Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8646/2022, avente ad oggetto scioglimento della comunione ereditaria, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Palermo, alla VIA Nicolò Turrisi n. 59, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Antonello Grassadonio, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
attore
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Marsala, presso il cui studio, Controparte_1 in Palermo alla via Marchese di Villabianca n. 111 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti convenuto
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 sorella, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria sorta, in seguito al Controparte_1 decesso del padre, (deceduto ab intestato il 25.12.2000) e della madre, Persona_1 Persona_2
(deceduta ab intestato il 9.1.2009), sugli immobili indicati nell'atto di citazione.
[...]
Essa ha in particolare dedotto: che l'eredità di si è devoluta per successione Persona_1 legittima ex art. 581 c.c. in favore del coniuge e delle figlie, e e che Controparte_1 Parte_1
l'asse ereditario del predetto de cuius era costituito dai seguenti beni immobili: 1) intera proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito in Palermo, Via Giovanni Dotto n. 25 (già Via C/56 n.
25), posto al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al Foglio 59,
Particella 486, Subalterno 6, Zona Censuaria 2, Categoria A/2; 2) quota di proprietà indivisa pari ad
1/2 dell'appartamento per civile abitazione sito in Palermo, Corso Pietro Pisani n. 92, piano sesto, scala C, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al Foglio 60, Particella 860, Subalterno
T-1, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al Foglio 139, Particella 39, Subalterno 16,
Zona Censuaria 1, Categoria A/4; che alla data del decesso della madre, avvenuta il Persona_2
9.1.2009, l'eredità della stessa, costituita dalle quote di proprietà indivisa degli immobili relitti dal coniuge si è devoluta per successione legittima in parti uguali in favore delle figlie, Persona_1
le quali in conseguenza delle predette vicende successorie risultano comproprietarie per la quota di ½ indiviso per ciascuna dei beni immobili descritti ai numeri 1) e 2) e per la quota indivisa di 1/40 ciascuno dell'immobile descritto al numero 3).
L'attrice ha infine dedotto di essere creditrice nei confronti della sorella convenuta dell'importo di € 13.859,84, per essersi fatta esclusivamente carico di debiti ereditari gravanti sulla massa - quali spese di successione, oneri condominiali (relativi sia all'appartamento di Corso Pisani sia a quello di Via Dotto) e spese di manutenzione necessaria ed urgente dei due immobili predetti - per il complessivo importo di € 27.719,69.
Con comparsa del 15.6.2023 si è costituita tardivamente la quale pur Parte_1 aderendo alla domanda di scioglimento della comunione, ha in via preliminare chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. deducendo di essere in procinto di instaurare un giudizio di simulazione avverso l'atto di compravendita con cui, nel 1994, il padre aveva venduto alla figlia ed al genero un altro appartamento situato in Corso Pisani n. 52 e Pt_1 Parte_2
concludendo che, in caso di esito positivo di tale giudizio, del compendio ereditario da dividere dovrebbe fare parte anche il predetto immobile. La convenuta ha inoltre eccepito la prescrizione delle pretese attoree di rimborso trattandosi di oneri condominiali su cui incombe la prescrizione quinquennale e dichiarandosi pertanto disponibile soltanto al rimborso della metà delle somme relative alle spese successorie.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica affidata all'arch. Persona_3
Infine, sostituita l'udienza del 1 ottobre 2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente si è ritenuto di respingere la domanda di sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c., in quanto il giudizio di simulazione da cui - a dire della convenuta - il presente sarebbe pregiudicato, non risulta essere stato neppure introdotto, né quest'ultima ha fornito il benché minimo elemento che consentisse di ritenere sia pure incidentalmente che il contratto di compravendita del
1994 fosse simulato.
Ciò premesso, la de cuius è morta in data 9.1.2009 senza lasciare testamento Persona_2
e pertanto ne deve essere dichiarata aperta la successione legittima. Ciò posto, in base al disposto di cui all'art. 566 c.c. le figlie, e , sono succedute nella massa dalla stessa relitta nella Pt_1 CP_1
quota di 1/2 ciascuno.
Occorre tuttavia fare una precisazione sulla esatta qualificazione della domanda di scioglimento proposta, sotto il profilo della corretta individuazione della massa da dividere, che appare preliminare rispetto alla delibazione della domanda di scioglimento.
Dalla ricostruzione prospettata da entrambe le parti, è emerso che gli immobili di cui esse chiedono la divisione è alle stesse pervenuto in parte dalla successione paterna e in parte da quella materna.
Invero, con il decesso ab intestato di (25.12.2000), che era comproprietario Persona_1 dell'appartamento di Corso P. Pisani n. 92 insieme alla moglie in ragione di 1/2 ciascuno, e proprietario esclusivo dell'appartamento di via Giovanni Dotto 25, nonché infine proprietario della quota indivisa di 1/20 dell'immobile di via Porta Di Castro n. 214, sono succedute nelle predette quote di proprietà, ai sensi del disposto dell'art. 581 c.c., e nella misura di un terzo ciascuno, la moglie, (che essendo già proprietaria della metà indivisa dell'immobile di Corso P. Persona_2
Pisani 92, diveniva quindi titolare della quota complessiva di 4/6 sullo stesso, mentre diveniva comproprietaria in ragione di 1/3 e di 1/60 rispettivamente dell'appartamento di via Giovanni Dotto
25 e di quello di via Porta Di Castro 214) e le figlie e che Parte_1 Controparte_1 acquisivano così la titolarità di 1/6 ciascuno sull'immobile di Corso P. Pisani 92, di 1/3 ciascuno su quello di via Dotto 25 e di 1/60 ciascuno sull'immobile di via Porta Di Castro 214. Successivamente, il 9.1.2009, con il decesso ab intestato di le figlie e Persona_2 Parte_1 Controparte_1 succedevano nelle quote relitte dalla madre, in ragione di ½ ciascuno (art. 566 c.c.), divenendo così in definitiva comproprietarie degli appartamenti di Corso P. Pisani 92 di via Giovanni Dotto 25 in ragione della metà indivisa ciascuno e dell'immobile di via Porta di Castro 214 in ragione di 1/40 ciascuno.
Ciò detto, l'attrice, con la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sussistente sui predetti cespiti, cui la convenuta ha dichiarato di aderire (sia pure chiedendo la sospensione del giudizio), ha in realtà chiesto la divisione di beni ad esse pervenuti da titoli diversi, che presuppone quindi la divisione di entrambe le masse, quella paterna e quella materna.
In altri termini, la divisione dei beni immobili in questione non è (e non può essere) correlata soltanto allo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti da bensì Persona_2 concretizza i diritti delle odierne parti in causa relativi anche alla successione ereditaria proveniente dall'altro genitore, Persona_1
Deve al riguardo osservarsi che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel caso di divisione di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse;
può invece procedersi ad un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio” (Cass. n. 25756/2018).
Nel caso di specie, è la stessa domanda attorea (scioglimento della comunione sui beni immobili indicati) – riguardante indistintamente tutte e due le masse ereditarie a prescindere dai diversi titoli di provenienza – seguita dalla adesione manifestata dalla convenuta nella comparsa di costituzione, che non lascia adito a dubbi sulla volontà di tutte le parti di procedere ad un'unica divisione di entrambe le masse, i cui condividenti inoltre, nel caso in esame, coincidono perfettamente.
Giova ricordare che il processo divisorio è strutturato in varie fasi, delle quali due sono le principali: la prima, prevista dall'art. 785 c.p.c., è tesa alla verifica del fondamento del diritto di ciascuna parte in causa in veste di comunista a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., è volta all'attuazione di tale diritto attraverso la formazione delle porzioni corrispondenti alle quote dei singoli comunisti e la loro attribuzione o assegnazione.
Nel caso di specie è incontestato il diritto alla divisione, sul quale le due parti concordano.
Venendo dunque all'individuazione delle modalità divisionali, occorre muovere dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio dall'arch. Persona_3
Il Consulente, oltre a verificare la storia del dominio e ad accertare dunque la proprietà dei cespiti in capo ai due de cuius, ha verificato la regolarità urbanistica ed edilizia degli stessi, nonché la conformità catastale dei due immobili di Corso P. Pisani 92 e di Via Dotto 25, concludendo dunque per la loro piena “commerciabilità”.
A diverse conclusioni è invece pervenuto il perito con riferimento all'immobile di via Porta di
Castro 214, che negli ultimi decenni è stato interessato da modifiche degli spazi interni che hanno coinvolto anche parti strutturali dell'immobile ed in particolare l'ampliamento dell'apertura tra l'attuale ingresso e la cucina con aumento della larghezza del varco su muro portante. Si tratta di un'opera che non potrebbe essere sanata con semplice SCIA in sanatoria, ma richiederebbe la presentazione di apposita pratica al Genio Civile per la verifica che l'opera sia stata eseguita con gli accorgimenti necessari a non compromettere la staticità dell'edificio e funzionale al rilascio di apposito nulla osta.
Il Consulente ha accertato che nessuna pratica edilizia è mai stata presentata con riferimento a tale modifica.
Ne deriva che l'immobile in parola è allo stato viziato da un abuso edilizio che ne limita attualmente la commerciabilità.
Alla luce degli esposti accertamenti tecnici, viene all'esame di questo Giudice, quindi, la questione relativa alla possibilità – ferma restando la accertata non divisibilità in natura – di sciogliere altrimenti (mediante la richiesta assegnazione alla convenuta richiedente ovvero mediante vendita all'incanto) la comunione ereditaria formatasi su un immobile abusivo.
La giurisprudenza di merito maggioritaria, oggi autorevolmente confortata dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 7.10.2019 n. 25021, ritiene che osti a tale divisibilità il disposto di cui all'art. 17, I comma, legge 1985 n. 47 (oggi abrogato e sostituito dall'analogo art. 46, d.p.r. 2001 n. 380 che ne ha recepito integralmente il contenuto); in base a detta disposizione “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria”; osterebbe altresì il disposto di cui all'art. 40 della stessa legge, che analogamente dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria, ovvero della relativa istanza accompagnata dal versamento della rate di oblazione previste.
La sanzione della nullità per gli atti inter vivos sopra detti risponde alla ratio pubblicistica di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione e commercializzazione dei beni abusivi, circolazione ritenuta confliggente con l'interesse pubblico ad un ordinato assetto del territorio.
Con la menzionata pronuncia a Sezioni Unite, sembra proprio che la Suprema Corte abbia inteso rivedere la tesi precedentemente sostenuta da alcuna giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sanzione civilistica della nullità dell'atto di trasferimento dell'immobile abusivo troverebbe applicazione unicamente con riferimento agli atti tra vivi, con esclusione di quelli mortis causa, tra cui dovrebbe annoverarsi lo scioglimento della comunione ereditaria (Cass. n. 15133 del 28.11.2001;
Cass. n. 2313 del 01.02.2010), che, pur attuandosi dopo la morte del de cuius, costituirebbe “l'evento terminale della vicenda successoria e, quindi, rispetto a questa non può considerarsi autonoma”.
Tale impostazione ha formato oggetto di totale ripensamento da parte della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che, nella menzionata sentenza del 7.10.2019 n. 25021, afferma invece che “il contratto di divisione ereditaria produce i propri effetti indipendentemente dalla morte del de cuius (che costituisce un fatto del passato, i cui effetti giuridici si sono esauriti con l'insorgere della comunione ovvero con l'eventuale divisione disposta dal testatore ex art. 734 cod. civ.). Esso, piuttosto, produce i propri effetti immediatamente, col mero scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge;
il suo contenuto - ossia l'attribuzione di un cespite o di un altro in titolarità esclusiva - dipende dalla volontà degli eredi, non da quella del de cuius: ciò ne determina, indubbiamente, il carattere di negozio inter vivos”. Alla stregua degli insegnamenti contenuti nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, quindi, non vi sono valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla comminatoria di nullità di cui agli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985, dovendosi piuttosto rilevare che l'inclusione degli atti di scioglimento della comunione ereditaria relativa a fabbricati abusivi tra quelli colpiti da nullità ai sensi degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sia coerente con la ratio legis e con la scelta del legislatore di contrastare gli abusi edilizi mediante sanzioni civilistiche che colpiscano la negoziabilità dell'immobile.
Sennonché, la Suprema Corte dopo avere enunciato il principio di diritto relativo alla questione appena esaminata – «Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria» – passa ad analizzare la connessa questione, in questa sede maggiormente rilevante, delle implicazioni che le conclusioni cui si è pervenuti hanno sulla divisione “giudiziale” dell'eredità.
In materia di divisione ordinaria, la giurisprudenza di legittimità era già da tempo orientata nel senso che la disposizione di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985 (ora art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) si applica non solo alle “divisioni volontarie”, ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione (Cass., n.
15133 del 28/11/2001; Cass., n. 630 del 17/01/2003).
Sul punto, e con riferimento alla fattispecie per cui è causa, la recente pronuncia delle Sezioni
Unite ha quindi ribadito come “l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 della legge n. 47 del 1985 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi.” (Cass. Sezioni Unite, 7.10.2019 n.
25021).
Non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985. Deve in conclusione trovare applicazione nel caso di specie il principio di diritto enunciato sul punto dalle Sezioni Unite: «Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio» (Cass. Sezioni Unite, 7.10.2019, n. 25021).
A fronte degli illustrati accertamenti peritali, la parte attrice all'udienza del 21.5.2024 ha formulato domanda di divisione parziale, con espunzione cioè, dal compendio da dividere, del cespite di via Porta di Castro 214.
Deve al riguardo osservarsi che il principio dell'universalità della divisione ereditaria - a norma del quale la divisione deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune - non è assoluto ed inderogabile, essendo possibile la divisione parziale sia quando, al riguardo, intervenga un accordo fra le parti, sia quando, pur in assenza del consenso unanime di tutti gli altri partecipanti alla comunione ereditaria, ricorre l'impossibilità giuridica della divisione totale a causa del carattere abusivo di uno o più cespiti della comunione.
I giudici di legittimità hanno osservato che “la necessità del consenso di tutti i coeredi alla divisione parziale dell'eredità ha come suo presupposto logico la giuridica divisibilità di tutti i beni ereditari”: quando tutti i beni ereditari sono giuridicamente divisibili, la pretesa di uno dei coeredi di ottenere, secondo una propria scelta di convenienza, solo una divisione parziale dell'eredità deve essere necessariamente coniugata col diritto di ciascuno dei condividenti di ottenere la divisione dell'intero patrimonio ereditario comune. Mentre “diverso è il caso in cui, tra i beni costituenti il patrimonio del de cuius, vi sia un fabbricato abusivo. In tale ipotesi, il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio abusivo non compie una scelta di convenienza, ma si adegua semplicemente al disposto degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell'atto gli estremi del titolo abilitativo (inesistente). Non vi è ragione, pertanto, di dar rilievo alla volontà degli altri coeredi, convenuti nel giudizio di divisione, e di consentire loro di opporsi alla domanda di divisione che investa tutti i beni dell'asse ereditario con la sola esclusione di quelli che per legge non sono divisibili. Diversamente opinando, ne risulterebbe illogicamente compresso il diritto potestativo, spettante ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria;
e si conferirebbe ai coeredi convenuti nel giudizio divisorio il potere di impedire, negando il loro consenso, lo scioglimento della comunione ereditaria con riferimento all'intero complesso dei beni per i quali essa è giuridicamente possibile” (Cass. Sezioni Unite,
7.10.2019, n. 25021).
Nell'ipotesi oggetto della pronuncia è evidente che “L'esclusione del fabbricato abusivo rende l'atto di scioglimento conforme al disposto degli artt. 46 del d.p.r. 380/2001 e 40, comma 2, della legge 47/1985 e lo sottrae alla comminatoria di nullità ivi prevista” e pertanto “il giudice non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale con esclusione del fabbricato abusivo, quando uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso, e ciò anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”.
Dalle eloquenti parole della Suprema Corte si evince, pertanto, che nell'ipotesi di immobile abusivo la possibilità di divisione parziale senza la necessità del consenso da parte di tutti coeredi ha come presupposto l'impossibilità giuridica di procedere alla divisione totale;
presupposto che ricorre nel caso di specie, in cui l'irregolarità urbanistica dell'immobile di via Porta di Castro 214 risulta frapporsi alla divisione dell'intero compendio ereditario.
La domanda di scioglimento parziale della comunione - con espunzione dunque dal compendio da dividere dell'immobile di via Porta di Castro 214 - deve quindi trovare accoglimento.
Ciò detto, il Consulente ha stimato il valore di mercato del cespite di via Giovanni Dotto n. 25 in € 127.890,00 e quello di Corso P. Pisani 92 in € 171.920,00 (che, al netto dell'importo di €
2.000,00 corrispondente alla spesa necessaria per rimuovere la veranda precaria, conduce all'importo di € 169.920,00).
Il valore complessivo dell'asse da dividere risulta dunque pari ad € 297.810,00 ed a ciascuno dei due coeredi spetta una quota del valore di € 148.905,00.
In esito alla stima eseguita dal CTU può procedersi alla formazione di due lotti, ed in particolare: lotto 1 costituito dall'appartamento di via Giovanni Dotto n. 25 e dall'importo di €
21.015,00 (a titolo di conguaglio); lotto 2 costituito dall'appartamento di Corso P. Pisani 92.
La formazione delle porzioni così indicata appare altresì rispettosa del disposto dell'art. 727
c.c., poiché “nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni,
(immobili, mobili e crediti) da dividere, che alcuni siano assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli” (ex multis Cass. n. 9203/2004).
In ordine al valore attribuito a ciascun lotto, rilevante con riferimento alla determinazione dei relativi conguagli, non vi è ragione di discostarsi dalle valutazioni effettuate dal CTU, con l'unica precisazione che nella relazione integrativa, depositata l'8.3.2024, quest'ultimo ha commesso l'errore concettuale di calcolare il conguaglio sottraendo dal valore del lotto 2, il valore del lotto 1, anziché prendere come riferimento il valore della quota spettante a ciascuno dei due condividenti (pari ad €
148.905,00) e sottrarre da questo il valore del lotto n. 1 (€ 127.890,00), pervenendo in tal modo al conguaglio di € 21.015,00 spettante all'assegnatario del lotto di minor valore (lotto n. 1).
Venendo alla assegnazione delle singole porzioni, deve rilevarsi come parte attrice fin dall'atto di citazione abbia chiesto l'assegnazione a sé dell'appartamento di Corso P. Pisani n. 92 (ricompreso nel lotto 2), senza che sul punto parte convenuta abbia sollevato opposizione;
non è altresì contestato che quest'ultima detenga la materiale disponibilità dell'abitazione di via Giovani Dotto n. 25 ricompresa nel lotto 1, adibita a sua residenza (circostanza confermata anche dal CTU). Sussistono quindi i presupposti per procedere alla deroga del disposto di cui all'art. 729 c.c.
Infatti, “in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 cod. civ. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione” (Cass. n. 3461/2013).
Deve pertanto procedersi alla assegnazione del Lotto 1 a parte convenuta e del Lotto 2 a parte attrice, dovendo porsi a carico di quest'ultima l'obbligo di corrispondere in favore della convenuta, a conguaglio, l'importo di € 21.015,00, oltre interessi in misura legale dalla presente sentenza al saldo.
Deve tuttavia ancora disporsi con riguardo ai debiti ereditari di cui l'attrice ha dedotto di essersi fatta carico in via esclusiva per l'importo complessivo di € 27.719,69.
Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta sul presupposto che trattandosi di oneri condominiali sugli stessi incomba la prescrizione quinquennale.
Invero ciò vale per la pretesa creditoria del nei confronti del singolo condomino CP_2
e, quindi, nei rapporti tra l'ente condominiale creditore ed il condomino debitore, ma certo non nell'ambito dei rapporti tra i coeredi, ai quali si applica il principio per cui i debiti ereditari si dividono automaticamente tra gli eredi in ragione delle rispettive quote (art. 752 c.c.), ed in cui il diritto al rimborso del coerede che ha pagato per intero il debito ereditario discende dall'art. 754 c.c.
Né rispetto a tale diritto di rivalsa può nel caso specifico dirsi maturata alcuna prescrizione
(decennale) in quanto si tratta di spese che l'odierna attrice ha sostenuto nell'ultimo decennio.
Ciò premesso, a fronte dell'allegazione di parte attrice di avere pagato debiti ereditari per l'importo complessivo di € 27.719,69, la documentazione in atti consente di ritenere fondata la richiesta di rimborso di parte attrice soltanto limitatamente al minore importo di € 12.221,55.
La quota facente capo alla convenuta ammonta dunque alla metà del predetto importo e cioè ad € 6.110,78 che dovranno essere dalla stessa corrisposte in favore dell'odierna attrice. Il relativo importo potrà dunque essere portato in parziale compensazione con quello di €
21.015,00 che l'attrice è tenuta a versare alla convenuta a titolo di conguaglio.
L'attrice sarà in definitiva tenuta al pagamento in favore della convenuta dell'importo di €
14.904,22 (21.015,00 - 6.110,78).
Con riferimento alle spese di lite, va evidenziato che “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte, ovviamente , secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito”
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n.2770; Cassazione civile, sez. II, 24 febbraio 1986 n.
1111) .
In applicazione dei principi sopra enunciati, nel caso di specie vanno poste a carico della massa le spese di lite.
Sono poste a carico della massa anche le spese della CTU espletata in giudizio già liquidata con separato decreto atteso che, in ragione della finalità propria della consulenza, di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliario deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis così provvede:
- dichiara aperta la successione legittima di e Persona_1 Persona_2
- dichiara l'improcedibilità della domanda di divisione con riferimento alla quota di proprietà indivisa pari ad 1/20 sull'abitazione di tipo popolare sita in Palermo, Via Porta Di Castro n. 214 (già
Via Generale Luigi Cadorna n. 16), piano T-1, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al Foglio 139, Particella 39, Subalterno 16, Zona Censuaria 1, Categoria A/4;
- dispone procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria relitta dai de cuius Per_1
e avente ad oggetto: 1) intera proprietà dell'appartamento per civile
[...] Persona_2
abitazione sito in Palermo, Via Giovanni Dotto n. 25 (già Via C/56 n. 25), posto al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al Foglio 59, Particella 486, Subalterno 6, Zona
Censuaria 2, Categoria A/2, dal valore di stimato di € 127.90,00; 2) intera proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito in Palermo, Corso Pietro Pisani n. 92, piano sesto, scala C, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Palermo al Foglio 60, Particella 860, Subalterno 33, Zona Censuaria 2,
Categoria A/2 dal valore stimato di € 169.920,00; - dispone che allo scioglimento della comunione si proceda secondo l'individuazione delle quote indicate in parte motiva e attribuendo all'attrice il lotto indicato nella relazione di consulenza in atti, comprendente la proprietà dell'immobile sito in Palermo, Corso Pietro Pisani n. 92, piano sesto, scala C (censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al Foglio 60, Particella 860, Subalterno
33) ed alla convenuta l'altro lotto, costituito dall'appartamento per civile abitazione sito in Palermo,
Via Giovanni Dotto n. 25 (già Via C/56 n. 25), posto al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Palermo al Foglio 59, Particella 486, Subalterno 6;
- pone a carico dell'attrice di versare a titolo di conguaglio l'importo di € 14.904,22 in favore della convenuta;
- pone a carico della massa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della massa le spese di C.T.U. già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Sara Monteleone