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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1821 2023 promossa da:
, ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
, ( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
avv. Alessandro Mozzoni e avv. Alessio Orsini
Attori opponenti
Contro
(c.f.: e CP_1 C.F._3
c.f.: Parte_3 C.F._4
avv. Guido Re e avv. Genny Mercuri
convenuti opposti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n.557/23 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del giudizio monitorio r.g. 1503/23 con cui veniva ingiunto agli opponenti di pagare agli opposti la somma di euro 20.000,00 oltre interessi e spese di procedura.
pagina 1 di 10 Parte attrice così concludeva: Voglia l'Onorevole Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della presente opposizione al decreto ingiuntivo n. 557/2023, reso dal
Giudice Istruttore dottoressa Rita De Angelis ad istanza dei signori e CP_1
il 22 novembre 2023 e notificato a mezzo del servizio postale il 28 Parte_3
novembre successivo, disattesa ogni contraria istanza:
in rito: accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 557/2023 per mancanza del requisito della liquidità ed esigibilità e, quindi, revocarlo;
dichiarare improcedibile l'avversaria domanda di pagamento in quanto non preceduta dall'obbligatorio tentativo di negoziazione assistita;
nel merito:
dichiarare illegittima, nulla, infondata in fatto ed in diritto l'opposta ingiunzione n.
557/2023 e, quindi, revocarla per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con ogni più opportuna statuizione e conseguenziale pronuncia, dichiarando ed accertando che nessuna somma è dovuta dagli attuali opponenti ai signori e CP_1 Parte_3
in forza di quanto rivendicato nel ricorso monitorio e portato dalla predetta
[...]
ingiunzione opposta o per qualsivoglia altra ragione o causa;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale degli ingiungenti e e, quindi, dichiarare legittima la CP_1 Parte_3
ritenzione della caparra confirmatoria da parte di e . Parte_1 Parte_2
Condannare i convenuti opposti al pagamento delle spese e del compenso del giudizio,
da liquidarsi anche forfettariamente”
Deducevano gli opponenti Il 28 dicembre 2022 e Parte_1 Parte_2
hanno accettato la proposta irrevocabile di acquisto avanzata da e CP_1
e relativa all'immobile di loro proprietà in Spinetoli, via Salaria 163, Parte_3
avvalendosi della consulenza dell'agenzia immobiliare Pianeta Casa di Luca Morganti. Il
pagina 2 di 10 corrispettivo della vendita in euro 112.000,00, di cui euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, somma che veniva in effetti versata dai proponenti l'acquisto. Il bene in questione era gravato dall'ipoteca volontaria a garanzia del mutuo fondiario iscritta presso l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno – Servizio di Pubblicità immobiliare al numero 83/2005 di Registro particolare, sia del pignoramento immobiliare in odio dei promissari alienanti trascritto al numero 1597/2016 di registro Particolare e sia dell'espropria-zione immobiliare incardinata dalla Banca e Controparte_2
rubricata al numero 56 del Ruolo generale esecuzioni 2016 di detto Tribunale, circostanze queste, di cui i promittenti l'acquisto erano a conoscenza anche in considerazione degli accordi conclusi con i creditori dei proponenti la vendita. Con lettera del 18 maggio 2023
i promissari acquirenti intimavano ai signori e di addivenire alla stipula Pt_1 Pt_2
del definitivo entro il 15 giugno 2023 poiché, in difetto, avrebbero preteso il doppio della caparra. In data 13.6.23 veniva fissata la stipula del contratto definitivo che non aveva luogo per indisponibilità del notaio rogante con nuova data da fissarsi. Nelle more, gli opposti invitavano gli opponenti a concludere il contratto entro tre giorni, chiedendo di contro la restituzione della caparra e pretendendone il doppio. Atteso l'esito negativo della richiesta, veniva proposta domanda giudiziale.
- Si costituivano in giudizio gli opposti, contestando la domanda di parte opponente, così
concludendo: “Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare,
accertata la obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita, rinviare le parti a tale adempimento. Nel merito, accertare e dichiarare il grave inadempimento dei sigg.ri e Parte_1
, per aver mancato l'appuntamento dinanzi al Notaio Parte_2 Persona_1
fissato alla data del 13.6.2023 per la stipula del rogito notarile di compravendita pagina 3 di 10 dell'immobile sito in Via Salaria n. 163 di Spinetoli, Fraz. Pagliare del Tronto, identificato al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Spinetoli al foglio 6, pt. 86 sub 11, cat. A/2
classe 4, consistenza 6 vani, rendita euro 238,80, non avendo gli stessi provveduto alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli presenti sullo stesso immobile.
Sempre nel merito, accertare e dichiarare che l'avvenuto recesso dei sigg,ri
[...]
e dalla promessa di acquisto del 28.12.2022, in conseguenza CP_1 Parte_3
del grave inadempimento, è da considerarsi perfettamente valido ed efficace. Per l'effetto,
si chiede che il Sig. Giudice adito Voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 557- 2023,
contenente richiesta di pagamento della somma di euro 20.000,00=, pari al doppio della caparra versata agli opponenti dai sigg.ri e Voglia altresì rigettare la CP_1 Parte_3
domanda riconvenzionale in atti, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per la assoluta mancanza di ogni e qualsivoglia inadempimento addebitabile ai sigg.ri e CP_1
Voglia altresì l'Ill.mo Sig. Giudice adito, concedere la provvisoria Parte_3
esecuzione del decreto ingiuntivo n. 557-2023, in quanto la prova fornita non è di pronta soluzione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
- Nel corso del processo non veniva ammessa, e quindi espletata, attività istruttoria.
Precisate le conclusioni la causa veniva rimessa in decisione.
Motivi della decisione a) Preliminarmente va revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto essendo stato emesso in assenza dei requisiti previsti dagli art. 633 cpc e seguenti.
Come è noto, l'art. 633 cpc prevede l'emissione di un decreto in favore del creditore di una somma liquida di cui fornisca prova scritta.
pagina 4 di 10 A ben vedere, se è vero che la parte opposta propone come prova scritta la sussistenza di un contratto, quanto previsto nella scrittura non determina la sussistenza della prova come richiesta legalmente in quanto la pretesa creditoria necessita di evidente preventivo accertamento del relativo diritto, accertamento che in sede monitoria non si è potuto verificare. Nel caso di specie, l'opposta chiede il pagamento del doppio della caparra versata in virtù di un allegato ma solamente asserito inadempimento della controparte,
altrimenti non verificare sulla scorta degli elementi dedotti in sede monitoria.
In sostanza, quando si chiede in via monitoria il pagamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, conseguente ad un'implicita pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto preliminare, il diritto non può considerarsi né liquido né esigibile in quanto il suo riconoscimento dipende dalla modificazione del diritto sostanziale operata dal giudice con la sentenza costitutiva. Ne consegue che se, da un lato, il decreto ingiuntivo non può essere emesso, d'altro canto, una volta emesso, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, ma deve pronunciarsi sull'intero rapporto dedotto in giudizio e conoscere anche la domanda di risoluzione del contratto sottesa alla richiesta di decreto ingiuntivo (Cass. 35068/22).
b) Va subito evidenziato come i fatti storici inerenti alla vicenda giuridica in questione attinenti i patti contrattuali, il versamento delle somme a titolo di caparra ed i gravami pendenti sull'immobile da compravendere risultino pacifici e non necessitino di ulteriori indagini.
Inoltre, la proposta di acquisto a seguito di accettazione costituisce contratto preliminare trea le parti e ciò non solo per espressa previsione negoziale tra le parti contenuta nella proposta di acquisto, ma anche da tenore dei patti contenuti nella proposta stessa che pagina 5 di 10 integrano tutti gli elementi che determinano l'assunzione di obblighi tipici del contratto preliminare di compravendita.
c) Premesso ciò, punto nodale della vicenda giuridica è la questione della stipula dell'atto definitivo di compravendita e la relativa imputabilità dell'inadempimento.
Risulta dai documenti in atti che le parti si determinarono originariamente a stipulare l'atto definitivo entro e non oltre il 31.3.23.
Successivamente, concordemente, le parti posticiparono la predetta data al 30.4.23.
La parte opposta, con diffida ad adempiere del 23.5.23, invitò la parte opponente a stipulare entro il 12.6.23, pena la richiesta del doppio della caparra versata. L'atto non poté essere concluso per problemi legati a tardiva risposta del terzo interveniente al notaio rogante, come risulta in atti, tanto che il notaio rinviò la stipula a data da destinarsi.
Nelle more il termine indicato dalla parte opposta nella diffida ad adempiere spirò e parte opposta inviò comunicazione in data 16.6.23 ex art. 1454 cc.
Sul punto, va innanzitutto precisato come nel preliminare di vendita non era previsto alcun termine essenziale per la stipula del rogito, anzi, le parti prorogarono gli effetti del contratto consensualmente sino al 30.4.23.
Diviene essenziale comprendere, dunque, se il comportamento imputato alla parte opposta dalla parte opponente possa giustificare la richiesta di controparte di restituzione del doppio della caparra versata.
Come noto, la caparra confirmatoria, pur avendo diverse funzioni nell'alveo del sinallagma contrattuale, ha il principale scopo di garantire il buon esito del contratto in cui viene pattuita e in relazione al quale viene corrisposta. Costituisce, infatti, una forma di tutela per l'avverso inadempimento che, tuttavia, al fine di essere rilevante, deve essere colpevole (1218 c.c.) e grave (1256 c.c.).
pagina 6 di 10 Si è detto, infatti – ma la circostanza pare ovvia – che il recesso di cui all'art. 1385 c.c.
condivide con gli altri istituti previsti nel nostro ordinamento legati al fenomeno risolutivo
“sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve
essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili
nella caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto” (Cass. civ. n. 18266/2011).
In altri termini, “la disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., in tema di
recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra
confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per
inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della
controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro
contraente” (Cass. Civ. n. 10196/2021, Cass. Civ. Ordinanza n. 12549/2019, Sentenza n.
21206/2019).
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa va subito chiarito come il comportamento tenuto dalla parte opponente nel corso delle trattative, in sede di stipula del contratto e,
successivamente, in sede di esecuzione dello stesso non possa in alcun modo qualificarsi quale gravemente colpevole.
Impegnarsi contrattualmente per la vendita di un immobile gravato da pesi è circostanza abbastanza usuale nella realtà quotidiana, potendosi i gravami eliminare nel corso della pendenza del termine o anche contestualmente al rogito notarile.
La storia contrattuale in questione trova diversi elementi a sostegno del comportamento di parte opponente non colpevole;
in atti risultano essere stati depositati documenti attestanti le attività giuridiche compiute dirette a consentire la prosecuzione dell'iter relativo alla liberazione dei pesi gravanti l'immobile, quali atti di transazione, atti di assenso alla cancellazione della ipoteca e la rinuncia alla procedura esecutiva in corso.
pagina 7 di 10 Di contro, parte opposta non ha fornito elementi a sostegno del proprio assunto difensivo;
d'altronde, la data fissata per la conclusione del rogito notarile dinanzi al notaio incaricato della vendita non ebbe luogo non per un comportamento addebitabile alla parte opponente, bensì a problematiche relative alle tempistiche proprie del professionista,
come risulta dalla nota del notaio in atti.
Dal suo canto parte opposta non ha fornito elementi probatori diretti a provare con certezza la natura del termine essenziale e ciò sia in riferimento al momento dell'accettazione della proposta contrattuale, sia durante il periodo intermedio succedutosi, sia in seguito al rinvio disposto proprio dal notaio rogante.
E' stato ritenuto come termine per l'adempimento di un contratto può essere ritenuto essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (Cass. n.32238/19).
Per le motivazioni sopra indicate, la domanda di parte opposta va respinta nella parte in cui invoca il diritto a pretendere il doppio della caparra ed accolta nella parte in cui domanda la declaratoria di legittimo recesso contrattuale.
d) Passando ora ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti,
ovvero accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della parte opposta e, quindi,
pagina 8 di 10 dichiarare legittima la ritenzione della caparra confirmatoria da parte degli opponenti,
anche essa va respinta.
Le ragioni di tale decisione vanno individuate nell'assenza di comportamento costituente grave inadempimento da parte degli opposti;
tale parte processuale non ha ritenuto di addivenire alla conclusione del contratto definitivo dopo il decorso di oltre tre mesi dalla data originariamente fissata per detto atto, data prorogata per fatti non attinenti alla propria sfera giuridica ma attinenti alla situazione giuridica esistente sull'immobile di compravendere. Parte opposta ha manifestato, poi, il proprio intendimento – intenzione di non concludere più l'affare e di recedere dal contratto - mediante apposito atto tipizzato dal nostro ordinamento giuridico inoltrato alla controparte contrattuale.
e) Stando così i fatti, il decreto opposto va revocato in ogni sua parte;
va respinta la domanda di declaratoria di inadempimento della parte opposta con pagamento del doppio della caparra ma va dichiarato il legittimo recesso dagli obblighi assunti con la proposta il 28.10.22, con conseguente restituzione dell'importo di euro 10.000,00 versato a titolo di caparra confirmatoria in accoglimento di quanto in parte preteso dalla parte opposta con la domanda comunque proposta;
va respinta la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti.
f) Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza in ordine alle domande proposte,
vanno integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- revoca in ogni sua parte il decreto opposto;
pagina 9 di 10 - respinge la domanda di declaratoria di inadempimento degli opponenti proposta dalla parte opposta, con rigetto della richiesta di pagamento del doppio della caparra;
dichiara legittimo il recesso operato dalla parte opposta, con condanna della parte opponente a restituire alla parte opposta la somma di euro 10.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi legali dalla presente pronuncia;
- respinge la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così è deciso in Ascoli Piceno,21/05/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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