Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 299/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 4 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, sono comparsi: per
[...]
l'avv. Esposti e per l'avv. Gammieri, in sostituzione Parte_1 CP_1 dell'avv. Del Gatto. Nessuno compare per il Controparte_1
.
[...]
Parte ricorrente dà atto di aver notificato a mezzo pec al Controparte_1
ricorso e provvedimento di fissazione dell'udienza odierna,
[...] nonché lettera del Curatore.
Il Giudice dichiara la contumacia del Controparte_1
., citato per oggi e non costituito in giudizio.
[...]
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 299/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. ESPOSTI GIANCARLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Antonio Del Gatto, nel presente giudizio elettivamente domiciliato in Monza, Via Morandi, Angolo Via Correggio (Avvocatura ), posta elettronica CP_1 certificata: t;
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RESISTENTE
e contro
, in persona del Curatore p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 2.02.2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, formulando le CP_1 seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare infondata, illegittima, non dovuta e comunque irripetibile la pretesa di pagamento di importo indebito formulata dall' con lettere datate 6.3.2023 e CP_1
28.8.2023 nei confronti del ricorrente a titolo di corrisposta indennità di
2 disoccupazione Naspi per complessivi € 4.484,58 relativa al periodo dal 17.5.2019 al 13.10.2019.
2) Spese e compensi di causa rifusi da distrarsi al procuratore antistatario.”
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando la fondatezza in fatto e in CP_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
All'udienza del 6.12.2025 il Giudice, visto l'art. 107 c.p.c., riteneva opportuno chiamare in causa il datore di lavoro del ricorrente di Controparte_1
Seveso ritenendo che la causa fosse comune a detta società e ponendo l'onere di integrare il contraddittorio in capo al ricorrente.
Parte ricorrente integrava regolarmente il contraddittorio nei confronti del
, dichiarato con sentenza del Tribunale Controparte_1 di Monza in data 8.06.2022, ma la procedura concorsuale non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
Da ultimo, all'udienza del 4.04.2025, le parti costitute hanno discusso la causa e, all'esito, il Giudice ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione.
2) Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Sono documentate le seguenti circostanze di fatto:
- con lettera 9.4.2019 la società datrice di lavoro “ con sede in Controparte_1
Seveso, Via Montecassino 31, comunicava a Parte_1 licenziamento per giusta causa scrivendogli: “A seguito del Suo comportamento irrispettoso nei miei confronti, il fatto è stato talmente grave che impedisce il prosieguo del rapporto di lavoro anche per un giorno, con la presente Le intimo il
Licenziamento immediato per giusta causa dal rapporto di lavoro in essere. Pertanto il Suo rapporto di lavoro deve intendersi risolto a tutti gli effetti di Legge e di contratto a far data della presente” (doc. 5, fasc. ric.);
- il ricorrente, a seguito dell'intimato licenziamento in data 9.4.2019, presentava in data 5.5.2019 la domanda amministrativa di concessione dell'indennità Naspi (doc. 6, fasc. cit.);
- il ricorrente in data 7.05.2019 provvedeva ad iscriversi alle liste di disoccupazione e a sottoscrivere il patto di servizio personalizzato per la ricollocazione (doc. 9 fasc. ric.);
- l' con provvedimento in data 14.5.2019 (doc. 7 fasc. ric.) comunicava CP_1
l'accoglimento della domanda con decorrenza dal 17.05.2019 e provvedeva ad erogare la prestazione previdenziale di disoccupazione;
- in data 10.5.2019 la società datrice di lavoro provvedeva a comunicare al Centro per l'impiego di Monza Brianza la cessazione del rapporto di lavoro indicato una diversa
3 data di fine rapporto con il lavoratore, ovvero il giorno 10.5.2019 e per una diversa causa (giustificato motivo soggettivo) -doc. 8, fasc. ric.;
- con lettera 6.3.2023 l' di Monza comunicava che a seguito di verifiche era CP_1 emerso che la somma percepita dal ricorrente pari a euro 4.484,58, a titolo di indennità di disoccupazione Naspi per il periodo dal 17.05.2019 a 13.10.2019, non era dovuta “per mancanza dei requisiti” e chiedeva che detta somma venisse pagata entro 30 giorni (doc. 1, fasc. ric.);
- avverso il provvedimento del 6.03.2023 parte ricorrente presentava in data 29.06.2023 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale per l'annullamento CP_1 del preteso importo indebito (doc. 3, fasc. ric.), ma il ricorso veniva rigettato in data 26.09.2023 con la motivazione secondo cui il datore di lavoro aveva comunicato il licenziamento al Centro per l'impiego con effetto dal 10.05.2019, per cui la dichiarazione del lavoratore di cessazione del rapporto in data 9.04.2019 non sarebbe vera rispetto a quanto risultava dagli archivi;
CP_3
- con lettera datata 28.08.2023 l' sollecitava il pagamento della stessa somma CP_1
(doc. 2, fasc. ric.).
Ciò posto, il ricorrente asserisce che la lettera di licenziamento per giusta causa del 9.04.2019 prova la reale data di cessazione del rapporto e il reale contenuto del recesso datoriale, come indicato nella domanda amministrativa presentata a il CP_1
5.05.2019 e che l' aveva provveduto ad accogliere la domanda di concessione CP_1 dell'indennità NASPI con provvedimento del 14.05.2019, quando era già a conoscenza della comunicazione effettuata dal datore di lavoro al Centro per l'impiego con l'indicazione di una diversa data (10.05.2019), sicché non aveva CP_1 verificato, come avrebbe potuto, i dati in suo possesso mettendosi nella situazione di non chiedere, come avrebbe potuto fare, chiarimenti al datore di lavoro circa la non corretta dichiarazione . CP_3
Tale tesi difensiva merita accoglimento.
Ed infatti, se è vero che la dichiarazione inviata dal datore di lavoro ha CP_3 efficacia nei confronti di ai sensi dell'art. 4 bis co. 6 D.Lvo 181/2000, è altresì CP_1 vero che il datore di lavoro non ha presentato una dichiarazione veritiera, come documentato dalla lettera di licenziamento prodotta dal ricorrente e come risulta dal comportamento che quest'ultimo ha tenuto nell'immediatezza del licenziamento (avendo per tempo presentato la domanda per la Naspi e sottoscritto il patto di servizio personalizzato con il Centro per l'impiego).
Verosimilmente il datore di lavoro ha comunicato una dichiarazione non veritiera circa la data e il motivo della cessazione del rapporto di lavoro per non incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 19, co. 3, DLvo 276/2003.
Ebbene l' quando ha emesso il provvedimento di accoglimento della domanda, CP_1 ovvero in data 14.05.2019, era a conoscenza della comunicazione effettuata dal
4 datore di lavoro al Centro per l'impiego con l'indicazione di una diversa data (10.05.2019) e non solo non ne ha tenuto conto, ma non ha chiesto al datore di lavoro, come avrebbe potuto, chiarimenti al datore di lavoro circa la non corretta dichiarazione . CP_3
Ne consegue che le conseguenze negative dell'omessa verifica e dell'omessa richiesta di chiarimenti al datore di lavoro circa la non corretta dichiarazione non possono ricadere sul ricorrente il quale ha adempiuto correttamente a CP_3 tutti gli obblighi su di lui gravanti in ordine alla presentazione della domanda amministrativa, a fronte della cessazione non volontaria del rapporto di lavoro avvenuta il 9.04.2019.
Aggiungasi che l ha affermato che il datore di lavoro avrebbe trasmesso le CP_1 comunicazioni obbligatorie (UNI-EMENS) che denunciano il protrarsi del rapporto di lavoro sino al 10.05.2019 con accreditamento della correlata contribuzione e che, a dire dell' , tali comunicazioni sarebbero una sorta di confessione stragiudiziale CP_2 del datore di lavoro che produrrebbe effetti tanto nei confronti del dipendente che nei confronti delle Autorità amministrative e che costituirebbe prova dei fatti ivi rappresentati. Tale prospettazione non può essere condivisa da questo Giudice perché non suffragata da prove documentali.
In conclusione, in considerazione di quanto sopra espresso, il ricorso proposto nei confronti di va accolto e va dichiarata l'infondatezza della pretesa di CP_1 pagamento di importo indebito formulata dall' con lettere datate 6.3.2023 e CP_1
28.8.2023 nei confronti del ricorrente a titolo di corrisposta indennità di disoccupazione Naspi per complessivi € 4.484,58 relativamente al periodo dal 17.5.2019 al 13.10.2019.
3) In applicazione del principio di soccombenza, deve essere condannato alla CP_1 refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) dichiara infondata la pretesa di pagamento di importo indebito formulata dall' CP_1 con lettere datate 6.3.2023 e 28.8.2023 nei confronti del ricorrente a titolo di corrisposta indennità di disoccupazione Naspi per complessivi € 4.484,58 relativa al periodo dal 17.5.2019 al 13.10.2019;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per CP_1 compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
5 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 4/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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