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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/09/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 340/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 340 del Ruolo Generale degli Affari non
Contenziosi dell'anno 2025,
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Locri (RC), alla via Napoli I° trav. n.8, presso lo studio dell'Avv. Antonio Spadaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
- 1 - , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Siderno, alla via T. Arena 36/H, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Oppedisano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 07.04.2025, ha adito il Tribunale Parte_1
chiedendo di “ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge n.898 del 1.12.1970, disporre che la quota del 40% della predetta indennità venga attribuita alla ricorrente, e, per l'effetto, voglia ordinare al all' (Ente previdenziale del Sig. , nella persona del Controparte_1
Direttore e responsabile pro tempore, quale ente pagatore la liquidazione ed il pagamento della percentuale, tenendo conto, quali parametri di calcolo, che il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro dal 07.11.1997, data di assunzione del Sig. al Controparte_1
25.06.2019, data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ( 22 anni)”.
Con deposito del 29.08.2025, parte ricorrente ha depositato un accordo transattivo sottoscritto dalle parti e dai procuratori, chiedono al Tribunale di emettere provvedimento atto ad autorizzare l' previdenziale al pagamento della somma di CP_3
€. 7.000,00 in favore della Sig.ra Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 11.09.2025, si è costituito in giudizio , il quale ha rappresentato che è intervenuto un Controparte_1
accordo con la controparte e ha chiesto al Tribunale di “recepire l'accordo, sottoscritto dalle parti e dai procuratori costituiti e già depositato dall'avv. Antonio Spadaro”.
Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti, atteso che le stesse hanno dato reciprocamente atto dell'intervenuto accordo e hanno sottoposto al giudice conclusioni conformi. Infatti, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. ex multis Cass. n. 14775 del 02/08/2004).
- 2 - Va evidenziato, infatti, che alcuna pronuncia di recepimento dell'accordo intercorso tra le parti può essere adottata, atteso che l'odierna controversia non rientra tra quelle per le quali è prevista, da parte dell'ordinamento, la possibilità di adottare una decisione di omologa e che alcuna condanna può essere adottata nei confronti dell' soggetto estraneo al giudizio. CP_2
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio e le richieste delle parti, sussistono eccezionali ragioni per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di , ogni diversa e ulteriore istanza, Parte_1 Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.09.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 340 del Ruolo Generale degli Affari non
Contenziosi dell'anno 2025,
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Locri (RC), alla via Napoli I° trav. n.8, presso lo studio dell'Avv. Antonio Spadaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
- 1 - , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Siderno, alla via T. Arena 36/H, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Oppedisano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 07.04.2025, ha adito il Tribunale Parte_1
chiedendo di “ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge n.898 del 1.12.1970, disporre che la quota del 40% della predetta indennità venga attribuita alla ricorrente, e, per l'effetto, voglia ordinare al all' (Ente previdenziale del Sig. , nella persona del Controparte_1
Direttore e responsabile pro tempore, quale ente pagatore la liquidazione ed il pagamento della percentuale, tenendo conto, quali parametri di calcolo, che il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro dal 07.11.1997, data di assunzione del Sig. al Controparte_1
25.06.2019, data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ( 22 anni)”.
Con deposito del 29.08.2025, parte ricorrente ha depositato un accordo transattivo sottoscritto dalle parti e dai procuratori, chiedono al Tribunale di emettere provvedimento atto ad autorizzare l' previdenziale al pagamento della somma di CP_3
€. 7.000,00 in favore della Sig.ra Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 11.09.2025, si è costituito in giudizio , il quale ha rappresentato che è intervenuto un Controparte_1
accordo con la controparte e ha chiesto al Tribunale di “recepire l'accordo, sottoscritto dalle parti e dai procuratori costituiti e già depositato dall'avv. Antonio Spadaro”.
Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti, atteso che le stesse hanno dato reciprocamente atto dell'intervenuto accordo e hanno sottoposto al giudice conclusioni conformi. Infatti, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. ex multis Cass. n. 14775 del 02/08/2004).
- 2 - Va evidenziato, infatti, che alcuna pronuncia di recepimento dell'accordo intercorso tra le parti può essere adottata, atteso che l'odierna controversia non rientra tra quelle per le quali è prevista, da parte dell'ordinamento, la possibilità di adottare una decisione di omologa e che alcuna condanna può essere adottata nei confronti dell' soggetto estraneo al giudizio. CP_2
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio e le richieste delle parti, sussistono eccezionali ragioni per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di , ogni diversa e ulteriore istanza, Parte_1 Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.09.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
- 3 -