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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/12/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 208/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
613/2019 depositato dal Tribunale di Paola in data 30.12.2019
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
AR ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Lamezia Terme, alla via Sele, n. 33, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., e per essa CP_1 P.IVA_1 quale procuratore in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, CP_2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in La Spezia (SP), alla via Paolo Emilio
Taviani, n. 170, in virtù di procura generale alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.09.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 04.02.2022 in opposizione a decreto ingiuntivo n. 613/2019, decreto depositato in data 30.12.2019, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Paola la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, deducendo: di aver ricevuto l'ingiunzione, in forza di un asserito rapporto contrattuale n. 1 20173193450511 con al pagamento della complessiva somma di € Controparte_3
43.257,19, oltre interessi legali, spese e competenze liquidate;
di aver ricevuto notifica del predetto decreto a mezzo posta solo in data 27.12.2021 ovvero oltre i 60 giorni dalla emissione dello stesso;
di contestare la pretesa creditoria dell'ente creditizio in quanto fondata solo su un “riepilogo contabile del rapporto” unilateralmente redatto, “poco comprensibile”, che presentava gravi irregolarità in quanto il TAEG risultava superiore al tasso soglia usura rilevato dalla CA d'LI per il periodo e la classe delle operazioni in oggetto;
il tasso soglia è con evidenza superato considerando gli esorbitanti importi pretesi a titolo di commissioni e spese istruttorie nonché la richiamata cifra dovuta per estinzione anticipata del credito nonché l'ulteriore indennità di euro 2.138,40 che risulta esservi per la anomala voce di “indennità contenzioso”; da ultimo, deve rilevarsi che non risulta allegata alcuna comunicazione di avvenuta decadenza dal beneficio del termine e non si comprende quindi l'addebito risultante dall'estratto conto ed operato il 27/11/2015 a titolo di “capitale antic. contenzioso” né si comprende come si faccia a richiedere l'intera somma asseritamente finanziata.
L'opponente, pertanto, domandava di dichiarare inefficace, nullo o di annullare ovvero di revocare l'opposto decreto ingiuntivo e comunque di rigettare la pretesa creditoria avanzata dalla CP_1 per tutti i motivi specificati nel proprio scritto difensivo;
di dichiarare conseguentemente che
[...] nessuna somma fosse dovuta, con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 10.3.2023, si costituiva in giudizio la la quale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, Controparte_1 domandava in via preliminare, di concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via principale, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel proprio scritto difensivo e, per l'effetto, di condannare il sig. al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 43.257,19, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale;
in via subordinata, nel merito, di condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma che sarebbe risultata all'esito dell'attività istruttoria;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Istaurato il contraddittorio, il giudice, all'udienza del 4.4.2023, assegnava a parte opposta il termine di giorni 15 per il deposito dell'istanza di mediazione, la quale si è conclusa con esito negativo, come da verbale di mediazione allegato.
In data 15.03.2024, il sig. depositava istanza ai sensi dell'art. 1 ter della l. 89/01, per Parte_1 come inserito dall'art. 1, comma 777 lett. a), della l. 208/15, richiedendo il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione a norma dell'art. 183 bis c.p.c.; il precedente giudice assegnatario del
2 procedimento, Dott.ssa Maria Grazia Elia, con ordinanza del 19.1.2025, rigettava la predetta istanza, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni. Con la citata ordinanza del 19.1.2025 il
Giudice Dott.ssa Maria Grazia Elia riteneva “alla luce del reso istruttorio e delle contestazioni dell'opponente, non necessario procedere ad approfondimenti tecnici a mezzo CTU, che” si palesava
“meramente esplorativa;
vista l'istanza di rimedio preventivo ex L. n. 89/2001”, richiamava, in proposito, l'insegnamento della giurisprudenza secondo cui “in tema di irragionevole durata del processo, l'art. 1 ter, comma 1, l. n. 89 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs.
n. 149 del 2022 e nella parte in cui prevede che costituisce rimedio preventivo la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'art. 183 bis c.p.c. entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, va interpretato nel senso che tale richiesta deve essere formulata entro l'udienza di trattazione, ovvero entro i termini di cui sopra solo allorché detta udienza non sia stata ancora effettivamente e completamente espletata, giacché diversamente si finirebbe con il consentire la violazione delle decadenze e preclusioni prodotte all'esito della celebrazione di tale udienza” (Cass. Civ. n.
16801/2023); riteneva, infine, la causa matura per la decisione.
In data 27/01/2025, giusto decreto del Presidente dell'intestato Tribunale n. 9/2025, la presente causa veniva riassegnata dalla cancelleria al Giudice Dott. Maurizio Ruggiero, che, il 19.09.2025, dopo che le parti avevano precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte autorizzate, assumeva la causa in decisione, assegnando termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Venendo all'esame degli atti di causa, si rileva che la società aveva depositato in data Controparte_1
20.12.19 ricorso per decreto ingiuntivo, iscritto nei confronti di parte attrice presso il Tribunale di
Paola al n.r.g. 1962/19 e a seguito del quale veniva emesso in data 28.12.2019 dal giudice adito, dott.ssa Simona Scovotto, decreto ingiuntivo n. 613/2019 depositato in data 30.12.2019; in particolare, si ingiungeva al sig. il pagamento in favore della società creditizia della Parte_1 somma complessiva di € 43.257,19 oltre interessi legali maturandi sulla sorta capitale dal 20.12.2019 sino al soddisfo, nonché € 286,00 per spese procedura monitoria ed € 1.305,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge;
successivamente, la provvedeva alla notifica del Controparte_1 predetto decreto nei confronti del sig. con raccomandata del 30.12.2021. Parte_1
L'opponente, al riguardo, precisava che il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo posta e consegnato solo in data 27.12.2021, per cui era divenuto inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. in quanto la notificazione non era stata eseguita nel termine di giorni 60 dalla pronuncia.
Risulta depositato estratto della Gazzetta Ufficiale n. 117 del 6.10.2018 avente ad oggetto la cessione in blocco dei crediti pro soluto con la società cedente Findomestic CA s.r.l., con efficacia giuridica
3 dal 17.9.2018 e con effetti economici dal 30.4.2018. Nello specifico, dall'estratto risulta la cartolarizzazione dei crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da ai sensi di contratti di credito CP_3 ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i "Crediti") ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge sulla Cartolarizzazione. È, altresì, depositato agli atti, contratto di cessione tra ed e la lista dei crediti ceduti con l'indicazione Controparte_3 Controparte_1 del credito vantato nei confronti del sig. (cod. Pratica e NDG n. 201731934505). Parte_1
È depositata in atti visura camerale della dalla quale si desume che la stessa è soggetta Controparte_1 ad attività di direzione e coordinamento da parte di ed iscritta nell'elenco delle società CP_2 veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della CA d'LI del 7.6.2017 con numero
35239.3.
Con raccomandata a/r n. 61727968393-9, spedita il 12.11.2018 e notificata all'opponente il
16.11.2018, la comunicava al sig. che, in data 14.9.2018, la Controparte_4 Parte_1 nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti pecuniari - ai sensi Controparte_3 dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 – aveva ceduto ad CP_1
una società del gruppo , il credito in oggetto vantato nei suoi confronti pari ad €
[...] CP_2
43.257,19.
Parte opposta ha allegato contratto di credito finalizzato all'acquisto di un autoveicolo usato, targato
ES999SP, stipulato in data 2.4.2014 tra il sig. e la per il Parte_1 Controparte_3 tramite della Car 4 you s.r.l., quale intermediario, per un importo finanziato pari ad € 32.390,50, da restituire in 84 rate di € 521,00 (TAN 8,99%, TAEG 9,95).
Nel contratto è indicato, altresì, l'importo totale dovuto pari ad € 44.062,19, la pattuizione di una somma da pagare di € 7,90 in caso di recesso, l'indicazione del costo totale degli interessi pari ad €
11.373,50, le spese di istruttoria di € 300,00, il costo dell'addebito sul conto corrente di € 2,50 e l'imposta di bollo pari ad € 80,98.
In relazione al predetto contratto, parte opposta allega alla comparsa anche l'estratto conto indirizzato al sig. ed elaborato a norma dell'art. 50 del d. Controparte_3 Parte_1 lgs. n.385/1993.
Nello stesso sono poi ricapitolate in sintesi le condizioni del finanziamento stipulato il 2.4.2014.
È, altresì, allegata lettera di “decadenza del beneficio del termine e messa in mora” datata 07/12/2015, inviata dalla al sig. con la quale, premesso che il creditore Controparte_3 Parte_1 aveva dichiarato il debitore in data 27/11/2015 decaduto dal beneficio del termine, si intimava al
4 medesimo il pagamento della somma complessiva di € 32.214,17 dovuta in relazione al finanziamento n. 20173193450511 e relativa al rimborso delle rate scadute e rimaste insolute per la somma pari ad
€ 10.004,98, al pagamento di una penale per mancato o ritardato pagamento delle rate scadute di €
392,66, nonché al pagamento del capitale residuo dovuto pari ad € 26.730,79 ed alla penale sul capitale residuo dovuto di € 2.138,40.
L'opposta ha, poi, depositato la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura vigenti dal primo aprile fino al 30 giugno 2014 dalla quale si desume che per i crediti finalizzati all'acquisto rateale di importi superiori a € 5.000,00, i tassi medi su base annua per il periodo di riferimento erano pari a 9,78%, mentre i tassi soglia su base annua erano pari al 16,2250%.
Va evidenziato che “la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che
l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21050 del 28/09/2006; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 951 del 16/01/2013).
Nel caso di specie, l'eccezione sollevata dall'opponente nell'atto di citazione, secondo cui “il decreto ingiuntivo è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. in quanto la notificazione non è stata eseguita nel termine di giorni 60 dalla pronuncia” è fondata.
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 613/2019, depositato in data 30.12.2019, è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, sicché va revocato.
La stessa parte opposta, a pag. 2 della comparsa di risposta, esponeva che “in virtù delle ragioni già esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo, in data 30/12/2021, l'odierna convenuta opposta notificava
a controparte il decreto ingiuntivo n. 613/2019, R.G. n. 1962/2019, del 30/12/2019 emesso dal
Tribunale di Paola”.
Nondimeno, essendo il ricorso per ingiunzione qualificabile come domanda giudiziale, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Va chiarito, altresì, che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio ordinario di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena, del primo grado di
5 giudizio. Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, proprio in quanto il ricorso per ingiunzione contiene la domanda del creditore. Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova. Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04). In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
Tanto precisato, quanto all'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale di parte opponente), “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta
a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio.
La relativa questione attiene al merito della causa” (cfr. Cassazione – SS.UU., sentenza del
16.02.2016, n. 2951).
Riqualificata la predetta eccezione come di difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio dall'opposta, la stessa va comunque disattesa in base all'avviso di cessione di credito allegato e, comunque, alla lista dei crediti ceduti, con l'indicazione del credito vantato nei confronti del sig.
(cod. Pratica e NDG n. 201731934505), e alla documentazione prodotta Parte_1
6 dall'opposta, nella disponibilità della medesima, incluso lo stesso contratto di credito finalizzato, stipulato in data 2.4.2014 tra il sig. e la Parte_1 Controparte_3
Va evidenziato, infatti, che, secondo un orientamento di legittimità, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'LI (cfr. Cass. nr.31188/2017 e da ultimo nr.21821/2023)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10860 del 2024).
In ogni caso, “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello
(Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021).
Inoltre, va rammentato che “in tema di cessione del credito, ai fini previsti dall'art.1264 c.c., la notificazione della cessione stessa può essere fatta sia mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto, sia successivamente, nel corso del giudizio” (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 30/07/2004).
Il debitore non può, come nel caso di specie, limitarsi a contestare, in maniera generica, l'an o il quantum del credito, confidando nell'espletamento di una CTU, la quale non può essere utilizzata quale strumento volto a sopperire a carenze assertive e probatorie della parte che pretende di avvalersene.
“La mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007).
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di
7 prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.)” (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
Come chiarito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
“La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. Sez. sesta civile, ord. 30.01.2018 n.2311).
L'opponente, invece, nell'atto di citazione, prima difesa utile rispetto al ricorso monitorio, si è limitato a compiere contestazioni generiche, anche in punto di natura usuraria dei tassi, rispetto agli oneri di allegazione appena richiamati.
Peraltro, va rilevato che l'importo di euro 2.138,40 indicato nell'estratto conto per la voce di
“indennità contenzioso” risulta corrispondere alla voce “penale su capitale residuo dovuto” nella lettera di “decadenza del beneficio del termine e messa in mora” datata 07/12/2015 e che, nella comparsa di risposta, l'opposta ha dedotto, tra l'altro, che: “l'avvenuta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine si evince da quanto analiticamente indicato all'interno dell'estratto conto prodotto in sede monitoria, nonché dalla lettera racc a/r inviata all'opponente in data 07/12/2015 (cfr. doc. n. 4); nel contratto di finanziamento de quo, sottoscritto in data 02/04/2014, il TAN (8,99%) e il
TAEG (9,95%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 18,77% (tasso medio 11,82%) - relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo sopraindicato;
i tassi pattuiti contrattualmente sono ben al di sotto delle soglie di usura ex Legge n. 108/1996, dovendo peraltro essere esclusa in modo radicale la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora onde evitare di cumulare erroneamente voci eterogenee per natura e funzione”.
