Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/11/2025, n. 21224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21224 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21224/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03524/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3524 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Mazzella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Liceo Scientifico-OMISSIS- Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego opposto dal Dirigente Scolastico del LICEO SCIENTIFICO STATALE “-OMISSIS-”, con provvedimento prot. -OMISSIS- all’istanza di accesso agli atti ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, presentata a mezzo pec dalla sig.ra -OMISSIS-, in proprio e quale genitrice dell’alunna minore -OMISSIS-, in data 31.12.2024 e successivamente reiterata all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 31.01.2025;
nonché per la declaratoria
del pieno diritto della sig.ra -OMISSIS-, in proprio e quale genitrice della figlia minore -OMISSIS-, all’integrale esibizione da parte del Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-” della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio e del Liceo Scientifico -OMISSIS- di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. IO AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la dichiarazione di cessata materia del contendere e/o di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso depositata dalla parte ricorrente;
Ritenuto che non si tratti di cessata materia del contendere, in quanto non tutti i documenti oggetto di istanza di accesso sono stati ostesi, e pertanto sussiste piuttosto sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, rimanendo priva di contestazione la decisione di concedere un accesso solo parziale;
Ritenuto comunque che l’iniziale mancata ostensione anche degli atti che potevano essere oggetto di accesso sia dovuta ad un errore scusabile dell’Amministrazione, considerando che dall’istanza di accesso agli atti operata dalla ricorrente, avente riferimento solo al c.d. accesso documentale ex artt. 22 e ss. della l. 241/90, non appariva chiaro quale fosse l’interesse immediato, diretto ed attuale alla stessa sotteso, dal momento che non risultava che la ricorrente avesse partecipato ai fatti sui quali si intendeva assumere informazioni o che fosse destinataria di provvedimenti disciplinari;
Ritenuto, per le ragioni che precedono, di dover compensare le spese di lite, e che si debba ricordare che il contributo unificato è regolato dalla legge, senza necessità di pronunzia giurisdizionale sul punto, ed in caso di sopravvenuta carenza di interesse, a differenza delle ipotesi di cessata materia del contendere, lo stesso rimane a carico della ricorrente (come detto) quale effetto automatico di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, oltre che a tutela del minore interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché dei dati dell’Istituto scolastico interessato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE SS, Presidente
IO AP, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AP | LE SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.