Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RG 769/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lubinu, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Cavour n. 65;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.4.2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendo la condanna all'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata, ai CP_1 sensi dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992.
2. Nello specifico, il sig. a allegato di aver presentato in data 1.8.2023 domanda Pt_1
amministrativa per accedere a detta prestazione, avendo compiuto 61 anni di età e maturato oltre 20 anni di contribuzione, oltre ad essere affetto dal seguente quadro patologico, comportante un'invalidità in misura non inferiore all'80%: spondiloartrosi con discopatie multiple, lombosciatalgia recidivante con irradiazione periferica prevalente in
3. Parte ricorrente ha poi allegato che rigettava la domanda amministrativa, ritenendo CP_1
che l'interessato non fosse in possesso del requisito sanitario.
4. Il ricorrente ha contestato le conclusioni raggiunte dall'Istituto previdenziale, evidenziando invece la sussistenza di una situazione patologica sufficiente a integrare il possesso del requisito sanitario per accedere alla prestazione, oltre a quelli contributivo e anagrafico, con decorrenza dal novembre 2024, in applicazione della c.d. finestra mobile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 122/2010.
5. ha quindi rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni:
“- accertare e dichiarare che il ricorrente si trova nelle condizioni di legge per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata i sensi dell'art. 1 D.Lgs. 503/1992;
- per l'effetto, condannare l' a corrispondere al ricorrente i relativi ratei scaduti e a CP_1
scadere nella misura e con decorrenza di legge, oltre a interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio più accessori di CP_1 legge, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
6. Si è costituito in giudizio l' , eccependo anzitutto la prescrizione quinquennale dei CP_1
ratei pensionistici antecedenti al quinquennio precedente alla notificazione dell'atto introduttivo.
7. L' ha inoltre chiesto il rigetto della domanda nel merito, nella misura in cui CP_2
sarebbero state corrette le determinazioni raggiunte dalla commissione medica, che avevano escluso la sussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario dell'invalidità in misura non inferiore all'80%.
8. In ogni caso, l' ha eccepito che la decorrenza del beneficio richiesto soggiacesse alla CP_1 disciplina della c.d. “finestra mobile” e della “speranza di vita”.
9. Il convenuto ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- rigettare tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata dalla data di perfezionamento dell'ultimo dei requisiti costitutivi e con
2 decorrenza di legge in applicazione della c.d. finestra e dell'aspettativa di vita, salva l'eccepita prescrizione;
- in ogni caso con il favore delle spese e dei compensi di lite”.
10. Istruita la controversia mediante ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, la decisione viene poi assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito delle note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
11. Il ricorso è fondato.
12. L'art.1, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 espressamente stabilisce che “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”.
13. Il comma 8 dello stesso articolo dispone, però, che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
14. Nel caso di specie, ha negato la sussistenza in capo al ricorrente di una percentuale CP_1 di invalidità non inferiore all'80%.
15. In ordine alla ricorrenza del requisito sanitario richiesto dalla legge, la controversia è stata istruita mediante consulenza tecnica medico-legale. Ebbene, l'ausiliare del giudice ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Nella storia clinica del Signor troviamo diverse Patologie quali: la pregressa Frattura dell'omero Parte_1 destro, l'Intervento per Varicocele bilaterale e Idrocele bilaterale, la Frattura del polso sinistro, l'Ipertrofia Prostatica Benigna, la Steatosi Epatica di grado moderato,
l'Ateromatosi Carotidea Bilaterale, la Nodularità Tiroidea (TIR 2 alla biopsia) che necessita di stretto follow-up. Ma ciò che ha sconvolto la sua esistenza è la comparsa, nel
2014, di un Carcinoma Uroteliale Papillifero della vescica che, per quanto a basso grado e non invasivo, ha richiesto e richiede stretto controllo e numerosi Interventi, determinando diverse problematiche che incidono gravemente sulle attività quotidiane del
Ricorrente.
Il Carcinoma Uroteliale Papillifero, per quanto non invasivo, presenta un'estrema facilità
a recidivare. Nella sua genesi vi è: la predisposizione genetica, il fumo di sigaretta, responsabile di un gran numero di casi, l'esposizione a sostanze chimiche: amine aromatiche, idrocarburi aromatici policiclici, derivati del petrolio. Tale esposizione,
3 prevalentemente lavorativa, viene al secondo posto nella genesi delle malattie tumorali del tratto uroteliale.
Orbene, dall' Lavorativa del Signor evidenziamo il lavoro svolto, per Per_1 Pt_1
circa 28 anni (dal 1989 al 2014), dapprima come operaio e negli ultimi 15 anni come capo turno, presso il Centro Ricerche e il Depuratore Consortile Enichem di Porto
Torres. Dal 2019 lavora come preposto responsabile manutenzione presso il Consorzio
Industriale Provinciale di Porto Torres. Se ne deduce che l'esposizione del Ricorrente alle sostanze chimiche è stata massiccia.
Dal novembre del 2014, quando venne evidenziata la malattia, a tutt'oggi, sono numerosissime le Visite Urologiche e le Uretrocistoscopie, spesso con frequenza bimestrale e/o trimestrale, a cui è stato sottoposto il Signor così come è stato Pt_1
sottoposto a diverse Uro–Tc. Nel corso di questi anni ha presentato numerose Recidive trattate chirurgicamente, persino all'IEO di Milano il 26/04/2018. Per tale Patologia è stato sottoposto anche a trattamenti endocavitari, così come dettato dai Protocolli
Oncologici, prima con Mitomicina C (terminata ad aprile 2017 ), successivamente con l'Immunoterapia Endovescicale con BCG.
Tali manovre, Interventi e Instillazioni di citostatici, non sono scevri di complicanze, infatti hanno determinato un quadro di Flogosi Cronica Vescico-Prostatica, innescando una sequela di sintomi che incidono sulla qualità della vita del Signor sia nel Pt_1 privato, che nell'attività lavorativa, quali la frequenza minzionale, con un'autonomia che va, al massimo, dai 30 ai 60 minuti. L'impellenza e la frequenza urinaria è spesso associata a dolore e a perdite di urine, a cui si sovrappongono infezioni urinarie recidivanti. Tali condizioni gravano, inevitabilmente, sulla qualità della vita del paziente che non può frequentare, neanche durante il lavoro, luoghi in cui non siano presenti, nelle immediate vicinanze, servizi igienici. A tale proposito utile ricordare che non utilizza il panno, ma si bagna spesso.
Avendo il Tumore Transizionale della vescica un alto tasso di recidiva, anche a distanza di anni, alla luce di quanto esposto, il Signor non può ritenersi guarito, essendo Pt_1
necessario, secondo le linee guida internazionali universalmente accettate, un periodo di
10 anni, consecutivi, liberi da recidiva neoplastica, per potersi definire tale.
4 Ad aggravare ulteriormente le già precarie condizioni di salute, in data 18/10/2024 è stata evidenziata una Neoformazione Uretrale Prebulbare di 5 mm, per la quale è stato programmato un prericovero per il 06/11/2024 in previsione dell'Intervento Chirurgico che andrà effettuato in tempi stretti.
Inoltre a livello tiroideo sono stati evidenziati numerosi noduli solidi che, per le dimensioni riscontrate, richiedono uno stretto follow-up.
Pertanto, essendo il Ricorrente un soggetto a rischio di recidiva, è doveroso indicare come riferimento, il codice 9325 del DM 05/02/1992 (neoplasie a prognosi sfavorevole) che prevede un'Invalidità pari al 100 %.
Ciò consente di rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Signor Giudice in materia di
Pensione di Vecchiaia Anticipata, affermando che il Ricorrente presenta un'Invalidità ben superiore all'80%, pari al 100%.
Tale condizione era presente fin dal 01/08/2023, data di presentazione della Domanda”.
16. Il CTU ha altresì precisato che “il Signor presenta un'Invalidità in Parte_1
misura ben superiore all'80%, avendo a riferimento sia i criteri di valutazione dell'Invalidità Civile che i criteri di cui alla L. 222/1984 e che tale condizione era presente fin dal 01/08/2023, data di presentazione della Domanda”.
17. Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio vanno integralmente condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto ineccepibili dal punto di vista del ragionamento medico-legale e basate su tutta la documentazione sanitaria disponibile agli atti;
tali conclusioni non sono state peraltro contestate in alcun modo.
18. Ne consegue che deve essere ritenuto accertato il possesso in capo alla ricorrente del requisito sanitario per accedere al beneficio della pensione di vecchiaia anticipata, a partire dalla data della domanda.
19. Quanto agli altri due incontestati requisiti, si rileva anzitutto la maturazione dell'anzianità contributiva necessaria (cfr. doc. 4 fasc. ricorrente).
20. Con riferimento, poi, al requisito anagrafico, la giurisprudenza più recente della Suprema
Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent. del 27/11/2019, n. 31001; Cass. civ. Sez. lavoro,
Ord. del 30-09-2019, n. 24363) afferma che “la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l.
5 n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato d'invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti d'invalidità”.
21. Per quanto dunque concerne tale requisito anagrafico, quest'ultimo va individuato in 61 anni di età con riferimento al periodo oggetto di causa e in ragione dell'aumento della speranza di vita (maturato pertanto al 3.10.2023).
22. Ai fini dell'accesso al beneficio in discorso, risulta altresì applicabile la disciplina delle finestre.
23. Difatti, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (cfr. Cass. civ. ord. n.
2382/2020).
24. Sicché l' , al ricorrere della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla pensione di CP_1
vecchiaia anticipata, differisce l'erogazione di detto beneficio di 12 mesi.
25. Ciò nella misura in cui l'art. 12 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/10 stabilisce che: “1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1. luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
6 pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti".
26. Sempre con riferimento alla decorrenza del beneficio per cui è causa, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui la previsione di cui all'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, non istituisce una pensione diretta di invalidità ma rappresenta piuttosto una deroga, giustificata dalla situazione d'invalidità, rispetto all'applicazione dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dal d.lgs. n. 503/1992, cit., per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia (così già Cass. n. 11750 del 2015, cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass. nn. 29191 del 2018 e 31001 del 2019);
che, trattandosi di pensione di vecchiaia, deve trovare applicazione l'art. 6, l. n.
155/1981, secondo cui la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, potendo decorrere successivamente solo nel caso in cui a tale data non sussistano i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva (cui è ovviamente da aggiungersi, nell'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, quello dell'invalidità in misura non inferiore all'ottanta per cento) ovvero sussista specifica istanza dell'interessato di posticipazione del trattamento pensionistico al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 16829 del 13/06/2023).
27. Atteso che parte ricorrente è stata riconosciuta invalida in misura non inferiore all'80% dalla data della domanda (1.8.2023) e che pertanto l'ultimo requisito a maturare è quello anagrafico (al 3.10.2023), da tale data si applica il regime delle finestre secondo quanto argomentato sopra, trascorrendo dunque un ulteriore anno ai fini della decorrenza della prestazione.
28. Nella misura in cui il diritto a percepire la pensione decorre dal primo mese successivo al periodo così calcolato, si deve concludere quindi per la sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere il trattamento pensionistico a decorrere dall'1.11.2024, come peraltro concordemente ritenuto dalle parti.
7 29. Ne consegue l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il beneficio di cui all'art. 1, comma 8, D.lgs. 503/1992 con decorrenza dall'1.11.2024, e conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, maggiorati degli interessi di legge. CP_1
30. Né sul punto vi è la maturazione di alcuna prescrizione, eccepita solo genericamente dall' . CP_2
31. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
32. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, co.
8, d.lgs. n. 503/1992 con decorrenza dall'1.11.2024;
- condanna l' a corrispondere al ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata a far data CP_1
dall'1.11.2024 nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA e CPA come per legge, spese forfettare e c.u., se e in quanto versato, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di . CP_1
Sassari, 28/03/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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