Le deduzioni compiute dall'opposta nella comparsa di risposta non sono state specificamente contestate dall'opponente nella prima difesa successiva, in quanto lo stesso, all'udienza di comparizione del 4.4.2023, come risulta dal relativo verbale, si è limitato a riportarsi all'opposizione
8 e a chiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (attestando il richiamato verbale che: “è comparso per parte opponente l'avv. Gianfranco Parenti in sostituzione dell'avv.
Paolo AR il quale si riporta all'opposizione e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.) e, successivamente, all'udienza del 16 gennaio 2024, a chiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., senza nemmeno depositare, nei termini di legge, la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., per confutare e contestare specificamente il contenuto della comparsa di risposta dell'opposta.
Il principio generale di non contestazione “informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1540 del 24/01/2007).
“Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1540 del 24/01/2007).
In mancanza di contestazioni specifiche di parte opponente e, comunque, sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti, la domanda di pagamento della creditrice va accolta, evidenziato che,
a fronte della documentazione prodotta dalla creditrice (tra cui il contratto di credito finalizzato stipulato in data 2.4.2014 tra il sig. e la nonché l'estratto Parte_1 Controparte_3 conto allegato), l'opponente non ha provato l'esatto adempimento.
Infine, si rammenta che “l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto, l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione
9 l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale”
(Tribunale Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283).
La disposizione contenuta nel co. 1 dell'art. 1832 c.c. “sottintende una presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto tra i soggetti del relativo rapporto obbligatorio. Tale presunzione di veridicità che è applicabile anche ai rapporti bancari in conto corrente in forza dell'espresso richiamo operato dall'art. 1857 c.c. alla predetta norma dell'art. 1832 c.c., - ed altresì applicabile ai documenti contabili con caratteristiche equipollenti come le "schede" del conto corrente (su cui Cass.2.4.1985
n. 2249; 12.9.1990 n. 9427) - comporta che solo una contestazione puntuale e precisa da parte del debitore opponente può consentire la messa in discussione del salda-conto e di conseguenza può giustificare un accertamento contabile da parte del giudice. In altri termini, in base ad una consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 20.7.1967 n. 1860 e successive) le risultanze dell'estratto di conto corrente (il vecchio codex accepti et expensi) allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo, hanno efficacia probatoria, quale prova scritta, non solo ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma hanno efficacia, fino a prova contraria, anche nell'eventuale giudizio di opposizione. Con la conseguenza che le risultanze stesse possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni da parte dell'opponente debitore il quale non si limiti ad un mero rifiuto del conto o ad una generica contestazione ovvero alla enunciazione di nulla dovere all'istituto bancario (Cass. 12.9.1990 n. 9427;
1.8.1987 n. 6656; 29.1.1982 n. 575; 5.1.1981 n. 23; 20.7.1967 n. 1869; 11.3.1966 n. 694).” (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. I del 7.03.1992 n. 2765)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 1992).
“La contestazione delle poste del conto corrente, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., affinché sia idonea ad elidere gli effetti della prova indiziaria del medesimo, deve essere specifica e deve indicare le singole voci del conto reputate inesatte, pur senza l'esigenza di formule sacramentali” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 279 del 09/01/2019).
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se
l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca
(limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024).
Alla luce delle esposte considerazioni, si revoca il decreto ingiuntivo opposto;
si condanna il sig. al pagamento in favore della società in p.l.r.p.t., della somma di € Parte_1 Controparte_1
43.257,19 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale.
10 Le spese giudiziali, con riguardo alla presente fase di opposizione, seguono la soccombenza di
[...]
e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori del D.M. n. 147 del 13/08/2022 Parte_1
(scaglione da € 26.001 a € 52.000), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e di quelli medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 208/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna il sig. al pagamento in favore della società in p.l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1 della somma di € 43.257,19 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale;
3) condanna il sig. al pagamento in favore della società in p.l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che si liquidano in € 6.713,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 19.12.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 208/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
613/2019 depositato dal Tribunale di Paola in data 30.12.2019
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
AR ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Lamezia Terme, alla via Sele, n. 33, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., e per essa CP_1 P.IVA_1 quale procuratore in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, CP_2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in La Spezia (SP), alla via Paolo Emilio
Taviani, n. 170, in virtù di procura generale alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.09.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 04.02.2022 in opposizione a decreto ingiuntivo n. 613/2019, decreto depositato in data 30.12.2019, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Paola la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, deducendo: di aver ricevuto l'ingiunzione, in forza di un asserito rapporto contrattuale n. 1 20173193450511 con al pagamento della complessiva somma di € Controparte_3
43.257,19, oltre interessi legali, spese e competenze liquidate;
di aver ricevuto notifica del predetto decreto a mezzo posta solo in data 27.12.2021 ovvero oltre i 60 giorni dalla emissione dello stesso;
di contestare la pretesa creditoria dell'ente creditizio in quanto fondata solo su un “riepilogo contabile del rapporto” unilateralmente redatto, “poco comprensibile”, che presentava gravi irregolarità in quanto il TAEG risultava superiore al tasso soglia usura rilevato dalla CA d'LI per il periodo e la classe delle operazioni in oggetto;
il tasso soglia è con evidenza superato considerando gli esorbitanti importi pretesi a titolo di commissioni e spese istruttorie nonché la richiamata cifra dovuta per estinzione anticipata del credito nonché l'ulteriore indennità di euro 2.138,40 che risulta esservi per la anomala voce di “indennità contenzioso”; da ultimo, deve rilevarsi che non risulta allegata alcuna comunicazione di avvenuta decadenza dal beneficio del termine e non si comprende quindi l'addebito risultante dall'estratto conto ed operato il 27/11/2015 a titolo di “capitale antic. contenzioso” né si comprende come si faccia a richiedere l'intera somma asseritamente finanziata.
L'opponente, pertanto, domandava di dichiarare inefficace, nullo o di annullare ovvero di revocare l'opposto decreto ingiuntivo e comunque di rigettare la pretesa creditoria avanzata dalla CP_1 per tutti i motivi specificati nel proprio scritto difensivo;
di dichiarare conseguentemente che
[...] nessuna somma fosse dovuta, con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 10.3.2023, si costituiva in giudizio la la quale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, Controparte_1 domandava in via preliminare, di concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via principale, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel proprio scritto difensivo e, per l'effetto, di condannare il sig. al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 43.257,19, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale;
in via subordinata, nel merito, di condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma che sarebbe risultata all'esito dell'attività istruttoria;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Istaurato il contraddittorio, il giudice, all'udienza del 4.4.2023, assegnava a parte opposta il termine di giorni 15 per il deposito dell'istanza di mediazione, la quale si è conclusa con esito negativo, come da verbale di mediazione allegato.
In data 15.03.2024, il sig. depositava istanza ai sensi dell'art. 1 ter della l. 89/01, per Parte_1 come inserito dall'art. 1, comma 777 lett. a), della l. 208/15, richiedendo il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione a norma dell'art. 183 bis c.p.c.; il precedente giudice assegnatario del
2 procedimento, Dott.ssa Maria Grazia Elia, con ordinanza del 19.1.2025, rigettava la predetta istanza, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni. Con la citata ordinanza del 19.1.2025 il
Giudice Dott.ssa Maria Grazia Elia riteneva “alla luce del reso istruttorio e delle contestazioni dell'opponente, non necessario procedere ad approfondimenti tecnici a mezzo CTU, che” si palesava
“meramente esplorativa;
vista l'istanza di rimedio preventivo ex L. n. 89/2001”, richiamava, in proposito, l'insegnamento della giurisprudenza secondo cui “in tema di irragionevole durata del processo, l'art. 1 ter, comma 1, l. n. 89 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs.
n. 149 del 2022 e nella parte in cui prevede che costituisce rimedio preventivo la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'art. 183 bis c.p.c. entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, va interpretato nel senso che tale richiesta deve essere formulata entro l'udienza di trattazione, ovvero entro i termini di cui sopra solo allorché detta udienza non sia stata ancora effettivamente e completamente espletata, giacché diversamente si finirebbe con il consentire la violazione delle decadenze e preclusioni prodotte all'esito della celebrazione di tale udienza” (Cass. Civ. n.
16801/2023); riteneva, infine, la causa matura per la decisione.
In data 27/01/2025, giusto decreto del Presidente dell'intestato Tribunale n. 9/2025, la presente causa veniva riassegnata dalla cancelleria al Giudice Dott. Maurizio Ruggiero, che, il 19.09.2025, dopo che le parti avevano precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte autorizzate, assumeva la causa in decisione, assegnando termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Venendo all'esame degli atti di causa, si rileva che la società aveva depositato in data Controparte_1
20.12.19 ricorso per decreto ingiuntivo, iscritto nei confronti di parte attrice presso il Tribunale di
Paola al n.r.g. 1962/19 e a seguito del quale veniva emesso in data 28.12.2019 dal giudice adito, dott.ssa Simona Scovotto, decreto ingiuntivo n. 613/2019 depositato in data 30.12.2019; in particolare, si ingiungeva al sig. il pagamento in favore della società creditizia della Parte_1 somma complessiva di € 43.257,19 oltre interessi legali maturandi sulla sorta capitale dal 20.12.2019 sino al soddisfo, nonché € 286,00 per spese procedura monitoria ed € 1.305,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge;
successivamente, la provvedeva alla notifica del Controparte_1 predetto decreto nei confronti del sig. con raccomandata del 30.12.2021. Parte_1
L'opponente, al riguardo, precisava che il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo posta e consegnato solo in data 27.12.2021, per cui era divenuto inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. in quanto la notificazione non era stata eseguita nel termine di giorni 60 dalla pronuncia.
Risulta depositato estratto della Gazzetta Ufficiale n. 117 del 6.10.2018 avente ad oggetto la cessione in blocco dei crediti pro soluto con la società cedente Findomestic CA s.r.l., con efficacia giuridica
3 dal 17.9.2018 e con effetti economici dal 30.4.2018. Nello specifico, dall'estratto risulta la cartolarizzazione dei crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da ai sensi di contratti di credito CP_3 ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i "Crediti") ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge sulla Cartolarizzazione. È, altresì, depositato agli atti, contratto di cessione tra ed e la lista dei crediti ceduti con l'indicazione Controparte_3 Controparte_1 del credito vantato nei confronti del sig. (cod. Pratica e NDG n. 201731934505). Parte_1
È depositata in atti visura camerale della dalla quale si desume che la stessa è soggetta Controparte_1 ad attività di direzione e coordinamento da parte di ed iscritta nell'elenco delle società CP_2 veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della CA d'LI del 7.6.2017 con numero
35239.3.
Con raccomandata a/r n. 61727968393-9, spedita il 12.11.2018 e notificata all'opponente il
16.11.2018, la comunicava al sig. che, in data 14.9.2018, la Controparte_4 Parte_1 nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti pecuniari - ai sensi Controparte_3 dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 – aveva ceduto ad CP_1
una società del gruppo , il credito in oggetto vantato nei suoi confronti pari ad €
[...] CP_2
43.257,19.
Parte opposta ha allegato contratto di credito finalizzato all'acquisto di un autoveicolo usato, targato
ES999SP, stipulato in data 2.4.2014 tra il sig. e la per il Parte_1 Controparte_3 tramite della Car 4 you s.r.l., quale intermediario, per un importo finanziato pari ad € 32.390,50, da restituire in 84 rate di € 521,00 (TAN 8,99%, TAEG 9,95).
Nel contratto è indicato, altresì, l'importo totale dovuto pari ad € 44.062,19, la pattuizione di una somma da pagare di € 7,90 in caso di recesso, l'indicazione del costo totale degli interessi pari ad €
11.373,50, le spese di istruttoria di € 300,00, il costo dell'addebito sul conto corrente di € 2,50 e l'imposta di bollo pari ad € 80,98.
In relazione al predetto contratto, parte opposta allega alla comparsa anche l'estratto conto indirizzato al sig. ed elaborato a norma dell'art. 50 del d. Controparte_3 Parte_1 lgs. n.385/1993.
Nello stesso sono poi ricapitolate in sintesi le condizioni del finanziamento stipulato il 2.4.2014.
