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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3238/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...], cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Sanna presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a AH (Ecuador) il 20 maggio 1956 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Caporelli Siriati presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MI il 20 gennaio 2006, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di MI
(anno 2006 atto n. 0119 reg. 01 parte 1 serie)
In regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La sig.ra al termine della convivenza porterà con sé oltre ai propri effetti Pt_2 personali anche i seguenti mobili di provenienza personale: Armadio blu, televisione piccola,scarpiera bianca n.2 , divano, letto a ponte delle bambine, comò della figlia e mobiletto annesso, aria condizionata su ruote, stendino, credenza in legno, microonde, frullatore, mobiletto marrone in cucina, porta asciugamani, uccellini, bicicletta nipote, piante forno della figlia, congelatore, tavolo con sedie sul balcone;
per ciò che concerne invece il frigorifero e lavatrice, acquistati con denaro personale della signora in sostituzione degli Pt_2 elettrodomestici presenti nell'appartamento locato ammobiliato saranno consegnati alla signora appena la stessa avrà la possibilità di tenerli con sé. Pt_2
3. L'autovettura tg CP434PF rimarrà alla legittima proprietaria
4. Per quant'altro riguarda i reciproci rapporti economico patrimoniali le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni altra questione e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa, per nessuna ragione, motivo o titolo, che non derivi dal presente atto.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in MI il 20 gennaio 2006, trascritto Parte_2 nei Registri dello stato civile del Comune di MI (anno 2006 atto n. 0119 reg.
01 parte 1 serie)
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5. Spese di lite al definitivo;
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge 7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott. Giuseppe Gennari.
Così deciso in MI, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
MI, _____________
IL PM IL PG