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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 990 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Meli Maria Teresa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attore
CONTRO
nata a [...], il [...] Controparte_1
convenuta contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21 marzo 2025;
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 2 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 29 aprile 2024, , premettendo di Parte_1
avere – in data 12 gennaio 1991 – contratto matrimonio con CP_1
dalla cui unione sono nati due figli, e ,
[...] Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dalla moglie.
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato che il rapporto tra i coniugi si sarebbe irrimediabilmente logorato, tanto che la avrebbe de- CP_1
ciso di lasciare la casa coniugale.
Ritualmente evocata in giudizio, la convenuta non si è costituita, rima- nendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione della convenuta, il giudice delegato, non ravvisati i pre- supposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c., all'udienza dell'11 marzo 2025, ha rinviato la causa per discussio- ne e decisione.
All'udienza del 21 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di tratta- zione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, preliminar- mente, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocata Controparte_1
in giudizio e non costituita.
Venendo al merito, deve senz'altro, accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte attrice, considerato il dichiarato proposito di
- 2 - non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese.
Per il resto, rilevata l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non eco- nomicamente indipendenti e tenuto conto che nessun'altra domanda accesso- ria è stata avanzata dall'attore, non vi è altro da decidere se non pronunciare la separazione personale delle parti.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed il procuratore della parte attrice, nella con- tumacia di parte convenuta, definitivamente pronunciando, respinta ogni con- traria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il 17 Parte_1
dicembre 1967, a Canicattì, e nato il [...], a Controparte_1
Ravanusa, i quali hanno contratto matrimonio il 12 gennaio 1991 a Caltanis- setta, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Ravanusa, al n. 2, parte II, serie B, anno 1991; dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 3 aprile 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 3 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 990 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Meli Maria Teresa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attore
CONTRO
nata a [...], il [...] Controparte_1
convenuta contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21 marzo 2025;
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 2 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 29 aprile 2024, , premettendo di Parte_1
avere – in data 12 gennaio 1991 – contratto matrimonio con CP_1
dalla cui unione sono nati due figli, e ,
[...] Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dalla moglie.
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato che il rapporto tra i coniugi si sarebbe irrimediabilmente logorato, tanto che la avrebbe de- CP_1
ciso di lasciare la casa coniugale.
Ritualmente evocata in giudizio, la convenuta non si è costituita, rima- nendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione della convenuta, il giudice delegato, non ravvisati i pre- supposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c., all'udienza dell'11 marzo 2025, ha rinviato la causa per discussio- ne e decisione.
All'udienza del 21 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di tratta- zione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, preliminar- mente, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocata Controparte_1
in giudizio e non costituita.
Venendo al merito, deve senz'altro, accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte attrice, considerato il dichiarato proposito di
- 2 - non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese.
Per il resto, rilevata l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non eco- nomicamente indipendenti e tenuto conto che nessun'altra domanda accesso- ria è stata avanzata dall'attore, non vi è altro da decidere se non pronunciare la separazione personale delle parti.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed il procuratore della parte attrice, nella con- tumacia di parte convenuta, definitivamente pronunciando, respinta ogni con- traria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il 17 Parte_1
dicembre 1967, a Canicattì, e nato il [...], a Controparte_1
Ravanusa, i quali hanno contratto matrimonio il 12 gennaio 1991 a Caltanis- setta, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Ravanusa, al n. 2, parte II, serie B, anno 1991; dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 3 aprile 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 3 -