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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3608/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Annamaria Tirinnanzi
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Romano Fiasconaro
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva la figlia minore in data 27/3/2022, rilevata l'interruzione PE1 della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse della bambina, con ricorso depositato in data30.12.2023, il signor Parte_1 evocava in causa chiedendo, in via urgente ed
[...] Controparte_1 indifferibile, di “[…] Autorizzare il sig. a tenere con sé la figlia Parte_1 secondo le seguenti modalità: A) Settimana 1 e 3: il mercoledì pomeriggio Parte_2 coincidente con l'uscita dall'asilo (h.14 circa) sino al riaccompagno alla sera dopo la cena alle 21 circa presso l'abitazione della madre;
- fine settimana di competenza: dalle ore 9.30 circa del sabato sino alle ore 9 del lunedì quando il padre la riaccompagnerà all'asilo. B) Settimana 2 e 4: - dal martedì alle 14 coincidenti con l'uscita dall'asilo (nel periodo estivo e/o festivo dalla mattina entro le 10) al mercoledì alle 21 circa dopo la
1 cena quando sarà riaccompagnata presso la madre - il venerdì pomeriggio dalle 14 circa
(uscita asilo) o entro le 10 nel periodo festivo ed estivo e sino alle 21 circa dopo aver cenato quando sarà riportata presso l'abitazione materna. Assumendo ogni ulteriore PE provvedimento ritenuto opportuno e necessario nell'interesse di […]” concludendo inoltre nei termini seguenti, per sentir “[…] a) affidare la figlia PE minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà svolto congiuntamente da entrambi i genitori con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita di PE
(istruzione, educazione, viaggi, religione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Per le questioni di ordinaria amministrazione invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della figlia presso di sé. b) Nel rispetto del principio di bigenitorialità, le frequentazioni padre/figlia seguiranno lo schema di cui al piano genitoriale allegato sub
All. A, stilato anche in considerazione dell'età della bambina;
c) il sig. verserà Pt_1 alla signora a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma CP_1 mensile di € 200,00. Tutte le spese straordinarie saranno suddivise al 50% (cinquanta per cento) […]”; chiedeva inoltre, in via istruttoria “[…] Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi sulle seguenti circostanze, eventualmente anche in via di sommarie informazioni, indicando sin d'ora a testimone: Controparte_2 PE2
, con riserva di altri indicarne […]” nonché di “[…] ammettersi
[...] Testimone_1 sin da ora idonea CTU al fine di valutare la personalità della signora e Controparte_1 la sua capacità genitoriale […]” e, in ogni caso, “[…] Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, articolare, concludere e modificare le domande nei termini processualmente consentiti anche in considerazione delle avverse difese;
Con riserva di modificare il piano genitoriale a seguito dei provvedimenti indefettibili richiesti Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Considerata la necessità di provvedere all'esito dell'instaurazione del contraddittorio quanto alla richiesta di provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., non ravvisando pregiudizio nella preliminare convocazione della controparte, il Giudice rinviava per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del
06/02/2024 disponendo l'apertura del sub procedimento per la trattazione della questione sollevata.
In tale udienza i procuratori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di visita padre/figlia secondo un piano genitoriale pienamente condiviso, trovando, all'esito di discussione nella medesima udienza, anche un accordo dal punto di vista economico. A questo punto, il Giudice, tenuto conto dell'interesse della minore, disponeva in via
2 provvisoria ed urgente come da accordo delle parti ordinando altresì
l'archiviazione del sub procedimento.
Costituitasi anche nel procedimento principale, la signora Controparte_1 pur, contestando in fatto e in diritto le pretese del ricorrente, rappresentava che le parti erano già addivenute ad un accordo consensuale di regolamentazione della minore che veniva riproposto nella memoria congiunta sottoscritta da entrambe del quale si chiedeva l'omologazione.
Nei preverbali richiesti in vista dell'udienza di comparizione, tuttavia, i procuratori delle parti, rilevando che le stesse avevano medio tempore iniziato un percorso di coordinamento genitoriale privato su base volontaria in ragione dell'alta conflittualità esistente tra di essi, e che malgrado l'accordo raggiunto i genitori necessitavano invero di un'ulteriore attività di supporto, chiedevano al Giudice, nell'interesse esclusivo della figlia, la presa in carico da parte dei
Servizi Sociali mediante percorsi di aiuto ai genitori nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Giudice, preso atto della richiesta pervenuta da entrambi i procuratori, rilevatane la necessità, disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del
4.6.2024.
All'udienza del 4.6.2024 i procuratori delle parti davano atto del fatto che, pur proseguendo il percorso di coordinamento genitoriale iniziato dalle parti privatamente su base volontaria, continuavano comunque ad evidenziarsi criticità tra le stesse con la conseguenza che si rendeva necessario un monitoraggio da parte dei servizi sociali. Chiedevano altresì i procuratori che fossero tuttavia confermati i provvedimenti già assunti nell'ambito del sub procedimento quanto alla gestione della minore così come modificati dalle parti con la sottoscrizione del Piano genitoriale depositato in data 5/4/2024.
Il Giudice, preso atto delle richieste delle parti, provvedeva ex art. 473 bis 22
c.p.c. in via temporanea e urgente come da accordo concluso tra le parti all'udienza del 6.2.2024 (sub procedimento n. r.g. 3608-1/2024) per come integrato concordemente con il piano genitoriale sottoscritto dai signori Pt_1
e in data 5.4.2024; mandava ai Servizi Sociali per il deposito di una CP_1 relazione prima della nuova udienza che fissava per il 31.10.2024.
Nei preverbali richiesti in vista dell'udienza suddetta, i procuratori delle parti, rilevando che le stesse avessero nel frattempo raggiunto un equilibrio, essendo peraltro anche decise a proseguire il percorso di coordinamento genitoriale intrapreso, chiedevano definirsi consensualmente il procedimento alla luce degli accordi sottoscritti dalle parti stesse e già in atti;
Il Giudice, rilevato la mancanza agli atti della relazione demandata ai servizi sociali, ne sollecitava il deposito rinviando a tal fine e per la discussione del ricorso all'udienza del
3 9.1.2025, poi differita all'udienza del 13.2.2025 in ragione dell'istanza di proroga del termine di consegna della relazione pervenuta dai servizi sociali.
In data 13.2.2025 il Giudice, preso atto dei preverbali depositati dalle parti nei quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate e depositate in PCT, e vista la relazione dei Servizi Sociali agli atti rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse della figlia minore degli accordi sottoscritti dalle parti, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti nonché, da ultimo, della relazione depositata agli atti dai servizi sociali.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
a) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni PE1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà svolto congiuntamente da entrambi i genitori con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita di (istruzione, PE1 educazione, viaggi, religione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della figlia presso di sé.
b) Nel rispetto del principio di bigenitorialità, le frequentazioni padre/figlia seguiranno lo schema di cui al piano genitoriale allegato agli atti e sottoscritto dai signori e in data 5.4.2024, stilato anche in considerazione Pt_1 CP_1 dell'età della bambina con accordo che tali previsioni e modulazioni saranno riviste a decorrere dal compimento del 5° anno di vita della stessa.
c) il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento per la figlia la somma mensile di € 250,00 al quale si aggiunge la quota di AUU di spettanza del padre pari al 50% sull'importo complessivo di €
150,00 circa mensili che, come da accordi tra le parti attualmente eroga CP_3 direttamente ed integralmente alla madre.
4 - Tutte le spese straordinarie saranno suddivise al 50% (cinquanta per cento); qualora uno dei due genitori anticipasse per intero, l'altro genitore rimborserà per la propria quota, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
- In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
- Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
- A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie - Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- Spese di custodia del minore (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
- Ad ulteriore specificazione i genitori concordano di suddividere al 50% le spese relative al vestiario di cambio stagione fino almeno al quinto anno di età della figlia, stabilendo all'uopo un tetto massimo di spesa per complessivi € 300,00 da concordare in ogni caso prima degli acquisti.
d) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
5 e) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio della figlia minore.
Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 20.02.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3608/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Annamaria Tirinnanzi
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Romano Fiasconaro
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva la figlia minore in data 27/3/2022, rilevata l'interruzione PE1 della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse della bambina, con ricorso depositato in data30.12.2023, il signor Parte_1 evocava in causa chiedendo, in via urgente ed
[...] Controparte_1 indifferibile, di “[…] Autorizzare il sig. a tenere con sé la figlia Parte_1 secondo le seguenti modalità: A) Settimana 1 e 3: il mercoledì pomeriggio Parte_2 coincidente con l'uscita dall'asilo (h.14 circa) sino al riaccompagno alla sera dopo la cena alle 21 circa presso l'abitazione della madre;
- fine settimana di competenza: dalle ore 9.30 circa del sabato sino alle ore 9 del lunedì quando il padre la riaccompagnerà all'asilo. B) Settimana 2 e 4: - dal martedì alle 14 coincidenti con l'uscita dall'asilo (nel periodo estivo e/o festivo dalla mattina entro le 10) al mercoledì alle 21 circa dopo la
1 cena quando sarà riaccompagnata presso la madre - il venerdì pomeriggio dalle 14 circa
(uscita asilo) o entro le 10 nel periodo festivo ed estivo e sino alle 21 circa dopo aver cenato quando sarà riportata presso l'abitazione materna. Assumendo ogni ulteriore PE provvedimento ritenuto opportuno e necessario nell'interesse di […]” concludendo inoltre nei termini seguenti, per sentir “[…] a) affidare la figlia PE minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà svolto congiuntamente da entrambi i genitori con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita di PE
(istruzione, educazione, viaggi, religione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Per le questioni di ordinaria amministrazione invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della figlia presso di sé. b) Nel rispetto del principio di bigenitorialità, le frequentazioni padre/figlia seguiranno lo schema di cui al piano genitoriale allegato sub
All. A, stilato anche in considerazione dell'età della bambina;
c) il sig. verserà Pt_1 alla signora a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma CP_1 mensile di € 200,00. Tutte le spese straordinarie saranno suddivise al 50% (cinquanta per cento) […]”; chiedeva inoltre, in via istruttoria “[…] Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi sulle seguenti circostanze, eventualmente anche in via di sommarie informazioni, indicando sin d'ora a testimone: Controparte_2 PE2
, con riserva di altri indicarne […]” nonché di “[…] ammettersi
[...] Testimone_1 sin da ora idonea CTU al fine di valutare la personalità della signora e Controparte_1 la sua capacità genitoriale […]” e, in ogni caso, “[…] Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, articolare, concludere e modificare le domande nei termini processualmente consentiti anche in considerazione delle avverse difese;
Con riserva di modificare il piano genitoriale a seguito dei provvedimenti indefettibili richiesti Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Considerata la necessità di provvedere all'esito dell'instaurazione del contraddittorio quanto alla richiesta di provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., non ravvisando pregiudizio nella preliminare convocazione della controparte, il Giudice rinviava per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del
06/02/2024 disponendo l'apertura del sub procedimento per la trattazione della questione sollevata.
In tale udienza i procuratori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di visita padre/figlia secondo un piano genitoriale pienamente condiviso, trovando, all'esito di discussione nella medesima udienza, anche un accordo dal punto di vista economico. A questo punto, il Giudice, tenuto conto dell'interesse della minore, disponeva in via
2 provvisoria ed urgente come da accordo delle parti ordinando altresì
l'archiviazione del sub procedimento.
Costituitasi anche nel procedimento principale, la signora Controparte_1 pur, contestando in fatto e in diritto le pretese del ricorrente, rappresentava che le parti erano già addivenute ad un accordo consensuale di regolamentazione della minore che veniva riproposto nella memoria congiunta sottoscritta da entrambe del quale si chiedeva l'omologazione.
Nei preverbali richiesti in vista dell'udienza di comparizione, tuttavia, i procuratori delle parti, rilevando che le stesse avevano medio tempore iniziato un percorso di coordinamento genitoriale privato su base volontaria in ragione dell'alta conflittualità esistente tra di essi, e che malgrado l'accordo raggiunto i genitori necessitavano invero di un'ulteriore attività di supporto, chiedevano al Giudice, nell'interesse esclusivo della figlia, la presa in carico da parte dei
Servizi Sociali mediante percorsi di aiuto ai genitori nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Giudice, preso atto della richiesta pervenuta da entrambi i procuratori, rilevatane la necessità, disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del
4.6.2024.
All'udienza del 4.6.2024 i procuratori delle parti davano atto del fatto che, pur proseguendo il percorso di coordinamento genitoriale iniziato dalle parti privatamente su base volontaria, continuavano comunque ad evidenziarsi criticità tra le stesse con la conseguenza che si rendeva necessario un monitoraggio da parte dei servizi sociali. Chiedevano altresì i procuratori che fossero tuttavia confermati i provvedimenti già assunti nell'ambito del sub procedimento quanto alla gestione della minore così come modificati dalle parti con la sottoscrizione del Piano genitoriale depositato in data 5/4/2024.
Il Giudice, preso atto delle richieste delle parti, provvedeva ex art. 473 bis 22
c.p.c. in via temporanea e urgente come da accordo concluso tra le parti all'udienza del 6.2.2024 (sub procedimento n. r.g. 3608-1/2024) per come integrato concordemente con il piano genitoriale sottoscritto dai signori Pt_1
e in data 5.4.2024; mandava ai Servizi Sociali per il deposito di una CP_1 relazione prima della nuova udienza che fissava per il 31.10.2024.
Nei preverbali richiesti in vista dell'udienza suddetta, i procuratori delle parti, rilevando che le stesse avessero nel frattempo raggiunto un equilibrio, essendo peraltro anche decise a proseguire il percorso di coordinamento genitoriale intrapreso, chiedevano definirsi consensualmente il procedimento alla luce degli accordi sottoscritti dalle parti stesse e già in atti;
Il Giudice, rilevato la mancanza agli atti della relazione demandata ai servizi sociali, ne sollecitava il deposito rinviando a tal fine e per la discussione del ricorso all'udienza del
3 9.1.2025, poi differita all'udienza del 13.2.2025 in ragione dell'istanza di proroga del termine di consegna della relazione pervenuta dai servizi sociali.
In data 13.2.2025 il Giudice, preso atto dei preverbali depositati dalle parti nei quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate e depositate in PCT, e vista la relazione dei Servizi Sociali agli atti rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse della figlia minore degli accordi sottoscritti dalle parti, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti nonché, da ultimo, della relazione depositata agli atti dai servizi sociali.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
a) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni PE1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà svolto congiuntamente da entrambi i genitori con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita di (istruzione, PE1 educazione, viaggi, religione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della figlia presso di sé.
b) Nel rispetto del principio di bigenitorialità, le frequentazioni padre/figlia seguiranno lo schema di cui al piano genitoriale allegato agli atti e sottoscritto dai signori e in data 5.4.2024, stilato anche in considerazione Pt_1 CP_1 dell'età della bambina con accordo che tali previsioni e modulazioni saranno riviste a decorrere dal compimento del 5° anno di vita della stessa.
c) il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento per la figlia la somma mensile di € 250,00 al quale si aggiunge la quota di AUU di spettanza del padre pari al 50% sull'importo complessivo di €
150,00 circa mensili che, come da accordi tra le parti attualmente eroga CP_3 direttamente ed integralmente alla madre.
4 - Tutte le spese straordinarie saranno suddivise al 50% (cinquanta per cento); qualora uno dei due genitori anticipasse per intero, l'altro genitore rimborserà per la propria quota, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
- In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
- Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
- A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie - Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- Spese di custodia del minore (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
- Ad ulteriore specificazione i genitori concordano di suddividere al 50% le spese relative al vestiario di cambio stagione fino almeno al quinto anno di età della figlia, stabilendo all'uopo un tetto massimo di spesa per complessivi € 300,00 da concordare in ogni caso prima degli acquisti.
d) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
5 e) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio della figlia minore.
Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 20.02.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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