È, altresì, allegata lettera di “decadenza del beneficio del termine e messa in mora” datata 07/12/2015, inviata dalla al sig. con la quale, premesso che il creditore Controparte_3 Parte_1 aveva dichiarato il debitore in data 27/11/2015 decaduto dal beneficio del termine, si intimava al
4 medesimo il pagamento della somma complessiva di € 32.214,17 dovuta in relazione al finanziamento n. 20173193450511 e relativa al rimborso delle rate scadute e rimaste insolute per la somma pari ad
€ 10.004,98, al pagamento di una penale per mancato o ritardato pagamento delle rate scadute di €
392,66, nonché al pagamento del capitale residuo dovuto pari ad € 26.730,79 ed alla penale sul capitale residuo dovuto di € 2.138,40.
L'opposta ha, poi, depositato la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura vigenti dal primo aprile fino al 30 giugno 2014 dalla quale si desume che per i crediti finalizzati all'acquisto rateale di importi superiori a € 5.000,00, i tassi medi su base annua per il periodo di riferimento erano pari a 9,78%, mentre i tassi soglia su base annua erano pari al 16,2250%.
Va evidenziato che “la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che
l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21050 del 28/09/2006; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 951 del 16/01/2013).
Nel caso di specie, l'eccezione sollevata dall'opponente nell'atto di citazione, secondo cui “il decreto ingiuntivo è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. in quanto la notificazione non è stata eseguita nel termine di giorni 60 dalla pronuncia” è fondata.
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 613/2019, depositato in data 30.12.2019, è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, sicché va revocato.
La stessa parte opposta, a pag. 2 della comparsa di risposta, esponeva che “in virtù delle ragioni già esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo, in data 30/12/2021, l'odierna convenuta opposta notificava
a controparte il decreto ingiuntivo n. 613/2019, R.G. n. 1962/2019, del 30/12/2019 emesso dal
Tribunale di Paola”.
Nondimeno, essendo il ricorso per ingiunzione qualificabile come domanda giudiziale, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Va chiarito, altresì, che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio ordinario di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena, del primo grado di
5 giudizio. Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, proprio in quanto il ricorso per ingiunzione contiene la domanda del creditore. Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova. Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04). In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
Tanto precisato, quanto all'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale di parte opponente), “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta
a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio.
La relativa questione attiene al merito della causa” (cfr. Cassazione – SS.UU., sentenza del
16.02.2016, n. 2951).
Riqualificata la predetta eccezione come di difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio dall'opposta, la stessa va comunque disattesa in base all'avviso di cessione di credito allegato e, comunque, alla lista dei crediti ceduti, con l'indicazione del credito vantato nei confronti del sig.
(cod. Pratica e NDG n. 201731934505), e alla documentazione prodotta Parte_1
6 dall'opposta, nella disponibilità della medesima, incluso lo stesso contratto di credito finalizzato, stipulato in data 2.4.2014 tra il sig. e la Parte_1 Controparte_3
Va evidenziato, infatti, che, secondo un orientamento di legittimità, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'LI (cfr. Cass. nr.31188/2017 e da ultimo nr.21821/2023)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10860 del 2024).
In ogni caso, “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello
(Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021).
Inoltre, va rammentato che “in tema di cessione del credito, ai fini previsti dall'art.1264 c.c., la notificazione della cessione stessa può essere fatta sia mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto, sia successivamente, nel corso del giudizio” (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 30/07/2004).
Il debitore non può, come nel caso di specie, limitarsi a contestare, in maniera generica, l'an o il quantum del credito, confidando nell'espletamento di una CTU, la quale non può essere utilizzata quale strumento volto a sopperire a carenze assertive e probatorie della parte che pretende di avvalersene.
“La mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007).
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di
7 prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.)” (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
Come chiarito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
“La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. Sez. sesta civile, ord. 30.01.2018 n.2311).
L'opponente, invece, nell'atto di citazione, prima difesa utile rispetto al ricorso monitorio, si è limitato a compiere contestazioni generiche, anche in punto di natura usuraria dei tassi, rispetto agli oneri di allegazione appena richiamati.
Peraltro, va rilevato che l'importo di euro 2.138,40 indicato nell'estratto conto per la voce di
“indennità contenzioso” risulta corrispondere alla voce “penale su capitale residuo dovuto” nella lettera di “decadenza del beneficio del termine e messa in mora” datata 07/12/2015 e che, nella comparsa di risposta, l'opposta ha dedotto, tra l'altro, che: “l'avvenuta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine si evince da quanto analiticamente indicato all'interno dell'estratto conto prodotto in sede monitoria, nonché dalla lettera racc a/r inviata all'opponente in data 07/12/2015 (cfr. doc. n. 4); nel contratto di finanziamento de quo, sottoscritto in data 02/04/2014, il TAN (8,99%) e il
TAEG (9,95%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 18,77% (tasso medio 11,82%) - relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo sopraindicato;
i tassi pattuiti contrattualmente sono ben al di sotto delle soglie di usura ex Legge n. 108/1996, dovendo peraltro essere esclusa in modo radicale la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora onde evitare di cumulare erroneamente voci eterogenee per natura e funzione”.
Le deduzioni compiute dall'opposta nella comparsa di risposta non sono state specificamente contestate dall'opponente nella prima difesa successiva, in quanto lo stesso, all'udienza di comparizione del 4.4.2023, come risulta dal relativo verbale, si è limitato a riportarsi all'opposizione
8 e a chiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (attestando il richiamato verbale che: “è comparso per parte opponente l'avv. Gianfranco Parenti in sostituzione dell'avv.
Paolo AR il quale si riporta all'opposizione e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.) e, successivamente, all'udienza del 16 gennaio 2024, a chiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., senza nemmeno depositare, nei termini di legge, la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., per confutare e contestare specificamente il contenuto della comparsa di risposta dell'opposta.
Il principio generale di non contestazione “informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1540 del 24/01/2007).
“Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1540 del 24/01/2007).
In mancanza di contestazioni specifiche di parte opponente e, comunque, sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti, la domanda di pagamento della creditrice va accolta, evidenziato che,
a fronte della documentazione prodotta dalla creditrice (tra cui il contratto di credito finalizzato stipulato in data 2.4.2014 tra il sig. e la nonché l'estratto Parte_1 Controparte_3 conto allegato), l'opponente non ha provato l'esatto adempimento.
Infine, si rammenta che “l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto, l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione
9 l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale”
(Tribunale Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283).
La disposizione contenuta nel co. 1 dell'art. 1832 c.c. “sottintende una presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto tra i soggetti del relativo rapporto obbligatorio. Tale presunzione di veridicità che è applicabile anche ai rapporti bancari in conto corrente in forza dell'espresso richiamo operato dall'art. 1857 c.c. alla predetta norma dell'art. 1832 c.c., - ed altresì applicabile ai documenti contabili con caratteristiche equipollenti come le "schede" del conto corrente (su cui Cass.2.4.1985
n. 2249; 12.9.1990 n. 9427) - comporta che solo una contestazione puntuale e precisa da parte del debitore opponente può consentire la messa in discussione del salda-conto e di conseguenza può giustificare un accertamento contabile da parte del giudice. In altri termini, in base ad una consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 20.7.1967 n. 1860 e successive) le risultanze dell'estratto di conto corrente (il vecchio codex accepti et expensi) allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo, hanno efficacia probatoria, quale prova scritta, non solo ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma hanno efficacia, fino a prova contraria, anche nell'eventuale giudizio di opposizione. Con la conseguenza che le risultanze stesse possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni da parte dell'opponente debitore il quale non si limiti ad un mero rifiuto del conto o ad una generica contestazione ovvero alla enunciazione di nulla dovere all'istituto bancario (Cass. 12.9.1990 n. 9427;
1.8.1987 n. 6656; 29.1.1982 n. 575; 5.1.1981 n. 23; 20.7.1967 n. 1869; 11.3.1966 n. 694).” (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. I del 7.03.1992 n. 2765)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 1992).
“La contestazione delle poste del conto corrente, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., affinché sia idonea ad elidere gli effetti della prova indiziaria del medesimo, deve essere specifica e deve indicare le singole voci del conto reputate inesatte, pur senza l'esigenza di formule sacramentali” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 279 del 09/01/2019).
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se
l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca
(limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024).
Alla luce delle esposte considerazioni, si revoca il decreto ingiuntivo opposto;
si condanna il sig. al pagamento in favore della società in p.l.r.p.t., della somma di € Parte_1 Controparte_1
43.257,19 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale.
10 Le spese giudiziali, con riguardo alla presente fase di opposizione, seguono la soccombenza di
[...]
e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori del D.M. n. 147 del 13/08/2022 Parte_1
(scaglione da € 26.001 a € 52.000), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e di quelli medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 208/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna il sig. al pagamento in favore della società in p.l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1 della somma di € 43.257,19 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale;
3) condanna il sig. al pagamento in favore della società in p.l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che si liquidano in € 6.713,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 19.12.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
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