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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8781 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21095 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con gli avv. CASAVECCHIA CARLO e Email_1 Parte_1 P.IVA_1
PAPA IL, indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_2
Email_3
-ricorrente-
CONTRO Contr CF/PI: , trasformata in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 con l'avv. VULPETTI VALENTINO, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4
-convenuto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 14 ottobre 2025.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
Il ricorrente ha agito nei confronti del convenuto nelle forme del rito semplificato di cognizione deducendo di avere ricevuto dal convenuto, in subappalto, con contratto del 30 marzo 2022, l'incarico di compiere l'opera di rimozione dei serramenti esistenti presso il Condominio di via delle Rose n. 4, in Pieve Emanuele, e sostituzione con nuovi serramenti, comprensivi di avvolgibili esterni, per il prezzo complessivo di € 1.060.973,02 oltre IVA.
Il ricorrente ha allegato che la prima trancia di lavori avrebbe riguardato l'edificio “D” del
Condominio committente per € 397.075,27 oltre IVA. Su tale basi ha dedotto di avere emesso la fattura di acconto del 30% del corrispettivo per € 109.921,22 oltre IVA, pari a € 134.103,86 IVA
1 inclusa (fattura n. 45/E del 12 aprile 2022), pagata dal convenuto.
Il ricorrente ha soggiunto di avere costruito i serramenti e gli avvolgibili da installare sull'edificio
“D” e di avere conseguentemente ottenuto, dal convenuto, l'autorizzazione a fatturare la somma di €
68.762,66 oltre IVA a titolo di seconda trancia del corrispettivo, pari al 15% del prezzo esigibile “a merce pronta presso lo stabilimento” del ricorrente;
di avere quindi emesso la fattura n. 98/E del 4 luglio 2022 per € 68.762,66 oltre IVA, corrispondenti a € 83.890,45 IVA inclusa.
Il ricorrente ha allegato che, nonostante l'intervento in cantiere per rimozione infissi e posa dei nuovi serramenti e avvolgibili fosse in calendario per il 18 luglio 2022, il convenuto omise di pagare la seconda trancia del corrispettivo, sì che il ricorrente sospese il proprio adempimento e formulò diffida scritta ad adempiere in data 21 luglio 2022, che, non seguita dall'adempimento, provocò l'automatica risoluzione del contratto di subappalto per inadempimento del convenuto ai sensi dell'art. 1454 c.c..
Il ricorrente ha dunque dedotto di avere agito in via monitoria per il pagamento della fattura n. 98/E del 4 luglio 2022; di avere ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che fu eseguito coattivamente sul patrimonio del debitore convenuto, che non lo oppose.
Su tali basi parte ricorrente ha concluso, in ricorso, perché il contratto di subappalto sia dichiarato risolto per grave inadempimento del convenuto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., e perché il convenuto sia condannato al risarcimento del danno, indicato in € 12.820,00 per danno emergente (oneri di smaltimento della merce prodotta, occupazione del magazzino e custodia) ed € 153.812,00 per mancato guadagno.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha argomentato come l'azione in via monitoria per ottenere il pagamento della fattura n. 98/E del 4 luglio 2022, emessa a titolo di acconto sul corrispettive, contraddisse la precedente diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., sì che il ricorrente avrebbe rinunciato all'effetto risolutorio. Il convenuto ha piuttosto allegato il totale inadempimento del ricorrente, che mancò di consegnare alcunché in cantiere e di fatto non compì alcuna opera, tanto che ciò portò il convenuto a concordare una risoluzione consensuale del contratto d'appalto in essere con il Condominio, committente principale.
Il convenuto ha dunque domandato, in via riconvenzionale, che il contratto di subappalto sia risolto per inadempimento del ricorrente e perché questi sia condannato alla restituzione di tutto l'acconto percepito, oltre al risarcimento del danno;
in via subordinata, per il caso di efficacia della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del ricorrente, il convenuto ha domandato che il Tribunale condanni comunque il ricorrente alla restituzione degli acconti percepiti.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 14 ottobre 2025, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c.; essa è stata trattenuta in decisione ai sensi del III comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 *
2. Sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di subappalto per inadempimento del ricorrente.
Si prenderanno le mosse dalla domanda di cui all'epigrafe del presente paragrafo, che è del tutto infondata.
A norma di contratto il subappaltatore avrebbe dovuto prendere a smontare e demolire i serramenti dell'edificio “D” e installare i nuovi serramenti e avvolgibili sol dopo il pagamento del secondo acconto, previsto appunto “a merce pronta presso lo stabilimento” del ricorrente (clausola n. 11). È significativo come il convenuto, sebbene avesse emesso l'autorizzazione alla fatturazione del secondo acconto, si rese in seguito inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento.
Del tutto giustificato, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., fu dunque il rifiuto del ricorrente di adempiere la propria controprestazione.
In seguito il convenuto risolse consensualmente con il terzo Condominio il contratto di appalto principale, perdendo così definitivamente interesse all'adempimento del ricorrente.
Non si individua dunque alcun inadempimento del ricorrente: la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento del ricorrente deve essere respinta.
*
3. Sulla domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per inadempimento del convenuto.
La domanda principale del ricorrente di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto
è invece fondata, come di seguito.
È evidente l'inadempimento di non scarsa importanza del convenuto, che, seppure emise l'autorizzazione a fatturare il secondo acconto pari al 15% del corrispettivo, mancò di pagare la fattura emessa dal ricorrente, così ponendo nel nulla l'inizio dei lavori programmato dal ricorrente per il 18 luglio 2022.
A fronte della diffida ad adempiere scritta, redatta in maniera conforme ai dettami dell'art. 1454 c.c., del 21 luglio 2022, il convenuto rimase del tutto inerte sino al termine dei quindici giorni fissati dalla parte intimante: è dunque fondata la pretesa del ricorrente di individuare la data del 5 agosto 2022
(quindici giorni dopo la ricezione della diffida del 21 luglio 2022) come quella in cui il contratto si risolse ipso jure per inadempimento del convenuto.
Diversamente rispetto a quanto argomentato dal convenuto, dalla successiva condotta del ricorrente non può evincersi alcuna rinuncia unilaterale alla risoluzione del contratto: difatti, «la parte che abbia ottenuto la risoluzione, legale o giudiziale, del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti leso l'affidamento legittimo del debitore sulla dissoluzione del contratto» (Cass.
3 Sez. 2, Sentenza n. 7313 del 22/03/2017; in senso conforme, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25128 del
18/09/2024).
Si accerta dunque l'avvenuta risoluzione del contratto di subappalto, per inadempimento del convenuto, al 5 agosto 2022.
Si badi poi che, ove pure si dovesse dissentire da quanto sopra, comunque nella presente sede il contratto di subappalto dovrebbe essere dichiarato risolto: infatti, «In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c., e pronunciare comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6675 del 19/03/2018).
La risoluzione del contratto di subappalto dovrebbe, comunque, essere pronunciata sul presupposto della ormai conclamata impossibilità di dare esecuzione al contratto, anche in considerazione dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto di appalto.
*
4. Sulla domanda del convenuto di restituzione di tutti gli acconti pagati.
La domanda di restituzione degli acconti è infondata in quanto il pagamento degli acconti è questione coperta dal giudicato sceso sul decreto ingiuntivo non opposto.
Si richiama infatti come il ricorrente abbia azionato in via monitoria la fattura emessa per la seconda rata di corrispettivo esigibile “a merce pronta”. Il decreto non è stato opposto sì che l'avvenuto pagamento delle seconda (e, a maggior ragione, della prima) rata di corrispettivo non può oggi essere messa in dubbio.
La domanda riconvenzionale di restituzione va dunque respinta.
*
5. Sulle reciproche domande risarcitorie.
Infondate sono pure le reciproche domande di risarcimento del danno.
Non sussiste alcun danno in favore del ricorrente, posto che non è nemmeno dedotto che l'eventuale pregiudizio subito sia superiore rispetto agli acconti percepiti per il subappalto non eseguito.
Nemmeno sussistono danni risarcibili in favore del convenuto, posto che, come visto, l'omessa posa in opera dei serramenti è giustificata dall'inadempimento all'obbligazione pecuniaria su di lui gravante.
Entrambi tale domande devono dunque essere respinte.
4 Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento delle domande del ricorrente, si accerta l'avvenuta risoluzione di diritto, per inadempimento del convenuto, del contratto denominato «CONTRATTO DI SUBAPPALTO» firmato il 30 marzo 2022 e prodotto come doc. 1 ricorrente.
Tutte le altre domande, principali e riconvenzionali, devono essere respinte.
Stante la reciproca integrale soccombenza sulle domande di condanna, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c...
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso introduttivo di processo semplificato di cognizione depositato il 3 giugno 2024, da nei Parte_2
Cont confronti di trasformata in nel contraddittorio delle Controparte_2 CP_3
parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accerta l'avvenuta risoluzione di diritto, per inadempimento del convenuto, del contratto denominato «CONTRATTO DI SUBAPPALTO» firmato il 30 marzo 2022 e prodotto come doc.
1 ricorrente;
2) respinge ogni altra domanda;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 18 novembre 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con gli avv. CASAVECCHIA CARLO e Email_1 Parte_1 P.IVA_1
PAPA IL, indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_2
Email_3
-ricorrente-
CONTRO Contr CF/PI: , trasformata in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 con l'avv. VULPETTI VALENTINO, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4
-convenuto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 14 ottobre 2025.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
Il ricorrente ha agito nei confronti del convenuto nelle forme del rito semplificato di cognizione deducendo di avere ricevuto dal convenuto, in subappalto, con contratto del 30 marzo 2022, l'incarico di compiere l'opera di rimozione dei serramenti esistenti presso il Condominio di via delle Rose n. 4, in Pieve Emanuele, e sostituzione con nuovi serramenti, comprensivi di avvolgibili esterni, per il prezzo complessivo di € 1.060.973,02 oltre IVA.
Il ricorrente ha allegato che la prima trancia di lavori avrebbe riguardato l'edificio “D” del
Condominio committente per € 397.075,27 oltre IVA. Su tale basi ha dedotto di avere emesso la fattura di acconto del 30% del corrispettivo per € 109.921,22 oltre IVA, pari a € 134.103,86 IVA
1 inclusa (fattura n. 45/E del 12 aprile 2022), pagata dal convenuto.
Il ricorrente ha soggiunto di avere costruito i serramenti e gli avvolgibili da installare sull'edificio
“D” e di avere conseguentemente ottenuto, dal convenuto, l'autorizzazione a fatturare la somma di €
68.762,66 oltre IVA a titolo di seconda trancia del corrispettivo, pari al 15% del prezzo esigibile “a merce pronta presso lo stabilimento” del ricorrente;
di avere quindi emesso la fattura n. 98/E del 4 luglio 2022 per € 68.762,66 oltre IVA, corrispondenti a € 83.890,45 IVA inclusa.
Il ricorrente ha allegato che, nonostante l'intervento in cantiere per rimozione infissi e posa dei nuovi serramenti e avvolgibili fosse in calendario per il 18 luglio 2022, il convenuto omise di pagare la seconda trancia del corrispettivo, sì che il ricorrente sospese il proprio adempimento e formulò diffida scritta ad adempiere in data 21 luglio 2022, che, non seguita dall'adempimento, provocò l'automatica risoluzione del contratto di subappalto per inadempimento del convenuto ai sensi dell'art. 1454 c.c..
Il ricorrente ha dunque dedotto di avere agito in via monitoria per il pagamento della fattura n. 98/E del 4 luglio 2022; di avere ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che fu eseguito coattivamente sul patrimonio del debitore convenuto, che non lo oppose.
Su tali basi parte ricorrente ha concluso, in ricorso, perché il contratto di subappalto sia dichiarato risolto per grave inadempimento del convenuto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., e perché il convenuto sia condannato al risarcimento del danno, indicato in € 12.820,00 per danno emergente (oneri di smaltimento della merce prodotta, occupazione del magazzino e custodia) ed € 153.812,00 per mancato guadagno.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha argomentato come l'azione in via monitoria per ottenere il pagamento della fattura n. 98/E del 4 luglio 2022, emessa a titolo di acconto sul corrispettive, contraddisse la precedente diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., sì che il ricorrente avrebbe rinunciato all'effetto risolutorio. Il convenuto ha piuttosto allegato il totale inadempimento del ricorrente, che mancò di consegnare alcunché in cantiere e di fatto non compì alcuna opera, tanto che ciò portò il convenuto a concordare una risoluzione consensuale del contratto d'appalto in essere con il Condominio, committente principale.
Il convenuto ha dunque domandato, in via riconvenzionale, che il contratto di subappalto sia risolto per inadempimento del ricorrente e perché questi sia condannato alla restituzione di tutto l'acconto percepito, oltre al risarcimento del danno;
in via subordinata, per il caso di efficacia della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del ricorrente, il convenuto ha domandato che il Tribunale condanni comunque il ricorrente alla restituzione degli acconti percepiti.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 14 ottobre 2025, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c.; essa è stata trattenuta in decisione ai sensi del III comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 *
2. Sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di subappalto per inadempimento del ricorrente.
Si prenderanno le mosse dalla domanda di cui all'epigrafe del presente paragrafo, che è del tutto infondata.
A norma di contratto il subappaltatore avrebbe dovuto prendere a smontare e demolire i serramenti dell'edificio “D” e installare i nuovi serramenti e avvolgibili sol dopo il pagamento del secondo acconto, previsto appunto “a merce pronta presso lo stabilimento” del ricorrente (clausola n. 11). È significativo come il convenuto, sebbene avesse emesso l'autorizzazione alla fatturazione del secondo acconto, si rese in seguito inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento.
Del tutto giustificato, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., fu dunque il rifiuto del ricorrente di adempiere la propria controprestazione.
In seguito il convenuto risolse consensualmente con il terzo Condominio il contratto di appalto principale, perdendo così definitivamente interesse all'adempimento del ricorrente.
Non si individua dunque alcun inadempimento del ricorrente: la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento del ricorrente deve essere respinta.
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3. Sulla domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per inadempimento del convenuto.
La domanda principale del ricorrente di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto
è invece fondata, come di seguito.
È evidente l'inadempimento di non scarsa importanza del convenuto, che, seppure emise l'autorizzazione a fatturare il secondo acconto pari al 15% del corrispettivo, mancò di pagare la fattura emessa dal ricorrente, così ponendo nel nulla l'inizio dei lavori programmato dal ricorrente per il 18 luglio 2022.
A fronte della diffida ad adempiere scritta, redatta in maniera conforme ai dettami dell'art. 1454 c.c., del 21 luglio 2022, il convenuto rimase del tutto inerte sino al termine dei quindici giorni fissati dalla parte intimante: è dunque fondata la pretesa del ricorrente di individuare la data del 5 agosto 2022
(quindici giorni dopo la ricezione della diffida del 21 luglio 2022) come quella in cui il contratto si risolse ipso jure per inadempimento del convenuto.
Diversamente rispetto a quanto argomentato dal convenuto, dalla successiva condotta del ricorrente non può evincersi alcuna rinuncia unilaterale alla risoluzione del contratto: difatti, «la parte che abbia ottenuto la risoluzione, legale o giudiziale, del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti leso l'affidamento legittimo del debitore sulla dissoluzione del contratto» (Cass.
3 Sez. 2, Sentenza n. 7313 del 22/03/2017; in senso conforme, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25128 del
18/09/2024).
Si accerta dunque l'avvenuta risoluzione del contratto di subappalto, per inadempimento del convenuto, al 5 agosto 2022.
Si badi poi che, ove pure si dovesse dissentire da quanto sopra, comunque nella presente sede il contratto di subappalto dovrebbe essere dichiarato risolto: infatti, «In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c., e pronunciare comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6675 del 19/03/2018).
La risoluzione del contratto di subappalto dovrebbe, comunque, essere pronunciata sul presupposto della ormai conclamata impossibilità di dare esecuzione al contratto, anche in considerazione dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto di appalto.
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4. Sulla domanda del convenuto di restituzione di tutti gli acconti pagati.
La domanda di restituzione degli acconti è infondata in quanto il pagamento degli acconti è questione coperta dal giudicato sceso sul decreto ingiuntivo non opposto.
Si richiama infatti come il ricorrente abbia azionato in via monitoria la fattura emessa per la seconda rata di corrispettivo esigibile “a merce pronta”. Il decreto non è stato opposto sì che l'avvenuto pagamento delle seconda (e, a maggior ragione, della prima) rata di corrispettivo non può oggi essere messa in dubbio.
La domanda riconvenzionale di restituzione va dunque respinta.
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5. Sulle reciproche domande risarcitorie.
Infondate sono pure le reciproche domande di risarcimento del danno.
Non sussiste alcun danno in favore del ricorrente, posto che non è nemmeno dedotto che l'eventuale pregiudizio subito sia superiore rispetto agli acconti percepiti per il subappalto non eseguito.
Nemmeno sussistono danni risarcibili in favore del convenuto, posto che, come visto, l'omessa posa in opera dei serramenti è giustificata dall'inadempimento all'obbligazione pecuniaria su di lui gravante.
Entrambi tale domande devono dunque essere respinte.
4 Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento delle domande del ricorrente, si accerta l'avvenuta risoluzione di diritto, per inadempimento del convenuto, del contratto denominato «CONTRATTO DI SUBAPPALTO» firmato il 30 marzo 2022 e prodotto come doc. 1 ricorrente.
Tutte le altre domande, principali e riconvenzionali, devono essere respinte.
Stante la reciproca integrale soccombenza sulle domande di condanna, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c...
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso introduttivo di processo semplificato di cognizione depositato il 3 giugno 2024, da nei Parte_2
Cont confronti di trasformata in nel contraddittorio delle Controparte_2 CP_3
parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accerta l'avvenuta risoluzione di diritto, per inadempimento del convenuto, del contratto denominato «CONTRATTO DI SUBAPPALTO» firmato il 30 marzo 2022 e prodotto come doc.
1 ricorrente;
2) respinge ogni altra domanda;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 18 novembre 2025.
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