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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 63/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA UNIONE C.F._1
SOVIETICA n. 4, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA CARUSO (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha proposto opposizione a Parte_1 seguito di esperimento negativo di ATP ex art. 445 bis c.p.c., e ha chiesto l'accertamento del proprio stato invalidante e la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione economica specificata nel ricorso medesimo, oltre accessori come per legge.
Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali chiedeva il rigetto, eccependo, anche inammissibilità e decadenza.
In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c..
Nel merito va rilevato che il C.T.U. , con conclusioni condivisibili - siccome frutto di un attento studio della situazione di fatto e della corretta e ben motivata applicazione delle regole tecniche inerenti la materia in esame
- ha rilevato che per il complesso sintomatologico e diagnostico rilevato e riportato nelle considerazioni peritali << La sig.ra , a causa Parte_1 delle infermità evidenziate e/o documentate ha subito, ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 118/71 e s.m.i., una permanente riduzione della sua capacità lavorativa generica valutabile – tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 5.2.1992 – nella misura del 74% per cui, avendo raggiunto la soglia minima stabilita dall'art. 13 della L. n. 118/71, ha diritto all'assegno mensile ivi previsto. Si ritiene inoltre che l'invalidità di cui sopra possa farsi decorrere dal 28/9/2022, data della visita medico-legale di revisione effettuata dall'Ispettorato Tecnico Medico Legale dell' di CP_1
Siracusa, in quanto a quell'epoca, la ricorrente, presentava già un quadro clinico sostanzialmente sovrapponibile a quello riscontrato in sede peritale. Al fine inoltre di ottemperare all'obbligo di accertare la permanenza nel tempo dello stato patologico da cui è affetta la perizianda, si reputa possa prevedersi una revisione delle condizioni di cui sopra a due anni dalla visita peritale di questo ausiliario (quindi il 12/11/2026) >>.
2 Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
da distrarre in favore del procuratore antistatario.
I costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, vengono definitivamente posti carico di . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 63/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la ricorrente invalida nella misura del 74%, con Parte_1 decorrenza 28 settembre 2022 e con revisione a novembre 2026; condanna l' al rimborso in favore della ricorrente delle spese di CP_1 lite, che liquida, per la fase di ATP nella somma di € 1.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e per la presente fase di merito nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Gianluca Caruso;
spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 24/02/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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