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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 3935 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig. elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Parte_1
Luiggi 16, presso lo Studio dell'Avv. Monica Cassetta, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
, in Controparte_1
persona dell'Amministratore legale rappresentante pro tempore,
Sig.ra elettivamente domiciliato in San Benedetto del CP_2
Tronto, Via Alcide de Gasperi 98, presso lo Studio dell' Avv.
Alessandro Capograssi, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO OGGETTO: Impugnativa di delibere assembleari
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, parte convenuta concludeva riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
esponeva di essere comproprietario di un appartamento facente parte del condominio di in Roma e rilevava di Controparte_1
non essere stato presente all'assemblea in data 3 giugno 2021, alla quale veniva convocato per e mail ordinaria pur non avendo mai dato autorizzazione in tal senso;
evidenziava di aver accettato la convocazione tramite e mail solo dal 1 luglio 2021, successivamente all'assemblea impugnata.
Contestava pertanto la propria convocazione a mezzo e mail, oltre che quanto deciso in ordine ad alcune fatture, alle ditte fornitrici, al
, ai consumi imputatigli per l'acqua, alla Controparte_3
riparazione del cancello oltre che al preventivo per la nuova ditta di pulizie e la disinfestazione;
contestava altresì le voci del bilancio relative al costo dell'Amministratore, senza che lo stesso fosse stato deliberato dall'assemblea in occasione della nomina e concludeva richiedendo la declaratoria di nullità e/o annullabilità della decisione impugnata, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il di Controparte_1 [...]
che evidenziava che l'attore era stato Controparte_1
convocato via pec in data 15 maggio 2021 e che, in precedenza, tale modalità, o quella tramite e mail, era stata sempre utilizzata nei suoi confronti senza alcuna contestazione.
Contestava poi le ulteriori censure attoree e concludeva richiedendo il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice ha, innanzi tutto, rilevato l'invalidità della delibera assembleare del 3 giugno 2021, essendo stato egli convocato alla stessa con una e mail ordinaria, pur non avendo mai dato autorizzazione in tal senso;
in particolare, sul punto, l'attore ha dedotto che solo a far data dal 1 luglio 2021 aveva accettato la propria convocazione tramite e mail, successivamente pertanto all'assemblea oggetto di impugnazione.
Parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha sul punto dedotto che la convocazione dell'attore era avvenuta tramite pec in data 15 maggio 2021, per come peraltro avvenuto anche in precedenza, non risultando infatti nella gestione precedente spese di raccomandate a bilancio per le convocazioni assembleari.
A fronte di ciò, parte attrice, nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ha evidenziato come l'invio di una pec ad una casella di posta elettronica ordinaria non attesta l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, ribadendo che solo a decorrere dal luglio
2021 aveva autorizzato l'amministratore all'invio delle convocazione a mezzo e mail ordinaria.
Ora, come noto, l'art. 66 disp. att. c.c. prevede che le modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione siano la posta raccomandata, la posta elettronica certificata, il fax o la consegna a mano;
nel caso di specie, a fronte delle deduzioni attoree di aver ricevuto la convocazione tramite posta elettronica ordinaria, in epoca antecedente alla propria autorizzazione all'amministratore alle convocazioni mediante la detta modalità, parte convenuta ha invece rilevato, come evidenziato, di aver convocato il Sig. a mezzo Pt_1
pec in data 15 maggio 2021.
Risulta poi prodotta in atti una “ricevuta di accettazione” della e mail in data 6 maggio 2021, inviata dalla casella di posta elettronica certificata dell'amministratore, Sig.ra ed indirizzata alla casella CP_2
di posta elettronica ordinaria del Sig. Pt_1
Ora, la giurisprudenza della Suprema Corte, in riferimento alla notifica effettuata da pec a e mail ordinaria ha chiarito che la notificazione effettuata con modalità telematiche, ai sensi dell'art.
3- bis della l. n. 53 del 1994, da una casella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di per sé prova soltanto l'avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l'esito, restando impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico (C.C.
15345/23).
Ne discende come, in caso di notifica da casella pec ad una casella di posta ordinaria, la ricevuta di accettazione prova unicamente l'avvenuta spedizione del messaggio, restando in ogni caso incerto l'esito dell'invio, con impossibilità di fornire la prova del perfezionamento della consegna e conseguente “inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico”.
Nel caso di specie, alla luce delle censure avanzate, le deduzioni di parte convenuta circa l'avvenuta ricezione della convocazione da parte dell'attore, sulla base delle produzioni svolte e delle censure avanzate, non devono essere condivise, non potendo ritenersi dimostrata la ritualità ed il buon esito della convocazione dell'attore all'assemblea, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, sulla base della sola ricevuta di accettazione prodotta.
A ciò consegue che, in assenza di prova circa la rituale convocazione dell'attore, la domanda attrice debba essere accolta, risultando peraltro le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.
Né, in ogni caso e sulla base degli elementi introdotti in giudizio, appare rilevante la deduzione di parte convenuta circa la ricezione abituale, da parte del Sig. delle convocazioni assembleari via Pt_1
pec o via e mail, e ciò tenuto proprio conto delle considerazioni che precedono, del richiamato disposto ex art. 66 disp. att. c.c. oltre che dell'autorizzazione concessa dall'attore per le convocazioni tramite e mail solo a decorrere dal luglio 2021.
Devono quindi essere annullate, come richiesto, le decisioni prese nella delibera assembleare del 3 giugno 2021.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
la domanda ex art. 96 c.p.c. deve invece essere rigettata, non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti giustificativi la richiesta pronuncia, anche in relazione al necessario elemento soggettivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Annulla le decisioni prese nella delibera impugnata nella presente sede in data 3 giugno 2021;
II) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro
700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.200,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 3935 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig. elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Parte_1
Luiggi 16, presso lo Studio dell'Avv. Monica Cassetta, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
, in Controparte_1
persona dell'Amministratore legale rappresentante pro tempore,
Sig.ra elettivamente domiciliato in San Benedetto del CP_2
Tronto, Via Alcide de Gasperi 98, presso lo Studio dell' Avv.
Alessandro Capograssi, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO OGGETTO: Impugnativa di delibere assembleari
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, parte convenuta concludeva riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
esponeva di essere comproprietario di un appartamento facente parte del condominio di in Roma e rilevava di Controparte_1
non essere stato presente all'assemblea in data 3 giugno 2021, alla quale veniva convocato per e mail ordinaria pur non avendo mai dato autorizzazione in tal senso;
evidenziava di aver accettato la convocazione tramite e mail solo dal 1 luglio 2021, successivamente all'assemblea impugnata.
Contestava pertanto la propria convocazione a mezzo e mail, oltre che quanto deciso in ordine ad alcune fatture, alle ditte fornitrici, al
, ai consumi imputatigli per l'acqua, alla Controparte_3
riparazione del cancello oltre che al preventivo per la nuova ditta di pulizie e la disinfestazione;
contestava altresì le voci del bilancio relative al costo dell'Amministratore, senza che lo stesso fosse stato deliberato dall'assemblea in occasione della nomina e concludeva richiedendo la declaratoria di nullità e/o annullabilità della decisione impugnata, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il di Controparte_1 [...]
che evidenziava che l'attore era stato Controparte_1
convocato via pec in data 15 maggio 2021 e che, in precedenza, tale modalità, o quella tramite e mail, era stata sempre utilizzata nei suoi confronti senza alcuna contestazione.
Contestava poi le ulteriori censure attoree e concludeva richiedendo il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice ha, innanzi tutto, rilevato l'invalidità della delibera assembleare del 3 giugno 2021, essendo stato egli convocato alla stessa con una e mail ordinaria, pur non avendo mai dato autorizzazione in tal senso;
in particolare, sul punto, l'attore ha dedotto che solo a far data dal 1 luglio 2021 aveva accettato la propria convocazione tramite e mail, successivamente pertanto all'assemblea oggetto di impugnazione.
Parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha sul punto dedotto che la convocazione dell'attore era avvenuta tramite pec in data 15 maggio 2021, per come peraltro avvenuto anche in precedenza, non risultando infatti nella gestione precedente spese di raccomandate a bilancio per le convocazioni assembleari.
A fronte di ciò, parte attrice, nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ha evidenziato come l'invio di una pec ad una casella di posta elettronica ordinaria non attesta l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, ribadendo che solo a decorrere dal luglio
2021 aveva autorizzato l'amministratore all'invio delle convocazione a mezzo e mail ordinaria.
Ora, come noto, l'art. 66 disp. att. c.c. prevede che le modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione siano la posta raccomandata, la posta elettronica certificata, il fax o la consegna a mano;
nel caso di specie, a fronte delle deduzioni attoree di aver ricevuto la convocazione tramite posta elettronica ordinaria, in epoca antecedente alla propria autorizzazione all'amministratore alle convocazioni mediante la detta modalità, parte convenuta ha invece rilevato, come evidenziato, di aver convocato il Sig. a mezzo Pt_1
pec in data 15 maggio 2021.
Risulta poi prodotta in atti una “ricevuta di accettazione” della e mail in data 6 maggio 2021, inviata dalla casella di posta elettronica certificata dell'amministratore, Sig.ra ed indirizzata alla casella CP_2
di posta elettronica ordinaria del Sig. Pt_1
Ora, la giurisprudenza della Suprema Corte, in riferimento alla notifica effettuata da pec a e mail ordinaria ha chiarito che la notificazione effettuata con modalità telematiche, ai sensi dell'art.
3- bis della l. n. 53 del 1994, da una casella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di per sé prova soltanto l'avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l'esito, restando impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico (C.C.
15345/23).
Ne discende come, in caso di notifica da casella pec ad una casella di posta ordinaria, la ricevuta di accettazione prova unicamente l'avvenuta spedizione del messaggio, restando in ogni caso incerto l'esito dell'invio, con impossibilità di fornire la prova del perfezionamento della consegna e conseguente “inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico”.
Nel caso di specie, alla luce delle censure avanzate, le deduzioni di parte convenuta circa l'avvenuta ricezione della convocazione da parte dell'attore, sulla base delle produzioni svolte e delle censure avanzate, non devono essere condivise, non potendo ritenersi dimostrata la ritualità ed il buon esito della convocazione dell'attore all'assemblea, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, sulla base della sola ricevuta di accettazione prodotta.
A ciò consegue che, in assenza di prova circa la rituale convocazione dell'attore, la domanda attrice debba essere accolta, risultando peraltro le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.
Né, in ogni caso e sulla base degli elementi introdotti in giudizio, appare rilevante la deduzione di parte convenuta circa la ricezione abituale, da parte del Sig. delle convocazioni assembleari via Pt_1
pec o via e mail, e ciò tenuto proprio conto delle considerazioni che precedono, del richiamato disposto ex art. 66 disp. att. c.c. oltre che dell'autorizzazione concessa dall'attore per le convocazioni tramite e mail solo a decorrere dal luglio 2021.
Devono quindi essere annullate, come richiesto, le decisioni prese nella delibera assembleare del 3 giugno 2021.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
la domanda ex art. 96 c.p.c. deve invece essere rigettata, non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti giustificativi la richiesta pronuncia, anche in relazione al necessario elemento soggettivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Annulla le decisioni prese nella delibera impugnata nella presente sede in data 3 giugno 2021;
II) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro
700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.200,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE