TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 09/04/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 10530 /2024 riunito con la 10625/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
+2 CP_1 Controparte_2
alle ore 10.20sono presenti l'avv. ARCOLEO BENEDETTA e l'avv. BONFANTE per parte ricorrente nonché l'avv. SCAFFIDI ALBA in sostituzione dell'avv. CASAGLI
MARGHERITA per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
L'avv. Arcoleo e l'avv. Bonfante chiedono che le spese di lite vengano distratte in favore dell'avv. Arcoleo Benedetta antistataria.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.46, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile
pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn.10530/2024 e 10625/2024del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Partinico in via Turati Filippo n.5, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Arcoleo e Salvatore
Bonfante, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
con sede legale centrale a Roma nella via Ciro il Controparte_3
Grande n. 21, C. F , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro per mandato in atti.
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14 - 00142, Controparte_4
C.F. e p. I.V.A. rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Romeo per mandato in atti. P.IVA_2
Resistenti
in persona del legale rappresentante te pro tempore, con sede in Roma - Largo Chigi Controparte_5
n. 5.
Convenuto contumace
oggetto: conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 09/04/2025 D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di che qui si dichiara, Controparte_5
- Dichiara la prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n.29620110012767288000
sottesa all'intimazione di pagamento n. 296 2022 90152136 86/000.
- Condanna l' a rifondere parte ricorrente delle spese del giudizio, Controparte_4
che liquida in €.1800,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Benedetta Arcoleo dichiaratasi antistataria.
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente l e CP_1 Controparte_5
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 9.7.2024 e 11.7.2024, chiedeva Parte_1
l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 296 2022 90152136 86/000, notificata il 13.06.2024
limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620110012767288000 avente ad oggetto contributi
I.V.S, anno 2004.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva la mancata notifica della cartella di pagamento e la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
Preliminarmente eccepiva la carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale per essere competente il
Giudice Tributario, atteso che con la cartella impugnata veniva richiesto il pagamento di contribuzione eccedente il minimale alla Gestione Commercianti per l'anno 2004, in ragione dell'accertamento reddituale condotto da;
in subordine, eccepiva Controparte_4
la carenza di legittimazione passiva dell' , nel merito deduceva la regolare notifica della cartella CP_1
esattoriale.
Si costituiva anche l' deducendo l'inesistenza della prescrizione Controparte_4
per avere ritualmente notificato la cartella di pagamento in data 13.9.2011 e, successivamente, in data
7.9.2016, ai fini interruttivi, l'avviso di intimazione n. 29620169006276201000, nonché alla luce della sospensione della prescrizione in virtù delle disposizioni emanate nel periodo emergenziale
Covid 19. Chiedeva per tali motivi il rigetto dell'opposizione.
La benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, pertanto ne va dichiarata Controparte_5
la contumacia.
Con Ordinanza del 15.2.2025 il Giudice disponeva la riunione dei due procedimenti.
La causa, sulle conclusioni delle parti viene decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata da sussistendo la giurisdizione dell'adito CP_1
giudice del lavoro.
Non è infatti sostenibile, come dedotto dall' che, in quanto scaturiti da un accertamento di natura CP_1
tributaria, i contributi previdenziali omessi in relazione al maggior reddito accertato parteciperebbero della stessa natura del tributo, ricadendo la cognizione delle controversie ad essi relative nell'ambito della giurisdizione del giudice speciale.
Sul punto è, infatti, granitico l'orientamento, qui condiviso, secondo cui appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario - e non di quello tributario - le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d'un atto della riscossione relativo a contributi previdenziali (v. ex multis, da ultimo, Cass. SS.UU. n. 19523 del 23/07/2018: “le controversie in questione hanno ad oggetto diritti
ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del
versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera
occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell sia nata da un accertamento CP_1
tributario da parte dell'Agenzia .”) CP_4
La giurisdizione, si determina in base alla natura della situazione giuridica dedotta in lite, a prescindere dalla procedura di esazione adottata, discendendo tale principio non solo dall'intrinseca natura del rapporto, ma anche dal rilievo che l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che in presenza di richiesta del versamento di contributi previdenziali il contribuente può proporre innanzi al giudice del lavoro opposizione contro l'iscrizione a ruolo (v. Cass. S.U. n. 15168/10; Cass. S.U. n. 6539/10; Cass. S.U.
n.7399/07).
Parimenti infondata va ritenuta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' , CP_1
atteso che per giurisprudenza costante “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa
notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al
solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in
caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi
di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione
passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”
(Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 08/03/2022, n. 7514).
Ciò posto, al fine di apprezzare l'eccepita prescrizione del credito, occorre preliminarmente esaminare la regolarità della notifica cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato.
Come è noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9
L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”). Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_6
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
CP_ Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti dell' deducendo che il termine quinquennale sarebbe decorso sia nel caso di mancata notificazione della cartella di pagamento, sia,
in caso di prova delle notifica, nel periodo successivo alle medesima. Orbene giova rilevare che la notifica delle cartelle esattoriali a contribuenti non residenti va effettuata in base al disposto dell'art. 60, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1972: (v. art. 26, ultimo comma,
del d.P.R. n. 602 del 1973: «Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto;
per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»).
L'articolo 60, a seguito delle modifiche in conseguenza delle pronunce della Corte Cost. n. 360 del
19.12.2003 e n. 366 del IX 7.11.2007, dispone: “«La notificazione degli avvisi e degli altri atti che
per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli
137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:.....e) quando nel comune nel
quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso
del deposito prescritto dall'art.140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si
affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si
ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) è facoltà del contribuente
che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non
abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità
di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo
riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli
avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento; le disposizioni contenute negli articoli142,143,146,150e151 del codice di procedura
civile non si applicano.....
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del
codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza
estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale
estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata
all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice
fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo
della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma
qualora i medesimi non abbiano comunicato all l'indirizzo della loro residenza Controparte_4
o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le
modalità previste con provvedimento del Direttore dell . La comunicazione e le Controparte_4
successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
In definitiva, sulla scorta delle citate disposizioni può dirsi che la notifica in favore del contribuente che risiede all'estero dev'essere effettuata, da parte dell'agente della riscossione, seguendo una precisa sequenza procedimentale che si articola nei seguenti passaggi a) la notifica al cittadino residente all'estero va innanzitutto eseguita presso l'indirizzo di residenza all'estero rilevato dai registri dell'A.I.R.E. ovvero, in alternativa, nelle forme prescritte dall'art. 142 c.p.c.; b) in mancanza di tale indirizzo, la notifica va effettuata presso l'indirizzo estero indicato dal contribuente all'amministrazione finanziaria in alcune specifiche ipotesi previste dalla legge (come le domande di attribuzione del codice fiscale e/o di variazioni anagrafiche); c) in caso di esito negativo delle prime due notificazioni – e dunque solo in via residuale – va seguita la modalità prevista per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta, ossia tramite l'affissione in busta chiusa e sigillata nell'albo del comune.
Alla luce della richiamata normativa, nel caso di specie, in mancanza di prova di iscrizione all'AIRE
e di comunicazione da parte del ricorrente di un indirizzo estero all'amministrazione finanziaria, la notifica della cartella di pagamento risulta ritualmente eseguita tramite l'affissione in busta chiusa e sigillata nell'albo del comune.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. ord. n. 26101del 2-11-2017).
Con riguardo al periodo successivo alla notificazione, l'eccezione di prescrizione risulta fondata.
Va infatti osservato che per le medesime considerazioni svolte per la cartella di pagamento in oggetto,
va ritenuta ritualmente notificata l'intimazione di pagamento n. 29620169006276201000 in data
7.9.2016, pur tuttavia da tale data, anche tenendo conto della sospensione covid di giorni 541, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta il 13.06.2024, la prescrizione risulta maturata.
Alla luce delle superiori considerazioni ritenendo assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto dichiarando prescritti i crediti portati dalla cartella n. n.29620110012767288000
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale di e nonchè CP_1 Controparte_5
all'esclusiva responsabilità della per l'intervenuta prescrizione dei Controparte_4
crediti oggetto di causa, per compensare integralmente le spese di lite tra l'opponente l' e CP_1
CP_5
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dell'avv. Benedetta Arcoleo dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 9.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile