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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/10/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3273/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3273/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIANNONE ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ); CP_1 C.F._1 (C.F. ); CP_2 C.F._2
CONVENUTO/I CONTUMACI
OGGETTO
Azione revocatoria
CONCLUSIONI
Parte attrice: reiectis adversis, revocare e dire inefficace ed inopponibile, nei confronti dell'odierna ricorrente l'atto di donazione rogato in data 22.03.2023 dal Notaio (rep. 22395/13460- racc. 13460) e Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Latina in data 22.03.2023 (reg. generale n° 8275- reg. particolare 5618), avente ad oggetto gli immobili indicati in premessa [piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento, posto a piano terra confinante con subalterno 2 della particella 611, subalterno 1 della particella 611 per lati, salvo altri, censito catasto fabbricati del Comune di Aprilia al foglio 151 particella 611 subalterno 3, categoria A/3 classe 3 consistenza 6,5 vani rendita euro 402,84; Quota indivisa di ½ (un mezzo) della piena proprietà del magazzino pertinenziale al piano terra, confinante con subalterno 1 della particella 611 per quattro lati, censito al catasto fabbricati del Comune di Aprilia al foglio 151 particella 611 subalterno 5 categoria C/2 classe 1 consistenza 94 metri quadrati rendita euro 267,01.] e meglio specificato in seno all'atto di donazione ordinando per l'effetto, al Conservatore dei RR.II. di Latina di eseguire la dovuta trascrizione al fine di ricostituire la garanzia
pagina 1 di 3 generica fornita dal patrimonio del debitore e consentire all'odierna ricorrente di CP_1 poter procedere all'esecuzione forzata sui beni oggetto del predetto atto di compravendita
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Il ricorso ex art. 281 decies cpc depositato l'8.11.2023 è stato regolarmente notificato, con il decreto di fissazione dell'udienza del 12.6.2024, ai convenuti in data 11.12.2023, che hanno scelto di non costituirsi.
La società attrice è creditrice di della somma di € 1888,12 recata dal decreto CP_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del giudice di pace di Ragusa n. 349/2023 emesso l'8.6.2023, per fatture rimaste impagate risalenti al 2016.
L'atto dispositivo è successivo al credito e consiste nella donazione di immobili del debitore alla moglie;
si tratta in particolare dell'atto pubblico rogato in data 22.03.2023 dal Notaio Persona_1 (rep. 22395/13460- racc. 13460) e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Latina in data 22.03.2023 (reg. generale n° 8275- reg. particolare 5618), con il quale il debitore CP_1 donava alla moglie , nata a [...] il [...] ( ) e residente in [...] i seguenti diritti sulle porzioni del Fabbricato sito nel Comune di Aprilia via dei Cinque Archi n° 23 (doc.4): a) Piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento, posto a piano terra confinante con subalterno 2 della particella 611, subalterno 1 della particella 611 per tre lati, salvo altri, censito catasto fabbricati del Comune di Aprilia al foglio 151 particella 611 subalterno 3, categoria A/3 classe 3 consistenza 6,5 vani rendita euro 402,84; b) Quota indivisa di ½ (un mezzo) della piena proprietà del magazzino pertinenziale al piano terra, confinante con subalterno 1 della particella 611 per quattro lati, censito al catasto fabbricati del Comune di Aprilia al foglio 151 particella 611 subalterno 5 categoria C/2 classe 1 consistenza 94 metri quadrati rendita euro 267,01.
Si tratta quindi di un atto dispositivo a titolo gratuito successivo al sorgere del credito.
Sul punto, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 2901 c.c.,
“[n]ell'ambito della nozione lata di “credito” ivi accolta, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione (la quale non persegue scopi specificamente restitutori bensì mira […] a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, inclusi quelli meramente eventuali […]), è certamente da considerarsi ricompresa la fideiussione” (Cass. n. 24757/2008).
In tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 5972/2005).
In punto di elemento soggettivo, l'art. 2901 c.c. richiede, nel caso degli atti a titolo gratuito “che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore”, conoscenza che si evince dalla posteriorità dell'atto al sorgere del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara inefficace ed inopponibile a l'atto di donazione Controparte_3 rogato in data 22.03.2023 dal Notaio (rep. 22395/13460- racc. 13460) e trascritto presso Persona_1 la Conservatoria dei RR.II. di Latina in data 22.03.2023 (reg. generale n° 8275- reg. particolare 5618); condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 15/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3273/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIANNONE ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ); CP_1 C.F._1 (C.F. ); CP_2 C.F._2
CONVENUTO/I CONTUMACI
OGGETTO
Azione revocatoria
CONCLUSIONI
Parte attrice: reiectis adversis, revocare e dire inefficace ed inopponibile, nei confronti dell'odierna ricorrente l'atto di donazione rogato in data 22.03.2023 dal Notaio (rep. 22395/13460- racc. 13460) e Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Latina in data 22.03.2023 (reg. generale n° 8275- reg. particolare 5618), avente ad oggetto gli immobili indicati in premessa [piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento, posto a piano terra confinante con subalterno 2 della particella 611, subalterno 1 della particella 611 per lati, salvo altri, censito catasto fabbricati del Comune di Aprilia al foglio 151 particella 611 subalterno 3, categoria A/3 classe 3 consistenza 6,5 vani rendita euro 402,84; Quota indivisa di ½ (un mezzo) della piena proprietà del magazzino pertinenziale al piano terra, confinante con subalterno 1 della particella 611 per quattro lati, censito al catasto fabbricati del Comune di Aprilia al foglio 151 particella 611 subalterno 5 categoria C/2 classe 1 consistenza 94 metri quadrati rendita euro 267,01.] e meglio specificato in seno all'atto di donazione ordinando per l'effetto, al Conservatore dei RR.II. di Latina di eseguire la dovuta trascrizione al fine di ricostituire la garanzia
pagina 1 di 3 generica fornita dal patrimonio del debitore e consentire all'odierna ricorrente di CP_1 poter procedere all'esecuzione forzata sui beni oggetto del predetto atto di compravendita
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Il ricorso ex art. 281 decies cpc depositato l'8.11.2023 è stato regolarmente notificato, con il decreto di fissazione dell'udienza del 12.6.2024, ai convenuti in data 11.12.2023, che hanno scelto di non costituirsi.
La società attrice è creditrice di della somma di € 1888,12 recata dal decreto CP_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del giudice di pace di Ragusa n. 349/2023 emesso l'8.6.2023, per fatture rimaste impagate risalenti al 2016.
L'atto dispositivo è successivo al credito e consiste nella donazione di immobili del debitore alla moglie;
si tratta in particolare dell'atto pubblico rogato in data 22.03.2023 dal Notaio Persona_1 (rep. 22395/13460- racc. 13460) e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Latina in data 22.03.2023 (reg. generale n° 8275- reg. particolare 5618), con il quale il debitore CP_1 donava alla moglie , nata a [...] il [...] ( ) e residente in [...] i seguenti diritti sulle porzioni del Fabbricato sito nel Comune di Aprilia via dei Cinque Archi n° 23 (doc.4): a) Piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento, posto a piano terra confinante con subalterno 2 della particella 611, subalterno 1 della particella 611 per tre lati, salvo altri, censito catasto fabbricati del Comune di Aprilia al foglio 151 particella 611 subalterno 3, categoria A/3 classe 3 consistenza 6,5 vani rendita euro 402,84; b) Quota indivisa di ½ (un mezzo) della piena proprietà del magazzino pertinenziale al piano terra, confinante con subalterno 1 della particella 611 per quattro lati, censito al catasto fabbricati del Comune di Aprilia al foglio 151 particella 611 subalterno 5 categoria C/2 classe 1 consistenza 94 metri quadrati rendita euro 267,01.
Si tratta quindi di un atto dispositivo a titolo gratuito successivo al sorgere del credito.
Sul punto, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 2901 c.c.,
“[n]ell'ambito della nozione lata di “credito” ivi accolta, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione (la quale non persegue scopi specificamente restitutori bensì mira […] a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, inclusi quelli meramente eventuali […]), è certamente da considerarsi ricompresa la fideiussione” (Cass. n. 24757/2008).
In tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 5972/2005).
In punto di elemento soggettivo, l'art. 2901 c.c. richiede, nel caso degli atti a titolo gratuito “che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore”, conoscenza che si evince dalla posteriorità dell'atto al sorgere del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara inefficace ed inopponibile a l'atto di donazione Controparte_3 rogato in data 22.03.2023 dal Notaio (rep. 22395/13460- racc. 13460) e trascritto presso Persona_1 la Conservatoria dei RR.II. di Latina in data 22.03.2023 (reg. generale n° 8275- reg. particolare 5618); condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 15/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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