Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3147 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Sannais, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
20/11/1981, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Sannais, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in
Selargius in data 06/12/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Selargius in data 06/12/2009 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2009, numero 122, parte 2, serie B, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
Per_ 1. La figlia minore resta affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza del padre, SI. , nell'abitazione sita in Quartu Sant'Elena, Via delle Parte_1
Gardenie n. 25.
Pag. 2 di 4 2. Fermo restando il collocamento prevalente come sopra indicato, per favorire la frequenza scolastica presso il Liceo Classico "Dettori" di Cagliari, durante il periodo scolastico la figlia domicilierà prevalentemente presso l'abitazione della madre, SI.ra sita in Quartu Sant'Elena, Via Giuseppe CP_1
Perrini n. 24.
3. La figlia pranzerà con il padre due giorni alla settimana restando con lui nel pomeriggio e pernotterà presso l'abitazione paterna una notte alla settimana.
I fine settimana saranno alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
Tale organizzazione è meglio dettagliata nel Piano Genitoriale allegato al ricorso.
Durante le ferie estive (dalla fine della scuola all'inizio dell'anno successivo), la figlia potrà stare con ciascun genitore secondo le sue preferenze e previo accordo tra i genitori.
Le vacanze estive prevedono due settimane non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di maggio, fatta salva la possibilità di vacanze-studio.
Le festività natalizie, pasquali, i ponti, i compleanni e le altre ricorrenze saranno gestiti alternativamente o anche insieme, in accordo con la figlia e tenendo conto delle sue esigenze e dei suoi impegni sociali e sportivi, come specificato nel Piano Genitoriale.
Si allega al presente ricorso dettagliato Piano Genitoriale, redatto ai sensi dell'art. 473-bis.12, comma 4, c.p.c., contenente le indicazioni relative agli impegni (scolastici, sportivi, ecc.), alla frequentazione con ciascun genitore e con i parenti (inclusa la nonna materna e le deleghe a zie/cugine materne in caso di necessità), alle modalità di comunicazione, alle decisioni sanitarie
(tenuto conto del favismo), alle vacanze, alle regole per le uscite serali e a ogni altro aspetto rilevante della vita della minore.
4. La SI.ra continuerà a corrispondere al SI. , CP_1 Parte_1 Per_ quale contributo al mantenimento della figlia , un assegno mensile di euro 100,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su IBAN del padre.
Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT (FOI).
Resta inteso che la SI.ra continuerà a contribuire alle spese quotidiane CP_1 per il vitto della figlia nei periodi di sua permanenza.
Le spese straordinarie relative alla figlia (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.), come meglio specificate nel Piano Genitoriale allegato, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi.
Pag. 3 di 4 5. La casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena, Via delle Gardenie n. 25, resta assegnata al SI. . Parte_1
6. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente e definitivamente alla corresponsione di qualsiasi assegno divorzile, non sussistendone i presupposti di legge.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che, con l'adempimento delle condizioni sopra pattuite, ogni loro rapporto patrimoniale pregresso relativo alla vita matrimoniale e alla separazione è da intendersi definito, e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o causale, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo.
8. La SI.ra non chiede l'autorizzazione a conservare il cognome del CP_1 marito.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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