in diritto sia in punto an che in punto quantum;
in ogni caso, rigettare con dichiarazione espressa, la domanda di indegnità avanzata da questi attori nei confronti solo di e ed anche, sempre Parte_1 Parte_3
con dichiarazione espressa, la domanda di rendiconto avanzata solo nei confronti di
Parte_1
- nel merito, in denegata ipotesi subordinata, - qualora il testamento impugnato fosse ritenuto nullo, annullabile o illegittimo, ordinare la riduzione delle singole quote immobiliari di ciascuno degli attori in primo grado oggi gravanti sul compendio immobiliare caduto in successione riconoscendo contestualmente a favore della Pt_3
la propria quota di proprietà su tali beni immobili spettante al coniuge sopravvissuto, con conseguente revoca di tutti gli atti già spontaneamente resi tra queste parti e con addebito delle ingenti spese sostenute e conseguenti agli attori medesimi (ndr. attori in primo grado). In ogni caso, anche in tale ipotesi rigettare con dichiarazione espressa, la domanda di indegnità avanzata da questi attori nei confronti di e di Parte_1
ed anche, sempre con dichiarazione espressa, rigettare la domanda di Parte_3
rendiconto avanzata solo nei confronti di Parte_1
- in ulteriore, denegato estremo subordine, accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in atto, che la somma di €.226.662,54 corrisponde a spese anticipate da per la comunione ereditaria. Parte_3
pagina 3 di 22 Assegnare pertanto tale ultimo importo di €.226.662,54 a in via Parte_3
esclusiva dichiarando che alla stessa va restituito.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si ribadiscono le conclusioni in via istruttoria del merito, (memorie istruttorie ex articolo
183, comma 6, c.p.c. nn. 2 e 3) e precisamente “Senza inversione dell'onere, sempre richiamato l'art. 2697 cc che risulta e rimane in capo a questi attori, i convenuti chiedono l'ammissione di prova orale sui seguenti capitoli: 1) Vero che Testimone_1
ha sempre manifestato la volontà di formulare testamento che salvaguardasse l'ingente patrimonio costituito con la moglie? 2) Vero che ha sempre manifestato Testimone_1
la volontà di disporre dei suoi beni? 3) Vero che ha sempre manifestato Testimone_1
di voler evitare che alla sua morte la successione legittima attribuisse, indifferentemente, il suo patrimonio tra i numerosi familiari? 4) Vero che, data la numerosità dei figli, ha sempre manifestato la propria volontà di proteggere la moglie ? 5) Testimone_1
Vero che ha sempre manifestato la volontà di integrare l'entità della Testimone_1
quota da lasciare al figlio ? 6) Vero che il testamento olografo , pubblicato in Pt_1
data 09/02/2010 come da doc. n. 2 che viene rammostrato al teste, rispecchia con precisione le effettive volontà di ? 7) Vero che ha sempre Testimone_1 Testimone_1
riferito ai figli che i risparmi di famiglia provenivano da terreni di comune proprietà con la moglie, acquistati dai medesimi con fatica e sacrifici ? 8) Vero che Testimone_1
esortava spesso i figli al risparmio e ad una vita parca e modesta ? 9) Vero che comunque la famiglia è sempre stata una famiglia patriarcale ? 10) Vero che Tes_1
ritenne utile , conosciuta la propria malattia, che la moglie disponesse Testimone_1
della liquidità e che i figli ottenessero da subito la quota delle sue numerose comproprietà immobiliari ? 11) Vero che , conosciuta la propria malattia Testimone_1
, chiese subito di vedere il Notaio ? 12) Vero che confermò Per_1 Testimone_1
al medesimo la propria intenzione di fare testamento ? 13) Vero che , Testimone_1
durante la sua breve malattia, mai perse la lucidità ? 14) Vero che ha Testimone_1
pagina 4 di 22 sempre manifestato la propria gratitudine ad che, sin da ragazzo , ha prestato la Pt_1
propria personale collaborazione senza alcun ricavo economico personale ? 15) Vero che ha sempre riferito alla moglie e a tutti i figli che , per l'opera Testimone_1 Pt_1
prestata nell'Azienda, sarebbe stato ricompensato in sede ereditaria ? 16) Vero che ha comunicato a tutti i figli l'esistenza della procure bancarie sempre Testimone_1
rilasciate ad ? 17) Vero che in banca , per i genitori, si recava sempre e Pt_1 Pt_1
la circostanza non era un mistero per nessuno? 18) Vero che mai ha Testimone_1
nascosto ai propri familiari la procura generale rilasciata al figlio nel febbraio Pt_1
2009 che viene rammostrata al teste ( cfr. doc. 14 ) ? 17) Vero che non appena conosciuta la propria malattia che in breve tempo lo portò alla morte, Testimone_1
comunicò ai figli l'intenzione di fare testamento ? 18) Vero che pochi giorni prima della morte , consegnò ad alla presenza di , una Testimone_1 Pt_1 Controparte_2
busta chiusa ? 19) Vero che , con frequenza ripetuta , chiamava nella Testimone_1
propria stanza ? 20) Vero che durante la sua breve malattia , ha Pt_1 Testimone_1
fatto presente ai figli , di prendersi cura della mamma ? 21) Vero che spesso Tes_1
, sia prima che durante la propria malattia, precisava ai figli che la sua fortuna era
[...]
stata quella di avere sposato 22) Vero che si è Parte_3 Parte_3
presa cura dei numerosi figli, ma contribuì anche allo sviluppo dell Parte_4
allevando, con propria esclusiva cura , un ampio pollaio ed anche , personalmente, per numerosi anni, curò personalmente l'irrigazione degli vasti campi coltivati ? 23 ) Vero che ha condotto , la propria Azienda Agricola sempre con l'ausilio del Testimone_1
figlio che sin da ragazzo ha condiviso con il padre ogni scelta operativa ed Pt_1
economica per la conduzione della cascina? 24) Vero che , anche da ragazzo, Pt_1
mai si allontanava dalla cascina e dall , neppure per le vacanze estive Parte_4
? 25) Vero che , conosciuta la propria malattia , chiese ripetutamente ad Testimone_1
, anche in presenza degli altri figli e familiari , l'eventuale aiuto , in mancanza Pt_1
propria, a disporre del proprio patrimonio? 26) Vero che e Testimone_1 Parte_3
pagina 5 di 22 avevano manifestato apertamente la loro comune volontà di preservare il Pt_3
patrimonio , tra loro completamente comune , per i figli ? 27 ) Vero che , Testimone_1
preoccupato per la sopravvivenza dell'anziana moglie, ha più volte manifestato e ripetuto ai figli e ai familiari che a favore della stessa sarebbe stata destinata la maggior quota del comune patrimonio affinché la medesima lo preservasse per i figli ? 28) Vero che i coniugi sono sempre stati in regime di comunione dei beni ? 29) Vero che il Tes_1
regime di separazione fu scelto da questi coniugi solo nel maggio del 2007 ed in relazione all'acquisto di un terreno per opportunità fiscale , come dai doc.
6-7 che viene rammostrato al teste ? 30 ) Vero che dal maggio del 2007 comunque i coniugi mantennero i comuni beni così come risultavano già intestati ? 31) Vero che Tes_1
ha sempre versato mensilmente una somma in contanti alla moglie per le
[...]
necessità della famiglia ? 32) Vero che , comunque provvedeva Testimone_1
direttamente o con l'aiuto del figlio , alle spese delle utenze di tutta la cascina, Pt_1
comprese quelle relative ai servizi utili all ? 33) Vero che ancora oggi Parte_4
l' svolge la propria attività contabile e commerciale presso l'abitazione Parte_4
della mamma e del figlio ? 34) Vero che versava mensilmente in Pt_1 Testimone_1
contanti uno stipendio ai propri figli ad eccezione del figlio che viveva con i Pt_1
genitori ? 35) Vero che tutti i mesi, a fine mese , mandava in banca Testimone_1
a prelevare in contanti tutti gli stipendi dei fratelli, le somme destinate Pt_1
mensilmente alla madre per la gestione familiare e anche le somme per i pagamenti delle bollette relative alle utenze di tutta la cascina , come recato dal documento n. 45 che viene rammostrato al teste ? 36) Vero che tutti i figli maschi, occupati nell Pt_4
, pur morto il padre , hanno sempre ottenuto in contanti lo stipendio dal fratello
[...]
? 37) Vero che ancora oggi , e Pt_1 Parte_2 Controparte_3 CP_4
ricevono a fine mese dal fratello , l'importo in contanti di € 1.900,00/ €.
[...] Pt_1
? 38) Vero che dalla morte del padre , tutti gli anni e a fine anno, , CP_5 Parte_2
e ricevono , oltre all'importo di €. 2.000,00 Controparte_3 Controparte_4
pagina 6 di 22 relativo al mese di dicembre, anche l'importo di € 5.000,00 come da assegni che vengono rammostrati al teste ( cfr. doc. 43) ? 39) Vero che tutti gli oneri dell Pt_4
e della cascina , alla morte di furono comunque onorati , senza
[...] Testimone_1
rinvii, ritardi o dilazioni dal figlio ? 40) Vero che , con le somme a lui Pt_1 Pt_1
destinate dal padre , nel gennaio / febbraio e marzo 2010 ha provveduto a tutti i pagamenti necessari e all'epoca maturati come risulta dal doc. 40 che viene rammostrato al teste ? 41) Vero che , ancora oggi , versa in contanti alla madre ogni mese e a Pt_1
fine mese, l'importo di € 1.200,00 per la conduzione della cascina ? 42) Vero che sino all'anno 2016 mai ha ottenuto dall somme a titolo Parte_3 Parte_4
di affitto, neppure per la concessione in uso della sua comproprietà ( 50% ) ? 43) Vero che nel 2016 ed in conseguenza delle insistenti richieste economiche di Controparte_3
e di il figlio eseguì i conguagli a favore della madre,
[...] Controparte_4 Pt_1
come dal conto economico che si rammostra al teste ( cfr. doc. 47) ? 44) Vero che la somma di € 33.000,00 che La ha riconosciuto a favore della Parte_5
per la comproprietà esclusiva della medesima ( 50% ) è importo sottostimato in Pt_3
relazione alla vastità dei terreni in uso alla medesima? 45) Vero che Parte_5
solo dal 2016 anche percepisce una quota mensile dall Parte_1 Parte_4
mediante prelievo unico e complessivo eseguito dallo stesso a fine mese per sé e per i fratelli ? 46) Vero che il cantiere per la costruzione delle Ville di Zelo comportò azione giudiziaria a questi eredi come da documenti che vengono rammostrati al teste ( cfr. doc.
24; 25; 26; 27; 29; 33; 34; 37) ? 47) Vero che nel novembre 2009 TA contestò i ricavi delle vendite dei terreni eseguiti dai coniugi nel corso dell'anno 2006 come Tes_1
da documento che si rammostra al teste ( cfr. doc. 36) ; 48) Vero che l'esecuzione promossa da TA comportò l'impugnativa dell'accertamento avanti la
Commissione Provinciale Tributaria di Milano come da documento 35 che viene rammostrato al teste ? 49) Vero che le spese relative a tale impugnativa furono sostenute da come da documento 37 che viene rammostrato al teste;
50) Parte_3
pagina 7 di 22 Confermo i pagamenti eseguiti dalla famiglia e recati dai documenti 26bis - 27 – Tes_1
13 - 28 – 29 – 30 – 31 – 32 -33 – 34 – 37 – 38 – 39 – 16 - 17 – 40 – 41 – 42 – 43 – 45 che vengono rammostrati al teste;
Nell' impossibilità reale poi di dare prova documentale integrale della provenienza dei denari di sua esclusiva proprietà , risultando decorso il termine decennale di conservazione dei documenti anche presso l'Istituto di credito ( art. 2220 cc e art. 119 TUB ) , la convenuta a fronte della contestazione Pt_3
in merito operata dagli attori , è costretta a chiedere l'ammissione della seguente ulteriore prova orale 51) Vero che tra il maggio ed il luglio 2006 i coniugi Tes_1
decisero di vendere a alcuni terreni tra loro in comproprietà , in quanto divenuti CP_6
edificabili ? 52 ) Vero che il ricavato delle indicate vendite fu depositato, su accordo dei coniugi, sul conto corrente Fideuram intestato solo al marito, come da Testimone_1
documenti che vengono rammostrati al teste ( cfr. doc. 46 ) ? 53) Vero che anche le somme ricavate dalla vendita eseguita dai coniugi nel maggio del 2006 , come da Tes_1
atto che viene rammostrato al teste (cfr.doc. 9 ) furono depositate sul conto Fideuram intestato ad 54) Vero che all'epoca di tali depositi , i coniugi erano in Testimone_1
comunione dei beni ? 55) Vero che , in occasione di un acquisto eseguito nel maggio del
2007 ( cfr. doc . 6 che si rammostra al teste ), i coniugi per opportunità fiscale, decisero di modificare il loro regime patrimoniale adottando il regime di separazione dei beni ( come da doc. 7 che si rammostra al teste ) ? 56) Vero che l'atto di separazione dei beni fu reso dal Notaio contestualmente alla vendita del 28/6/2007 Controparte_7
come da documenti che mi vengono rammostrati ( cfr. doc. 6 e doc. 7) ? 57) Vero che per questi coniugi il regime di separazione dei beni fu sempre e solo una formalità ? 58)
Vero che , unico intestatario del conto corrente Fideuram su cui vennero Testimone_1
depositati i comuni denari, asseriva e riconosceva che i medesimi erano di comune proprietà al 50% con la moglie , essendo gli stessi i ricavi di vendite di proprietà comuni e cointestate ? 59) Vero che ha sempre evidenziato e ricordato ai figli la Testimone_1
comproprietà dei propri risparmi con la moglie, pur non riferendo ai medesimi l'entità pagina 8 di 22 dei depositi ? 60) Vero che , conosciuta la propria malattia , riferì ai figli Testimone_1
la necessità di restituire i denari al coniuge , pur senza indicarne l'entità ? Si indica a teste , a prova diretta su tutti i capitoli resi , , residente in [...], Tes_2
Cascina Tosa 1 ; Si indicano a teste solo sui capitoli 10 – 11 – 12 - 29 – 55 - 56: Notaio
, Gall. Europa 4 – Abbiategrasso, Controparte_7
Dott. c/o Notaio , Europa 4 – Persona_2 Per_1 Per_3
Abbiategrasso; Si chiede altresì l'ammissione dei testi indicati alla prova contraria , sui capitoli avversi che saranno eventualmente ammessi;
Si chiede altresì l'ammissione dell'interpello degli attori su tutti i capitoli innanzi dedotti;
Si chiede poi adeguata CTU tesa ad accertare e a verificare gli esatti valori di tutti i cespiti caduti in successione , così come recati dalla Dichiarazione in atti , tesa a valutare l'entità di questo reale patrimonio all'epoca dell'apertura della successione. L' indicato accertamento va ad imporsi al fine di procedere all'esatto valore delle quote riservate e già ottenute da
[...]
e da , tenuto conto della manifestata volontà del Controparte_3 Controparte_4
defunto , della documentazione tutta resa a disposizione di questo Giudicante e della regolarità formale degli assegni contestati dagli attori , oltre che delle passività riconducibili alla massa ereditaria;
Si chiede poi adeguata e specifica CTU tesa ad accertare il valore effettivo dell' in questione all'epoca dell'apertura Parte_4
della successione , tenuto conto del valore effettivo dei terreni alla medesima concessi in uso e con contestuale valorizzazione dei canoni di affitto dall' dovuti Parte_4
ai proprietari/usufruttuari dei medesimi. In denegata ipotesi , per tuziorismo ed in subordine ad evitare comunque non credute decadenze, qualora si imponesse l'individuazione dell'entità delle quote di questi eredi in ipotesi di successione legittima
, disporre che il CTU tenga conto dell'effettiva proprietà dei beni caduti solo formalmente in successione e dei debiti tutti confermati riconducibili alla massa ereditaria” - Opposta è allo stato ogni richiesta istruttoria degli attori in primo grado per tutti i motivi esposti in atto ed in particolare sono opposte le richieste di CTU per come pagina 9 di 22 formulate, atteso che la verifica mediante i Consulenti non possono sopperire all'onere di prova che risulta riconducibile agli attori in primo grado.
-Opposta espressamente è anche la richiesta di produzione degli estratti conto bancari svolta a carico di atteso che la documentazione qui richiesta è relativa a Parte_1
c/c intestato al de cuius e dunque è disponibile agli attori in primo grado che ne sono eredi;
-Opposta è infine, perlomeno allo stato, anche la richiesta di prova orale dedotta dagli attori in primo grado, che non appare utile;
In subordine, sin da ora è richiesta la prova contraria sui capitoli avversi eventualmente ammessi;
Rimane contestata espressamente ogni produzione avversa se diversa, per forma o contenuto, dalla produzione qui eseguita o richiamata da questi convenuti. In particolare sono espressamente contestati i documenti resi dagli attori in primo grado ai n.13; 17; 18; 19;
21. Salvo ogni diritto di merito e di rito. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa
Per Controparte_1
come rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe, riservandosi
[...]
ogni ulteriore difesa, deduzione ed argomentazione di merito nei termini di legge, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi tutti indicati nella narrativa della comparsa di costituzione e nei propri precedenti scritti difensivi, previa ogni declaratoria del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, alla luce dell'intervenuta desistenza sulla richiesta di sospensione ex art. 283-351 c.p.c., voglia così giudicare: Nel merito: - rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondato, per tutte le ragioni esposte in atti, confermando
Per Controparte_2
pagina 10 di 22 come rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe, Controparte_2
riservandosi ogni ulteriore difesa, deduzione ed argomentazione di merito nei termini di legge, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi tutti indicati nella narrativa della comparsa di costituzione e nei propri precedenti scritti difensivi, previa ogni declaratoria del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, alla luce dell'intervenuta desistenza sulla richiesta di sospensione ex art. 283-351 c.p.c., voglia così giudicare: Nel merito: - rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondato, per tutte le ragioni esposte in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata, con ogni opportuna declaratoria di legge.
Per e Controparte_3 Controparte_4
Piaccia alla Corte d'appello ecc.ma adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: rilevata la carenza, per le motivazioni in narrativa dedotte, di ius postulandi in capo ai procuratori degli appellanti, disporre la rinnovazione degli atti processuali viziati a causa del loro compimento in assenza della costituzione di un autonomo difensore per ciascuno degli appellanti;
dichiarare inammissibile per le motivazioni in narrativa dedotte, l'appello presentato dal
Sig. per carenza di interesse ad impugnare e parzialmente Parte_2
inammissibile l'appello presentato dalla signora e dal sig. Parte_3 Pt_1
per carenza di interesse ad impugnare;
[...]
nel merito: rigettare l'appello avverso la sentenza n. 1299/2024, emessa dal Tribunale di
Pavia il 24/09/2024 e depositata in data 26/09/2024, per le motivazioni in narrativa dedotte, confermando l'impugnata sentenza.
Spese e compensi rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 11 di 22 1. Il presente giudizio trae origine dalla successione ereditaria che si è aperta alla morte di deceduto il 28 gennaio 2010 e che ha interessato, quali chiamati Testimone_1
all'eredità, la moglie, e i sei figli, , , Parte_3 CP_3 CP_4 Pt_1
, e Parte_2 CP_2 CP_1
2. aveva redatto testamento olografo del seguente tenore: “25-01-2010 Testimone_1
lascio ai miei figli i beni in mio possesso, il cui usufrutto andrà a mia moglie.
”. Testimone_1
3. Cadevano così in successione l'azienda agricola, denominata “ ” con Testimone_1
sede in Albairate Cascina Tosa, disponibilità liquide per euro 17.886,02 quale saldo attivo di conto corrente e un cospicuo patrimonio immobiliare che - in esecuzione della disposizione testamentaria di cui sopra - venivano gravati da usufrutto a favore di con attribuzione della quota ereditaria in nuda proprietà ai soli figli. Parte_3
4. Dopo l'apertura della successione e venivano Controparte_3 Controparte_4
a sapere che il fratello (legittimato ad operare sui conti correnti del de cuius in Pt_1
virtù di delega conferitagli per la gestione dell'azienda agricola di famiglia) in prossimità della morte del padre aveva con più operazioni prelevato ingenti somme di denaro a favore di se stesso e della madre.
In particolare, dagli estratti conti bancari emergeva che in data 18 gennaio 2010 era stato tratto un assegno di euro 400.000,00 a favore di ed uno di pari Parte_3
importo a favore di il successivo 21 gennaio 2010 era stato emesso un Parte_1
secondo assegno a favore di dell'importo di euro 4.490.000,00; in Parte_3
pari data, erano stati venduti titoli per euro 54.262,86 e contestualmente veniva emesso un ulteriore assegno circolare dell'importo di euro 59.400,00 in favore di Pt_1
[...]
pagina 12 di 22 5. Con atto di citazione notificato in data 03-09.01.2020 i fratelli Controparte_3
e agivano in giudizio davanti al Tribunale di Pavia nei confronti della Controparte_4
madre e degli altri fratelli chiedendo tra l'altro – per quanto ancora di rilievo in questo giudizio - di dichiarare la nullità e/o illegittimità dei predetti trasferimenti di denaro, condannando e a restituire i suddetti importi in favore Parte_1 Parte_3
della massa e di procedere alla divisione parziale del patrimonio ereditario.
6. All'esito del giudizio il Tribunale così statuiva:
- dichiarava nulli i predetti trasferimenti di denaro, qualificandoli come donazioni nulle per difetto di forma;
- accertava che i figli avevano assunto la qualità di eredi di e che alla Testimone_1
madre era stato attribuito l'usufrutto vitalizio generale sui beni ereditari;
- accoglieva la domanda di divisione parziale dei beni ereditari (limitatamente alle sole somme di denaro oggetto delle operazioni contestate);
- attribuiva a ciascuno dei figli, in acconto sulle rispettive quote ereditarie, gravate da usufrutto in favore della madre, l'importo di euro 891.566,66, salva la decurtazione della somma di euro 429.000,00, già indebitamente incamerata da a cui Parte_1
attribuiva la minor somma di euro 432.166,66;
- accertava che l'importo complessivo di € 5.349.400,00, al valore nominale, era ricompreso quale diritto di credito nell'asse ereditario relitto di Testimone_1
- condannava a restituire alla massa il complessivo importo di € Parte_1
459.400,00 in linea capitale;
- condannava a restituire alla massa il complessivo importo di € Parte_3
4.890.000,00 in linea capitale.
7. Avverso tale sentenza hanno proposto congiunto atto d'appello Parte_1
e per i motivi che saranno di seguito Parte_2 Parte_3
esaminati. pagina 13 di 22 8. e si Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2 CP_1
sono costituiti in giudizio insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza del 15 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza lamentando che il primo Giudice abbia erroneamente qualificato gli atti di liberalità eseguiti, su espressa indicazione del de cuius, a favore di e come Parte_3 Parte_1
“donazioni tipiche ad esecuzione indiretta di non modico valore”.
Sostengono in particolare che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato in modo unitario e complessivo le disposizioni operate, anziché analizzarle separatamente, così incorrendo nell'errore di considerare “non modici” i tre trasferimenti di denaro, rispettivamente di euro 400.000,00 in favore di e di euro 400.000,00 Parte_3
e 59.400,00 in favore di Parte_1
10. Con il secondo motivo di appello lamentano che il primo Giudice abbia erroneamente qualificato la disposizione attributiva dell'usufrutto generale in favore di a titolo di legato, anziché a titolo di erede, al pari dei figli. Parte_3
Lamentano al riguardo che il Tribunale abbia male interpretato il contesto in cui è stato redatto il testamento omettendo di considerare “la mentalità e la cultura tradizionalmente patriarcale del “de cuius” e la volontà di rendere il più agevole possibile il “passaggio generazionale ai figli dell'azienda agricola, in cui il “de cuius” aveva speso gran parte, se non tutta, la propria vita lavorativa”.
pagina 14 di 22 11. Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza per aver erroneamente applicato al caso di specie l'art. 1002, comma 4, c.c.
Deducono infatti che il primo Giudice, dopo aver applicato al caso in esame la fattispecie normativa che disciplina l'usufrutto di crediti, abbia erroneamente concluso che nel possesso della somma di euro 4.890.000,00 al momento della Parte_3
costituzione dell'usufrutto, debba restituire il predetto importo in quanto non ha effettuato l'inventario e non ha prestato garanzia, secondo quanto prevede l'art. 1002, comma 4, c.c.
Rilevano invece che solo all'esito del giudizio di primo grado la signora ha Pt_3
appreso che le somme oggetto delle donazioni sarebbero oggetto di usufrutto testamentario e che inoltre l'articolo 1002 c.c. non prevede un termine entro il quale l'usufruttario deve fare l'inventario e prestare idonea garanzia.
12. Gli appellati hanno eccepito, preliminarmente:
- la carenza di interesse ad impugnare da parte di e di Parte_2
Parte_3
- la presenza di un conflitto di interessi tra i vari impugnanti, in quanto la posizione di e i quali hanno concluso chiedendo che alla signora Pt_2 Parte_1
venga riconosciuta la qualità di erede, si pone in conflitto di interessi con Pt_3
la loro rispettiva posizione di eredi;
sostengono, di conseguenza, che sia inammissibile la costituzione in giudizio degli appellanti a mezzo dello stesso procuratore e che il difensore degli appellanti difetti dello ius postulandi.
13. Gli appellanti hanno replicato all'avversa eccezione depositando una dichiarazione di acquiescenza, datata 1° marzo 2024, con la quale hanno dichiarato di non avere nulla reciprocamente a pretendere in relazione alla causa istruita avanti al Tribunale di Pavia.
pagina 15 di 22 Ritengono pertanto che in virtù della dichiarazione di acquiescenza sia venuto meno il conflitto di interessi.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
14. L'eccezione di carenza di interesse ad impugnare è fondata con riferimento alla posizione di Parte_2
L'interesse ad impugnare, infatti, presuppone che sia ravvisabile nei confronti della parte impugnante una situazione di soccombenza, non sussistente nel caso dell'odierno impugnante, in quanto con la pronuncia di primo grado il Tribunale non ha ravvisato la soccombenza di e dal momento che Parte_2 CP_1 Controparte_2
il loro coinvolgimento in giudizio è avvenuto in forza del litisconsorzio necessario sussistente in materia di impugnazione di testamenti e di scioglimento della comunione, tanto è vero che ha compensato nei loro confronti le spese di lite.
15. Sussiste, invece, l'interesse ad impugnare da parte di ed Parte_3 Pt_1
essendo gli stessi rimasti soccombenti in relazione alle domande, proposte nei
[...]
loro confronti, dirette a recuperare all'asse ereditario le somme sottratte dal patrimonio del de cuius.
16. Non è ravvisabile, invece, il paventato conflitto di interessi tra e Parte_3
in quanto sin dal giudizio di primo grado i predetti impugnanti, Parte_1
costituiti con un unico difensore, hanno svolto difese unitarie, sostenendo congiuntamente la validità nei confronti della massa ereditaria dei trasferimenti di denaro, rispettivamente effettuati a loro favore dal de cuius.
17. In relazione al primo motivo d'appello si osserva quanto segue.
pagina 16 di 22 Preliminarmente deve rilevarsi che gli appellanti non hanno impugnato la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato l'invalidità del trasferimento della somma di euro
4.890.000,00, effettuata in favore di sicché su questo punto si è Parte_3
formato il giudicato.
18. Le argomentazioni svolte da e volte a sostenere Parte_3 Parte_1
che i trasferimenti di denaro di euro 400.000,00 in favore di e di Parte_3
complessivi euro 459.400,00 in favore di sarebbero di modico valore Parte_1
sono infondate.
Invero occorre considerare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante, di tal che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (così da ultimo Cass. pronuncia n. 3858/2020).
Orbene, nel caso di specie è indubbio che le donazioni di cui si controverte, oltre ad essere di importo oggettivamente rilevante, hanno sensibilmente inciso sul patrimonio del de cuius, dal momento che i trasferimenti di denaro effettuati nei giorni immediatamente antecedenti al decesso hanno contribuito a ridurre sensibilmente il patrimonio del de cuius, in quanto sui conti correnti di sono rimasti Testimone_1
appena 17.000,00 euro (v. risultanze CTU contabile) rispetto agli oltre 5,3 milioni di liquidità presenti prima delle contestate operazioni bancarie.
pagina 17 di 22 Né le singole disposizioni possono essere valutate singolarmente perché, essendo state effettuate in un brevissimo arco di tempo da in virtù della delega Parte_1
conferitagli ad operare sui conti correnti del de cuius, in favore di se stesso e della madre, costituiscono esecuzione di un'operazione unitaria, priva di causa giustificativa.
19. Si reputa infondato anche il secondo motivo d'appello, con il quale gli appellanti sostengono che deve essere riconosciuta erede, al pari dei figli. Parte_3
Invero il Tribunale, nel qualificare l'attribuzione per testamento dell'usufrutto generale quale attribuzione a titolo particolare, ha seguito l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1557/2010; Cass. n. 13868/2018; Cass. n.
33011/2023; ma v. anche Cass. n. 23090/2023) che ha inteso superare il contrario indirizzo seguito dalla giurisprudenza richiamata da parte appellante.
Procedendo poi all'esame della scheda testamentaria, correttamente condotta secondo i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., il Giudice di prime cure ha ritenuto, con argomentazioni esenti da censura, che l'espressione “lascio ai miei figli i beni in mio possesso” non possa essere valutata disgiuntamente da quella immediatamente successiva “il cui usufrutto andrà a mia moglie”, sicché ha ravvisato “la volontà del testatore di far succedere immediatamente tutti i figli quali eredi nell'universalità indistinta dei beni costituenti il suo patrimonio (da qui la coniugazione al presente,
“lascio”), attribuendo alla moglie lo specifico ed unico diritto di usufrutto per la residua durata della sua vita, sebbene riferito a tutti i beni ereditari (da qui la congiunzione al futuro, “andrà”).
Da ciò si evince chiaramente, quindi, che l'attribuzione patrimoniale conferita a abbia natura di attribuzione a titolo particolare e, precisamente, di Parte_3
legato in sostituzione di legittima.
pagina 18 di 22 20. In relazione al terzo motivo d'appello, con il quale gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato a restituire alla Parte_3
massa ereditaria la somma capitale di euro 4.890.000,00, si osserva quanto segue.
21. La pronuncia impugnata ha statuito che i trasferimenti di denaro, effettuati dal de cuius prima del decesso e dichiarati nulli, rappresentano crediti del medesimo, quindi, da ritenersi facenti parte del relitto ereditario. Ha quindi affermato che “(anche) sulle somme di denaro che si è accertato appartenere alla massa concorrono diritti tra loro distinti: la nuda proprietà degli eredi per le quote a ciascuno spettanti e l'usufrutto generale e vitalizio in favore della legataria”.
Ciò comporta, secondo la pronuncia impugnata, che il legato di usufrutto universale, previsto dal testamento a favore della signora si estenda anche a detti Parte_3
crediti.
Così inquadrata la fattispecie, il primo Giudice ha richiamato l'art. 1000 c.c. “norma che, nel regolare la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato da usufrutto, prevede che l'usufruttuario abbia illimitata facoltà di godimento dei frutti del credito, ossia degli interessi che costituiscono oggetto di diritto esclusivo dell'usufruttuario (e solo da questi riscossi), il quale diventa quindi immediatamente unico proprietario delle somme ricevute con facoltà di disporne e di cederle a terzi”.
Ha ritenuto poi che “l'usufruttuario, però, non può conseguire il possesso del bene oggetto del suo diritto, se prima non ha adempiuto agli obblighi relativi alla redazione dell'inventario e alla prestazione di idonea garanzia (art. 1102 c.c., comma 4)”.
Di conseguenza ha concluso che “la restituzione della sorte capitale sia esigibile dagli eredi e non ostacolata dall'esistenza dell'usufrutto, in quanto la convenuta, ancora prima dell'apertura della successione testamentaria, è stata immessa nella disponibilità delle dette somme di denaro facenti capo al “de cuius” e ne ha mantenuto il possesso, in
pagina 19 di 22 qualità di usufruttuaria, senza tuttavia aver redatto l'inventario e, soprattutto, senza aver mai prestato idonea garanzia in vista della (futura) restituzione al termine dell'usufrutto”.
22. Gli appellanti hanno impugnato la pronuncia, lamentando che il Tribunale, disponendo l'attribuzione delle somme agli eredi con la previsione, in capo alla signora della mera percezione dei frutti derivanti da dette somme, senza che la stessa Pt_3
possa autonomamente disporne a fine di ottenere dalle stese la maggior utilità possibile, comprime il diritto di usufrutto lasciato in eredità a dal de cuius, di Parte_3
fatto svuotandolo di ogni contenuto.
Ritengono inoltre che le donazioni siano state eseguite prima della morte, motivo per cui, al momento dell'apertura della successione, dette somme non erano cadute in successione, sicché non dovevano neppure essere inventariate.
Sostengono infine che il primo Giudice avrebbe dovuto dare un congruo termine affinché potesse redigere l'inventario e prestare idonea garanzia. Parte_3
23. Le doglianze sono infondate per i seguenti motivi.
Invero, occorre innanzi tutto premettere che la qualificazione dell'usufrutto, operata dal
Giudice di prime cure come usufrutto di crediti non è stata censurata, sicché le argomentazioni di parte appellante, volte a sostenere che l'attribuzione del capitale agli eredi viene a svuotare di contenuto il diritto di usufrutto attribuito a Parte_3
appaiono inammissibili, perché inidonee a censurare l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice.
Per il resto, occorre considerare che il Giudice di prime cure, dopo aver qualificato, con pronuncia non impugnata, la fattispecie in esame quale usufrutto di crediti, ha correttamente applicato al caso di specie la previsione di cui all'art. 1002 u.c. c.c., in pagina 20 di 22 base al quale l'usufruttuario, prima di poter apprendere e disporre delle somme di denaro oggetto di usufrutto, deve redigere l'inventario e fornire garanzia a tutela del diritto dei nudi proprietari.
Di conseguenza, del tutto correttamente il Tribunale ha concluso che la restituzione della sorte capitale sia immediatamente esigibile dagli eredi, in quanto “la convenuta, ancora prima dell'apertura della successione testamentaria, è stata immessa nella disponibilità delle dette somme di denaro facenti capo al “de cuius” e ne ha mantenuto il possesso, in qualità di usufruttuaria, senza tuttavia aver redatto l'inventario e, soprattutto, senza aver mai prestato idonea garanzia in vista della (futura) restituzione al termine dell'usufrutto” (così sentenza impugnata).
Né può ritenersi che le somme di denaro qui contestate debbano essere escluse dall'inventario, dal momento che – diversamente da quanto sostiene parte appellante - si tratta di donazioni nulle e prive di effetti nei confronti della massa ereditaria.
Sono prive di rilievo le ulteriori argomentazioni svolte dall'appellante nei suoi atti difensivi, volte ad evidenziare che ha dato esecuzione alla sentenza di Parte_3
primo grado, fornendo idonea garanzia ai figli, attraverso la stipulazione di polizze assicurative in loro favore e incaricando un Notaio di redigere l'inventario dei beni del de cuius, in quanto tali argomenti rilevano, eventualmente, in sede esecutiva.
24. In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
25. Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 142/2022, desunti dallo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di media complessità in quanto, come si evince dalle conclusioni rassegnate in atto pagina 21 di 22 d'appello, la pretesa oggetto del presente gravame è di oggettiva indeterminabilità in termini monetari.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_3 Parte_1
n. 1853/2024 resa dal Tribunale di Pavia in data 24 settembre 2024 e pubblicata il 26 settembre 2024 che, per l'effetto, conferma;
dichiara inammissibile l'appello proposto da per carenza di Parte_2
interesse ad impugnare;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali sostenute dalle parti appellate, che liquida, in favore di ciascuna di loro, in euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 29 aprile 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3034/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), elettivamente domiciliati in V.LE GARIBALDI, 5 VERCELLI C.F._3
presso lo studio dell'avv. RANDAZZO MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. RONCAROLO CHIARA giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 22 (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CP_1 C.F._4
SAN DAMIANO, 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MANCINI
TOMMASO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._5
in VIA SAN DAMANO 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BORLONE
LUIGI, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA nonché
(C.F. e Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA ASTI, 16 20149 C.F._7
MILANO presso lo studio dell'avv. SIMONE NORMA, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. FORTUNATO ELIO ENRICO ADRIANO giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n.
1299/2024 Rep. n. 1853/2024 emessa dal Tribunale di Pavia del 24 settembre 2024, pubblicata il 26 settembre 2024 e notificata il 27 settembre 2024 a mezzo PEC, in accoglimento del presente atto, previa conferma della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di controparte di nullità del testamento olografo in quanto infondata e conseguentemente dichiara assorbita (rigettandola) la domanda di indegnità
pagina 2 di 22 a succedere nei confronti di e escludendola, così Parte_3 Parte_1
pronunciare:
• Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1299/2024, Rep. n.1853/2024, resa dal
Tribunale di Pavia, all'esito del procedimento R.G. n. 161/2020, in data 24 settembre
2024, pubblicata in data 26 settembre 2024 e notificata in data 27 settembre 2024: - dichiarare l'intervenuta adesione/acquiescenza al testamento, con conseguente rigetto di ogni avversa domanda avanzata dagli attori;
- rigettare ogni domanda avanzata dagli appellati in quanto infondata in fatto ed in diritto sia in punto an che in punto quantum;
in ogni caso, rigettare con dichiarazione espressa, la domanda di indegnità avanzata da questi attori nei confronti solo di e ed anche, sempre Parte_1 Parte_3
con dichiarazione espressa, la domanda di rendiconto avanzata solo nei confronti di
Parte_1
- nel merito, in denegata ipotesi subordinata, - qualora il testamento impugnato fosse ritenuto nullo, annullabile o illegittimo, ordinare la riduzione delle singole quote immobiliari di ciascuno degli attori in primo grado oggi gravanti sul compendio immobiliare caduto in successione riconoscendo contestualmente a favore della Pt_3
la propria quota di proprietà su tali beni immobili spettante al coniuge sopravvissuto, con conseguente revoca di tutti gli atti già spontaneamente resi tra queste parti e con addebito delle ingenti spese sostenute e conseguenti agli attori medesimi (ndr. attori in primo grado). In ogni caso, anche in tale ipotesi rigettare con dichiarazione espressa, la domanda di indegnità avanzata da questi attori nei confronti di e di Parte_1
ed anche, sempre con dichiarazione espressa, rigettare la domanda di Parte_3
rendiconto avanzata solo nei confronti di Parte_1
- in ulteriore, denegato estremo subordine, accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in atto, che la somma di €.226.662,54 corrisponde a spese anticipate da per la comunione ereditaria. Parte_3
pagina 3 di 22 Assegnare pertanto tale ultimo importo di €.226.662,54 a in via Parte_3
esclusiva dichiarando che alla stessa va restituito.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si ribadiscono le conclusioni in via istruttoria del merito, (memorie istruttorie ex articolo
183, comma 6, c.p.c. nn. 2 e 3) e precisamente “Senza inversione dell'onere, sempre richiamato l'art. 2697 cc che risulta e rimane in capo a questi attori, i convenuti chiedono l'ammissione di prova orale sui seguenti capitoli: 1) Vero che Testimone_1
ha sempre manifestato la volontà di formulare testamento che salvaguardasse l'ingente patrimonio costituito con la moglie? 2) Vero che ha sempre manifestato Testimone_1
la volontà di disporre dei suoi beni? 3) Vero che ha sempre manifestato Testimone_1
di voler evitare che alla sua morte la successione legittima attribuisse, indifferentemente, il suo patrimonio tra i numerosi familiari? 4) Vero che, data la numerosità dei figli, ha sempre manifestato la propria volontà di proteggere la moglie ? 5) Testimone_1
Vero che ha sempre manifestato la volontà di integrare l'entità della Testimone_1
quota da lasciare al figlio ? 6) Vero che il testamento olografo , pubblicato in Pt_1
data 09/02/2010 come da doc. n. 2 che viene rammostrato al teste, rispecchia con precisione le effettive volontà di ? 7) Vero che ha sempre Testimone_1 Testimone_1
riferito ai figli che i risparmi di famiglia provenivano da terreni di comune proprietà con la moglie, acquistati dai medesimi con fatica e sacrifici ? 8) Vero che Testimone_1
esortava spesso i figli al risparmio e ad una vita parca e modesta ? 9) Vero che comunque la famiglia è sempre stata una famiglia patriarcale ? 10) Vero che Tes_1
ritenne utile , conosciuta la propria malattia, che la moglie disponesse Testimone_1
della liquidità e che i figli ottenessero da subito la quota delle sue numerose comproprietà immobiliari ? 11) Vero che , conosciuta la propria malattia Testimone_1
, chiese subito di vedere il Notaio ? 12) Vero che confermò Per_1 Testimone_1
al medesimo la propria intenzione di fare testamento ? 13) Vero che , Testimone_1
durante la sua breve malattia, mai perse la lucidità ? 14) Vero che ha Testimone_1
pagina 4 di 22 sempre manifestato la propria gratitudine ad che, sin da ragazzo , ha prestato la Pt_1
propria personale collaborazione senza alcun ricavo economico personale ? 15) Vero che ha sempre riferito alla moglie e a tutti i figli che , per l'opera Testimone_1 Pt_1
prestata nell'Azienda, sarebbe stato ricompensato in sede ereditaria ? 16) Vero che ha comunicato a tutti i figli l'esistenza della procure bancarie sempre Testimone_1
rilasciate ad ? 17) Vero che in banca , per i genitori, si recava sempre e Pt_1 Pt_1
la circostanza non era un mistero per nessuno? 18) Vero che mai ha Testimone_1
nascosto ai propri familiari la procura generale rilasciata al figlio nel febbraio Pt_1
2009 che viene rammostrata al teste ( cfr. doc. 14 ) ? 17) Vero che non appena conosciuta la propria malattia che in breve tempo lo portò alla morte, Testimone_1
comunicò ai figli l'intenzione di fare testamento ? 18) Vero che pochi giorni prima della morte , consegnò ad alla presenza di , una Testimone_1 Pt_1 Controparte_2
busta chiusa ? 19) Vero che , con frequenza ripetuta , chiamava nella Testimone_1
propria stanza ? 20) Vero che durante la sua breve malattia , ha Pt_1 Testimone_1
fatto presente ai figli , di prendersi cura della mamma ? 21) Vero che spesso Tes_1
, sia prima che durante la propria malattia, precisava ai figli che la sua fortuna era
[...]
stata quella di avere sposato 22) Vero che si è Parte_3 Parte_3
presa cura dei numerosi figli, ma contribuì anche allo sviluppo dell Parte_4
allevando, con propria esclusiva cura , un ampio pollaio ed anche , personalmente, per numerosi anni, curò personalmente l'irrigazione degli vasti campi coltivati ? 23 ) Vero che ha condotto , la propria Azienda Agricola sempre con l'ausilio del Testimone_1
figlio che sin da ragazzo ha condiviso con il padre ogni scelta operativa ed Pt_1
economica per la conduzione della cascina? 24) Vero che , anche da ragazzo, Pt_1
mai si allontanava dalla cascina e dall , neppure per le vacanze estive Parte_4
? 25) Vero che , conosciuta la propria malattia , chiese ripetutamente ad Testimone_1
, anche in presenza degli altri figli e familiari , l'eventuale aiuto , in mancanza Pt_1
propria, a disporre del proprio patrimonio? 26) Vero che e Testimone_1 Parte_3
pagina 5 di 22 avevano manifestato apertamente la loro comune volontà di preservare il Pt_3
patrimonio , tra loro completamente comune , per i figli ? 27 ) Vero che , Testimone_1
preoccupato per la sopravvivenza dell'anziana moglie, ha più volte manifestato e ripetuto ai figli e ai familiari che a favore della stessa sarebbe stata destinata la maggior quota del comune patrimonio affinché la medesima lo preservasse per i figli ? 28) Vero che i coniugi sono sempre stati in regime di comunione dei beni ? 29) Vero che il Tes_1
regime di separazione fu scelto da questi coniugi solo nel maggio del 2007 ed in relazione all'acquisto di un terreno per opportunità fiscale , come dai doc.
6-7 che viene rammostrato al teste ? 30 ) Vero che dal maggio del 2007 comunque i coniugi mantennero i comuni beni così come risultavano già intestati ? 31) Vero che Tes_1
ha sempre versato mensilmente una somma in contanti alla moglie per le
[...]
necessità della famiglia ? 32) Vero che , comunque provvedeva Testimone_1
direttamente o con l'aiuto del figlio , alle spese delle utenze di tutta la cascina, Pt_1
comprese quelle relative ai servizi utili all ? 33) Vero che ancora oggi Parte_4
l' svolge la propria attività contabile e commerciale presso l'abitazione Parte_4
della mamma e del figlio ? 34) Vero che versava mensilmente in Pt_1 Testimone_1
contanti uno stipendio ai propri figli ad eccezione del figlio che viveva con i Pt_1
genitori ? 35) Vero che tutti i mesi, a fine mese , mandava in banca Testimone_1
a prelevare in contanti tutti gli stipendi dei fratelli, le somme destinate Pt_1
mensilmente alla madre per la gestione familiare e anche le somme per i pagamenti delle bollette relative alle utenze di tutta la cascina , come recato dal documento n. 45 che viene rammostrato al teste ? 36) Vero che tutti i figli maschi, occupati nell Pt_4
, pur morto il padre , hanno sempre ottenuto in contanti lo stipendio dal fratello
[...]
? 37) Vero che ancora oggi , e Pt_1 Parte_2 Controparte_3 CP_4
ricevono a fine mese dal fratello , l'importo in contanti di € 1.900,00/ €.
[...] Pt_1
? 38) Vero che dalla morte del padre , tutti gli anni e a fine anno, , CP_5 Parte_2
e ricevono , oltre all'importo di €. 2.000,00 Controparte_3 Controparte_4
pagina 6 di 22 relativo al mese di dicembre, anche l'importo di € 5.000,00 come da assegni che vengono rammostrati al teste ( cfr. doc. 43) ? 39) Vero che tutti gli oneri dell Pt_4
e della cascina , alla morte di furono comunque onorati , senza
[...] Testimone_1
rinvii, ritardi o dilazioni dal figlio ? 40) Vero che , con le somme a lui Pt_1 Pt_1
destinate dal padre , nel gennaio / febbraio e marzo 2010 ha provveduto a tutti i pagamenti necessari e all'epoca maturati come risulta dal doc. 40 che viene rammostrato al teste ? 41) Vero che , ancora oggi , versa in contanti alla madre ogni mese e a Pt_1
fine mese, l'importo di € 1.200,00 per la conduzione della cascina ? 42) Vero che sino all'anno 2016 mai ha ottenuto dall somme a titolo Parte_3 Parte_4
di affitto, neppure per la concessione in uso della sua comproprietà ( 50% ) ? 43) Vero che nel 2016 ed in conseguenza delle insistenti richieste economiche di Controparte_3
e di il figlio eseguì i conguagli a favore della madre,
[...] Controparte_4 Pt_1
come dal conto economico che si rammostra al teste ( cfr. doc. 47) ? 44) Vero che la somma di € 33.000,00 che La ha riconosciuto a favore della Parte_5
per la comproprietà esclusiva della medesima ( 50% ) è importo sottostimato in Pt_3
relazione alla vastità dei terreni in uso alla medesima? 45) Vero che Parte_5
solo dal 2016 anche percepisce una quota mensile dall Parte_1 Parte_4
mediante prelievo unico e complessivo eseguito dallo stesso a fine mese per sé e per i fratelli ? 46) Vero che il cantiere per la costruzione delle Ville di Zelo comportò azione giudiziaria a questi eredi come da documenti che vengono rammostrati al teste ( cfr. doc.
24; 25; 26; 27; 29; 33; 34; 37) ? 47) Vero che nel novembre 2009 TA contestò i ricavi delle vendite dei terreni eseguiti dai coniugi nel corso dell'anno 2006 come Tes_1
da documento che si rammostra al teste ( cfr. doc. 36) ; 48) Vero che l'esecuzione promossa da TA comportò l'impugnativa dell'accertamento avanti la
Commissione Provinciale Tributaria di Milano come da documento 35 che viene rammostrato al teste ? 49) Vero che le spese relative a tale impugnativa furono sostenute da come da documento 37 che viene rammostrato al teste;
50) Parte_3
pagina 7 di 22 Confermo i pagamenti eseguiti dalla famiglia e recati dai documenti 26bis - 27 – Tes_1
13 - 28 – 29 – 30 – 31 – 32 -33 – 34 – 37 – 38 – 39 – 16 - 17 – 40 – 41 – 42 – 43 – 45 che vengono rammostrati al teste;
Nell' impossibilità reale poi di dare prova documentale integrale della provenienza dei denari di sua esclusiva proprietà , risultando decorso il termine decennale di conservazione dei documenti anche presso l'Istituto di credito ( art. 2220 cc e art. 119 TUB ) , la convenuta a fronte della contestazione Pt_3
in merito operata dagli attori , è costretta a chiedere l'ammissione della seguente ulteriore prova orale 51) Vero che tra il maggio ed il luglio 2006 i coniugi Tes_1
decisero di vendere a alcuni terreni tra loro in comproprietà , in quanto divenuti CP_6
edificabili ? 52 ) Vero che il ricavato delle indicate vendite fu depositato, su accordo dei coniugi, sul conto corrente Fideuram intestato solo al marito, come da Testimone_1
documenti che vengono rammostrati al teste ( cfr. doc. 46 ) ? 53) Vero che anche le somme ricavate dalla vendita eseguita dai coniugi nel maggio del 2006 , come da Tes_1
atto che viene rammostrato al teste (cfr.doc. 9 ) furono depositate sul conto Fideuram intestato ad 54) Vero che all'epoca di tali depositi , i coniugi erano in Testimone_1
comunione dei beni ? 55) Vero che , in occasione di un acquisto eseguito nel maggio del
2007 ( cfr. doc . 6 che si rammostra al teste ), i coniugi per opportunità fiscale, decisero di modificare il loro regime patrimoniale adottando il regime di separazione dei beni ( come da doc. 7 che si rammostra al teste ) ? 56) Vero che l'atto di separazione dei beni fu reso dal Notaio contestualmente alla vendita del 28/6/2007 Controparte_7
come da documenti che mi vengono rammostrati ( cfr. doc. 6 e doc. 7) ? 57) Vero che per questi coniugi il regime di separazione dei beni fu sempre e solo una formalità ? 58)
Vero che , unico intestatario del conto corrente Fideuram su cui vennero Testimone_1
depositati i comuni denari, asseriva e riconosceva che i medesimi erano di comune proprietà al 50% con la moglie , essendo gli stessi i ricavi di vendite di proprietà comuni e cointestate ? 59) Vero che ha sempre evidenziato e ricordato ai figli la Testimone_1
comproprietà dei propri risparmi con la moglie, pur non riferendo ai medesimi l'entità pagina 8 di 22 dei depositi ? 60) Vero che , conosciuta la propria malattia , riferì ai figli Testimone_1
la necessità di restituire i denari al coniuge , pur senza indicarne l'entità ? Si indica a teste , a prova diretta su tutti i capitoli resi , , residente in [...], Tes_2
Cascina Tosa 1 ; Si indicano a teste solo sui capitoli 10 – 11 – 12 - 29 – 55 - 56: Notaio
, Gall. Europa 4 – Abbiategrasso, Controparte_7
Dott. c/o Notaio , Europa 4 – Persona_2 Per_1 Per_3
Abbiategrasso; Si chiede altresì l'ammissione dei testi indicati alla prova contraria , sui capitoli avversi che saranno eventualmente ammessi;
Si chiede altresì l'ammissione dell'interpello degli attori su tutti i capitoli innanzi dedotti;
Si chiede poi adeguata CTU tesa ad accertare e a verificare gli esatti valori di tutti i cespiti caduti in successione , così come recati dalla Dichiarazione in atti , tesa a valutare l'entità di questo reale patrimonio all'epoca dell'apertura della successione. L' indicato accertamento va ad imporsi al fine di procedere all'esatto valore delle quote riservate e già ottenute da
[...]
e da , tenuto conto della manifestata volontà del Controparte_3 Controparte_4
defunto , della documentazione tutta resa a disposizione di questo Giudicante e della regolarità formale degli assegni contestati dagli attori , oltre che delle passività riconducibili alla massa ereditaria;
Si chiede poi adeguata e specifica CTU tesa ad accertare il valore effettivo dell' in questione all'epoca dell'apertura Parte_4
della successione , tenuto conto del valore effettivo dei terreni alla medesima concessi in uso e con contestuale valorizzazione dei canoni di affitto dall' dovuti Parte_4
ai proprietari/usufruttuari dei medesimi. In denegata ipotesi , per tuziorismo ed in subordine ad evitare comunque non credute decadenze, qualora si imponesse l'individuazione dell'entità delle quote di questi eredi in ipotesi di successione legittima
, disporre che il CTU tenga conto dell'effettiva proprietà dei beni caduti solo formalmente in successione e dei debiti tutti confermati riconducibili alla massa ereditaria” - Opposta è allo stato ogni richiesta istruttoria degli attori in primo grado per tutti i motivi esposti in atto ed in particolare sono opposte le richieste di CTU per come pagina 9 di 22 formulate, atteso che la verifica mediante i Consulenti non possono sopperire all'onere di prova che risulta riconducibile agli attori in primo grado.
-Opposta espressamente è anche la richiesta di produzione degli estratti conto bancari svolta a carico di atteso che la documentazione qui richiesta è relativa a Parte_1
c/c intestato al de cuius e dunque è disponibile agli attori in primo grado che ne sono eredi;
-Opposta è infine, perlomeno allo stato, anche la richiesta di prova orale dedotta dagli attori in primo grado, che non appare utile;
In subordine, sin da ora è richiesta la prova contraria sui capitoli avversi eventualmente ammessi;
Rimane contestata espressamente ogni produzione avversa se diversa, per forma o contenuto, dalla produzione qui eseguita o richiamata da questi convenuti. In particolare sono espressamente contestati i documenti resi dagli attori in primo grado ai n.13; 17; 18; 19;
21. Salvo ogni diritto di merito e di rito. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa
Per Controparte_1
come rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe, riservandosi
[...]
ogni ulteriore difesa, deduzione ed argomentazione di merito nei termini di legge, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi tutti indicati nella narrativa della comparsa di costituzione e nei propri precedenti scritti difensivi, previa ogni declaratoria del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, alla luce dell'intervenuta desistenza sulla richiesta di sospensione ex art. 283-351 c.p.c., voglia così giudicare: Nel merito: - rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondato, per tutte le ragioni esposte in atti, confermando
Per Controparte_2
pagina 10 di 22 come rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe, Controparte_2
riservandosi ogni ulteriore difesa, deduzione ed argomentazione di merito nei termini di legge, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi tutti indicati nella narrativa della comparsa di costituzione e nei propri precedenti scritti difensivi, previa ogni declaratoria del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, alla luce dell'intervenuta desistenza sulla richiesta di sospensione ex art. 283-351 c.p.c., voglia così giudicare: Nel merito: - rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondato, per tutte le ragioni esposte in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata, con ogni opportuna declaratoria di legge.
Per e Controparte_3 Controparte_4
Piaccia alla Corte d'appello ecc.ma adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: rilevata la carenza, per le motivazioni in narrativa dedotte, di ius postulandi in capo ai procuratori degli appellanti, disporre la rinnovazione degli atti processuali viziati a causa del loro compimento in assenza della costituzione di un autonomo difensore per ciascuno degli appellanti;
dichiarare inammissibile per le motivazioni in narrativa dedotte, l'appello presentato dal
Sig. per carenza di interesse ad impugnare e parzialmente Parte_2
inammissibile l'appello presentato dalla signora e dal sig. Parte_3 Pt_1
per carenza di interesse ad impugnare;
[...]
nel merito: rigettare l'appello avverso la sentenza n. 1299/2024, emessa dal Tribunale di
Pavia il 24/09/2024 e depositata in data 26/09/2024, per le motivazioni in narrativa dedotte, confermando l'impugnata sentenza.
Spese e compensi rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 11 di 22 1. Il presente giudizio trae origine dalla successione ereditaria che si è aperta alla morte di deceduto il 28 gennaio 2010 e che ha interessato, quali chiamati Testimone_1
all'eredità, la moglie, e i sei figli, , , Parte_3 CP_3 CP_4 Pt_1
, e Parte_2 CP_2 CP_1
2. aveva redatto testamento olografo del seguente tenore: “25-01-2010 Testimone_1
lascio ai miei figli i beni in mio possesso, il cui usufrutto andrà a mia moglie.
”. Testimone_1
3. Cadevano così in successione l'azienda agricola, denominata “ ” con Testimone_1
sede in Albairate Cascina Tosa, disponibilità liquide per euro 17.886,02 quale saldo attivo di conto corrente e un cospicuo patrimonio immobiliare che - in esecuzione della disposizione testamentaria di cui sopra - venivano gravati da usufrutto a favore di con attribuzione della quota ereditaria in nuda proprietà ai soli figli. Parte_3
4. Dopo l'apertura della successione e venivano Controparte_3 Controparte_4
a sapere che il fratello (legittimato ad operare sui conti correnti del de cuius in Pt_1
virtù di delega conferitagli per la gestione dell'azienda agricola di famiglia) in prossimità della morte del padre aveva con più operazioni prelevato ingenti somme di denaro a favore di se stesso e della madre.
In particolare, dagli estratti conti bancari emergeva che in data 18 gennaio 2010 era stato tratto un assegno di euro 400.000,00 a favore di ed uno di pari Parte_3
importo a favore di il successivo 21 gennaio 2010 era stato emesso un Parte_1
secondo assegno a favore di dell'importo di euro 4.490.000,00; in Parte_3
pari data, erano stati venduti titoli per euro 54.262,86 e contestualmente veniva emesso un ulteriore assegno circolare dell'importo di euro 59.400,00 in favore di Pt_1
[...]
pagina 12 di 22 5. Con atto di citazione notificato in data 03-09.01.2020 i fratelli Controparte_3
e agivano in giudizio davanti al Tribunale di Pavia nei confronti della Controparte_4
madre e degli altri fratelli chiedendo tra l'altro – per quanto ancora di rilievo in questo giudizio - di dichiarare la nullità e/o illegittimità dei predetti trasferimenti di denaro, condannando e a restituire i suddetti importi in favore Parte_1 Parte_3
della massa e di procedere alla divisione parziale del patrimonio ereditario.
6. All'esito del giudizio il Tribunale così statuiva:
- dichiarava nulli i predetti trasferimenti di denaro, qualificandoli come donazioni nulle per difetto di forma;
- accertava che i figli avevano assunto la qualità di eredi di e che alla Testimone_1
madre era stato attribuito l'usufrutto vitalizio generale sui beni ereditari;
- accoglieva la domanda di divisione parziale dei beni ereditari (limitatamente alle sole somme di denaro oggetto delle operazioni contestate);
- attribuiva a ciascuno dei figli, in acconto sulle rispettive quote ereditarie, gravate da usufrutto in favore della madre, l'importo di euro 891.566,66, salva la decurtazione della somma di euro 429.000,00, già indebitamente incamerata da a cui Parte_1
attribuiva la minor somma di euro 432.166,66;
- accertava che l'importo complessivo di € 5.349.400,00, al valore nominale, era ricompreso quale diritto di credito nell'asse ereditario relitto di Testimone_1
- condannava a restituire alla massa il complessivo importo di € Parte_1
459.400,00 in linea capitale;
- condannava a restituire alla massa il complessivo importo di € Parte_3
4.890.000,00 in linea capitale.
7. Avverso tale sentenza hanno proposto congiunto atto d'appello Parte_1
e per i motivi che saranno di seguito Parte_2 Parte_3
esaminati. pagina 13 di 22 8. e si Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2 CP_1
sono costituiti in giudizio insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza del 15 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza lamentando che il primo Giudice abbia erroneamente qualificato gli atti di liberalità eseguiti, su espressa indicazione del de cuius, a favore di e come Parte_3 Parte_1
“donazioni tipiche ad esecuzione indiretta di non modico valore”.
Sostengono in particolare che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato in modo unitario e complessivo le disposizioni operate, anziché analizzarle separatamente, così incorrendo nell'errore di considerare “non modici” i tre trasferimenti di denaro, rispettivamente di euro 400.000,00 in favore di e di euro 400.000,00 Parte_3
e 59.400,00 in favore di Parte_1
10. Con il secondo motivo di appello lamentano che il primo Giudice abbia erroneamente qualificato la disposizione attributiva dell'usufrutto generale in favore di a titolo di legato, anziché a titolo di erede, al pari dei figli. Parte_3
Lamentano al riguardo che il Tribunale abbia male interpretato il contesto in cui è stato redatto il testamento omettendo di considerare “la mentalità e la cultura tradizionalmente patriarcale del “de cuius” e la volontà di rendere il più agevole possibile il “passaggio generazionale ai figli dell'azienda agricola, in cui il “de cuius” aveva speso gran parte, se non tutta, la propria vita lavorativa”.
pagina 14 di 22 11. Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza per aver erroneamente applicato al caso di specie l'art. 1002, comma 4, c.c.
Deducono infatti che il primo Giudice, dopo aver applicato al caso in esame la fattispecie normativa che disciplina l'usufrutto di crediti, abbia erroneamente concluso che nel possesso della somma di euro 4.890.000,00 al momento della Parte_3
costituzione dell'usufrutto, debba restituire il predetto importo in quanto non ha effettuato l'inventario e non ha prestato garanzia, secondo quanto prevede l'art. 1002, comma 4, c.c.
Rilevano invece che solo all'esito del giudizio di primo grado la signora ha Pt_3
appreso che le somme oggetto delle donazioni sarebbero oggetto di usufrutto testamentario e che inoltre l'articolo 1002 c.c. non prevede un termine entro il quale l'usufruttario deve fare l'inventario e prestare idonea garanzia.
12. Gli appellati hanno eccepito, preliminarmente:
- la carenza di interesse ad impugnare da parte di e di Parte_2
Parte_3
- la presenza di un conflitto di interessi tra i vari impugnanti, in quanto la posizione di e i quali hanno concluso chiedendo che alla signora Pt_2 Parte_1
venga riconosciuta la qualità di erede, si pone in conflitto di interessi con Pt_3
la loro rispettiva posizione di eredi;
sostengono, di conseguenza, che sia inammissibile la costituzione in giudizio degli appellanti a mezzo dello stesso procuratore e che il difensore degli appellanti difetti dello ius postulandi.
13. Gli appellanti hanno replicato all'avversa eccezione depositando una dichiarazione di acquiescenza, datata 1° marzo 2024, con la quale hanno dichiarato di non avere nulla reciprocamente a pretendere in relazione alla causa istruita avanti al Tribunale di Pavia.
pagina 15 di 22 Ritengono pertanto che in virtù della dichiarazione di acquiescenza sia venuto meno il conflitto di interessi.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
14. L'eccezione di carenza di interesse ad impugnare è fondata con riferimento alla posizione di Parte_2
L'interesse ad impugnare, infatti, presuppone che sia ravvisabile nei confronti della parte impugnante una situazione di soccombenza, non sussistente nel caso dell'odierno impugnante, in quanto con la pronuncia di primo grado il Tribunale non ha ravvisato la soccombenza di e dal momento che Parte_2 CP_1 Controparte_2
il loro coinvolgimento in giudizio è avvenuto in forza del litisconsorzio necessario sussistente in materia di impugnazione di testamenti e di scioglimento della comunione, tanto è vero che ha compensato nei loro confronti le spese di lite.
15. Sussiste, invece, l'interesse ad impugnare da parte di ed Parte_3 Pt_1
essendo gli stessi rimasti soccombenti in relazione alle domande, proposte nei
[...]
loro confronti, dirette a recuperare all'asse ereditario le somme sottratte dal patrimonio del de cuius.
16. Non è ravvisabile, invece, il paventato conflitto di interessi tra e Parte_3
in quanto sin dal giudizio di primo grado i predetti impugnanti, Parte_1
costituiti con un unico difensore, hanno svolto difese unitarie, sostenendo congiuntamente la validità nei confronti della massa ereditaria dei trasferimenti di denaro, rispettivamente effettuati a loro favore dal de cuius.
17. In relazione al primo motivo d'appello si osserva quanto segue.
pagina 16 di 22 Preliminarmente deve rilevarsi che gli appellanti non hanno impugnato la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato l'invalidità del trasferimento della somma di euro
4.890.000,00, effettuata in favore di sicché su questo punto si è Parte_3
formato il giudicato.
18. Le argomentazioni svolte da e volte a sostenere Parte_3 Parte_1
che i trasferimenti di denaro di euro 400.000,00 in favore di e di Parte_3
complessivi euro 459.400,00 in favore di sarebbero di modico valore Parte_1
sono infondate.
Invero occorre considerare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante, di tal che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (così da ultimo Cass. pronuncia n. 3858/2020).
Orbene, nel caso di specie è indubbio che le donazioni di cui si controverte, oltre ad essere di importo oggettivamente rilevante, hanno sensibilmente inciso sul patrimonio del de cuius, dal momento che i trasferimenti di denaro effettuati nei giorni immediatamente antecedenti al decesso hanno contribuito a ridurre sensibilmente il patrimonio del de cuius, in quanto sui conti correnti di sono rimasti Testimone_1
appena 17.000,00 euro (v. risultanze CTU contabile) rispetto agli oltre 5,3 milioni di liquidità presenti prima delle contestate operazioni bancarie.
pagina 17 di 22 Né le singole disposizioni possono essere valutate singolarmente perché, essendo state effettuate in un brevissimo arco di tempo da in virtù della delega Parte_1
conferitagli ad operare sui conti correnti del de cuius, in favore di se stesso e della madre, costituiscono esecuzione di un'operazione unitaria, priva di causa giustificativa.
19. Si reputa infondato anche il secondo motivo d'appello, con il quale gli appellanti sostengono che deve essere riconosciuta erede, al pari dei figli. Parte_3
Invero il Tribunale, nel qualificare l'attribuzione per testamento dell'usufrutto generale quale attribuzione a titolo particolare, ha seguito l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1557/2010; Cass. n. 13868/2018; Cass. n.
33011/2023; ma v. anche Cass. n. 23090/2023) che ha inteso superare il contrario indirizzo seguito dalla giurisprudenza richiamata da parte appellante.
Procedendo poi all'esame della scheda testamentaria, correttamente condotta secondo i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., il Giudice di prime cure ha ritenuto, con argomentazioni esenti da censura, che l'espressione “lascio ai miei figli i beni in mio possesso” non possa essere valutata disgiuntamente da quella immediatamente successiva “il cui usufrutto andrà a mia moglie”, sicché ha ravvisato “la volontà del testatore di far succedere immediatamente tutti i figli quali eredi nell'universalità indistinta dei beni costituenti il suo patrimonio (da qui la coniugazione al presente,
“lascio”), attribuendo alla moglie lo specifico ed unico diritto di usufrutto per la residua durata della sua vita, sebbene riferito a tutti i beni ereditari (da qui la congiunzione al futuro, “andrà”).
Da ciò si evince chiaramente, quindi, che l'attribuzione patrimoniale conferita a abbia natura di attribuzione a titolo particolare e, precisamente, di Parte_3
legato in sostituzione di legittima.
pagina 18 di 22 20. In relazione al terzo motivo d'appello, con il quale gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato a restituire alla Parte_3
massa ereditaria la somma capitale di euro 4.890.000,00, si osserva quanto segue.
21. La pronuncia impugnata ha statuito che i trasferimenti di denaro, effettuati dal de cuius prima del decesso e dichiarati nulli, rappresentano crediti del medesimo, quindi, da ritenersi facenti parte del relitto ereditario. Ha quindi affermato che “(anche) sulle somme di denaro che si è accertato appartenere alla massa concorrono diritti tra loro distinti: la nuda proprietà degli eredi per le quote a ciascuno spettanti e l'usufrutto generale e vitalizio in favore della legataria”.
Ciò comporta, secondo la pronuncia impugnata, che il legato di usufrutto universale, previsto dal testamento a favore della signora si estenda anche a detti Parte_3
crediti.
Così inquadrata la fattispecie, il primo Giudice ha richiamato l'art. 1000 c.c. “norma che, nel regolare la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato da usufrutto, prevede che l'usufruttuario abbia illimitata facoltà di godimento dei frutti del credito, ossia degli interessi che costituiscono oggetto di diritto esclusivo dell'usufruttuario (e solo da questi riscossi), il quale diventa quindi immediatamente unico proprietario delle somme ricevute con facoltà di disporne e di cederle a terzi”.
Ha ritenuto poi che “l'usufruttuario, però, non può conseguire il possesso del bene oggetto del suo diritto, se prima non ha adempiuto agli obblighi relativi alla redazione dell'inventario e alla prestazione di idonea garanzia (art. 1102 c.c., comma 4)”.
Di conseguenza ha concluso che “la restituzione della sorte capitale sia esigibile dagli eredi e non ostacolata dall'esistenza dell'usufrutto, in quanto la convenuta, ancora prima dell'apertura della successione testamentaria, è stata immessa nella disponibilità delle dette somme di denaro facenti capo al “de cuius” e ne ha mantenuto il possesso, in
pagina 19 di 22 qualità di usufruttuaria, senza tuttavia aver redatto l'inventario e, soprattutto, senza aver mai prestato idonea garanzia in vista della (futura) restituzione al termine dell'usufrutto”.
22. Gli appellanti hanno impugnato la pronuncia, lamentando che il Tribunale, disponendo l'attribuzione delle somme agli eredi con la previsione, in capo alla signora della mera percezione dei frutti derivanti da dette somme, senza che la stessa Pt_3
possa autonomamente disporne a fine di ottenere dalle stese la maggior utilità possibile, comprime il diritto di usufrutto lasciato in eredità a dal de cuius, di Parte_3
fatto svuotandolo di ogni contenuto.
Ritengono inoltre che le donazioni siano state eseguite prima della morte, motivo per cui, al momento dell'apertura della successione, dette somme non erano cadute in successione, sicché non dovevano neppure essere inventariate.
Sostengono infine che il primo Giudice avrebbe dovuto dare un congruo termine affinché potesse redigere l'inventario e prestare idonea garanzia. Parte_3
23. Le doglianze sono infondate per i seguenti motivi.
Invero, occorre innanzi tutto premettere che la qualificazione dell'usufrutto, operata dal
Giudice di prime cure come usufrutto di crediti non è stata censurata, sicché le argomentazioni di parte appellante, volte a sostenere che l'attribuzione del capitale agli eredi viene a svuotare di contenuto il diritto di usufrutto attribuito a Parte_3
appaiono inammissibili, perché inidonee a censurare l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice.
Per il resto, occorre considerare che il Giudice di prime cure, dopo aver qualificato, con pronuncia non impugnata, la fattispecie in esame quale usufrutto di crediti, ha correttamente applicato al caso di specie la previsione di cui all'art. 1002 u.c. c.c., in pagina 20 di 22 base al quale l'usufruttuario, prima di poter apprendere e disporre delle somme di denaro oggetto di usufrutto, deve redigere l'inventario e fornire garanzia a tutela del diritto dei nudi proprietari.
Di conseguenza, del tutto correttamente il Tribunale ha concluso che la restituzione della sorte capitale sia immediatamente esigibile dagli eredi, in quanto “la convenuta, ancora prima dell'apertura della successione testamentaria, è stata immessa nella disponibilità delle dette somme di denaro facenti capo al “de cuius” e ne ha mantenuto il possesso, in qualità di usufruttuaria, senza tuttavia aver redatto l'inventario e, soprattutto, senza aver mai prestato idonea garanzia in vista della (futura) restituzione al termine dell'usufrutto” (così sentenza impugnata).
Né può ritenersi che le somme di denaro qui contestate debbano essere escluse dall'inventario, dal momento che – diversamente da quanto sostiene parte appellante - si tratta di donazioni nulle e prive di effetti nei confronti della massa ereditaria.
Sono prive di rilievo le ulteriori argomentazioni svolte dall'appellante nei suoi atti difensivi, volte ad evidenziare che ha dato esecuzione alla sentenza di Parte_3
primo grado, fornendo idonea garanzia ai figli, attraverso la stipulazione di polizze assicurative in loro favore e incaricando un Notaio di redigere l'inventario dei beni del de cuius, in quanto tali argomenti rilevano, eventualmente, in sede esecutiva.
24. In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
25. Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 142/2022, desunti dallo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di media complessità in quanto, come si evince dalle conclusioni rassegnate in atto pagina 21 di 22 d'appello, la pretesa oggetto del presente gravame è di oggettiva indeterminabilità in termini monetari.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_3 Parte_1
n. 1853/2024 resa dal Tribunale di Pavia in data 24 settembre 2024 e pubblicata il 26 settembre 2024 che, per l'effetto, conferma;
dichiara inammissibile l'appello proposto da per carenza di Parte_2
interesse ad impugnare;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali sostenute dalle parti appellate, che liquida, in favore di ciascuna di loro, in euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 29 aprile 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 22 di 22