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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
D'NT NT, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6380/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249049261083000 Nominativo_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18899/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 7/03/2025 e depositato in data 3/04/2025, impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249049261083000 notificata in data 9/01/2025 e la relativa cartella di pagamento n.07120090028528537000 per Irpef, addizionale regionale e comunale relative all'anno 2005 per un importo complessivo di euro 38.371,95, comprensivo di sanzioni ed interessi, avverso l'Agenzia delle Entrate OS e l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento prodromica, l'intervenuta prescrizione decennale dell'imposta e quinquennale delle sanzioni ed interessi, l'intervenuta decadenza del credito. Concludeva con la richiesta di accogliere il ricorso con annullamento dell'intimazione e di condannare il resistente alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che controdeduceva la mancanza di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di prescrizione da far valere nei confronti del concessionario della riscossione,
l'inammissibilità per tardività con riguardo all'eccepita intervenuta decadenza, la prescrizione decennale anche per le sanzioni e gli interessi. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS che controdeduceva la tardività a seguito di regolare notifica sia della cartella sottesa impugnata che del successivo atto interruttivo di preavviso di fermo amministrativo.
Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Venivano depositate in data 24/10/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente contestava la regolarità della notifica del preavviso di fermo in quanto effettuata nelle mani di soggetto incapace con invalidità al 100%.
Venivano depositate memorie di replica in data 31/10/2025 con le quali l'Agenzia delle Entrate OS controdeduceva la regolarità della notifica effettuata dal messo notificatore al soggetto che si era presentato per la ricezione dell'atto senza il controllo e la presenza di un familiare in modo tale da poter accorgersi dell'invalidità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La resistente Agenzia delle Entrate OS documenta la regolare notifica della cartella di pagamento n.07120090028528537000 effettuata direttamente al destinatario in data 8/05/2009 e poi del successivo preavviso di fermo amministrativo n.07180201400031596000 effettuata in data 3/07/2014 al familiare convivente (figlio). Per quest'ultima la Corte ritiene che sia priva di fondamento la doglianza del ricorrente in ordine alla sua nullità perché effettuata nelle mani del figlio, sì convivente, ma palesemente incapace in quanto invalido al 100%, in quanto il messo notificatore, nell'esercizio pubblico delle sue funzioni e fino a prova contraria, non ha avuto alcuna percezione della incapacità del figlio convivente inidoneo a ritirare la raccomandata in considerazione del fatto che lo stesso non si è presentato accompagnato da altre persone e senza alcun controllo, solitamente necessarie nella ipotesi di grave e palese incapacità. Quindi il messo notificatore ha legittimamente ritenuto idoneo il figlio convivente a ricevere la notifica.
Infondato, pertanto, il motivo di mancata notifica della cartella prodromica e della conseguente intervenuta prescrizione: infatti il contribuente non avendo impugnato nei termini la cartella ed anche il successivo atto interruttivo di preavviso di fermo amministrativo, validamente notificati ed antecedenti all'avviso di intimazione oggi impugnato, non può far valere l'eccezione di prescrizione in presenza di un atto regolarmente notificato, successivo alla notifica della cartella e precedente alla intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso, che è divenuta definitiva in quanto nessun motivo di impugnazione è stato sollevato avverso l'atto di intimazione impugnato.
Non è intervenuta, pertanto, la prescrizione decennale in quanto trattasi di un credito erariale che si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente ex art.2946 del Codice civile. In proposito la Cassazione ha specificato che ai crediti erariali (Irpef, Ires, Iva, ecc.) non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'articolo 2948 n. 4 del Codice civile, in quanto non possono considerarsi "prestazioni periodiche", perché derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. Il termine prescrizionale di dieci anni è stato rispettato tenendo conto sia della sospensione dei termini per l'emergenza Covid e sia perché la spedizione della raccomandata dell'atto impugnato è stata effettuata in data 28/10/2024 ancorchè ricevuta dal contribuente in data 9/01/2025. Non risultano prescritti nemmeno le sanzioni e gli interessi in quanto le notifiche sia della cartella di pagamento che del successivo preavviso di fermo amministrativo sono avvenute nel termine quinquennale e hanno reso definitiva la pretesa.
Pertanto, alla luce di tutto quanto descritto e motivato, la Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di giustizia in favore dei resistenti costituiti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €1000,00 per ciascun Uffcio oltre IVA, CPA ed altri oneri come per legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
D'NT NT, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6380/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249049261083000 Nominativo_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18899/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 7/03/2025 e depositato in data 3/04/2025, impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249049261083000 notificata in data 9/01/2025 e la relativa cartella di pagamento n.07120090028528537000 per Irpef, addizionale regionale e comunale relative all'anno 2005 per un importo complessivo di euro 38.371,95, comprensivo di sanzioni ed interessi, avverso l'Agenzia delle Entrate OS e l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento prodromica, l'intervenuta prescrizione decennale dell'imposta e quinquennale delle sanzioni ed interessi, l'intervenuta decadenza del credito. Concludeva con la richiesta di accogliere il ricorso con annullamento dell'intimazione e di condannare il resistente alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che controdeduceva la mancanza di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di prescrizione da far valere nei confronti del concessionario della riscossione,
l'inammissibilità per tardività con riguardo all'eccepita intervenuta decadenza, la prescrizione decennale anche per le sanzioni e gli interessi. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS che controdeduceva la tardività a seguito di regolare notifica sia della cartella sottesa impugnata che del successivo atto interruttivo di preavviso di fermo amministrativo.
Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Venivano depositate in data 24/10/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente contestava la regolarità della notifica del preavviso di fermo in quanto effettuata nelle mani di soggetto incapace con invalidità al 100%.
Venivano depositate memorie di replica in data 31/10/2025 con le quali l'Agenzia delle Entrate OS controdeduceva la regolarità della notifica effettuata dal messo notificatore al soggetto che si era presentato per la ricezione dell'atto senza il controllo e la presenza di un familiare in modo tale da poter accorgersi dell'invalidità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La resistente Agenzia delle Entrate OS documenta la regolare notifica della cartella di pagamento n.07120090028528537000 effettuata direttamente al destinatario in data 8/05/2009 e poi del successivo preavviso di fermo amministrativo n.07180201400031596000 effettuata in data 3/07/2014 al familiare convivente (figlio). Per quest'ultima la Corte ritiene che sia priva di fondamento la doglianza del ricorrente in ordine alla sua nullità perché effettuata nelle mani del figlio, sì convivente, ma palesemente incapace in quanto invalido al 100%, in quanto il messo notificatore, nell'esercizio pubblico delle sue funzioni e fino a prova contraria, non ha avuto alcuna percezione della incapacità del figlio convivente inidoneo a ritirare la raccomandata in considerazione del fatto che lo stesso non si è presentato accompagnato da altre persone e senza alcun controllo, solitamente necessarie nella ipotesi di grave e palese incapacità. Quindi il messo notificatore ha legittimamente ritenuto idoneo il figlio convivente a ricevere la notifica.
Infondato, pertanto, il motivo di mancata notifica della cartella prodromica e della conseguente intervenuta prescrizione: infatti il contribuente non avendo impugnato nei termini la cartella ed anche il successivo atto interruttivo di preavviso di fermo amministrativo, validamente notificati ed antecedenti all'avviso di intimazione oggi impugnato, non può far valere l'eccezione di prescrizione in presenza di un atto regolarmente notificato, successivo alla notifica della cartella e precedente alla intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso, che è divenuta definitiva in quanto nessun motivo di impugnazione è stato sollevato avverso l'atto di intimazione impugnato.
Non è intervenuta, pertanto, la prescrizione decennale in quanto trattasi di un credito erariale che si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente ex art.2946 del Codice civile. In proposito la Cassazione ha specificato che ai crediti erariali (Irpef, Ires, Iva, ecc.) non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'articolo 2948 n. 4 del Codice civile, in quanto non possono considerarsi "prestazioni periodiche", perché derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. Il termine prescrizionale di dieci anni è stato rispettato tenendo conto sia della sospensione dei termini per l'emergenza Covid e sia perché la spedizione della raccomandata dell'atto impugnato è stata effettuata in data 28/10/2024 ancorchè ricevuta dal contribuente in data 9/01/2025. Non risultano prescritti nemmeno le sanzioni e gli interessi in quanto le notifiche sia della cartella di pagamento che del successivo preavviso di fermo amministrativo sono avvenute nel termine quinquennale e hanno reso definitiva la pretesa.
Pertanto, alla luce di tutto quanto descritto e motivato, la Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di giustizia in favore dei resistenti costituiti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €1000,00 per ciascun Uffcio oltre IVA, CPA ed altri oneri come per legge.