Ordinanza cautelare 3 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 28 marzo 2024
Ordinanza collegiale 20 marzo 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01347/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04463/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4463 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cundari, Marco Ippolito Matano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) Del Decreto del Direttore Generale dell''''USR per la Sicilia prot. -OMISSIS-, pubblicato sul sito dell’U.S.R. della Sicilia in data 9.6.2021, avente ad oggetto la pubblicazione elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, in relazione alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui ai D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020, per la classe di concorso AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - chitarra e dell’'Elenco alfabetico allegato al detto Avviso, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente;
2) Di tutti gli atti a tale provvedimento preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi il verbale di correzione, le griglie di valutazione della prova scritta del ricorrente, nonché, ove esistenti, i verbali di approvazione dell’elenco e della graduatoria di cui sopra, di estremi e contenuto ignoti;
E PER LA CONDANNA, ANCHE IN VIA CAUTELARE,
delle Amministrazioni resistenti alla riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale, ovvero alla rinnovazione della procedura di valutazione dell’elaborato dell’istante e, per l’effetto, alla rettifica della successiva graduatoria definitiva in relazione alla classe di concorso AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - chitarra, ovvero, in ulteriore subordine, alla riedizione o al rifacimento della prova scritta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026, il dott. LO EV;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Il ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, avverso i quali sollevava doglianze di eccesso di potere per carenza d’istruttoria e di motivazione e per errata valutazione dei presupposti.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, concludendo per il rigetto del gravame.
Respinta dalla Sezione l’istanza cautelare con ordinanza n. -OMISSIS- dell’1.12.2021, e dopo la pronuncia di due ordinanze interlocutorie, delle quali l’ultima prospettante la questione dell’improcedibilità sopravvenuta del ricorso, ex art. 73 comma 3 c.p.a., in data 7.01.2026 parte ricorrente depositava note difensive in cui espressamente dichiarava il proprio sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, nel merito, della causa.
Alla pubblica udienza del 18.02.2026, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che, giusta quanto espressamente dichiarato da parte ricorrente con le note difensive del 7.01.2026, il presente ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Le spese di lite, per la natura in rito della decisione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
LO EV, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO EV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.