Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1674/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1674/2023 R.G., vertente tra:
(C.F. e partita IVA n. Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. CHIODINI FILIPPO ed elezione di P.IVA_1 domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
APPELLANTE e
(C.F. ); Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello;
opposizione ad intimazione di pagamento;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Oggetto del giudizio è l'appello proposto dalla Parte_2 avverso la sentenza n. 70/2023 del G.d.P. di Faenza depositata in data 27/03/2023, con la quale è stata accolta parzialmente la opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
04520219001190744/000, con compensazione delle spese di lite. In particolare, il Giudice di Pace ha dichiarato la prescrizione dei crediti portati da 4 delle 8 cartelle di cui era stato intimato il pagamento e cui si riferiva la opposizione, così riconoscendo implicitamente la propria giurisdizione. L'appellante ha lamentato la erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle nn. 04520120003842833000, 04520160000392457000, 04520170002608971000 e 04520180001198081000, evidenziando la omessa valutazione sia dell'intimazione di pagamento n. 04520179000595822000 - con cui era stata interrotta la prescrizione il 25.05.2017 - sia della sospensione delle
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regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
*** L'appello è fondato.
È da condividere quanto osservato dalla in Parte_2 merito al periodo di sospensione del termine di prescrizione conseguente alla normativa emergenziale nel periodo di crisi pandemica da COVID-19.
Le disposizioni legislative, infatti, (D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27 il 24.04.2020, poi più volte reiterato) hanno disposto la sospensione dell'attività di riscossione nel periodo dal 08.03.2020 al 31.08.2021, ovvero per 541 giorni, allo scopo evidente di evitare l'attività di notifica e riscossione nei confronti dei soggetti in chiara difficoltà durante il periodo di diffusione del virus in oggetto
Pertanto, considerati il dies a quo (le cartelle cui si riferisce l'appello sono state notificate il 18/9/2012, il 6/6/2016, il 13/10/2017 e il 17/5/2018, come concordemente dedotto dalle parti in primo grado1 e documentato dall'appellante; cfr. doc. 3), il periodo di sospensione durante l'emergenza pandemica di 541 giorni e l' intimazione di pagamento n. 04520219001190744000, notificata il 25.5.2017 (doc. 5 allegato alla citazione in appello2), il termine di prescrizione non risulta trascorso alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (notifica pacificamente perfezionatasi il giorno 11/02/2022), come puntualmente dedotto e documentato dall'appellante con riferimento al credito portato da ogni singola cartella alle pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione in appello.
È il caso di osservare, inoltre, che la dedotta erroneità del computo del periodo di sospensione ai fini del calcolo della prescrizione quinquennale è fondata unicamente sulla corretta applicazione di norme di legge e, quindi, non può ritenersi preclusa in appello, trattandosi di mera difesa.
In definitiva, quindi, in accoglimento dell'appello la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata e l'opposizione proposta dal deve essere CP_1 integralmente rigettata, non essendo maturato il termine di prescrizione del credito neppure con riferimento agli importi portati dalle cartelle esattoriali nn. 04520120003842833000, 04520160000392457000, 04520170002608971000 e 04520180001198081000.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano in favore della come in dispositivo, Parte_2 sulla scorta del D.M. 55/2014 (scaglione sino ad €. 5.200,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria a valori prossimi ai minimi, stante l'assenza di attività istruttoria, l'importo del credito portato dalle cartelle cui si riferisce la impugnazione e la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da
Controparte_1
- condanna a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del presente grado, che liquida in €. 900,00 per
[...] compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA, se ed in quanto per legge dovuti e oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Ravenna, in data 08.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Salvo che per l'ultima (n. 04520180001198081000), con riferimento alla quale l'opponente ha indicato quale data di notifica il 28.5.2018 anziché il 17.5.2018 nell'atto di citazione in primo grado;
deduzione che non consente di giungere a diverse conclusioni in tema di prescrizione. 2 L'esito della notifica della intimazione di pagamento n. 04520219001190744000 risulta presente anche nel fascicolo di primo grado. 2