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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/03/2025, n. 11601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11601 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 15 novembre 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 30936 / 2022
TRA con l'Avv. Alberto Maria Mauri) Parte_1
RICORRENTE
(con l'Avv. Stefania Piacentini) Controparte_1
RESISTENTE
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
3.400,00 oltre IVA e CPA;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 15 novembre 2024 Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, il Sig. chiedeva al Giudice adito: 1. di Pt_1 accertare e dichiarare la sussistenza di un unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo dal 18 marzo 2019 al 31 ottobre 2020; 2. di accertare e dichiarare, in ragione del carattere qualitativo e quantitativo della prestazione svolta, il suo diritto ad essere inquadrato al 3° livello del CCNL Vigilanza Privata (o in subordine al diverso livello ritenuto di giustizia) sin dalla data di assunzione (o da altra data); 3. Di condannare per l'effetto la società al pagamento in Controparte_1 suo favore della complessiva somma di euro 20.315,76 di cui euro 2.664,75 a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno delle pretese vantate, il ricorrente si soffermava sulla sua vicenda lavorativa descrivendola nel dettaglio.
Deduceva :
- di essere stato assunto dalla società resistente a decorrere dal 18 marzo 2019 con contratto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di operatore amministrativo ed inquadramento nel livello D del CCNL “Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”, trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1 ottobre 2019;
- di aver svolto le mansioni di controllore e coordinatore del personale operativo di vigilanza privata;
- di aver osservato un orario di lavoro per tutto il periodo indicato superiore alle 40 ore settimanali su turnazione dal lunedì alla domenica – con un giorno di riposo a settimana - con turni di servizio anche in orario notturno e festivo;
- di non aver ricevuto una retribuzione adeguata sia alla tipologia della mansione espletata (meritevole del riconoscimento al 3° livello del CCNL Vigilanza Privata) che all'orario effettivamente osservato;
- di non aver percepito il compenso dovuto a titolo di ferie e permessi non goduti, festività lavorate, 13° e 14° mensilità, TFR, maturando il complessivo credito di euro 20.315,76. Si costituiva in giudizio la contestando la narrazione avversaria e Controparte_1 deducendo che le mansioni svolte dal ricorrente erano state sempre quelle per cui era stata assunto: operatore amministrativo inquadrato a livello D degli addetti ai servizi fiduciari. Spiegava efficacemente le ragioni per cui la domanda del ricorrente dovesse ritenersi infondata negando fermamente che il ricorrente avesse mai svolto mansioni di controllo e coordinamento del personale operativo di vigilanza privata.
Per rafforzare il proprio assunto difensivo si soffermava sull'assetto organizzativo della azienda dando dello stesso poi un riscontro probatorio con le risultanze testimoniali.
Acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi e autorizzato il deposito di note, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio valutato congiuntamente ai documenti allegati non hanno dato supporto alla prospettazione difensiva del lavoratore.
Il ricorrente non ha ottemperato al proprio onere probatorio, non riuscendo a dimostrare che le mansioni concretamente espletate fossero quelle assunte di controllo e coordinamento, riconducibili al 3° livello del CCNL “Vigilanza Privata”.
Giova a questo punto ricordare le linee guida giurisprudenziali dettate dalla Suprema
Corte per dirimere controversie aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni superiori e relativo inquadramento, espresse nella pronuncia n.9268/2016 pubblicata il 31.10.2016 “Il Giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine,
i risultati della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n.2164 del 5.2.2004; Cass. 3069 del 16.2.2005; Cass. 6946 del
4.4.2016)……..L'indagine del Giudice non può limitarsi a considerare le mansioni di maggiore rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgono sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva una diversa previsione della contrattazione collettiva. (Cas. n.4272 del 23 febbraio 2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n.2369 del 15.9.2008) la Suprema Corte, tra le altre con la sentenza n.19 aprile 2011, n.8993, in applicazione di tali principi, ha ribadito che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Ne consegue che il giudice in nessun modo può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste (dalla legge/o dal CCNL) che devono essere specificamente dedotte e provate (tutte) proprio da chi le allega. In altre parole la domanda non può in alcun modo essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalla declaratorie contrattuali”.
Sulla base delle predette linee guida va affrontata la questione del presunto svolgimento di mansioni superiori.
Il quadro probatorio testimoniale delineatosi nel corso del giudizio conferma piuttosto la ricostruzione della vicenda lavorativa offerta dalla società. Quest'ultima inquadra la figura del ricorrente nell'ambito dell'Ufficio Servizi come addetto ai turni del personale. Puntuale è la dichiarazione del teste – impegnato in Testimone_1 dal novembre 2017 al novembre 2020 come Titolare di licenza prefettizia CP_1 nel senso che si occupava della gestione dei settori operativi dell'azienda – “Mi ricordo come addetto ad inserimento dati relativi alla turnistica del Tes_2 personale. Non svolgeva attività di vigilanza in quanto non era guardia giurata e pertanto non poteva effettuare questo tipo di mansioni. non esercitava Pt_1 nemmeno per i motivi che ho sopra detto le mansioni di coordinatore e controllore del personale perché oltre a me ad esercitare il controllo sul personale a dare indicazioni e direttive c'era il mio sottoposto e sotto di lui la sala Persona_1 operativa composta da più risorse dove non c'era . La circostanza che il Pt_1 ricorrente si occupasse dell'inserimento sul programma dei dati relativi alla turnistica del personale stabilita dalla Direzione Generale è puntualmente confermata dal teste che ha lavorato in dal febbraio 2019 al novembre 2020 Persona_1 CP_1 come Direttore Tecnico Operativo sottoposto a e lo è anche dai testi indicati Tes_1 dalla parte ricorrente – due familiari - che pur non essendo mai andati sul posto di lavoro affermano di aver percepito che arrivavano al elefonate dal posto di Pt_2 lavoro che riguardavano i cambi turni.
Preme infine osservare che alcuna prova è stata acquisita in merito all'orario di lavoro che il ricorrente sostiene di essere stato tenuto a rispettare.
Alla luce delle considerazioni fatte, il ricorso va rigettato in quanto alcuna delle pretese vantate risulta sorretta da un adeguato supporto probatorio.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 29 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 15 novembre 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 30936 / 2022
TRA con l'Avv. Alberto Maria Mauri) Parte_1
RICORRENTE
(con l'Avv. Stefania Piacentini) Controparte_1
RESISTENTE
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
3.400,00 oltre IVA e CPA;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 15 novembre 2024 Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, il Sig. chiedeva al Giudice adito: 1. di Pt_1 accertare e dichiarare la sussistenza di un unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo dal 18 marzo 2019 al 31 ottobre 2020; 2. di accertare e dichiarare, in ragione del carattere qualitativo e quantitativo della prestazione svolta, il suo diritto ad essere inquadrato al 3° livello del CCNL Vigilanza Privata (o in subordine al diverso livello ritenuto di giustizia) sin dalla data di assunzione (o da altra data); 3. Di condannare per l'effetto la società al pagamento in Controparte_1 suo favore della complessiva somma di euro 20.315,76 di cui euro 2.664,75 a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno delle pretese vantate, il ricorrente si soffermava sulla sua vicenda lavorativa descrivendola nel dettaglio.
Deduceva :
- di essere stato assunto dalla società resistente a decorrere dal 18 marzo 2019 con contratto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di operatore amministrativo ed inquadramento nel livello D del CCNL “Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”, trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1 ottobre 2019;
- di aver svolto le mansioni di controllore e coordinatore del personale operativo di vigilanza privata;
- di aver osservato un orario di lavoro per tutto il periodo indicato superiore alle 40 ore settimanali su turnazione dal lunedì alla domenica – con un giorno di riposo a settimana - con turni di servizio anche in orario notturno e festivo;
- di non aver ricevuto una retribuzione adeguata sia alla tipologia della mansione espletata (meritevole del riconoscimento al 3° livello del CCNL Vigilanza Privata) che all'orario effettivamente osservato;
- di non aver percepito il compenso dovuto a titolo di ferie e permessi non goduti, festività lavorate, 13° e 14° mensilità, TFR, maturando il complessivo credito di euro 20.315,76. Si costituiva in giudizio la contestando la narrazione avversaria e Controparte_1 deducendo che le mansioni svolte dal ricorrente erano state sempre quelle per cui era stata assunto: operatore amministrativo inquadrato a livello D degli addetti ai servizi fiduciari. Spiegava efficacemente le ragioni per cui la domanda del ricorrente dovesse ritenersi infondata negando fermamente che il ricorrente avesse mai svolto mansioni di controllo e coordinamento del personale operativo di vigilanza privata.
Per rafforzare il proprio assunto difensivo si soffermava sull'assetto organizzativo della azienda dando dello stesso poi un riscontro probatorio con le risultanze testimoniali.
Acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi e autorizzato il deposito di note, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio valutato congiuntamente ai documenti allegati non hanno dato supporto alla prospettazione difensiva del lavoratore.
Il ricorrente non ha ottemperato al proprio onere probatorio, non riuscendo a dimostrare che le mansioni concretamente espletate fossero quelle assunte di controllo e coordinamento, riconducibili al 3° livello del CCNL “Vigilanza Privata”.
Giova a questo punto ricordare le linee guida giurisprudenziali dettate dalla Suprema
Corte per dirimere controversie aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni superiori e relativo inquadramento, espresse nella pronuncia n.9268/2016 pubblicata il 31.10.2016 “Il Giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine,
i risultati della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n.2164 del 5.2.2004; Cass. 3069 del 16.2.2005; Cass. 6946 del
4.4.2016)……..L'indagine del Giudice non può limitarsi a considerare le mansioni di maggiore rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgono sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva una diversa previsione della contrattazione collettiva. (Cas. n.4272 del 23 febbraio 2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n.2369 del 15.9.2008) la Suprema Corte, tra le altre con la sentenza n.19 aprile 2011, n.8993, in applicazione di tali principi, ha ribadito che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Ne consegue che il giudice in nessun modo può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste (dalla legge/o dal CCNL) che devono essere specificamente dedotte e provate (tutte) proprio da chi le allega. In altre parole la domanda non può in alcun modo essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalla declaratorie contrattuali”.
Sulla base delle predette linee guida va affrontata la questione del presunto svolgimento di mansioni superiori.
Il quadro probatorio testimoniale delineatosi nel corso del giudizio conferma piuttosto la ricostruzione della vicenda lavorativa offerta dalla società. Quest'ultima inquadra la figura del ricorrente nell'ambito dell'Ufficio Servizi come addetto ai turni del personale. Puntuale è la dichiarazione del teste – impegnato in Testimone_1 dal novembre 2017 al novembre 2020 come Titolare di licenza prefettizia CP_1 nel senso che si occupava della gestione dei settori operativi dell'azienda – “Mi ricordo come addetto ad inserimento dati relativi alla turnistica del Tes_2 personale. Non svolgeva attività di vigilanza in quanto non era guardia giurata e pertanto non poteva effettuare questo tipo di mansioni. non esercitava Pt_1 nemmeno per i motivi che ho sopra detto le mansioni di coordinatore e controllore del personale perché oltre a me ad esercitare il controllo sul personale a dare indicazioni e direttive c'era il mio sottoposto e sotto di lui la sala Persona_1 operativa composta da più risorse dove non c'era . La circostanza che il Pt_1 ricorrente si occupasse dell'inserimento sul programma dei dati relativi alla turnistica del personale stabilita dalla Direzione Generale è puntualmente confermata dal teste che ha lavorato in dal febbraio 2019 al novembre 2020 Persona_1 CP_1 come Direttore Tecnico Operativo sottoposto a e lo è anche dai testi indicati Tes_1 dalla parte ricorrente – due familiari - che pur non essendo mai andati sul posto di lavoro affermano di aver percepito che arrivavano al elefonate dal posto di Pt_2 lavoro che riguardavano i cambi turni.
Preme infine osservare che alcuna prova è stata acquisita in merito all'orario di lavoro che il ricorrente sostiene di essere stato tenuto a rispettare.
Alla luce delle considerazioni fatte, il ricorso va rigettato in quanto alcuna delle pretese vantate risulta sorretta da un adeguato supporto probatorio.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 29 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli