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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 34519/2024
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA
DELLA CAUSA N. 34519 DELL'ANNO 2024 TRA
<< >> Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], domiciliato in
[...] C.F._1
Milano, Via Salvini n. 1, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Prof. Alessandro Munari (C.F. ), dall'Avv. Francesca C.F._2
Broussard (C.F. ) e dall'Avv. Francesca Anesi (C.F. C.F._3
), tutti del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il C.F._4 loro Studio in Milano, Corso Monforte n. 16, giusta procura alle liti allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. (All. A). Ai fini delle comunicazioni e notificazioni di Legge e di Cancelleria si indicano i seguenti indirizzi PEC
Email_1
E
con sede legale a Varese, Via Luigi Sacco n. 14, capitale sociale pari a Controparte_1
Euro 208.000,00 i.v., C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese
CCIAA di Varese R.E.A. nr. 174858 (di seguito, “ ), in persona P.IVA_1 CP_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. rappresentata e Controparte_2 difesa, in via disgiuntiva fra loro, dagli Avv.ti Gaetano Iorio Fiorelli (C.F.
– pec: e Ines C.F._5 Email_2
Cusumano (C.F. – pec: C.F._6 Email_3 dello a giusta procura alle liti in Controparte_3 Controparte_4 calce al presente atto, elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Gaetano Iorio Fiorelli;
Oggi 06/02/2025 compaiono innanzi al Tribunale in composizione monocratica con il Giudice unico Dott. Jacopo Blandini :
-Per la parte attrice (C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
a Milano il 21.06.1959 compare il procuratore speciale a nome Dott.
[...] nato a [...] il [...] (procura 05/02/2025 rep 16731 in atti del CP_5 1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Notaio Dott.ssa e l'Avv. BROUSSARD FRANCESCA e ANESI Persona_1
FRANCESCA ( ) VIA MARIO BIANCO, 5 20131 MILANO;
. C.F._4
-Per parte convenuta compare CP_1 Controparte_6 nata a [...] il [...], e gli avvocati IORIO FIORELLI GAETANO e
[...]
CUSUMANO INES ( ); C.F._6
Le difese si riportano ai propri scritti ed alle difese ed argomentazioni versate in atti.
Il Giudice invita i legali a discutere la causa.
Le difese comparse procedono esponendo le proprie difese ed argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi e richiamandosi alle proprie conclusioni già formalmente ed espressamente rassegnate.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Milano il 06/02/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria.
Milano il 06/02/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> RG n. 34519/2024
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< >> Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], domiciliato in
[...] C.F._1
Milano, Via Salvini n. 1, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Prof. Alessandro Munari (C.F. ), dall'Avv. Francesca C.F._2
Broussard (C.F. ) e dall'Avv. Francesca Anesi (C.F. C.F._3
), tutti del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il C.F._4 loro Studio in Milano, Corso Monforte n. 16, giusta procura alle liti allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. (All. A). Ai fini delle comunicazioni e notificazioni di Legge e di Cancelleria si indicano i seguenti indirizzi PEC
Email_1
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE E
con sede legale a Varese, Via Luigi Sacco n. 14, capitale sociale pari a Controparte_1
Euro 208.000,00 i.v., C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese
CCIAA di Varese R.E.A. nr. 174858 (di seguito, “ ), in persona P.IVA_1 CP_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. rappresentata e Controparte_2 difesa, in via disgiuntiva fra loro, dagli Avv.ti Gaetano Iorio Fiorelli (C.F.
– pec: e Ines C.F._5 Email_2
Cusumano (C.F. – pec: C.F._6 Email_3 dello a giusta procura alle liti in Controparte_3 Controparte_4 calce al presente atto, elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Gaetano Iorio Fiorelli;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
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<> -Oggetto efficacia del contratto di comodato di immobile urbano con data in calce del 20/05/2021 (registrato il 08/06/2021, ufficio di Varese al n. 1155 serie 3).
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CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
PER PARTE LOTTO
…OMISSIS…. Tutto ciò premesso, , ut supra rappresentato e difeso, ogni avversaria Parte_1 domanda, eccezione, istanza e conclusione reietta, rassegna le seguenti conclusioni voglia il Tribunale, nel merito e in via principale accertare e dichiarare la vigenza e la validità del contratto di comodato ad uso gratuito di cui è causa (doc. 2), con ogni ulteriore e conseguente accertamento e declaratoria anche in merito….
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<>
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<> PER CP_1
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<>
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--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva che l'immobile (anche sottoposto a vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. parte III D.M. 13.02.1961) già oggetto del contratto di comodato ad uso gratuito del 20.05.2021 inter partes (doc. 2 comodato) ed oggetto della presente vertenza era (ed è tuttora) di proprietà di annoverato nei “complessi moderni d'autore” del PGT sito in Milano, Via Controparte_1
Salvini n. 1, contraddistinto al catasto del Comune di Milano al Foglio 353, Mappale 30, Sub. 22, Cat. A/1. In data 20.05.2021 la prometteva in vendita l'immobile al LO. Le parti CP_1 sottoscrivevano il comodato, con termine finale di durata coincidente con quello del trasferimento definitivo della proprietà del bene al ricorrente. Il termine per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita era stato individuato, in un primo momento, per il giorno 30.04.2024 (doc. 2, art. 3). Successivamente, il termine per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita veniva consensualmente fissato al 31.07.2024 (doc. 3). Le parti consensualmente prolungavano la durata del contratto di comodato sino al 31/07/2024. L'immobile ad uso residenziale sito in Milano, Via Salvini n. 1, contraddistinto al catasto del Comune di Milano al Foglio 353, Mappale 30, Sub. 22, Cat. A/1, rendita catastale Euro 5.766,24. In data 20/05/2021 le parti oggi in contenzioso concludevano un contratto preliminare di compravendita (con scrittura privata registrata non ricevuta da Notaio) avente ad oggetto l'immobile (registrato il 17/06/2021 presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Varese, serie 3, n. 1242; di seguito, il "contratto preliminare doc. 1). Le parti pattuivano un prezzo di acquisto totale, fisso e invariabile, di Euro €#6.193.000,00# da corrispondersi mediante il versamento di:
- Euro €#1.293.000,00# a titolo di caparra, in tre rate, ciascuna di Euro €#431.000,00# (la prima contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Preliminare, la seconda entro il 30/04/2022 e la terza entro il 30/04/2023);
- Euro €#4.900.000,00# pari al saldo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, da stipularsi entro il 30/04/2024, termine poi prorogato a 31/07/2024 (cfr. Doc. 1, pag. 2 cfr. clausola n. 8.1). Il contratto preliminare stabiliva, altresì, che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita entro il termine stabilito per fatto e colpa del promissario 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<> acquirente la caparra versata da quest'ultimo sarebbe stata trattenuta dal promittente venditore. Il termine del 30/04/2024 pattuito per la stipula del contratto definitivo era da intendersi quale "termine perentorio ed essenziale". Tale termine sarebbe stato concordato dalle parti al fine di consentire al promissario acquirente di avere un arco temporale sufficiente a reperire la provvista finanziaria per il pagamento del prezzo pattuito (questo è il dato testuale risultante dal contratto, seppure --a pagina 7 della memoria di parte Pt_1 nell'ambito della conclusione di un contratto preliminare di compravendita per oltre
€6.193.000,00 si dica …..la sottoscritta difesa è consapevole che diversamente risulta dai documenti contrattuali agli atti, ivi menzionandosi un'esigenza di tempo di cui avrebbe necessitato il Ricorrente per procurarsi la liquidità necessaria a finalizzare l'operazione. Ciò, tuttavia, non risponde al vero e si contesta (4) anche in questa sede: il Ricorrente non si era avveduto di dette “precisazioni” ed era stato rincuorato dal fatto che la posticipazione della data di trasferimento della proprietà dell'Immobile Vincolato non gli sarebbe stata di alcun nocumento essendogli stato proposto, sin da subito, di goderne sino alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita… Di seguito si riporta l'art. 3 del preliminare di vendita immobiliare
…omissis…
…omissis … Approssimandosi la data per la definizione della compravendita dell'immobile tuttavia nella prospettazione di parte sarebbero sorte rilevanti problematiche in ordine all'esistenza Pt_1 di prospettati abusi edilizi (asseritamente –almeno a detta di parte anche insanabili Pt_1 con conseguente peraltro assoluta intrasferibilità dell'immobile) che sarebbero stati realizzati nell'immobile antecedentemente alla stipulazione di entrambi i contratti;
abusi che sarebbero stati ignoti al Promittente acquirente. intimava a LO di comparire innanzi al Notaio Dott. di Milano per il CP_1 CP_7 giorno 30/07/2024 (cfr. comunicazione del 12/07/2024, con allegata la bozza di atto notarile predisposta dallo stesso Notaio). Il LO rifiutava tuttavia di stipulare il definitivo (cfr. comunicazione del 26/072024 del legale ove si legge che “le trattative per una definizione bonaria della controversia devono intendersi interrotte per volontà di ), Controparte_1 pertanto il contratto preliminare veniva risolto di diritto per decorso del termine essenziale
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> (cfr. anche la copia dell'attestazione di mancata stipula notarile del contratto definitivo di compravendita a firma del Notaio Dott. . CP_7 comunicava quindi al LO la intervenuta risoluzione del contratto preliminare di CP_1 compravendita per fatto e colpa allo stesso imputabile, con conseguente diritto alla ritenzione della caparra a suo tempo versata dal LO (cfr. comunicazione del 01/08/2024 nonché la definitiva cessazione del anche attesa la intervenuta scadenza del Pt_2 termine finale di vigenza ed efficacia da ultimo prorogato al 30/07/2024 con invito rivolto al LO a riconsegnare l'immobile libero da persone e cose entro e non oltre il 1° settembre 2024 La richiesta di rilascio veniva reiterata in data 6 agosto 2024. Il contratto di comodato prevedeva espressamente che il comodato medesimo sarebbe stato "automaticamente terminato e non produttivo di effetti" alla scadenza del termine essenziale fissato per la stipula del definitivo immobiliare, con conseguente obbligo in capo al comodatario di riconsegnare l'Immobile (artt. 3 e 4 del comodato) ….
Concludeva il ricorrente chiedendo <> all'adita AG di volere Pt_1 accertare e dichiarare la vigenza e la validità del contratto di comodato ad uso gratuito di cui è causa (doc. 2), con ogni ulteriore e conseguente accertamento e declaratoria anche in merito alla sua durata sino al passaggio di proprietà dell'immobile conseguente al passaggio in giudicato della pubblicanda sentenza a definizione del giudizio inter partes portante il numero di R.G. 29368/2024 pendente innanzi al Tribunale di Milano, sezione IV civile….. o alla diversa data ritenuta di giustizia;
rigettare ogni avversa domanda, istanza, conclusione ed eccezione, in quanto infondata n fatto e in diritto;
con rifusione integrale di spese legali, maggiorate del 15% a titolo di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A…… Si costituiva ritualmente la controparte con proprio atto difensivo contestando e CP_1 contrastando specificamente e diffusamente (e per via documentale) l'avversaria prospettazione in fatto (anche stigmatizzando possibili profili di criticità di rilievo …. fiscale3 e penale….omissis.. ) 3 Cfr. pagina 22, ai punti 98 e ss della comparsa di parte del 27/01/2025 ……OMISSIS…….A parere della CP_1 scrivente difesa vi sono infatti ulteriori elementi che dovrebbero essere considerati in relazione alla eventuale futura stipula dell'atto di compravendita, in specie sotto il profilo fiscale e penale. 99. Infatti, sulla base delle informazioni assunte di recente proprio dagli atti introduttivi avversari e dalle successive memorie
Pt_ prodotte dal Sig. nei vari procedimenti ad oggi pendenti in relazione all'Immobile (e qui prodotte sub Docc. 16 e 17), si è
Pt_ appreso che: - il Sig. (cittadino italiano) risulta residente a [...]all'indirizzo P.O. BOX 340505 (v. certificato AIRE sub Doc. 31), il che porterebbe prima facie a ritenere che ivi abbia stabilito anche la propria residenza fiscale e che, presumibilmente, non
Pt_ paghi più imposte sui redditi prodotti al di fuori del territorio italiano;
- al contempo, il Sig. avrebbe stabilito in Italia (e, in particolare, presso l'Immobile) il centro della propria vita affettiva e familiare (si veda, in particolare, l'atto introduttivo del
Pt_ Giudizio sul Contratto Preliminare (v. Doc. 13, pag. 13) oltre alla comparsa di costituzione e risposta depositata dal Sig. nel giudizio di convalida di sfratto (v. Doc. 18) a ridosso della prima udienza celebratasi in data 3.12.2024). 100. Si legge, in
Pt_ Pt_ particolare, nella comparsa di costituzione e risposta depositata da nel giudizio di sfratto, che la residenza estera di “è dovuta semplicemente ad esigenze lavorative” (v. Doc. 18, pag. 3) e che “Nell'Immobile Vincolato, inoltre, l'Intimato ha stabilito la propria vita familiare” e che “la mamma dei suoi due figli e , nonché ella essa quale Persona_2 Persona_3 sua compagna di vita, signora hanno tutti la propria residenza nell'Immobile Vincolato ove vivono Persona_4 stabilmente” (v. Doc. 18, pag. 8). Tale circostanza trova conforto documentale certificati di residenza della moglie e dei figli di
