TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Califano Raffaele Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 754/2017 R.G., avente ad oggetto “Azione di riduzione e idivisione di beni caduti in successione” e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), DI (C.F.: , DI C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), DI (C.F.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Maglio;
C.F._5
attori
E
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._6 dagli Avv.ti Nicola De Carlo e Roberto Pace;
convenuto
E
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._6
convenuta-contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.4.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
[...] CP_4 Controparte_5
Avellino, e , all'uopo esponendo: Controparte_1 Controparte_2
- che unitamente ai germani, Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e sono figli di e entrambi
[...] Controparte_2 SO Persona_2 deceduti, rispettivamente, il 10.2.2007 e il 3.7.2014;
- che sono altresì eredi dei predetti de cuius , e , Persona_3 CP_4 Controparte_5
i quali succedevano per rappresentazione a germana delle odierne parti in Persona_4 causa;
- che gli odierni attori tentavano invano di dividere bonariamente l'eredità relitta dai comuni danti causa, previa riduzione delle donazioni disposte in vita dal in favore del figlio SO
; Controparte_1
- che nella massa ereditaria di andavano computate le donazioni eseguite in vita SO
(cfr. beni in elenco da 1) a 7) e i beni immobili relitti (cfr. beni in elenco da 8) a 16), e precisamente:
2 - che la quota di legittima dei coeredi risultava lesa a causa dalle donazioni realizzate dal de cuius in favore del figlio;
Controparte_1
3 - che il convenuto deteneva i fondi indicati ai punti 8, 9 e 10, Controparte_1 percependo in via esclusiva i relativi frutti a danno degli altri coeredi;
- che, parimenti, l'asse ereditario di al momento dell'apertura della successione, Persona_2 si componeva di donazioni e di altri beni immobili, di cui due fondi detenuti in via esclusiva da
. Controparte_1
Tanto premesso, gli attori chiedevano all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso:
A. – con riferimento all'eredità relitta da : SO
1) dichiarare aperta la successione del sig. , deceduto il 10.02.2007; 2) SO determinare la massa attiva, tenendo conto di quanto esposto nel corpo dell'atto, nonché del relictum e del donatum, previa collazione;
3) calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile, mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni, secondo il valore, come indicato in citazione, ovvero secondo quanto sarà stabilito da apposita CTU che sin d'ora si richiede, ed accertata la lesione della quota di legittima di eredità riservata agli attori, in proprio
e quali eredi di , disporre conseguentemente la riduzione delle donazioni e la Persona_2 reintegrazione della quota di legittima spettante agli attori, in proprio e nella qualità;
4) premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, condannare il sig. Controparte_1
a corrispondere i frutti percetti, in favore della massa, in relazione alla detenzione degli
[...] immobili ereditari sopra elencati, con tutti gli accessori di legge;
5) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e della reintegrazione della quota di riserva e delle altre domande sopra esposte, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando un esperto per l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni caduti in successione e dei relativi frutti;
6) ordinare la correlativa divisione in relazione alla singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, disporre le assegnazioni come per legge, prevedendo gli opportuni conguagli in denaro fra i coeredi;
7) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto da dividere, ovvero di contestazioni infondate durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
8) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
B. – con riferimento all'eredità relitta da : Persona_2
9) dichiarare aperta la successione della sig.ra deceduta in teora (AV), il Persona_2
03.07.2014;
10)determinare la massa attiva tenendo conto di quanto esposto nel corpo dell'atto, nonché del relictum e del donatum, previa collazione;
11) premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, condannare il sig. Controparte_1
a corrispondere i frutti percetti, in favore della massa, in relazione alla detenzione degli
[...] immobili ereditari sopra elencati, con tutti gli accessori di legge;
12) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, disporre le assegnazioni come per legge, prevedendo gli opportuni conguagli in denaro fra i coeredi;
4 13) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto da dividere, ovvero di contestazioni infondate durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
14) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 7.9.2017 si costituiva in giudizio il quale contestava il valore attribuito dagli attori a ciascuno dei Controparte_1 singoli beni ereditari. Assumeva, in particolare, con riferimento ai beni oggetto delle donazioni in proprio favore, che:
- per quanto riguarda il fabbricato rurale sito in C.da Conche a EO (AV), il valore del detto fabbricato doveva essere ridotto di 2/3 in quanto l'edificio donato risultava severamente danneggiato dal sisma del 1980 ed era stato ristrutturato grazie al contributo ex L. 219/81, così come liquidato, ottenuto in ragione di un requisito soggettivo proprio dell'odierno convenuto quale titolare di un decreto di finanziamento per la prima casa;
- in merito al terreno agricolo alla C.da Conche di cui al mappale n. 402 del Foglio n. 8 ed al fabbricato rurale sito alla C.da Conche di cui alla particella n. 404 del Foglio n. 8, doveva valutarsi il valore dell'usufrutto in favore della sig.ra . Persona_2
Tanto premesso, così concludeva “Piaccia al Ill.mo Tribunale di Controparte_1
Avellino, contrariis reiectis:
(i) Rigettare la domanda attorea atteso che, per come formulata, risulta infondata tanto in fatto quanto in diritto, per le ragioni di cui al presente atto, in narrativa esposte, relativamente alla richiesta di riduzione delle donazioni, di reintegrazione della quota di legittima e restituzione alla massa dei frutti percepiti in relazione al possesso degli immobili donati;
Per l'effetto, con riferimento all'eredità di SO
(ii) dichiarare aperta la successione;
(iii) determinare la massa ereditaria, previa riunione fittizia dei beni appartenuti al de cuius secondo lo schema del relictum+ donatum e, calcolata la quota disponibile e quella indisponibile, accertare e dichiarare che il de cuius , disponendo in vita dei propri beni non SO ha violato la quota di legittima in danno degli odierni attori.
(iv) Accertare e dichiarare, di conseguenza che il sig. non è Controparte_1 tenuto ad integrare la quota di riserva e che nulla deve corrispondere alla massa a titolo di frutti percepiti in ragione del possesso e dell'utilizzo degli immobili donati;
(v) Quanto ai beni tuttora facenti parte della comunione ereditaria, ordinare la relativa divisione procedendo alla quantificazione delle singole quote in ragione del numero degli aventi diritto, e nel caso di ravvisata indivisibilità degli immobili, disporre le assegnazioni secondo legge provvedendo alla determinazione, se necessario, di conguagli in denaro.
In riferimento all'eredità di Persona_2
(vi) dichiarare aperta la successione;
(vii) determinare la massa ereditaria ed ordinare la relativa divisione procedendo alla quantificazione delle singole quote in ragione del numero degli aventi diritto, e nel caso di ravvisata indivisibilità degli immobili, disporre le assegnazioni secondo legge provvedendo alla determinazione, se necessario, di conguagli in denaro.
(viii) All'esito, determinate definitivamente le quote, provvedere alla relativa attribuzione e/o assegnazione a ciascun avente diritto;
5 (ix) Attribuire all'odierno convenuto la quota di eredità spettantegli, quantificata nella misura di € € 17.979,65 ovvero in altra maggiore o minore che risulterà di giustizia;
(x) Emettere ogni provvedimento ritenuto necessario e/o consequenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso spese forfettario del 12,5% ex L.P., nonché IVA e
CPA, come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati, antistatari. Salvis juribus.”.
Restava contumace, sebbene ritualmente citata, . Controparte_2
Disposta ed espletata CTU estimativa limitatamente all'eredità di , dopo una SO serie di rinvii richiesti dalle stesse parti costituite per tentare il bonario componimento, all'udienza del 3.4.2024, la causa veniva riservata in decisione al Collegio concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1.- Va dichiarata aperta la successione ab intestato di (nato in [...] il SO
20.1.1914 e deceduto in EO (AV) il 10.2.2007).
2. Ciò posto, occorre premettere che la presente sentenza verte esclusivamente sulla verifica della fondatezza della domanda di riduzione avanzata dalle parti attrici nei confronti delle donazioni compiute in vita dal de cuius in favore del figlio , SO Controparte_1 odierno convenuto.
3.- La domanda attorea diretta ad ottenere la reintegrazione della legittima è fondata e va accolta.
Giova premettere che la domanda per reintegrazione di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un'azione personale rivolta alla ricostruzione della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro (Cass. n. 1069/83); essa rappresenta un rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo (disposizione testamentaria o atto di donazione) compiuto dal defunto.
Quanto alla verifica della sussistenza della lesione lamentata, va rammentato che per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del
"relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass.
12919/2012; Cass. 27352/2014).
Ciò posto in punto di diritto e venendo al caso di specie, occorre procedere, in primo luogo, alla determinazione del relictum.
Secondo quanto prospettato concordemente dalle parti e riscontrato dal CTU Ing. Per_5
all'epoca dell'apertura della successione, avvenuta in data 10.2.2007, il patrimonio del de
[...] cuius era composto dai seguenti beni: SO
6 1) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui alle particelle n. 276, n. 407 e n. 408 del Foglio di mappa n. 8 del Comune di EO, esteso in totale are 128,10, ad uso seminativo;
valore stimato = euro 8.838,90
2) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui alla particella n. 7 del Foglio di mappa n. 13 del Comune di EO, esteso are 74,50, ad uso seminativo;
valore stimato = euro 5.140,50
3) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui alle particelle n. 22 e n. 24 del Foglio di mappa n. 13 del
Comune di EO, esteso in totale are 148,00, con categoria bosco ceduo (bosco di alto fusto); valore stimato = euro 8.584,00
4) Terreno agricolo alla C.da Civita di cui alle particelle n. 138, n. 377, n. 311 e n. 315 del Foglio di mappa n. 2 del Comune di EO, esteso in totale are 247,10, ad uso seminativo;
valore stimato = euro 17.049,90
5) Terreno agricolo alla C.da Civita di cui alle particelle n. 306, n. 307, n. 313 e n. 314 del Foglio di mappa n. 2 del Comune di EO, esteso in totale are 50,03, ad uso seminativo;
valore stimato = euro 3.452,07
6) Terreno agricolo alla C.da Civita di cui alle particelle n. 316 e n. 317 del Foglio di mappa n. 2 del
Comune di EO, esteso in totale are 71,50, con categoria bosco ceduo (bosco di alto fusto); valore stimato = euro 4.147,00
7) Fabbricato rurale sito alla C.da Civita di cui alla particella n. 417 sub 3, 4 e 5 del Foglio n. 2 del
Comune di EO, composto dal piano terra, adibito a stalla (sub 3 – superficie 32 mq,), autorimessa (sub 4 – superficie 22.30 mq,) e fienile (sub 5 – superficie 60 mq,), con annessa area pertinenziale ( particella n. 375 del Foglio di mappa n. 2 del Comune di EO, esteso are 8,60, ad uso seminativo). valore stimato = euro 17.970,00
8) Fabbricato rurale sito alla C.da Civita di cui alla particella n. 310 sub 4 del Foglio n. 2 del Comune di EO;
Occorre precisare, in merito al valore di tale ultimo bene, che va accolta l'osservazione avanzata dagli attori secondo cui il CTU avrebbe erroneamente attribuito a tale bene valore di Euro
60.733,87, nonostante risulti pacificamente agli atti che tale fabbricato è già stato venduto da tutti gli eredi in data 24.08.2007 dietro il pagamento del prezzo di euro 50.000,00.
Non ignora il Collegio che, secondo pacifica giurisprudenza, in presenza di un'azione di riduzione, stante la previsione di cui all'art. 556 c.c., ogni valutazione estimativa va condotta secondo i valori esistenti alla data di apertura della successione, non potendo invece trovare applicazione le diverse regole di attualizzazione della stima dettate per la divisione ereditaria.
Nondimeno, nel caso di specie, il breve lasso di tempo intercorso tra l'apertura della successione
(10.2.2007) e la vendita dell'immobile (24.8.2007) induce a ritenere che il valore effettivo (e non presunto) del bene, alla data di apertura della successione, fosse quello in concreto ricavato quale prezzo della vendita, prezzo che di certo è stato determinato anche tenendo conto delle condizioni di manutenzione del bene (oggetto di atti vandalici, secondo quanto prospettato dagli attori e non contestato). valore stimato= euro 50.000,00
Il valore dei beni relitti, al momento dell'apertura della successione, era pari ad euro 115.182,37.
7 Ciò posto, occorre quindi procedere alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum.
Nella specie, risulta documentalmente comprovato che , in vita, donò al figlio SO
, con due distinti atti, i seguenti beni: Controparte_1
- con atto per notaio del 25.3.1984, “a titolo di disponibile”: Per_6
1) fabbricato rurale in C.da Conche a EO (AV), in Catasto al Foglio n. 8 particella n. 403 sub. 1 e 2; valore stimato= euro 76.685,00
In merito al valore di tale immobile, occorre precisare quanto segue. Come evidenziato dal CTU, tale fabbricato è stato demolito e ricostruito dal convenuto “con Controparte_1 finanziamento ex L. 219/81 di £ 142.092.160, rimanendo a suo carico – sul totale necessario di
£152.085.835, come da stralcio del progetto dell'arch. allegato agli atti - £ 9.993.675 Per_7 di accollo spesa…”. Il CTU ha ritenuto che “sul totale di spesa necessario alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, pari a £152.085.835, va riconosciuta al convenuto, per migliorie, una percentuale pari al 59.81%” del valore stimato (euro 76.685,00), pari ad euro 45.865,30. In particolare, il CTU precisa: “…poiché: - £ 9.993.675 rappresentano l'accollo spesa sostenuto dal convenuto, pari al 6.57% dell'importo necessario alla ricostruzione;
- [£ 101.430.000 + £
14.232.400] (abitazione) x 0.70 = £ 80.963.680, pari al 53.24% dell'importo necessario alla ricostruzione, rappresentano il 70% del contributo concesso per l'abitazione, atteso che, nel caso la richiesta di contributo fosse stata presentata dal de cuius, il finanziamento sull'abitazione si sarebbe ridotto al 30% in quanto era già intestatario di un'altra pratica di ricostruzione di unità abitativa quale prima casa..)
Secondo il CTU, l'importo di euro 45.865,30, quale percentuale del contributo ex l. 219/81 ricevuto dal convenuto per la ristrutturazione dell'immobile, configurerebbe una miglioria apportata al bene donato e, dunque, andrebbe sottratta dal valore del bene.
Ad avviso del Collegio, la tesi non è condivisibile.
Invero, va rammentato che, “ai fini della determinazione delle quote spettanti a ciascuno degli eredi, il valore dei beni donati dal de cuius deve essere calcolato con riferimento al valore che essi avevano al momento dell'apertura della successione e avuto riguardo a tutte le potenzialità economiche dei beni stessi. In esse va compreso per intero il contributo di ricostruzione di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, se il corrispondente diritto è maturato al tempo dell'apertura della successione, trattandosi di un utile oggettivo connesso al bene, comunque sia stato erogato, per la prima casa o per altre unità abitative, (sia pure detratte le spese sostenute dal donatario per l'istruzione della pratica o per altri esborsi)” (Cass. 645/2003).
Orbene, applicando tale principio al caso di specie, il Collegio ritiene che debba essere sottratto dal valore stimato del bene al tempo dell'apertura della successione solo l'importo di £
9.993.675 pari ad euro 5.161,30, che rappresenta l'entità delle spese effettivamente sostenute dal convenuto.
Non può essere computata e sottratta dal valore come “miglioria” la somma ricevuta dal donatario quale contributo ex l. 219/81, giacchè essa configura un esborso sostenuto dal donatario e come tale non corrisponde alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res donata, a nulla rilevando che il contributo sia stato concesso in misura maggiore in ragione del requisito soggettivo del donatario per la cd. prima casa.
8 - con atto per notaio del 20.12.1999, “in conto legittima e per l'eventuale supero in conto Per_8 disponibile con espressa dispensa da collazione e imputazione”:
1) nuda proprietà del terreno agricolo alla C.da Conche di cui al mappale n. 402 del Foglio
n. 8 del Comune di EO, esteso are 45,38, di cui are 25,38 facenti parte della corte ai fabbricati e are 20,00 ad uso seminativo;
su tale bene veniva costituita riserva di usufrutto in favore di
Persona_2 valore stimato = euro 1.152,30
2) nuda proprietà del fabbricato rurale sito alla C.da Conche di cui alla particella n. 404 del
Foglio n. 8 del Comune di EO;
su tale bene veniva costituita riserva di usufrutto in favore di
Persona_2
valore stimato = euro 19.772,80
3) Fabbricato rurale sito alla C.da Conche di cui alla particella n. 406 del Foglio n. 8 del
Comune di EO;
per tale immobile si condivide la stima del CTU, secondo le indicazioni e i chiarimenti resi nella relazione integrativa depositata in data 2.5.2022 p. 3; valore stimato = euro 22.399,20
4) Fabbricato rurale sito alla C.da Conche di cui alla particella n. 405 del Foglio n. 8 del
Comune di EO, composto dal piano terra, adibito a fienile e stalla (deposito agricolo) di superficie pari a mq 61.00 oltre al piano primo destinato a fienile di mq 20.00; Terreno agricolo alla C.da Conche di cui ai mappali n. 58 di are 60.50, n. 217 di are 4.80, n. 218 di are 1.80, n. 220 di are 33.10, n. 221 di are 32.80 del Foglio n. 8 del Comune di EO, esteso in totale are 133,00, ad uso seminativo;
valore stimato = euro 8.100,00
5) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui ai mappali n. 58, 217, 218, 220, 221 del Foglio
n. 8, per un totale di are 133.00 ad uso seminativo. valore stimato = euro 9.177,00
6) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui al mappale n. 222 del Foglio n. 8 del Comune di EO di are 115.20; valore stimato = euro 9.198,38
7) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui al mappale n. 223 del Foglio n. 8 del Comune di
EO di are 20.07; valore stimato = euro 1.606,32
8) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui al mappale n. 29 del Foglio n. 13 di are 25.00 del Comune di EO, ad uso seminativo;
valore stimato = euro 1.725,00
9) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui al mappale n. 179 del Foglio n. 13 del Comune di EO, esteso are 25,70 ad uso seminativo. valore stimato = euro 1.773,30
In definitiva, il valore del donatum ammonta ad euro 151.589,30, da cui va detratto l'importo delle spese sostenute da per la ricostruzione dell'immobile di cui al Controparte_1 punto 1) per euro 5.161,00, per un valore complessivo finale pari ad euro 146.428,30.
9 A tale importo va aggiunto il valore degli usufrutti costituiti in favore di sugli Persona_2 immobili donati di cui ai punti 2) e 3). Il valore di tali usufrutti è stato indicato dal CTU in euro
227,70 per il terreno agricolo riportato al fl. 8, p.lla n. 402 Cfr. pag. 26 CTU – punto 2.B) ed in €
3.907,20 sul fabbricato rurale, riportato in cat. al foglio 8, p.lla 406 (Cfr. pag. 27 CTU – Punto
2.C), per un totale di euro 4.134,90.
Ne consegue che la massa relitta dal de cuius (relictum + donatum) , su cui SO vanno calcolate le quote di disponibile e di riserva e su cui va computata l'eventuale lesione della quota dei legittimari attori, va stimata di valore pari ad euro 265.745,57 (euro 115.182,37
+146.428,30+ 4.134,90).
Sulla scorta di tali evidenze, va verificata la sussistenza della denunciata lesione.
Ora, considerato che lasciava a sé superstite la moglie nonché 5 figli, deve farsi SO applicazione della regola per cui quando, come nella fattispecie, concorrono più figli e vi sia il concorso del coniuge del defunto, la quota di legittima agli stessi spettante è pari a metà del patrimonio relitto, da dividersi in parti uguali tra loro (art. 542 comma 2 c.c.), mentre al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.
Nella specie, dunque, le quote di patrimonio disponibile e di riserva vanno così determinate:
- quota disponibile pari ad 1/4 : euro 66.436,39
- quota di riserva pari a 1/2 in favore dei figli: euro 132.872,78, di euro 26.574,55 per ciascuno dei
5 figli
- quota di riserva in favore del coniuge: euro 66.436,39
Avendo il convenuto ricevuto in donazione dal padre beni di valore pari ad Controparte_1 euro 146.428,30, non è revocabile in dubbio che il valore di tali beni supera di gran lunga quanto gli sarebbe spettato per legge, ovvero l'importo della quota disponibile (pari ad euro 66.436,39) sommato all'importo della sua quota di riserva (pari ad euro 26.574,55), per un totale di euro
93.010,94. Il convenuto ha ricevuto beni per un valore superiore al dovuto per euro 53.417,36.
La domanda di riduzione per lesione di legittima è dunque fondata.
Quanto alla misura della lesione, va precisato che essa va calcolata con riferimento esclusivamente alla posizione degli attori, i quali agiscono in proprio e nella qualità di eredi di Persona_2
Non può tenersi conto, invece, della quota spettante a convenuta Controparte_2 contumace, la quale non ha richiesto la reintegrazione della sua quota. Deve, invero, farsi applicazione del principio di diritto per cui “L'azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Il giudizio non assume, quindi, carattere inscindibile neppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari” (Cass. 15706/2020).
10 Ciò posto, nel caso in esame, considerato che il de cuius ha lasciato beni relitti di valore pari ad euro 115.182,37 e che, in assenza di testamento, l'importo del relictum va suddiviso secondo le regole dettate in tema di successione legittima dagli artt. 565 e ss. ed, in particolare, dall'art. 581
c.c., a mente del quale “quando con il coniuge concorrono più figli, il coniuge ha diritto ad un terzo del patrimonio e la parte restante deve essere suddivisa per il numero di figli”, per effetto della successione legittima nel relictum (comprensivo del valore dell'usufrutto in favore del coniuge), pari ad euro 119.317,27 (euro 115.182,37 + 4.134,90) a ciascun legittimario spettano sul relictum le seguenti quote di diritto:
- in favore del coniuge: quota pari a 1/3 di euro 119.317,27, ovvero euro 39.772,42 (<66.436,39);
- in favore dei figli: quota pari a 2/3 di euro 119.317,27, ovvero 79.544,84, da ripartire per 4 figli
(escluso in quanto già interamente soddisfatto attraverso il donatum), Controparte_1 per un valore pro quota di euro 19.886,21(<26.574,55).
Tali importi sono inferiori a quelli riservati ex lege al coniuge e agli attori in Persona_2 qualità di legittimari.
Il patrimonio relitto è dunque insufficiente e, pertanto, va disposta la riduzione dell'ultima donazione eseguita dal de cuius in favore del convenuto . Controparte_1
Ora, tenuto conto che la quota ideale di riserva spettante agli attori, in proprio, quali eredi legittimari di , è di importo pari ad euro 26.574,55, per determinare la misura SO della lesione da essa va sottratta la quota di diritto spettante sul relictum (19.886,21). Ne consegue che ciascuno degli attori deve ancora ricevere, per integrare la propria quota di riserva, i seguenti importi:
a) in favore di la somma di euro 6.688,34 (pari a 26.574,55- Parte_1
19.886,21);
b) in favore di : la somma di euro 6.688,34; Parte_2
c) in favore di eredi di la somma di euro 6.688,34; Persona_4
Va inoltre considerato che gli attori agiscono in riduzione anche quali eredi di Persona_2
Giacchè alla UT è riservata una quota di valore pari ad euro 66.436,39 e la stessa riceve dalla distribuzione del relictum una quota ideale di valore pari ad euro 39.772,42, ne consegue che la stessa deve ricevere, per integrare la propria quota di riserva, l'importo di euro 26.663,97. Tale importo va ripartito, pro quota, tra i cinque eredi e, pertanto, a ciascuno degli attori, nella qualità di erede di spetta la reintegra nella misura di 5.332,79. Persona_2
In definitiva, ciascun attore deve ricevere, per integrare la quota di riserva, l'importo di euro
12.021,13 (di cui euro 6.688,34 in proprio ed euro 5.332,79 in qualità di erede di , Persona_2 che rappresenta l'entità della lesione da ciascuno reclamata.
Quanto alle modalità della reintegrazione, premesso che a norma dell'art. 555 c.c. le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione fino alla quota medesima e che a norma dell'art. 559 c.c. le donazioni si riducono cominciando dall'ultima
11 e risalendo via via alle anteriori, nel caso di specie la quota di riserva dei legittimari, odierni attori, deve essere calcolata e attribuita proprio sui beni oggetto dell'ultima donazione stipulata con atto per notaio del 20.12.1999, attesa la sufficienza dei beni ivi donati (di valore Per_8 complessivamente pari ad euro 69.743,30) a soddisfare la reintegrazione pretesa dagli attori (per un valore complessivamente pari ad euro 36.063,39) .
La donazione di cui all'atto per notaio del 20.12.1999 va, quindi, dichiarata inefficace nei Per_8 limiti in cui ha leso i diritti degli attori, eredi legittimari lesi, ovvero nei limiti dell'importo complessivo di euro 36.063,39 (12.021,13x3).
Tenuto conto dell'esito dell'azione di riduzione, la causa va rimessa sul ruolo per la predisposizione di nuovo progetto di divisione dell'eredità di , secondo le SO indicazioni rese con separata ordinanza.
Il giudizio proseguirà, inoltre, per le statuizioni relative alle altre domande proposte.
4.- Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 754/2017 RG, così provvede:
1) dichiara aperta la successione ab intestato di (nato in [...] il [...] SO
e deceduto in EO (AV) il 10.2.2007);
2) accoglie la domanda di riduzione avanzata dalle parti attrici e, per l'effetto, riduce la donazione in favore di di cui all' atto per notaio del 20.12.1999 nei limiti in Controparte_1 Per_8 cui risultano lesi i diritti delle predette parti attrici, per un valore complessivo di euro 36.063,39
(pari ad euro 12.021,13 per ciascuna parte);
3) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'attività istruttoria;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Avellino, il 20.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Califano Raffaele Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 754/2017 R.G., avente ad oggetto “Azione di riduzione e idivisione di beni caduti in successione” e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), DI (C.F.: , DI C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), DI (C.F.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Maglio;
C.F._5
attori
E
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._6 dagli Avv.ti Nicola De Carlo e Roberto Pace;
convenuto
E
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._6
convenuta-contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.4.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
[...] CP_4 Controparte_5
Avellino, e , all'uopo esponendo: Controparte_1 Controparte_2
- che unitamente ai germani, Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e sono figli di e entrambi
[...] Controparte_2 SO Persona_2 deceduti, rispettivamente, il 10.2.2007 e il 3.7.2014;
- che sono altresì eredi dei predetti de cuius , e , Persona_3 CP_4 Controparte_5
i quali succedevano per rappresentazione a germana delle odierne parti in Persona_4 causa;
- che gli odierni attori tentavano invano di dividere bonariamente l'eredità relitta dai comuni danti causa, previa riduzione delle donazioni disposte in vita dal in favore del figlio SO
; Controparte_1
- che nella massa ereditaria di andavano computate le donazioni eseguite in vita SO
(cfr. beni in elenco da 1) a 7) e i beni immobili relitti (cfr. beni in elenco da 8) a 16), e precisamente:
2 - che la quota di legittima dei coeredi risultava lesa a causa dalle donazioni realizzate dal de cuius in favore del figlio;
Controparte_1
3 - che il convenuto deteneva i fondi indicati ai punti 8, 9 e 10, Controparte_1 percependo in via esclusiva i relativi frutti a danno degli altri coeredi;
- che, parimenti, l'asse ereditario di al momento dell'apertura della successione, Persona_2 si componeva di donazioni e di altri beni immobili, di cui due fondi detenuti in via esclusiva da
. Controparte_1
Tanto premesso, gli attori chiedevano all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso:
A. – con riferimento all'eredità relitta da : SO
1) dichiarare aperta la successione del sig. , deceduto il 10.02.2007; 2) SO determinare la massa attiva, tenendo conto di quanto esposto nel corpo dell'atto, nonché del relictum e del donatum, previa collazione;
3) calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile, mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni, secondo il valore, come indicato in citazione, ovvero secondo quanto sarà stabilito da apposita CTU che sin d'ora si richiede, ed accertata la lesione della quota di legittima di eredità riservata agli attori, in proprio
e quali eredi di , disporre conseguentemente la riduzione delle donazioni e la Persona_2 reintegrazione della quota di legittima spettante agli attori, in proprio e nella qualità;
4) premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, condannare il sig. Controparte_1
a corrispondere i frutti percetti, in favore della massa, in relazione alla detenzione degli
[...] immobili ereditari sopra elencati, con tutti gli accessori di legge;
5) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e della reintegrazione della quota di riserva e delle altre domande sopra esposte, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando un esperto per l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni caduti in successione e dei relativi frutti;
6) ordinare la correlativa divisione in relazione alla singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, disporre le assegnazioni come per legge, prevedendo gli opportuni conguagli in denaro fra i coeredi;
7) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto da dividere, ovvero di contestazioni infondate durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
8) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
B. – con riferimento all'eredità relitta da : Persona_2
9) dichiarare aperta la successione della sig.ra deceduta in teora (AV), il Persona_2
03.07.2014;
10)determinare la massa attiva tenendo conto di quanto esposto nel corpo dell'atto, nonché del relictum e del donatum, previa collazione;
11) premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, condannare il sig. Controparte_1
a corrispondere i frutti percetti, in favore della massa, in relazione alla detenzione degli
[...] immobili ereditari sopra elencati, con tutti gli accessori di legge;
12) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, disporre le assegnazioni come per legge, prevedendo gli opportuni conguagli in denaro fra i coeredi;
4 13) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto da dividere, ovvero di contestazioni infondate durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
14) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 7.9.2017 si costituiva in giudizio il quale contestava il valore attribuito dagli attori a ciascuno dei Controparte_1 singoli beni ereditari. Assumeva, in particolare, con riferimento ai beni oggetto delle donazioni in proprio favore, che:
- per quanto riguarda il fabbricato rurale sito in C.da Conche a EO (AV), il valore del detto fabbricato doveva essere ridotto di 2/3 in quanto l'edificio donato risultava severamente danneggiato dal sisma del 1980 ed era stato ristrutturato grazie al contributo ex L. 219/81, così come liquidato, ottenuto in ragione di un requisito soggettivo proprio dell'odierno convenuto quale titolare di un decreto di finanziamento per la prima casa;
- in merito al terreno agricolo alla C.da Conche di cui al mappale n. 402 del Foglio n. 8 ed al fabbricato rurale sito alla C.da Conche di cui alla particella n. 404 del Foglio n. 8, doveva valutarsi il valore dell'usufrutto in favore della sig.ra . Persona_2
Tanto premesso, così concludeva “Piaccia al Ill.mo Tribunale di Controparte_1
Avellino, contrariis reiectis:
(i) Rigettare la domanda attorea atteso che, per come formulata, risulta infondata tanto in fatto quanto in diritto, per le ragioni di cui al presente atto, in narrativa esposte, relativamente alla richiesta di riduzione delle donazioni, di reintegrazione della quota di legittima e restituzione alla massa dei frutti percepiti in relazione al possesso degli immobili donati;
Per l'effetto, con riferimento all'eredità di SO
(ii) dichiarare aperta la successione;
(iii) determinare la massa ereditaria, previa riunione fittizia dei beni appartenuti al de cuius secondo lo schema del relictum+ donatum e, calcolata la quota disponibile e quella indisponibile, accertare e dichiarare che il de cuius , disponendo in vita dei propri beni non SO ha violato la quota di legittima in danno degli odierni attori.
(iv) Accertare e dichiarare, di conseguenza che il sig. non è Controparte_1 tenuto ad integrare la quota di riserva e che nulla deve corrispondere alla massa a titolo di frutti percepiti in ragione del possesso e dell'utilizzo degli immobili donati;
(v) Quanto ai beni tuttora facenti parte della comunione ereditaria, ordinare la relativa divisione procedendo alla quantificazione delle singole quote in ragione del numero degli aventi diritto, e nel caso di ravvisata indivisibilità degli immobili, disporre le assegnazioni secondo legge provvedendo alla determinazione, se necessario, di conguagli in denaro.
In riferimento all'eredità di Persona_2
(vi) dichiarare aperta la successione;
(vii) determinare la massa ereditaria ed ordinare la relativa divisione procedendo alla quantificazione delle singole quote in ragione del numero degli aventi diritto, e nel caso di ravvisata indivisibilità degli immobili, disporre le assegnazioni secondo legge provvedendo alla determinazione, se necessario, di conguagli in denaro.
(viii) All'esito, determinate definitivamente le quote, provvedere alla relativa attribuzione e/o assegnazione a ciascun avente diritto;
5 (ix) Attribuire all'odierno convenuto la quota di eredità spettantegli, quantificata nella misura di € € 17.979,65 ovvero in altra maggiore o minore che risulterà di giustizia;
(x) Emettere ogni provvedimento ritenuto necessario e/o consequenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso spese forfettario del 12,5% ex L.P., nonché IVA e
CPA, come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati, antistatari. Salvis juribus.”.
Restava contumace, sebbene ritualmente citata, . Controparte_2
Disposta ed espletata CTU estimativa limitatamente all'eredità di , dopo una SO serie di rinvii richiesti dalle stesse parti costituite per tentare il bonario componimento, all'udienza del 3.4.2024, la causa veniva riservata in decisione al Collegio concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1.- Va dichiarata aperta la successione ab intestato di (nato in [...] il SO
20.1.1914 e deceduto in EO (AV) il 10.2.2007).
2. Ciò posto, occorre premettere che la presente sentenza verte esclusivamente sulla verifica della fondatezza della domanda di riduzione avanzata dalle parti attrici nei confronti delle donazioni compiute in vita dal de cuius in favore del figlio , SO Controparte_1 odierno convenuto.
3.- La domanda attorea diretta ad ottenere la reintegrazione della legittima è fondata e va accolta.
Giova premettere che la domanda per reintegrazione di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un'azione personale rivolta alla ricostruzione della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro (Cass. n. 1069/83); essa rappresenta un rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo (disposizione testamentaria o atto di donazione) compiuto dal defunto.
Quanto alla verifica della sussistenza della lesione lamentata, va rammentato che per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del
"relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass.
12919/2012; Cass. 27352/2014).
Ciò posto in punto di diritto e venendo al caso di specie, occorre procedere, in primo luogo, alla determinazione del relictum.
Secondo quanto prospettato concordemente dalle parti e riscontrato dal CTU Ing. Per_5
all'epoca dell'apertura della successione, avvenuta in data 10.2.2007, il patrimonio del de
[...] cuius era composto dai seguenti beni: SO
6 1) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui alle particelle n. 276, n. 407 e n. 408 del Foglio di mappa n. 8 del Comune di EO, esteso in totale are 128,10, ad uso seminativo;
valore stimato = euro 8.838,90
2) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui alla particella n. 7 del Foglio di mappa n. 13 del Comune di EO, esteso are 74,50, ad uso seminativo;
valore stimato = euro 5.140,50
3) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui alle particelle n. 22 e n. 24 del Foglio di mappa n. 13 del
Comune di EO, esteso in totale are 148,00, con categoria bosco ceduo (bosco di alto fusto); valore stimato = euro 8.584,00
4) Terreno agricolo alla C.da Civita di cui alle particelle n. 138, n. 377, n. 311 e n. 315 del Foglio di mappa n. 2 del Comune di EO, esteso in totale are 247,10, ad uso seminativo;
valore stimato = euro 17.049,90
5) Terreno agricolo alla C.da Civita di cui alle particelle n. 306, n. 307, n. 313 e n. 314 del Foglio di mappa n. 2 del Comune di EO, esteso in totale are 50,03, ad uso seminativo;
valore stimato = euro 3.452,07
6) Terreno agricolo alla C.da Civita di cui alle particelle n. 316 e n. 317 del Foglio di mappa n. 2 del
Comune di EO, esteso in totale are 71,50, con categoria bosco ceduo (bosco di alto fusto); valore stimato = euro 4.147,00
7) Fabbricato rurale sito alla C.da Civita di cui alla particella n. 417 sub 3, 4 e 5 del Foglio n. 2 del
Comune di EO, composto dal piano terra, adibito a stalla (sub 3 – superficie 32 mq,), autorimessa (sub 4 – superficie 22.30 mq,) e fienile (sub 5 – superficie 60 mq,), con annessa area pertinenziale ( particella n. 375 del Foglio di mappa n. 2 del Comune di EO, esteso are 8,60, ad uso seminativo). valore stimato = euro 17.970,00
8) Fabbricato rurale sito alla C.da Civita di cui alla particella n. 310 sub 4 del Foglio n. 2 del Comune di EO;
Occorre precisare, in merito al valore di tale ultimo bene, che va accolta l'osservazione avanzata dagli attori secondo cui il CTU avrebbe erroneamente attribuito a tale bene valore di Euro
60.733,87, nonostante risulti pacificamente agli atti che tale fabbricato è già stato venduto da tutti gli eredi in data 24.08.2007 dietro il pagamento del prezzo di euro 50.000,00.
Non ignora il Collegio che, secondo pacifica giurisprudenza, in presenza di un'azione di riduzione, stante la previsione di cui all'art. 556 c.c., ogni valutazione estimativa va condotta secondo i valori esistenti alla data di apertura della successione, non potendo invece trovare applicazione le diverse regole di attualizzazione della stima dettate per la divisione ereditaria.
Nondimeno, nel caso di specie, il breve lasso di tempo intercorso tra l'apertura della successione
(10.2.2007) e la vendita dell'immobile (24.8.2007) induce a ritenere che il valore effettivo (e non presunto) del bene, alla data di apertura della successione, fosse quello in concreto ricavato quale prezzo della vendita, prezzo che di certo è stato determinato anche tenendo conto delle condizioni di manutenzione del bene (oggetto di atti vandalici, secondo quanto prospettato dagli attori e non contestato). valore stimato= euro 50.000,00
Il valore dei beni relitti, al momento dell'apertura della successione, era pari ad euro 115.182,37.
7 Ciò posto, occorre quindi procedere alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum.
Nella specie, risulta documentalmente comprovato che , in vita, donò al figlio SO
, con due distinti atti, i seguenti beni: Controparte_1
- con atto per notaio del 25.3.1984, “a titolo di disponibile”: Per_6
1) fabbricato rurale in C.da Conche a EO (AV), in Catasto al Foglio n. 8 particella n. 403 sub. 1 e 2; valore stimato= euro 76.685,00
In merito al valore di tale immobile, occorre precisare quanto segue. Come evidenziato dal CTU, tale fabbricato è stato demolito e ricostruito dal convenuto “con Controparte_1 finanziamento ex L. 219/81 di £ 142.092.160, rimanendo a suo carico – sul totale necessario di
£152.085.835, come da stralcio del progetto dell'arch. allegato agli atti - £ 9.993.675 Per_7 di accollo spesa…”. Il CTU ha ritenuto che “sul totale di spesa necessario alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, pari a £152.085.835, va riconosciuta al convenuto, per migliorie, una percentuale pari al 59.81%” del valore stimato (euro 76.685,00), pari ad euro 45.865,30. In particolare, il CTU precisa: “…poiché: - £ 9.993.675 rappresentano l'accollo spesa sostenuto dal convenuto, pari al 6.57% dell'importo necessario alla ricostruzione;
- [£ 101.430.000 + £
14.232.400] (abitazione) x 0.70 = £ 80.963.680, pari al 53.24% dell'importo necessario alla ricostruzione, rappresentano il 70% del contributo concesso per l'abitazione, atteso che, nel caso la richiesta di contributo fosse stata presentata dal de cuius, il finanziamento sull'abitazione si sarebbe ridotto al 30% in quanto era già intestatario di un'altra pratica di ricostruzione di unità abitativa quale prima casa..)
Secondo il CTU, l'importo di euro 45.865,30, quale percentuale del contributo ex l. 219/81 ricevuto dal convenuto per la ristrutturazione dell'immobile, configurerebbe una miglioria apportata al bene donato e, dunque, andrebbe sottratta dal valore del bene.
Ad avviso del Collegio, la tesi non è condivisibile.
Invero, va rammentato che, “ai fini della determinazione delle quote spettanti a ciascuno degli eredi, il valore dei beni donati dal de cuius deve essere calcolato con riferimento al valore che essi avevano al momento dell'apertura della successione e avuto riguardo a tutte le potenzialità economiche dei beni stessi. In esse va compreso per intero il contributo di ricostruzione di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, se il corrispondente diritto è maturato al tempo dell'apertura della successione, trattandosi di un utile oggettivo connesso al bene, comunque sia stato erogato, per la prima casa o per altre unità abitative, (sia pure detratte le spese sostenute dal donatario per l'istruzione della pratica o per altri esborsi)” (Cass. 645/2003).
Orbene, applicando tale principio al caso di specie, il Collegio ritiene che debba essere sottratto dal valore stimato del bene al tempo dell'apertura della successione solo l'importo di £
9.993.675 pari ad euro 5.161,30, che rappresenta l'entità delle spese effettivamente sostenute dal convenuto.
Non può essere computata e sottratta dal valore come “miglioria” la somma ricevuta dal donatario quale contributo ex l. 219/81, giacchè essa configura un esborso sostenuto dal donatario e come tale non corrisponde alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res donata, a nulla rilevando che il contributo sia stato concesso in misura maggiore in ragione del requisito soggettivo del donatario per la cd. prima casa.
8 - con atto per notaio del 20.12.1999, “in conto legittima e per l'eventuale supero in conto Per_8 disponibile con espressa dispensa da collazione e imputazione”:
1) nuda proprietà del terreno agricolo alla C.da Conche di cui al mappale n. 402 del Foglio
n. 8 del Comune di EO, esteso are 45,38, di cui are 25,38 facenti parte della corte ai fabbricati e are 20,00 ad uso seminativo;
su tale bene veniva costituita riserva di usufrutto in favore di
Persona_2 valore stimato = euro 1.152,30
2) nuda proprietà del fabbricato rurale sito alla C.da Conche di cui alla particella n. 404 del
Foglio n. 8 del Comune di EO;
su tale bene veniva costituita riserva di usufrutto in favore di
Persona_2
valore stimato = euro 19.772,80
3) Fabbricato rurale sito alla C.da Conche di cui alla particella n. 406 del Foglio n. 8 del
Comune di EO;
per tale immobile si condivide la stima del CTU, secondo le indicazioni e i chiarimenti resi nella relazione integrativa depositata in data 2.5.2022 p. 3; valore stimato = euro 22.399,20
4) Fabbricato rurale sito alla C.da Conche di cui alla particella n. 405 del Foglio n. 8 del
Comune di EO, composto dal piano terra, adibito a fienile e stalla (deposito agricolo) di superficie pari a mq 61.00 oltre al piano primo destinato a fienile di mq 20.00; Terreno agricolo alla C.da Conche di cui ai mappali n. 58 di are 60.50, n. 217 di are 4.80, n. 218 di are 1.80, n. 220 di are 33.10, n. 221 di are 32.80 del Foglio n. 8 del Comune di EO, esteso in totale are 133,00, ad uso seminativo;
valore stimato = euro 8.100,00
5) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui ai mappali n. 58, 217, 218, 220, 221 del Foglio
n. 8, per un totale di are 133.00 ad uso seminativo. valore stimato = euro 9.177,00
6) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui al mappale n. 222 del Foglio n. 8 del Comune di EO di are 115.20; valore stimato = euro 9.198,38
7) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui al mappale n. 223 del Foglio n. 8 del Comune di
EO di are 20.07; valore stimato = euro 1.606,32
8) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui al mappale n. 29 del Foglio n. 13 di are 25.00 del Comune di EO, ad uso seminativo;
valore stimato = euro 1.725,00
9) Terreno agricolo alla C.da Conche di cui al mappale n. 179 del Foglio n. 13 del Comune di EO, esteso are 25,70 ad uso seminativo. valore stimato = euro 1.773,30
In definitiva, il valore del donatum ammonta ad euro 151.589,30, da cui va detratto l'importo delle spese sostenute da per la ricostruzione dell'immobile di cui al Controparte_1 punto 1) per euro 5.161,00, per un valore complessivo finale pari ad euro 146.428,30.
9 A tale importo va aggiunto il valore degli usufrutti costituiti in favore di sugli Persona_2 immobili donati di cui ai punti 2) e 3). Il valore di tali usufrutti è stato indicato dal CTU in euro
227,70 per il terreno agricolo riportato al fl. 8, p.lla n. 402 Cfr. pag. 26 CTU – punto 2.B) ed in €
3.907,20 sul fabbricato rurale, riportato in cat. al foglio 8, p.lla 406 (Cfr. pag. 27 CTU – Punto
2.C), per un totale di euro 4.134,90.
Ne consegue che la massa relitta dal de cuius (relictum + donatum) , su cui SO vanno calcolate le quote di disponibile e di riserva e su cui va computata l'eventuale lesione della quota dei legittimari attori, va stimata di valore pari ad euro 265.745,57 (euro 115.182,37
+146.428,30+ 4.134,90).
Sulla scorta di tali evidenze, va verificata la sussistenza della denunciata lesione.
Ora, considerato che lasciava a sé superstite la moglie nonché 5 figli, deve farsi SO applicazione della regola per cui quando, come nella fattispecie, concorrono più figli e vi sia il concorso del coniuge del defunto, la quota di legittima agli stessi spettante è pari a metà del patrimonio relitto, da dividersi in parti uguali tra loro (art. 542 comma 2 c.c.), mentre al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.
Nella specie, dunque, le quote di patrimonio disponibile e di riserva vanno così determinate:
- quota disponibile pari ad 1/4 : euro 66.436,39
- quota di riserva pari a 1/2 in favore dei figli: euro 132.872,78, di euro 26.574,55 per ciascuno dei
5 figli
- quota di riserva in favore del coniuge: euro 66.436,39
Avendo il convenuto ricevuto in donazione dal padre beni di valore pari ad Controparte_1 euro 146.428,30, non è revocabile in dubbio che il valore di tali beni supera di gran lunga quanto gli sarebbe spettato per legge, ovvero l'importo della quota disponibile (pari ad euro 66.436,39) sommato all'importo della sua quota di riserva (pari ad euro 26.574,55), per un totale di euro
93.010,94. Il convenuto ha ricevuto beni per un valore superiore al dovuto per euro 53.417,36.
La domanda di riduzione per lesione di legittima è dunque fondata.
Quanto alla misura della lesione, va precisato che essa va calcolata con riferimento esclusivamente alla posizione degli attori, i quali agiscono in proprio e nella qualità di eredi di Persona_2
Non può tenersi conto, invece, della quota spettante a convenuta Controparte_2 contumace, la quale non ha richiesto la reintegrazione della sua quota. Deve, invero, farsi applicazione del principio di diritto per cui “L'azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Il giudizio non assume, quindi, carattere inscindibile neppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari” (Cass. 15706/2020).
10 Ciò posto, nel caso in esame, considerato che il de cuius ha lasciato beni relitti di valore pari ad euro 115.182,37 e che, in assenza di testamento, l'importo del relictum va suddiviso secondo le regole dettate in tema di successione legittima dagli artt. 565 e ss. ed, in particolare, dall'art. 581
c.c., a mente del quale “quando con il coniuge concorrono più figli, il coniuge ha diritto ad un terzo del patrimonio e la parte restante deve essere suddivisa per il numero di figli”, per effetto della successione legittima nel relictum (comprensivo del valore dell'usufrutto in favore del coniuge), pari ad euro 119.317,27 (euro 115.182,37 + 4.134,90) a ciascun legittimario spettano sul relictum le seguenti quote di diritto:
- in favore del coniuge: quota pari a 1/3 di euro 119.317,27, ovvero euro 39.772,42 (<66.436,39);
- in favore dei figli: quota pari a 2/3 di euro 119.317,27, ovvero 79.544,84, da ripartire per 4 figli
(escluso in quanto già interamente soddisfatto attraverso il donatum), Controparte_1 per un valore pro quota di euro 19.886,21(<26.574,55).
Tali importi sono inferiori a quelli riservati ex lege al coniuge e agli attori in Persona_2 qualità di legittimari.
Il patrimonio relitto è dunque insufficiente e, pertanto, va disposta la riduzione dell'ultima donazione eseguita dal de cuius in favore del convenuto . Controparte_1
Ora, tenuto conto che la quota ideale di riserva spettante agli attori, in proprio, quali eredi legittimari di , è di importo pari ad euro 26.574,55, per determinare la misura SO della lesione da essa va sottratta la quota di diritto spettante sul relictum (19.886,21). Ne consegue che ciascuno degli attori deve ancora ricevere, per integrare la propria quota di riserva, i seguenti importi:
a) in favore di la somma di euro 6.688,34 (pari a 26.574,55- Parte_1
19.886,21);
b) in favore di : la somma di euro 6.688,34; Parte_2
c) in favore di eredi di la somma di euro 6.688,34; Persona_4
Va inoltre considerato che gli attori agiscono in riduzione anche quali eredi di Persona_2
Giacchè alla UT è riservata una quota di valore pari ad euro 66.436,39 e la stessa riceve dalla distribuzione del relictum una quota ideale di valore pari ad euro 39.772,42, ne consegue che la stessa deve ricevere, per integrare la propria quota di riserva, l'importo di euro 26.663,97. Tale importo va ripartito, pro quota, tra i cinque eredi e, pertanto, a ciascuno degli attori, nella qualità di erede di spetta la reintegra nella misura di 5.332,79. Persona_2
In definitiva, ciascun attore deve ricevere, per integrare la quota di riserva, l'importo di euro
12.021,13 (di cui euro 6.688,34 in proprio ed euro 5.332,79 in qualità di erede di , Persona_2 che rappresenta l'entità della lesione da ciascuno reclamata.
Quanto alle modalità della reintegrazione, premesso che a norma dell'art. 555 c.c. le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione fino alla quota medesima e che a norma dell'art. 559 c.c. le donazioni si riducono cominciando dall'ultima
11 e risalendo via via alle anteriori, nel caso di specie la quota di riserva dei legittimari, odierni attori, deve essere calcolata e attribuita proprio sui beni oggetto dell'ultima donazione stipulata con atto per notaio del 20.12.1999, attesa la sufficienza dei beni ivi donati (di valore Per_8 complessivamente pari ad euro 69.743,30) a soddisfare la reintegrazione pretesa dagli attori (per un valore complessivamente pari ad euro 36.063,39) .
La donazione di cui all'atto per notaio del 20.12.1999 va, quindi, dichiarata inefficace nei Per_8 limiti in cui ha leso i diritti degli attori, eredi legittimari lesi, ovvero nei limiti dell'importo complessivo di euro 36.063,39 (12.021,13x3).
Tenuto conto dell'esito dell'azione di riduzione, la causa va rimessa sul ruolo per la predisposizione di nuovo progetto di divisione dell'eredità di , secondo le SO indicazioni rese con separata ordinanza.
Il giudizio proseguirà, inoltre, per le statuizioni relative alle altre domande proposte.
4.- Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 754/2017 RG, così provvede:
1) dichiara aperta la successione ab intestato di (nato in [...] il [...] SO
e deceduto in EO (AV) il 10.2.2007);
2) accoglie la domanda di riduzione avanzata dalle parti attrici e, per l'effetto, riduce la donazione in favore di di cui all' atto per notaio del 20.12.1999 nei limiti in Controparte_1 Per_8 cui risultano lesi i diritti delle predette parti attrici, per un valore complessivo di euro 36.063,39
(pari ad euro 12.021,13 per ciascuna parte);
3) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'attività istruttoria;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Avellino, il 20.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
12