Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2025, proposto da Annunziata Schettino, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Pagliuca e Diego Conte, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza,
alla sentenza n. 134/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro (RG. 3113/2023) in data 5.2.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IG SS, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato il 31 luglio 2025 e in pari data depositato, la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale provvedimento il Tribunale di Avellino ha dichiarato “ il diritto di Schettino Annunziata ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione alla relativa attivazione con buono elettronico di importo di € 1.000,00 per dette annualità; b) dichiara la contumacia del Ministero evocato in giudizio; c) Condanna il Ministero contumace al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori, maggiorate del 30 % ex art. 4 del D.M. 55/2014, con distrazione nei confronti dei procuratori antistatari”.
Al riguardo, la ricorrente ha evidenziato l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della stessa, l’avvenuto passaggio in giudicato e la mancata ottemperanza da parte dell’Amministrazione.
L’esponente ha quindi concluso chiedendo l’ottemperanza del Ministero intimato alla predetta decisione, nonché la nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di persistente inerzia dell’Amministrazione.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza svolgere difese.
3. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
4. Tanto premesso, va rilevato che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che la sentenza de qua :
- è stata notificata all’Amministrazione in data 5 febbraio 2025, ai fini dell’intimazione ad adempiere (mezzo PEC. urp@postacert.istruzione.it );
- è passata in giudicato, come emerge dalla relativa attestazione datata 14 luglio 2025, rilasciata dalla Cancelleria dell’Ufficio giudiziario di Avellino;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Ciò posto, le statuizioni contenute nel dispositivo della citata decisone risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’Amministrazione suddetta di provvedere all’attivazione in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente, per l’importo indicato nella decisione del giudice civile, entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del carattere seriale del contenzioso, del ridotto valore economico della controversia nonché della definizione del giudizio nella sola udienza camerale odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore degli avvocati Mauro Pagliuca e Diego Conte, dichiaratisi antistatari.
Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IG SS, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IG SS |
IL SEGRETARIO