Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/06/2025, n. 5157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5157 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05157/2025REG.PROV.COLL.
N. 03331/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3331 del 2024, proposto da
Comune di NO HE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Soncini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Regina Margherita, n. 1;
contro
LN IT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LI IT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, n. 67;
nei confronti
Wind TR s.p.a., Provincia di NZ e AN, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 345/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LN IT s.p.a. e di LI IT s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Marco Bellante e Valerio Mosca;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2023 LN IT s.p.a. ha chiesto al Tar per la Lombardia l’annullamento:
a) del provvedimento prot. n. 7665/2022 del 2/11/2022, comunicato in pari data, recante oggetto « Diniego istanza del 25/07/2022, protocollo SUAP: REP_PROV_MB_/MB-SUPRO/0271059. Domanda di realizzazione di una nuova S.R.B. di proprietà LN IT Spa a servizio dei gestori DT Spa e LI Spa e relative infrastrutture di telecomunicazione nel Comune di NO HE, via Nosetto, snc. Fg. 19 mapp. 426 »;
b) per quanto occorre possa, del Piano di Governo del Territorio del Comune di NO HE (in particolare, Tavola di sintesi) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di NZ e della AN (in particolare, art. 34, Tavola 6d e Tavola 7b), ove interpretati nel senso di recare un divieto generale e assoluto di installazione delle infrastrutture per telecomunicazioni nelle aree aventi destinazione ad uso agricolo e negli Ambiti di interesse provinciale;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto.
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- LN IT s.p.a. unitamente a Wind TR s.p.a. e LI IT s.p.a., in data 25 luglio 2022 ha presentato al Comune di NO HE un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, al fine di realizzare una stazione radio base in una porzione di terreno sito nel territorio del medesimo Comune catastalmente individuato al foglio 19, mapp. 426;
- con provvedimento prot. n. 7665 del 2 novembre 2022, il Comune di NO HE ha respinto l’istanza;
- il provvedimento appena citato e gli atri prima richiamati sono stati impugnati davanti al Tar.
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 d.lgs. 259/2003 – Violazione e/o falsa applicazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di NO HE (in particolare, tavola di sintesi) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di NZ e della AN (in particolare, art. 34, tavola 6d e tavola 7b) – Sviamento – Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Insussistenza di divieti di installazione di stazioni radio base.
Dopo aver rilevato che il provvedimento impugnato fondava il diniego sul fatto che l’area entro la quale dovrebbe essere collocato l’impianto rientra, in base alle previsioni del PTCP della Provincia di NZ e della AN, in “ambito agricolo strategico” e in “ambito di interesse provinciale” – si sosteneva che tale decisione sarebbe illegittima in quanto nessuna norma del Piano provinciale vieterebbe la collocazione di stazioni radio base all’interno dei suddetti ambiti ed in quanto tale collocazione non comprometterebbe comunque le esigenze di tutela ad essi sottese.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 (già art. 87) d.lgs. 259/2003 – Illegittimità del Piano di Governo del Territorio del Comune di NO HE (in particolare, tavola di sintesi allo stesso allegata) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di NZ e della AN (in particolare, art. 34 e tavola 6d e tavola 7b) – Sviamento – Eccesso di potere – Illegittimità derivata del diniego.
Veniva dedotta l’illegittimità delle norme di PTCP nel caso in cui dovesse ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo, esso impedisca la collocazione delle stazioni radio base all’interno degli ambiti di interesse agricolo strategico e all’interno degli ambiti di interesse provinciale. Secondo la ricorrente, il PTCP dovrebbe ritenersi in tal caso illegittimo in quanto contrastante con l’art. 44 del d.lgs. n.259 del 2003 il quale, equiparando le stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria, ne consentirebbe la collocazione in qualsiasi zona indipendentemente dalla sua destinazione urbanistica o territoriale.
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 d.lgs. 259/2003 – Difetto assoluto di istruttoria – Difetto di motivazione – Perplessità – Sviamento.
Si deduceva la violazione del provvedimento impugnato nella parte in cui sembrerebbe fondarsi anche sul fatto che l’area entro cui l’impianto dovrebbe collocarsi è classificata come area avente sensibilità paesaggistica molto elevata. L’interessata – dopo aver premesso che l’area di cui si discute non è soggetta a vincolo paesaggistico – rilevava che comunque l’esistenza del vincolo non sarebbe di per sé ostativa alla realizzazione della stazione radio base, dovendo l’Amministrazione in concreto indicare le ragioni per le quali tali impianti si porrebbero in contrasto con gli interessi ad esso sottesi.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Comune di NO HE per resistere al ricorso. La società LI IT s.p.a. interveniva ad adiuvandum .
5. Con sentenza n. 345/2024 il Tar per la Lombardia ha accolto il ricorso.
5.1 Il Tar ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune escludendo che l’atto impugnato sia meramente confermativo di un precedente provvedimento che aveva respinto una identica istanza proposta dalla ricorrente: decisiva la circostanza per cui il rilascio dell’autorizzazione era stato richiesto in base alla sopravvenuta norma contenuta nell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, introdotta dall’art. 38, comma 6, del d.l.n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020, norma che ha ristretto il potere di intervento dei Comuni in materia di limiti all’installazione degli impianti di cui si discute.
5.2 Il Tar ha quindi affermato che:
- l’area entro la quale dovrebbe localizzarsi l’impianto è inclusa in ambito agricolo strategico ma non in ambito di interesse provinciale;
- pertanto sono inconferenti sia le censure dedotte nel ricorso che le argomentazioni difensive di parte resistente che partono dal presupposto che alla suddetta area si applichino le disposizioni del PTCP riguardanti gli ambiti di interesse provinciale;
- inconferente è l’argomentazione difensiva del Comune che si fonda sull’art. 50 delle NTA del PGT posto che (i) questa norma non è stata richiamata nel provvedimento impugnato e (ii) non sono stati in quest’ultimo richiamati gli elementi di fatto che ne giustificherebbero l’applicazione (incompatibilità paesistica dell’impianto in rapporto alle preesistenze e al contesto);
- né il provvedimento impugnato né le memorie depositate in giudizio dal Comune hanno indicato specifiche norme, contenute nel PTCP della Provincia di NZ e AN, che espressamente vietano la collocazione delle stazioni radio base all’interno degli ambiti agricoli strategici, (tranne l’art. 34 delle Norme di Piano del PTCP, inapplicabile alla fattispecie);
- detta norma peraltro non vieta espressamente la localizzazione all’interno degli ambiti agricoli strategici delle stazioni radio base;
- non rileva il fatto che l’area venga classificata dalla norma come area avente sensibilità paesaggistica molto elevata perché (i) non è contestato che essa non impone un vero e proprio vincolo paesaggistico, e (ii) anche la sussistenza del vincolo non sarebbe di per sé ostativa, dovendo le Amministrazioni specificamente individuare i profili di contrasto fra l’infrastruttura e gli interessi ad esso sottesi;
- il PTCP della Provincia di NZ e della AN non contiene norme che precludono la localizzazione dell’impianto di cui si discute all’interno dell’area individuata dalla ricorrente;
- la decisione di diniego si fonda quindi esclusivamente sull’assunto, formulato dal Comune, secondo cui i suddetti impianti sarebbero incompatibili con la destinazione impressa dallo stesso PTCP a tale area;
- nel provvedimento impugnato, non viene effettuata alcuna specifica valutazione di carattere paesistico, né vengono richiamati atti endoprocedimentali che abbiano effettuato tale valutazione, limitandosi lo stesso provvedimento a richiamare la destinazione impressa all’area dal PTCP e ad affermare che la stessa non necessita di urbanizzazione;
- secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, le stazioni radio base sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e territoriale, compresa quella agricola, posto che l’art. 44, terzo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003 le equipara ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, con conseguente impossibilità, per gli atti di pianificazione, di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate;
- i Comuni, in base all’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2021, nella formulazione novellata dall’art. 38, comma 6, del d.l. n. 76 del 2020, possono solo introdurre divieti particolari riguardanti, non già aree generalizzate, ma siti specifici connotati da elevata sensibilità, come ad esempio scuole, ospedali, parchi, ecc.
5.3 Il Tar ha quindi concluso affermando che la decisione del Comune di NO HE di respingere la domanda della ricorrente per il solo fatto che l’impianto che essa intende realizzare ricade in area collocata in ambito agricolo strategico e a ridosso dell’ambito di interesse provinciale è illegittima.
6. Avverso la sentenza del Tar per la Lombardia n. 345/2024 ha proposto appello il Comune di NO HE per i motivi che saranno più avanti esaminati.
7. Si sono costituite in giudizio le società LN e LI chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza del 5 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza dal punto di vista dell’inammissibilità del ricorso in primo grado per la natura meramente confermativa dell’atto impugnato ».
L’appellante sostiene che:
- il gravame riguarda il trasferimento di un’antenna per comunicazioni dal luogo attuale (a circa 30 metri di distanza), area deputata proprio a servizi tecnologici, ad un’area agricola vicina, classificata ambito agricolo strategico da PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento provinciale ex art. da 15 a 18 della l.r. 12/2005 Lombardia) e PGT comunale (Piano di Governo del Territorio comunale ex art. da 7 ad 11 della l.r. 12/2005 stessa);
- la pratica era già stata oggetto di provvedimento negativo con atto adottato dal Comune di NO il 30.7.2019;
- il diniego del 2022 non può esser valutato senza i relativi atti complementari che ne costituiscono motivazione de relato ;
- l’ultimo capoverso del provvedimento di diniego 2022 (31.10.2022) per cui è causa recita: « Tutto quanto sopra costituisce... oggetto di diniego già assunto in data 30.7.19, rivolto ai medesimi soggetti (LN rappresenta successore nominale della ditta AT spa) e relativo alla stessa fattispecie, diniego definitivo ed inoppugnabile, rispetto al quale il presente atto si pone, come già precisato in sede di preavviso ex art. 10-bis l. 241/90, come meramente confermativo »;
- nel richiamato preavviso (ex art. 10- bis l. 241/90), di poco anteriore (20.9.2022), il Comune di NO ha espressamente fatto rinvio al precedente diniego del 2019 e relativi atti, allegandoli tutti (i. il provvedimento di diniego del 30.7.19; ii. l’atto prot. 5836 del 18.7.19, cioè la relativa nota integrativa relativa alla necessità di parere paesistico; iii. l’atto prot. 139951 del 3.7.19, la originaria comunicazione di motivi ostativi);
- il provvedimento di diniego del 2019 risulta rivolto a tre soggetti che coincidono con quelli attualmente proponenti (LI, Wind e AT, divenuta poi Cellenex);
- dal punto di vista contenutistico, poi, vi è perfetta sovrapponibilità: (i) la fattispecie è la stessa; (ii) le motivazioni sono le stesse;
- in altre parole, vi è perfetta corrispondenza tra il diniego 2022 (oggetto dell’impugnativa che ci occupa) e quello del 2019, entrambi ponendo in rilievo la classificazione dell’area in cui si vuole installare l’antenna (ambito agricolo strategico soggetto a peculiare tutela) e l’impatto paesistico negativo;
- è documentata la perfetta sovrapponibilità poiché il diniego del 2022, ricalca esattamente quanto disposto nel 2019;
- dal punto di vista della inammissibilità per la natura meramente confermativa dell’atto impugnato, ciò che effettivamente rileva è la corrispondenza tra motivazioni e fattispecie, allorquando l’atto di diniego del 2022 corrisponde testualmente a quello del 2019 e, inoltre, ne recepisce integralmente i contenuti attraverso il rinvio ai relativi atti presupposti, addirittura trasmessi una seconda volta;
- il Tar ha accolto il ricorso poiché non ha ritenuto il diniego di carattere meramente confermativo (rispetto a quello del 2019) adducendo che sarebbe nel frattempo intervenuta la novella dell’art. 8, comma 6, l. 36/2001 che avrebbe determinato il carattere innovativo della nuova istanza;
- il Comune, nel suo provvedimento, non fa alcun richiamo al citato art. 8, comma 6, l. 36/2001, considerando detta norma ininfluente nella fattispecie; né vi fa cenno l’istanza di autorizzazione del privato;
- il carattere meramente confermativo prescinde dalla norma de qua , perché il Comune non ha fatto applicazione di detta norma ma si è limitato a riprendere il diniego già espresso nel 2019;
- il richiamo alla norma in questione costituisce elemento puramente strumentale ed ex post non afferente alla fattispecie, mero espediente difensivo addotto da controparte;
- una novella normativa, di per sé, non implica l’obbligo di rieditare i procedimenti;
- l’art. 8, comma 6, l. 36/2001, attiene alla possibilità dei Comuni di adottare regolamenti locali, evenienza che nella fattispecie non si è verificata;
- come ricorda espressamente il provvedimento di diniego di cui si discute, si è in presenza di una « immutata pianificazione urbanistica, rispetto al già assunto diniego 2019... » (pag. 2 atto impugnato);
- l’istanza stessa di autorizzazione non contiene alcun riferimento a detta norma;
- non sposta la questione il riferimento, aggiuntivo, nella motivazione dell’atto impugnato, anche, al limitrofo ambito AIP: nell’allegato tecnico della nuova istanza di autorizzazione, esattamente alla pagina 7 del cosiddetto “progetto per la ricollocazione” il segno (cerchio con croce) che individua il punto d’intervento (cerchio con croce in mezzo che individua la “area oggetto di intervento”) supera il confine dell’ambito (“agricolo strategico” su cui si colloca l’antenna) fino a interessare il mappale limitrofo, avente una destinazione urbanistica diversa, esattamente quella di “AIP”, cioè “ambito di interesse provinciale” (anch’esso particolarmente tutelato);
- se è vero poi che il sedime della struttura insiste solo sull’ambito agricolo strategico, esattamente a pag. 5 della comunicazione al SUAP allegata all’istanza di autorizzazione, nel riquadro denominato “destinazione di zona dell’area secondo l’azzonamento del vigente strumento urbanistico”, la ditta LN stessa risulta far riferimento all’area classificata “ambito di interesse provinciale – AIP” in questione;
- il Comune si è premurato di aggiungere la motivazione per la quale il diniego sussiste anche in relazione all’area limitrofa AIP, ma ciò senza in alcun modo ridimensionare il carattere meramente confermativo del diniego rispetto a quello assunto nel 2019.
2. Il motivo è infondato.
Come affermato, ex multis , da Cons. Stato, sez. V, 11/03/2025, n. 1985 la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all'esito della quale viene adottato l'atto successivo; deve, quindi, escludersi la natura meramente confermativa dell'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, mentre non rilevano né la perfetta identità di contenuto tra l'atto di conferma e l'atto confermato né la terminologia utilizzata.
Nella specie correttamente il Tar ha ritenuto che l’atto impugnato non sia meramente confermativo del precedente diniego perché:
- il secondo diniego è stato pronunciato sulla base di una nuova istanza che ha imposto l’espletamento di una nuova istruttoria anche in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dal primo diniego (circa 3 anni): diverso discorso si sarebbe potuto fare se, ad esempio, fosse stata presentata una istanza di annullamento in autotutela del precedente diniego; ma qui, come si è detto, siamo di fronte ad una nuova istanza;
- non c’è perfetta sovrapponibilità tra le due istanze perché esse non riguardano il medesimo impianto ma hanno ad oggetto progetti diversi (il progetto del 2022 prevede la realizzazione di una stazione radio base che, rispetto a quella progettata nel 2019: (i) presenta un maggior numero di apparati collocati nella parte superiore della struttura; (ii) ha una diversa configurazione radio-elettrica; (iii) ha un’altezza differente (pari a 40,50 metri) rispetto alla precedente (38 metri);
- il testo dei due dinieghi non è affatto sovrapponibile né nella forma né nella sostanza visto che nel secondo diniego si fa riferimento all’azzonamento AIP che non esisteva nel diniego del 2019 (le considerazioni svolte dalla difesa del Comune e ribadite anche nella memoria conclusiva tesa a dimostrare l’ininfluenza di questo dato non possono essere condivise: l’esito della nuova istruttoria ha portato a ponderazioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle che avevano giustificato il primo diniego);
- non rileva il fatto che il Comune sostenga nel diniego del 2022 che esso era meramente confermativo del diniego del 2019: come affermato dalla sentenza prima citata non rileva la terminologia usata dall’Amministrazione perché occorre guardare alla sostanza del potere esercitato e nella specie siamo di fronte ad una nuova determinazione del Comune come tale impugnabile senza preclusioni.
Privi di pregio risultano gli argomenti di parte appellante che fanno leva sul fatto che la sentenza cita l’art. 8, comma 6, l. 36/2001 (comma introdotto dall’art. 38, comma 6, del d.l. n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020,) norma viceversa non citata nel secondo diniego impugnato in questa sede.
Il rinvio operato dal Tar alla norma sopravvenuta deve intendersi come riferita al fatto che essa ha dato vita ad orientamenti giurisprudenziali in materia di poteri dei Comuni in ordine alla collocabilità in determinate zone del territorio delle stazioni radio base che necessariamente devono essere tenuti presenti allorché si istruiscono le domande di autorizzazione ad installare dette stazioni.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza dal punto di vista della disciplina territoriale ».
L’appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che: (i) i limiti regolamentari relativi all’ambito AIP non interesserebbero, perché l’AIP limitrofo non sarebbe interessato dall’intervento; e (ii) non rileverebbe l’art. 50 delle NTA di PGT.
3.1 Con riferimento agli AIP si sostiene che:
- l’art. 34 NTA di PTCP relativo per l’appunto agli AIP, stabilisce prima di tutto che essi presentano valore prescrittivo e prevalente all’interno degli ambiti di azione paesaggistica;
- per gli ambiti di interesse provinciale vige prima di tutto l’obbligo di conformità paesistica, e quindi la necessità di parere positivo (che, invece, qui non c’è stato);
- in detti ambiti la disciplina specifica puntualizza che le urbanizzazioni possono unicamente conseguire ad azioni coordinate definite da parte della Provincia insieme con i Comuni, sottraendo quindi le urbanizzazioni stesse ad ogni possibilità di intervento diretto da parte dei privati (in mancanza dei detti presupposti).
3.2 Con riferimento all’ambito agricolo strategico (AAS) si sostiene che:
- il Comune di NO ha previsto l’art. 50 delle NTA di PGT (non oggetto di gravame);
- già nel preavviso di diniego originario (del 2019), recepito nuovamente nel 2022, sono profusamente richiamate tutte le precipue disposizioni del Piano di Governo del Territorio e del Piano Territoriale di coordinamento provinciale, più esattamente l’art. 30 delle NTA del PGT e 34 PTCP (sugli ambiti agricoli strategici) e, per l’appunto, l’art. 50 delle NTA del PGT stesso (sulle aree “elettive” per servizi tecnologici);
- il Tar nega la circostanza, incorrendo in un errore evidente, e trascurando, quindi la portata della disposizione de qua.
- l’art. 50 NTA di PGT sancisce che: (i) l’installazione è possibile, salvo negli ambiti puntuali nei quali è esclusa, conformemente all’ acquis giurisprudenziale; (ii) occorre comunque una valutazione di impatto paesistico; (iii) la pianificazione urbanistica individua siti preposti, da cui l’operatore non deve prescindere;
- nella fattispecie l’antenna verrebbe collocata in area limitrofa ad area che il citato art. 50 prevede sia sede elettiva delle strutture di tal fatta;
- l’art. 50 NTA in questione è volto ad impedire abusi di tale natura, evitando le “storture” connaturate al trasferimento di una antenna a poche decine di metri dalla posizione originaria, allorché essa posizione originaria risulta individuata come sede elettiva proprio per questo tipo di strutture (dalla pianificazione locale), così ponendo il privato in una sorta di posizione di primazia e l’ente territoriale (così come il territorio in generale) in posizione recessiva;
- l’art. 50 NTA preserva la logica della scelta più corretta, quella meno impattante e più ragionevole, che impone al privato di tenere conto delle collocazioni ottimali, specie se ad un passo di distanza;
- inoltre, il parere di impatto paesistico è stato negativo e non ha nemmeno costituito oggetto dell’impugnativa;
- considerato che l’art. 50 NTA impone espressamente detto parere paesistico, non resta che prendere atto della erroneità, della sentenza qui gravata, tanto più che omette addirittura di prendere in considerazione l’art. 50 stesso;
- quanto alla specifica regolamentazione degli ambiti agricoli strategici AAS, il PCTP all’art. 6 individua puntualmente detti AAS e li disciplina;
- si tratta degli ambiti di cui all’art. 15, comma 4, l.r. 12/2005, disposizione che prevede una localizzazione, da opera del PTCP, di carattere precettivo e prevalente;
- a mente dell’art. 15 l.r. 12/2005: « 4. Il PTCP ... definisce ... gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando ... specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, ...5. Tale individuazione ha efficacia prevalente ... »;
- il PTCP (al citato art. 6) ammette solo specifiche possibilità di intervento (cfr. art. 6 comma 3 del PTCP), limitate a quelle strumentali all’agricoltura;
- la regolamentazione comunale (art. 30 delle norme tecniche del Piano delle Regole) prevede che: « Art. 30 - AA - AREE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA 1. Comprende le parti del territorio comunale connotate da uno specifico interesse ecologico – ambientale e destinate all’attività agricola. Tali parti sono riferite ... - agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui all’art. 6 delle N.d.A. – PTCP; - ..... agli Ambiti di interesse provinciale di cui all’art. 34 delle N.d.A. – PTCP. Le presenti norme sono integrate con le previsioni prescrittive e prevalenti e con gli indirizzi ed i contenuti minimi dei sopracitati articoli delle N.d.A. – PTCP. 2. Nelle aree di cui al comma 1 sono ammesse esclusivamente le opere funzionali alla conduzione del fondo, ..3. Per le aree di cui al comma 1, di interesse ecologico - ambientale, si applicano anche le disposizioni dell’ambito morfologico 6 di cui al successivo Titolo IV. ... »;
- il richiamo al Titolo IV conduce all’art. 39 NTA: « CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI SENSIBILITÀ PAESISTICA DEI LUOGHI. Ai sensi dell’art. 8 e della parte IV – Esame Paesistico dei progetti della normativa del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), gli interventi ... sono assoggettati alla procedura di autorizzazione paesaggistica mentre i progetti degli interventi sulle aree non interessate dai vincoli di cui al d.lgs n. 42/2004 [quale quella qui in discussione], sono soggetti all’esame paesistico. 2. Tutti i progetti di opere da realizzare in ambiti non soggetti alle disposizioni del D. Lgs 42/2004, devono essere oggetto di valutazione paesistica ... »;
- come già evidenziato, il parere paesistitico è stato negativo (e non risulta impugnato);
- in sintesi: la sentenza erroneamente trascura l’art. 50 NTA di PGT, trascura l’inoppugnabile parere paesistico negativo, trascura la specifica disciplina che riguarda gli AAS (e prima ancora gli AIP).
4. Il motivo è infondato.
4.1 Infondata è la prima parte del motivo che riguarda gli AIP.
L’atto impugnato, tra le ragioni a base del diniego, richiama l’articolo 34 PTCP a mente del quale gli Ambiti di interesse provinciale (AIP) « sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inedificati fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l’identità propria di ogni nucleo urbano. Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale ».
In particolare il diniego del 2022 così recita: « l’art. 34 PTCP – sugli Ambiti di interesse provinciale - precisa che si tratti di ambiti individuati “con valore prescrittivo e prevalente, all’interno degli ambiti di azione paesaggistica e all’esterno dell’attuale individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica, dei parchi regionali e dei PLIS”. Tali ambiti sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inedificati fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l’identità propria di ogni nucleo urbano. Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale; - non si pone necessità/previsione urbanizzativa in loco e l’infrastrutturazione di telecomunicazione di cui si tratta già trova localizzazione limitrofa in area precipuamente a ciò vocata dal PGT, nel rispetto della pianificazione locale e d’area vasta ».
Ma di per sé, il citato art. 34 non vieta l’installazione di stazioni radio base.
Le norme dettate con riferimento ai ridetti “Ambiti” sono volte a disciplinare la realizzazione di nuove opere edilizie, ma non si applicano alle infrastrutture per telecomunicazioni sia perché l'installazione di una antenna di una stazione radioelettrica di limitata consistenza non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche ed edilizie e non necessita di un titolo edilizio (Cons. Stato, sez. II, 31/05/2021, n. 4154) sia perché è pacifico che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione siano assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.p.r. n.380/2001, ed è altrettanto pacifico che tali impianti rivestano carattere di pubblica utilità (Cons. Stato, sez. VI, n. 3891/2017). Da tale ultima assimilazione discende che, come recentemente ribadito dalla Sezione, le installazioni in questione « risultano in generale dunque compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni » (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9328).
4.2 Infondata è la seconda parte del motivo che riguarda l’articolo 50 NTA del PGT.
Come correttamente rilevato dal Tar, detta norma non è citata nel provvedimento impugnato come causa giustificativa del diniego.
Parte appellante sostiene che la norma sarebbe rilevante perché l’atto di diniego del 2022 richiama il preavviso di diniego che a sua volta richiama degli allegati tra i quali figura il preavviso di diniego del 2019 che a pagina 2 richiama il citato art. 50.
Si tratterebbe, quindi, di una citazione operata attraverso il richiamo di un atto che richiama un altro atto che richiama un altro atto ancora (molto più di una motivazione per relationem ).
In realtà si tratta di una motivazione postuma (come tale inammissibile).
L’articolo 50 in parola non figura né nell’atto impugnato né nel relativo preavviso di diniego. E si è detto che il diniego del 2022 è atto totalmente diverso dal diniego del 2019 perché basato su autonoma istruttoria quale che sia la qualificazione che di detto atto abbia dato l’Amministrazione.
Questa circostanza rende il motivo infondato per le ragioni espresse dal primo giudice: « Altrettanto inconferente è l’argomentazione difensiva di parte resistente che si fonda sull’art. 50 delle NTA del PGT posto che questa norma non è stata richiamata nel provvedimento impugnato ».
In ogni caso, tutte le norme citate da parte appellante (ivi incluso l’art. 39 delle NTA del PRG, il quale qualificherebbe l’area di installazione dell’Impianto avente “sensibilità molto elevata”) dispongono generiche tutele alle aree in questione, ma non vietano l’installazione degli impianti di telefonia mobile nelle aree classificate come “Ambiti Agricoli Strategici” e con l’area avente sensibilità paesaggistica molto elevata.
5. Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della società LN IT s.p.a., liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della società LI IT s.p.a., liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO