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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/05/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
.
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE PER I MINORENNI
Composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Stefano Greco Consigliere
Carla Piras Componente privato
Santino Pizzi Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: dichiarazione di adottabilità dei minori nato a Persona_1
Cagliari il 18.11.2013, nata a [...] il [...], Persona_2 Persona_3 nato a [...] l'[...], nata a [...] il [...] e Persona_4
nata a [...] il [...]. Persona_5
Nelle cause riunite la prima iscritta al n. 233 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via CodiceFiscale_1
Pessina n. 1 presso lo studio legale dell'avv. Francesca Ferrai che lo rappresenta e difende in virtù di nomina di difensore d'ufficio con provvedimento del 4 gennaio 2023 e in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello;
alla quale sono riunite le cause iscritte ai nn. 234/2024, 235/2024, 236/2024, 237/2024 del Ruolo
Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, promosse tutte da:
nato a [...], il [...], C. F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via CodiceFiscale_1
Pessina n. 1, presso lo studio legale dell'avv. Francesca Ferrai che lo
1 rappresenta e difende in virtù di nomina di difensore d'ufficio con provvedimento del 4 gennaio 2023 e in virtù di procura speciale alle liti allegata a ciascun atto di appello;
le cause iscritte ai nn. 238/2024, 239/2024, 240/2024, 241/2024, 242/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, promosse tutte da:
, nata a [...], il [...], Parte_2
residente in [...], C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliata in Cagliari, nella Via Risorgimento, 61, presso lo studio dell'avvocato Valentina Mereu in forza di procura speciale allegata a ciascun atto di appello;
APPELLANTI promosse tutte nei confronti di
AVV. , (C.F. ), quale Tutore e Controparte_1 C.F._3
difensore dei minori nato a [...] il [...], Persona_1
, nata a [...] il [...], nato a Persona_2 Persona_3
Cagliari il 1/9/2018, nata a [...] il [...], e Persona_4
, nata a [...] il [...], tale Persona_5
nominata con decreto del Tribunale per i Minorenni di Cagliari in data
04/01/2023, depositato in data 17/01/2023, nelle procedure n. 1-2-3-4-5/2023
Cont
relative ai suddetti minori, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Cagliari nella via Farina n. 44, che nell'interesse dei minori si costituisce e difende personalmente ai sensi dell'art. 86 cpc;
e rispettivamente nei confronti di
e Parte_2 Parte_1
APPELLATI in tutte con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE,
INTERVENUTO PER LEGGE
All'udienza del 19 dicembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da ricorsi in appello): Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari,
2 1. in via preliminare, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendere l'efficacia delle sentenze emesse dal Tribunale per i Minorenni di
Cagliari, avente n. 44, 45, 46, 47 e 48 del 2024 emessa in data 10 maggio
2024, pubblicate il 21 maggio 2024;
2. nel merito, riformare le sentenze emesse dal Tribunale per i Minorenni di
Cagliari, avente n. 44, 45, 46, 47 e 48 del 2024, in data 10 maggio 2024, pubblicate il 21 maggio 2024, per le ragioni su esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità dei minori non dichiarandone l'adottabilità non sussistendone i presupposti di legge ed in particolare quelli indicati;
3. e di conseguenza ordinare che i minori riprendano ad incontrare il padre al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, dettandone eventualmente le modalità e supervisione, al fine di ricostituire i rapporti con il nucleo familiare originale;
4. in subordine disporre la prosecuzione della frequentazione dei minori con il padre con frequenza settimanale o mensile e colloqui telefonici o in videochiamata. Ovviamente, disponendo per tutti i minori e il padre un percorso di recupero del loro rapporto.
5. in ulteriore subordine disporre l'adozione mite;
6. Qualora venga confermato lo stato di adottabilità disporre che tutti i minori vengano adottati dalla stessa famiglia.
6. con vittoria di spese e competenze.”.
Nell'interesse dell'appellante (come da ricorsi Parte_2 in appello):
“In via preliminare
• sospendere l'efficacia delle sentenze nn. 44-45-46-47-48/2024 44/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari in data 10.05.2024 e depositata in data 21.05.2024 nella procedura R.G. n. 1/2023 ADS;
Nel merito
• revocare lo stato di adottabilità del figlio minore, come sopra meglio generalizzato;
• revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora
[...]
; Parte_2
• disporre la ripresa degli incontri del minore con la madre al fine di ricostruire i legami familiari tra loro, con l'indicazione delle dovute prescrizioni, tempi
3 e modalità, nonché con l'attivazione degli interventi di supporto adeguati e necessari;
In subordine e qualora venisse disposto l'affidamento eterofamiliare del minore per un tempo stabilito o venisse confermato lo stato di adottabilità dello stesso
• disporre la prosecuzione della frequentazione del minore con la madre e dei colloqui telefonici tra loro, con indicazione della frequenza e con l'attivazione di un percorso di supporto e di recupero del rapporto.
Con vittoria di competenze”.
Nell'interesse del tutore dei minori (come da memoria di costituzione):
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in via preliminare, disporre la riunione dei procedimenti nn. RG 233-234-235-236-237/2024 instaurati dall'odierno appellante con gli altri instaurati dalla sig.ra e portanti Pt_2
nn. RG 238-239-240-241-242/2024 e rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze impugnate;
nel merito: rigettare gli atti d'appello proposti nell'interesse del sig. e, per l'effetto, Parte_1
confermare le sentenze nn. 44-45-46-47-48/2024 del Tribunale per i
Minorenni di Cagliari.
Con ogni altro provvedimento consequenziale di legge e conseguente decisione sulle spese del giudizio.”
Nell'interesse del Procuratore Generale (come da parere del 21.11.2024):
“ribadisce le conclusioni già formulate in presenza all'udienza del 19/9/2024, chiedendo il rigetto di tutte le impugnazioni proposte”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto del 19 agosto 2022 il Presidente del Tribunale per i
Minorenni, su ricorso del Procuratore della Repubblica, ha convalidato il provvedimento di urgente inserimento comunitario ex art. 403 c.c. dei minori ed unitamente alla ER1 R_ ER3 ER4 Persona_5
madre disposto il 17.8.2022 dal Servizio Sociale Parte_2
in quanto costei, a seguito dei maltrattamenti subiti da parte di Pt_1
padre dei piccoli, era stata trasportata in ospedale, nominando
[...] curatore speciale dei minori l'avv. . Controparte_1
4 Dalle indagini dei carabinieri era emerso un contesto di vita familiare connotato dal ricorso alla violenza da parte del nei confronti della Pt_1
e da una situazione di importante conflitto genitoriale. Parte_2
All'udienza del 30.08.2022, fissata con detto provvedimento, la madre, sentita, aveva confermato i maltrattamenti fisici e psicologici dal 2018 da parte del i quali avvenivano anche in presenza dei bambini, ed Pt_1 aveva manifestato l'intenzione di interrompere la sua relazione con il marito e di tentare di riorganizzarsi per far crescere da sola i figli, bambini fragili.
Il padre aveva negato le accuse della facendo risalire Parte_2
i problemi della coppia al 2018 quando aveva scoperto una relazione extraconiugale della compagna, totalmente dipendente dal cellulare, e riconoscendo soltanto di averla mandata via di casa a seguito di un ennesimo litigio, nella quale ella era diventata una furia, causato, a suo dire, dalla trascuratezza della donna nella cura dei figli e della casa, anche per quanto riguarda aspetti basilari quali l'alimentazione. Egli ha riferito di essere legatissimo alla compagna ed ai figli, dichiarando di essere disponibile a seguire i percorsi di sostegno necessari per tentare di recuperare il loro rapporto.
Dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Ussana del
23.8.2022 risultava che il nucleo era in carico del Servizio dal 2021, beneficiava del servizio di assistenza domiciliare, i piccoli e del ER3 R_
servizio specialistica scolastica, il nucleo era seguito dal servizio educativo territoriale. Per il 5 settembre era previsto lo sfratto per morosità dall'immobile condotto in locazione, non essendo stato corrisposto il canone da circa un anno.
Nella relazione in pari data della comunità Terra Nostra di Sanluri, dove erano stati inseriti cinque minori, poi raggiunti dalla madre, emergevano le problematiche psicofisiche dei minori, i quali necessitavano di cure specifiche, anche ospedaliere: che allora aveva otto anni, ER1
manifestava frequenti comportamenti problema (scoppi d'ira e reazioni aggressive sia di tipo verbale che fisico alle regole di convivenza comunitaria e al diniego delle sue richieste); VI, cinque anni, era seguita dal Centro
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo dell'Ospedale Brotzu di Cagliari con la diagnosi di Disturbo dello Spettro autistico, disabilità intellettiva di grado
5 lieve, disturbo del linguaggio, disturbo fonetico-fonologico; quattro ER3
anni, portatore di pace maker per problemi cardiaci, aveva subito un bendaggio polmonare;
due anni, era affetta da cardiopatia, ER4 ER5
che all'epoca aveva appena quattro mesi, era anche lei affetta da
[...]
cardiopatia per la quale aveva subito un bendaggio polmonare ed era in attesa di intervento chirurgico, evidenziando che i bambini più piccoli ricercavano costantemente le attenzioni e la vicinanza fisica della madre che aveva bisogno di essere supportata, oltre che per l'organizzazione della vita quotidiana, per imporre delle regole ai minori.
Con decreto del 30.08.2022, il Tribunale per i Minorenni aveva confermato il provvedimento di inserimento in comunità di madre e minori, i quali erano affidati al Servizio Sociale del Comune di Ussana con previsione di incontri protetti fra il padre e i figli.
Il 7 settembre 2022 i minori e la madre erano stati trasferiti presso la comunità madre-bambino “Padre Sergio” sita in Selargius.
Nella relazione del Servizio Sociale di Ussana trasmesso con nota del
10 novembre 2022 si evidenziavano le criticità della che Parte_2
“necessiterebbe di continue sollecitazioni relativamente all'accudimento dei minori che talvolta tende a delegare agli operatori ed appare carente sia sotto il profilo emotivo che educativo” nonché il forte disagio palesato da
Con riguardo al padre, si evidenziava che egli si era mostrato ER1
incostante in relazione agli colloqui telefonici e, per quanto riguarda gli incontri protetti, che all'inizio egli mostrava una scarsa capacità di riconoscimento dei bisogni palesati dai minori, criticità superata sebbene continuasse a permanere una scarsa spontaneità nell'approccio con i figli e uno squilibrio di trattamento nei confronti soprattutto di ER1
Relativamente alla situazione del nucleo egli aveva un atteggiamento teso alla sua deresponsabilizzazione e all'attribuzione alla compagna, descritta in termini assolutamente negativi, delle cause che avevano determinato l'allontanamento dei minori ed il loro collocamento in comunità, rispetto al quale esso si poneva in polemica seppure si mostrava incapace di proporre valide alternative ad esso. Il Servizio manifestava la propria preoccupazione per la situazione dei minori i quali, ciascuno nella propria individualità,
6 necessitavano di attenzioni e cure particolari che nessuno dei due genitori, per le carenze educative ed emotive riscontrate, erano in grado di assicurare
Nella relazione della comunità, pure trasmessa con la stessa nota, si segnalava l'incapacità della madre nella gestione educativa ed accuditiva, “la madre non risultava in grado di mettere in atto azioni di controllo e sorveglianza, volte a stimolare nei figli l'acquisizione di comportamenti maturi;
ulteriormente la stessa non offriva idoneo supporto, vicinanza affettiva e sintonizzazione emotiva (…) non conosce strategie educative efficaci e si affida a scorciatoie educative inadeguate. Non è in grado di offrire contenimento affettivo e di essere per i figli una base sicura anche attraverso l'impartizione di regole e confini”. Si segnalava in particolare il comportamento di che manifestava frequenti episodi di aggressività ER1
fisica e verbale eterodiretta, comportamenti che di solito scaturivano da una richiesta o un'aspettativa delusa da parte materna, relativamente ad un oggetto che egli pretendeva di ottenere in modo perentorio e coercitivo “la madre risulta inadeguata ed inefficace nel porre confini a tali richieste e limitare le conseguenti manifestazioni di rabbia, mediante un atteggiamento fermo ed assertivo o attraverso azioni consolatorie e di dialogo costruttivo, ma al contrario esacerba tali stati di assoluto discontrollo emotivo, per cui il bambino, oltre che divenire aggressivo fisicamente, minaccia di uccidersi e accusa la madre di avergli fatto vivere “una vita di merda”.
Si evidenziava il fatto che ella “richiamata al suo ruolo materno, proietta all'esterno anche in modo menzognero, per cui le sue difficoltà non derivano da una sua diretta responsabilità, ma sono sempre attribuibili ad una mancanza dell'altro. Deresponsabilizzazione totale che denota una non consapevolezza e immaturità rispetto ai suoi vissuti e azioni, che rendono molto arduo il lavoro psico-emotivo e psico-educativo con la sua persona.”
L'incapacità della di fornire alla prole vicinanza e supporto Pt_2
affettivo era rilevata anche nella relazione di aggiornamento della struttura comunitaria relativa al mese di dicembre 2022, nella quale si ribadiva che gli strumenti educativi della madre contribuivano e innescavano nei bambini stati affettivi di rabbia, frustrazione e reazioni emotive comportamentali di agitazione, opposizione e aggressività eterodiretta, la totale deresponsabilizzazione riguardo alla situazione che si era creata, i
7 comportamenti nei confronti dei figli squalificanti l'azione educativa degli operatori. Si evidenziava, altresì, come durante i giorni di ospedalizzazione della figlia più piccola, gli altri minori, come già altre volte era accaduto, non avevano avuto comportamenti manifestanti disagio o sentimenti negativi di rabbia, isolamento, ansia o irritabilità o la richiesta della presenza della mamma attraverso il pianto e la frustrazione ed anzi essi si comportavano in modo corretto, rispettosi delle regole;
l'unico che manifestava inquietudine era ER1
Con nota trasmessa il 31 dicembre 2022 si comunicava di una condotta altamente pregiudizievole della madre nei confronti della minore in quanto ella non aveva attuato, rendendo comunicazioni Persona_5
mendaci, il piano di svezzamento a partire dal quarto mese di età previsto dai cardiologi, somministrandole solo latte e determinando così un mancato accrescimento ponderale della piccola che aveva indotto i medici ad anticipare un intervento chirurgico rischioso e pesante per la piccola, senza peraltro che essa fosse stata in grado di dare una spiegazione di tale condotta.
Venuti a conoscenza di tale condotta materna, l'intervento era stato posticipato al fine di una migliore valutazione sull'accrescimento di ER5
considerato l'effettivo avvio dello svezzamento.
[...]
A seguito di tale segnalazione, con ricorso proposto in data 3 gennaio
2023 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ritenendo sussistente una condizione di sostanziale abbandono dei minori che erano privi delle cure necessarie per consentire loro una crescita adeguata, chiedeva l'apertura di un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità.
Con decreto del 4 gennaio 2023 il Tribunale per i Minorenni, rilevando che le gravi carenze genitoriali apparivano di natura non transitoria, ha dichiarato non luogo a ulteriormente provvedere nella procedura di volontaria giurisdizione con compensazione delle spese di lite, ha disposto l'apertura della procedura di adottabilità, ha sospeso i genitori dalla responsabilità genitoriale sui figli, ha nominato tutore provvisorio, l'Avv.
, già curatore speciale, ha incaricato il Servizio Sociale del Controparte_1
Comune di Ussana di trasmettere una relazione di aggiornamento sulla situazione dei minori e dei genitori, sull'esistenza di parenti nei gradi di legge
8 idonei disponibili ad occuparsi dei bambini, sull'esistenza di percorsi alternativi a quello attuale, ha disposto il mantenimento degli incontri protetti tra i minori ed il padre a condizione che costui si fosse impegnato ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con una nota urgente del 14 febbraio 2023 il Servizio Sociale comunicava che la struttura comunitaria esponeva che Parte_2
mostrava una condotta genitoriale sempre più inadeguata, altamente
[...]
disfunzionale e pregiudizievole per i minori e per gli altri ospiti della struttura, considerato che ella agiva con un'azione ostacolante verso l'intervento educativo degli operatori, continuamente esposti al comportamento accusatorio e diffamatorio da lei posto in essere, venendo a determinare notevoli difficoltà all'interno del sistema comunitario.
La responsabile della comunità aveva pertanto chiesto le sue dimissioni in quanto costituente elemento turbante lo sviluppo e la crescita armonica dei figli, dovendosi considerare la possibilità che costoro fossero inseriti in una struttura, rispondente alle loro esigenze.
A seguito dell'udienza del 7 marzo 2023 nella quale erano sentiti i genitori, l'assistente sociale e gli operatori della comunità che avevano rilevato le criticità della figura materna che mostrava una grande inadeguatezza senza che, nonostante i percorsi di sostegno attivati, fossero stati ravvisati dei miglioramenti, il Tribunale con decreto del 10.03.2023 disponeva la dimissione di dalla struttura, Parte_2
prevedendo che i minori rimanessero in comunità, e rapporti protetti con ciascun genitore, secondo tempi e modi in concreto da individuarsi a cura del servizio sociale territoriale con esclusivo riferimento all'interesse dei bambini;
disponeva altresì l'affidamento eterofamiliare dei minori con incarico al adozioni e al servizio sociale e, infine, una CTU sulle CP_3
competenze genitoriali e le condizioni dei minori. Ai genitori venivano impartite prescrizioni per la fattiva collaborazione con i servizi sociosanitari coinvolti nel caso.
Con decreto del 19 maggio 2023 era disposto l'affidamento di ER5
a idonea coppia con aspettative adottive in quanto essa, avendo subito
[...]
un intervento cardiochirurgico, non poteva rientrare in comunità dovendo essere preservata dal rischio di un possibile contagio, dovendo subire un
9 ulteriore intervento chirurgico al cuore, inserimento in una famiglia affidataria comunicato dal Servizio sociale con nota del 15 giugno 2023.
Il 1 giugno 2023 era stata dimessa la madre, il 3 giugno i minori R_
e il 14 giugno AE, che aveva manifestato grosse difficoltà ER3 ER4 ad allontanarsi dalla struttura dov'era inserito, nella quale aveva elaborato relazioni significative sia con gli operatori che con alcuni ospiti minori, erano trasferiti presso la comunità di Terra Mala.
Nella relazione della nuova struttura comunitaria dell'8 luglio 2023 si evidenziava che i piccoli subivano la trascuratezza e l'inefficacia educativa e affettiva alla quale erano stati esposti, rispetto all'igiene e all'ordine e alla cura della propria persona, non avevano ancora sviluppato l'autonomia prevista per l'età, non avevano ancora sviluppato “modalità di comportamento funzionali, capacità di autoregolazione emotiva, di affermazione di sé, fiducia e un'autostima positiva funzionale a sentirsi capaci, degni e meritevoli di amore e adatti alla vita.”
Nel frattempo, , zia materna dei minori, la quale Controparte_4 aveva inizialmente offerto la propria disponibilità all'affidamento di almeno uno dei nipoti, con nota depositata il 10 novembre 2023, aveva successivamente revocato tale disponibilità, stante il netto peggioramento della propria situazione familiare e lavorativa.
Nella relazione del Servizio Sociale del 14 febbraio 2024 si evidenziava che non erano state individuate altre risorse familiari disponibili per un eventuale affidamento dei minori e l'esito positivo dell'affidamento di che, accolta in una famiglia, era riuscita a raggiungere un buon Persona_5
accrescimento e ad acquisire nuove competenze, apparendo gioiosa e serena, nonché pienamente integrata con la coppia affidataria.
Riguardo agli incontri protetti tra i minori e i genitori, nella relazione del 9 febbraio 2024 si evidenziava che gli operatori avevano segnalato come i bambini patissero una forte destabilizzazione emotiva a seguito della frequentazione del padre e della madre, precisando che essi si mostravano per niente affettivi nei confronti dei figli che, nella quotidianità, non esprimevano mai il piacere di averli incontrati nè facevano richiesta di poterli rivedere o di poter tornare a casa con loro.
10 dopo ogni incontro, si comportava in maniera disregolata e ER1
faticava a modulare le proprie emozioni, mettendo in atto comportamenti connotati di forte rabbia e disperazione;
“il minore asserisce che tutto il suo malessere derivi dai genitori, che apostrofa con i peggiori vocaboli, e ribadisce di essere stanco di trascorrere la vita in comunità”; opo gli ER3
incontri si mostrava capriccioso, irascibile e utilizzava un linguaggio volgare e capitava che lanciasse oggetti se non otteneva quello che voleva;
inoltre, gli episodi di enuresi notturna risultavano più frequenti subito dopo gli incontri, per poi stabilizzarsi nel lungo periodo, tra un incontro e un altro. Anche per in occasione degli incontri, si erano ripresentati episodi di enuresi ER4
notturna che non si erano più verificati da quando aveva cominciato ad adattarsi al contesto comunitario senza la presenza della madre. Quanto a
, gli operatori avevano registrato atteggiamenti oppositivi e provocatori R_
ed un atteggiamento di chiusura.
La causa è stata altresì istruita con la disposizione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di effettuare una valutazione psicologica sui genitori.
La CTU depositata in data 3.11.2023 dalla dott.ssa ha Persona_6 messo in luce “una grave compromissione delle capacità genitoriali rilevata in tutte le aree”tale da concludere per entrambi i genitori nel senso che “i deficit rilevati non possono essere recuperati e nell'eventualità molto remota di miglioramento, ciò non sarebbe compatibile con i bisogni e i tempi di crescita dei bambini”.
Con sentenze nn. 44-45-46-47-48/2024 del 10.05.2024, pubblicate il
21.05.2024, che hanno riguardo a ciascun bambino ma identica motivazione, il Tribunale per i Minorenni di Cagliari ha così statuito:
“Dichiara lo stato di adottabilità dei minori nato a Persona_1
Cagliari il 18.11.2013, , nata a [...] il [...], nato a R_ ER3
Cagliari l'1.09.2018, , nata a [...] il [...] e ER4 ER5
nata a [...] il [...],
[...]
Dichiara e decaduti dalla Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti dei minori figli;
Nomina Tutore provvisorio dei minori l'avv. to del foro di Controparte_1
Cagliari, con invio degli atti al Giudice Tutelare competente per l'apertura della tutela;
11 Dispone l'interruzione dei rapporti tra i minori i genitori e i familiari;
Nelle more dell'ulteriore corso della procedura
Dispone l'affidamento etero-familiare della minore alla Persona_5 coppia che l'ha accolta con incarico al presso questo CP_5
Tribunale, in collaborazione con il servizio sociale territoriale, per il monitoraggio dell'affidamento in corso.
Conferma l'affidamento dei minori nato a [...] il Persona_1
ER 18.11.2013, , nata a [...] il [...], nato a [...] R_
l'1.09.2018, , nata a [...] il [...] alla comunità ER4
d'accoglienza;
Dispone l'affidamento eterofamiliare dei suddetti minori a idonea coppia o persona con aspettative adottive e l'incarico al presso questo CP_5
Tribunale, in collaborazione con il servizio sociale territoriale e la comunità per la scelta degli affidatari;
Incarica il servizio sociale territoriale, la comunità e la N.P.I. di Sestu di assicurare ai minori i sostegni di competenza;
Dichiara le spese di giudizio interamente compensate”.
Il Tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori rilevando che gli stessi si trovano in stato di abbandono, morale e materiale, irreversibile e non dovuto a causa di forza maggiore da parte dei genitori, per i quali non sono risultati ipotizzabili interventi di recupero, precisando altresì che non risultava la presenza di parenti dei minori che avrebbero potuto intervenire validamente in loro favore.
Ad avviso del Tribunale “ e Parte_1 Parte_2
hanno avuto difficoltà a raggiungere condizioni di vita stabili e funzionali al recupero del ruolo genitoriale. Le emergenze processuali hanno evidenziato che entrambi non possono, nemmeno se aiutati, assicurare ai figli un'adeguata crescita”.
Il giudice di prime cure ha fatto integrale richiamo alle conclusioni della CTU nel cui ambito il consulente si è avvalso della collaborazione di uno psichiatra, ed ha osservato che “le figure genitoriali sono risultate gravemente deficitarie sul piano delle competenze genitoriali, le carenze rilevate sono di tale entità da non essere recuperabili nemmeno in futuro e,
12 soprattutto, in tempi compatibili con le esigenze di crescita dei figli;
anche in prospettiva futura per i minori è necessaria la rescissione dei rapporti con i genitori”.
Alla luce delle risultanze peritali, ha così motivato “Riguardo a
ella ha presentato uno stile di personalità e un Parte_2
deficit intellettivo che compromettono e inficiano totalmente le capacità genitoriali. Dai colloqui psicodiagnostici e dai test effettuati, si è accertata nella donna la mancanza di relazione intima con gli altri, la scarsa capacità di esprimere sentimenti ed emozioni e una significativa quota di anaffettività.
La madre dei minori non è intuitiva e non è interessata a esplorare i propri sentimenti e quelli degli altri. La consulenza tecnica ha sottolineato la tendenza di a sopravvalutare le proprie capacità Parte_2
e minimizzare gli aspetti negativi, con un modello pervasivo di comportamento che le impedisce di sperimentare rapporti e situazioni appaganti e nutrienti. Nelle conclusioni finali, il consulente ha rappresentato che quanto evinto dai test coincide perfettamente con gli indici emersi durante i colloqui e con la stessa storia evolutiva della signora la Pt_2
donna tende a mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di se stessa, come coinvolgersi in relazioni dannose e in situazioni problematiche, impedendole così di raggiungere importanti obiettivi di vita. Ella è risultata incapace di portare a termini compiti e progetti, è diffidente verso gli altri
(stile paranoico), rifiutando il rapporto sano, è sempre alla ricerca di risultati positivi, ma gli obiettivi vengono perseguiti in modo tale da non generare l'esito desiderato. La madre dei minori, spiega il consulente, presenta una disregolazione, una incapacità a scegliere le strategie più adeguate, prediligendo quelle dannose. I soggetti con questo stile di comportamento, scrive il consulente, non risultano collaboranti in situazioni terapeutiche. presenta uno stile di personalità e Parte_2
un deficit intellettivo con ricadute negative sulle capacità genitoriali.
Secondo lo psichiatra, la signora è portatrice di una disabilità Pt_2
intellettiva, ha un deficit del funzionamento intellettivo che le ha impedito il normale raggiungimento degli standard di Sviluppo e socio-culturali di autonomia e responsabilità e sociale;
presenta limitazioni funzionali nelle aree affettiva, personale, relazionale e lavorativa. Secondo la consulenza
13 tecnica i deficit rilevati non possono essere recuperati e nell'eventualità
molto remota di miglioramento, cioè non sarebbe compatibile con i bisogni
e i tempi di crescita dei bambini”.
Riguardo al padre dei minori, il Tribunale ha evidenziato che “il consulente non ha rilevato problemi psichici, ma il profilo di personalità, la storia evolutiva e quanto emerso dai colloqui psicodiagnostici e dai test, sono sintomi di una sua capacità genitoriale completamente compromessa, la consulenza ha rilevato nel padre dei minori la tendenza a sopravvalutare le proprie capacità e gli attributi positivi, a costruire razionalizzazioni per evidenziare il proprio valore, minimizzando gli aspetti problematici e le proprie responsabilità. Il Signor tende ad attribuire all'esterno le Pt_1
ragioni di insuccesso;
manifesta grande difficoltà a stabilire relazioni intime
e scarsa capacità di esprimere sentimenti ed emozioni, manca nell'uomo il riconoscimento delle carenze subite, della propria sofferenza e i legami con la famiglia di origine sono ancora irrisolti. Inoltre, scrive il consulente, egli
è incapace di aderire pienamente alla realtà, di controllare gli impulsi, di tollerare le frustrazioni e di modulare la relazione affettiva;
non mostra comprensione con partecipazione alla sofferenza dei figli e non è in alcun modo consapevole del danno arrecato agli stessi attraverso i suoi comportamenti pregiudizievoli. Come evinto dalle relazioni dei servizi sociali depositate, il padre dei minori ha sempre delegato alla compagna la cura e
l'accudimento dei figli, pur conoscendone i grossi limiti e anche attualmente ritiene di poter delegare a terzi l'accudimento genitoriale. Secondo il consulente, così come per la madre dei minori, anche per il padre i deficit rilevati non possono essere recuperati e nell'eventualità molto remota di miglioramento cioè non sarebbe compatibile con i bisogni e i tempi di crescita dei bambini”.
Secondo il giudice di prime cure “Risulta chiaro come il presente procedimento abbia purtroppo confermato tratti così negativi nella personalità dei genitori dei minori da impedire qualsiasi prognosi favorevole circa la loro anche parziale recuperabilità; le competenze genitoriali sono risultate così compromesse da non poter essere in alcun modo contenute e corrette, non sussistendo le condizioni di sicurezza, protezione e cura necessarie per il rientro dei minori, peraltro in condizioni di fragilità, in
14 famiglia, stante anche l'assenza di figure parentali. Entrambi i genitori, riprendendo l'esito della consulenza, hanno evidenziato, e in tutte le aree, materiale, affettiva, relazionale, una grave compromissione delle capacità genitoriali;
entrambi non sono in grado di rispondere alle esigenze, nemmeno primarie, dei figli (igieniche, alimentari, di istruzione e sanitarie), non sono capaci di organizzare e strutturare il loro mondo fisico in modo da offrire un contesto di vita sufficientemente stimolante e protettivo. e Parte_1
non sanno riflettere criticamente sulle ripercussioni dei loro Parte_2
comportamenti sulla vita dei figli, esposti, peraltro, alla loro impulsività e imprevedibilità; il comportamento dei genitori è risultato in totale antitesi rispetto alla funzione normativa, i genitori non sono capaci di comprendere le necessità e gli stati emotivi dei figli, di rispondere adeguatamente ai loro bisogni, non sono in grado di coinvolgerli emotivamente e gestirne gli scambi interpersonali compatibilmente alla loro età e alla loro situazioni. Ciò ha avuto negative ricadute sullo stato dei minori e sui loro legami di attaccamento;
sono mancati i presupposti per la costruzione di un attaccamento sicuro, i minori hanno sofferto esperienze continue di rifiuto dei loro bisogni e di svalutazione delle richieste di attenzione e contatto, hanno sperimentato una madre e un padre imprevedibili e sviluppato un legame di attaccamento insicuro ansioso. in particolare, ha patito ER1
più dei fratelli situazioni di pregiudizio e paura, ha messo in atto comportamenti di falsa autonomia, ha imparato a negare i bisogni di sicurezza e a non esprimere le emozioni legate a quei bisogni, quali l'ansia e la tristezza;
il minore è ora indifferente alla presenza dei genitori. Anche ER
, durante gli incontri con i genitori hanno sperimentato R_ ER4
una mancata sintonizzazione con entrambi, il loro legame di attaccamento alle figure genitoriali è insicuro, ansioso ambivalente. Tutti i minori, per difesa, sono diventati indifferenti alla separazione dalle figure genitoriali”.
Quanto accertato nel corso del procedimento “rende non necessarie e utili ulteriori verifiche istruttorie a fronte della necessità di dare certezza alla situazione dei minori, favorendone una concreta e non tardiva risoluzione” in quanto “Per i minori si è constatato l'impossibilità di vivere nella famiglia
d'origine, carente sotto ogni punto di vista e non recuperabile in tempi compatibili con la loro crescita;
i minori non devono essere esposti a
15 esperimenti sulla recuperabilità dei genitori, esperimenti il cui esito si prevede fallimentare stante la gravità della loro situazione personale e genitoriale”.
Contro le sentenze nn. 44-45-46-47-48/2024 del 10.05.2024, pubblicate il 21.05.2024, hanno proposto appello, con separati ricorsi, depositati il 20 giugno 2024, e Parte_1 Parte_2
rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituito in giudizio in tutti i procedimenti il tutore provvisorio dei minori, che ha concluso per il rigetto degli appelli.
Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Disposta la riunione dei procedimenti, preso atto delle memorie scritte depositate da parte degli affidatari dei minori, all'udienza del 19 dicembre 2024 la Corte ha trattenuto la causa a decisione.
Appello di Parte_1
Primo motivo di impugnazione: “Insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono dei figli sotto il profilo dell'irrecuperabilità della capacità genitoriale paterna”.
L'appellante rileva la totale infondatezza e genericità delle affermazioni contenute nella sentenza in punto di sussistenza dello stato di abbandono e incapacità paterna di accudire i minori.
Infatti evidenzia:
- di essersi sempre adoperato per provvedere ai figli dal punto di vista materiale (avendo sempre lavorato) e affettivo, pur riconoscendo “talune carenze, tuttavia, esacerbate nella relazione peritale”.
- come nel corso della procedura non sia stato rilevato alcun pregiudizio per i minori nella relazione con il padre: la sua apertura era scaturita da un singolo
e isolato episodio determinato da una situazione familiare condizionata da diverse problematiche, in parte legate a difficoltà economiche ed in parte alla gestione di cinque figli che presentano serie patologie psicofisiche;
- di essersi sempre dimostrato collaborativo con i servizi al fine di risolvere la situazione e disponibile ad intraprendere qualunque tipo di percorso di sostegno alla genitorialità.
16 Sul punto, ha lamentato come il Servizio Sociale non avesse disposto alcun intervento di supporto e sostegno alla genitorialità a suo favore e di non essere stato mai posto nella condizione di recuperare o acquistare la capacità genitoriale, essendosi esso limitato a regolamentare gli incontri con i minori.
Sotto questo profilo lamenta la mancata applicazione da parte del
Tribunale dei principi elaborati dalla recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione in punto di adottabilità, contestando le generiche argomentazioni poste a base dell'elaborato peritale, le quali non sarebbero sufficienti a stabilire la totale insussistenza di un possibile recupero delle capacità genitoriali “quantomeno, a beneficio dei figli più grandi, i quali hanno di fatto costruito un rapporto, seppur deficitario ma non pregiudizievole, con la figura genitoriale”, considerato che prioritariamente doveva essere verificato se le situazioni di difficoltà e disagio familiare potessero essere rimosse con un intervento di sostegno mai attivato, senza che le carenze cognitive e culturali della madre ed il vissuto del padre potessero essere elementi decisivi per ritenerli inidonei come genitori.
Secondo motivo di impugnazione: “mantenimento del legame genitoriale.”
Con il secondo motivo di impugnazione censura la Parte_1
decisione di recidere i rapporti tra i minori, i genitori ed i familiari affermando che il giudice di prime cure avrebbe potuto prevedere un'adozione aperta per i minori al fine di consentire a ciascuno dei cinque figli la possibilità di mantenere un reale contatto con il padre che costituirebbe “l'unico legame con le loro origini familiari, che sono parte integrante della sua identità personale e salvaguarderebbe anche il diritto alla fratellanza dei minori”.
Ciò anche tenuto conto del fatto che per i primi quattro figli l'inserimento in comunità non era avvenuto nella primissima infanzia, con conseguente positiva significatività del rapporto familiare instauratosi nel primo periodo della loro vita e che doveva ritenersi loro interesse coltivare.
Appello Parte_2
Primo motivo di impugnazione: “Erronea Valutazione dello stato di abbandono e violazione dei presupposti di cui agli artt. 1, 8 e 15 della L.
184/83”.
Con il primo motivo di impugnazione Parte_3
sostiene che le valutazioni e i giudizi contenuti nella relazione peritale, poste
17 dal Collegio a fondamento della decisione, di per sé non autorizzano a concludere per lo stato di irreversibile abbandono dei minori da parte della madre. A suo avviso, infatti, dalle circostanze riportate non emergerebbero aspetti di tale gravità da ritenere integrato uno stato irreversibile di abbandono, trattandosi di fatti che non sarebbero neanche attuali ma risalenti alla prima fase della procedura.
Pertanto, contesta la genericità delle valutazioni contenute nella sentenza riferite alle risultanze della CTU, lamentando in particolare come “si evidenziano carenze e omissioni, ma non si specifica se si tratti di aspetti fondamentali e decisivi, né quanto e come siano esse indicative del loro stato di abbandono morale e materiale” e la censura laddove non emerge con chiarezza quali siano stati i reali comportamenti e le omissioni che avevano portato alle valutazioni riportate e considerate come emergenze processuali dello stato di abbandono dei figli.
In particolare il Collegio, ai fini dell'accertamento, avrebbe utilizzato valutazioni sommarie non basate su precisi elementi fattuali tali da provare il concreto e grave pregiudizio per i figli ed avrebbe ritenuto sufficienti le risultanze peritali circa la sua incapacità genitoriale senza verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di sostegno, delle capacità e competenze genitoriali, disattendendo così le previsioni normative in materia.
Inoltre, ad avviso della non corrisponderebbe al vero che le Pt_2 sue condizioni psichiche non sarebbero compatibili con un recupero “o meglio rinforzo” delle sue capacità e competenze genitoriali non essendo tale fatto stato accertato in concreto attraverso la predisposizione di un adeguato percorso, avendo peraltro il Tribunale omesso di motivare in ordine alla impossibilità di recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con i bisogni dei figli.
L'appellante afferma di aver intrapreso in autonomia e con risultati positivi un percorso psicologico e di sostegno alle sue capacità genitoriali, di aver trovato casa e un lavoro con contratto a tempo indeterminato. Aggiunge di aver sempre rispettato le prescrizioni impartite dal Tribunale e dai Servizi, di essere sempre stata collaborativa e rispettosa durante gli incontri protetti e
18 di aver sempre mostrato interesse per le condizioni di salute e di vita dei propri figli, anche dopo essere stata allontanata dalla comunità.
Inoltre, evidenzia come alcun concreto ed effettivo accertamento sia stato eseguito nei confronti del nucleo familiare allargato, al quale, peraltro, non sarebbe stato fornito alcun supporto e che nessun sostegno ai minori era stato fornito all'interno della Comunità.
Il Tribunale si era limitato a recepire le valutazioni rese dal personale della Comunità contenute nelle relazioni di accertamento ed avrebbe omesso di valutare l'esistenza e l'entità del pregiudizio che deriverebbe ai minori dalla rescissione del legame genitoriale, ritenendo apoditticamente che più grave sarebbe il pregiudizio derivante dal suo mantenimento, trascurando di valutare la perdita del forte legame che lega ciascun minore con i fratelli.
*****
I motivi di appello formulati da entrambi i genitori, strettamente connessi ed in parte sovrapponibili, devono essere trattati congiuntamente.
Premesso che “l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare”,
e “che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ed ovviamente la situazione non sia dovuta a motivi di carattere transitorio” e che “È stato ulteriormente ribadito che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass.
19 n. 14436/2017)” (Cass., n. 9501/2023), ad avviso della Corte non può revocarsi in dubbio la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti della dichiarazione dello stato di adottabilità, dovendosi ritenere ricorrente lo stato di abbandono dei minori seppure non si dubita dell'amore che Pt_1
entrambi i genitori nutrono per la prole.
Nonostante gli interventi di sostegno ed i percorsi predisposti dal
Servizio Sociale, che, ricordiamo, seguiva il nucleo familiare fin dal 2021, deve ritenersi, alla luce delle risultanze istruttorie in atti, che le criticità e l'inadeguatezza dei genitori non hanno mai trovato modalità risolutive, dovendosi peraltro segnalare che i minori per le loro condizioni personali di salute richiedevano cure e attenzioni speciali.
Peraltro nessuno dei genitori, anche in sede di percorso peritale, ha formulato un reale e concreto progetto di vita funzionale alla deistituzionalizzazione dei minori, essendosi la madre limitata a chiedere di poter vivere unitamente a loro, ed anzi il ha espressamente dichiarato Pt_1 all'ausiliario che egli fin da subito avrebbe voluto tenere con sé i suoi figli ma di aver desistito perché non supportato da una rete familiare ed ha ammesso che, a causa delle difficoltà lavorative non potrebbe occuparsi dei figli, fantasticando di poter sopperire in futuro attraverso l'aiuto di terze persone, una ipotetica nuova fidanzata.
Nonostante il lungo periodo trascorso in comunità, come si evince da tutte le relazioni in atti, alle quali si rimanda, la madre non ha acquisito le competenze minime di accudimento materiale (si ricorda in particolare l'irresponsabile condotta nei confronti di che ha esposto al Persona_5
rischio di un intervento cardiochirurgico anticipato per non aver seguito, mentendo al riguardo, il piano alimentare che le era stato consegnato) e di competenze educative minime. Letti gli atti di impugnazione della Pt_2
si osserva che gli operatori nelle relazioni, lungi dal fare valutazioni
[...] astratte, hanno riferito dei concreti agiti dell'odierna appellante pregiudizievoli per i piccoli.
È di tutta evidenza che non può che prendersi atto, dell'impossibilità, oramai definitiva, di realizzare quel recupero delle capacità genitoriali dei genitori che avrebbero potuto condurre al ricongiungimento familiare ovvero dell'impossibilità da parte della e del Parte_2 Pt_1
20 individualmente, essendo cessata la loro relazione di coppia, di (ri)assumersi la responsabilità genitoriale nei confronti di , e ER1 R_ ER3 ER4
e di assicurare loro uno sviluppo fisico, psichico e affettivo Persona_5
equilibrato e sereno all'interno del nucleo familiare d'origine.
Non può d'altronde tacersi che entrambi i genitori hanno manifestato nel corso della procedura, in sede di accertamento peritale ed infine negli stessi atti di impugnazione, l'assoluta mancanza di consapevolezza, ed anzi la negazione della gravità della situazione di criticità e l'attribuzione all'esterno della responsabilità di ogni accadimento, fattori che impongono una prognosi infausta riguardo all'emendabilità della situazione avendo entrambi la tendenza a sopravvalutare le proprie capacità ed a minimizzare gli aspetti negativi problematici. Non può infatti revocarsi in dubbio che l'assenza di una reale messa in discussione pregiudica la possibilità che essi possano riuscire ad attivare comportamenti riparativi in funzione di un cambiamento del proprio stile genitoriale.
Entrambi gli appellanti censurano le sentenze del Tribunale laddove hanno richiamato le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
Tuttavia gli accertamenti peritali, ampiamente motivati e richiamati testualmente nelle sentenze impugnate, che hanno accertato una grave compromissione delle capacità genitoriali in tutte le aree (funzione di cura e protezione, funzione riflessiva, funzione empatica/affettiva, funzione regolativa e funzione normativa, vedasi in particolare le pagg. 39-40 della
CTU), trovano riscontro nelle emergenze istruttorie in atti, in quanto sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi odierni appellanti sulle condizioni di vita antecedenti all'inserimento comunitario e della osservazione delle loro condotte nel periodo successivo, è emerso con chiarezza che i minori Pt_1
sono vissuti per anni in condizioni di pregiudizio, di grave trascuratezza, esposti a violenza assistita, ignorati nei loro bisogni materiali ed emotivi, come risulta altresì dalle relazioni delle comunità che li hanno accolti alle quali si richiama. Non pare fuor d'opera richiamare le note degli affidatari di dalle quali emerge che gli accertamenti della neuropsichiatria infantile R_
erano nel senso di ritenere che la bambina fosse stata esposta ad una massiccia ipostimolazione presentando un ritardo nel linguaggio con le conseguenti implicazioni e inferenze nel dominio cognitivo, valutazione confermata dalla
21 logopedista.
Alla luce degli accertamenti peritali, i genitori non offrono alcuna garanzia di poter attuare in favore dei figli un progetto di vita positivo e stabile, volto ad assicurare loro una crescita psicofisica equilibrata e serena,
e l'esercizio positivo della funzione genitoriale. Le importanti criticità individuali e relazionali, impongono di escludere che ciascuno di essi possa configurarsi quale contesto familiare protettivo, sicuro, autorevole e adeguato che possa permettere ai minori di crescere serenamente e l'ausiliario ha peraltro precisato che la gravità dei loro deficit è così importante che essi non possono essere recuperati e l'eventuale, molto remota, possibilità di un miglioramento non sarebbe comunque compatibile con i bisogni ed i tempi di crescita dei bambini che, si rammenta, hanno vissuto un lungo periodo di istituzionalizzazione e hanno particolare necessità di vivere in uno stabile contesto familiare, di avere figure di riferimento solide e sintonizzate con i loro bisogni, peraltro particolari per le specifiche condizioni di ciascuno.
Non può d'altronde tacersi che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio non sono state contestate nel percorso peritale dalle parti in quanto l'unica controdeduzione pervenuta è quella del difensore della madre che ha insistito esclusivamente per il mantenimento dei rapporti.
Infine, lette le impugnazioni della si osserva che non Parte_2
risponde al vero che non sia stato fatto alcun accertamento relativo al nucleo familiare allargato, essendo stata approfondita la via di un affidamento di un minore ad una zia, che successivamente vi aveva rinunciato, e di ai ER1 padrini. Né peraltro l'appellante ha indicato le risorse parentali che, a suo dire, sarebbero state trascurate.
Ritenuto sussistente lo stato di abbandono, la Corte ritiene a questo punto di dover affrontare la complessa e dolorosissima problematica del mantenimento dei rapporti dei genitori con i figli al fine di verificare se detto mantenimento risponda o meno al loro interesse.
La valutazione del Tribunale, che fa proprie le conclusioni del CTU, peraltro non scalfita da uno specifico motivo di impugnazione, appare pienamente condivisibile.
e hanno diritto e bisogno ER1 R_ ER3 ER4 Persona_5
di adulti maturi, responsabili, capaci di entrare in relazione con loro e di
22 instaurare un clima di fiducia, di apertura al cambiamento, deve essere loro assicurata una nuova prospettiva di vita. Il positivo inserimento di ciascuno, finalmente dopo un lungo periodo in comunità, nella famiglia che li ha accolti ed assicura loro un contesto armonico ed equilibrato, ad avviso del Collegio impone allo stato una interruzione dei legami con i genitori biologici affinché possano continuare nel loro percorso di adozione sereni, liberi da conflitti di lealtà e da fattori di rischio.
Deve infatti rilevarsi che non avendo i genitori compiuto alcun processo di riconoscimento della propria inadeguatezza a crescerli, essi non potrebbero essere in grado di proporre loro una realtà non deformata e coerente.
I minori sarebbero ad ogni incontro con i familiari, dai quali non è risultato abbiano attinto apporti significativi per il loro benessere, costantemente confusi e sospinti regressivamente verso un passato nel quale peraltro da essi non hanno ricevuto alcuna protezione e tutela.
Peraltro non può non richiamarsi il seguente passaggio della consulenza tecnica: “Per quanto riguarda i legami di attaccamento è doveroso sottolineare come siano mancati i presupposti per la costruzione di un attaccamento sicuro che scaturisce dalla presenza di un genitore costantemente sensibile ai bisogni del bambino e responsivo. I minori Pt_1
hanno avuto esperienze continue di rifiuto dei loro bisogni, di svalutazione delle richieste di attenzione e contatto, hanno sperimentato una madre e un padre imprevedibili e sviluppato, quindi, un legame di attaccamento insicuro- ansioso. Nello specifico il maggiore avendo sperimentato situazioni ER1
di pericolo e paura, ha messo in atto comportamenti di falsa autonomia, ha imparato a negare i bisogni di sicurezza è a non esprimere le emozioni legate
a questi bisogni quali l'ansia e la tristezza;
ciò ha dato forma ad uno stile di attaccamento insicuro di tipo ansioso-evitante e infatti il bambino non ricerca il contatto con i genitori nemmeno in loro presenza. è apparsa ER1
indifferente alla presenza dei genitori è preso da qualunque distrazione.
ER
, hanno sperimentato una mancata sintonizzazione con R_ ER4
entrambi i genitori la cui attenzione risulta scollegata dalle loro esigenze: ciò dà forma ad un legame di attaccamento insicuro di tipo ansioso- ambivalente. Tutti hanno mostrato indifferenza alla separazione dalla madre
23 e dal padre.”. Riguardo i rapporti dei genitori coi figli si richiamano altresì le relazioni della comunità nella quale erano inseriti la madre e i minori nonché le relazioni di restituzione degli incontri protetti tra i genitori e la prole.
La necessità di assicurare ai bambini una relazione educativa e affettiva stabile all'interno di un funzionale contesto familiare e di evitare ogni rischio che tale obiettivo possa fallire deve assumere valenza prioritaria nella decisione delle domande spiegate dalle parti.
Non può pertanto revocarsi in dubbio che la dichiarazione di adottabilità presenti nel caso scrutinato il connotato di extrema ratio che la caratterizza in conformità allo spirito della legge, non essendo oramai attuabile alcun altro tipo di intervento in favore dei genitori che garantisca a e il soddisfacimento dei bisogni ER1 R_ ER3 ER4 Persona_5
e delle esigenze di crescita e assicuri loro assistenza e stabilità affettiva.
La realizzazione di tali aspettative non può essere procrastinata da ulteriori indugi e rinvii.
Non conducono ad una diversa soluzione i documenti prodotti dalla in allegato all'atto di appello che attestano che nel giugno Parte_2
2023 ella ha intrapreso un percorso di supporto alla genitorialità ed un percorso di supporto psicologico con cadenza settimanale. In essi si legge rispettivamente che ella “manifesta una grande volontà di cambiare la sua vita, buone capacità di resilienza, per diventare un esempio positivo dei suoi figli” nonché che ella vuole mettersi in discussione per migliorarsi e trovare un nuovo equilibrio e che “la sua forte motivazione al cambiamento è alimentata dal fatto che vuole poter avere delle relazioni sane con i suoi cinque figli. Avverte molto il distacco e questo dimostra un attaccamento particolare con un adeguato percorso potrebbe diventare funzionale.”
Tali dichiarazioni di intenti, di progetti futuri, non scalfiscono le argomentazioni sopra esposte, dovendosi richiamare la necessità di avere riguardo ai tempi imposti dalle esigenze dei bambini ed assicurare loro il diritto di crescere all'interno di una famiglia che assicuri loro uno sereno sviluppo psico-fisico.
Con riguardo al mantenimento dei rapporti di fratellanza, si osserva che l'inserimento dei bambini in diversi nuclei familiari è stato evidentemente
24 dagli specialisti ritenuto più rispondente al loro interesse, considerata la necessità per ciascuno di essi di cure e attenzioni speciali, confidando la Corte nella salvaguardia di tali rapporti per opera delle famiglie affidatarie con il necessario sostegno degli operatori.
La natura della causa e l'interesse dei minori, che tutte le parti hanno inteso tutelare pur sotto differenti profili, giustificano la compensazione totale delle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente decidendo, ogni altra contraria istanza ed eccezione respinte:
a) rigetta gli appelli proposti da e Parte_1 Parte_2
vverso le sentenze n. 44, 45, 46, 47 e 48 del Tribunale per i Minorenni
[...]
di Cagliari del 10.05.2024 e pubblicate il 21.05.2024;
b) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Cagliari
Sezione per i Minorenni, in Cagliari il 19 dicembre 2024
Il Presidente
Il Consigliere relatore Maria Teresa Spanu
Donatella Aru
25
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE PER I MINORENNI
Composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Stefano Greco Consigliere
Carla Piras Componente privato
Santino Pizzi Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: dichiarazione di adottabilità dei minori nato a Persona_1
Cagliari il 18.11.2013, nata a [...] il [...], Persona_2 Persona_3 nato a [...] l'[...], nata a [...] il [...] e Persona_4
nata a [...] il [...]. Persona_5
Nelle cause riunite la prima iscritta al n. 233 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via CodiceFiscale_1
Pessina n. 1 presso lo studio legale dell'avv. Francesca Ferrai che lo rappresenta e difende in virtù di nomina di difensore d'ufficio con provvedimento del 4 gennaio 2023 e in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello;
alla quale sono riunite le cause iscritte ai nn. 234/2024, 235/2024, 236/2024, 237/2024 del Ruolo
Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, promosse tutte da:
nato a [...], il [...], C. F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via CodiceFiscale_1
Pessina n. 1, presso lo studio legale dell'avv. Francesca Ferrai che lo
1 rappresenta e difende in virtù di nomina di difensore d'ufficio con provvedimento del 4 gennaio 2023 e in virtù di procura speciale alle liti allegata a ciascun atto di appello;
le cause iscritte ai nn. 238/2024, 239/2024, 240/2024, 241/2024, 242/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, promosse tutte da:
, nata a [...], il [...], Parte_2
residente in [...], C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliata in Cagliari, nella Via Risorgimento, 61, presso lo studio dell'avvocato Valentina Mereu in forza di procura speciale allegata a ciascun atto di appello;
APPELLANTI promosse tutte nei confronti di
AVV. , (C.F. ), quale Tutore e Controparte_1 C.F._3
difensore dei minori nato a [...] il [...], Persona_1
, nata a [...] il [...], nato a Persona_2 Persona_3
Cagliari il 1/9/2018, nata a [...] il [...], e Persona_4
, nata a [...] il [...], tale Persona_5
nominata con decreto del Tribunale per i Minorenni di Cagliari in data
04/01/2023, depositato in data 17/01/2023, nelle procedure n. 1-2-3-4-5/2023
Cont
relative ai suddetti minori, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Cagliari nella via Farina n. 44, che nell'interesse dei minori si costituisce e difende personalmente ai sensi dell'art. 86 cpc;
e rispettivamente nei confronti di
e Parte_2 Parte_1
APPELLATI in tutte con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE,
INTERVENUTO PER LEGGE
All'udienza del 19 dicembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da ricorsi in appello): Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari,
2 1. in via preliminare, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendere l'efficacia delle sentenze emesse dal Tribunale per i Minorenni di
Cagliari, avente n. 44, 45, 46, 47 e 48 del 2024 emessa in data 10 maggio
2024, pubblicate il 21 maggio 2024;
2. nel merito, riformare le sentenze emesse dal Tribunale per i Minorenni di
Cagliari, avente n. 44, 45, 46, 47 e 48 del 2024, in data 10 maggio 2024, pubblicate il 21 maggio 2024, per le ragioni su esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità dei minori non dichiarandone l'adottabilità non sussistendone i presupposti di legge ed in particolare quelli indicati;
3. e di conseguenza ordinare che i minori riprendano ad incontrare il padre al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, dettandone eventualmente le modalità e supervisione, al fine di ricostituire i rapporti con il nucleo familiare originale;
4. in subordine disporre la prosecuzione della frequentazione dei minori con il padre con frequenza settimanale o mensile e colloqui telefonici o in videochiamata. Ovviamente, disponendo per tutti i minori e il padre un percorso di recupero del loro rapporto.
5. in ulteriore subordine disporre l'adozione mite;
6. Qualora venga confermato lo stato di adottabilità disporre che tutti i minori vengano adottati dalla stessa famiglia.
6. con vittoria di spese e competenze.”.
Nell'interesse dell'appellante (come da ricorsi Parte_2 in appello):
“In via preliminare
• sospendere l'efficacia delle sentenze nn. 44-45-46-47-48/2024 44/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari in data 10.05.2024 e depositata in data 21.05.2024 nella procedura R.G. n. 1/2023 ADS;
Nel merito
• revocare lo stato di adottabilità del figlio minore, come sopra meglio generalizzato;
• revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora
[...]
; Parte_2
• disporre la ripresa degli incontri del minore con la madre al fine di ricostruire i legami familiari tra loro, con l'indicazione delle dovute prescrizioni, tempi
3 e modalità, nonché con l'attivazione degli interventi di supporto adeguati e necessari;
In subordine e qualora venisse disposto l'affidamento eterofamiliare del minore per un tempo stabilito o venisse confermato lo stato di adottabilità dello stesso
• disporre la prosecuzione della frequentazione del minore con la madre e dei colloqui telefonici tra loro, con indicazione della frequenza e con l'attivazione di un percorso di supporto e di recupero del rapporto.
Con vittoria di competenze”.
Nell'interesse del tutore dei minori (come da memoria di costituzione):
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in via preliminare, disporre la riunione dei procedimenti nn. RG 233-234-235-236-237/2024 instaurati dall'odierno appellante con gli altri instaurati dalla sig.ra e portanti Pt_2
nn. RG 238-239-240-241-242/2024 e rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze impugnate;
nel merito: rigettare gli atti d'appello proposti nell'interesse del sig. e, per l'effetto, Parte_1
confermare le sentenze nn. 44-45-46-47-48/2024 del Tribunale per i
Minorenni di Cagliari.
Con ogni altro provvedimento consequenziale di legge e conseguente decisione sulle spese del giudizio.”
Nell'interesse del Procuratore Generale (come da parere del 21.11.2024):
“ribadisce le conclusioni già formulate in presenza all'udienza del 19/9/2024, chiedendo il rigetto di tutte le impugnazioni proposte”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto del 19 agosto 2022 il Presidente del Tribunale per i
Minorenni, su ricorso del Procuratore della Repubblica, ha convalidato il provvedimento di urgente inserimento comunitario ex art. 403 c.c. dei minori ed unitamente alla ER1 R_ ER3 ER4 Persona_5
madre disposto il 17.8.2022 dal Servizio Sociale Parte_2
in quanto costei, a seguito dei maltrattamenti subiti da parte di Pt_1
padre dei piccoli, era stata trasportata in ospedale, nominando
[...] curatore speciale dei minori l'avv. . Controparte_1
4 Dalle indagini dei carabinieri era emerso un contesto di vita familiare connotato dal ricorso alla violenza da parte del nei confronti della Pt_1
e da una situazione di importante conflitto genitoriale. Parte_2
All'udienza del 30.08.2022, fissata con detto provvedimento, la madre, sentita, aveva confermato i maltrattamenti fisici e psicologici dal 2018 da parte del i quali avvenivano anche in presenza dei bambini, ed Pt_1 aveva manifestato l'intenzione di interrompere la sua relazione con il marito e di tentare di riorganizzarsi per far crescere da sola i figli, bambini fragili.
Il padre aveva negato le accuse della facendo risalire Parte_2
i problemi della coppia al 2018 quando aveva scoperto una relazione extraconiugale della compagna, totalmente dipendente dal cellulare, e riconoscendo soltanto di averla mandata via di casa a seguito di un ennesimo litigio, nella quale ella era diventata una furia, causato, a suo dire, dalla trascuratezza della donna nella cura dei figli e della casa, anche per quanto riguarda aspetti basilari quali l'alimentazione. Egli ha riferito di essere legatissimo alla compagna ed ai figli, dichiarando di essere disponibile a seguire i percorsi di sostegno necessari per tentare di recuperare il loro rapporto.
Dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Ussana del
23.8.2022 risultava che il nucleo era in carico del Servizio dal 2021, beneficiava del servizio di assistenza domiciliare, i piccoli e del ER3 R_
servizio specialistica scolastica, il nucleo era seguito dal servizio educativo territoriale. Per il 5 settembre era previsto lo sfratto per morosità dall'immobile condotto in locazione, non essendo stato corrisposto il canone da circa un anno.
Nella relazione in pari data della comunità Terra Nostra di Sanluri, dove erano stati inseriti cinque minori, poi raggiunti dalla madre, emergevano le problematiche psicofisiche dei minori, i quali necessitavano di cure specifiche, anche ospedaliere: che allora aveva otto anni, ER1
manifestava frequenti comportamenti problema (scoppi d'ira e reazioni aggressive sia di tipo verbale che fisico alle regole di convivenza comunitaria e al diniego delle sue richieste); VI, cinque anni, era seguita dal Centro
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo dell'Ospedale Brotzu di Cagliari con la diagnosi di Disturbo dello Spettro autistico, disabilità intellettiva di grado
5 lieve, disturbo del linguaggio, disturbo fonetico-fonologico; quattro ER3
anni, portatore di pace maker per problemi cardiaci, aveva subito un bendaggio polmonare;
due anni, era affetta da cardiopatia, ER4 ER5
che all'epoca aveva appena quattro mesi, era anche lei affetta da
[...]
cardiopatia per la quale aveva subito un bendaggio polmonare ed era in attesa di intervento chirurgico, evidenziando che i bambini più piccoli ricercavano costantemente le attenzioni e la vicinanza fisica della madre che aveva bisogno di essere supportata, oltre che per l'organizzazione della vita quotidiana, per imporre delle regole ai minori.
Con decreto del 30.08.2022, il Tribunale per i Minorenni aveva confermato il provvedimento di inserimento in comunità di madre e minori, i quali erano affidati al Servizio Sociale del Comune di Ussana con previsione di incontri protetti fra il padre e i figli.
Il 7 settembre 2022 i minori e la madre erano stati trasferiti presso la comunità madre-bambino “Padre Sergio” sita in Selargius.
Nella relazione del Servizio Sociale di Ussana trasmesso con nota del
10 novembre 2022 si evidenziavano le criticità della che Parte_2
“necessiterebbe di continue sollecitazioni relativamente all'accudimento dei minori che talvolta tende a delegare agli operatori ed appare carente sia sotto il profilo emotivo che educativo” nonché il forte disagio palesato da
Con riguardo al padre, si evidenziava che egli si era mostrato ER1
incostante in relazione agli colloqui telefonici e, per quanto riguarda gli incontri protetti, che all'inizio egli mostrava una scarsa capacità di riconoscimento dei bisogni palesati dai minori, criticità superata sebbene continuasse a permanere una scarsa spontaneità nell'approccio con i figli e uno squilibrio di trattamento nei confronti soprattutto di ER1
Relativamente alla situazione del nucleo egli aveva un atteggiamento teso alla sua deresponsabilizzazione e all'attribuzione alla compagna, descritta in termini assolutamente negativi, delle cause che avevano determinato l'allontanamento dei minori ed il loro collocamento in comunità, rispetto al quale esso si poneva in polemica seppure si mostrava incapace di proporre valide alternative ad esso. Il Servizio manifestava la propria preoccupazione per la situazione dei minori i quali, ciascuno nella propria individualità,
6 necessitavano di attenzioni e cure particolari che nessuno dei due genitori, per le carenze educative ed emotive riscontrate, erano in grado di assicurare
Nella relazione della comunità, pure trasmessa con la stessa nota, si segnalava l'incapacità della madre nella gestione educativa ed accuditiva, “la madre non risultava in grado di mettere in atto azioni di controllo e sorveglianza, volte a stimolare nei figli l'acquisizione di comportamenti maturi;
ulteriormente la stessa non offriva idoneo supporto, vicinanza affettiva e sintonizzazione emotiva (…) non conosce strategie educative efficaci e si affida a scorciatoie educative inadeguate. Non è in grado di offrire contenimento affettivo e di essere per i figli una base sicura anche attraverso l'impartizione di regole e confini”. Si segnalava in particolare il comportamento di che manifestava frequenti episodi di aggressività ER1
fisica e verbale eterodiretta, comportamenti che di solito scaturivano da una richiesta o un'aspettativa delusa da parte materna, relativamente ad un oggetto che egli pretendeva di ottenere in modo perentorio e coercitivo “la madre risulta inadeguata ed inefficace nel porre confini a tali richieste e limitare le conseguenti manifestazioni di rabbia, mediante un atteggiamento fermo ed assertivo o attraverso azioni consolatorie e di dialogo costruttivo, ma al contrario esacerba tali stati di assoluto discontrollo emotivo, per cui il bambino, oltre che divenire aggressivo fisicamente, minaccia di uccidersi e accusa la madre di avergli fatto vivere “una vita di merda”.
Si evidenziava il fatto che ella “richiamata al suo ruolo materno, proietta all'esterno anche in modo menzognero, per cui le sue difficoltà non derivano da una sua diretta responsabilità, ma sono sempre attribuibili ad una mancanza dell'altro. Deresponsabilizzazione totale che denota una non consapevolezza e immaturità rispetto ai suoi vissuti e azioni, che rendono molto arduo il lavoro psico-emotivo e psico-educativo con la sua persona.”
L'incapacità della di fornire alla prole vicinanza e supporto Pt_2
affettivo era rilevata anche nella relazione di aggiornamento della struttura comunitaria relativa al mese di dicembre 2022, nella quale si ribadiva che gli strumenti educativi della madre contribuivano e innescavano nei bambini stati affettivi di rabbia, frustrazione e reazioni emotive comportamentali di agitazione, opposizione e aggressività eterodiretta, la totale deresponsabilizzazione riguardo alla situazione che si era creata, i
7 comportamenti nei confronti dei figli squalificanti l'azione educativa degli operatori. Si evidenziava, altresì, come durante i giorni di ospedalizzazione della figlia più piccola, gli altri minori, come già altre volte era accaduto, non avevano avuto comportamenti manifestanti disagio o sentimenti negativi di rabbia, isolamento, ansia o irritabilità o la richiesta della presenza della mamma attraverso il pianto e la frustrazione ed anzi essi si comportavano in modo corretto, rispettosi delle regole;
l'unico che manifestava inquietudine era ER1
Con nota trasmessa il 31 dicembre 2022 si comunicava di una condotta altamente pregiudizievole della madre nei confronti della minore in quanto ella non aveva attuato, rendendo comunicazioni Persona_5
mendaci, il piano di svezzamento a partire dal quarto mese di età previsto dai cardiologi, somministrandole solo latte e determinando così un mancato accrescimento ponderale della piccola che aveva indotto i medici ad anticipare un intervento chirurgico rischioso e pesante per la piccola, senza peraltro che essa fosse stata in grado di dare una spiegazione di tale condotta.
Venuti a conoscenza di tale condotta materna, l'intervento era stato posticipato al fine di una migliore valutazione sull'accrescimento di ER5
considerato l'effettivo avvio dello svezzamento.
[...]
A seguito di tale segnalazione, con ricorso proposto in data 3 gennaio
2023 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ritenendo sussistente una condizione di sostanziale abbandono dei minori che erano privi delle cure necessarie per consentire loro una crescita adeguata, chiedeva l'apertura di un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità.
Con decreto del 4 gennaio 2023 il Tribunale per i Minorenni, rilevando che le gravi carenze genitoriali apparivano di natura non transitoria, ha dichiarato non luogo a ulteriormente provvedere nella procedura di volontaria giurisdizione con compensazione delle spese di lite, ha disposto l'apertura della procedura di adottabilità, ha sospeso i genitori dalla responsabilità genitoriale sui figli, ha nominato tutore provvisorio, l'Avv.
, già curatore speciale, ha incaricato il Servizio Sociale del Controparte_1
Comune di Ussana di trasmettere una relazione di aggiornamento sulla situazione dei minori e dei genitori, sull'esistenza di parenti nei gradi di legge
8 idonei disponibili ad occuparsi dei bambini, sull'esistenza di percorsi alternativi a quello attuale, ha disposto il mantenimento degli incontri protetti tra i minori ed il padre a condizione che costui si fosse impegnato ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con una nota urgente del 14 febbraio 2023 il Servizio Sociale comunicava che la struttura comunitaria esponeva che Parte_2
mostrava una condotta genitoriale sempre più inadeguata, altamente
[...]
disfunzionale e pregiudizievole per i minori e per gli altri ospiti della struttura, considerato che ella agiva con un'azione ostacolante verso l'intervento educativo degli operatori, continuamente esposti al comportamento accusatorio e diffamatorio da lei posto in essere, venendo a determinare notevoli difficoltà all'interno del sistema comunitario.
La responsabile della comunità aveva pertanto chiesto le sue dimissioni in quanto costituente elemento turbante lo sviluppo e la crescita armonica dei figli, dovendosi considerare la possibilità che costoro fossero inseriti in una struttura, rispondente alle loro esigenze.
A seguito dell'udienza del 7 marzo 2023 nella quale erano sentiti i genitori, l'assistente sociale e gli operatori della comunità che avevano rilevato le criticità della figura materna che mostrava una grande inadeguatezza senza che, nonostante i percorsi di sostegno attivati, fossero stati ravvisati dei miglioramenti, il Tribunale con decreto del 10.03.2023 disponeva la dimissione di dalla struttura, Parte_2
prevedendo che i minori rimanessero in comunità, e rapporti protetti con ciascun genitore, secondo tempi e modi in concreto da individuarsi a cura del servizio sociale territoriale con esclusivo riferimento all'interesse dei bambini;
disponeva altresì l'affidamento eterofamiliare dei minori con incarico al adozioni e al servizio sociale e, infine, una CTU sulle CP_3
competenze genitoriali e le condizioni dei minori. Ai genitori venivano impartite prescrizioni per la fattiva collaborazione con i servizi sociosanitari coinvolti nel caso.
Con decreto del 19 maggio 2023 era disposto l'affidamento di ER5
a idonea coppia con aspettative adottive in quanto essa, avendo subito
[...]
un intervento cardiochirurgico, non poteva rientrare in comunità dovendo essere preservata dal rischio di un possibile contagio, dovendo subire un
9 ulteriore intervento chirurgico al cuore, inserimento in una famiglia affidataria comunicato dal Servizio sociale con nota del 15 giugno 2023.
Il 1 giugno 2023 era stata dimessa la madre, il 3 giugno i minori R_
e il 14 giugno AE, che aveva manifestato grosse difficoltà ER3 ER4 ad allontanarsi dalla struttura dov'era inserito, nella quale aveva elaborato relazioni significative sia con gli operatori che con alcuni ospiti minori, erano trasferiti presso la comunità di Terra Mala.
Nella relazione della nuova struttura comunitaria dell'8 luglio 2023 si evidenziava che i piccoli subivano la trascuratezza e l'inefficacia educativa e affettiva alla quale erano stati esposti, rispetto all'igiene e all'ordine e alla cura della propria persona, non avevano ancora sviluppato l'autonomia prevista per l'età, non avevano ancora sviluppato “modalità di comportamento funzionali, capacità di autoregolazione emotiva, di affermazione di sé, fiducia e un'autostima positiva funzionale a sentirsi capaci, degni e meritevoli di amore e adatti alla vita.”
Nel frattempo, , zia materna dei minori, la quale Controparte_4 aveva inizialmente offerto la propria disponibilità all'affidamento di almeno uno dei nipoti, con nota depositata il 10 novembre 2023, aveva successivamente revocato tale disponibilità, stante il netto peggioramento della propria situazione familiare e lavorativa.
Nella relazione del Servizio Sociale del 14 febbraio 2024 si evidenziava che non erano state individuate altre risorse familiari disponibili per un eventuale affidamento dei minori e l'esito positivo dell'affidamento di che, accolta in una famiglia, era riuscita a raggiungere un buon Persona_5
accrescimento e ad acquisire nuove competenze, apparendo gioiosa e serena, nonché pienamente integrata con la coppia affidataria.
Riguardo agli incontri protetti tra i minori e i genitori, nella relazione del 9 febbraio 2024 si evidenziava che gli operatori avevano segnalato come i bambini patissero una forte destabilizzazione emotiva a seguito della frequentazione del padre e della madre, precisando che essi si mostravano per niente affettivi nei confronti dei figli che, nella quotidianità, non esprimevano mai il piacere di averli incontrati nè facevano richiesta di poterli rivedere o di poter tornare a casa con loro.
10 dopo ogni incontro, si comportava in maniera disregolata e ER1
faticava a modulare le proprie emozioni, mettendo in atto comportamenti connotati di forte rabbia e disperazione;
“il minore asserisce che tutto il suo malessere derivi dai genitori, che apostrofa con i peggiori vocaboli, e ribadisce di essere stanco di trascorrere la vita in comunità”; opo gli ER3
incontri si mostrava capriccioso, irascibile e utilizzava un linguaggio volgare e capitava che lanciasse oggetti se non otteneva quello che voleva;
inoltre, gli episodi di enuresi notturna risultavano più frequenti subito dopo gli incontri, per poi stabilizzarsi nel lungo periodo, tra un incontro e un altro. Anche per in occasione degli incontri, si erano ripresentati episodi di enuresi ER4
notturna che non si erano più verificati da quando aveva cominciato ad adattarsi al contesto comunitario senza la presenza della madre. Quanto a
, gli operatori avevano registrato atteggiamenti oppositivi e provocatori R_
ed un atteggiamento di chiusura.
La causa è stata altresì istruita con la disposizione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di effettuare una valutazione psicologica sui genitori.
La CTU depositata in data 3.11.2023 dalla dott.ssa ha Persona_6 messo in luce “una grave compromissione delle capacità genitoriali rilevata in tutte le aree”tale da concludere per entrambi i genitori nel senso che “i deficit rilevati non possono essere recuperati e nell'eventualità molto remota di miglioramento, ciò non sarebbe compatibile con i bisogni e i tempi di crescita dei bambini”.
Con sentenze nn. 44-45-46-47-48/2024 del 10.05.2024, pubblicate il
21.05.2024, che hanno riguardo a ciascun bambino ma identica motivazione, il Tribunale per i Minorenni di Cagliari ha così statuito:
“Dichiara lo stato di adottabilità dei minori nato a Persona_1
Cagliari il 18.11.2013, , nata a [...] il [...], nato a R_ ER3
Cagliari l'1.09.2018, , nata a [...] il [...] e ER4 ER5
nata a [...] il [...],
[...]
Dichiara e decaduti dalla Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti dei minori figli;
Nomina Tutore provvisorio dei minori l'avv. to del foro di Controparte_1
Cagliari, con invio degli atti al Giudice Tutelare competente per l'apertura della tutela;
11 Dispone l'interruzione dei rapporti tra i minori i genitori e i familiari;
Nelle more dell'ulteriore corso della procedura
Dispone l'affidamento etero-familiare della minore alla Persona_5 coppia che l'ha accolta con incarico al presso questo CP_5
Tribunale, in collaborazione con il servizio sociale territoriale, per il monitoraggio dell'affidamento in corso.
Conferma l'affidamento dei minori nato a [...] il Persona_1
ER 18.11.2013, , nata a [...] il [...], nato a [...] R_
l'1.09.2018, , nata a [...] il [...] alla comunità ER4
d'accoglienza;
Dispone l'affidamento eterofamiliare dei suddetti minori a idonea coppia o persona con aspettative adottive e l'incarico al presso questo CP_5
Tribunale, in collaborazione con il servizio sociale territoriale e la comunità per la scelta degli affidatari;
Incarica il servizio sociale territoriale, la comunità e la N.P.I. di Sestu di assicurare ai minori i sostegni di competenza;
Dichiara le spese di giudizio interamente compensate”.
Il Tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori rilevando che gli stessi si trovano in stato di abbandono, morale e materiale, irreversibile e non dovuto a causa di forza maggiore da parte dei genitori, per i quali non sono risultati ipotizzabili interventi di recupero, precisando altresì che non risultava la presenza di parenti dei minori che avrebbero potuto intervenire validamente in loro favore.
Ad avviso del Tribunale “ e Parte_1 Parte_2
hanno avuto difficoltà a raggiungere condizioni di vita stabili e funzionali al recupero del ruolo genitoriale. Le emergenze processuali hanno evidenziato che entrambi non possono, nemmeno se aiutati, assicurare ai figli un'adeguata crescita”.
Il giudice di prime cure ha fatto integrale richiamo alle conclusioni della CTU nel cui ambito il consulente si è avvalso della collaborazione di uno psichiatra, ed ha osservato che “le figure genitoriali sono risultate gravemente deficitarie sul piano delle competenze genitoriali, le carenze rilevate sono di tale entità da non essere recuperabili nemmeno in futuro e,
12 soprattutto, in tempi compatibili con le esigenze di crescita dei figli;
anche in prospettiva futura per i minori è necessaria la rescissione dei rapporti con i genitori”.
Alla luce delle risultanze peritali, ha così motivato “Riguardo a
ella ha presentato uno stile di personalità e un Parte_2
deficit intellettivo che compromettono e inficiano totalmente le capacità genitoriali. Dai colloqui psicodiagnostici e dai test effettuati, si è accertata nella donna la mancanza di relazione intima con gli altri, la scarsa capacità di esprimere sentimenti ed emozioni e una significativa quota di anaffettività.
La madre dei minori non è intuitiva e non è interessata a esplorare i propri sentimenti e quelli degli altri. La consulenza tecnica ha sottolineato la tendenza di a sopravvalutare le proprie capacità Parte_2
e minimizzare gli aspetti negativi, con un modello pervasivo di comportamento che le impedisce di sperimentare rapporti e situazioni appaganti e nutrienti. Nelle conclusioni finali, il consulente ha rappresentato che quanto evinto dai test coincide perfettamente con gli indici emersi durante i colloqui e con la stessa storia evolutiva della signora la Pt_2
donna tende a mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di se stessa, come coinvolgersi in relazioni dannose e in situazioni problematiche, impedendole così di raggiungere importanti obiettivi di vita. Ella è risultata incapace di portare a termini compiti e progetti, è diffidente verso gli altri
(stile paranoico), rifiutando il rapporto sano, è sempre alla ricerca di risultati positivi, ma gli obiettivi vengono perseguiti in modo tale da non generare l'esito desiderato. La madre dei minori, spiega il consulente, presenta una disregolazione, una incapacità a scegliere le strategie più adeguate, prediligendo quelle dannose. I soggetti con questo stile di comportamento, scrive il consulente, non risultano collaboranti in situazioni terapeutiche. presenta uno stile di personalità e Parte_2
un deficit intellettivo con ricadute negative sulle capacità genitoriali.
Secondo lo psichiatra, la signora è portatrice di una disabilità Pt_2
intellettiva, ha un deficit del funzionamento intellettivo che le ha impedito il normale raggiungimento degli standard di Sviluppo e socio-culturali di autonomia e responsabilità e sociale;
presenta limitazioni funzionali nelle aree affettiva, personale, relazionale e lavorativa. Secondo la consulenza
13 tecnica i deficit rilevati non possono essere recuperati e nell'eventualità
molto remota di miglioramento, cioè non sarebbe compatibile con i bisogni
e i tempi di crescita dei bambini”.
Riguardo al padre dei minori, il Tribunale ha evidenziato che “il consulente non ha rilevato problemi psichici, ma il profilo di personalità, la storia evolutiva e quanto emerso dai colloqui psicodiagnostici e dai test, sono sintomi di una sua capacità genitoriale completamente compromessa, la consulenza ha rilevato nel padre dei minori la tendenza a sopravvalutare le proprie capacità e gli attributi positivi, a costruire razionalizzazioni per evidenziare il proprio valore, minimizzando gli aspetti problematici e le proprie responsabilità. Il Signor tende ad attribuire all'esterno le Pt_1
ragioni di insuccesso;
manifesta grande difficoltà a stabilire relazioni intime
e scarsa capacità di esprimere sentimenti ed emozioni, manca nell'uomo il riconoscimento delle carenze subite, della propria sofferenza e i legami con la famiglia di origine sono ancora irrisolti. Inoltre, scrive il consulente, egli
è incapace di aderire pienamente alla realtà, di controllare gli impulsi, di tollerare le frustrazioni e di modulare la relazione affettiva;
non mostra comprensione con partecipazione alla sofferenza dei figli e non è in alcun modo consapevole del danno arrecato agli stessi attraverso i suoi comportamenti pregiudizievoli. Come evinto dalle relazioni dei servizi sociali depositate, il padre dei minori ha sempre delegato alla compagna la cura e
l'accudimento dei figli, pur conoscendone i grossi limiti e anche attualmente ritiene di poter delegare a terzi l'accudimento genitoriale. Secondo il consulente, così come per la madre dei minori, anche per il padre i deficit rilevati non possono essere recuperati e nell'eventualità molto remota di miglioramento cioè non sarebbe compatibile con i bisogni e i tempi di crescita dei bambini”.
Secondo il giudice di prime cure “Risulta chiaro come il presente procedimento abbia purtroppo confermato tratti così negativi nella personalità dei genitori dei minori da impedire qualsiasi prognosi favorevole circa la loro anche parziale recuperabilità; le competenze genitoriali sono risultate così compromesse da non poter essere in alcun modo contenute e corrette, non sussistendo le condizioni di sicurezza, protezione e cura necessarie per il rientro dei minori, peraltro in condizioni di fragilità, in
14 famiglia, stante anche l'assenza di figure parentali. Entrambi i genitori, riprendendo l'esito della consulenza, hanno evidenziato, e in tutte le aree, materiale, affettiva, relazionale, una grave compromissione delle capacità genitoriali;
entrambi non sono in grado di rispondere alle esigenze, nemmeno primarie, dei figli (igieniche, alimentari, di istruzione e sanitarie), non sono capaci di organizzare e strutturare il loro mondo fisico in modo da offrire un contesto di vita sufficientemente stimolante e protettivo. e Parte_1
non sanno riflettere criticamente sulle ripercussioni dei loro Parte_2
comportamenti sulla vita dei figli, esposti, peraltro, alla loro impulsività e imprevedibilità; il comportamento dei genitori è risultato in totale antitesi rispetto alla funzione normativa, i genitori non sono capaci di comprendere le necessità e gli stati emotivi dei figli, di rispondere adeguatamente ai loro bisogni, non sono in grado di coinvolgerli emotivamente e gestirne gli scambi interpersonali compatibilmente alla loro età e alla loro situazioni. Ciò ha avuto negative ricadute sullo stato dei minori e sui loro legami di attaccamento;
sono mancati i presupposti per la costruzione di un attaccamento sicuro, i minori hanno sofferto esperienze continue di rifiuto dei loro bisogni e di svalutazione delle richieste di attenzione e contatto, hanno sperimentato una madre e un padre imprevedibili e sviluppato un legame di attaccamento insicuro ansioso. in particolare, ha patito ER1
più dei fratelli situazioni di pregiudizio e paura, ha messo in atto comportamenti di falsa autonomia, ha imparato a negare i bisogni di sicurezza e a non esprimere le emozioni legate a quei bisogni, quali l'ansia e la tristezza;
il minore è ora indifferente alla presenza dei genitori. Anche ER
, durante gli incontri con i genitori hanno sperimentato R_ ER4
una mancata sintonizzazione con entrambi, il loro legame di attaccamento alle figure genitoriali è insicuro, ansioso ambivalente. Tutti i minori, per difesa, sono diventati indifferenti alla separazione dalle figure genitoriali”.
Quanto accertato nel corso del procedimento “rende non necessarie e utili ulteriori verifiche istruttorie a fronte della necessità di dare certezza alla situazione dei minori, favorendone una concreta e non tardiva risoluzione” in quanto “Per i minori si è constatato l'impossibilità di vivere nella famiglia
d'origine, carente sotto ogni punto di vista e non recuperabile in tempi compatibili con la loro crescita;
i minori non devono essere esposti a
15 esperimenti sulla recuperabilità dei genitori, esperimenti il cui esito si prevede fallimentare stante la gravità della loro situazione personale e genitoriale”.
Contro le sentenze nn. 44-45-46-47-48/2024 del 10.05.2024, pubblicate il 21.05.2024, hanno proposto appello, con separati ricorsi, depositati il 20 giugno 2024, e Parte_1 Parte_2
rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituito in giudizio in tutti i procedimenti il tutore provvisorio dei minori, che ha concluso per il rigetto degli appelli.
Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Disposta la riunione dei procedimenti, preso atto delle memorie scritte depositate da parte degli affidatari dei minori, all'udienza del 19 dicembre 2024 la Corte ha trattenuto la causa a decisione.
Appello di Parte_1
Primo motivo di impugnazione: “Insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono dei figli sotto il profilo dell'irrecuperabilità della capacità genitoriale paterna”.
L'appellante rileva la totale infondatezza e genericità delle affermazioni contenute nella sentenza in punto di sussistenza dello stato di abbandono e incapacità paterna di accudire i minori.
Infatti evidenzia:
- di essersi sempre adoperato per provvedere ai figli dal punto di vista materiale (avendo sempre lavorato) e affettivo, pur riconoscendo “talune carenze, tuttavia, esacerbate nella relazione peritale”.
- come nel corso della procedura non sia stato rilevato alcun pregiudizio per i minori nella relazione con il padre: la sua apertura era scaturita da un singolo
e isolato episodio determinato da una situazione familiare condizionata da diverse problematiche, in parte legate a difficoltà economiche ed in parte alla gestione di cinque figli che presentano serie patologie psicofisiche;
- di essersi sempre dimostrato collaborativo con i servizi al fine di risolvere la situazione e disponibile ad intraprendere qualunque tipo di percorso di sostegno alla genitorialità.
16 Sul punto, ha lamentato come il Servizio Sociale non avesse disposto alcun intervento di supporto e sostegno alla genitorialità a suo favore e di non essere stato mai posto nella condizione di recuperare o acquistare la capacità genitoriale, essendosi esso limitato a regolamentare gli incontri con i minori.
Sotto questo profilo lamenta la mancata applicazione da parte del
Tribunale dei principi elaborati dalla recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione in punto di adottabilità, contestando le generiche argomentazioni poste a base dell'elaborato peritale, le quali non sarebbero sufficienti a stabilire la totale insussistenza di un possibile recupero delle capacità genitoriali “quantomeno, a beneficio dei figli più grandi, i quali hanno di fatto costruito un rapporto, seppur deficitario ma non pregiudizievole, con la figura genitoriale”, considerato che prioritariamente doveva essere verificato se le situazioni di difficoltà e disagio familiare potessero essere rimosse con un intervento di sostegno mai attivato, senza che le carenze cognitive e culturali della madre ed il vissuto del padre potessero essere elementi decisivi per ritenerli inidonei come genitori.
Secondo motivo di impugnazione: “mantenimento del legame genitoriale.”
Con il secondo motivo di impugnazione censura la Parte_1
decisione di recidere i rapporti tra i minori, i genitori ed i familiari affermando che il giudice di prime cure avrebbe potuto prevedere un'adozione aperta per i minori al fine di consentire a ciascuno dei cinque figli la possibilità di mantenere un reale contatto con il padre che costituirebbe “l'unico legame con le loro origini familiari, che sono parte integrante della sua identità personale e salvaguarderebbe anche il diritto alla fratellanza dei minori”.
Ciò anche tenuto conto del fatto che per i primi quattro figli l'inserimento in comunità non era avvenuto nella primissima infanzia, con conseguente positiva significatività del rapporto familiare instauratosi nel primo periodo della loro vita e che doveva ritenersi loro interesse coltivare.
Appello Parte_2
Primo motivo di impugnazione: “Erronea Valutazione dello stato di abbandono e violazione dei presupposti di cui agli artt. 1, 8 e 15 della L.
184/83”.
Con il primo motivo di impugnazione Parte_3
sostiene che le valutazioni e i giudizi contenuti nella relazione peritale, poste
17 dal Collegio a fondamento della decisione, di per sé non autorizzano a concludere per lo stato di irreversibile abbandono dei minori da parte della madre. A suo avviso, infatti, dalle circostanze riportate non emergerebbero aspetti di tale gravità da ritenere integrato uno stato irreversibile di abbandono, trattandosi di fatti che non sarebbero neanche attuali ma risalenti alla prima fase della procedura.
Pertanto, contesta la genericità delle valutazioni contenute nella sentenza riferite alle risultanze della CTU, lamentando in particolare come “si evidenziano carenze e omissioni, ma non si specifica se si tratti di aspetti fondamentali e decisivi, né quanto e come siano esse indicative del loro stato di abbandono morale e materiale” e la censura laddove non emerge con chiarezza quali siano stati i reali comportamenti e le omissioni che avevano portato alle valutazioni riportate e considerate come emergenze processuali dello stato di abbandono dei figli.
In particolare il Collegio, ai fini dell'accertamento, avrebbe utilizzato valutazioni sommarie non basate su precisi elementi fattuali tali da provare il concreto e grave pregiudizio per i figli ed avrebbe ritenuto sufficienti le risultanze peritali circa la sua incapacità genitoriale senza verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di sostegno, delle capacità e competenze genitoriali, disattendendo così le previsioni normative in materia.
Inoltre, ad avviso della non corrisponderebbe al vero che le Pt_2 sue condizioni psichiche non sarebbero compatibili con un recupero “o meglio rinforzo” delle sue capacità e competenze genitoriali non essendo tale fatto stato accertato in concreto attraverso la predisposizione di un adeguato percorso, avendo peraltro il Tribunale omesso di motivare in ordine alla impossibilità di recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con i bisogni dei figli.
L'appellante afferma di aver intrapreso in autonomia e con risultati positivi un percorso psicologico e di sostegno alle sue capacità genitoriali, di aver trovato casa e un lavoro con contratto a tempo indeterminato. Aggiunge di aver sempre rispettato le prescrizioni impartite dal Tribunale e dai Servizi, di essere sempre stata collaborativa e rispettosa durante gli incontri protetti e
18 di aver sempre mostrato interesse per le condizioni di salute e di vita dei propri figli, anche dopo essere stata allontanata dalla comunità.
Inoltre, evidenzia come alcun concreto ed effettivo accertamento sia stato eseguito nei confronti del nucleo familiare allargato, al quale, peraltro, non sarebbe stato fornito alcun supporto e che nessun sostegno ai minori era stato fornito all'interno della Comunità.
Il Tribunale si era limitato a recepire le valutazioni rese dal personale della Comunità contenute nelle relazioni di accertamento ed avrebbe omesso di valutare l'esistenza e l'entità del pregiudizio che deriverebbe ai minori dalla rescissione del legame genitoriale, ritenendo apoditticamente che più grave sarebbe il pregiudizio derivante dal suo mantenimento, trascurando di valutare la perdita del forte legame che lega ciascun minore con i fratelli.
*****
I motivi di appello formulati da entrambi i genitori, strettamente connessi ed in parte sovrapponibili, devono essere trattati congiuntamente.
Premesso che “l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare”,
e “che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ed ovviamente la situazione non sia dovuta a motivi di carattere transitorio” e che “È stato ulteriormente ribadito che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass.
19 n. 14436/2017)” (Cass., n. 9501/2023), ad avviso della Corte non può revocarsi in dubbio la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti della dichiarazione dello stato di adottabilità, dovendosi ritenere ricorrente lo stato di abbandono dei minori seppure non si dubita dell'amore che Pt_1
entrambi i genitori nutrono per la prole.
Nonostante gli interventi di sostegno ed i percorsi predisposti dal
Servizio Sociale, che, ricordiamo, seguiva il nucleo familiare fin dal 2021, deve ritenersi, alla luce delle risultanze istruttorie in atti, che le criticità e l'inadeguatezza dei genitori non hanno mai trovato modalità risolutive, dovendosi peraltro segnalare che i minori per le loro condizioni personali di salute richiedevano cure e attenzioni speciali.
Peraltro nessuno dei genitori, anche in sede di percorso peritale, ha formulato un reale e concreto progetto di vita funzionale alla deistituzionalizzazione dei minori, essendosi la madre limitata a chiedere di poter vivere unitamente a loro, ed anzi il ha espressamente dichiarato Pt_1 all'ausiliario che egli fin da subito avrebbe voluto tenere con sé i suoi figli ma di aver desistito perché non supportato da una rete familiare ed ha ammesso che, a causa delle difficoltà lavorative non potrebbe occuparsi dei figli, fantasticando di poter sopperire in futuro attraverso l'aiuto di terze persone, una ipotetica nuova fidanzata.
Nonostante il lungo periodo trascorso in comunità, come si evince da tutte le relazioni in atti, alle quali si rimanda, la madre non ha acquisito le competenze minime di accudimento materiale (si ricorda in particolare l'irresponsabile condotta nei confronti di che ha esposto al Persona_5
rischio di un intervento cardiochirurgico anticipato per non aver seguito, mentendo al riguardo, il piano alimentare che le era stato consegnato) e di competenze educative minime. Letti gli atti di impugnazione della Pt_2
si osserva che gli operatori nelle relazioni, lungi dal fare valutazioni
[...] astratte, hanno riferito dei concreti agiti dell'odierna appellante pregiudizievoli per i piccoli.
È di tutta evidenza che non può che prendersi atto, dell'impossibilità, oramai definitiva, di realizzare quel recupero delle capacità genitoriali dei genitori che avrebbero potuto condurre al ricongiungimento familiare ovvero dell'impossibilità da parte della e del Parte_2 Pt_1
20 individualmente, essendo cessata la loro relazione di coppia, di (ri)assumersi la responsabilità genitoriale nei confronti di , e ER1 R_ ER3 ER4
e di assicurare loro uno sviluppo fisico, psichico e affettivo Persona_5
equilibrato e sereno all'interno del nucleo familiare d'origine.
Non può d'altronde tacersi che entrambi i genitori hanno manifestato nel corso della procedura, in sede di accertamento peritale ed infine negli stessi atti di impugnazione, l'assoluta mancanza di consapevolezza, ed anzi la negazione della gravità della situazione di criticità e l'attribuzione all'esterno della responsabilità di ogni accadimento, fattori che impongono una prognosi infausta riguardo all'emendabilità della situazione avendo entrambi la tendenza a sopravvalutare le proprie capacità ed a minimizzare gli aspetti negativi problematici. Non può infatti revocarsi in dubbio che l'assenza di una reale messa in discussione pregiudica la possibilità che essi possano riuscire ad attivare comportamenti riparativi in funzione di un cambiamento del proprio stile genitoriale.
Entrambi gli appellanti censurano le sentenze del Tribunale laddove hanno richiamato le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
Tuttavia gli accertamenti peritali, ampiamente motivati e richiamati testualmente nelle sentenze impugnate, che hanno accertato una grave compromissione delle capacità genitoriali in tutte le aree (funzione di cura e protezione, funzione riflessiva, funzione empatica/affettiva, funzione regolativa e funzione normativa, vedasi in particolare le pagg. 39-40 della
CTU), trovano riscontro nelle emergenze istruttorie in atti, in quanto sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi odierni appellanti sulle condizioni di vita antecedenti all'inserimento comunitario e della osservazione delle loro condotte nel periodo successivo, è emerso con chiarezza che i minori Pt_1
sono vissuti per anni in condizioni di pregiudizio, di grave trascuratezza, esposti a violenza assistita, ignorati nei loro bisogni materiali ed emotivi, come risulta altresì dalle relazioni delle comunità che li hanno accolti alle quali si richiama. Non pare fuor d'opera richiamare le note degli affidatari di dalle quali emerge che gli accertamenti della neuropsichiatria infantile R_
erano nel senso di ritenere che la bambina fosse stata esposta ad una massiccia ipostimolazione presentando un ritardo nel linguaggio con le conseguenti implicazioni e inferenze nel dominio cognitivo, valutazione confermata dalla
21 logopedista.
Alla luce degli accertamenti peritali, i genitori non offrono alcuna garanzia di poter attuare in favore dei figli un progetto di vita positivo e stabile, volto ad assicurare loro una crescita psicofisica equilibrata e serena,
e l'esercizio positivo della funzione genitoriale. Le importanti criticità individuali e relazionali, impongono di escludere che ciascuno di essi possa configurarsi quale contesto familiare protettivo, sicuro, autorevole e adeguato che possa permettere ai minori di crescere serenamente e l'ausiliario ha peraltro precisato che la gravità dei loro deficit è così importante che essi non possono essere recuperati e l'eventuale, molto remota, possibilità di un miglioramento non sarebbe comunque compatibile con i bisogni ed i tempi di crescita dei bambini che, si rammenta, hanno vissuto un lungo periodo di istituzionalizzazione e hanno particolare necessità di vivere in uno stabile contesto familiare, di avere figure di riferimento solide e sintonizzate con i loro bisogni, peraltro particolari per le specifiche condizioni di ciascuno.
Non può d'altronde tacersi che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio non sono state contestate nel percorso peritale dalle parti in quanto l'unica controdeduzione pervenuta è quella del difensore della madre che ha insistito esclusivamente per il mantenimento dei rapporti.
Infine, lette le impugnazioni della si osserva che non Parte_2
risponde al vero che non sia stato fatto alcun accertamento relativo al nucleo familiare allargato, essendo stata approfondita la via di un affidamento di un minore ad una zia, che successivamente vi aveva rinunciato, e di ai ER1 padrini. Né peraltro l'appellante ha indicato le risorse parentali che, a suo dire, sarebbero state trascurate.
Ritenuto sussistente lo stato di abbandono, la Corte ritiene a questo punto di dover affrontare la complessa e dolorosissima problematica del mantenimento dei rapporti dei genitori con i figli al fine di verificare se detto mantenimento risponda o meno al loro interesse.
La valutazione del Tribunale, che fa proprie le conclusioni del CTU, peraltro non scalfita da uno specifico motivo di impugnazione, appare pienamente condivisibile.
e hanno diritto e bisogno ER1 R_ ER3 ER4 Persona_5
di adulti maturi, responsabili, capaci di entrare in relazione con loro e di
22 instaurare un clima di fiducia, di apertura al cambiamento, deve essere loro assicurata una nuova prospettiva di vita. Il positivo inserimento di ciascuno, finalmente dopo un lungo periodo in comunità, nella famiglia che li ha accolti ed assicura loro un contesto armonico ed equilibrato, ad avviso del Collegio impone allo stato una interruzione dei legami con i genitori biologici affinché possano continuare nel loro percorso di adozione sereni, liberi da conflitti di lealtà e da fattori di rischio.
Deve infatti rilevarsi che non avendo i genitori compiuto alcun processo di riconoscimento della propria inadeguatezza a crescerli, essi non potrebbero essere in grado di proporre loro una realtà non deformata e coerente.
I minori sarebbero ad ogni incontro con i familiari, dai quali non è risultato abbiano attinto apporti significativi per il loro benessere, costantemente confusi e sospinti regressivamente verso un passato nel quale peraltro da essi non hanno ricevuto alcuna protezione e tutela.
Peraltro non può non richiamarsi il seguente passaggio della consulenza tecnica: “Per quanto riguarda i legami di attaccamento è doveroso sottolineare come siano mancati i presupposti per la costruzione di un attaccamento sicuro che scaturisce dalla presenza di un genitore costantemente sensibile ai bisogni del bambino e responsivo. I minori Pt_1
hanno avuto esperienze continue di rifiuto dei loro bisogni, di svalutazione delle richieste di attenzione e contatto, hanno sperimentato una madre e un padre imprevedibili e sviluppato, quindi, un legame di attaccamento insicuro- ansioso. Nello specifico il maggiore avendo sperimentato situazioni ER1
di pericolo e paura, ha messo in atto comportamenti di falsa autonomia, ha imparato a negare i bisogni di sicurezza è a non esprimere le emozioni legate
a questi bisogni quali l'ansia e la tristezza;
ciò ha dato forma ad uno stile di attaccamento insicuro di tipo ansioso-evitante e infatti il bambino non ricerca il contatto con i genitori nemmeno in loro presenza. è apparsa ER1
indifferente alla presenza dei genitori è preso da qualunque distrazione.
ER
, hanno sperimentato una mancata sintonizzazione con R_ ER4
entrambi i genitori la cui attenzione risulta scollegata dalle loro esigenze: ciò dà forma ad un legame di attaccamento insicuro di tipo ansioso- ambivalente. Tutti hanno mostrato indifferenza alla separazione dalla madre
23 e dal padre.”. Riguardo i rapporti dei genitori coi figli si richiamano altresì le relazioni della comunità nella quale erano inseriti la madre e i minori nonché le relazioni di restituzione degli incontri protetti tra i genitori e la prole.
La necessità di assicurare ai bambini una relazione educativa e affettiva stabile all'interno di un funzionale contesto familiare e di evitare ogni rischio che tale obiettivo possa fallire deve assumere valenza prioritaria nella decisione delle domande spiegate dalle parti.
Non può pertanto revocarsi in dubbio che la dichiarazione di adottabilità presenti nel caso scrutinato il connotato di extrema ratio che la caratterizza in conformità allo spirito della legge, non essendo oramai attuabile alcun altro tipo di intervento in favore dei genitori che garantisca a e il soddisfacimento dei bisogni ER1 R_ ER3 ER4 Persona_5
e delle esigenze di crescita e assicuri loro assistenza e stabilità affettiva.
La realizzazione di tali aspettative non può essere procrastinata da ulteriori indugi e rinvii.
Non conducono ad una diversa soluzione i documenti prodotti dalla in allegato all'atto di appello che attestano che nel giugno Parte_2
2023 ella ha intrapreso un percorso di supporto alla genitorialità ed un percorso di supporto psicologico con cadenza settimanale. In essi si legge rispettivamente che ella “manifesta una grande volontà di cambiare la sua vita, buone capacità di resilienza, per diventare un esempio positivo dei suoi figli” nonché che ella vuole mettersi in discussione per migliorarsi e trovare un nuovo equilibrio e che “la sua forte motivazione al cambiamento è alimentata dal fatto che vuole poter avere delle relazioni sane con i suoi cinque figli. Avverte molto il distacco e questo dimostra un attaccamento particolare con un adeguato percorso potrebbe diventare funzionale.”
Tali dichiarazioni di intenti, di progetti futuri, non scalfiscono le argomentazioni sopra esposte, dovendosi richiamare la necessità di avere riguardo ai tempi imposti dalle esigenze dei bambini ed assicurare loro il diritto di crescere all'interno di una famiglia che assicuri loro uno sereno sviluppo psico-fisico.
Con riguardo al mantenimento dei rapporti di fratellanza, si osserva che l'inserimento dei bambini in diversi nuclei familiari è stato evidentemente
24 dagli specialisti ritenuto più rispondente al loro interesse, considerata la necessità per ciascuno di essi di cure e attenzioni speciali, confidando la Corte nella salvaguardia di tali rapporti per opera delle famiglie affidatarie con il necessario sostegno degli operatori.
La natura della causa e l'interesse dei minori, che tutte le parti hanno inteso tutelare pur sotto differenti profili, giustificano la compensazione totale delle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente decidendo, ogni altra contraria istanza ed eccezione respinte:
a) rigetta gli appelli proposti da e Parte_1 Parte_2
vverso le sentenze n. 44, 45, 46, 47 e 48 del Tribunale per i Minorenni
[...]
di Cagliari del 10.05.2024 e pubblicate il 21.05.2024;
b) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Cagliari
Sezione per i Minorenni, in Cagliari il 19 dicembre 2024
Il Presidente
Il Consigliere relatore Maria Teresa Spanu
Donatella Aru
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