Articolo 16 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 10Articolo 17
Versione
30 dicembre 1975
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Versione
3 marzo 1983
Art. 16. Comunicazione dei decreti di autorizzazione

I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati alla Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al comando generale della guardia di finanza e al comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
Uguale comunicazione e' effettuata all'ufficio indicato nell'articolo 7. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 3 marzo 1983