Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 338. Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale 1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.
2. Se la domanda e' ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena e' ridotta alla meta'.
3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
a) dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.
4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, e' aumentata se l'acquirente e' un imprenditore che esercita un'attivita' commerciale.
2. Se la domanda e' ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena e' ridotta alla meta'.
3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
a) dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.
4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, e' aumentata se l'acquirente e' un imprenditore che esercita un'attivita' commerciale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 16/06/2026, n. 20126Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso 25213-2024 proposto da: LL LA, rappresentato e difeso dall'avvocato SC OL; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CA D'ALOISIO; - controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 577/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/05/2024 R.G.N. 652/2021; Oggetto Interruzione e sospensione di prescrizione estinzione del processo R.G.N. 25213/2024 Cron. Rep. Ud 27/03/2026 CC Civile Ord. Sez. L Num. 20126 Anno 2026 Presidente: …Leggi di più...
- art. 2945 c.c.·
- art. 2953 c.c.·
- prescrizione quinquennale·
- opposizione a cartella esattoriale·
- estinzione processo·
- actio iudicati·
- interruzione prescrizione·
- iura novit curia·
- indivisibilità obbligazione contributiva·
- sospensione prescrizione·
- art. 338 c.p.c.·
- giudicato interno·
- qualità di erede·
- art. 2943 c.c.·
- prescrizione decennale