Ordinanza cautelare 17 settembre 2019
Sentenza 3 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 03/10/2023, n. 14564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14564 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2023
N. 14564/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09680/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9680 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Verbale mod. BLS/S n.J11800959, datato 22.03.19, notificato il 23.04.19, della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma – Comando Logistico dell'Esercito – Comando Sanità e Veterinaria – Roma, con il quale il ricorrente veniva giudicato “ non idoneo permanentemente al servizio di istituto nel CNVFF in modo assoluto. Si idoneo al transito nei ruoli del settore amministrativo, tecnico e informatico (SATI) del CNVFF, a decorrere dal 21/09/2018…”;
– del Verbale mod. BL/S n. V11706360, datato 21.09.18, della C.M.O. di prima istanza di Roma, con il quale è stata comunicata l'inidoneità al servizio di istituto poiché si è ritenuto il ricorrente “ permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio d'istituto nel CNVFF in modo assoluto. Si idoneo al transito nei ruoli del settore amministrativo, tecnico e informatico (SATI) del CNVFF ”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente domanda l’annullamento dei verbali emessi dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza e dalla Commissione medica ospedaliera di 1^ istanza, che lo hanno giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
1.1. Egli propone, in particolare, i seguenti motivi:
I. “Violazione e falsa applicazione degli artt.68, 71, 129 e 139 del DPR 10 gennaio 1957, n.3”, perché negli atti di convocazione non sono specificate le ragioni della richiesta e le finalità perseguite;
II. “Violazione di legge ex art.3 l.241/90, per difetto di motivazione ed ex art.97 cost. per violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità dell'accertamento eseguito dalla commissione medica in relazione alla inidoneità al servizio del ricorrente”, per l’erroneità nel merito delle valutazioni compiute dalle Commissioni mediche circa le condizioni fisiche del ricorrente, che non sarebbero impeditive dei compiti di istituto presso il CNVFF.
2. Si è costituito il Ministero dell’Interno. Nella relazione depositata, l’amministrazione ha rilevato di non essere legittimata passiva nella controversia in esame, non avendo essa emanato gli atti qui impugnati.
3. Con ordinanza n.-OMISSIS- il Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposto unitamente al ricorso per carenza di periculum in mora , rilevando al contempo un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, per le ragioni espresse dal Ministero nella propria relazione.
4. All’udienza straordinaria del 22 settembre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4- bis , c.p.a. e 13- quater , disp. att. c.p.a., il Tribunale ha dato atto a verbale della sussistenza di una possibile causa di inammissibilità del ricorso, per mancata notifica all’amministrazione. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile, non essendo stato notificato “alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato” , come previsto a pena di decadenza dall’art. 41, comma 2 del c.p.a.
5.1. Il ricorrente ha errato nell’indicare come amministrazione resistente, resa destinataria della notifica del ricorso, il Ministero dell’Interno. Ad essere impugnati sono, infatti, esclusivamente atti riferibili alle Commissioni mediche di 1^ e 2^ istanza (Commissione medica ospedaliera e Commissione medica interforze) incardinate presso il Ministero della Difesa (e in particolare presso il Comando Sanità e Veterinaria, alle dipendenze del Comando Logistico dell’Esercito), che il Ministero dell’Interno si è limitato a comunicare al ricorrente.
5.2. Tali atti costituiscono, è vero, il presupposto giuridico del conseguente decreto di reinquadramento adottato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno in data 27.05.2019 (prodotto tra i documenti di cui all’allegato 01 dell’amministrazione), ma quest’ultimo atto non è stato impugnato dal ricorrente.
5.3. Deve riscontrarsi, quindi, non solo la carenza di legittimazione passiva dell’intimato Ministero dell’Interno, del tutto estraneo alle vicende riguardanti le determinazioni tecniche degli organi sanitari militari ma, ancor prima, la mancata evocazione in giudizio di una parte necessaria.
5.4. Si tratta, peraltro, di un vizio che attiene non alla notifica del ricorso ma al ricorso stesso, che non individua correttamente il soggetto legittimato a contraddire. Esso non risulta pertanto suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 44, comma 4 del c.p.a.
6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6.1. Le spese possono essere compensate, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4- bis , c.p.a. e 13- quater , disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.