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<> ed in diritto, articolando conclusioni difformi nel merito e rinviando alle dettagliate conclusioni rassegnate in atti. Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva con la trattazione. All'esito dell'udienza di discussione dei legali, il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale
Pt_
, prodotti da controparte stessa nel giudizio di sfratto (v. Docc. 21, 22 e 23 allegati alla memoria del 2/12/2024 sub Doc. 18, qui riprodotti sub Docc. 32, 33 e 34). Ed ancora: per LO lo scopo del Contratto Preliminare era quello di acquistare l'Immobile per ivi “stabilire la propria vita familiare”, sicché l'eventuale convalida di sfratto “causerebbe anche un grave e irreparabile danno all'Intimato e alla sua famiglia” (v. Doc. 18, pag. 8). 101. Tali informazioni vanno lette anche in relazione al bonifico effettuato da LO in data 7.07.2022 per il pagamento della caparra per l'acquisto dell'Immobile, che già a suo tempo fu meritevole di attenzione particolare in quanto proveniente da una società terza totalmente estranea al Contratto Preliminare, la Upsilon s.a.r.l., costituita a Pt_ Saint Barth, Stato a fiscalità fortemente agevolata (v. Doc. 2 cit.). 102. E ancora, il sig. risulta titolare delle cariche di socio e/o amministratore di varie società attive con sede in Italia (v. scheda estratta dalla Camera di Commercio sub doc. 35); sembrerebbe, quindi, avere in Italia anche interessi economici. 103. Orbene, sulla base del predetto quadro fattuale e della Pt_ normativa fiscale applicabile, sia di natura convenzionale che domestica, sorge il fondato sospetto che il Sig. abbia mantenuto il suo status di soggetto fiscalmente residente in Italia in quanto tale soggetto ad imposizione reddituale sui redditi su base mondiale. 104. Difatti, si può agevolmente notare che: - sulla base della normativa domestica (art. 2 del d.p.r. n. 917/1986, di seguito "testo Pt_ unico delle imposte sui redditi" o "TUIR”), il Sig. si presume fiscalmente residente ai sensi dell'art. 2, c. 2, TUIR ai sensi del quale "Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", avendo lo stesso trasferito la sua residenza negli Emirati Arabi che è uno degli Stati fiscalmente privilegiati per gli effetti del citato art. 2 (si Pt_ v. decreto 4.5.1999). Inoltre, il Sig. assai difficilmente potrebbe essere in condizione di sovvertire la predetta presunzione in quanto lo stesso ha ammesso nell'atto di citazione di aver stabilito in Italia, in particolare presso l'Immobile il centro della propria vita affettiva e familiare, così riconoscendo di aver stabilito, quanto meno dal 2021, il suo domicilio in Italia e, quindi, di realizzare uno dei criteri alternativi di collegamento che determinano ai sensi del citato art. 2 lo status di residente fiscale in Italia. E ciò sia sulla base della versione dell'art. 2 vigente sino al 31.12.2023 che di quella vigente a far data dal 1.1.2024 e delle nozioni di domicilio dalle stesse recate. Difatti, la nozione di domicilio fatta propria dalla versione previgente, avente effetto sino al periodo d'imposta 2023, rinvia a quella codicistica, che definisce all'art. 43 c.c. il domicilio come "sede principale degli affari e interessi" della persona, assumendo secondo l'insegnamento della Cassazione rilevanza prioritaria a tal fine il luogo in cui il soggetto mantiene le proprie relazioni affettive e familiari. La vigente versione dell'art. 2, avente effetto a far data dal periodo d'imposta 2024, prevede che "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona." - Sembra altrettanto altamente improbabile che si possa pervenire a diverse conclusioni in punto di identificazione del paese di residenza fiscale sulla base del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti (ratificato con l. n. 309/1997). Difatti, l'art. 4, c. 2, del predetto trattato risolve il conflitto di doppia residenza che possa emergere sulla base dell'applicazione delle regole domestiche sulla base di appositi criteri (tie-breaker rules) organizzati in modo gerarchico. In particolare, l'art. 4, par. 2, della Convenzione citata impone di considerare, “a cascata”: (i) la disponibilità di un'abitazione permanente;
(ii) il centro degli interessi vitali;
(iii) il luogo in cui il soggetto soggiorna abitualmente;
(iv) lo Stato di cittadinanza.
Considerato che
sembra difficile ritenere che una c.d. P.O. box possa essere considerata "un'abitazione permanente", già l'applicazione del primo criterio sembra risolvere il conflitto di doppia residenza a favore dell'Italia. Altrettanto sembra potersi immaginare sulla base dell'applicazione del secondo criterio del centro degli interessi vitali in considerazione delle Pt_ stesse ammissioni del Sig. in punto di luogo di stabilimento del domicilio. 105. Ebbene, in tale condizione, la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali in Italia o la presentazione di dichiarazioni nella qualità di persona non residente che non Pt_ dichiara i redditi di fonte estera, ove non fosse da smentita in questo giudizio, potrebbe verosimilmente comportare da parte Pt_ del Sig. una grave violazione degli obblighi fiscali;
ciò che a sua volta implica, per quanto qui maggiormente rileva, che le risorse finanziarie da questo detenute ed utilizzate per il futuro pagamento dell'Immobile potrebbero essere considerate di provenienza illecita (in particolare, provento di evasione fiscale). 106. L'utilizzo di tali risorse per l'acquisto dell'Immobile potrebbe, pertanto, ipoteticamente, concretizzare persino il reato di autoriciclaggio. 107. Da qui il (fondato) dubbio circa la legittimità della concludenda operazione, ove mai ovviamente il Tribunale ne ordinasse l'esecuzione, accogliendo la domanda di adempimento avversaria. 108. Anzitutto, il pubblico ufficiale rogante avrebbe l'obbligo di effettuare la segnalazione all'UIF ai sensi delle vigenti norme antiriciclaggio (cfr. art. 41 del d.lgs. 231/2007, che prescrive un obbligo di segnalazione in presenza di "motivi ragionevoli" di sospetto sulla liceità dell'operazione), se non addirittura un vero e proprio obbligo di astensione dalla stipula dell'atto. 109. Ma, soprattutto, la stipula stessa dell'atto di compravendita potrebbe esporre e i suoi rappresentanti a CP_1 possibili responsabilità di legge, anche di natura penale, a titolo di concorso in un reato (ipoteticamente) di autoriciclaggio in quanto e i suoi rappresentanti concorrerebbero alla (ipotetica) formazione della fattispecie materiale del reato di CP_1 Pt_ autoriciclaggio. 110. Il tutto salvo, ovviamente, che il Sig. non dia conto e ragione della regolarità della propria posizione fiscale, anche in questo giudizio, dando prova dell'assolvimento di tali obblighi e della presentazione delle dichiarazioni dei redditi in Italia in qualità di persona ivi residente…OMISSIS…..;
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<> dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare4 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di
4 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili. 3.1.
Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo
l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella
"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005);
b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del
2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr.
Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n.
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<> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia decoctionis, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n.
27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n.
8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del
2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<> Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, ritiene che la causa sia di natura meramente documentale e già ampiamente istruita e quindi già matura per la decisione. Lette, del resto, le istanze istruttorie di prova orale pure formulate dalle parti nei propri atti difensivi introduttivi non possono nemmeno essere ammessi5 i capitoli di prova orale6 articolati dalle parti così da dovere essere respinti “in blocco”, in quanto in parte vertenti su circostanze pacifiche ovvero non contestate, in parte vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze del tutto non pertinenti, inconferenti ed irrilevanti ai fini del decidere ovvero formulati in modo generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali7.
Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012). 5 Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); L'accertamento della specificità rientra tra i poteri discrezionali del giudice;
e, in quanto espressione di tali poteri, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione. La giurisprudenza ha da ultimo avuto cura di fornire indicazioni secondo cui (Cass. 1294/2018) l'esposizione dei fatti deve recarne gli elementi essenziali;
questi devono essere adeguatamente circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio;
devono consentire a controparte di dedurre prova contraria (cfr. Cass. ai nn. 3728/1987, 3635/1989, 12642/2003, 11844/2006, 2201/2007, 12292/2011, 1808/2015). Giova precisare che tale vaglio di idoneità della specificazione dei fatti va operato non solo riferendosi alla formulazione letterale dei capitoli medesimi, ma anche in relazione agli altri fatti di causa ed alle deduzioni dei contendenti (Cass. ai nn. 10272/1995, 2201/2007, 3280/2008). 6 Deve evidenziarsi che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009). La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché “le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522). Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239) sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire ad un soggetto comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza è collocata in determinato momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244 c.p.c.; 7 Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011………. la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
Cass. civ. n. 3280/2008… l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n. 8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, - costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma, c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;
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<> Il contratto di comodato appare avere indubbiamente consumato del tutto la propria efficacia contrattuale obbligatoria inter partes al 31.07.2024. A fronte del davvero inequivoco dato testuale contrattuale della scadenza temporale perentoria concordemente fissata in contratto < concordata>> non appare esservi alcun tipo di margine per una ricostruzione che possa in alcun modo legittimare le domande di parte in questa sede (ferma ed impregiudicata Pt_1 ovviamente la definizione della vertenza –avente oggetto del tutto differente-- pendente avanti al TO di Milano al R.G. 29368/2024). Ben avrebbero peraltro potuto del resto le parti oggi in contesa prevedere (nella stessa sede del preliminare di acquisto immobiliare) una specifica ed espressa pattuizione che prevedesse in capo al LO una forma di anticipato possesso dell'immobile funzionale poi alla successiva sottoscrizione della definitiva compravendita (con un anticipato possesso/detenzione-godimento della unità immobiliare previsto per un tempo antecedente rispetto al verificarsi dell'effetto traslativo della proprietà rimesso alla stipula del definitivo). Le parti invece hanno concordemente stipulato un contratto di comodato con univoche pattuizioni che ne prevedevano non una durata indeterminata ma e bensì a tempo fisso dato, con utilizzo di espressioni oggettive, chiare ed inequivoche di una precisa ed espressa volontà contrattuale non certamente surrogabili (né modulabili) in via giudiziale ed autoritativa da codesta Autorità giudiziaria. Omissis ………………………………… r
In alcun modo la interpretazione (pure invocata dalla parte ) appare percorribile non Pt_1 potendo finire per arrivare a commutare (forzatamente e sovrapponendosi in via autoritativa) un contratto (chiaramente e volutamente previsto a termine essenziale dalle parti) in un (diverso) contratto a tempo indeterminato ovvero rimesso ad atto terzo ad incertam datazione. Questo nemmeno in nome di un pure prospettato collegamento genetico, funzionale e strutturale tra i due contratti (preliminare di compravendita e comodato) che non potrebbe mai in ogni caso arrivare a determinare (per via autoritativa giudiziale) una obbligata armonizzazione dei due contratti imposta da una delle parti in netto contrasto con la chiara e precisa lettera testuale dell'accordo da entrambi sottoscritto (accordo questo che, del resto, ben poteva <> prevedere espressamente una armonizzazione/sincronizzazione interna –e non esterna- delle diverse tempistiche contrattuali).
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<> Peraltro anche ove questo Giudice intendesse accedere alla prospettazione del collegamento negoziale di parte (inteso come un unitario programma negoziale perseguito dalle Pt_1 parti) la definitiva scadenza del termine essenziale previsto per la stipula del definitivo (la convocazione innanzi al Notaio per la stipula del definitivo e disertata dal LO promissario acquirente è del 30/07/2024) in ogni caso e comunque porterebbe ineluttabilmente ed ipso facto alla immediata caducazione della efficacia e vigenza del contratto di comodato ritenuto funzionalmente collegato. Inoltre anche a voler prospettare un possibile eventuale esito favorevole al LO del giudizio dallo stesso incardinato ex art. 2932 cc, la stessa procedura potrebbe al più (nella ipotesi più favorevole al ricorrente odierno) esitare una sentenza costitutiva produttiva degli effetti del trasferimento della proprietà immobiliare che mai in ogni caso potrebbe essere omologabile (per natura e forma) tranne che per i soli effetti giuridici finali alla conclusione di un contratto definitivo di trasferimento di proprietà immobiliare (unico e solo riferimento previsto e voluto nel contratto di comodato).
D'altra parte i due diversi contratti conclusi dalle parti (preliminare di Parte_3 compravendita e comodato) sono del tutto autonomi e distinti anche a livello cartaceo e documentale (oltre che per causa negoziale e per specifica disciplina normativa) per libera e autonoma scelta delle parti (che li hanno voluti scientemente distinguere anche per distinto corpo testuale) sicchè alcuna forma di (tantomeno obbligata e necessitata) interdipendenza interna può correttamente e validamente essere invocata. Nemmeno le parti hanno voluto prevedere (come pure ben avrebbero potuto se lo avessero voluto) per il contratto di comodato un rimando di efficacia cd. aperto (genericamente stabilendo la sua vigenza ed efficacia ad es. sino alla stipula del definitivo di compravendita …senza la correlata previsione di date fisse e tassative); come nemmeno le parti hanno inteso rimandare il termine di efficacia del contratto di comodato al semplice e solo determinarsi dell'effetto traslativo della proprietà, così prescindendo dalla forma dell'atto –con natura di sentenza ovvero di contratto notarile definitivo-- produttiva dello stesso); ebbene così non è stato sicchè davvero non appare residuare alcun margine per un intervento correttivo giudiziale che possa portare all'accoglimento della domanda di parte
LO volta ad accertare e dichiarare la vigenza e la validità del contratto di comodato ad uso gratuito di cui è causa (doc. 2), con ogni ulteriore e conseguente accertamento e declaratoria anche in merito alla sua durata sino al passaggio di proprietà dell'immobile conseguente al passaggio in giudicato della pubblicanda sentenza a definizione del giudizio inter partes portante il numero di R.G. 29368/2024 pendente innanzi al Tribunale di Milano, sezione IV civile, G.U. dott. Marcello Piscopo, o alla diversa data ritenuta di giustizia…. Da ultimo vale la pena rimarcare che ha poi come da suo onere specificatamente, CP_1 puntualmente e tempestivamente e diffusamente contestato8 (ex art. 115, I comma, ultima
8 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il
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<> parte c.p.c.) quanto prospettato da controparte , sicchè quest'ultima, anche in ossequio Pt_1 al generale principio dispositivo9 della prova, nemmeno avrebbe potuto ritualmente valersi10
compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la
Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio
2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
9 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione
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<> né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione11 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente.
processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007,
n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018).
Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.;
5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
10 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 11 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006).
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<> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito12, deve ritenersi allo stato assorbita13.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 34519/2024, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti -- disattesa ogni altra domanda ed eccezione proposta e formulata dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte-- così provvede e dispone:
-Respinge integralmente le domande di parte e, per l'effetto, accerta e dichiara Pt_1 la intervenuta scadenza di ogni forma di efficacia e vigenza degli effetti obbligatori tra le parti del contratto di comodato (concluso in data del 20/05/2021, Controparte_8 registrato il 08/06/2021, ufficio di Varese al n. 1155 serie 3) a far data dal 31/07/2024, cui consegue, per l'effetto, l'obbligo e la condanna della parte ricorrente
[...]
(C.F. ), nato a Milano il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 riconsegnare l'immobile ad oggi occupato e sito in Milano, Via Salvini n. 1 (contraddistinto al catasto del Comune di Milano al Foglio 353, Mappale 30, Sub. 22, Cat. A/1) libero e sgombero da sé, persone e cose e rimettendolo nella piena disponibilità giuridica e materiale della controparte resistente proprietaria con data di inizio della esecuzione del rilascio qui fissata al 06/03/2025;
-Condanna la parte ricorrente (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] alla refusione, in favore della controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#15.990,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege; La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 06/02/2025. Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini 12 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
13 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA
DELLA CAUSA N. 34519 DELL'ANNO 2024 TRA
<< >> Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], domiciliato in
[...] C.F._1
Milano, Via Salvini n. 1, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Prof. Alessandro Munari (C.F. ), dall'Avv. Francesca C.F._2
Broussard (C.F. ) e dall'Avv. Francesca Anesi (C.F. C.F._3
), tutti del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il C.F._4 loro Studio in Milano, Corso Monforte n. 16, giusta procura alle liti allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. (All. A). Ai fini delle comunicazioni e notificazioni di Legge e di Cancelleria si indicano i seguenti indirizzi PEC
Email_1
E
con sede legale a Varese, Via Luigi Sacco n. 14, capitale sociale pari a Controparte_1
Euro 208.000,00 i.v., C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese
CCIAA di Varese R.E.A. nr. 174858 (di seguito, “ ), in persona P.IVA_1 CP_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. rappresentata e Controparte_2 difesa, in via disgiuntiva fra loro, dagli Avv.ti Gaetano Iorio Fiorelli (C.F.
– pec: e Ines C.F._5 Email_2
Cusumano (C.F. – pec: C.F._6 Email_3 dello a giusta procura alle liti in Controparte_3 Controparte_4 calce al presente atto, elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Gaetano Iorio Fiorelli;
Oggi 06/02/2025 compaiono innanzi al Tribunale in composizione monocratica con il Giudice unico Dott. Jacopo Blandini :
-Per la parte attrice (C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
a Milano il 21.06.1959 compare il procuratore speciale a nome Dott.
[...] nato a [...] il [...] (procura 05/02/2025 rep 16731 in atti del CP_5 1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
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FRANCESCA ( ) VIA MARIO BIANCO, 5 20131 MILANO;
. C.F._4
-Per parte convenuta compare CP_1 Controparte_6 nata a [...] il [...], e gli avvocati IORIO FIORELLI GAETANO e
[...]
CUSUMANO INES ( ); C.F._6
Le difese si riportano ai propri scritti ed alle difese ed argomentazioni versate in atti.
Il Giudice invita i legali a discutere la causa.
Le difese comparse procedono esponendo le proprie difese ed argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi e richiamandosi alle proprie conclusioni già formalmente ed espressamente rassegnate.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Milano il 06/02/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria.
Milano il 06/02/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< >> Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], domiciliato in
[...] C.F._1
Milano, Via Salvini n. 1, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Prof. Alessandro Munari (C.F. ), dall'Avv. Francesca C.F._2
Broussard (C.F. ) e dall'Avv. Francesca Anesi (C.F. C.F._3
), tutti del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il C.F._4 loro Studio in Milano, Corso Monforte n. 16, giusta procura alle liti allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. (All. A). Ai fini delle comunicazioni e notificazioni di Legge e di Cancelleria si indicano i seguenti indirizzi PEC
Email_1
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE E
con sede legale a Varese, Via Luigi Sacco n. 14, capitale sociale pari a Controparte_1
Euro 208.000,00 i.v., C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese
CCIAA di Varese R.E.A. nr. 174858 (di seguito, “ ), in persona P.IVA_1 CP_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. rappresentata e Controparte_2 difesa, in via disgiuntiva fra loro, dagli Avv.ti Gaetano Iorio Fiorelli (C.F.
– pec: e Ines C.F._5 Email_2
Cusumano (C.F. – pec: C.F._6 Email_3 dello a giusta procura alle liti in Controparte_3 Controparte_4 calce al presente atto, elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Gaetano Iorio Fiorelli;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
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CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
PER PARTE LOTTO
…OMISSIS…. Tutto ciò premesso, , ut supra rappresentato e difeso, ogni avversaria Parte_1 domanda, eccezione, istanza e conclusione reietta, rassegna le seguenti conclusioni voglia il Tribunale, nel merito e in via principale accertare e dichiarare la vigenza e la validità del contratto di comodato ad uso gratuito di cui è causa (doc. 2), con ogni ulteriore e conseguente accertamento e declaratoria anche in merito….
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--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva che l'immobile (anche sottoposto a vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. parte III D.M. 13.02.1961) già oggetto del contratto di comodato ad uso gratuito del 20.05.2021 inter partes (doc. 2 comodato) ed oggetto della presente vertenza era (ed è tuttora) di proprietà di annoverato nei “complessi moderni d'autore” del PGT sito in Milano, Via Controparte_1
Salvini n. 1, contraddistinto al catasto del Comune di Milano al Foglio 353, Mappale 30, Sub. 22, Cat. A/1. In data 20.05.2021 la prometteva in vendita l'immobile al LO. Le parti CP_1 sottoscrivevano il comodato, con termine finale di durata coincidente con quello del trasferimento definitivo della proprietà del bene al ricorrente. Il termine per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita era stato individuato, in un primo momento, per il giorno 30.04.2024 (doc. 2, art. 3). Successivamente, il termine per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita veniva consensualmente fissato al 31.07.2024 (doc. 3). Le parti consensualmente prolungavano la durata del contratto di comodato sino al 31/07/2024. L'immobile ad uso residenziale sito in Milano, Via Salvini n. 1, contraddistinto al catasto del Comune di Milano al Foglio 353, Mappale 30, Sub. 22, Cat. A/1, rendita catastale Euro 5.766,24. In data 20/05/2021 le parti oggi in contenzioso concludevano un contratto preliminare di compravendita (con scrittura privata registrata non ricevuta da Notaio) avente ad oggetto l'immobile (registrato il 17/06/2021 presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Varese, serie 3, n. 1242; di seguito, il "contratto preliminare doc. 1). Le parti pattuivano un prezzo di acquisto totale, fisso e invariabile, di Euro €#6.193.000,00# da corrispondersi mediante il versamento di:
- Euro €#1.293.000,00# a titolo di caparra, in tre rate, ciascuna di Euro €#431.000,00# (la prima contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Preliminare, la seconda entro il 30/04/2022 e la terza entro il 30/04/2023);
- Euro €#4.900.000,00# pari al saldo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, da stipularsi entro il 30/04/2024, termine poi prorogato a 31/07/2024 (cfr. Doc. 1, pag. 2 cfr. clausola n. 8.1). Il contratto preliminare stabiliva, altresì, che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita entro il termine stabilito per fatto e colpa del promissario 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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€6.193.000,00 si dica …..la sottoscritta difesa è consapevole che diversamente risulta dai documenti contrattuali agli atti, ivi menzionandosi un'esigenza di tempo di cui avrebbe necessitato il Ricorrente per procurarsi la liquidità necessaria a finalizzare l'operazione. Ciò, tuttavia, non risponde al vero e si contesta (4) anche in questa sede: il Ricorrente non si era avveduto di dette “precisazioni” ed era stato rincuorato dal fatto che la posticipazione della data di trasferimento della proprietà dell'Immobile Vincolato non gli sarebbe stata di alcun nocumento essendogli stato proposto, sin da subito, di goderne sino alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita… Di seguito si riporta l'art. 3 del preliminare di vendita immobiliare
…omissis…
…omissis … Approssimandosi la data per la definizione della compravendita dell'immobile tuttavia nella prospettazione di parte sarebbero sorte rilevanti problematiche in ordine all'esistenza Pt_1 di prospettati abusi edilizi (asseritamente –almeno a detta di parte anche insanabili Pt_1 con conseguente peraltro assoluta intrasferibilità dell'immobile) che sarebbero stati realizzati nell'immobile antecedentemente alla stipulazione di entrambi i contratti;
abusi che sarebbero stati ignoti al Promittente acquirente. intimava a LO di comparire innanzi al Notaio Dott. di Milano per il CP_1 CP_7 giorno 30/07/2024 (cfr. comunicazione del 12/07/2024, con allegata la bozza di atto notarile predisposta dallo stesso Notaio). Il LO rifiutava tuttavia di stipulare il definitivo (cfr. comunicazione del 26/072024 del legale ove si legge che “le trattative per una definizione bonaria della controversia devono intendersi interrotte per volontà di ), Controparte_1 pertanto il contratto preliminare veniva risolto di diritto per decorso del termine essenziale
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Concludeva il ricorrente chiedendo <> all'adita AG di volere Pt_1 accertare e dichiarare la vigenza e la validità del contratto di comodato ad uso gratuito di cui è causa (doc. 2), con ogni ulteriore e conseguente accertamento e declaratoria anche in merito alla sua durata sino al passaggio di proprietà dell'immobile conseguente al passaggio in giudicato della pubblicanda sentenza a definizione del giudizio inter partes portante il numero di R.G. 29368/2024 pendente innanzi al Tribunale di Milano, sezione IV civile….. o alla diversa data ritenuta di giustizia;
rigettare ogni avversa domanda, istanza, conclusione ed eccezione, in quanto infondata n fatto e in diritto;
con rifusione integrale di spese legali, maggiorate del 15% a titolo di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A…… Si costituiva ritualmente la controparte con proprio atto difensivo contestando e CP_1 contrastando specificamente e diffusamente (e per via documentale) l'avversaria prospettazione in fatto (anche stigmatizzando possibili profili di criticità di rilievo …. fiscale3 e penale….omissis.. ) 3 Cfr. pagina 22, ai punti 98 e ss della comparsa di parte del 27/01/2025 ……OMISSIS…….A parere della CP_1 scrivente difesa vi sono infatti ulteriori elementi che dovrebbero essere considerati in relazione alla eventuale futura stipula dell'atto di compravendita, in specie sotto il profilo fiscale e penale. 99. Infatti, sulla base delle informazioni assunte di recente proprio dagli atti introduttivi avversari e dalle successive memorie
Pt_ prodotte dal Sig. nei vari procedimenti ad oggi pendenti in relazione all'Immobile (e qui prodotte sub Docc. 16 e 17), si è
Pt_ appreso che: - il Sig. (cittadino italiano) risulta residente a [...]all'indirizzo P.O. BOX 340505 (v. certificato AIRE sub Doc. 31), il che porterebbe prima facie a ritenere che ivi abbia stabilito anche la propria residenza fiscale e che, presumibilmente, non
Pt_ paghi più imposte sui redditi prodotti al di fuori del territorio italiano;
- al contempo, il Sig. avrebbe stabilito in Italia (e, in particolare, presso l'Immobile) il centro della propria vita affettiva e familiare (si veda, in particolare, l'atto introduttivo del
Pt_ Giudizio sul Contratto Preliminare (v. Doc. 13, pag. 13) oltre alla comparsa di costituzione e risposta depositata dal Sig. nel giudizio di convalida di sfratto (v. Doc. 18) a ridosso della prima udienza celebratasi in data 3.12.2024). 100. Si legge, in
Pt_ Pt_ particolare, nella comparsa di costituzione e risposta depositata da nel giudizio di sfratto, che la residenza estera di “è dovuta semplicemente ad esigenze lavorative” (v. Doc. 18, pag. 3) e che “Nell'Immobile Vincolato, inoltre, l'Intimato ha stabilito la propria vita familiare” e che “la mamma dei suoi due figli e , nonché ella essa quale Persona_2 Persona_3 sua compagna di vita, signora hanno tutti la propria residenza nell'Immobile Vincolato ove vivono Persona_4 stabilmente” (v. Doc. 18, pag. 8). Tale circostanza trova conforto documentale certificati di residenza della moglie e dei figli di
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Pt_
, prodotti da controparte stessa nel giudizio di sfratto (v. Docc. 21, 22 e 23 allegati alla memoria del 2/12/2024 sub Doc. 18, qui riprodotti sub Docc. 32, 33 e 34). Ed ancora: per LO lo scopo del Contratto Preliminare era quello di acquistare l'Immobile per ivi “stabilire la propria vita familiare”, sicché l'eventuale convalida di sfratto “causerebbe anche un grave e irreparabile danno all'Intimato e alla sua famiglia” (v. Doc. 18, pag. 8). 101. Tali informazioni vanno lette anche in relazione al bonifico effettuato da LO in data 7.07.2022 per il pagamento della caparra per l'acquisto dell'Immobile, che già a suo tempo fu meritevole di attenzione particolare in quanto proveniente da una società terza totalmente estranea al Contratto Preliminare, la Upsilon s.a.r.l., costituita a Pt_ Saint Barth, Stato a fiscalità fortemente agevolata (v. Doc. 2 cit.). 102. E ancora, il sig. risulta titolare delle cariche di socio e/o amministratore di varie società attive con sede in Italia (v. scheda estratta dalla Camera di Commercio sub doc. 35); sembrerebbe, quindi, avere in Italia anche interessi economici. 103. Orbene, sulla base del predetto quadro fattuale e della Pt_ normativa fiscale applicabile, sia di natura convenzionale che domestica, sorge il fondato sospetto che il Sig. abbia mantenuto il suo status di soggetto fiscalmente residente in Italia in quanto tale soggetto ad imposizione reddituale sui redditi su base mondiale. 104. Difatti, si può agevolmente notare che: - sulla base della normativa domestica (art. 2 del d.p.r. n. 917/1986, di seguito "testo Pt_ unico delle imposte sui redditi" o "TUIR”), il Sig. si presume fiscalmente residente ai sensi dell'art. 2, c. 2, TUIR ai sensi del quale "Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", avendo lo stesso trasferito la sua residenza negli Emirati Arabi che è uno degli Stati fiscalmente privilegiati per gli effetti del citato art. 2 (si Pt_ v. decreto 4.5.1999). Inoltre, il Sig. assai difficilmente potrebbe essere in condizione di sovvertire la predetta presunzione in quanto lo stesso ha ammesso nell'atto di citazione di aver stabilito in Italia, in particolare presso l'Immobile il centro della propria vita affettiva e familiare, così riconoscendo di aver stabilito, quanto meno dal 2021, il suo domicilio in Italia e, quindi, di realizzare uno dei criteri alternativi di collegamento che determinano ai sensi del citato art. 2 lo status di residente fiscale in Italia. E ciò sia sulla base della versione dell'art. 2 vigente sino al 31.12.2023 che di quella vigente a far data dal 1.1.2024 e delle nozioni di domicilio dalle stesse recate. Difatti, la nozione di domicilio fatta propria dalla versione previgente, avente effetto sino al periodo d'imposta 2023, rinvia a quella codicistica, che definisce all'art. 43 c.c. il domicilio come "sede principale degli affari e interessi" della persona, assumendo secondo l'insegnamento della Cassazione rilevanza prioritaria a tal fine il luogo in cui il soggetto mantiene le proprie relazioni affettive e familiari. La vigente versione dell'art. 2, avente effetto a far data dal periodo d'imposta 2024, prevede che "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona." - Sembra altrettanto altamente improbabile che si possa pervenire a diverse conclusioni in punto di identificazione del paese di residenza fiscale sulla base del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti (ratificato con l. n. 309/1997). Difatti, l'art. 4, c. 2, del predetto trattato risolve il conflitto di doppia residenza che possa emergere sulla base dell'applicazione delle regole domestiche sulla base di appositi criteri (tie-breaker rules) organizzati in modo gerarchico. In particolare, l'art. 4, par. 2, della Convenzione citata impone di considerare, “a cascata”: (i) la disponibilità di un'abitazione permanente;
(ii) il centro degli interessi vitali;
(iii) il luogo in cui il soggetto soggiorna abitualmente;
(iv) lo Stato di cittadinanza.
Considerato che
sembra difficile ritenere che una c.d. P.O. box possa essere considerata "un'abitazione permanente", già l'applicazione del primo criterio sembra risolvere il conflitto di doppia residenza a favore dell'Italia. Altrettanto sembra potersi immaginare sulla base dell'applicazione del secondo criterio del centro degli interessi vitali in considerazione delle Pt_ stesse ammissioni del Sig. in punto di luogo di stabilimento del domicilio. 105. Ebbene, in tale condizione, la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali in Italia o la presentazione di dichiarazioni nella qualità di persona non residente che non Pt_ dichiara i redditi di fonte estera, ove non fosse da smentita in questo giudizio, potrebbe verosimilmente comportare da parte Pt_ del Sig. una grave violazione degli obblighi fiscali;
ciò che a sua volta implica, per quanto qui maggiormente rileva, che le risorse finanziarie da questo detenute ed utilizzate per il futuro pagamento dell'Immobile potrebbero essere considerate di provenienza illecita (in particolare, provento di evasione fiscale). 106. L'utilizzo di tali risorse per l'acquisto dell'Immobile potrebbe, pertanto, ipoteticamente, concretizzare persino il reato di autoriciclaggio. 107. Da qui il (fondato) dubbio circa la legittimità della concludenda operazione, ove mai ovviamente il Tribunale ne ordinasse l'esecuzione, accogliendo la domanda di adempimento avversaria. 108. Anzitutto, il pubblico ufficiale rogante avrebbe l'obbligo di effettuare la segnalazione all'UIF ai sensi delle vigenti norme antiriciclaggio (cfr. art. 41 del d.lgs. 231/2007, che prescrive un obbligo di segnalazione in presenza di "motivi ragionevoli" di sospetto sulla liceità dell'operazione), se non addirittura un vero e proprio obbligo di astensione dalla stipula dell'atto. 109. Ma, soprattutto, la stipula stessa dell'atto di compravendita potrebbe esporre e i suoi rappresentanti a CP_1 possibili responsabilità di legge, anche di natura penale, a titolo di concorso in un reato (ipoteticamente) di autoriciclaggio in quanto e i suoi rappresentanti concorrerebbero alla (ipotetica) formazione della fattispecie materiale del reato di CP_1 Pt_ autoriciclaggio. 110. Il tutto salvo, ovviamente, che il Sig. non dia conto e ragione della regolarità della propria posizione fiscale, anche in questo giudizio, dando prova dell'assolvimento di tali obblighi e della presentazione delle dichiarazioni dei redditi in Italia in qualità di persona ivi residente…OMISSIS…..;
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4 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili. 3.1.
Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo
l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella
"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005);
b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del
2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr.
Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n.
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25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia decoctionis, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n.
27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n.
8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del
2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012). 5 Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); L'accertamento della specificità rientra tra i poteri discrezionali del giudice;
e, in quanto espressione di tali poteri, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione. La giurisprudenza ha da ultimo avuto cura di fornire indicazioni secondo cui (Cass. 1294/2018) l'esposizione dei fatti deve recarne gli elementi essenziali;
questi devono essere adeguatamente circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio;
devono consentire a controparte di dedurre prova contraria (cfr. Cass. ai nn. 3728/1987, 3635/1989, 12642/2003, 11844/2006, 2201/2007, 12292/2011, 1808/2015). Giova precisare che tale vaglio di idoneità della specificazione dei fatti va operato non solo riferendosi alla formulazione letterale dei capitoli medesimi, ma anche in relazione agli altri fatti di causa ed alle deduzioni dei contendenti (Cass. ai nn. 10272/1995, 2201/2007, 3280/2008). 6 Deve evidenziarsi che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009). La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché “le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522). Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239) sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire ad un soggetto comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza è collocata in determinato momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244 c.p.c.; 7 Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011………. la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
Cass. civ. n. 3280/2008… l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n. 8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, - costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma, c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;
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In alcun modo la interpretazione (pure invocata dalla parte ) appare percorribile non Pt_1 potendo finire per arrivare a commutare (forzatamente e sovrapponendosi in via autoritativa) un contratto (chiaramente e volutamente previsto a termine essenziale dalle parti) in un (diverso) contratto a tempo indeterminato ovvero rimesso ad atto terzo ad incertam datazione. Questo nemmeno in nome di un pure prospettato collegamento genetico, funzionale e strutturale tra i due contratti (preliminare di compravendita e comodato) che non potrebbe mai in ogni caso arrivare a determinare (per via autoritativa giudiziale) una obbligata armonizzazione dei due contratti imposta da una delle parti in netto contrasto con la chiara e precisa lettera testuale dell'accordo da entrambi sottoscritto (accordo questo che, del resto, ben poteva <> prevedere espressamente una armonizzazione/sincronizzazione interna –e non esterna- delle diverse tempistiche contrattuali).
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D'altra parte i due diversi contratti conclusi dalle parti (preliminare di Parte_3 compravendita e comodato) sono del tutto autonomi e distinti anche a livello cartaceo e documentale (oltre che per causa negoziale e per specifica disciplina normativa) per libera e autonoma scelta delle parti (che li hanno voluti scientemente distinguere anche per distinto corpo testuale) sicchè alcuna forma di (tantomeno obbligata e necessitata) interdipendenza interna può correttamente e validamente essere invocata. Nemmeno le parti hanno voluto prevedere (come pure ben avrebbero potuto se lo avessero voluto) per il contratto di comodato un rimando di efficacia cd. aperto (genericamente stabilendo la sua vigenza ed efficacia ad es. sino alla stipula del definitivo di compravendita …senza la correlata previsione di date fisse e tassative); come nemmeno le parti hanno inteso rimandare il termine di efficacia del contratto di comodato al semplice e solo determinarsi dell'effetto traslativo della proprietà, così prescindendo dalla forma dell'atto –con natura di sentenza ovvero di contratto notarile definitivo-- produttiva dello stesso); ebbene così non è stato sicchè davvero non appare residuare alcun margine per un intervento correttivo giudiziale che possa portare all'accoglimento della domanda di parte
LO volta ad accertare e dichiarare la vigenza e la validità del contratto di comodato ad uso gratuito di cui è causa (doc. 2), con ogni ulteriore e conseguente accertamento e declaratoria anche in merito alla sua durata sino al passaggio di proprietà dell'immobile conseguente al passaggio in giudicato della pubblicanda sentenza a definizione del giudizio inter partes portante il numero di R.G. 29368/2024 pendente innanzi al Tribunale di Milano, sezione IV civile, G.U. dott. Marcello Piscopo, o alla diversa data ritenuta di giustizia…. Da ultimo vale la pena rimarcare che ha poi come da suo onere specificatamente, CP_1 puntualmente e tempestivamente e diffusamente contestato8 (ex art. 115, I comma, ultima
8 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il
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compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la
Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio
2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
9 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione
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processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007,
n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018).
Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.;
5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
10 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 11 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006).
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 34519/2024, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti -- disattesa ogni altra domanda ed eccezione proposta e formulata dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte-- così provvede e dispone:
-Respinge integralmente le domande di parte e, per l'effetto, accerta e dichiara Pt_1 la intervenuta scadenza di ogni forma di efficacia e vigenza degli effetti obbligatori tra le parti del contratto di comodato (concluso in data del 20/05/2021, Controparte_8 registrato il 08/06/2021, ufficio di Varese al n. 1155 serie 3) a far data dal 31/07/2024, cui consegue, per l'effetto, l'obbligo e la condanna della parte ricorrente
[...]
(C.F. ), nato a Milano il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 riconsegnare l'immobile ad oggi occupato e sito in Milano, Via Salvini n. 1 (contraddistinto al catasto del Comune di Milano al Foglio 353, Mappale 30, Sub. 22, Cat. A/1) libero e sgombero da sé, persone e cose e rimettendolo nella piena disponibilità giuridica e materiale della controparte resistente proprietaria con data di inizio della esecuzione del rilascio qui fissata al 06/03/2025;
-Condanna la parte ricorrente (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] alla refusione, in favore della controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#15.990,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege; La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 06/02/2025. Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini 12 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
13 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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