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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/10/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2418/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa SA Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2418/2024, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Manna (c.f. ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso il cui studio in Pesaro, Via Porta Rimini 5, PEC: giusta Email_1 procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Ioppolo (c.f. ), elettivamente domiciliato C.F._4 presso il suo studio in Cinquefrondi (RC), Via Buozzi n. 18, PEC: giusta Email_2 procura in atti;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
AVENTE AD OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio a Tavoleto (PU) in data Parte_1 CP_1
7.08.2021, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 2, P. I, Ufficio 1, anno 2021, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14.09.2024 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la separazione personale dal resistente Sig. e, ex art. 473 bis49 c.p.c., decorso il termine a CP_1 tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 14.01.2025 il Giudice Relatore, vista la dubbia regolarità della notifica si è riservato e con successiva ordinanza del
15.01.2025 ha disposto il rinnovo della notifica e ha fissato l'udienza del 24.04.2025, poi nuovamente rinviata su istanza di parte ricorrente al 23.09.2025.
Con istanza depositata il 1.07.2025 parte ricorrente ha dato atto di aver raggiungo un accordo con il resistente sig. attualmente detenuto in regima di semilibertà presso la Casa Circondariale di Bologna, e CP_1 ha depositato l'accordo sottoscritto congiuntamente dalle parti chiedendo che l'udienza del 23.09.2025 venisse trattata con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.. Nell'accordo depositato le parti hanno precisato le loro conclusioni chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia delle separazione e altresì per la rimessione della causa al Giudice Relatore per la fissazione alle parti di termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma c.p.c. – con scadenza a data successiva a sei mesi – per permettere alle stesse di dichiarare di non volersi riconciliare e di richiedere la rimessione della causa al Collegio per la sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte già dedotte.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in data 4.09.2025 il Sig. confermando CP_1
l'intervenuto accordo e pertanto il Giudice Relatore, con decreto del 22.09.2025, ha differito all'udienza del
24.09.2025 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, assegnando termine perentorio per il deposito delle stesse la trattazione cartolare ai sensi dell'art 127 c.p.c.
Scaduto il termine perentorio assegnato alle parti, il Giudice Relatore, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte, ha rimesso la causa dinnanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 3.09.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle pagina 2 di 4 norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio.
Il Collegio deve dunque pronunciare la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, nonché esaustive di tutti i possibili profili, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
““- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Non viene prevista alcuna forma di mantenimento di un coniuge a favore dell'altro”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra nei confronti Pt_1 del sig. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il Parte_1
23.12.1997 e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a CP_1
Tavoleto (PU) in data 7.08.2021, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 2,
Parte I, Ufficio 1, Anno 2021, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Rimette il procedimento davanti al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio come da separata ordinanza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Dai Checchi SA
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