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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 441/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
-Prima Sezione Civile-
composta dai magistrati:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 441 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Tommaso Valente, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nardò, alla Via Alessandro
Volta n.6, giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
P. iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Mormando, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla via Francesco Milizia n. 75, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del presente grado;
-APPELLATA-
NONCHÉ
[...]
Controparte_2
All'udienza collegiale dell'8/5/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, sulla precisazione delle conclusioni da parte dei procuratori delle parti, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 941/2022 del 5.04.2022, il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni proposta da , con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato, nei confronti di , in persona del l.r.p.t., così Controparte_3 Controparte_1
provvedeva: “(a) dichiarava responsabile al 50% dell'incidente per cui è causa, CP_2
avvenuto in agro di Nardò in data 29-6-2014; (b) rigettava la domanda di risarcimento danni;
(c)
compensava interamente tra le parti le spese di lite”.
Ed invero, evocava in giudizio i predetti convenuti, per sentire dichiarare l'esclusiva Parte_1
responsabilità di in ordine al sinistro stradale occorsogli in data 29.6.2014, ai sensi CP_2
dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto, condannare entrambi in solido al pagamento,
in suo favore, della complessiva somma di euro 290.973,58 (somma così determinata tenendo conto della somma di euro 44.103,36, già corrisposta quale acconto dalla Compagnia Assicuratrice), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti in seguito al detto incidente.
Per quanto d'interesse, esponeva che: in data 29-6-2014, verso le ore 15,15, era alla guida del proprio motociclo Yamaha sulla litoranea S. Maria al bagno-Santa Caterina, allorquando, giunto all'altezza della curva prospicente la spiaggia di S. Caterina, era stato investito dall'autovettura Peugeot 207 tg
DY064AV, assicurata per la Rca con la e condotta dal proprietario Controparte_1 [...]
, che, proveniente dall'opposto senso di marcia, aveva invaso la corsia di pertinenza del CP_2
motociclo; in conseguenza di detto investimento aveva riportato gravi lesioni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa, istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale, prova testimoniale e
CTU medica, nonché attraverso l'acquisizione della perizia cinematica redatta -su incarico del P.M.-
dal p.i. prof. , nel procedimento penale 1848/14 Proc. Rep. di Lecce, veniva decisa con la Per_1
pronuncia innanzi riportata.
Avverso detta sentenza, interponeva appello il con atto di citazione del 12/5/2022, cui resisteva PT
, in persona del l.r.p.t., chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed Controparte_1
in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente gravame.
ancorché ritualmente citato, restava contumace. CP_2
La causa, all'udienza collegiale dell'8/5/2024, veniva trattenuta in decisione sulla precisazione delle conclusioni dei procuratori delle parti, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'odierno appellante si duole che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione delle risultanze probatorie, dal cui corretto esame si evincerebbe, invece, la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro stradale. CP_2 In particolare, contesta che il Tribunale abbia erroneamente attribuito pari responsabilità ai conducenti coinvolti, aderendo acriticamente alla consulenza tecnica del OF. , perito del Per_1
Pubblico Ministero nel procedimento penale correlato al sinistro. Rileva, al riguardo, come nel proprio elaborato il perito abbia, dapprima, ritenuto che non fosse possibile rappresentare l'esatta posizione d'urto dei veicoli, per poi affermare che “L'ubicazione delle tracce lasciate sulla strada
dai veicoli, confortata dalla visione delle foto allegate al rapporto, consente però di affermare che
la collisione è avvenuta al centro della curva”.
Evidenzia, inoltre, come tale dinamica del sinistro sia smentita dalle dichiarazioni rese dai testimoni oculari indicati dall'attore, tutti indifferenti, diversamente da quelle rese dai testi della controparte
(figlio e moglie del convenuto), inficiate da inattendibilità e/o incapacità a testimoniare.
A supporto della propria tesi, richiama anche l'annullamento del verbale di contestazione di violazione dell'art. 143 del Codice della Strada da parte della . CP_4
2. Dette censure sono infondate e non meritano accoglimento.
Ed invero, in primis, le censure mosse alla relazione del c.t.u. sono generiche, apodittiche ed affatto tecniche. Nell'elaborato peritale, ricostruendo la dinamica del sinistro, il perito afferma: “la collisione
si concretizzava fra l'estrema parte anteriore sinistra dell'autovettura e il fianco sinistro del
motociclo all'altezza del centro della curva impegnata da entrambi i conducenti”; ed ancora: “la
dinamica sopradescritta trova conferma negli atti dei verbalizzanti, nello studio dei danni riportati
dai mezzi attraverso la documentazione fotografica e dallo stato dei luoghi”, nonché “esaminato e
precisato quanto sopra, vanno individuate le cause che hanno determinato il grave sinistro. Le stesse
vanno ricercate nella condotta di guida di entrambi i conducenti per aver viaggiato non mantenendo
strettamente la destra, come imposto dall'articolo 143 C.d.S.” (cfr. Relazione di Consulenza Tecnica,
Proc. Pen. N. 1848/14 R.G. mod. 21 bis del OF. acquisita in atti, pagg. 52,53,54) Per_1
Orbene, le conclusioni della CTU cinematica, esperita nell'ambito del procedimento penale correlato al sinistro, appaiono condivisibili in quanto frutto di una accurata analisi di tutti gli elementi a disposizione e di argomentazioni immuni da vizi logici. Resistono, pertanto, ai generici motivi di doglianza esposti.
Riguardo alle dichiarazioni testimoniali escusse in primo grado, è sufficiente constatare la netta contraddizione tra la ricostruzione offerta dai testi di parte attrice e quelli di parte convenuta. Ciò si traduce inevitabilmente in una mancata prova della dinamica del sinistro, che non consente di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cc.
Né, d'altra parte, può trarsi alcun elemento ulteriore di prova contraria dall'annullamento del verbale di contestazione - elevato a carico del - per silenzio assenso, in quanto lo stesso non costituisce PT
un provvedimento di accertamento della mancanza di colpevolezza nella commissione dell'infrazione al codice della strada.
In definitiva, la decisione del giudice di primo grado che ha ravvisato una concorrente e paritaria responsabilità dei conducenti deve ritenersi senz'altro condivisibile ed immune da censure, atteso che le emergenze processuali non consentono una ricostruzione alternativa del sinistro per cui è causa.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto, in favore del , la personalizzazione del danno biologico da invalidità PT
permanente nella misura massima indicata dalle Tabelle milanesi. Lamenta, inoltre, che il Tribunale
non abbia proceduto alla liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa specifica, asserendo che tale danno, avendo natura futura, debba essere valutato su base prognostica e possa essere dimostrato anche in via presuntiva.
4. Dette doglianze non sono degne di pregio.
Ed invero, quanto alla personalizzazione del danno, deve aderirsi al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la
misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge, o dal criterio equitativo uniforme adottato
negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi), può essere incrementata dal
giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del
tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non
giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (ex multis Cass. 28988/2019).
Va infatti rilevato come, già la liquidazione del danno biologico permanente, sia di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana.
Dunque, per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta allegare
che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima - pregiudizio già ristorato dalla
semplice monetizzazione dell'invalidità permanente - essendo necessario, invece, allegare e provare
che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore
rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di
identica misura (cfr. Cass. 5865/2021).
Nel caso di specie, il ristoro spettante deve limitarsi all'importo già liquidato a titolo di danno biologico, il quale, come evidenziato, è destinato a compensare le ordinarie ripercussioni negative che tale danno comporta nella quotidianità del soggetto leso. Tra queste ripercussioni rientra anche la menomazione dell'attività ludico-motoria allegata a supporto della richiesta di personalizzazione,
la quale non giustifica ulteriori incrementi.
Quanto al danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, il
Giudice di prime cure ha ritenuto correttamente di non riconoscerlo, non avendo il danneggiato fornito la prova che la riduzione della capacità lavorativa avesse determinato un effettivo nocumento economico.
Ed invero, per ottenere il ristoro di tale pregiudizio, il danneggiato è tenuto ad allegare e provare la natura e l'entità dello stesso, essendo precluso ogni automatismo risarcitorio fondato sulla mera valutazione dell'entità della lesione biologica subìta.
Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, quale voce di danno patrimoniale, non consegue automaticamente al pregiudizio all'integrità fisica suscettibile di determinare una flessione nella capacità di produrre reddito, ma è necessario che il lavoratore danneggiato dimostri, anche solo in via presuntiva, che a detto pregiudizio possa conseguire per il futuro una diminuzione del reddito che, diversamente, il soggetto avrebbe potuto conseguire.
“Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è generalmente ricondotto nell'ambito non
già del danno biologico bensì del danno patrimoniale. Va precisato al riguardo che l'accertamento
dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta
l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo
comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito
e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass. n.
32649/2021).
In definitiva, la riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno di per sé (danno-
evento), ma rappresenta un danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); quindi, la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ma il danneggiato deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. n. 15031/2008).
Nel caso di specie, l'appellante non ha provato di aver subito una contrazione del proprio reddito lavorativo, anzi, durante il suo interrogatorio formale espletato in primo grado, ha ammesso di aver proseguito regolarmente la propria attività lavorativa senza subire alcuna riduzione dello stipendio base.
Pertanto, non essendo stata provata l'effettiva flessione reddituale, il cui onere era a carico del danneggiato, non può riconoscersi il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica.
5. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, supportata dai preventivi di spesa allegati, nonché sulla richiesta di condanna al pagamento delle competenze legali relative alla fase stragiudiziale, comprovate dalla fattura depositata agli atti.
6. Dette doglianze sono infondate. Ed invero, nulla spetta al per gli ulteriori danni patrimoniali invocati, relativi al PT
danneggiamento del motoveicolo in difetto di prova degli esborsi sostenuti. La mera produzione di preventivi di spesa, infatti, non è sufficiente a dimostrare il danno patito di cui si richiede il risarcimento, essendo necessario dimostrare anche l'effettiva corresponsione degli importi indicati nel preventivo stesso, ciò che nel caso in esame non è avvenuto.
“In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa
prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non
ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur".” (Cass.
n. 11765 del 15/5/2013)
Parimenti, niente spetta all'appellante a titolo di rimborso delle spese per il patrocinio stragiudiziale.
Giova ricordare sul punto che, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass., SS.UU., n. 16990/2017).
Nella specie, l'effettivo esborso delle somme pagate a titolo di spese stragiudiziali avrebbe dovuto essere documentato, quale danno emergente, mediante bonifico o assegno, trattandosi di prestazioni professionali, e non essendo, anche in questo caso, sufficiente la mera fattura emessa dal legale senza alcuna quietanza di pagamento.
7. All'esito del presente gravame conseguono, pertanto, la conferma dell'impugnata sentenza nonché
la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato costituito, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n. 147/22, applicabile ratione temporis.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12)
applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013),
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto notificato il 12/5/2022, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 941/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali di questo grado, in favore dell'appellato costituito, che liquida, in complessivi euro 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile– in data 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Stefano Plantera, funzionario giudiziario addetto
all'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
-Prima Sezione Civile-
composta dai magistrati:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 441 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Tommaso Valente, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nardò, alla Via Alessandro
Volta n.6, giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
P. iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Mormando, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla via Francesco Milizia n. 75, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del presente grado;
-APPELLATA-
NONCHÉ
[...]
Controparte_2
All'udienza collegiale dell'8/5/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, sulla precisazione delle conclusioni da parte dei procuratori delle parti, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 941/2022 del 5.04.2022, il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni proposta da , con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato, nei confronti di , in persona del l.r.p.t., così Controparte_3 Controparte_1
provvedeva: “(a) dichiarava responsabile al 50% dell'incidente per cui è causa, CP_2
avvenuto in agro di Nardò in data 29-6-2014; (b) rigettava la domanda di risarcimento danni;
(c)
compensava interamente tra le parti le spese di lite”.
Ed invero, evocava in giudizio i predetti convenuti, per sentire dichiarare l'esclusiva Parte_1
responsabilità di in ordine al sinistro stradale occorsogli in data 29.6.2014, ai sensi CP_2
dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto, condannare entrambi in solido al pagamento,
in suo favore, della complessiva somma di euro 290.973,58 (somma così determinata tenendo conto della somma di euro 44.103,36, già corrisposta quale acconto dalla Compagnia Assicuratrice), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti in seguito al detto incidente.
Per quanto d'interesse, esponeva che: in data 29-6-2014, verso le ore 15,15, era alla guida del proprio motociclo Yamaha sulla litoranea S. Maria al bagno-Santa Caterina, allorquando, giunto all'altezza della curva prospicente la spiaggia di S. Caterina, era stato investito dall'autovettura Peugeot 207 tg
DY064AV, assicurata per la Rca con la e condotta dal proprietario Controparte_1 [...]
, che, proveniente dall'opposto senso di marcia, aveva invaso la corsia di pertinenza del CP_2
motociclo; in conseguenza di detto investimento aveva riportato gravi lesioni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa, istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale, prova testimoniale e
CTU medica, nonché attraverso l'acquisizione della perizia cinematica redatta -su incarico del P.M.-
dal p.i. prof. , nel procedimento penale 1848/14 Proc. Rep. di Lecce, veniva decisa con la Per_1
pronuncia innanzi riportata.
Avverso detta sentenza, interponeva appello il con atto di citazione del 12/5/2022, cui resisteva PT
, in persona del l.r.p.t., chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed Controparte_1
in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente gravame.
ancorché ritualmente citato, restava contumace. CP_2
La causa, all'udienza collegiale dell'8/5/2024, veniva trattenuta in decisione sulla precisazione delle conclusioni dei procuratori delle parti, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'odierno appellante si duole che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione delle risultanze probatorie, dal cui corretto esame si evincerebbe, invece, la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro stradale. CP_2 In particolare, contesta che il Tribunale abbia erroneamente attribuito pari responsabilità ai conducenti coinvolti, aderendo acriticamente alla consulenza tecnica del OF. , perito del Per_1
Pubblico Ministero nel procedimento penale correlato al sinistro. Rileva, al riguardo, come nel proprio elaborato il perito abbia, dapprima, ritenuto che non fosse possibile rappresentare l'esatta posizione d'urto dei veicoli, per poi affermare che “L'ubicazione delle tracce lasciate sulla strada
dai veicoli, confortata dalla visione delle foto allegate al rapporto, consente però di affermare che
la collisione è avvenuta al centro della curva”.
Evidenzia, inoltre, come tale dinamica del sinistro sia smentita dalle dichiarazioni rese dai testimoni oculari indicati dall'attore, tutti indifferenti, diversamente da quelle rese dai testi della controparte
(figlio e moglie del convenuto), inficiate da inattendibilità e/o incapacità a testimoniare.
A supporto della propria tesi, richiama anche l'annullamento del verbale di contestazione di violazione dell'art. 143 del Codice della Strada da parte della . CP_4
2. Dette censure sono infondate e non meritano accoglimento.
Ed invero, in primis, le censure mosse alla relazione del c.t.u. sono generiche, apodittiche ed affatto tecniche. Nell'elaborato peritale, ricostruendo la dinamica del sinistro, il perito afferma: “la collisione
si concretizzava fra l'estrema parte anteriore sinistra dell'autovettura e il fianco sinistro del
motociclo all'altezza del centro della curva impegnata da entrambi i conducenti”; ed ancora: “la
dinamica sopradescritta trova conferma negli atti dei verbalizzanti, nello studio dei danni riportati
dai mezzi attraverso la documentazione fotografica e dallo stato dei luoghi”, nonché “esaminato e
precisato quanto sopra, vanno individuate le cause che hanno determinato il grave sinistro. Le stesse
vanno ricercate nella condotta di guida di entrambi i conducenti per aver viaggiato non mantenendo
strettamente la destra, come imposto dall'articolo 143 C.d.S.” (cfr. Relazione di Consulenza Tecnica,
Proc. Pen. N. 1848/14 R.G. mod. 21 bis del OF. acquisita in atti, pagg. 52,53,54) Per_1
Orbene, le conclusioni della CTU cinematica, esperita nell'ambito del procedimento penale correlato al sinistro, appaiono condivisibili in quanto frutto di una accurata analisi di tutti gli elementi a disposizione e di argomentazioni immuni da vizi logici. Resistono, pertanto, ai generici motivi di doglianza esposti.
Riguardo alle dichiarazioni testimoniali escusse in primo grado, è sufficiente constatare la netta contraddizione tra la ricostruzione offerta dai testi di parte attrice e quelli di parte convenuta. Ciò si traduce inevitabilmente in una mancata prova della dinamica del sinistro, che non consente di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cc.
Né, d'altra parte, può trarsi alcun elemento ulteriore di prova contraria dall'annullamento del verbale di contestazione - elevato a carico del - per silenzio assenso, in quanto lo stesso non costituisce PT
un provvedimento di accertamento della mancanza di colpevolezza nella commissione dell'infrazione al codice della strada.
In definitiva, la decisione del giudice di primo grado che ha ravvisato una concorrente e paritaria responsabilità dei conducenti deve ritenersi senz'altro condivisibile ed immune da censure, atteso che le emergenze processuali non consentono una ricostruzione alternativa del sinistro per cui è causa.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto, in favore del , la personalizzazione del danno biologico da invalidità PT
permanente nella misura massima indicata dalle Tabelle milanesi. Lamenta, inoltre, che il Tribunale
non abbia proceduto alla liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa specifica, asserendo che tale danno, avendo natura futura, debba essere valutato su base prognostica e possa essere dimostrato anche in via presuntiva.
4. Dette doglianze non sono degne di pregio.
Ed invero, quanto alla personalizzazione del danno, deve aderirsi al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la
misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge, o dal criterio equitativo uniforme adottato
negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi), può essere incrementata dal
giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del
tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non
giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (ex multis Cass. 28988/2019).
Va infatti rilevato come, già la liquidazione del danno biologico permanente, sia di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana.
Dunque, per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta allegare
che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima - pregiudizio già ristorato dalla
semplice monetizzazione dell'invalidità permanente - essendo necessario, invece, allegare e provare
che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore
rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di
identica misura (cfr. Cass. 5865/2021).
Nel caso di specie, il ristoro spettante deve limitarsi all'importo già liquidato a titolo di danno biologico, il quale, come evidenziato, è destinato a compensare le ordinarie ripercussioni negative che tale danno comporta nella quotidianità del soggetto leso. Tra queste ripercussioni rientra anche la menomazione dell'attività ludico-motoria allegata a supporto della richiesta di personalizzazione,
la quale non giustifica ulteriori incrementi.
Quanto al danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, il
Giudice di prime cure ha ritenuto correttamente di non riconoscerlo, non avendo il danneggiato fornito la prova che la riduzione della capacità lavorativa avesse determinato un effettivo nocumento economico.
Ed invero, per ottenere il ristoro di tale pregiudizio, il danneggiato è tenuto ad allegare e provare la natura e l'entità dello stesso, essendo precluso ogni automatismo risarcitorio fondato sulla mera valutazione dell'entità della lesione biologica subìta.
Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, quale voce di danno patrimoniale, non consegue automaticamente al pregiudizio all'integrità fisica suscettibile di determinare una flessione nella capacità di produrre reddito, ma è necessario che il lavoratore danneggiato dimostri, anche solo in via presuntiva, che a detto pregiudizio possa conseguire per il futuro una diminuzione del reddito che, diversamente, il soggetto avrebbe potuto conseguire.
“Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è generalmente ricondotto nell'ambito non
già del danno biologico bensì del danno patrimoniale. Va precisato al riguardo che l'accertamento
dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta
l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo
comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito
e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass. n.
32649/2021).
In definitiva, la riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno di per sé (danno-
evento), ma rappresenta un danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); quindi, la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ma il danneggiato deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. n. 15031/2008).
Nel caso di specie, l'appellante non ha provato di aver subito una contrazione del proprio reddito lavorativo, anzi, durante il suo interrogatorio formale espletato in primo grado, ha ammesso di aver proseguito regolarmente la propria attività lavorativa senza subire alcuna riduzione dello stipendio base.
Pertanto, non essendo stata provata l'effettiva flessione reddituale, il cui onere era a carico del danneggiato, non può riconoscersi il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica.
5. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, supportata dai preventivi di spesa allegati, nonché sulla richiesta di condanna al pagamento delle competenze legali relative alla fase stragiudiziale, comprovate dalla fattura depositata agli atti.
6. Dette doglianze sono infondate. Ed invero, nulla spetta al per gli ulteriori danni patrimoniali invocati, relativi al PT
danneggiamento del motoveicolo in difetto di prova degli esborsi sostenuti. La mera produzione di preventivi di spesa, infatti, non è sufficiente a dimostrare il danno patito di cui si richiede il risarcimento, essendo necessario dimostrare anche l'effettiva corresponsione degli importi indicati nel preventivo stesso, ciò che nel caso in esame non è avvenuto.
“In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa
prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non
ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur".” (Cass.
n. 11765 del 15/5/2013)
Parimenti, niente spetta all'appellante a titolo di rimborso delle spese per il patrocinio stragiudiziale.
Giova ricordare sul punto che, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass., SS.UU., n. 16990/2017).
Nella specie, l'effettivo esborso delle somme pagate a titolo di spese stragiudiziali avrebbe dovuto essere documentato, quale danno emergente, mediante bonifico o assegno, trattandosi di prestazioni professionali, e non essendo, anche in questo caso, sufficiente la mera fattura emessa dal legale senza alcuna quietanza di pagamento.
7. All'esito del presente gravame conseguono, pertanto, la conferma dell'impugnata sentenza nonché
la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato costituito, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n. 147/22, applicabile ratione temporis.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12)
applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013),
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto notificato il 12/5/2022, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 941/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali di questo grado, in favore dell'appellato costituito, che liquida, in complessivi euro 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile– in data 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Stefano Plantera, funzionario giudiziario addetto
all'Ufficio per il Processo.