Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8287/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado al n. r. g. 8287/2023 promossa da:
, c.f. , residente in [...], piazza Parte_1 C.F._1
Nazario Sauro n. 8, elettivamente domiciliato in Torino, via Comandona n. 1, presso lo studio degli avv.ti Gabriele Ferretti (C.F. PEC C.F._2
e Federica Invincibile (C.F. , PEC Email_1 C.F._3
, che lo rappresentano e difendono Email_2
ATTORE contro
, C.F. , con sede legale in Milano, via Larga n. 31, in qualità di Controparte_1 P.IVA_1 mandataria con rappresentanza della , c.f. con sede legale Controparte_2 P.IVA_2 in Milano, corso Vittorio Emanuele II 24/28, elettivamente domiciliata in Ivrea, via Aosta n. 12, presso lo studio dell'avv. Eleonora Pavan, che la rappresenta e difende con gli avv.ti Paola Pranzo (C.F.
PEC e Brunella Chierchia (C.F. C.F._4 Email_3
PEC C.F._5 Email_4
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, prova della cessione del credito, prova del credito
CONCLUSIONI
Parte_1
“Rejectis adversis, Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione
In limine litis
Atteso il grave pericolo relativo ad una richiesta di pagamento di somme ingenti e non dovute
Non concedere l'eventuale richiedenda immediata esecutività
In via preliminare
In considerazione dell'indeterminatezza del ricorrente nella fase monitoria Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto
Revocare il decreto ingiuntivo
pagina 1 di 6
In via ulteriormente preliminare
In considerazione dell'assenza della notifica della cessione del credito effettuata da Controparte_3
in favore di nell'anno 2021
[...] Controparte_2
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Società e/o alla Controparte_2 [...]
e per l'effetto CP_1
Revocare il decreto ingiuntivo opposto
Con il favore delle spese e competenze di causa
In via ulteriormente preliminare
Ordinare quale condizione di procedibilità della fase monitoria la procedura di mediazione, disponendo la sospensione del presente procedimento in attesa dell'esito della mediazione stessa
Con il favore delle spese e competenze di causa
In via principale
Accertare e dichiarare l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e/o la prescrizione del diritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto
Con il favore delle spese e competenze di causa
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto e condannare il Sig.
al pagamento di quella minor somma che verrà ritenuta di giustizia Parte_1
Spese e competenze come per legge
In via istruttoria
Si insta sin d'ora affinché sia disposta e ordinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. l'acquisizione presso la Società e Parte convenuta in opposizione di tutti Controparte_3 gli originali contrattuali. All'esito delle produzioni, questa Parte si riserva ogni azione in sede civile e penale, anche con disconoscimento delle firme nonché con proposizione di istanza di verificazione delle firme medesime.
Sin d'ora, riservata ogni opportuna istanza istruttoria nel prosieguo del procedimento, si chiede ammettersi CTU tecnico-contabile in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, in particolar modo in relazione alla debenza somme, alla misura e alle modalità di calcolo degli interessi di mora e al tasso effettivo degli stessi;
si contestano ad ogni effetto di legge gli interessi indicati come di mora, nonché il calcolo dei medesimi non essendo presente alcun criterio.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre et indicare testi e documenti sui fatti di causa.
Si producono i seguenti documenti:
1) ricorso per decreto ingiuntivo n. 1536/2023;
2) documentazione medica Sig. Parte_1
3) dichiarazione Dott. Per_1
Controparte_1
“Voglia l'onorevole Tribunale adito,
NEL MERITO
- RIGETTARE integralmente le domande svolte con l'opposizione introduttiva del presente giudizio
- CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto pagina 2 di 6 IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
ACCERTATO che è debitore nei confronti di Parte_1 Controparte_2 dell'importo di € 21.976,78, oltre interessi legali alla data di cessione del 15.12.2021 all'effettivo saldo CONDANNARE l'opponente al pagamento a favore di della complessiva somma di € Controparte_2
21.976,78 oltre interessi legali alla data di cessione del 15.12.2021 all'effettivo saldo.
IN OGNI CASO
- CONDANNARE ex art. 96 cpc l'attore al pagamento a favore della convenuta opposta di somma che il
Giudice vorrà determinare secondo il suo equo apprezzamento. Con vittoria di competenze e spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con decreto ingiuntivo n. 1536/2023, questo Tribunale ha ingiunto all'attore Parte_1 di pagare la somma di € 21.976,78, oltre interessi e spese, in favore di , quale Controparte_1 mandataria di . Controparte_2
Il credito trae origine da due contratti di finanziamento stipulati tra il e Parte_1 [...]
e da questa ceduti a nell'ambito di una operazione di CP_3 Controparte_2 cartolarizzazione. Precisamente, il contratto n. 14263271, per € 15.953,49 per rate scadute e capitale residuo ed € 295,02 per interessi di mora calcolati alla data di cessione del 15/12/2021, e il contratto n.
13591898 per € 6.023,29 per rate scadute e capitale residuo ed € 281,07 per interessi di mora alla stessa data.
2) Il debitore ha proposto opposizione per i seguenti motivi:
- il decreto ingiuntivo sarebbe nullo per indeterminatezza del ricorrente;
- mancherebbe la notifica e la prova della cessione del credito in capo alla ricorrente stessa;
- il decreto ingiuntivo sarebbe nullo per indeterminatezza e infondatezza (insussistenza del credito, inesistenza della documentazione) della domanda;
- i fatti, di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, sarebbero contraddittori;
- la domanda sarebbe improcedibile per violazione della normativa in tema di mediazione obbligatoria;
- gli importi riportati nel decreto ingiuntivo non sarebbero corretti;
- la firma dei contratti di prestito prodotti in causa non sarebbe autentica;
- il diritto di credito dovrebbe considerarsi prescritto;
- sarebbe necessario un riconteggio degli interessi per assenza dell'indicazione delle modalità di calcolo.
3) si è costituita contestando le domande e chiedendo la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo e la concessione della sua provvisoria esecutività.
4) Il fascicolo, prima dell'assegnazione a questo giudice, è stato trattato con il nuovo rito anche se la domanda monitoria è stata introdotta prima del 28.2.2023. Per questo, anche nelle fase successive al mutamento del giudice, in assenza di qualsiasi osservazione delle parti, la trattazione è proseguita con il medesimo rito, che comunque ha assicurato il pieno rispetto del contraddittorio.
4.1) All'udienza ex art. 183 c.p.c., respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, è stato concesso al creditore termine per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria. pagina 3 di 6 Esperita la stessa senza successo, e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza cartolare di trattenimento in decisione con assegnazione dei termini a ritroso per le memorie ex art. 189
c.p.c., e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 2.5.2025.
5) L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della creditrice non è fondata.
Infatti, dal ricorso e dallo stesso decreto monitorio si comprende chiaramente che CP_1 agisce quale mandataria di le due società sono correttamente Controparte_2 identificate, sono indicati e prodotti gli estremi della procura rilasciata dalla seconda, e pertanto non possono esservi dubbi né sull'identità del titolare del rapporto sostanziale né su quella della mandataria che agisce in giudizio.
6) La contestazione della legittimazione attiva di , in base alla lettura complessiva Controparte_1 degli atti, è articolata in due eccezioni, l'una relativa alla mancata notifica della cessione l'altra all'assenza di adeguata prova della stessa.
In ordine alla prima, è sufficiente osservare che l'art. 4 della Legge n. 130/1999 (introdotto con D.L. n.
145/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 9/2014), equipara l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione alla notifica al debitore ceduto. D'altra parte, è noto che la notifica della cessione può intervenire anche in un momento successivo, e sostanzialmente i suoi effetti sono assicurati anche dalla domanda giudiziale.
Pertanto, la questione si riduce essenzialmente al verificare se vi sia prova dell'avvenuta cessione del credito.
Sul punto, è altrettanto noto che l'onere della prova della cessione ricade sul cessionario che aziona il credito, e che non basta ad assolverlo il mero adempimento formale della pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB. Questo perché la legge ricollega a tale formalità unicamente l'effetto di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non certo di esentarlo dal fornire la prova della titolarità del credito.
Pertanto di fronte ad operazioni di cessioni di credito in blocco, se il debitore contesta la legittimazione del cessionario questi deve fornire la prova di aver acquistato il credito (cfr. Cass. Sent. 4116/2016,
Ord. 24798/2020). Tale prova può anche ricavarsi dall'avviso pubblicato in G.U., ma solo se lo stesso contiene tutti gli elementi necessari a dimostrare senza incertezza che il credito contestato è incluso tra quelli oggetto di cessione (cfr. Cass. Ord. 3405/2024, Ord. 21821/2023). In caso contrario, la prova dovrà essere fornita con altri strumenti.
Nella fattispecie, la creditrice ha prodotto prima di tutto copia dell'Avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana il 13/01/2022, il quale dà atto, per ciò che qui interessa che la convenuta ha acquistato da “Crediti blocco 1 a) classificabili quali crediti al consumo o CP_3 prestiti finalizzati concessi a persone fisiche/ giuridiche/titolari di partita iva aventi un valore nominale lordo fino a € 57.491,35; b) classificabili quali carte di credito concesse a persone fisiche/giuridiche/titolari di partita iva aventi un valore nominale lordo fino a € 5.495,98; c) vantati nei confronti di debitori ai quali sia stata inviata, antecedentemente al 2 ottobre 2021, lettera di comunicazione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine;
d) indicati nella lista depositata in data 15/12/2021 presso il notaio in Torino (rep. 36760/19104),consultabile presso Persona_2 la sua sede in Via Avogadro 16 - Torino, nonche' presso la sede legale di Controparte_3
.
[...]
pagina 4 di 6 Pertanto, in ordine all'individuazione dei crediti ceduti di per sé l'avviso non offre indicazioni autosufficienti, rimandando appunto all'elenco depositato presso il notaio.
Però, produce anche un estratto di tale elenco (doc. 11 convenuta), che non è stato CP_1 specificamente contestato dall'opponente nella prima memoria 171ter c.p.c., e nel quale sono riportati anche i numeri dei contratti di finanziamento che riguardano l'attore, il n. 14263271 a pagina 3 ed il n.
13591898 a pagina 4. In aggiunta, il contratto di cessione (doc. 8 convenuta), prevede che la cedente consegni alla cessionaria copia, oltre ad altri atti, “di decadenza beneficio del termine, estratto conto certificato ex art. 50 TUB, piano di ammortamento e dichiarazione di avvenuta erogazione dell'importo”, tutti documenti effettivamente in possesso di e da essa prodotti in giudizio CP_1
(docc. da 3 a 7bis convenuta).
Di conseguenza, tenuto conto che il criterio di valutazione del materiale probatorio è quello tipico del giudizio civile, dell'evidenza probatoria, o del “più probabile che non” (cfr., tra le tante, Cass.
3487/2019), sulla base degli elementi citati appare ragionevole ritenere che effettivamente i rapporti con il debitore opponente rientrino tra quelli ceduti alla convenuta.
7) Chiarito questo, le ulteriori contestazioni ed eccezioni dell'opponente appaiono prevalentemente strumentali e dilatorie.
8) L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione si scontra con le previsioni del d.lgs. 28/2010, che esclude l'esigenza di attivare la mediazione nella fase monitoria e la colloca come incidente del giudizio di opposizione, successivo alla decisione sulla provvisoria esecutività, come è avvenuto nel presente procedimento.
9) Il disconoscimento delle firme apposte sui contratti, associato alla richiesta di produzione degli originali, appare del tutto generico, e come tale privo di efficacia. Infatti:
- la firma sui contratti è stata apposta alla presenza dei concessionari che hanno ceduto i veicoli per il cui acquisto sono stati concessi i finanziamenti;
- sono state pagate le rate dovute per i primi anni di vigenza del contratto;
- non risulta che il abbia mai contestato l'esistenza dei contratti quando ha ricevuto le Parte_1 diffide e la lettera di decadenza dal beneficio del termine;
- il contratto del 2017 ha ad oggetto l'acquisto di un veicolo intestato alla società
[...]
(società dichiarata fallita il 13/09/2022) il cui amministratore unico è sempre stato il Parte_2
. Parte_1
Su questi presupposti, per avere una qualche credibilità ed efficacia, parte attrice avrebbe dovuto quantomeno contestare di aver ricevuto in passato comunicazione inerenti al rapporto, di aver avuto rapporti con la società di aver mai avuto la disponibilità dei suddetti Parte_2 veicoli. In mancanza, la contestazione non può privare di efficacia probatoria i documenti prodotti.
10) Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, posto che ai rapporti in esame si applica il termine decennale, decorrente dalla data di estinzione del piano di ammortamento, od eventualmente da quella di risoluzione del rapporto per decadenza dal beneficio del termine, e quindi in nessuno dei casi già decorso alla data dell'introduzione del giudizio.
pagina 5 di 6 11) Le restanti contestazioni, attinenti alla sussistenza e all'ammontare del credito, sono infondate anche esse.
Parte creditrice ha dimostrato l'esistenza del credito mediante la produzione dei contratti, e per dimostrare l'importo di esso ha altresì prodotto i piani di ammortamento e le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, contestando il mancato pagamento delle 12 rate precedenti alla stessa comunicazione, e chiedendo il pagamento del debito consistente nell'ammontare delle stesse rate, nel capitale residuo per il futuro, negli interessi di mora maturati al momento della cessione il
15.12.2021 (per importi ridotti e pari per i due contratti rispettivamente a € 281,07 e ad € 295,02), oltre interessi legali sulla sola parte capitale dalla stessa data fino al saldo.
A fronte di questi importi, tutti emergenti in modo chiaro dalla documentazione in atti, l'attore non prova in alcun modo di aver pagato le rate contestate né il saldo, e anche la contestazione sulla correttezza degli importi richiesti dalla creditrice è assolutamente generica.
12) Infine, per quanto riguarda la presunta violazione della normativa di tutela del consumatore, dedotta dalla parte opponente solo con la memoria di replica ex art. 189 co. 1 n. 3 c.p.c., è sufficiente osservare che:
- il contratto n. 14263271 non è soggetto alla suddetta normativa, essendo stipulato dalla citata
[...]
quale debitrice principale, e dal quale coobbligato, tenuto conto del fatto Parte_2 Parte_1 che egli era amministratore unico e socio unico della società medesima (cfr. doc. 13 convenuta);
- per l'altro contratto, ai fini dell'emanazione del ricorso monitorio non ha assunto rilievo alcuna clausola di possibile natura vessatoria, posto che il foro prescelto è stato quello di residenza del consumatore, che la domanda ha ad oggetto solo il pagamento del debito residuo capitale e degli interessi corrispettivi e moratori, che non sono richieste altre somme a titolo di penale o altro.
13) Per tutto quanto sin qui osservato, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
14) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura prossima ai valori minimi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- respinge integralmente l'opposizione, e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n. 1536/2023 del 27.2.2023 del Tribunale di Torino;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 2.800, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA.
Torino, 09/05/2025
Il Giudice
Stefano Demontis
pagina 6 di 6