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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1749 /2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Dasà, via Provinciale, n. 36, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Nicola Pistininzi (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...] Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Malattia professionale.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/11/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver svolto attività di lavoro subordinato con mansioni di addetta alle pulizie e di aver presentato domanda di malattia professionale (il 25.10.2018) presso l' resistente, il CP_1 quale rispondeva con esito negativo (“E' stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal dlgs 38 del 23/02/2000. Danno anatomico da discopatia lombare;
Grado accertato :004% Grado complessivo 004%”). Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che la ricorrente a causa dell'attività lavorativa svolta ha contratto malattia professionale come meglio descritta nella certificazione medica allegata;
b) Accertare e dichiarare che a seguito della malattia professionale del 25.10.2018 presenta postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 12% o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU, di cui si chiede sin da ora l'ammissione e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; d) Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione delle CP_1
1 somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 12% o nella misura che risulterà a seguito di CTU, per la somma complessiva di € 14.311,92 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. La ricorrente chiede l'accertamento della contrazione della malattia professionale, al fine di ottenere una rendita derivante da un grado di inabilità pari al 12%, a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, omettendo, tuttavia, di argomentare e provare circostanze di fatto da cui è possibile desumere le attività in concreto svolto, l'esposizione al rischio da cui discenderebbe la malattia.
3. Il ricorso, pertanto, si appalesa generico e privo di prove.
4. Peraltro, ammettere una consulenza tecnica non risulterebbe essere utile a provare o integrare circostanze non descritte dalla parte ricorrente e risulterebbe uno strumento del tutto esplorativo.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
6. Le spese di lite in considerazione dei motivi della decisione possono essere integralmente compensate tr le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetto il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Dasà, via Provinciale, n. 36, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Nicola Pistininzi (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...] Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Malattia professionale.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/11/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver svolto attività di lavoro subordinato con mansioni di addetta alle pulizie e di aver presentato domanda di malattia professionale (il 25.10.2018) presso l' resistente, il CP_1 quale rispondeva con esito negativo (“E' stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal dlgs 38 del 23/02/2000. Danno anatomico da discopatia lombare;
Grado accertato :004% Grado complessivo 004%”). Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che la ricorrente a causa dell'attività lavorativa svolta ha contratto malattia professionale come meglio descritta nella certificazione medica allegata;
b) Accertare e dichiarare che a seguito della malattia professionale del 25.10.2018 presenta postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 12% o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU, di cui si chiede sin da ora l'ammissione e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; d) Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione delle CP_1
1 somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 12% o nella misura che risulterà a seguito di CTU, per la somma complessiva di € 14.311,92 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. La ricorrente chiede l'accertamento della contrazione della malattia professionale, al fine di ottenere una rendita derivante da un grado di inabilità pari al 12%, a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, omettendo, tuttavia, di argomentare e provare circostanze di fatto da cui è possibile desumere le attività in concreto svolto, l'esposizione al rischio da cui discenderebbe la malattia.
3. Il ricorso, pertanto, si appalesa generico e privo di prove.
4. Peraltro, ammettere una consulenza tecnica non risulterebbe essere utile a provare o integrare circostanze non descritte dalla parte ricorrente e risulterebbe uno strumento del tutto esplorativo.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
6. Le spese di lite in considerazione dei motivi della decisione possono essere integralmente compensate tr le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetto il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2