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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/06/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 3854/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
Con l'avv.Gabriele Castelli
attore –
Contro
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
con l'avv. Augusto Guerriero
avente ad oggetto: accertamento della proprietà e restituzione conclusioni delle parti: per parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- constatata la titolarità del diritto di proprietà in capo al ricorrente, accertare che il resistente signor occupa sine titulo l'immobile sito Controparte_1 ES NO (MB), Via Calabria n. 18, censito al catasto fabbricati al foglio
31, mappale 177, subalterno 22;
- dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione dell'immobile da parte del resistente;
- per l'effetto, condannare il resistente signor a rilasciare Controparte_1 detto immobile libero da persone e cose nella disponibilità del ricorrente signor
Parte_1
Con vittoria di spese per parte convenuta: concedere un congruo termine per reperire un altro immobile
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies cpc il sig. ha convenuto il fratello Parte_1 allegando di essere proprietario dell'immobile sito in Controparte_1
ES NO (MB), Via Calabria n. 18, censito al catasto fabbricati al foglio
31, mappale 177, subalterno 22 in forza di atto a rogito Dott. Persona_1
, registrato il 3/12/1999 e trascritto in pari data .
[...]
Ha precisato che l'immobile risulta attualmente occupato sine titulo dal fratello, odierno resistente, cui il 7.11.2023 aveva già formalmente richiesto la restituzione senza tuttavia ottenere riscontro.
Avendo urgente necessità di rientrare nel possesso dell'immobile esperiva senza successo anche la mediazione obbligatoria e quindi l'odierno giudizio.
All'udienza fissata per l'interrogatorio formale del resistente , inizialmente rimasto contumace , si costituiva tardivamente con difensore il sig.
[...] allegando “ che intende contestare le richiesta provenienti dal CP_1 germano, attesa una pattuizione che esula dalla semplice contrattazione versata da parte avversa, e intende chiedere un breve rinvio per essere presente e deferire interrogatorio “ .
Pag. 2 di 5 Concesso il rinvio per rendere l'interrogatorio ed effettuato l'incombente la causa è stata assunta in decisione a seguito di discussione ex art.281 sexies cpc .
---000---
Viene in primo luogo in considerazione la distinzione tra azione di rivendica e restituzione ,le quali sebbene tendenti ad un medesimo scopo, la restituzione del bene, hanno caratteri e presupposti ben distinti: la prima come noto a carattere reale, imprescrittibile e vincolata ad un onere della prova per l'attore alquanto gravoso ( la cd.probatio diabolica del proprio diritto di proprietà), la seconda personale, soggetta a prescrizione e slegata da tale onere probatorio dovendo l'attore limitarsi a provare la consegna del bene ed il venir meno del rapporto “obbligatorio” che l'ha giustificata.
La Corte di Cassazione con una non lontana pronuncia a sezioni ( Cass.sez.unite
28.3.2014 n.7305) è intervenuta nei difficili intrecci tra le due azioni pronunciandosi sulla questione , per quanto è in questa sede di interesse, se l'azione esercitata nei confronti di chi non accampa alcun titolo a giustificazione della materiale disponibilità del bene oggetto della controversia ( il possessore/detentore sine titulo) debba inquadrarsi nell'una o nell'altra categoria.
“…l'azione di restituzione- afferma la Corte- è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di negozi quali la locazione, il comodato il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione , con elusione del relativo onere probatorio quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes..”
Ciò premesso – chiosa poi la Corte – spetta al giudice correttamente inquadrare
,sulla base dei fatti dedotti, la qualificazione giuridica dell'azione promossa nell'una o nell'altra categoria con le relative conseguenze in tema di prescrizione e prova.
Pag. 3 di 5 Si osserva che nella specie l'attore sostiene l'esistenza di un'occupazione sine titulo e d'altra parte il convenuto non allega uno specifico rapporto contrattuale a sostegno dell'occupazione , sia pur pregresso o scaduto, affermando semplicemente che il pagamento delle spese condominiali avrebbe potuto risolvere la questione.
Ciò premesso appare poi assolto l'onere probatorio del ricorrente medesimo – cd. probatio diabolica- in ordine alla titolarità dell'immobile , stante l'esistenza ,
e produzione , di un titolo in suo favore risalente ben oltre il termine ventennale di usucapione.
Né il convenuto ha allegato – oltre ad un qualsiasi rapporto obbligatorio – una eventuale situazione , giuridica o di fatto , ostativa all'accertamento della proprietà e del diritto alla restituzione in favore dell'attore.
Se infatti il convenuto in rivendica, oltre al rigetto dell'azione giustificato dalla situazione “possideo quia possideo”, mira ad ottenere il riconoscimento di un diritto proprio contrastante o concomitante con quello di proprietà, egli è tenuto alla proposizione della relativa domanda, od eccezione in via riconvenzionale, in mancanza della quale, assolto l'onere probatorio dell'attore, il diritto pieno non può che essere riconosciuto in favore del proprietario.
La domanda principale può pertanto ed in conclusione essere accolta e dunque accertato il diritto di proprietà in capo a dell'immobile in Parte_1 questione, mentre il sig. deve essere condannato al Controparte_1 rilascio nel termine di 90 gg dalla comunicazione del presente provvedimento.
Per la regola della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico del convenuto e si liquidano in euro 2900,00 per compensi ( per tre fasi di giudizio con valore indeterminabile e su parametri minimi attesa la semplicità della lite) oltre accessori per legge
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando ,
Accerta la proprietà in capo a dell'immobile sito Parte_1 in ES NO (MB), Via Calabria n. 18, censito al catasto fabbricati al
Pag. 4 di 5 foglio 31, mappale 177, subalterno 22
AN , previa declaratoria dell'illegittima Controparte_1 occupazione, alla restituzione dell'immobile in favore dell'attore
AN il convenuto al pagamento delle spese di lite pari ad euro
2900,00 per compensi oltre accessori per legge.
Così deciso in Monza il 21.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 3854/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
Con l'avv.Gabriele Castelli
attore –
Contro
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
con l'avv. Augusto Guerriero
avente ad oggetto: accertamento della proprietà e restituzione conclusioni delle parti: per parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- constatata la titolarità del diritto di proprietà in capo al ricorrente, accertare che il resistente signor occupa sine titulo l'immobile sito Controparte_1 ES NO (MB), Via Calabria n. 18, censito al catasto fabbricati al foglio
31, mappale 177, subalterno 22;
- dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione dell'immobile da parte del resistente;
- per l'effetto, condannare il resistente signor a rilasciare Controparte_1 detto immobile libero da persone e cose nella disponibilità del ricorrente signor
Parte_1
Con vittoria di spese per parte convenuta: concedere un congruo termine per reperire un altro immobile
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies cpc il sig. ha convenuto il fratello Parte_1 allegando di essere proprietario dell'immobile sito in Controparte_1
ES NO (MB), Via Calabria n. 18, censito al catasto fabbricati al foglio
31, mappale 177, subalterno 22 in forza di atto a rogito Dott. Persona_1
, registrato il 3/12/1999 e trascritto in pari data .
[...]
Ha precisato che l'immobile risulta attualmente occupato sine titulo dal fratello, odierno resistente, cui il 7.11.2023 aveva già formalmente richiesto la restituzione senza tuttavia ottenere riscontro.
Avendo urgente necessità di rientrare nel possesso dell'immobile esperiva senza successo anche la mediazione obbligatoria e quindi l'odierno giudizio.
All'udienza fissata per l'interrogatorio formale del resistente , inizialmente rimasto contumace , si costituiva tardivamente con difensore il sig.
[...] allegando “ che intende contestare le richiesta provenienti dal CP_1 germano, attesa una pattuizione che esula dalla semplice contrattazione versata da parte avversa, e intende chiedere un breve rinvio per essere presente e deferire interrogatorio “ .
Pag. 2 di 5 Concesso il rinvio per rendere l'interrogatorio ed effettuato l'incombente la causa è stata assunta in decisione a seguito di discussione ex art.281 sexies cpc .
---000---
Viene in primo luogo in considerazione la distinzione tra azione di rivendica e restituzione ,le quali sebbene tendenti ad un medesimo scopo, la restituzione del bene, hanno caratteri e presupposti ben distinti: la prima come noto a carattere reale, imprescrittibile e vincolata ad un onere della prova per l'attore alquanto gravoso ( la cd.probatio diabolica del proprio diritto di proprietà), la seconda personale, soggetta a prescrizione e slegata da tale onere probatorio dovendo l'attore limitarsi a provare la consegna del bene ed il venir meno del rapporto “obbligatorio” che l'ha giustificata.
La Corte di Cassazione con una non lontana pronuncia a sezioni ( Cass.sez.unite
28.3.2014 n.7305) è intervenuta nei difficili intrecci tra le due azioni pronunciandosi sulla questione , per quanto è in questa sede di interesse, se l'azione esercitata nei confronti di chi non accampa alcun titolo a giustificazione della materiale disponibilità del bene oggetto della controversia ( il possessore/detentore sine titulo) debba inquadrarsi nell'una o nell'altra categoria.
“…l'azione di restituzione- afferma la Corte- è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di negozi quali la locazione, il comodato il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione , con elusione del relativo onere probatorio quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes..”
Ciò premesso – chiosa poi la Corte – spetta al giudice correttamente inquadrare
,sulla base dei fatti dedotti, la qualificazione giuridica dell'azione promossa nell'una o nell'altra categoria con le relative conseguenze in tema di prescrizione e prova.
Pag. 3 di 5 Si osserva che nella specie l'attore sostiene l'esistenza di un'occupazione sine titulo e d'altra parte il convenuto non allega uno specifico rapporto contrattuale a sostegno dell'occupazione , sia pur pregresso o scaduto, affermando semplicemente che il pagamento delle spese condominiali avrebbe potuto risolvere la questione.
Ciò premesso appare poi assolto l'onere probatorio del ricorrente medesimo – cd. probatio diabolica- in ordine alla titolarità dell'immobile , stante l'esistenza ,
e produzione , di un titolo in suo favore risalente ben oltre il termine ventennale di usucapione.
Né il convenuto ha allegato – oltre ad un qualsiasi rapporto obbligatorio – una eventuale situazione , giuridica o di fatto , ostativa all'accertamento della proprietà e del diritto alla restituzione in favore dell'attore.
Se infatti il convenuto in rivendica, oltre al rigetto dell'azione giustificato dalla situazione “possideo quia possideo”, mira ad ottenere il riconoscimento di un diritto proprio contrastante o concomitante con quello di proprietà, egli è tenuto alla proposizione della relativa domanda, od eccezione in via riconvenzionale, in mancanza della quale, assolto l'onere probatorio dell'attore, il diritto pieno non può che essere riconosciuto in favore del proprietario.
La domanda principale può pertanto ed in conclusione essere accolta e dunque accertato il diritto di proprietà in capo a dell'immobile in Parte_1 questione, mentre il sig. deve essere condannato al Controparte_1 rilascio nel termine di 90 gg dalla comunicazione del presente provvedimento.
Per la regola della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico del convenuto e si liquidano in euro 2900,00 per compensi ( per tre fasi di giudizio con valore indeterminabile e su parametri minimi attesa la semplicità della lite) oltre accessori per legge
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando ,
Accerta la proprietà in capo a dell'immobile sito Parte_1 in ES NO (MB), Via Calabria n. 18, censito al catasto fabbricati al
Pag. 4 di 5 foglio 31, mappale 177, subalterno 22
AN , previa declaratoria dell'illegittima Controparte_1 occupazione, alla restituzione dell'immobile in favore dell'attore
AN il convenuto al pagamento delle spese di lite pari ad euro
2900,00 per compensi oltre accessori per legge.
Così deciso in Monza il 21.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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