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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6660 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 9.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3723/2025 R.A.C.C.,
TRA
e , entrambi nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, deceduta il 23.6.2024, elettivamente domiciliati in Roma, via G. Persona_1
Aurispa n. 10, presso lo studio dell'avv. Stefano Caligiuri che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_3
Flaminio, via Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Brizzi Eleonora, in virtù di procura generale del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio in atti CP_2
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 31.1.2025 ed iscritto a ruolo il 3.2.2025 i ricorrenti in epigrafe nominati, n.q. di eredi di , esponevano: che con decreto in data Persona_1
29.5.2024, depositato il 29.5.2024, recante il n. 35641/2023 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato le risultanze della C.T.U. espletata del procedimento per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c, riconoscendo in favore della sig.ra il requisito sanitario di cui alla legge 18/80 (indennità Persona_1
d'accompagnamento) dal mese di agosto 2023; che il decreto di omologa è stato notificato in data
31.5.2024; che stato comunicato il mod. AP 70 in data 31.5.2024; che la sig.ra Persona_1
è deceduta in Roma il 23.6.2024; che alla stessa sono succeduti i sig.ri e;
Parte_1 Parte_3 che gli eredi hanno quindi inviato il modello ap 23 all' (ratei maturati e non riscossi) in data CP_2
2.10.2024; che è decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis., comma 5 c.p.c., dalla notifica del decreto di omologa e dall'invio del mod. AP23, ma l' a tutt'oggi non ha provveduto al CP_2 pagamento degli arretrati della prestazione dovuta secondo il conteggio di cui in ricorso. Tanto esposto le parti ricorrenti concludevano chiedendo di volere: “ dichiarare il diritto di
e nella qualità di eredi della sig.ra Parte_1 Parte_3 Persona_1
ai ratei della indennità di accompagnamento ex L. 18/80 che sarebbe spettata a
[...] quest'ultima dal riconoscimento giudiziale (agosto 2023) fino al decesso (giugno 2024) per l'importo di € 5.827,36 e per l'effetto condannare l' al pagamento, oltre agli interessi legali CP_2 dalle rispettive scadenze al saldo. Con vittoria di spese, rimborso forfetario spese generali, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ dichiarare cessata la materia del contendere, CP_2 essendo stato integralmente soddisfatto l'interesse azionato in giudizio dalla parte ricorrente, con vittoria di spese in favore dell' atteso il comportamento della parte ricorrente che ha agito in CP_2 giudizio nonostante la definizione amministrativa della pratica fosse già intervenuta”.
Istruito il procedimento documentalmente all'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 29.5.2024 il Tribunale di
Roma ha omologato le risultanze della C.T.U. espletata del procedimento per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c, riconoscendo in favore della sig.ra il requisito sanitario di cui all'art. Persona_1
1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità d'accompagnamento dal mese di agosto 2023; il decreto di omologa è stato notificato all' in data 31.5.2024; è stato comunicato all' il mod. AP 70 in CP_2 CP_2 data 31.5.2024; la sig.ra è deceduta in Roma il 23.6.2024; alla stessa sono Persona_1 succeduti i sig.ri e;
gli eredi hanno inviato il modello ap 23 all' Parte_1 Parte_3 CP_2 in data 2.10.2024.
L' ha prodotto comunicazione di liquidazione del 17.10.2024, indirizzata agli eredi della CP_2 signora , della quale non vi prova del ricevimento da parte dei ricorrenti, con Persona_1 la quale si informa gli eredi che “ la richiesta presentata il 8 giugno 2022 è stata accolta e che è stata liquidata l'indennità di accompagnamento quale invalido totale, n.044-700107152862 Cat.
INVCIV, a favore di . con decorrenza dal 1 agosto 2023…Sono Parte_4 stati determinati arretrati per il periodo dal 1 agosto 2023 al 30 giugno 2024” per un totale di €
5.826,36, importo pagato agli eredi con valuta 20.2.2025 come da cedolini di febbraio 2025 allegati alla memoria difensiva.
In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa.
Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_2 considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 9.6.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi