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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Giuseppe Gustavo Infantini – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4265/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 17.03.2021 n. 613), vertente tra
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ferraio- Parte_1 C.F._1
li, c.f. , domicilio digitale appellante C.F._2 Email_1
e
, c.f. in persona del sindaco in carica Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Licenziati, c.f. domicilio
[...] C.F._3
digitale appellato Email_2
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 29.04.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 29.04.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di venti giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le me- morie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Fatti di causa
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio il Co- Parte_1
mune di per sentirlo condannare al risarcimento, in proprio favore, di tutti i Controparte_1
1 danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole il 10.04.2015 alle ore 17.00 circa, allor- quando, nel percorrere la via Lava Troia, era caduta rovinosamente a terra a causa di una non segnalata sconnessione del manto stradale. L'attrice dedusse in particolare di essere ca- duta col lato sinistro del corpo sul manto stradale a causa di alcuni pezzi di asfalto rimossi che avevano creato un dislivello con formazione di pietrame frantumato.
Così descritto l'accaduto, affermò di aver riportato lesioni tali da rendere Parte_1
necessario il ricovero in ospedale per un intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo gamma (frattura composta pertrocanterica del collo femorale sinistro e un ematoma subga- leale con ispessimento dei tessuti molli in sede parietale-occipitale sinistra di 33 mm).
Di tali danni – quantificati in € 5.200,00 – l'attrice chiese il risarcimento, allegando la piena ed esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. – in subordine, dell'art. CP_1
2043 cc. – per mancata manutenzione del manto stradale (prontamente realizzata dopo l'ac- caduto dall'Ente che provvide a ripianare la sconnessione). L'attrice precisò inoltre che nes- suna responsabilità poteva esserle imputata, considerata l'ora serale, la mancanza di idonea illuminazione cittadina e la mancata segnalazione del dissesto, il quale quindi, non era ogget- tivamente visibile e si confondeva con il naturale livello della totalità del manto stradale.
Ciò premesso, così concluse: “Accertare e dichiarare la responsabilità ex Parte_1
art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., del relativa- Controparte_3
mente all'evento de quo e, per l'effetto: condannare il al risarcimento dei danni CP_3
subiti dall'istante per la complessiva somma di € 5.200 o per quella somma che sarà accerta- ta in corso di giudizio, anche a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddi- sfo;
condannare il ) al pagamento degli onorari, diritti e spese Controparte_1
di giudizio, CPA ed IVA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario”.
2. Si costituì in giudizio il , respingendo ogni addebito ed ecce- Controparte_1
pendo l'infondatezza della domanda di cui, quindi, chiese il rigetto.
3. Con sentenza 17.03.2021 n. 613, il tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la doman- da e l'ha condannata al pagamento delle spese di CTU, nonché di quelle di lite, Parte_2
in favore del . Controparte_1
In motivazione, il Tribunale ha evidenziato che, in base alle risultanze istruttorie (in partico- lare, la documentazione fotografica prodotta da parte attrice), deve ritenersi che il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo fosse stato spezzato dal caso fortuito rappre-
2 sentato dalla condotta imprudente della danneggiata, la quale avrebbe potuto e dovuto evi- tare la caduta usando una maggiore prudenza, esigibile considerato che l'anomalia stradale oggetto di causa era ben visibile (sia perché la disomogeneità del manto stradale era eviden- te, sia perché l'evento si era verificato in condizione di ottimale illuminazione naturale).
4. ha proposto appello. Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Parte_1
primo giudice non abbia tenuto in considerazione l'età avanzata della danneggiata, ottan- tenne all'epoca dei fatti. Il principio di autoresponsabilità applicato dal tribunale dovrebbe essere commisurato alle condizioni del soggetto, le cui capacità di percezione del pericolo e di reazione corporea allo stesso per evitarlo erano, nel caso di specie, ridotte in virtù dell'età.
La danneggiata censura la pronuncia anche nella parte in cui il Tribunale ha qualificato la sconnessione del manto stradale quale semplice avvallamento, laddove invece l'asfalto, nel punto in cui l'appellante era caduta, risultava rimosso, comportando la creazione di un disli- vello con formazione di pietrame frantumato, dando vita a un'anomalia stradale che si con- fondeva con il naturale livello della totalità del fondo stradale.
Infine, impugna la sentenza nella parte in cui è stata valorizzata l'ora diur- Parte_1
na per affermare la percepibilità ed evitabilità del pericolo.
Ne deriverebbe, secondo l'esclusiva responsabilità del Parte_1 Controparte_1
e solo in subordine (e, comunque, in una percentuale irrisoria) un concorso colposo ai
[...]
sensi dell'art. 1227 c.c..
Con il secondo motivo di appello, impugna la statuizione relativa alle spe- Parte_1
se, di cui pure chiede la riforma quale conseguenza dell'accoglimento del gravame.
L'appellante così conclude: “(…), riformare la sentenza n. 613/21 del Tribunale di Torre An- nunziata per i motivi di appello in narrativa riportati e, per l'effetto, in accoglimento del pro- posto appello (…), accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., del relativamente all'evento de quo e, per l'ef- Controparte_3
fetto: condannare il in via principale per l'intero e in via su- Controparte_3
bordinata in concorso ex art. 1227 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall'istante secondo le valutazioni cliniche determinate dal ctu dott.ssa giusta consulenza Persona_1
espletata nel 1° grado di giudizio nella misura di: danno biologico 5%; inabilità temporanea assoluta di 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 25% di 20 giorni;
oltre danno morale la cui valutazione è rimessa alla Corte, mag- giorati di interessi e rivalutazione monetaria;
condannare il al Controparte_3
3 pagamento delle spese di giudizio sia del 1° grado che del 2° grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario Avv. Vincenzo Ferraioli”.
5. Si è costituito in giudizio il , concludendo per il rigetto Controparte_1
dell'appello, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
6. L'appello è infondato.
A norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si assume abbia cagionato il danno è considerato responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che questi ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo.
Al fine, dunque, di vedere accolta la propria pretesa risarcitoria, il danneggiato ha soltanto l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è, invece, tenuto a provare l'eventuale presenza di un'insidia o di un trabocchetto ovvero della sussistenza di una condotta colposa imputabile al custode.
Ciò nonostante, ove si tratti di una cosa inerte, priva di un dinamismo intrinseco, affinché un processo causale sia attivato, è necessario che subentri un fattore esterno, naturale o da- to dalla condotta del danneggiato, a interagire con la cosa stessa. In simili ipotesi, allora, af- finché possa ritenersi dimostrato il nesso causale, è altresì necessaria la prova del carattere di obiettiva pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile o, addirittura, inevitabi- le il danno. Sebbene, infatti, l'art. 2051 c.c. individui un criterio di imputazione della respon- sabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'o- nere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendente- mente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo de- ve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a escludere, dunque, la responsabilità del custode.
Grava sul custode della cosa l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso causale tra la cosa e il danno. Il caso fortuito, peraltro, ben può essere integrato dalla stessa condotta incauta della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione
4 del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente.
Tale ricostruzione dell'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale in più occasio- ni ha evidenziato come la prevedibilità e l'evitabilità, per colui che interagisca con la co- sa, della situazione potenzialmente dannosa impongano di considerare in modo molto rigo- roso l'efficienza causale della condotta del soggetto, fino a poterla ritenere non riconducibile a un criterio probabilistico di regolarità causale e, come tale, idonea a recidere il nesso ezio- logico (cfr., ex multis, Cass. ord. 20.07.2023 n. 21675: “In tema di responsabilità ex art. 2051
c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (nella specie, la S.C. ha con- fermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società ge- strice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali)”; v. anche Cass.23.12.2020 n. 29465; Cass. ord. 23.05.2022 n. 16568).
E quindi, sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati dalla condizione del manto stradale prescinda dalla prova della sussistenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, essa può comunque escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della ri- levanza causale, esclusiva o concorrente, nella produzione del danno delle condotte, anche colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. 31.03.2025 n. 8450).
In conclusione, nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. – in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento – il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'e- vento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass.
31.03.2025, n. 8449).
5 7. Facendo applicazione degli illustrati principi al caso in esame, questa Corte, condividen- do l'iter argomentativo seguito dal Tribunale, ritiene che l'evento lesivo lamentato dalla danneggiata debba in via esclusiva imputarsi alla sua stessa condotta.
8. In via preliminare, occorre chiarire che parte appellante non ha provveduto al deposito, nel presente grado di giudizio, del fascicolo di parte contenente, tra l'altro, le fotografie ri- traenti lo stato dei luoghi.
Il fascicolo di parte che attore e convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi degli artt. 165
c.p.c., 1° comma, e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 c.p.c., pur es- sendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione e una propria autonomia. Qualora l'appellante ometta di depositare il fascicolo di parte formato in primo grado entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (Cass. n. 18287/2021) perché, nel giudizio di appello avverso sen- tenze definitive, la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base ai soli atti a sua disposizione (Cass. n. 29716/2017; Cass. n. 2129/2022).
9. Dalla prospettazione dei fatti fornita dalla stessa danneggiata e dalle risultanze probato- rie (in particolare, le dichiarazioni rese dai testi e ), si evince quanto segue. Tes_1 Tes_2
Il sinistro per cui è causa si verificò alle ore 17.00 circa del 10.04.2015, quando Parte_3
, nell'attraversare la strada, infilò il piede in una buca formatasi a seguito di una circo-
[...]
scritta frantumazione dell'asfalto, così rovinando al suolo.
Innanzitutto, bisogna evidenziare che il fatto si verificò a metà pomeriggio di un giorno di aprile, pur in assenza di sufficiente illuminazione stradale. Non ricorrevano particolari circo- stanze meteorologiche (non riferite dall'attrice né dai testi), cosicché deve presumersi che le condizioni di luce naturale fossero tali da rendere il manto stradale adeguatamente visibile.
In secondo luogo, occorre notare che, in virtù della descrizione fatta dall'attrice e dai testi del dissesto del manto stradale (e del quale, si ripete, non v'è documentazione fotografica), lo stesso non presenta quel connotato di pericolosità tale da ritenere inevitabile la caduta anche a fronte di una condotta diligente della danneggiata. ha riferito di “pezzi di CP_4
asfalto stradale rimossi che hanno creato un dislivello nel manto con formazione di pietrame
6 frantumato” (v. pag. 2 atto di appello). Ancora, ha affermato che “la sconnessione del manto stradale non era oggettivamente visibile e facilmente si confondeva con il naturale livello della totalità del manto stradale” (v. pagg. 2 e 3 del'atto di citazione).
I testimoni escussi hanno affermato che: “(…) la sig.ra ha poggiato il piede in Parte_1
una buca che non era profonda e che si è accasciata a terra sul lato sinistro del corpo con cui
è caduta. Preciso che ho visto che il manto stradale era rimosso e l'asfalto si era frantumato
(…)” (così di ) e che “(…) ella era scesa dal marciapiede per attraversare Tes_3 Tes_1
la strada allorquando è inciampata in una buca creatasi con pietrame frantumato dell'asfal- to(…)” (così ). Testimone_4
Così rappresentata l'anomalia stradale e in assenza di ulteriori dettagli (ad esempio, l'am- piezza della stessa e l'esatta posizione sul marciapiede), non vi sono elementi per ritenere che questa, da sola, sia stata causa dell'evento dannoso. Al contrario, si ritiene che la pre- senza di una buca determinatasi a causa del sollevamento di pezzi di asfalto dalla propria se- de rappresenti una caratteristica della strada, sebbene non normale, comunque immedia- tamente percepibile ed evitabile con una condotta normalmente diligente, sicché la caduta deve essere imputata esclusivamente alla condotta di che, nell'attraversare Parte_1
la strada, non prestò la dovuta e adeguata attenzione al percorso. Del resto, non è stato al- legato che la sconnessione fosse occultata (ad es., da foglie).
Non può condividersi, peraltro, la deduzione di parte appellante secondo cui, alla luce della età avanzata di essa danneggiata, dovrebbe operarsi un'interpretazione estensiva del con- cetto di “insidia”, tale da ricomprendervi situazioni che, pur essendo normalmente evitabili, non lo sarebbero in concreto date le ridotte capacità di percezione e reazione.
Al riguardo, giova rammentare che l'accertamento richiesto dall'art. 1227, co. 1 c.c. riguar- da il nesso di causalità materiale e, in particolare, la verifica dell'eventuale contributo causa- le della vittima all'evento dannoso. Si tratta di un accertamento che riguarda esclusivamente l'eventuale comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabili- ta da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. La condotta della vittima, perciò, deve essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio. Sebbene avesse ottant'anni all'epoca dell'evento, ciò non Parte_1
rappresenta fattore di per sé utile a escludere la possibilità di percepire la presenza del dis- sesto e, dunque, di evitare di inciamparvi. Posto che, come già detto, vi erano buone condi- zioni di luce e non è emerso il carattere occulto dell'anomalia del manto stradale, Pt_1
7 avrebbe dovuto accorgersi della stessa, tanto più se si considera che la danneg- Parte_1
giata stava attraversando la strada e doveva, quindi, tenere un livello di attenzione ancor più elevato rispetto al soggetto che semplicemente si trovi a transitare sul marciapiede. Peral- tro, è presumibile che la persona di ottant'anni che cammini per strada da sola, senza essere accompagnata o assistita, si determini a tale scelta poiché in grado di deambulare e di per- cepire ed evitare i normali rischi che il transito sulla via pubblica comporta.
10. La sentenza di primo grado deve essere perciò integralmente confermata.
11. Resta assorbito il secondo motivo di gravame, con cui , confidando Parte_4
nell'accoglimento dell'appello, ha chiesto la condanna del convenuto alla rifusione CP_1
delle spese di lite del primo grado.
12. Le spese del grado sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche a ca- rico dell'appellante secondo soccombenza. In ragione del valore della causa, determinato in base alla somma oggetto di domanda (€ 5.200,00), deve applicarsi lo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00.
13. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la senten- Parte_1 Controparte_1
za del Tribunale di Torre Annunziata del 17.03.2021 n. 613, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del , delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.457,50 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli il 17 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Giuseppe Gustavo Infantini – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4265/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 17.03.2021 n. 613), vertente tra
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ferraio- Parte_1 C.F._1
li, c.f. , domicilio digitale appellante C.F._2 Email_1
e
, c.f. in persona del sindaco in carica Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Licenziati, c.f. domicilio
[...] C.F._3
digitale appellato Email_2
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 29.04.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 29.04.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di venti giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le me- morie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Fatti di causa
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio il Co- Parte_1
mune di per sentirlo condannare al risarcimento, in proprio favore, di tutti i Controparte_1
1 danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole il 10.04.2015 alle ore 17.00 circa, allor- quando, nel percorrere la via Lava Troia, era caduta rovinosamente a terra a causa di una non segnalata sconnessione del manto stradale. L'attrice dedusse in particolare di essere ca- duta col lato sinistro del corpo sul manto stradale a causa di alcuni pezzi di asfalto rimossi che avevano creato un dislivello con formazione di pietrame frantumato.
Così descritto l'accaduto, affermò di aver riportato lesioni tali da rendere Parte_1
necessario il ricovero in ospedale per un intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo gamma (frattura composta pertrocanterica del collo femorale sinistro e un ematoma subga- leale con ispessimento dei tessuti molli in sede parietale-occipitale sinistra di 33 mm).
Di tali danni – quantificati in € 5.200,00 – l'attrice chiese il risarcimento, allegando la piena ed esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. – in subordine, dell'art. CP_1
2043 cc. – per mancata manutenzione del manto stradale (prontamente realizzata dopo l'ac- caduto dall'Ente che provvide a ripianare la sconnessione). L'attrice precisò inoltre che nes- suna responsabilità poteva esserle imputata, considerata l'ora serale, la mancanza di idonea illuminazione cittadina e la mancata segnalazione del dissesto, il quale quindi, non era ogget- tivamente visibile e si confondeva con il naturale livello della totalità del manto stradale.
Ciò premesso, così concluse: “Accertare e dichiarare la responsabilità ex Parte_1
art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., del relativa- Controparte_3
mente all'evento de quo e, per l'effetto: condannare il al risarcimento dei danni CP_3
subiti dall'istante per la complessiva somma di € 5.200 o per quella somma che sarà accerta- ta in corso di giudizio, anche a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddi- sfo;
condannare il ) al pagamento degli onorari, diritti e spese Controparte_1
di giudizio, CPA ed IVA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario”.
2. Si costituì in giudizio il , respingendo ogni addebito ed ecce- Controparte_1
pendo l'infondatezza della domanda di cui, quindi, chiese il rigetto.
3. Con sentenza 17.03.2021 n. 613, il tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la doman- da e l'ha condannata al pagamento delle spese di CTU, nonché di quelle di lite, Parte_2
in favore del . Controparte_1
In motivazione, il Tribunale ha evidenziato che, in base alle risultanze istruttorie (in partico- lare, la documentazione fotografica prodotta da parte attrice), deve ritenersi che il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo fosse stato spezzato dal caso fortuito rappre-
2 sentato dalla condotta imprudente della danneggiata, la quale avrebbe potuto e dovuto evi- tare la caduta usando una maggiore prudenza, esigibile considerato che l'anomalia stradale oggetto di causa era ben visibile (sia perché la disomogeneità del manto stradale era eviden- te, sia perché l'evento si era verificato in condizione di ottimale illuminazione naturale).
4. ha proposto appello. Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Parte_1
primo giudice non abbia tenuto in considerazione l'età avanzata della danneggiata, ottan- tenne all'epoca dei fatti. Il principio di autoresponsabilità applicato dal tribunale dovrebbe essere commisurato alle condizioni del soggetto, le cui capacità di percezione del pericolo e di reazione corporea allo stesso per evitarlo erano, nel caso di specie, ridotte in virtù dell'età.
La danneggiata censura la pronuncia anche nella parte in cui il Tribunale ha qualificato la sconnessione del manto stradale quale semplice avvallamento, laddove invece l'asfalto, nel punto in cui l'appellante era caduta, risultava rimosso, comportando la creazione di un disli- vello con formazione di pietrame frantumato, dando vita a un'anomalia stradale che si con- fondeva con il naturale livello della totalità del fondo stradale.
Infine, impugna la sentenza nella parte in cui è stata valorizzata l'ora diur- Parte_1
na per affermare la percepibilità ed evitabilità del pericolo.
Ne deriverebbe, secondo l'esclusiva responsabilità del Parte_1 Controparte_1
e solo in subordine (e, comunque, in una percentuale irrisoria) un concorso colposo ai
[...]
sensi dell'art. 1227 c.c..
Con il secondo motivo di appello, impugna la statuizione relativa alle spe- Parte_1
se, di cui pure chiede la riforma quale conseguenza dell'accoglimento del gravame.
L'appellante così conclude: “(…), riformare la sentenza n. 613/21 del Tribunale di Torre An- nunziata per i motivi di appello in narrativa riportati e, per l'effetto, in accoglimento del pro- posto appello (…), accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., del relativamente all'evento de quo e, per l'ef- Controparte_3
fetto: condannare il in via principale per l'intero e in via su- Controparte_3
bordinata in concorso ex art. 1227 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall'istante secondo le valutazioni cliniche determinate dal ctu dott.ssa giusta consulenza Persona_1
espletata nel 1° grado di giudizio nella misura di: danno biologico 5%; inabilità temporanea assoluta di 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 25% di 20 giorni;
oltre danno morale la cui valutazione è rimessa alla Corte, mag- giorati di interessi e rivalutazione monetaria;
condannare il al Controparte_3
3 pagamento delle spese di giudizio sia del 1° grado che del 2° grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario Avv. Vincenzo Ferraioli”.
5. Si è costituito in giudizio il , concludendo per il rigetto Controparte_1
dell'appello, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
6. L'appello è infondato.
A norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si assume abbia cagionato il danno è considerato responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che questi ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo.
Al fine, dunque, di vedere accolta la propria pretesa risarcitoria, il danneggiato ha soltanto l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è, invece, tenuto a provare l'eventuale presenza di un'insidia o di un trabocchetto ovvero della sussistenza di una condotta colposa imputabile al custode.
Ciò nonostante, ove si tratti di una cosa inerte, priva di un dinamismo intrinseco, affinché un processo causale sia attivato, è necessario che subentri un fattore esterno, naturale o da- to dalla condotta del danneggiato, a interagire con la cosa stessa. In simili ipotesi, allora, af- finché possa ritenersi dimostrato il nesso causale, è altresì necessaria la prova del carattere di obiettiva pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile o, addirittura, inevitabi- le il danno. Sebbene, infatti, l'art. 2051 c.c. individui un criterio di imputazione della respon- sabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'o- nere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendente- mente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo de- ve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a escludere, dunque, la responsabilità del custode.
Grava sul custode della cosa l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso causale tra la cosa e il danno. Il caso fortuito, peraltro, ben può essere integrato dalla stessa condotta incauta della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione
4 del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente.
Tale ricostruzione dell'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale in più occasio- ni ha evidenziato come la prevedibilità e l'evitabilità, per colui che interagisca con la co- sa, della situazione potenzialmente dannosa impongano di considerare in modo molto rigo- roso l'efficienza causale della condotta del soggetto, fino a poterla ritenere non riconducibile a un criterio probabilistico di regolarità causale e, come tale, idonea a recidere il nesso ezio- logico (cfr., ex multis, Cass. ord. 20.07.2023 n. 21675: “In tema di responsabilità ex art. 2051
c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (nella specie, la S.C. ha con- fermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società ge- strice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali)”; v. anche Cass.23.12.2020 n. 29465; Cass. ord. 23.05.2022 n. 16568).
E quindi, sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati dalla condizione del manto stradale prescinda dalla prova della sussistenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, essa può comunque escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della ri- levanza causale, esclusiva o concorrente, nella produzione del danno delle condotte, anche colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. 31.03.2025 n. 8450).
In conclusione, nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. – in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento – il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'e- vento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass.
31.03.2025, n. 8449).
5 7. Facendo applicazione degli illustrati principi al caso in esame, questa Corte, condividen- do l'iter argomentativo seguito dal Tribunale, ritiene che l'evento lesivo lamentato dalla danneggiata debba in via esclusiva imputarsi alla sua stessa condotta.
8. In via preliminare, occorre chiarire che parte appellante non ha provveduto al deposito, nel presente grado di giudizio, del fascicolo di parte contenente, tra l'altro, le fotografie ri- traenti lo stato dei luoghi.
Il fascicolo di parte che attore e convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi degli artt. 165
c.p.c., 1° comma, e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 c.p.c., pur es- sendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione e una propria autonomia. Qualora l'appellante ometta di depositare il fascicolo di parte formato in primo grado entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (Cass. n. 18287/2021) perché, nel giudizio di appello avverso sen- tenze definitive, la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base ai soli atti a sua disposizione (Cass. n. 29716/2017; Cass. n. 2129/2022).
9. Dalla prospettazione dei fatti fornita dalla stessa danneggiata e dalle risultanze probato- rie (in particolare, le dichiarazioni rese dai testi e ), si evince quanto segue. Tes_1 Tes_2
Il sinistro per cui è causa si verificò alle ore 17.00 circa del 10.04.2015, quando Parte_3
, nell'attraversare la strada, infilò il piede in una buca formatasi a seguito di una circo-
[...]
scritta frantumazione dell'asfalto, così rovinando al suolo.
Innanzitutto, bisogna evidenziare che il fatto si verificò a metà pomeriggio di un giorno di aprile, pur in assenza di sufficiente illuminazione stradale. Non ricorrevano particolari circo- stanze meteorologiche (non riferite dall'attrice né dai testi), cosicché deve presumersi che le condizioni di luce naturale fossero tali da rendere il manto stradale adeguatamente visibile.
In secondo luogo, occorre notare che, in virtù della descrizione fatta dall'attrice e dai testi del dissesto del manto stradale (e del quale, si ripete, non v'è documentazione fotografica), lo stesso non presenta quel connotato di pericolosità tale da ritenere inevitabile la caduta anche a fronte di una condotta diligente della danneggiata. ha riferito di “pezzi di CP_4
asfalto stradale rimossi che hanno creato un dislivello nel manto con formazione di pietrame
6 frantumato” (v. pag. 2 atto di appello). Ancora, ha affermato che “la sconnessione del manto stradale non era oggettivamente visibile e facilmente si confondeva con il naturale livello della totalità del manto stradale” (v. pagg. 2 e 3 del'atto di citazione).
I testimoni escussi hanno affermato che: “(…) la sig.ra ha poggiato il piede in Parte_1
una buca che non era profonda e che si è accasciata a terra sul lato sinistro del corpo con cui
è caduta. Preciso che ho visto che il manto stradale era rimosso e l'asfalto si era frantumato
(…)” (così di ) e che “(…) ella era scesa dal marciapiede per attraversare Tes_3 Tes_1
la strada allorquando è inciampata in una buca creatasi con pietrame frantumato dell'asfal- to(…)” (così ). Testimone_4
Così rappresentata l'anomalia stradale e in assenza di ulteriori dettagli (ad esempio, l'am- piezza della stessa e l'esatta posizione sul marciapiede), non vi sono elementi per ritenere che questa, da sola, sia stata causa dell'evento dannoso. Al contrario, si ritiene che la pre- senza di una buca determinatasi a causa del sollevamento di pezzi di asfalto dalla propria se- de rappresenti una caratteristica della strada, sebbene non normale, comunque immedia- tamente percepibile ed evitabile con una condotta normalmente diligente, sicché la caduta deve essere imputata esclusivamente alla condotta di che, nell'attraversare Parte_1
la strada, non prestò la dovuta e adeguata attenzione al percorso. Del resto, non è stato al- legato che la sconnessione fosse occultata (ad es., da foglie).
Non può condividersi, peraltro, la deduzione di parte appellante secondo cui, alla luce della età avanzata di essa danneggiata, dovrebbe operarsi un'interpretazione estensiva del con- cetto di “insidia”, tale da ricomprendervi situazioni che, pur essendo normalmente evitabili, non lo sarebbero in concreto date le ridotte capacità di percezione e reazione.
Al riguardo, giova rammentare che l'accertamento richiesto dall'art. 1227, co. 1 c.c. riguar- da il nesso di causalità materiale e, in particolare, la verifica dell'eventuale contributo causa- le della vittima all'evento dannoso. Si tratta di un accertamento che riguarda esclusivamente l'eventuale comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabili- ta da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. La condotta della vittima, perciò, deve essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio. Sebbene avesse ottant'anni all'epoca dell'evento, ciò non Parte_1
rappresenta fattore di per sé utile a escludere la possibilità di percepire la presenza del dis- sesto e, dunque, di evitare di inciamparvi. Posto che, come già detto, vi erano buone condi- zioni di luce e non è emerso il carattere occulto dell'anomalia del manto stradale, Pt_1
7 avrebbe dovuto accorgersi della stessa, tanto più se si considera che la danneg- Parte_1
giata stava attraversando la strada e doveva, quindi, tenere un livello di attenzione ancor più elevato rispetto al soggetto che semplicemente si trovi a transitare sul marciapiede. Peral- tro, è presumibile che la persona di ottant'anni che cammini per strada da sola, senza essere accompagnata o assistita, si determini a tale scelta poiché in grado di deambulare e di per- cepire ed evitare i normali rischi che il transito sulla via pubblica comporta.
10. La sentenza di primo grado deve essere perciò integralmente confermata.
11. Resta assorbito il secondo motivo di gravame, con cui , confidando Parte_4
nell'accoglimento dell'appello, ha chiesto la condanna del convenuto alla rifusione CP_1
delle spese di lite del primo grado.
12. Le spese del grado sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche a ca- rico dell'appellante secondo soccombenza. In ragione del valore della causa, determinato in base alla somma oggetto di domanda (€ 5.200,00), deve applicarsi lo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00.
13. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la senten- Parte_1 Controparte_1
za del Tribunale di Torre Annunziata del 17.03.2021 n. 613, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del , delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.457,50 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli il 17 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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