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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di iscritta al n. r.g. 2950/2024 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Domenico Andrea Parte_1
Lisi;
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Ilaria Giglio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.11.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex art. Parte_1
615, co. 1, c.p.c., avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01476202300006978000 contenente l'invito di pagamento per l'importo di € 41.580,36, asseritamente dovuto in forza dei crediti di cui alle cartelle esattoriali riportati nel dettaglio delle somme da pagare. Ha eccepito: i) l'illegittimità della cartella n. 01420160000732175003 in relazione al credito di € 34.191,94 per mancanza di titolo idoneo a procedere ad esecuzione, non essendo sufficiente la mera iscrizione a ruolo, trattandosi di entrate di diritto privato per le quali non trova applicazione l'art. 17 del D. lgs 46/1999; ii) in caso di accoglimento della doglianza di cui al punto che precede, nullità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca per mancato superamento della soglia di debito previsto dalla legge (€20.000,00); iii) l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle esattoriali afferenti all'asserito mancato pagamento di tasse automobilistiche, sanzioni e altri oneri ad esse riconducibili, per notifica del titolo esecutivo oltre il termine triennale decorrente da quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
iv) l'intervenuta decadenza dei crediti di cui alle cartelle esattoriali afferenti all'asserito mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., sanzioni e altro oneri ad esse riconducibili, per notifica del titolo esecutivo oltre il biennio dalla consegna del ruolo da parte dell'ente creditore. Ha insistito, dunque, per l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca in assenza dei presupposti di legge.
2. Costituendosi con comparsa del 25.03.2024, ha, Controparte_2 preliminarmente, eccepito in relazione alla cartella n. 01420160000732175003 il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo provveduto alla sola notifica della cartella di pagamento opposta nonché il difetto di giurisdizione del Tribunale adito relativamente a tutte le altre cartelle richiamate, trattandosi di tasse automobilistiche e di contravvenzioni al C.d.S. devolute rispettivamente alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria e del Giudice di Pace. Ha, pertanto concluso per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 15.11.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate,
è stata riservata per la decisione, con espressa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Occorre premettere che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (così come il preavviso di fermo amministrativo) non è ancora atto dell'esecuzione forzata e può essere, dunque, impugnata dinanzi al giudice tributario se ha ad oggetto debiti fiscali, al tribunale del lavoro se ha ad oggetto debiti previdenziali, tribunale ordinario o al giudice di pace per tutte le altre ipotesi (principio sancito da SS.UU. ord. n. 15354/2015).
2. Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, sull'opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria in relazione alle cartelle di pagamento sottese e relative a debiti tributari (afferenti a“tassa automobilistica art.17 l.449/97” e annessi interessi, sanzione e oneri) di cui alle cartelle:
n. 01420170016325531000, per l'importo di € 272,60;
n. 01420190021053937000, per l'importo di € 261,75;
n. 01420190027467705000, per l'importo di € 257,70;
n. 01420220008719553000, per l'importo di € 261,91; n. 01420230019307683000, per la sola parte relativa al pagamento della tassa automobilistica anno 2019 per l'importo di € 251,37.
3. Va, altresì, dichiarata l'incompetenza per materia del tribunale adito in favore del Giudice di
Pace, limitatamente all'opposizione relativa alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni per violazione del
Codice della Strada, sulle quali il Giudice di Pace ha una competenza funzionale, esclusiva. E, difatti, la Suprema Corte ha qualificato le misure coercitive previste dagli artt. 77 ed 86 del DPR n. 602/73 come misure alternative all'esercizio dell'azione esecutiva, venendo a configurarsi l'opposizione a tali misure come azione di accertamento negativo del diritto a procedere all'applicazione della misura coercitiva estesa anche alla pretesa creditoria, che segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Sez. Un. n. 1966772014).
Va, dunque, dichiarata l'incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace di Bari in relazione alle cartelle n. 01420170001455437000, pari ad € 239,33; n. 01420170012971766000, pari ad €
892,39; n.01420170031438839000, pari ad €140,33; n.01420180002560100000, pari ad €672,98;
n.01420180011056858000, pari ad €378,45; n. 01429190000630531000, pari ad €349,72;
n.01420200011080171000, pari ad €143,55; n.01420230010993483001, pari ad €322,58;
n.01420230019307683000, pari ad €2.458,68, per la parte relativa al mancato pagamento di
Contravvenzioni al Codice della Strada e riferite spese per l'anno 2019.
4. L'opposizione va, dunque, vagliata limitatamente alla cartella di pagamento di competenza del tribunale adito, ossia a quella afferente alla revoca del contributo concesso da
[...]
di importo pari ad € 34.191,94. Controparte_3
4.1. Con riguardo alla suddetta cartella va, anzitutto, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal Concessionario, in quanto per costante orientamento giurisprudenziale in materia “nei giudizi di opposizione a cartelle esattoriali l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente di riscossione” (Cass. Civ. Sez. V, ord. n.10528/2017), senza che sussista alcun litisconsorzio necessario tra gli stessi;
in particolare, qualora i motivi di opposizione attengano al merito della pretesa creditoria, il concessionario, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del credito.
4.2. Passando al merito dell'eccepita inesistenza di valido titolo esecutivo con riferimento al credito di cui alla cartella n. 01420160000732175003, va osservato quanto segue.
Parte opponente, richiamando la normativa vigente in materia di riscossione a mezzo ruolo esattoriale e delle norme intese a regolare la costituzione e gestione dell'accesso al fondo di Garanzia
a favore delle piccole e medie imprese, ha eccepito l'illegittimità della procedura esecutiva promossa dal . CP_3 Secondo la prospettazione di parte opponente il credito azionato avrebbe natura privatistica poiché avente titolo in un negozio di mutuo chirografario sicché l'ente avrebbe dovuto precostituirsi, al pari di ogni altro privato, un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo.
Tale tesi non è condivisibile.
In caso di finanziamento mediante intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. 62/1996, è necessario mantenere distinti i rapporti, da una parte, tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria e, dall'altra, tra ed impresa beneficiaria. Controparte_3
Se, infatti, il rapporto originario tra istituto finanziatore e beneficiario ha natura prettamente privatistica, poiché avente titolo nel contratto di finanziamento concluso inter partes, il distinto rapporto tra il gestore del fondo e il garantito ha natura pubblicistica ed è fondato sulla garanzia prevista ex lege dalla L. 662/1996, a cui l'art. 2, comma 4, D.M. 20.06.2005 ricollega il diritto di surroga a favore dell'ente finanziatore.
Sul punto si è espressa, di recente, la Suprema Corte, che a sostengo della natura pubblicistica del credito vantato dal gestore del Fondo di garanzia ha chiarito che “in tema di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Parte_2 garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs n.46 del 1999” (Cass. n. 1005/2023, richiamata da Cass. n. 36513/2023).
La natura pubblicistica del credito vantato dal Fondo che agisce in surrogazione, dunque, comporta la legittimità della riscossione mediante diretta iscrizione al ruolo delle somme dovute, poiché rientrante nella fattispecie di cui all'art. 17 del d. lgs n. 46/1999.
Peraltro, si osserva che l'art.
8 -bis, comma 3, del D.L. n. 3/2015 ha dettagliatamente previsto il diritto al recupero delle somme liquidate dal Fondo mediante diretta iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si è discusso, specie nella giurisprudenza di merito, se tale norma trovasse applicazione retroattiva o valesse solo per i crediti insorti successivamente alla sua entrata in vigore.
Invero, la procedura di riscossione coattiva dei crediti ex art. 17 del d.lgs 146/1999 risulta applicabile anche nel caso in cui il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, dovendosi attribuire alla disposizione di cui all'art.
8-bis, co. 3, del d.l- n.3/2015 natura meramente ricognitiva del regime previgente. Difatti, nella specie, risulta applicabile il comma 5 dell'art. 9 Dpr
43 del 1988 per cui per le restituzioni di cui al comma 4 (in caso di revoca) i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
5. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione risulta integralmente infondata, avendo per un verso la , nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 662/96, Pt_3
e a seguito quale concessionario della riscossione, correttamente agito esecutivamente nei CP_4 confronti dell'opponente mediante riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 46/1999.
6. La novità delle questioni trattate e il contrasto giurisprudenziale sussistente, soprattutto, nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite e la restante metà
è posta a carico dell'opponente, in ragione della pronuncia di declinatoria parziale della giurisdizione e della competenza, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (scaglione di riferimento
26.001 – 52.000, fasi studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara il difetto parziale di giurisdizione con devoluzione alla giurisdizione tributaria delle cartelle n. 01420170016325531000; n. 01420190021053937000; n.
01420190027467705000; n. 01420220008719553000; n. 01420230019307683000 (per la sola parte relativa al pagamento della tassa automobilistica anno 2019).
2. Dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Bari in relazione alle cartelle n. 01420170001455437000; n. 01420170012971766000;
n.01420170031438839000; n.01420180002560100000; n.01420180011056858000; n.
01429190000630531000; n.01420200011080171000; n.01420230010993483001;
n.01420230019307683000, per la parte relativa al mancato pagamento di Contravvenzioni al Codice della Strada e riferite spese per l'anno 2019.
3. Rigetta l'opposizione nel resto.
4. Compensa le spese per la metà e pone la restante metà a carico di , liquidata Parte_1 in € 2.905,00 in favore di oltre Controparte_5 CP_6 rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo. Così deciso in Bari il 14.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di iscritta al n. r.g. 2950/2024 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Domenico Andrea Parte_1
Lisi;
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Ilaria Giglio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.11.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex art. Parte_1
615, co. 1, c.p.c., avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01476202300006978000 contenente l'invito di pagamento per l'importo di € 41.580,36, asseritamente dovuto in forza dei crediti di cui alle cartelle esattoriali riportati nel dettaglio delle somme da pagare. Ha eccepito: i) l'illegittimità della cartella n. 01420160000732175003 in relazione al credito di € 34.191,94 per mancanza di titolo idoneo a procedere ad esecuzione, non essendo sufficiente la mera iscrizione a ruolo, trattandosi di entrate di diritto privato per le quali non trova applicazione l'art. 17 del D. lgs 46/1999; ii) in caso di accoglimento della doglianza di cui al punto che precede, nullità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca per mancato superamento della soglia di debito previsto dalla legge (€20.000,00); iii) l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle esattoriali afferenti all'asserito mancato pagamento di tasse automobilistiche, sanzioni e altri oneri ad esse riconducibili, per notifica del titolo esecutivo oltre il termine triennale decorrente da quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
iv) l'intervenuta decadenza dei crediti di cui alle cartelle esattoriali afferenti all'asserito mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., sanzioni e altro oneri ad esse riconducibili, per notifica del titolo esecutivo oltre il biennio dalla consegna del ruolo da parte dell'ente creditore. Ha insistito, dunque, per l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca in assenza dei presupposti di legge.
2. Costituendosi con comparsa del 25.03.2024, ha, Controparte_2 preliminarmente, eccepito in relazione alla cartella n. 01420160000732175003 il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo provveduto alla sola notifica della cartella di pagamento opposta nonché il difetto di giurisdizione del Tribunale adito relativamente a tutte le altre cartelle richiamate, trattandosi di tasse automobilistiche e di contravvenzioni al C.d.S. devolute rispettivamente alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria e del Giudice di Pace. Ha, pertanto concluso per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 15.11.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate,
è stata riservata per la decisione, con espressa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Occorre premettere che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (così come il preavviso di fermo amministrativo) non è ancora atto dell'esecuzione forzata e può essere, dunque, impugnata dinanzi al giudice tributario se ha ad oggetto debiti fiscali, al tribunale del lavoro se ha ad oggetto debiti previdenziali, tribunale ordinario o al giudice di pace per tutte le altre ipotesi (principio sancito da SS.UU. ord. n. 15354/2015).
2. Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, sull'opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria in relazione alle cartelle di pagamento sottese e relative a debiti tributari (afferenti a“tassa automobilistica art.17 l.449/97” e annessi interessi, sanzione e oneri) di cui alle cartelle:
n. 01420170016325531000, per l'importo di € 272,60;
n. 01420190021053937000, per l'importo di € 261,75;
n. 01420190027467705000, per l'importo di € 257,70;
n. 01420220008719553000, per l'importo di € 261,91; n. 01420230019307683000, per la sola parte relativa al pagamento della tassa automobilistica anno 2019 per l'importo di € 251,37.
3. Va, altresì, dichiarata l'incompetenza per materia del tribunale adito in favore del Giudice di
Pace, limitatamente all'opposizione relativa alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni per violazione del
Codice della Strada, sulle quali il Giudice di Pace ha una competenza funzionale, esclusiva. E, difatti, la Suprema Corte ha qualificato le misure coercitive previste dagli artt. 77 ed 86 del DPR n. 602/73 come misure alternative all'esercizio dell'azione esecutiva, venendo a configurarsi l'opposizione a tali misure come azione di accertamento negativo del diritto a procedere all'applicazione della misura coercitiva estesa anche alla pretesa creditoria, che segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Sez. Un. n. 1966772014).
Va, dunque, dichiarata l'incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace di Bari in relazione alle cartelle n. 01420170001455437000, pari ad € 239,33; n. 01420170012971766000, pari ad €
892,39; n.01420170031438839000, pari ad €140,33; n.01420180002560100000, pari ad €672,98;
n.01420180011056858000, pari ad €378,45; n. 01429190000630531000, pari ad €349,72;
n.01420200011080171000, pari ad €143,55; n.01420230010993483001, pari ad €322,58;
n.01420230019307683000, pari ad €2.458,68, per la parte relativa al mancato pagamento di
Contravvenzioni al Codice della Strada e riferite spese per l'anno 2019.
4. L'opposizione va, dunque, vagliata limitatamente alla cartella di pagamento di competenza del tribunale adito, ossia a quella afferente alla revoca del contributo concesso da
[...]
di importo pari ad € 34.191,94. Controparte_3
4.1. Con riguardo alla suddetta cartella va, anzitutto, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal Concessionario, in quanto per costante orientamento giurisprudenziale in materia “nei giudizi di opposizione a cartelle esattoriali l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente di riscossione” (Cass. Civ. Sez. V, ord. n.10528/2017), senza che sussista alcun litisconsorzio necessario tra gli stessi;
in particolare, qualora i motivi di opposizione attengano al merito della pretesa creditoria, il concessionario, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del credito.
4.2. Passando al merito dell'eccepita inesistenza di valido titolo esecutivo con riferimento al credito di cui alla cartella n. 01420160000732175003, va osservato quanto segue.
Parte opponente, richiamando la normativa vigente in materia di riscossione a mezzo ruolo esattoriale e delle norme intese a regolare la costituzione e gestione dell'accesso al fondo di Garanzia
a favore delle piccole e medie imprese, ha eccepito l'illegittimità della procedura esecutiva promossa dal . CP_3 Secondo la prospettazione di parte opponente il credito azionato avrebbe natura privatistica poiché avente titolo in un negozio di mutuo chirografario sicché l'ente avrebbe dovuto precostituirsi, al pari di ogni altro privato, un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo.
Tale tesi non è condivisibile.
In caso di finanziamento mediante intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. 62/1996, è necessario mantenere distinti i rapporti, da una parte, tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria e, dall'altra, tra ed impresa beneficiaria. Controparte_3
Se, infatti, il rapporto originario tra istituto finanziatore e beneficiario ha natura prettamente privatistica, poiché avente titolo nel contratto di finanziamento concluso inter partes, il distinto rapporto tra il gestore del fondo e il garantito ha natura pubblicistica ed è fondato sulla garanzia prevista ex lege dalla L. 662/1996, a cui l'art. 2, comma 4, D.M. 20.06.2005 ricollega il diritto di surroga a favore dell'ente finanziatore.
Sul punto si è espressa, di recente, la Suprema Corte, che a sostengo della natura pubblicistica del credito vantato dal gestore del Fondo di garanzia ha chiarito che “in tema di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Parte_2 garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs n.46 del 1999” (Cass. n. 1005/2023, richiamata da Cass. n. 36513/2023).
La natura pubblicistica del credito vantato dal Fondo che agisce in surrogazione, dunque, comporta la legittimità della riscossione mediante diretta iscrizione al ruolo delle somme dovute, poiché rientrante nella fattispecie di cui all'art. 17 del d. lgs n. 46/1999.
Peraltro, si osserva che l'art.
8 -bis, comma 3, del D.L. n. 3/2015 ha dettagliatamente previsto il diritto al recupero delle somme liquidate dal Fondo mediante diretta iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si è discusso, specie nella giurisprudenza di merito, se tale norma trovasse applicazione retroattiva o valesse solo per i crediti insorti successivamente alla sua entrata in vigore.
Invero, la procedura di riscossione coattiva dei crediti ex art. 17 del d.lgs 146/1999 risulta applicabile anche nel caso in cui il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, dovendosi attribuire alla disposizione di cui all'art.
8-bis, co. 3, del d.l- n.3/2015 natura meramente ricognitiva del regime previgente. Difatti, nella specie, risulta applicabile il comma 5 dell'art. 9 Dpr
43 del 1988 per cui per le restituzioni di cui al comma 4 (in caso di revoca) i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
5. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione risulta integralmente infondata, avendo per un verso la , nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 662/96, Pt_3
e a seguito quale concessionario della riscossione, correttamente agito esecutivamente nei CP_4 confronti dell'opponente mediante riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 46/1999.
6. La novità delle questioni trattate e il contrasto giurisprudenziale sussistente, soprattutto, nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite e la restante metà
è posta a carico dell'opponente, in ragione della pronuncia di declinatoria parziale della giurisdizione e della competenza, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (scaglione di riferimento
26.001 – 52.000, fasi studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara il difetto parziale di giurisdizione con devoluzione alla giurisdizione tributaria delle cartelle n. 01420170016325531000; n. 01420190021053937000; n.
01420190027467705000; n. 01420220008719553000; n. 01420230019307683000 (per la sola parte relativa al pagamento della tassa automobilistica anno 2019).
2. Dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Bari in relazione alle cartelle n. 01420170001455437000; n. 01420170012971766000;
n.01420170031438839000; n.01420180002560100000; n.01420180011056858000; n.
01429190000630531000; n.01420200011080171000; n.01420230010993483001;
n.01420230019307683000, per la parte relativa al mancato pagamento di Contravvenzioni al Codice della Strada e riferite spese per l'anno 2019.
3. Rigetta l'opposizione nel resto.
4. Compensa le spese per la metà e pone la restante metà a carico di , liquidata Parte_1 in € 2.905,00 in favore di oltre Controparte_5 CP_6 rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo. Così deciso in Bari il 14.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato